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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1185/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GI AR IL, Presidente UFILUGELLI FRANCESCO, Relatore GIANNI GIOVANNI, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3452/2024 depositato il 11/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Equitalia Giustizia Spa - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 132/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 40 e pubblicata il 04/01/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230010086689000 REGISTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230010086689000 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 480/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: annullamento della cartella di pagamento per mancata notificazione dell'atto presupposto, con condanna dell'appellata al pagamento delle spese di lite del doppio grado. Appellato: rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 132/2024, pubblicata il 4 gennaio 2014, la Sezione n. 40 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma rigettava il ricorso presentato da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 09720230010086689000, inerente ad alcune imposte di registro del 2018-2020. Avverso la decisione ha interposto appello Ricorrente_1, sulla base dei seguenti motivi:
─ in via preliminare si contesta la statuizione del primo giudice laddove non si è pronunciato in merito alla mancata notificazione degli atti presupposti;
in effetti, la contribuente, sia nel ricorso introduttivo che nelle note, aveva chiesto al giudice di prime cure la pronuncia sul punto e lo stesso ha violato l'art. 112 c.p.c., omettendo di decidere al riguardo;
─ l'Agenzia delle Entrate decade dal diritto di richiedere le somme relative all'imposta di registro su una sentenza (o altro atto dell'autorità giudiziaria) se non richiede il pagamento nel termine di cinque anni dal giorno in cui avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione della sentenza;
la registrazione deve avvenire da parte dei cancellieri e/o segretari entro cinque giorni dalla pubblicazione della sentenza;
in caso di notificazione dell'avviso di liquidazione nei cinque anni, ove l'atto non sia impugnato nei termini di legge, il diritto della amministrazione finanziaria di riscuotere le somme si prescrive in dieci anni;
nel caso di specie nessun atto è stato depositato dall'amministrazione nel primo grado e, pertanto, la cartella de qua dovrà essere annullata e, conseguentemente, dovrà essere dichiarata la decadenza dell'Ufficio dal potere accertativo e la prescrizione del tributo. Per i motivi suddetti l'appellate ha chiesto l'annullamento della cartella di pagamento per mancata notificazione dell'atto presupposto, con condanna dell'appellata al pagamento delle spese di lite del doppio grado. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, la quale ha depositato controdeduzioni del seguente tenore:
in primo grado la resistente ha esteso il contraddittorio nei confronti dell'Ente impositore;
detta Amministrazione, però, non si costituiva in giudizio, ma rilasciava una relazione in ordine alla correttezza dell'operato di iscrizione a ruolo;
pertanto, relativamente a tutte le contestazioni concernenti vicende antecedenti alla trasmissione del ruolo, si precisa che il Concessionario è carente di legittimazione passiva e che, in ogni caso, nel rispetto della normativa di legge, ha l'obbligo di agire per il recupero dei crediti indicati nei ruoli inviati dagli uffici preposti delle Amministrazioni creditrici, titolari del rapporto in ragione del quale queste ultime procedono alla iscrizione a ruolo, così come stabilito dall'art. 16 del d.lgs. n. 46/1999; L'appellata ha, poi, ribadito le argomentazioni già svolte in primo grado in ordine alle altre eccezioni di merito formulate nel ricorso (notificazione dell'atto impugnato eseguita a mezzo posta elettronica certificata, senza la mediazione di un soggetto abilitato e da indirizzo non iscritto nei pubblici registri;
vizio di motivazione della cartella impugnata;
decadenza e prescrizione relative al decorso del periodo di legge per l'esazione dei tributi riportati nei ruoli;
mancata indicazione del criterio calcolo
- 2 - degli interessi e degli aggi di riscossione). Per le esposte ragioni, l'appellata ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese. In previsione dell'odierna udienza la difesa della contribuente ha depositato memorie difensive, nelle quali ha ribadito gli assunti di cui all'atto di appello. La trattazione del processo ha avuto luogo all'odierna pubblica udienza, alla quale, come risulta dal verbale di udienza, l'appellante non ha partecipato, nonostante avesse chiesto di farlo con collegamento da remoto, per il quale ha ricevuto ritualmente il previsto link. Neppure il difensore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha presenziato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In primo luogo vanno prese in esame le prospettazioni dell'appellata circa il suo difetto di legittimazione passiva. Invero, optimo iure la parte contribuente aveva chiamato in giudizio l'Agente della riscossione e non anche l'Ente impositore. Al riguardo va osservato che, trattandosi di giudizio instaurato prima dell'entrata in vigore – dal 4 gennaio 2024 – del comma 6-bis dell'art. 14 del d.lgs. n. 546/1992 (introdotto dal d.lgs. n. 220/2023), non trova applicazione tale disposizione, secondo la quale «[…] In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti». Vale, invece, il costante principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, a tenor del quale «[…] in tema di contenzioso tributario, il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore» (Cass., Sez. Trib., ordinanza n. 27737 del 25/10/2024, in C.e.d. Cass., rv. 672767 - 01; conf. Cass., Sez. Trib., Ordinanza n. 30792 del 02/12/2024, ivi, rv. 672965 - 01). Orbene, nelle controdeduzioni depositate in primo grado, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione aveva inserito la seguente prospettazione: «[…] Il presente atto è notificato in uno con l'atto introduttivo di lite all'ente impositore Agenzia delle Entrate - Direzione Prov.le Roma Dp1 ai sensi e per gli effetti di cui all'art 14 del d.lgs. 546/92 e art 39 del d.lgs. 112/99, sia per vocazione diretta in giudizio laddove ne sussistano i termini sia per litis denuntiatio verso l'ente impositore stesso con riguardo alla dispiegata opposizione, con invito a questi a costituirsi in giudizio per la conferma della pretesa vantata e della correttezza degli atti da tale ente disposti in relazione alla debenza opposta». Nel contempo, la resistente aveva formulato la seguente richiesta conclusiva: «[…] Conclude affinché l'Ill.ma Corte di Giustizia tributaria di primo grado adita voglia, contrariis reiectis, così giudicare:
- 3 - - in via preliminare: disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore Agenzia delle Entrate - Direzione Prov.le Roma Dp1 ovvero, in via gradata, autorizzarne la chiamata in giudizio a cura di parte ricorrente e, in subordine, a onere dell'odierna deducente, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39 d.lgs. n. 112/1999, con salvezza dei termini di difesa della parte vocata in giudizio e rinvio dell'udienza di trattazione, prendendo atto, in ogni caso, della comunicazione, resa anche col fine di litis denuntiatio e di vocazione diretta in giudizio dei predetti enti impositori laddove ne sussistano i termini, per come formulata dall'odierna esponente verso gli enti impositori sopra indicati;
- nel merito:
• dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore;
• dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della Riscossione e respingere le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto;
- nel merito e in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, in relazione alle eccezioni sollevate dal ricorrente tutte da ricondurre in via esclusiva all'attività competenza dell'ente impositore, indicato in narrativa, accertata l'estraneità dell'agente della riscossione rispetto alle medesime, dichiarare l'assenza di responsabilità di questi, riconoscendolo indenne dalle conseguenze del presente processo, anche con riguardo alle spese di lite da porsi a carico della parte soccombente. Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, nella somma indicata in seno all'allegata nota-spese o in quella che codesta Corte riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 d.lgs. n. 546/1992». Al riguardo va rilevato che, dall'esame del verbale dell'udienza di primo grado, non risulta che l'Agenzia delle Entrate - Riscossione abbia insistito sulla necessità di integrazione del contraddittorio e sulla chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Roma, nonché sul proprio difetto di legittimazione passiva relativamente alle eccezioni della ricorrente riguardo alla mancata notificazione degli atti presupposti. All'esito del giudizio il ricorso veniva respinto, con condanna della contribuente al rimborso delle spese di lite all'Agenzia delle Entrate - Riscossione. Va considerato, altresì, che l'atto di appello della contribuente è stato notificato alla sola Agenzia delle Entrate - Riscossione, non essendo stata parte del giudizio di primo grado l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Roma. Nelle sue controdeduzioni all'atto di impugnazione, l'appellata non si è, però, doluta del mancato riconoscimento del suo difetto di legittimazione passiva con riferimento all'eccezione concernente l'omessa notificazione degli atti presupposti e la conseguente prescrizione del tributo antecedentemente alla notificazione dell'iscrizione a ruolo e della notificazione della cartella – reiterata dalla difesa della contribuente nell'atto di appello come unico motivo di gravame – e non ha chiesto, espressamente, l'estromissione dal giudizio, ma si è limitata a ribadire di essere priva di legittimazione passiva, osservando quanto segue: «[…] In ordine ai motivi afferenti la formazione e/o la notificazione dell'avviso di liquidazione di imposta, sotteso
- 4 - all'atto esattoriale oggetto di impugnazione, l'Agenzia rileva la propria assenza di responsabilità nonché la propria carenza di legittimazione passiva in ordine a tutte le contestazioni inerenti gli atti presupposti all'atto esattoriale impugnato». La mancata proposizione, nel presente giudizio, da parte dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, della questione dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, per consentirgli di interloquire sull'unico motivo di gravame che implicava in via diretta ed esclusiva la sua attività accertativa, nonché la mancanza di espressa richiesta di estromissione per difetto di legittimazione, hanno, di fatto, comportato l'accettazione del contraddittorio da parte dell'appellata, con la conseguenza che essa risulta essere l'unica controparte dell'appellante, con ogni effetto in ordine all'esito della lite.
