Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 25/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Sabrina Carbini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 172/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
con il patrocinio degli avv. MARCOLINI FRANCESCA e FEOLA MARIA DOMINIQUE
( ) VIA DURINI N 5 20122 MILANO, con elezione di domicilio in VIA C.F._2
DELLA LIBERTA' N.12/A - FAX 0721 / 581835 VALLEFOGLIA presso avv. MARCOLINI
FRANCESCA;
ATTORE opponente
contro
:
(C.F. ) con il patrocinio dell' avv. CIANI IRENE e con CP_1 C.F._3
elezione di domicilio in VIA SAN DECENZIO, 16 PESARO, presso e nello studio dell'avv. CIANI
IRENE;
CONVENUTO opposto
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue;
parte opponente:
- dichiarare che il ricorrente nulla deve alla Sig.ra in forza del titolo azionato in quanto CP_1
la pretesa creditoria è illegittima e/o infondata e/o non supportata da idoneo titolo esecutivo per le ragioni dedotte negli atti depositati e per l'effetto dichiarare l'inesistenza, la nullità e/o comunque porre nel nulla l'atto di precetto notificato il 15 gennaio 2024, e, per l'effetto,
pagina 1 di 5
l'ammontare di € 23.772,98 (come da documento che si allega sub a), condannare la Sig.ra CP_1
alla restituzione di quanto versato dal marito in virtù di detto precetto o della diversa minor somma ritenuta di giustizia, con decorrenza degli interessi moratori al tasso previsto dall'art. 1284, 2° comma,
c.c. decorrenti dalla data della domanda;
IN OGNI CASO
- condannare la Sig.ra alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre I.V.A. e C.A. CP_1 nella misura massima possibile, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
parte opposta: respingere e rigettare in toto l'avversa opposizione e comunque ogni avversa pretesa e/o eccezione, nessuna esclusa, perché infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in atti (da aversi qui per richiamati e trascritti), con ogni conseguente provvedimento come per legge e, per
l'effetto, dichiarare la validità ed efficacia dell'atto di precetto notificato in data 15.01.2024 per
l'intero importo e/o, in subordine, per il diverso ammontare che risulterà dovuto all'esito del presente giudizio.Il tutto con vittoria delle spese di giudizio, anche della fase cautelare.
Motivi della decisione
ha opposto il precetto notificatogli in data 16/1/2024 da Parte_1 CP_1
che ha agito in forza della sentenza del Tribunale di Ancona n.1541/2023 del 24/10/2023 la
[...]
quale, in parziale riforma della sentenza n. 333/2023 di questo ufficio emessa all'esito di giudizio di separazione personale dei coniugi, ha condannato l'opponente al pagamento di maggiori somme a titolo di mantenimento della coniuge e del figlio minore della coppia nonché delle spese legali di entrambi i gradi. L'opponente lamenta: la nullità dell' atto di precetto per violazione dell'art.3 ter L.53/1994, avendo l'opposta proceduto a notificare l'atto di precetto tramite Ufficiale Giudiziario anziché via pec come previsto dalla norma per i professionisti per i quali è obbligatorio munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi;
l'illegittimità e l'erronea quantificazione della pretesa creditoria della relativamente alla somma azionata a titolo di spese legali (pari a complessivi €10.922,98), CP_1
deducendo di aver pagato in data 16/11/2023, somma inferiore a quella richiesta dall'opposta in quanto non ritenuta congrua, nonché alla somma azionata a titolo di assegno di mantenimento in suo favore e in favore del figlio minore (pari complessivi €12.800), contestando la quantificazione effettuata dall'opposta in base all'assunto dell'opposta per cui, in mancanza di una diversa statuizione da parte pagina 2 di 5 del Giudice, tale assegno decorrerebbe dalla data della domanda, ossia giorno in cui l'opposta ha depositato nel giudizio di separazione la comparsa di costituzione e risposta (15/1/2021).
Si costituiva l'opposta contestando gli assunti attorei.
Veniva disattesa l'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva del titolo.
La causa veniva istruita documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza del 15.1.25.
Si prende atto del fatto che non è stata riproposta l'eccezione relativa alla dedotta nullità del precetto, ex art.3 ter L.53/1994 come riformato dal D.lgs.149/2022.
IN ordine all'eccezione inerente alle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio, i due bonifici per complessivi €10.463,84 effettuati da sono successivi alla consegna dell'atto di Pt_1 precetto nelle mani dell'Ufficiale Giudiziario da parte dell'opposta, avvenuta il 15/11/2023 (doc.2 costituzione opposta), e il ritardo nella notifica, perfezionatasi nei confronti dello stesso il 16/1/2023
(doc.2 costituzione opponente), non può essere addebitato alla soprattutto se si considera che CP_1 era stata indicata l'urgenza.
