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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brindisi, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brindisi |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 76/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 2, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
OR PATRIZIA, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 604/2024 depositato il 16/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi - Via Tor Pisana, 108 72100 Brindisi BR
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2024 01210015 10-000 IVA-ALTRO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 659/2025 depositato il 04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso all'esame, la Ricorrente_1 S.r.l. impugna il ruolo n. 2024/252062 e la pedissequa cartella di pagamento n. 097 2024 01210015 10/000, notificata in data 6 maggio 2024 a titolo di IVA per l'anno 2019 esponendo quanto segue:
-In data 20 luglio 2020, eseguiva mediante ravvedimento operoso il versamento dell'IVA periodica relativa al mese di novembre 2023 per l'importo di € 261.316,57, oltre sanzione da tardivo versamento (pari ad € 9.799,37) ed interessi (pari ad € 158,22) per complessivi € 271.274,16;
-la sanzione da ravvedimento veniva liquidata dalla Società contribuente nella misura di 1/8 del minimo (ossia 3,75%), ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, avvenendo il ravvedimento “entro un anno dall'omissione” (termine ordinario di scadenza del versamento al 16 dicembre 2023). Invece, gli interessi legali veniva calcolati dalla contribuente a far data dalla data di scadenza del versamento (16 dicembre 2019) e sino a quella di effettivo pagamento (20 luglio 2020);
-in data 23 novembre 2023, l'Agenzia delle Entrate – D.P. Brindisi notificava alla Nuovarredo S.r.l. la comunicazione di irregolarità n. 0009415220475 con cui veniva richiesto il pagamento di € 7.893,50 a titolo di sanzione per tardivo versamento (nella misura del 3% sulla sorte capitale di € 261.316,57) oltre interessi per € 5.438,08;
- ritenendo illegittima la pretesa, in quanto il tardivo versamento era stato sanato mediante ravvedimento operoso, in data 7 dicembre 2023, la Società presentava una prima richiesta di assistenza mediante canale CIVIS dell'Agenzia delle Entrate con cui richiedeva l'annullamento totale della comunicazione di irregolarità ricevuta;
-in data 6 maggio 2024, la ricorrente riceveva dall'Agenzia delle Entrate Riscossione la notifica della cartella di pagamento n. 097 2024 01210015 10 000, concernente il ruolo n. 2024/252062, con cui veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di € 76.770,45, di cui € 70.555,50 a titolo di sanzione per omesso versamento dell'IVA 2019 ed € 6.214,95 a titolo di interessi dovuti sulla sorte capitale (versata con ravvedimento il 20 luglio 2020);
-a seguito di una nuova istanza di autotutela, in data 10 giugno 2024, l'Agenzia delle Entrate eseguiva un provvedimento di sgravio parziale, annullando quasi del tutto le somme riportate nel ruolo n. 2024/252062 che venivano ridotte da € 76.770,45 ad € 1.744,08.
A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
1.Vizio di motivazione.
2.Violazione del principio di buon andamento ed efficacia dell'azione amministrativa nonché del principio di buona fede e correttezza nei rapporti tra Amministrazione e contribuente.
3.Infondatezza della pretesa tributaria iscritta a ruolo.
