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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/07/2025, n. 5564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5564 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21302/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona della dott.ssa
AN Giorgia CA, all'esito conclusioni delle parti come in atti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21302 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
(C.F. ), nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Lucio Levi, presso il cui studio in Como, in via Fontana n. 1, elegge domicilio, giusta procura alle liti sottoscritta e prodotta nelle forme del processo telematico
OPPONENTE
E
(C.F. ), nato a [...], il [...], residente in CP_1 C.F._2
Milano (MI), via Sant'Andrea n. 5, rappresentato ed assistito dall'Avv. Fabio Ansideri ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Campione d'Italia (CO), Piazza
Indipendenza n. 1, giusta delega in calce alla comparsa.
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – titoli di credito
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
“Nel merito:
pagina 1 di 10 - accertare e dichiarare, per le ragioni tutte esposte in narrativa, l'infondatezza e inesistenza del credito portato dal D.I, 2806/2021 Tribunale di Milano RG 34211/2021 dichiarare conseguentemente la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità dello stesso;
- accertare e dichiarare, per le ragioni tutte esposte in narrativa, che non ha diritto a CP_1 procedere ad esecuzione forzata nei confronti di Parte_1
- dichiarare conseguentemente la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità dell'atto di precetto in rinnovazione notificato in data 12.5.2024;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimb. forf. 15% ex D.M. 55/14, contr. int. 4% ed I.V.A. come per legge che si chiede fin d'ora di voler distrarre a favore del procuratore antistatario”.
Per parte opposta:
“Nel merito
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, rigettare tutte le domande attoree spiegate nei confronti di in quanto tardive ed infondate in fatto e in diritto, e, per l'effetto, confermare CP_1 integralmente il decreto monitorio n. 2806/2021, emesso dal Tribunale di Milano.
Rigettare la istanza di querela di falso in quanto non è stato assolto l'onere probatorio e in considerazione della documentazione fotografica prodotta da parte opposta.
Condannare il debitore, stante la sua condotta abusiva, deliberatamente inadempiente e in malafede, al risarcimento del danno da liquidarsi in un importo ex art. 96, comma 3, c.p.c. pari ad un multiplo delle spese di lite non inferiore a 4. Con vittoria di spese di lite”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa
Con ricorso per decreto ingiuntivo chiedeva al Tribunale di Milano di CP_1
ingiungere a il pagamento immediato dell'importo di € 1.000.030,00 oltre alle Parte_1
spese della procedura, in forza di assegno bancario intestato a e da lui portato CP_1
all'incasso in data 1.03.2021, ma rimasto impagato.
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2806/2022 del 14.02.2022, il
Tribunale di Milano, in accoglimento del ricorso, ingiungeva a il pagamento Parte_1
immediato della somma d € 1.000.030,00 nei termini richiesti dalla ricorrente, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo e alle spese del giudizio monitorio.
pagina 2 di 10 Con atto di citazione ritualmente notificato l'ingiunto proponeva opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c., per aver appreso dell'esistenza del decreto ingiuntivo solo in seguito alla notifica dell'atto di precetto in rinnovazione avvenuta in data 12.05.2025, e chiedeva, in via preliminare, la sospensione della efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e, nel merito, deduceva l'inesistenza del credito e la nullità del titolo esecutivo fondato su assegno sottratto alla disponibilità di e compilato fraudolentemente con firma Pt_1 apocrifa. Concludeva, quindi, per l'accertamento dell'inesistenza del credito e la nullità del decreto ingiuntivo e dell'atto di precetto in rinnovazione notificato in data 12.5.2024.
L'opponente, nel costituirsi in giudizio, deduceva che gli veniva notificato atto di precetto in rinnovazione redatto il 17.04.2024 e notificato alla residenza di TO (FR) in data 12.05.2024 e che la precedente notifica effettuata attraverso l'Ambasciata d'Italia del
Principato di Monaco in data 10 marzo 2022 all'indirizzo “1 Boulevard di Belgique, 98000
Monaco” tornava non reclamata in data 30 marzo 2024 per compiuta giacenza, in quanto non era ivi residente da due anni. Deduceva, quindi, l'inesistenza della notifica del Pt_1
decreto ingiuntivo asseritamente eseguita ai sensi dell'art. 640 c.p.c., in quanto all'indirizzo della notifica il non aveva né residenza né domicilio per cui la notifica non si era Pt_1 perfezionata né come notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. né come notifica ai sensi dell'art. 143
c.p.c.. Proponeva, poi, querela di falso incidentale in relazione alla notifica postale del
Principato di Monaco contenente la dichiarazione del postino di avere immesso avviso e di “ raccomandata non reclamata” apposta sulla cartolina allegata alla notifica del ricorso e del precetto, ritenuta falsa per assenza di residenza o domicilio e materiale di cassette postali o luoghi idonei a cui lasciare l'avviso. Infine, deduceva l'inesistenza del credito vantato da parte ricorrente, in quanto sorretto fraudolentemente da un assegno mai compilato e firmato dall'opposto e proponeva opposizione al precetto ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
L'opposto si costituiva in giudizio contestando le deduzioni dell'opponente e sottolineando che il decreto ingiuntivo veniva notificato una prima volta in data 30.3.2022 e poi, unitamente all'atto di precetto in data 14.6.2022 a Montecarlo, indirizzo di residenza risultante dall'AIRE. Deduceva poi l'irritualità della querela di falso e la malafede dell'opponente che era a conoscenza del debito, in virtù anche delle comunicazioni intercorse tra le parti in data antecedente al ricorso monitorio. In ogni caso, parte opposta chiedeva il pagina 3 di 10 rigetto di tutte le doglianze avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto e la conferma del decreto ingiuntivo oggetto del giudizio di opposizione.