2. Chiarito ciò, e passando al merito, va detto che l'appello è fondato. Invero, nella cartella di pagamento si fa espressa menzione dei tre avvisi di liquidazione dell'imposta di registro presupposti (n. 000006068/2018; n. 000008032/2020 e n. 000008482/2020, tutti relativi a registrazione di atti giudiziari emessi dal Tribunale Civile di Roma), anche se non si indica in quale data sarebbero stati notificati. Come ricordato sopra, la ricorrente aveva eccepito la nullità della cartella di pagamento impugnata in ragione della mancata notificazione dei prodromici avvisi di liquidazione e, nel corso del giudizio di cui si è dato conto sopra, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Roma non si era costituita a seguito della chiamata di terzo e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione aveva sostenuto di non essere legittimata passivamente in ordine a tale eccezione, trattandosi di questione che concerneva l'attività dell'Ente impositore, resistendo sulle altre eccezioni afferenti ai vizi della cartella di pagamento impugnata. Il primo giudice ha integralmente rigettato il ricorso, osservando quanto segue in ordine all'eccezione in parola: «[…] Sono infondati i motivi secondo e settimo da trattare congiuntamente in quanto riguardano la comunicazione degli atti presupposti. Giova rilevare a riguardo che sussiste presunzione assoluta circa la conoscenza da parte del contribuente circa gli obblighi contributivi e dunque nessuna invalidità deriva dalla mancata comunicazione di avvisi di pagamento. La sequenza procedimentale e segnatamente le notifiche rilevano quali atti interruttivi – questione che nel caso di specie non si pone in ragione dei tempi di prescrizione dilatati dalle sospensioni per l'emergenza sanitaria – e la legge regionale prevede che non è necessario avviso per sanzioni». Avuta presente tale motivazione della sentenza di primo grado, si appalesano fondate le doglianze dell'appellante circa il contenuto della decisione in ordine alla sua specifica eccezione di nullità della cartella di pagamento incentrata sulla mancata notificazione degli avvisi di accertamento presupposti, giacché esso non risulta pertinente rispetto ai rilievi contenuti nel ricorso, e non soltanto perché richiama i motivi secondo e settimo, pur non risultando che la ricorrente avesse articolato sette motivi di ricorso. Invero, gli atti presupposti erano costituiti da avvisi di liquidazione dell'imposta di registro, che devono essere necessariamente notificati antecedentemente all'iscrizione a ruolo, sicché risulta incongruo il riferimento, contenuto nella motivazione della decisione impugnata, alla «[…]
- 5 - presunzione assoluta circa la conoscenza da parte del contribuente circa gli obblighi contributivi e dunque nessuna invalidità deriva dalla mancata comunicazione di avvisi di pagamento». Tale riferimento induce a ritenere che il primo giudice abbia articolato una motivazione che appare riferita, piuttosto, a tributi regionali, e non ad avvisi di liquidazione dell'imposta di registro, quali quelli oggetto del giudizio, come inducono a ritenere sia il riferimento ad «[…] avvisi di pagamento» (e non ad avvisi di liquidazione) sia l'ultimo passo della motivazione, dove si osserva che («[…] la legge regionale prevede che non è necessario avviso per sanzioni». Pertanto, si deve necessariamente concludere – come lamentato nell'atto di appello – che la specifica eccezione sollevata nel ricorso introduttivo è rimasta senza una congrua risposta nella sentenza impugnata, che, invece, avrebbe dovuto essere favorevole alla ricorrente, in quanto nel giudizio di primo grado non era stata fornita la prova della notificazione dei prodromici avvisi di liquidazione, che nel ricorso si