Sentenza 9 agosto 2003
Massime • 1
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice di merito, le cui valutazioni sono sindacabili in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione.(Nel caso di specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto il carattere retributivo dell'indennità di mensa, ancorché escluso per legge ex art. 6 D.L. n. 833 del 1992, dovesse riconoscersi in base all'art. 36 ccnl di settore che prevedeva tali indennità per tutti i lavoratori senza condizioni o limiti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/08/2003, n. 12047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12047 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - rel. Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PITTI SERVIZI s.r.l., in persona dell'Amministratore sig. Alessandro Mercatelli, elettivamente domiciliata in Roma alla via Germanico n. 101, presso l'avv. Carlo Romeo, che, unitamente all'avv. Marco Coruzzo, la rappresenta e difende giusta procura in calce;
- ricorrente -
contro
DI LO UG, elettivamente domiciliato in Roma presso l'avv. Carlo Belli alla via Gavinana, n.4, che unitamente all'avv. Clotilde Giurleo la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n.16 del 2.2.2000, reg. gen. n. 366 del 1999.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'12.3.2003 dal Relatore Cons. Dott. Fernando Lupi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni D'Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 2.2.2000 il Tribunale di Firenze, decidendo sull'appello proposto da PITTI SERVIZI s.r.l. nei confronti di IA PA TO, avverso sentenza del Pretore della medesima città, rigettava l'appello.
In ordine alla spettanza della indennità di mensa osservava che la lettera dell'art. 36 del CCNL, al punto due, prevedeva questa indennità senza condizione o limite alcuno per tutti i lavoratori cui si applica il contratto.
Quanto al mancato pagamento dei R.O.L., escludeva che dalla prova testimoniale fosse emersa la prova di un accordo di compensare detta indennità contrattuale con il minore orario giornaliero rispetto a quello contrattuale, in quanto era risultato, invece, che dette ore in meno erano detratte dagli straordinari.
Sull'adeguatezza della sanzione espulsiva in relazione ai numerosi precedenti disciplinari condivideva la valutazione del primo giudice di non gravità complessiva, tenuto conto che i precedenti erano di scarso rilievo, come poteva desumersi dall'applicazione per essi della sanzione più lieve.
Propone ricorso per Cassazione affidato a quattro motivi la società PITTI, resiste con controricorso il IA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi due motivi, che si trattano congiuntamente perché connessi, la società Pitti censura il capo della sentenza che ha riconosciuto il diritto alla indennità di mensa, contestando che esso configurasse un compenso retributivo di carattere integrativo, rileva, al proposito che l'art. 6 del d.l. n. 333 del 1992 convertito con legge n.359 del 1992 ha escluso il carattere retributivo di tale indennità, cui la legge fiscale riconosce un particolare trattamento, considerandolo entro certi limiti come un rimborso non tassabile. Aggiunge che è contrario al principio dell'interpretazione del negozio secondo buona fede di cui all'art. 1366 c.c. ritenere che le parti collettive abbiano mascherato, sotto la denominazione di indennità di mensa, una voce retributiva per fruire del particolare trattamento.
Con il secondo motivo, denuncia vizio di insufficiente motivazione della sentenza impugnata per essersi limitata ad affermare prive di pregio tutte le argomentazioni sul punto della difesa della società senza spiegare la ragione.
Le censure sono infondate.
La norma invocata dalla società ricorrente art. 6, 3 comma d.l. n. 333 del 1992 come convertito con legge n. 359 del 1992, così
inizia:
"Salvo che gli accordi ed i contratti collettivi, anche aziendali, stabilendo se ed in quale misura l'indennità ha natura retributiva." Stabilisce quindi che, se l'indennità non ha normalmente natura retributiva, tale natura può essere attribuita dalla autonomia collettiva. Il Tribunale, ritenendo alla stregua della interpretazione letterale dell'art. 36 del contratto collettivo, che regola il rapporto, che l'indennità sostitutiva, essendo prevista per tutti i dipendenti che non usufruiscano di mensa, indipendentemente dall'esistenza o meno del servizio e da altre condizioni, abbia carattere retribuivo, ha affermato che nella specie sussiste la deroga contrattuale al regime ordinario prevista dalla legge. Nè questa previsione contrattuale, o la sua interpretazione letterale, possono essere ritenute contrarie alla buona fede in quanto le parti collettive, nello stabilire la spettanza generalizzata ed incondizionata e, quindi, la natura retributiva dell'indennità hanno esercitato una facoltà espressamente prevista dalla legge.
E si deve altresì concludere che è immune da vizi logici ed esaustiva la conclusione del Tribunale che, se l'interpretazione letterale della clausola del contratto collettivo(non contestata specificamente dalla ricorrente) conduceva a ritenere la natura retributiva contrattuale della indennità sostitutiva di mensa e quindi la sua spettanza al IA, ogni altra argomentazione della società in ordine alla genesi ed al regime legale della indennità era da ritenersi irrilevante perché esclusa dalla diversa natura di essa.
Con il terzo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, la ricorrente afferma che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto la spettanza del compenso per riduzione orario lavori (R.O.L.) previsti dal contratto collettivo, quando quello individuale applicato prevedeva un orario di lavoro normale di 104 ore all'anno inferiore a quello del contratto collettivo ed essendo, quindi, complessivamente più favorevole del contratto collettivo assorbiva il compenso richiesto.
La censura non tiene conto che il Tribunale ha accertato che le due ore settimanali in meno, previste dai turai praticati in azienda rispetto all'orario del contratto collettivo, erano scomputate dall'orario straordinario prestato dai dipendenti, sicché la sussistenza di un più favorevole contratto individuale è stata esclusa in fatto.
Con l'ultimo motivo, denunziando violazione dell'art. 2119 ex., la ricorrente censura la valutazione dell'illecito disciplinare data dal Tribunale, rilevando che per contratto (art. 13) il dipendente è tenuto alla prestazione dello straordinario e che il rifiuto costituisce illecito disciplinare. Osservava, ancora, che il rilievo che i precedenti illeciti disciplinari erano stati sanzionati con la più lieve delle sanzioni disciplinari del rimprovero scritto, era circostanza che dimostrava la benevolenza della società, che non poteva essere ritorta a suo danno.
La censura è infondata. Il Tribunale non ha interpretato erroneamente il contratto collettivo, ed, infatti, ha ritenuto che il rifiuto di prestare straordinario costituiva illecito disciplinare.
Non ha poi violato l'art. 2119 c.c., ma ha ritenuto che non sussistessero i presupposti di fatto per la sua applicazione. Quanto alla valutazione di fatto della gravità dell'illecito, essa è insindacabile in sede di legittimità non sussistendo vizi logici e giuridici nella motivazione. Non appare, infatti, illogico ritenere che il rifiuto di prestare in una determinata occasione lavoro straordinario, deducendo ragioni familiari, sia inadempimento tanto grave da non consentire la prosecuzione del rapporto, ne' è illogico desumere la gravità di un illecito disciplinare dalla sanzione applicata, piuttosto che attribuirla ad una supposta, ma non dimostrata, benevolenza.
Il rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in euro 9,50, oltre 2.500,00 di onorario di avvocato.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2003