Verificata la regolare costituzione delle parti, veniva rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Veniva ritenuta inammissibile la querela di falso in quanto non contenente l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità prescritti dall'art. 221 c.p.c. e la causa non veniva istruita considerata la sua natura documentale. In data 17.1.2025 parte opponente con memoria dichiarava di proporre querela di falso ai sensi dell'art. 221 c.p.c. avente ad oggetto l'assegno portato dal decreto ingiuntivo, il giudice con decreto fissava l'udienza del 12.3.2025 ai sensi dell'art. 222 c.p.c. e a quell'udienza parte opposta dichiarava di non volersi avvalere del documento per cui non si dava corso al procedimento incidentale di querela di falso.
All'udienza del 27.03.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, sulle conclusioni precisate la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le domande svolte dall'opponente, sia in via preliminare, che nel merito sono infondate e pertanto vanno rigettate per i seguenti motivi.
Occorre preliminarmente affrontare la questione relativa alla tempestività dell'opposizione. Dispone l'art. 650 c.p.c. che l'intimato può tardivamente proporre opposizione a decreto ingiuntivo se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. In linea di principio va affermato che "L'art. 650 c.p.c. ricollega l'ammissibilità dell'opposizione tardiva non già al mero
"ritardo" della conoscenza del decreto ingiuntivo, ma alla circostanza che l'ingiunto non abbia avuto
"tempestiva conoscenza" dello stesso per effetto dell'irregolarità della notifica. Di conseguenza, ai fini dell'ammissibilità della sua opposizione, l'ingiunto deve fornire la prova, non solo della mancata conoscenza del provvedimento monitorio come effetto di una irregolarità della sua notifica o di un caso fortuito o di forza maggiore, ma anche della "non tempestività" della conoscenza stessa, ossia dell'aver acquisito cognizione del decreto solo quando non era più in grado di proporre un'opposizione tempestiva (omissis...)" (Cass., S.U., 9938/05).
Parte opponente ha dedotto che il decreto ingiuntivo non gli era stato mai notificato e che ne era venuto a conoscenza solo con la notifica dell'atto di precetto in rinnovazione e, quindi, quando non aveva più possibilità di proporre un'opposizione tempestiva ai sensi dell'art. 645 pagina 4 di 10 c.p.c..
A fondamento della propria contestazione parte opponente non allegava né dimostrava il cambio di residenza in quanto il certificato AIRE del febbraio 2022 indicava come luogo di residenza il Principato di Monaco dove l'ufficiale postale aveva fatto la notifica e dove parte opponente escludeva vi fossero elementi ai quali ricollegare il nominativo dell'opponente e si limitava a produrre un contratto di fornitura elettrica con società francese in cui si dava atto dell'indirizzo in Francia, in TO (doc. n. 5 parte opponente).
Parte opposta rilevava che la notifica del decreto ingiuntivo si fosse perfezionata in quanto era avvenuta mediante la procedura consolare ai sensi dell'art, 37 del D.lgs. 71/2011, una prima volta in data 30.03.2022 e poi, unitamente al primo atto di precetto, in data 14.06.2022, a seguito dell'apposizione della formula esecutiva, presso la residenza in Montecarlo del
Griffone quale risultava effettivamente dal certificato AIRE del 21.02.2022 (doc. 3 parte opposta).
L'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo deve ritenersi infondata in quanto dall'esame della documentazione prodotta dall'opposta la notifica del decreto ingiuntivo deve ritenersi perfezionata.
In particolare, il certificato AIRE prodotto da parte opposta certifica che il Sig. Pt_1
risultava iscritto dal 02.12.2009 nel Principato di Monaco, all'indirizzo “1 BD DE BELGIQUE
CAP 98000”, luogo dove l'ufficiale postale aveva effettuato la notifica (doc. n. 3 parte opposta). In tale luogo, parte opponente ritiene non vi siano elementi da cui desumere il collegamento del luogo al nominativo dell'opponente, invero parte convenuta opposta produceva i fotogrammi del citofono con il nominativo del scattate nel 2022 (doc. 2 Pt_1 da a ) a d) fotografici allegati alla comparsa di costituzione e risposta).
Pertanto, nel caso di specie, avendo il la cittadinanza italiana, la notifica veniva Pt_1 eseguita, mediante la procedura consolare, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 71 del 3 febbraio
2011, ed, in particolare, chiedeva all'ambasciata italiana a Monaco di procedere alla CP_1
notifica del decreto ingiuntivo a , previa estrazione ed esibizione del certificato AIRE, Pt_1 il quale attestava l'indirizzo al quale effettuare la spedizione. Le notifiche venivano effettuate tramite l'Ambasciata del Principato di Monaco, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e l'ufficio postale monegasco restituiva in data 30.3.2022 all'Ambasciata la pagina 5 di 10 raccomandata con l'annotazione di “Avvisato - non reclamato” dopo il periodo legale di giacenza di due settimane (doc. 4 e 5 parte opposta).