Ne viene che l'odierna intimazione va in primis ridotta sulla scorta di tali pagamenti intervenuti (il
16.11.23) dopo che la opposta aveva consegnato il precetto all'ufficiale giudiziario (come detto il
15.11.23) per la notifica. Un primo pagamento è intervenuto il 16.11.23 per euro € 10.463,84, di cui ai docc. 7 e 8 fasc. opponente (bonifichi Che Banca) e un secondo pagamento è intervenuto il 16.11.23 per euro 1800,00 a titolo di arretrati per il mantenimento di coniuge e figlio (bonifico Che banca, doc.
13 fasc. Opponente).
In ogni caso è agli atti la missiva del 28/11/2023 con il quale il legale dell'opposta dà atto che tali somme sarebbero state trattenute in acconto sul maggior avere (doc.12 costituzione opposta).
In tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non lo travolge per intero, ma ne determina l'annullamento parziale, essendo comunque valida l'intimazione per la parte dovuta e le relative spese, anche nel caso in cui il debitore provveda al pagamento dopo aver ricevuto la sua notifica e prima di proporre opposizione, non incidendo l'adempimento sulla legittimità dell'atto (Cass. ordinanza n. 24704 del 05/11/2020 così anche Cass. ordinanza n. 20238 del 22/07/2024 ).
pagina 3 di 5 Quanto alle somme azionate dalla a titolo di mantenimento, secondo l'orientamento ormai CP_1 univoco della giurisprudenza di legittimità l'assegno di mantenimento, in mancanza di una difforme previsione giudiziale, è dovuto dalla data della domanda in analogia con quanto previsto dall'art. 445
c.c. in tema di alimenti e in applicazione del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in (cfr. ex multis Cass. Civ. 2960/2017, Cass.civ.
17199/2013, Cass.civ.14886/2002) e dunque, nel caso di specie, dal deposito della comparsa di costituzione e risposta della nel procedimento di separazione personale dei coniugi, avvenuto CP_1
il 15/1/2021, per cui, in mancanza di eccezioni relative a eventuali errori di calcolo, deve ritenersi legittima la quantificazione effettuata dall'opposta. Non occorre una specifica domanda della creditrice, relativa alla decorrenza , né il verbo usato al futuro dal Tribunale in sede è indice rivelatore di una deroga alla regola generale della decorrenza del dovuto dalla data della domanda giudiziale.
In data 27.3.24 l'opponente corrispondeva alla 11.459,14 euro (doc.to depositato in sede di CP_1
p.c. il 14.11.24). Ne viene che è stato corrisposto il saldo dovuto (23.722,98 -12.263,84) -pur “senza acquiescenza alcuna”- e quindi va ora annullato il precetto.
Si osserva poi in rito che le argomentazioni indicate nella seconda memoria ex art. 171 ter cpc da parte opponente (.. si provvede esclusivamente a depositare l'Unico relativo ai redditi 2021 della Sig.ra CP_1
dal quale risulta come ella abbia percepito a titolo di assegno di mantenimento,non avendo altri redditi
lavorativi, nel corso dell'anno la somma di € 18.800. Poiché la Sig.ra aveva libero accesso al CP_1 conto cointestato dei coniugi, ella con tale dichiarazione, ha confermato di aver imputato a sé tale somma,
da lei ritirata, a titolo di assegno di mantenimento..) sono inammissibili, come eccepito da parte opposta, in quanto mai dedotte né in sede di citazione né in sede di prima mem. ex art. 171 ter cpc né ancora in sede di sospensiva e quindi esse esulano dal thema decidendum
All'atto della consegna del precetto all'Ufficiale giudiziario, in conclusione, le somme precettate erano dovute e vi era a monte una diffida di pagamento da parte del legale sin dal 26.10.23, cui ancora non aveva ottemperato l'opponente.
Anche alla luce di ciò si condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite, per il principio della soccombenza, anche considerato che il pagamento in corso di causa ultimo è stato fatto senza acquiescenza alcuna. pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,così provvede: preso atto dei pagamenti intervenuti da parte di , dichiara la sopravvenuta nullità Parte_1
dell'atto di precetto notificato il 15.1.24 e dichiara che nulla più deve in forza del Parte_1
titolo azionato.
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, Parte_1 CP_1
che si liquidano complessivamente,ivi comprese quelle per il subprocedimento, in € 5.000,00 di cui euro 920,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva, euro 1680,00 per la fase di trattazione e euro 1700,00 per la fase decisoria, oltre iva, cap e rimb. sp. gen.
Cosi' deciso in data 24.1.25 il Giudice
Dott. Sabrina Carbini
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