Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/08/2003, n. 12047
CASS
Sentenza 9 agosto 2003

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L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice di merito, le cui valutazioni sono sindacabili in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione.(Nel caso di specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto il carattere retributivo dell'indennità di mensa, ancorché escluso per legge ex art. 6 D.L. n. 833 del 1992, dovesse riconoscersi in base all'art. 36 ccnl di settore che prevedeva tali indennità per tutti i lavoratori senza condizioni o limiti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/08/2003, n. 12047
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12047
    Data del deposito : 9 agosto 2003

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