4. Il versamento con ravvedimento ha determinato la maturazione di un credito a favore della Società contribuente. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate contestando l'ex adverso dedotto e insistendo per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Non coglie nel segno il primo motivo di gravame con il quale parte ricorrente eccepisce il deficit motivazionale del provvedimento impugnato. In primo luogo, risulta che l'ufficio erariale, sin dalla comunicazione di irregolarità del 23 novembre 2023, aveva chiarito all'odierna ricorrente che la ripresa a tassazione era giustificata dal mancato perfezionamento del ravvedimento operoso eseguito al momento del versamento tardivo dell'IVA periodica relativa al mese di novembre 2019. Invero, risulta facilmente ricostruibile l'iter logico giuridico atteso che la ricorrente, per ravvedere correttamente la propria posizione avrebbe dovuto corrispondere sanzioni pari ad 1/7 del 30% delle imposte non versate o versate in ritardo e relativi interessi, e non già la sanzione pari ad 1/8 del 30% delle imposte versate tardivamente, come previsto dalla lettera b-bis) dell'articolo 13, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997, dal momento che il pagamento dell'IVA dovuta era avvenuto oltre (e non entro) il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale era stata commessa la violazione. Osserva, questa Corte che, in forza dell'applicazione dell'articolo 1, comma 153, della 8 legge n. 197 del 2022, con la suddetta comunicazione di irregolarità si dava l'opportunità all'odierna ricorrente di regolarizzare la propria posizione attraverso il pagamento di una somma pari ad euro 13.277,58 comprensiva di sanzioni pari al 3% delle imposte versate tardivamente, nonché dei relativi interessi. Del pari quanto alla eccepita non comprensibilità dell'operazione eseguita e del ravvedimento da ultimo operato dall'Agenzia, appare evidente che quest'ultima, in conformità alla citata circolare n. 27/E del 2013, ha provveduto alla rideterminazione dell'imposta ravveduta dalla contribuente in euro 259.974,97 e alla ripresa a tassazione della differenza di imposta pari ad euro 1.341,60 e delle relative sanzioni, così come indicato nella motivazione dello sgravio eseguito in data 10 giugno 2024. Infatti, in base alla suddetta circolare, il ravvedimento può comunque ritenersi perfezionato «con riferimento alla quota parte dell'imposta [...] proporzionata al quantum complessivamente corrisposto a vario titolo». In applicazione di tale principio, la stessa circolare ha previsto che gli uffici provvedano, in sede di assistenza sugli esiti del controllo automatizzato delle dichiarazioni «a variare i codici tributo e a suddividere gli importi versati a vario titolo (imposta, interessi, sanzione) in modo da determinare l'importo ancora da versare sulla base della percentuale di completamento individuata». Priva di pregio giuridico è altresì la censura con cui parte ricorrente assume che l'Amministrazione finanziaria avrebbe posto in essere un «tentativo di massimizzazione del gettito tributario», cambiando in più occasioni l'ammontare e la motivazione della propria pretesa, avendo essa stessa causato un ravvedimento sbagliato ed avendo invece l'ufficio erariale applicato la più favorevole circolare n. 27/E del 2013. Per le ragioni innanzi indicate, è altresì infondato il motivo di gravame con il quale la ricorrente eccepisce la illegittimità della pretesa tributaria attualmente residua ed iscritta ruolo. Osserva, questa Corte che se è pur vero che «L'art. 13, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 472/1997, stabilisce che il contribuente può sanare la violazione commessa con il pagamento della sanzione nella misura di 1/8 del minimo (ossia 3,75%) se la sanatoria avviene “entro un anno dall'omissione” », tuttavia, alla lettera b) si specifica che la sanzione è ridotta: «ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore». Nella specie, invece la ricorrente ha eseguito il versamento solo in data 20 luglio 2020, ossia oltre il termine di presentazione