sosteneva non essere avvenuta. A tale deficit probatorio non è stato posto rimedio neppure nel presente giudizio di appello – anche in conseguenza di quanto illustrato nel punto che precede – nonostante vi fosse la concreta possibilità di depositare nuovi documenti, ai sensi dell'originaria formulazione dell'art. 58 del d.lgs. n. 546/1992, applicabile ratione temporis in luogo di quella risultante dalla modifica apportata con il d.lgs. n. 220/2023. In proposito va rammentato che, secondo quanto stabilito dall'art. 54 del Testo Unico Imposta di Registro (d.P.R. n. 131/1986), «[…] Quando la registrazione deve essere eseguita d'ufficio
a norma dell'art. 15, l'ufficio del registro notifica apposito avviso di liquidazione al soggetto o ad uno dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, con invito ad effettuare entro il termine di sessanta giorni il pagamento dell'imposta e, se dallo stesso dovuta, della pena pecuniaria irrogata per omessa richiesta di registrazione. Nell'avviso devono essere indicati gli estremi dell'atto da registrare o il fatto da denunciare e la somma da pagare». Occorre, poi, considerare, come sottolineato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che «[…] In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa
- 6 - tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa» (v. ex pluribus, da ultimo, Cass., 1144/2018, in consolidamento di Cass., Sez U., 5791/2008). Secondo la giurisprudenza di questa Corte è dunque senz'altro consentito al contribuente impugnare una cartella esattoriale al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo» (Cass., Sez. Un., sentenza del 15/04/2021, n. 10012, in C.e.d. Cass., rv. 660953 - 01; conf. Cass. Sez. 5, 02/12/2024, n. 30821, ivi, rv. 673069 - 01; in tema di nullità della cartella emessa per imposta di registro per omessa notificazione degli avvisi di liquidazione presupposti cfr. Cass., Sez. Trib., ordinanza n. 28864/2025).
3. Per tutte le suesposte ragioni, l'appello deve essere accolto, con conseguente annullamento della cartella di pagamento impugnata a causa della mancata notificazione degli atti presupposti. All'accoglimento del gravame consegue la condanna dell'appellata Agenzia delle Entrate - Riscossione a rimborsare all'appellante le spese di entrambi i gradi giudizio, anche in considerazione della circostanza, diffusamente illustrata sopra, che l'appellata, nonostante l'iniziale chiamata in giudizio dell'Ente impositore, ha, comunque, accettato il contraddittorio nel giudizio di appello che ci occupa, in tal modo esponendosi alle conseguenze del complessivo esito della lite, per come risultante dalla presente decisione. Tali spese – avuti presenti i criteri direttivi di cui ai decreti ministeriali n. 55/2014 e n. 147/2022 e tabelle allegate, tenuto conto del modesto valore della lite, della contenuta complessità della materia e dell'attività svolta (che inducono sia alla liquidazione delle sole fasi di studio e introduttiva, essendo le memorie difensive meramente riproduttive degli atti introduttivi e non avendo la difesa della contribuente partecipato alle udienze di primo e di secondo grado, sia alla riduzione dei compensi entro il limite fissato dall'art. 4 del d.m. n. 55/2014) – vengono liquidate nella misura complessiva di euro 150,00 (centocinquanta/00), per il primo grado e di euro duecento,00 (duecento/00), per il secondo grado, oltre accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio accoglie l'appello di parte contribuente e condanna l'appellata al pagamento delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio, liquidate in euro 150 (centocinquanta) per il primo grado e 200 (duecento) per il presente grado, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2026.