La notifica del decreto ingiuntivo risulta, quindi, perfezionata regolarmente per cui l'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c. è inammissibile. Ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva, infatti, è necessaria la prova, gravante sull'opponente, che l'irregolarità della notifica abbia impedito la tempestiva conoscenza dell'atto. Tale prova deve ritenersi raggiunta ogniqualvolta, alla stregua delle modalità di notificazione del provvedimento opposto, debba ritenersi che l'atto non sia tempestivamente pervenuto nella sfera di conoscenza del destinatario (Cass. 10386/2012). Nel caso di specie la notifica del decreto ingiuntivo si è perfezionata per compiuta giacenza, dando origine ad una presunzione di conoscenza dell'atto stesso. Parte opponente non ha provato che il decreto ingiuntivo non sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, mentre parte opposta ha fornito la prova contraria e cioè di conoscibilità dell'atto. Ne consegue che l'opposizione tardiva è inammissibile ed il decreto ingiuntivo opposto è divenuto definitivo per mancata tempestiva opposizione ai sensi degli artt. 645 e ss. c.p.c.
Occorre, poi, rilevare che parte opponente nell'atto di citazione in opposizione, proponeva querela di falso incidentale in relazione alla “dichiarazione del postino di avere immesso avviso e “racc non rfeclamata” apposto sulla cartolina allegata alla notifica di ricorso e
Precetto è falsa per assenza di qualsivoglia presenza di locali o segni per identificare la presenza di una residenza o domicilio di e l'assenza materiale di cassette postali o luoghi idonei a cui Parte_1
lasciare o affiggere l'avviso parte opponente ha affermato di non avere sottoscritto”, invocando l'art. 2699 c.c.
Parte opposta ritiene che la querela proposta sia infondata, in quanto carente dell'indicazione degli elementi e delle prove della falsità richieste dall'art. 221, comma 2 c.p.c.
Sul punto, deve ribadirsi l'inammissibilità della querela di falso incidentale, in quanto non sono indicati i mezzi di prova né gli elementi prescritti dall'art. 221 c.p.c.
A tal proposito, l'art. 221, comma 2 c.p.c. prescrive che “La querela deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, e deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale, con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale d'udienza”. Pertanto, ove tali elementi siano carenti si ritiene che la querela sia affetta da nullità insanabile e, quindi, inammissibile, in quanto mancano gli elementi richiesti al fine pagina 6 di 10 di consentire al giudice di merito, davanti al quale essa sia stata proposta, di poter effettuare un accertamento preliminare volto a verificare la sussistenza o meno dei presupposti per la relativa proposizione, evitandosi così un'irragionevole dilatazione dei tempi di decisione del processo principale.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che “la querela di falso deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione, oltre che degli elementi, delle prove della falsità”, ai sensi dell'art. 221, comma 2 c.p.c., quale requisito di validità della stessa (ex multis, cfr. Corte di cassazione, Sez. III civ., Ordinanza 26 settembre 2023, n. 27408).
Infine, il Sig. ha proposto domanda di opposizione a precetto ai sensi dell'art. Pt_1
615 c.p.c., chiedendo di accertare e dichiarare l'infondatezza e l'inesistenza del titolo esecutivo.
Come noto, “in tema di opposizioni esperibili dal debitore esecutato, mentre, di regola, il processo esecutivo non preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto è viziato da una invalidità formale, il cui rimedio è individuabile nell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., se l'esecuzione sia intrapresa in forza di un titolo costituito da decreto ingiuntivo, il debitore deve proporre opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., ove deduca
l'inesistenza della notifica del provvedimento monitorio, oppure l'opposizione tardiva di cui all'art. 650
c.p.c., qualora denunci un vizio della notificazione non riconducibile all'inesistenza. In tema di opposizioni esperibili dal debitore esecutato, mentre, di regola, il processo esecutivo non preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto è viziato da una invalidità formale, il cui rimedio è individuabile nell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., se
l'esecuzione sia intrapresa in forza di un titolo costituito da decreto ingiuntivo, il debitore deve proporre opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., ove deduca l'inesistenza della notifica del provvedimento monitorio, oppure l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c., qualora denunci un vizio della notificazione non riconducibile all'inesistenza” (Cass.Sez.3, 31.8.2015, n.17308).
L'art. 615 comma 1 c.p.c. prevede, infatti, che il giudice dell'opposizione a precetto possa, concorrendo gravi motivi, sospendere su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo. Tale facoltà riveste, tuttavia, carattere residuale, essendo esercitabile qualora le contestazioni non possano essere avanzate con un mezzo di impugnazione ad hoc, al fine di evitare che l'istituto ex art. 615 c.p.c. sia sovrapponibile alle ipotesi di sospensione dei titoli di formazione giudiziale normativamente previste, tra le quali rientra anche l'opposizione a decreto pagina 7 di 10 ingiuntivo (artt. 645 e 649 c.p.c.): in tali ipotesi risulta precluso al giudice dell'opposizione a precetto compiere valutazioni che spettino al giudice di merito.