della dichiarazione stessa. Infine, non è fondato neppure l'ultimo motivo di ricorso, atteso che l'agevolazione concessa dall'articolo 1, comma 153, della legge n. 197 del 2022 è subordinata all'effettivo pagamento delle somme richieste con le comunicazioni di irregolarità ricevute e, nella specie parte ricorrente non ha mai regolarizzato il versamento delle somme richieste nell'avviso bonario a titolo di interessi, con la conseguente legittima iscrizione a ruolo, da parte dell'Ufficio, degli importi previsti a titolo di sanzioni ed interessi dall'articolo 2 del d.lgs. n. 462 del 1997 (sanzioni pari al 30% dell'imposta dovuta e relativi interessi). In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Sussistono nondimeno giustificati motivi (fra cui la peculiarità della controversia) per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brindisi, sezione 2^, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 2, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
OR PATRIZIA, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 604/2024 depositato il 16/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi - Via Tor Pisana, 108 72100 Brindisi BR
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2024 01210015 10-000 IVA-ALTRO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 659/2025 depositato il 04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso all'esame, la Ricorrente_1 S.r.l. impugna il ruolo n. 2024/252062 e la pedissequa cartella di pagamento n. 097 2024 01210015 10/000, notificata in data 6 maggio 2024 a titolo di IVA per l'anno 2019 esponendo quanto segue:
-In data 20 luglio 2020, eseguiva mediante ravvedimento operoso il versamento dell'IVA periodica relativa al mese di novembre 2023 per l'importo di € 261.316,57, oltre sanzione da tardivo versamento (pari ad € 9.799,37) ed interessi (pari ad € 158,22) per complessivi € 271.274,16;
-la sanzione da ravvedimento veniva liquidata dalla Società contribuente nella misura di 1/8 del minimo (ossia 3,75%), ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, avvenendo il ravvedimento “entro un anno dall'omissione” (termine ordinario di scadenza del versamento al 16 dicembre 2023). Invece, gli interessi legali veniva calcolati dalla contribuente a far data dalla data di scadenza del versamento (16 dicembre 2019) e sino a quella di effettivo pagamento (20 luglio 2020);
-in data 23 novembre 2023, l'Agenzia delle Entrate – D.P. Brindisi notificava alla Nuovarredo S.r.l. la comunicazione di irregolarità n. 0009415220475 con cui veniva richiesto il pagamento di € 7.893,50 a titolo di sanzione per tardivo versamento (nella misura del 3% sulla sorte capitale di € 261.316,57) oltre interessi per € 5.438,08;
- ritenendo illegittima la pretesa, in quanto il tardivo versamento era stato sanato mediante ravvedimento operoso, in data 7 dicembre 2023, la Società presentava una prima richiesta di assistenza mediante canale CIVIS dell'Agenzia delle Entrate con cui richiedeva l'annullamento totale della comunicazione di irregolarità ricevuta;
-in data 6 maggio 2024, la ricorrente riceveva dall'Agenzia delle Entrate Riscossione la notifica della cartella di pagamento n. 097 2024 01210015 10 000, concernente il ruolo n. 2024/252062, con cui veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di € 76.770,45, di cui € 70.555,50 a titolo di sanzione per omesso versamento dell'IVA 2019 ed € 6.214,95 a titolo di interessi dovuti sulla sorte capitale (versata con ravvedimento il 20 luglio 2020);
-a seguito di una nuova istanza di autotutela, in data 10 giugno 2024, l'Agenzia delle Entrate eseguiva un provvedimento di sgravio parziale, annullando quasi del tutto le somme riportate nel ruolo n. 2024/252062 che venivano ridotte da € 76.770,45 ad € 1.744,08.
A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
1.Vizio di motivazione.
2.Violazione del principio di buon andamento ed efficacia dell'azione amministrativa nonché del principio di buona fede e correttezza nei rapporti tra Amministrazione e contribuente.
3.Infondatezza della pretesa tributaria iscritta a ruolo.