L'Estensore Il Presidente Francesco UFILUGELLI Maria Silvia GI
- 7 - - 8 -
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GI AR IL, Presidente UFILUGELLI FRANCESCO, Relatore GIANNI GIOVANNI, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3452/2024 depositato il 11/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Equitalia Giustizia Spa - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 132/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 40 e pubblicata il 04/01/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230010086689000 REGISTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230010086689000 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 480/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: annullamento della cartella di pagamento per mancata notificazione dell'atto presupposto, con condanna dell'appellata al pagamento delle spese di lite del doppio grado. Appellato: rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 132/2024, pubblicata il 4 gennaio 2014, la Sezione n. 40 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma rigettava il ricorso presentato da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 09720230010086689000, inerente ad alcune imposte di registro del 2018-2020. Avverso la decisione ha interposto appello Ricorrente_1, sulla base dei seguenti motivi:
─ in via preliminare si contesta la statuizione del primo giudice laddove non si è pronunciato in merito alla mancata notificazione degli atti presupposti;
in effetti, la contribuente, sia nel ricorso introduttivo che nelle note, aveva chiesto al giudice di prime cure la pronuncia sul punto e lo stesso ha violato l'art. 112 c.p.c., omettendo di decidere al riguardo;
─ l'Agenzia delle Entrate decade dal diritto di richiedere le somme relative all'imposta di registro su una sentenza (o altro atto dell'autorità giudiziaria) se non richiede il pagamento nel termine di cinque anni dal giorno in cui avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione della sentenza;
la registrazione deve avvenire da parte dei cancellieri e/o segretari entro cinque giorni dalla pubblicazione della sentenza;
in caso di notificazione dell'avviso di liquidazione nei cinque anni, ove l'atto non sia impugnato nei termini di legge, il diritto della amministrazione finanziaria di riscuotere le somme si prescrive in dieci anni;
nel caso di specie nessun atto è stato depositato dall'amministrazione nel primo grado e, pertanto, la cartella de qua dovrà essere annullata e, conseguentemente, dovrà essere dichiarata la decadenza dell'Ufficio dal potere accertativo e la prescrizione del tributo. Per i motivi suddetti l'appellate ha chiesto l'annullamento della cartella di pagamento per mancata notificazione dell'atto presupposto, con condanna dell'appellata al pagamento delle spese di lite del doppio grado. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, la quale ha depositato controdeduzioni del seguente tenore:
in primo grado la resistente ha esteso il contraddittorio nei confronti dell'Ente impositore;
detta Amministrazione, però, non si costituiva in giudizio, ma rilasciava una relazione in ordine alla correttezza dell'operato di iscrizione a ruolo;
pertanto, relativamente a tutte le contestazioni concernenti vicende antecedenti alla trasmissione del ruolo, si precisa che il Concessionario è carente di legittimazione passiva e che, in ogni caso, nel rispetto della normativa di legge, ha l'obbligo di agire per il recupero dei crediti indicati nei ruoli inviati dagli uffici preposti delle Amministrazioni creditrici, titolari del rapporto in ragione del quale queste ultime procedono alla iscrizione a ruolo, così come stabilito dall'art. 16 del d.lgs. n. 46/1999; L'appellata ha, poi, ribadito le argomentazioni già svolte in primo grado in ordine alle altre eccezioni di merito formulate nel ricorso (notificazione dell'atto impugnato eseguita a mezzo posta elettronica certificata, senza la mediazione di un soggetto abilitato e da indirizzo non iscritto nei pubblici registri;
vizio di motivazione della cartella impugnata;
decadenza e prescrizione relative al decorso del periodo di legge per l'esazione dei tributi riportati nei ruoli;
mancata indicazione del criterio calcolo
- 2 - degli interessi e degli aggi di riscossione). Per le esposte ragioni, l'appellata ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese. In previsione dell'odierna udienza la difesa della contribuente ha depositato memorie difensive, nelle quali ha ribadito gli assunti di cui all'atto di appello. La trattazione del processo ha avuto luogo all'odierna pubblica udienza, alla quale, come risulta dal verbale di udienza, l'appellante non ha partecipato, nonostante avesse chiesto di farlo con collegamento da remoto, per il quale ha ricevuto ritualmente il previsto link. Neppure il difensore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha presenziato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In primo luogo vanno prese in esame le prospettazioni dell'appellata circa il suo difetto di legittimazione passiva. Invero, optimo iure la parte contribuente aveva chiamato in giudizio l'Agente della riscossione e non anche l'Ente impositore. Al riguardo va osservato che, trattandosi di giudizio instaurato prima dell'entrata in vigore – dal 4 gennaio 2024 – del comma 6-bis dell'art. 14 del d.lgs. n. 546/1992 (introdotto dal d.lgs. n. 220/2023), non trova applicazione tale disposizione, secondo la quale «[…] In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti». Vale, invece, il costante principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, a tenor del quale «[…] in tema di contenzioso tributario, il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore» (Cass., Sez. Trib., ordinanza n. 27737 del 25/10/2024, in C.e.d. Cass., rv. 672767 - 01; conf. Cass., Sez. Trib., Ordinanza n. 30792 del 02/12/2024, ivi, rv. 672965 - 01). Orbene, nelle controdeduzioni depositate in primo grado, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione aveva inserito la seguente prospettazione: «[…] Il presente atto è notificato in uno con l'atto introduttivo di lite all'ente impositore Agenzia delle Entrate - Direzione Prov.le Roma Dp1 ai sensi e per gli effetti di cui all'art 14 del d.lgs. 546/92 e art 39 del d.lgs. 112/99, sia per vocazione diretta in giudizio laddove ne sussistano i termini sia per litis denuntiatio verso l'ente impositore stesso con riguardo alla dispiegata opposizione, con invito a questi a costituirsi in giudizio per la conferma della pretesa vantata e della correttezza degli atti da tale ente disposti in relazione alla debenza opposta». Nel contempo, la resistente aveva formulato la seguente richiesta conclusiva: «[…] Conclude affinché l'Ill.ma Corte di Giustizia tributaria di primo grado adita voglia, contrariis reiectis, così giudicare:
- 3 - - in via preliminare: disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore Agenzia delle Entrate - Direzione Prov.le Roma Dp1 ovvero, in via gradata, autorizzarne la chiamata in giudizio a cura di parte ricorrente e, in subordine, a onere dell'odierna deducente, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39 d.lgs. n. 112/1999, con salvezza dei termini di difesa della parte vocata in giudizio e rinvio dell'udienza di trattazione, prendendo atto, in ogni caso, della comunicazione, resa anche col fine di litis denuntiatio e di vocazione diretta in giudizio dei predetti enti impositori laddove ne sussistano i termini, per come formulata dall'odierna esponente verso gli enti impositori sopra indicati;
- nel merito:
• dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore;
• dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della Riscossione e respingere le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto;
- nel merito e in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, in relazione alle eccezioni sollevate dal ricorrente tutte da ricondurre in via esclusiva all'attività competenza dell'ente impositore, indicato in narrativa, accertata l'estraneità dell'agente della riscossione rispetto alle medesime, dichiarare l'assenza di responsabilità di questi, riconoscendolo indenne dalle conseguenze del presente processo, anche con riguardo alle spese di lite da porsi a carico della parte soccombente. Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, nella somma indicata in seno all'allegata nota-spese o in quella che codesta Corte riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 d.lgs. n. 546/1992». Al riguardo va rilevato che, dall'esame del verbale dell'udienza di primo grado, non risulta che l'Agenzia delle Entrate - Riscossione abbia insistito sulla necessità di integrazione del contraddittorio e sulla chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Roma, nonché sul proprio difetto di legittimazione passiva relativamente alle eccezioni della ricorrente riguardo alla mancata notificazione degli atti presupposti. All'esito del giudizio il ricorso veniva respinto, con condanna della contribuente al rimborso delle spese di lite all'Agenzia delle Entrate - Riscossione. Va considerato, altresì, che l'atto di appello della contribuente è stato notificato alla sola Agenzia delle Entrate - Riscossione, non essendo stata parte del giudizio di primo grado l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Roma. Nelle sue controdeduzioni all'atto di impugnazione, l'appellata non si è, però, doluta del mancato riconoscimento del suo difetto di legittimazione passiva con riferimento all'eccezione concernente l'omessa notificazione degli atti presupposti e la conseguente prescrizione del tributo antecedentemente alla notificazione dell'iscrizione a ruolo e della notificazione della cartella – reiterata dalla difesa della contribuente nell'atto di appello come unico motivo di gravame – e non ha chiesto, espressamente, l'estromissione dal giudizio, ma si è limitata a ribadire di essere priva di legittimazione passiva, osservando quanto segue: «[…] In ordine ai motivi afferenti la formazione e/o la notificazione dell'avviso di liquidazione di imposta, sotteso
- 4 - all'atto esattoriale oggetto di impugnazione, l'Agenzia rileva la propria assenza di responsabilità nonché la propria carenza di legittimazione passiva in ordine a tutte le contestazioni inerenti gli atti presupposti all'atto esattoriale impugnato». La mancata proposizione, nel presente giudizio, da parte dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, della questione dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, per consentirgli di interloquire sull'unico motivo di gravame che implicava in via diretta ed esclusiva la sua attività accertativa, nonché la mancanza di espressa richiesta di estromissione per difetto di legittimazione, hanno, di fatto, comportato l'accettazione del contraddittorio da parte dell'appellata, con la conseguenza che essa risulta essere l'unica controparte dell'appellante, con ogni effetto in ordine all'esito della lite.