Pertanto, in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c. il debitore non può contestare il diritto del creditore per ragioni che avrebbe potuto, e dovuto, far valere nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ma può far valere esclusivamente fatti modificativi o estintivi sopravvenuti (cfr. ex multis Cassazione civile sez. VI, 18/02/2015, n.3277; Cassazione civile sez. lav., 14/02/2013, n.3667 Cassazione civile sez. lav., 23/03/1999, n.2742). Solo qualora ricorrano fatti successivi alla formazione del titolo giudiziale, comunque non deducibili in sede di impugnazione del titolo, sarà consentito al giudice dell'opposizione sospendere l'efficacia esecutiva del titolo o accogliere l'opposizione per fatti successivi o esterni al titolo, incontrando altrimenti il limite suddetto.
Nel caso di specie, il precetto trae origine da D.I. 2806/2022, quale valido titolo esecutivo in quanto non opposto nei termini di legge e, pertanto, azionato per un credito giudizialmente ritenuto esistente. Pertanto, le contestazioni mosse da parte opponente circa l'insistenza del credito azionato si ritengono assorbite nella pronuncia di inammissibilità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo e per tale motivo non si è dato corso al procedimento incidentale di disconoscimento della sottoscrizione apposta sull'assegno né al procedimento incidentale per querela di falso dell'assegno, documento, di cui parte opposta ha dichiarato non volersi avvalere.
A tal proposito, come è stato chiarito in giurisprudenza, non possono essere esaminate le domande proposte dall'attore opponente nel caso in cui sia stata dichiarata inammissibile per tardività l'opposizione a decreto ingiuntivo. L'inammissibilità dell'opposizione, infatti, determina impossibilità di dar luogo - in base a tale atto - ad alcun procedimento che su di essa si fondi, talché la domanda, formulata come accessoria nell'ambito di una citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, rimane travolta dallo stesso vizio di improcedibilità che inficia la domanda principale (cfr. in tal senso: Tribunale Milano, sez. VIII, 25 giugno 2009, n.
8280). Ne consegue che l'inammissibilità dell'opposizione determina impossibilità di dar luogo ad alcun procedimento che su di essa si fondi, in quanto la domanda riconvenzionale proposta nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo rimane travolta dallo stesso vizio che inficia la domanda principale. Pertanto, la dichiarazione di inammissibilità
pagina 8 di 10 dell'opposizione esime il giudice dall'esame, nel merito, del contenuto dell'opposizione.
L'opposizione a precetto non può pertanto trovare accoglimento e le domande di parte attrice devono essere rigettate. In ogni caso la tardività dell'opposizione – in assenza dei presupposti di cui all'art. 650 c.p.c. – produce gli effetti di cui all'art. 647 c.p.c.
Conseguentemente, “il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato tanto in ordine all'oggetto che ai soggetti del rapporto giuridico;
impedendo che lo stesso possa essere nuovamente posto in discussione in altro successivo giudizio, l'efficacia di detto giudicato si estende agli accertamenti che costituiscono i necessari e inscindibili antecedenti o presupposti logico-giuridici della pronunzia d'ingiunzione” (Cass.Sez.3, 28.8.2009, n.18791).
Quanto alle reciproche domande di condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96
c.p.c. per lite temeraria formulate tanto da parte attrice quanto da parte convenuta ritiene questo giudice che non sussistano i presupposti per accoglierle
In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, infatti, la domanda ex art. 96, comma 1,
c.p.c. richiede pur sempre la prova incombente alla parte istante della effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte (cfr. Cassazione civile, sentenza del 19 luglio 2004, n. 13355). Nel caso in esame e Parte_1 CP_1 non hanno allegato la presenza del detto danno che non può, pertanto, essere ritenuto esistente in re ipsa.
Alla luce di tali argomentazioni, quindi, devono essere rigettate le domande attoree.
Le considerazioni che precedono assorbono ogni ulteriore diversa questione posta in causa.
Le spese processuali seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano in dispositivo, secondo il d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto e dell'attività effettivamente svolta, applicando i parametri minimi giustificati dalla scarsa complessità delle questioni processuali e sostanziali affrontate e dall'assenza di attività istruttoria, trattandosi di una causa di natura documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo n. 2806/2022 del 14.02.2022 Parte_1 emesso dal Tribunale di Milano in favore di così provvede: CP_1
pagina 9 di 10 a. Dichiara inammissibile l'opposizione e conferma, per l'effetto, il decreto ingiuntivo
2806/2022 del 14.02.2022, emesso dal Tribunale di Milano;
b. dichiara l'esecutività del decreto ingiuntivo n. 2806/2022 del 14.02.2022, emesso dal
Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
c. rigetta le reciproche domande di condanna al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.;
d. condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta delle spese processuali che liquida nella somma complessiva di € 18.977,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad
IVA e CPA come per legge.
