Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brindisi, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 76
CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Vizio di motivazione

    La Corte ha ritenuto che l'ufficio erariale avesse chiarito sin dalla comunicazione di irregolarità che la ripresa a tassazione era giustificata dal mancato perfezionamento del ravvedimento operoso. L'iter logico giuridico è ricostruibile in quanto la contribuente avrebbe dovuto corrispondere sanzioni pari ad 1/7 del 30% delle imposte non versate o versate in ritardo e relativi interessi, e non già la sanzione pari ad 1/8 del 30% delle imposte versate tardivamente, come previsto dalla lettera b-bis) dell'articolo 13, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997, dal momento che il pagamento dell'IVA dovuta era avvenuto oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale era stata commessa la violazione.

  • Rigettato
    Violazione del principio di buon andamento ed efficacia dell'azione amministrativa nonché del principio di buona fede e correttezza nei rapporti tra Amministrazione e contribuente

    La Corte ha ritenuto priva di pregio giuridico la censura, affermando che l'Amministrazione finanziaria ha applicato la più favorevole circolare n. 27/E del 2013, rideterminando l'imposta ravveduta e riprendendo a tassazione la differenza di imposta e le relative sanzioni. Ha inoltre osservato che l'Amministrazione ha agito in conformità alla circolare n. 27/E del 2013, che prevede la possibilità di perfezionare il ravvedimento con riferimento alla quota parte dell'imposta proporzionata al quantum complessivamente corrisposto.

  • Rigettato
    Infondatezza della pretesa tributaria iscritta a ruolo

    La Corte ha ribadito che il ravvedimento operoso, per essere valido, richiede il versamento della sanzione nella misura ridotta secondo le disposizioni di legge. Nel caso specifico, il versamento è avvenuto oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione, rendendo inapplicabile la riduzione ad 1/8 del minimo prevista dall'art. 13, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 472/1997.

  • Rigettato
    Il versamento con ravvedimento ha determinato la maturazione di un credito a favore della Società contribuente

    La Corte ha ritenuto che l'agevolazione concessa dall'art. 1, comma 153, della legge n. 197 del 2022 sia subordinata all'effettivo pagamento delle somme richieste con le comunicazioni di irregolarità. Poiché la ricorrente non ha regolarizzato il versamento delle somme richieste nell'avviso bonario a titolo di interessi, si è legittimamente proceduto all'iscrizione a ruolo degli importi previsti a titolo di sanzioni ed interessi.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brindisi, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 76
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brindisi
    Numero : 76
    Data del deposito : 19 febbraio 2026

    Testo completo