2. Chiarito ciò, e passando al merito, va detto che l'appello è fondato. Invero, nella cartella di pagamento si fa espressa menzione dei tre avvisi di liquidazione dell'imposta di registro presupposti (n. 000006068/2018; n. 000008032/2020 e n. 000008482/2020, tutti relativi a registrazione di atti giudiziari emessi dal Tribunale Civile di Roma), anche se non si indica in quale data sarebbero stati notificati. Come ricordato sopra, la ricorrente aveva eccepito la nullità della cartella di pagamento impugnata in ragione della mancata notificazione dei prodromici avvisi di liquidazione e, nel corso del giudizio di cui si è dato conto sopra, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Roma non si era costituita a seguito della chiamata di terzo e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione aveva sostenuto di non essere legittimata passivamente in ordine a tale eccezione, trattandosi di questione che concerneva l'attività dell'Ente impositore, resistendo sulle altre eccezioni afferenti ai vizi della cartella di pagamento impugnata. Il primo giudice ha integralmente rigettato il ricorso, osservando quanto segue in ordine all'eccezione in parola: «[…] Sono infondati i motivi secondo e settimo da trattare congiuntamente in quanto riguardano la comunicazione degli atti presupposti. Giova rilevare a riguardo che sussiste presunzione assoluta circa la conoscenza da parte del contribuente circa gli obblighi contributivi e dunque nessuna invalidità deriva dalla mancata comunicazione di avvisi di pagamento. La sequenza procedimentale e segnatamente le notifiche rilevano quali atti interruttivi – questione che nel caso di specie non si pone in ragione dei tempi di prescrizione dilatati dalle sospensioni per l'emergenza sanitaria – e la legge regionale prevede che non è necessario avviso per sanzioni». Avuta presente tale motivazione della sentenza di primo grado, si appalesano fondate le doglianze dell'appellante circa il contenuto della decisione in ordine alla sua specifica eccezione di nullità della cartella di pagamento incentrata sulla mancata notificazione degli avvisi di accertamento presupposti, giacché esso non risulta pertinente rispetto ai rilievi contenuti nel ricorso, e non soltanto perché richiama i motivi secondo e settimo, pur non risultando che la ricorrente avesse articolato sette motivi di ricorso. Invero, gli atti presupposti erano costituiti da avvisi di liquidazione dell'imposta di registro, che devono essere necessariamente notificati antecedentemente all'iscrizione a ruolo, sicché risulta incongruo il riferimento, contenuto nella motivazione della decisione impugnata, alla «[…]
- 5 - presunzione assoluta circa la conoscenza da parte del contribuente circa gli obblighi contributivi e dunque nessuna invalidità deriva dalla mancata comunicazione di avvisi di pagamento». Tale riferimento induce a ritenere che il primo giudice abbia articolato una motivazione che appare riferita, piuttosto, a tributi regionali, e non ad avvisi di liquidazione dell'imposta di registro, quali quelli oggetto del giudizio, come inducono a ritenere sia il riferimento ad «[…] avvisi di pagamento» (e non ad avvisi di liquidazione) sia l'ultimo passo della motivazione, dove si osserva che («[…] la legge regionale prevede che non è necessario avviso per sanzioni». Pertanto, si deve necessariamente concludere – come lamentato nell'atto di appello – che la specifica eccezione sollevata nel ricorso introduttivo è rimasta senza una congrua risposta nella sentenza impugnata, che, invece, avrebbe dovuto essere favorevole alla ricorrente, in quanto nel giudizio di primo grado non era stata fornita la prova della notificazione dei prodromici avvisi di liquidazione, che nel ricorso si sosteneva non essere avvenuta. A tale deficit probatorio non