Milano, 5 luglio 2025
Il Giudice
AN Giorgia CA
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona della dott.ssa
AN Giorgia CA, all'esito conclusioni delle parti come in atti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21302 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
(C.F. ), nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Lucio Levi, presso il cui studio in Como, in via Fontana n. 1, elegge domicilio, giusta procura alle liti sottoscritta e prodotta nelle forme del processo telematico
OPPONENTE
E
(C.F. ), nato a [...], il [...], residente in CP_1 C.F._2
Milano (MI), via Sant'Andrea n. 5, rappresentato ed assistito dall'Avv. Fabio Ansideri ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Campione d'Italia (CO), Piazza
Indipendenza n. 1, giusta delega in calce alla comparsa.
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – titoli di credito
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
“Nel merito:
pagina 1 di 10 - accertare e dichiarare, per le ragioni tutte esposte in narrativa, l'infondatezza e inesistenza del credito portato dal D.I, 2806/2021 Tribunale di Milano RG 34211/2021 dichiarare conseguentemente la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità dello stesso;
- accertare e dichiarare, per le ragioni tutte esposte in narrativa, che non ha diritto a CP_1 procedere ad esecuzione forzata nei confronti di Parte_1
- dichiarare conseguentemente la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità dell'atto di precetto in rinnovazione notificato in data 12.5.2024;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimb. forf. 15% ex D.M. 55/14, contr. int. 4% ed I.V.A. come per legge che si chiede fin d'ora di voler distrarre a favore del procuratore antistatario”.
Per parte opposta:
“Nel merito
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, rigettare tutte le domande attoree spiegate nei confronti di in quanto tardive ed infondate in fatto e in diritto, e, per l'effetto, confermare CP_1 integralmente il decreto monitorio n. 2806/2021, emesso dal Tribunale di Milano.
Rigettare la istanza di querela di falso in quanto non è stato assolto l'onere probatorio e in considerazione della documentazione fotografica prodotta da parte opposta.
Condannare il debitore, stante la sua condotta abusiva, deliberatamente inadempiente e in malafede, al risarcimento del danno da liquidarsi in un importo ex art. 96, comma 3, c.p.c. pari ad un multiplo delle spese di lite non inferiore a 4. Con vittoria di spese di lite”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa
Con ricorso per decreto ingiuntivo chiedeva al Tribunale di Milano di CP_1
ingiungere a il pagamento immediato dell'importo di € 1.000.030,00 oltre alle Parte_1
spese della procedura, in forza di assegno bancario intestato a e da lui portato CP_1
all'incasso in data 1.03.2021, ma rimasto impagato.
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2806/2022 del 14.02.2022, il
Tribunale di Milano, in accoglimento del ricorso, ingiungeva a il pagamento Parte_1
immediato della somma d € 1.000.030,00 nei termini richiesti dalla ricorrente, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo e alle spese del giudizio monitorio.
pagina 2 di 10 Con atto di citazione ritualmente notificato l'ingiunto proponeva opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c., per aver appreso dell'esistenza del decreto ingiuntivo solo in seguito alla notifica dell'atto di precetto in rinnovazione avvenuta in data 12.05.2025, e chiedeva, in via preliminare, la sospensione della efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e, nel merito, deduceva l'inesistenza del credito e la nullità del titolo esecutivo fondato su assegno sottratto alla disponibilità di e compilato fraudolentemente con firma Pt_1 apocrifa. Concludeva, quindi, per l'accertamento dell'inesistenza del credito e la nullità del decreto ingiuntivo e dell'atto di precetto in rinnovazione notificato in data 12.5.2024.
L'opponente, nel costituirsi in giudizio, deduceva che gli veniva notificato atto di precetto in rinnovazione redatto il 17.04.2024 e notificato alla residenza di TO (FR) in data 12.05.2024 e che la precedente notifica effettuata attraverso l'Ambasciata d'Italia del
Principato di Monaco in data 10 marzo 2022 all'indirizzo “1 Boulevard di Belgique, 98000
Monaco” tornava non reclamata in data 30 marzo 2024 per compiuta giacenza, in quanto non era ivi residente da due anni. Deduceva, quindi, l'inesistenza della notifica del Pt_1
decreto ingiuntivo asseritamente eseguita ai sensi dell'art. 640 c.p.c., in quanto all'indirizzo della notifica il non aveva né residenza né domicilio per cui la notifica non si era Pt_1 perfezionata né come notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. né come notifica ai sensi dell'art. 143
c.p.c.. Proponeva, poi, querela di falso incidentale in relazione alla notifica postale del
Principato di Monaco contenente la dichiarazione del postino di avere immesso avviso e di “ raccomandata non reclamata” apposta sulla cartolina allegata alla notifica del ricorso e del precetto, ritenuta falsa per assenza di residenza o domicilio e materiale di cassette postali o luoghi idonei a cui lasciare l'avviso. Infine, deduceva l'inesistenza del credito vantato da parte ricorrente, in quanto sorretto fraudolentemente da un assegno mai compilato e firmato dall'opposto e proponeva opposizione al precetto ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
L'opposto si costituiva in giudizio contestando le deduzioni dell'opponente e sottolineando che il decreto ingiuntivo veniva notificato una prima volta in data 30.3.2022 e poi, unitamente all'atto di precetto in data 14.6.2022 a Montecarlo, indirizzo di residenza risultante dall'AIRE. Deduceva poi l'irritualità della querela di falso e la malafede dell'opponente che era a conoscenza del debito, in virtù anche delle comunicazioni intercorse tra le parti in data antecedente al ricorso monitorio. In ogni caso, parte opposta chiedeva il pagina 3 di 10 rigetto di tutte le doglianze avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto e la conferma del decreto ingiuntivo oggetto del giudizio di opposizione.