4. Il versamento con ravvedimento ha determinato la maturazione di un credito a favore della Società contribuente. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate contestando l'ex adverso dedotto e insistendo per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Non coglie nel segno il primo motivo di gravame con il quale parte ricorrente eccepisce il deficit motivazionale del provvedimento impugnato. In primo luogo, risulta che l'ufficio erariale, sin dalla comunicazione di irregolarità del 23 novembre 2023, aveva chiarito all'odierna ricorrente che la ripresa a tassazione era giustificata dal mancato perfezionamento del ravvedimento operoso eseguito al momento del versamento tardivo dell'IVA periodica relativa al mese di novembre 2019. Invero, risulta facilmente ricostruibile l'iter logico giuridico atteso che la ricorrente, per ravvedere correttamente la propria posizione avrebbe dovuto corrispondere sanzioni pari ad 1/7 del 30% delle imposte non versate o versate in ritardo e relativi interessi, e non già la sanzione pari ad 1/8 del 30% delle imposte versate tardivamente, come previsto dalla lettera b-bis) dell'articolo 13, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997, dal momento che il pagamento dell'IVA dovuta era avvenuto oltre (e non entro) il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale era stata commessa la violazione. Osserva, questa Corte che, in forza dell'applicazione dell'articolo 1, comma 153, della 8 legge n. 197 del 2022, con la suddetta comunicazione di irregolarità si dava l'opportunità all'odierna ricorrente di regolarizzare la propria posizione attraverso il pagamento di una somma pari ad euro 13.277,58 comprensiva di sanzioni pari al 3% delle imposte versate tardivamente, nonché dei relativi interessi. Del pari quanto alla eccepita non comprensibilità dell'operazione eseguita e del ravvedimento da ultimo operato dall'Agenzia, appare evidente che quest'ultima, in conformità alla citata circolare n. 27/E del 2013, ha provveduto alla rideterminazione dell'imposta ravveduta dalla contribuente in euro 259.974,97 e alla ripresa a tassazione della differenza di imposta pari ad euro 1.341,60 e delle relative sanzioni, così come indicato nella motivazione dello sgravio eseguito in data 10 giugno 2024. Infatti, in base alla suddetta circolare, il ravvedimento può comunque ritenersi perfezionato «con riferimento alla quota parte dell'imposta [...] proporzionata al quantum complessivamente corrisposto a vario titolo». In applicazione di tale principio, la stessa circolare ha previsto che gli uffici provvedano, in sede di assistenza sugli esiti del controllo automatizzato delle dichiarazioni «a variare i codici tributo e a suddividere gli importi versati a vario titolo (imposta, interessi, sanzione) in modo da determinare l'importo ancora da versare sulla base della percentuale di completamento individuata». Priva di pregio giuridico è altresì la censura con cui parte ricorrente assume che l'Amministrazione finanziaria avrebbe posto in essere un «tentativo di massimizzazione del gettito tributario», cambiando in più occasioni l'ammontare e la motivazione della propria pretesa, avendo essa stessa causato un ravvedimento sbagliato ed avendo invece l'ufficio erariale applicato la più favorevole circolare n. 27/E del 2013. Per le ragioni innanzi indicate, è altresì infondato il motivo di gravame con il quale la ricorrente eccepisce la illegittimità della pretesa tributaria attualmente residua ed iscritta ruolo. Osserva, questa Corte che se è pur vero che «L'art. 13, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 472/1997, stabilisce che il contribuente può sanare la violazione commessa con il pagamento della sanzione nella misura di 1/8 del minimo (ossia 3,75%) se la sanatoria avviene “entro un anno dall'omissione” », tuttavia, alla lettera b) si specifica che la sanzione è ridotta: «ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore». Nella specie, invece la ricorrente ha eseguito il versamento solo in data 20 luglio 2020, ossia oltre il termine di presentazione della dichiarazione stessa. Infine, non è fondato neppure l'ultimo motivo di ricorso, atteso che l'agevolazione concessa dall'articolo 1, comma 153, della legge n. 197 del 2022 è subordinata all'effettivo pagamento delle somme richieste con le comunicazioni di irregolarità ricevute e, nella specie parte ricorrente non ha mai regolarizzato il versamento delle somme richieste nell'avviso bonario a titolo di interessi, con la conseguente legittima iscrizione a ruolo, da parte dell'Ufficio, degli importi previsti a titolo di sanzioni ed interessi dall'articolo 2 del d.lgs. n. 462 del 1997 (sanzioni pari al 30% dell'imposta dovuta e relativi interessi). In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Sussistono nondimeno giustificati motivi (fra cui la peculiarità della controversia) per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brindisi, sezione 2^, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.