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Sentenza 15 maggio 2024
Sentenza 15 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 15/05/2024, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2598/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Giuseppina Sanna Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice rel. dott.ssa Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13 ottobre 2023 da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Sassari Via Roma Parte_1 C.F._1
n.3 presso lo studio dell'Avv. Pietro Fresu, (C.F. ), che lo rappresenta e difende C.F._2 giusta delega rilasciata in foglio separato depositato in archivio telematico presso l'intestato Tribunale,
e
RICORRENTE
CONTRO
( ), nata il [...] in [...] e resistente in Controparte_1 C.F._3
Sorso Loc. Serralonga
RESISTENTE- CONTUMACE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
CONCLUSIONIDELLE PARTI: per parte ricorrente: “a) Dichiarare la cessazione degli effetti civili matrimonio celebrato in Sassari, il giorno 22 agosto 1993 (anno 1993-Atto n. 20-Parte/serie IIB anno 1993), ordinando all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Sorso, a mezzo di rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici. b) Revocare l'assegno di mantenimento a
pagina 1 di 3 favore della sig. in quanto la stessa a oggi risulta economicamente Controparte_1 indipendente”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13 ottobre 2023 ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti
[...]
in Sassari, in data 22 agosto 1993, atto regolarmente trascritto nei registri dello stato civile anno 1993-
Atto n. 283) Parte 2 serie A, con il regime della comunione dei beni.
Premesso che dall'unione coniugale era nata la figlia maggiorenne ed economicamente Per_1
indipendente, ha dedotto che in data 17 ottobre 2018 il tribunale di Sassari aveva omologato la separazione trai coniugi e che, dal momento della comparizione dei coniugi davanti al Presidente, non era stato più possibile ricostituire la comunione materiale e spirituale della famiglia, che erano decorsi i termini di cui all'art. 3 L. 01 12 1970 n.898, così come modificato dall'art. 1 L 06.05.2015 n 55 e che ricorrevano, pertanto, tutte le condizioni previste dalla legge per poter chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nonostante la regolare notifica del ricorso non si è costituita nel presente giudizio Controparte_1
e, pertanto, all'udienza del 19 marzo 2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con la sola produzione di referente documentale e all'esito, all'udienza del
19.03.24 è stata rimessa al collegio per la decisione.
*****
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, trattandosi di unione celebrata con rito concordatario, con conseguente ordine all'Ufficiale di
Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Tenuto conto del completo disinteresse manifestato dalla resistente per il processo, quindi della mancanza di alcuna richiesta di natura economica da parte sua e non essendovi figli minori di età o maggiorenni economicamente non indipendenti, non dev'essere adottata alcun'altra statuizione di ordine economico salvo quanto in appresso osservato.
Deve difatti accogliersi la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento, non avendo la resistente contumace chiesto il riconoscimento in suo favore dell'assegno divorzile e provato la sussistenza dei pagina 2 di 3 presupposti per lo stesso, atteso che assegno di mantenimento e assegno divorzile hanno presupposti diversi.
Non si fa luogo a condanna alle spese processuali tenuto conto della natura della causa e non essendovi stata resistenza alla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Sassari in data 22 agosto 1993 tra (C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
13.02.1967, res.te a Sorso reg. Serra Longa Lu Pinu, e Controparte_1
( ), nata il [...] in [...] ed resistente in Sorso Loc. Serralonga, C.F._3 nozze regolarmente trascritte nel registro degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato civile del Comune di Sassari, anno 1993-Atto n. 283 Parte 2 Serie A, manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
2. Revoca l'assegno di mantenimento in favore di a carico del ricorrente a far Controparte_1
data dalla notifica del ricorso.
3. Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 14 maggio 2024.
Il Presidente dott.ssa Maria Giuseppina Sanna
Il Giudice rel. dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Giuseppina Sanna Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice rel. dott.ssa Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13 ottobre 2023 da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Sassari Via Roma Parte_1 C.F._1
n.3 presso lo studio dell'Avv. Pietro Fresu, (C.F. ), che lo rappresenta e difende C.F._2 giusta delega rilasciata in foglio separato depositato in archivio telematico presso l'intestato Tribunale,
e
RICORRENTE
CONTRO
( ), nata il [...] in [...] e resistente in Controparte_1 C.F._3
Sorso Loc. Serralonga
RESISTENTE- CONTUMACE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
CONCLUSIONIDELLE PARTI: per parte ricorrente: “a) Dichiarare la cessazione degli effetti civili matrimonio celebrato in Sassari, il giorno 22 agosto 1993 (anno 1993-Atto n. 20-Parte/serie IIB anno 1993), ordinando all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Sorso, a mezzo di rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici. b) Revocare l'assegno di mantenimento a
pagina 1 di 3 favore della sig. in quanto la stessa a oggi risulta economicamente Controparte_1 indipendente”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13 ottobre 2023 ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti
[...]
in Sassari, in data 22 agosto 1993, atto regolarmente trascritto nei registri dello stato civile anno 1993-
Atto n. 283) Parte 2 serie A, con il regime della comunione dei beni.
Premesso che dall'unione coniugale era nata la figlia maggiorenne ed economicamente Per_1
indipendente, ha dedotto che in data 17 ottobre 2018 il tribunale di Sassari aveva omologato la separazione trai coniugi e che, dal momento della comparizione dei coniugi davanti al Presidente, non era stato più possibile ricostituire la comunione materiale e spirituale della famiglia, che erano decorsi i termini di cui all'art. 3 L. 01 12 1970 n.898, così come modificato dall'art. 1 L 06.05.2015 n 55 e che ricorrevano, pertanto, tutte le condizioni previste dalla legge per poter chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nonostante la regolare notifica del ricorso non si è costituita nel presente giudizio Controparte_1
e, pertanto, all'udienza del 19 marzo 2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con la sola produzione di referente documentale e all'esito, all'udienza del
19.03.24 è stata rimessa al collegio per la decisione.
*****
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, trattandosi di unione celebrata con rito concordatario, con conseguente ordine all'Ufficiale di
Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Tenuto conto del completo disinteresse manifestato dalla resistente per il processo, quindi della mancanza di alcuna richiesta di natura economica da parte sua e non essendovi figli minori di età o maggiorenni economicamente non indipendenti, non dev'essere adottata alcun'altra statuizione di ordine economico salvo quanto in appresso osservato.
Deve difatti accogliersi la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento, non avendo la resistente contumace chiesto il riconoscimento in suo favore dell'assegno divorzile e provato la sussistenza dei pagina 2 di 3 presupposti per lo stesso, atteso che assegno di mantenimento e assegno divorzile hanno presupposti diversi.
Non si fa luogo a condanna alle spese processuali tenuto conto della natura della causa e non essendovi stata resistenza alla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Sassari in data 22 agosto 1993 tra (C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
13.02.1967, res.te a Sorso reg. Serra Longa Lu Pinu, e Controparte_1
( ), nata il [...] in [...] ed resistente in Sorso Loc. Serralonga, C.F._3 nozze regolarmente trascritte nel registro degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato civile del Comune di Sassari, anno 1993-Atto n. 283 Parte 2 Serie A, manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
2. Revoca l'assegno di mantenimento in favore di a carico del ricorrente a far Controparte_1
data dalla notifica del ricorso.
3. Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 14 maggio 2024.
Il Presidente dott.ssa Maria Giuseppina Sanna
Il Giudice rel. dott.ssa Elisabetta Carta
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