Verificata la regolare costituzione delle parti, veniva rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Veniva ritenuta inammissibile la querela di falso in quanto non contenente l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità prescritti dall'art. 221 c.p.c. e la causa non veniva istruita considerata la sua natura documentale. In data 17.1.2025 parte opponente con memoria dichiarava di proporre querela di falso ai sensi dell'art. 221 c.p.c. avente ad oggetto l'assegno portato dal decreto ingiuntivo, il giudice con decreto fissava l'udienza del 12.3.2025 ai sensi dell'art. 222 c.p.c. e a quell'udienza parte opposta dichiarava di non volersi avvalere del documento per cui non si dava corso al procedimento incidentale di querela di falso.
All'udienza del 27.03.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, sulle conclusioni precisate la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le domande svolte dall'opponente, sia in via preliminare, che nel merito sono infondate e pertanto vanno rigettate per i seguenti motivi.
Occorre preliminarmente affrontare la questione relativa alla tempestività dell'opposizione. Dispone l'art. 650 c.p.c. che l'intimato può tardivamente proporre opposizione a decreto ingiuntivo se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. In linea di principio va affermato che "L'art. 650 c.p.c. ricollega l'ammissibilità dell'opposizione tardiva non già al mero
"ritardo" della conoscenza del decreto ingiuntivo, ma alla circostanza che l'ingiunto non abbia avuto
"tempestiva conoscenza" dello stesso per effetto dell'irregolarità della notifica. Di conseguenza, ai fini dell'ammissibilità della sua opposizione, l'ingiunto deve fornire la prova, non solo della mancata conoscenza del provvedimento monitorio come effetto di una irregolarità della sua notifica o di un caso fortuito o di forza maggiore, ma anche della "non tempestività" della conoscenza stessa, ossia dell'aver acquisito cognizione del decreto solo quando non era più in grado di proporre un'opposizione tempestiva (omissis...)" (Cass., S.U., 9938/05).
Parte opponente ha dedotto che il decreto ingiuntivo non gli era stato mai notificato e che ne era venuto a conoscenza solo con la notifica dell'atto di precetto in rinnovazione e, quindi, quando non aveva più possibilità di proporre un'opposizione tempestiva ai sensi dell'art. 645 pagina 4 di 10 c.p.c..
A fondamento della propria contestazione parte opponente non allegava né dimostrava il cambio di residenza in quanto il certificato AIRE del febbraio 2022 indicava come luogo di residenza il Principato di Monaco dove l'ufficiale postale aveva fatto la notifica e dove parte opponente escludeva vi fossero elementi ai quali ricollegare il nominativo dell'opponente e si limitava a produrre un contratto di fornitura elettrica con società francese in cui si dava atto dell'indirizzo in Francia, in TO (doc. n. 5 parte opponente).
Parte opposta rilevava che la notifica del decreto ingiuntivo si fosse perfezionata in quanto era avvenuta mediante la procedura consolare ai sensi dell'art, 37 del D.lgs. 71/2011, una prima volta in data 30.03.2022 e poi, unitamente al primo atto di precetto, in data 14.06.2022, a seguito dell'apposizione della formula esecutiva, presso la residenza in Montecarlo del
Griffone quale risultava effettivamente dal certificato AIRE del 21.02.2022 (doc. 3 parte opposta).
L'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo deve ritenersi infondata in quanto dall'esame della documentazione prodotta dall'opposta la notifica del decreto ingiuntivo deve ritenersi perfezionata.
In particolare, il certificato AIRE prodotto da parte opposta certifica che il Sig. Pt_1
risultava iscritto dal 02.12.2009 nel Principato di Monaco, all'indirizzo “1 BD DE BELGIQUE
CAP 98000”, luogo dove l'ufficiale postale aveva effettuato la notifica (doc. n. 3 parte opposta). In tale luogo, parte opponente ritiene non vi siano elementi da cui desumere il collegamento del luogo al nominativo dell'opponente, invero parte convenuta opposta produceva i fotogrammi del citofono con il nominativo del scattate nel 2022 (doc. 2 Pt_1 da a ) a d) fotografici allegati alla comparsa di costituzione e risposta).
Pertanto, nel caso di specie, avendo il la cittadinanza italiana, la notifica veniva Pt_1 eseguita, mediante la procedura consolare, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 71 del 3 febbraio
2011, ed, in particolare, chiedeva all'ambasciata italiana a Monaco di procedere alla CP_1
notifica del decreto ingiuntivo a , previa estrazione ed esibizione del certificato AIRE, Pt_1 il quale attestava l'indirizzo al quale effettuare la spedizione. Le notifiche venivano effettuate tramite l'Ambasciata del Principato di Monaco, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e l'ufficio postale monegasco restituiva in data 30.3.2022 all'Ambasciata la pagina 5 di 10 raccomandata con l'annotazione di “Avvisato - non reclamato” dopo il periodo legale di giacenza di due settimane (doc. 4 e 5 parte opposta).
