Articolo 75 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238
Articolo 74Articolo 76
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1 marzo 2017
Art. 75. Violazioni in materia di concorsi enologici 1. Chiunque organizza concorsi enologici relativi a vini a DOP e IGP, nonche' a vini spumanti di qualita', senza essere in possesso dell'autorizzazione ministeriale prescritta dal comma 1 dell'articolo 42 e dalle successive disposizioni applicative e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro.
Entrata in vigore il 1 marzo 2017