è stato posto rimedio neppure nel presente giudizio di appello – anche in conseguenza di quanto illustrato nel punto che precede – nonostante vi fosse la concreta possibilità di depositare nuovi documenti, ai sensi dell'originaria formulazione dell'art. 58 del d.lgs. n. 546/1992, applicabile ratione temporis in luogo di quella risultante dalla modifica apportata con il d.lgs. n. 220/2023. In proposito va rammentato che, secondo quanto stabilito dall'art. 54 del Testo Unico Imposta di Registro (d.P.R. n. 131/1986), «[…] Quando la registrazione deve essere eseguita d'ufficio
a norma dell'art. 15, l'ufficio del registro notifica apposito avviso di liquidazione al soggetto o ad uno dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, con invito ad effettuare entro il termine di sessanta giorni il pagamento dell'imposta e, se dallo stesso dovuta, della pena pecuniaria irrogata per omessa richiesta di registrazione. Nell'avviso devono essere indicati gli estremi dell'atto da registrare o il fatto da denunciare e la somma da pagare». Occorre, poi, considerare, come sottolineato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che «[…] In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa
- 6 - tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa» (v. ex pluribus, da ultimo, Cass., 1144/2018, in consolidamento di Cass., Sez U., 5791/2008). Secondo la giurisprudenza di questa Corte è dunque senz'altro consentito al contribuente impugnare una cartella esattoriale al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo» (Cass., Sez. Un., sentenza del 15/04/2021, n. 10012, in C.e.d. Cass., rv. 660953 - 01; conf. Cass. Sez. 5, 02/12/2024, n. 30821, ivi, rv. 673069 - 01; in tema di nullità della cartella emessa per imposta di registro per omessa notificazione degli avvisi di liquidazione presupposti cfr. Cass., Sez. Trib., ordinanza n. 28864/2025).
3. Per tutte le suesposte ragioni, l'appello deve essere accolto, con conseguente annullamento della cartella di pagamento impugnata a causa della mancata notificazione degli atti presupposti. All'accoglimento del gravame consegue la condanna dell'appellata Agenzia delle Entrate - Riscossione a rimborsare all'appellante le spese di entrambi i gradi giudizio, anche in considerazione della circostanza, diffusamente illustrata sopra, che l'appellata, nonostante l'iniziale chiamata in giudizio dell'Ente impositore, ha, comunque, accettato il contraddittorio nel giudizio di appello che ci occupa, in tal modo esponendosi alle conseguenze del complessivo esito della lite, per come risultante dalla presente decisione. Tali spese – avuti presenti i criteri direttivi di cui ai decreti ministeriali n. 55/2014 e n. 147/2022 e tabelle allegate, tenuto conto del modesto valore della lite, della contenuta complessità della materia e dell'attività svolta (che inducono sia alla liquidazione delle sole fasi di studio e introduttiva, essendo le memorie difensive meramente riproduttive degli atti introduttivi e non avendo la difesa della contribuente partecipato alle udienze di primo e di secondo grado, sia alla riduzione dei compensi entro il limite fissato dall'art. 4 del d.m. n. 55/2014) – vengono liquidate nella misura complessiva di euro 150,00 (centocinquanta/00), per il primo grado e di euro duecento,00 (duecento/00), per il secondo grado, oltre accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio accoglie l'appello di parte contribuente e condanna l'appellata al pagamento delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio, liquidate in euro 150 (centocinquanta) per il primo grado e 200 (duecento) per il presente grado, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2026.
L'Estensore Il Presidente Francesco UFILUGELLI Maria Silvia GI
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