La notifica del decreto ingiuntivo risulta, quindi, perfezionata regolarmente per cui l'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c. è inammissibile. Ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva, infatti, è necessaria la prova, gravante sull'opponente, che l'irregolarità della notifica abbia impedito la tempestiva conoscenza dell'atto. Tale prova deve ritenersi raggiunta ogniqualvolta, alla stregua delle modalità di notificazione del provvedimento opposto, debba ritenersi che l'atto non sia tempestivamente pervenuto nella sfera di conoscenza del destinatario (Cass. 10386/2012). Nel caso di specie la notifica del decreto ingiuntivo si è perfezionata per compiuta giacenza, dando origine ad una presunzione di conoscenza dell'atto stesso. Parte opponente non ha provato che il decreto ingiuntivo non sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, mentre parte opposta ha fornito la prova contraria e cioè di conoscibilità dell'atto. Ne consegue che l'opposizione tardiva è inammissibile ed il decreto ingiuntivo opposto è divenuto definitivo per mancata tempestiva opposizione ai sensi degli artt. 645 e ss. c.p.c.
Occorre, poi, rilevare che parte opponente nell'atto di citazione in opposizione, proponeva querela di falso incidentale in relazione alla “dichiarazione del postino di avere immesso avviso e “racc non rfeclamata” apposto sulla cartolina allegata alla notifica di ricorso e
Precetto è falsa per assenza di qualsivoglia presenza di locali o segni per identificare la presenza di una residenza o domicilio di e l'assenza materiale di cassette postali o luoghi idonei a cui Parte_1
lasciare o affiggere l'avviso parte opponente ha affermato di non avere sottoscritto”, invocando l'art. 2699 c.c.
Parte opposta ritiene che la querela proposta sia infondata, in quanto carente dell'indicazione degli elementi e delle prove della falsità richieste dall'art. 221, comma 2 c.p.c.
Sul punto, deve ribadirsi l'inammissibilità della querela di falso incidentale, in quanto non sono indicati i mezzi di prova né gli elementi prescritti dall'art. 221 c.p.c.
A tal proposito, l'art. 221, comma 2 c.p.c. prescrive che “La querela deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, e deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale, con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale d'udienza”. Pertanto, ove tali elementi siano carenti si ritiene che la querela sia affetta da nullità insanabile e, quindi, inammissibile, in quanto mancano gli elementi richiesti al fine pagina 6 di 10 di consentire al giudice di merito, davanti al quale essa sia stata proposta, di poter effettuare un accertamento preliminare volto a verificare la sussistenza o meno dei presupposti per la relativa proposizione, evitandosi così un'irragionevole dilatazione dei tempi di decisione del processo principale.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che “la querela di falso deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione, oltre che degli elementi, delle prove della falsità”, ai sensi dell'art. 221, comma 2 c.p.c., quale requisito di validità della stessa (ex multis, cfr. Corte di cassazione, Sez. III civ., Ordinanza 26 settembre 2023, n. 27408).
Infine, il Sig. ha proposto domanda di opposizione a precetto ai sensi dell'art. Pt_1
615 c.p.c., chiedendo di accertare e dichiarare l'infondatezza e l'inesistenza del titolo esecutivo.
Come noto, “in tema di opposizioni esperibili dal debitore esecutato, mentre, di regola, il processo esecutivo non preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto è viziato da una invalidità formale, il cui rimedio è individuabile nell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., se l'esecuzione sia intrapresa in forza di un titolo costituito da decreto ingiuntivo, il debitore deve proporre opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., ove deduca
l'inesistenza della notifica del provvedimento monitorio, oppure l'opposizione tardiva di cui all'art. 650
c.p.c., qualora denunci un vizio della notificazione non riconducibile all'inesistenza. In tema di opposizioni esperibili dal debitore esecutato, mentre, di regola, il processo esecutivo non preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto è viziato da una invalidità formale, il cui rimedio è individuabile nell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., se
l'esecuzione sia intrapresa in forza di un titolo costituito da decreto ingiuntivo, il debitore deve proporre opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., ove deduca l'inesistenza della notifica del provvedimento monitorio, oppure l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c., qualora denunci un vizio della notificazione non riconducibile all'inesistenza” (Cass.Sez.3, 31.8.2015, n.17308).
L'art. 615 comma 1 c.p.c. prevede, infatti, che il giudice dell'opposizione a precetto possa, concorrendo gravi motivi, sospendere su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo. Tale facoltà riveste, tuttavia, carattere residuale, essendo esercitabile qualora le contestazioni non possano essere avanzate con un mezzo di impugnazione ad hoc, al fine di evitare che l'istituto ex art. 615 c.p.c. sia sovrapponibile alle ipotesi di sospensione dei titoli di formazione giudiziale normativamente previste, tra le quali rientra anche l'opposizione a decreto pagina 7 di 10 ingiuntivo (artt. 645 e 649 c.p.c.): in tali ipotesi risulta precluso al giudice dell'opposizione a precetto compiere valutazioni che spettino al giudice di merito.
Pertanto, in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c. il debitore non può contestare il diritto del creditore per ragioni che avrebbe potuto, e dovuto, far valere nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ma può far valere esclusivamente fatti modificativi o estintivi sopravvenuti (cfr. ex multis Cassazione civile sez. VI, 18/02/2015, n.3277; Cassazione civile sez. lav., 14/02/2013, n.3667 Cassazione civile sez. lav., 23/03/1999, n.2742). Solo qualora ricorrano fatti successivi alla formazione del titolo giudiziale, comunque non deducibili in sede di impugnazione del titolo, sarà consentito al giudice dell'opposizione sospendere l'efficacia esecutiva del titolo o accogliere l'opposizione per fatti successivi o esterni al titolo, incontrando altrimenti il limite suddetto.
Nel caso di specie, il precetto trae origine da D.I. 2806/2022, quale valido titolo esecutivo in quanto non opposto nei termini di legge e, pertanto, azionato per un credito giudizialmente ritenuto esistente. Pertanto, le contestazioni mosse da parte opponente circa l'insistenza del credito azionato si ritengono assorbite nella pronuncia di inammissibilità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo e per tale motivo non si è dato corso al procedimento incidentale di disconoscimento della sottoscrizione apposta sull'assegno né al procedimento incidentale per querela di falso dell'assegno, documento, di cui parte opposta ha dichiarato non volersi avvalere.
A tal proposito, come è stato chiarito in giurisprudenza, non possono essere esaminate le domande proposte dall'attore opponente nel caso in cui sia stata dichiarata inammissibile per tardività l'opposizione a decreto ingiuntivo. L'inammissibilità dell'opposizione, infatti, determina impossibilità di dar luogo - in base a tale atto - ad alcun procedimento che su di essa si fondi, talché la domanda, formulata come accessoria nell'ambito di una citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, rimane travolta dallo stesso vizio di improcedibilità che inficia la domanda principale (cfr. in tal senso: Tribunale Milano, sez. VIII, 25 giugno 2009, n.
8280). Ne consegue che l'inammissibilità dell'opposizione determina impossibilità di dar luogo ad alcun procedimento che su di essa si fondi, in quanto la domanda riconvenzionale proposta nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo rimane travolta dallo stesso vizio che inficia la domanda principale. Pertanto, la dichiarazione di inammissibilità
pagina 8 di 10 dell'opposizione esime il giudice dall'esame, nel merito, del contenuto dell'opposizione.
L'opposizione a precetto non può pertanto trovare accoglimento e le domande di parte attrice devono essere rigettate. In ogni caso la tardività dell'opposizione – in assenza dei presupposti di cui all'art. 650 c.p.c. – produce gli effetti di cui all'art. 647 c.p.c.
Conseguentemente, “il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato tanto in ordine all'oggetto che ai soggetti del rapporto giuridico;
impedendo che lo stesso possa essere nuovamente posto in discussione in altro successivo giudizio, l'efficacia di detto giudicato si estende agli accertamenti che costituiscono i necessari e inscindibili antecedenti o presupposti logico-giuridici della pronunzia d'ingiunzione” (Cass.Sez.3, 28.8.2009, n.18791).
Quanto alle reciproche domande di condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96
c.p.c. per lite temeraria formulate tanto da parte attrice quanto da parte convenuta ritiene questo giudice che non sussistano i presupposti per accoglierle
In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, infatti, la domanda ex art. 96, comma 1,
c.p.c. richiede pur sempre la prova incombente alla parte istante della effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte (cfr. Cassazione civile, sentenza del 19 luglio 2004, n. 13355). Nel caso in esame e Parte_1 CP_1 non hanno allegato la presenza del detto danno che non può, pertanto, essere ritenuto esistente in re ipsa.
Alla luce di tali argomentazioni, quindi, devono essere rigettate le domande attoree.
Le considerazioni che precedono assorbono ogni ulteriore diversa questione posta in causa.
Le spese processuali seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano in dispositivo, secondo il d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto e dell'attività effettivamente svolta, applicando i parametri minimi giustificati dalla scarsa complessità delle questioni processuali e sostanziali affrontate e dall'assenza di attività istruttoria, trattandosi di una causa di natura documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo n. 2806/2022 del 14.02.2022 Parte_1 emesso dal Tribunale di Milano in favore di così provvede: CP_1
pagina 9 di 10 a. Dichiara inammissibile l'opposizione e conferma, per l'effetto, il decreto ingiuntivo
2806/2022 del 14.02.2022, emesso dal Tribunale di Milano;
b. dichiara l'esecutività del decreto ingiuntivo n. 2806/2022 del 14.02.2022, emesso dal
Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
c. rigetta le reciproche domande di condanna al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.;
d. condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta delle spese processuali che liquida nella somma complessiva di € 18.977,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad
IVA e CPA come per legge.
Milano, 5 luglio 2025
Il Giudice
AN Giorgia CA
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