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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 14/08/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2037/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Antonio Bortoluzzi ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies u.c. cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2037/2022 promossa da:
(c.f.: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 anche in qualità di titolare dell'omonima azienda agricola (P.IVA: ), P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Basso
ATTORE/I contro
, nato a [...] il [...], c.f. ONroparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Davin C.F._2
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza a trattazione scritta di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(Attore) nella sua qualità di titolare di un'azienda agricola e Parte_1 conduttore in affitto di terreni (mappali n. 61, 71 e 131 del foglio 8) di proprietà di , ha convenuto in giudizio il Sig. Persona_1 ONroparte_1 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni alle coltivazioni di aglio a seguito del deflusso delle acque piovane, quantificati in € 8.765,81 oltre interessi legali.
sostiene che ha effettuato opere idonee a Parte_1 ONroparte_1 impedire il normale deflusso delle acque piovane, causando l'allagamento e il ristagno sui terreni condotti in affitto tra ottobre 2019 e aprile 2020.
Nella specie a detta di parte attrice tali interventi sarebbero i seguenti:
- interramento di un tratto di circa 15 metri del fossato adiacente a Via Garibaldi senza la posa di un tombino idoneo a far fluire le acque;
-interruzione di una scolina sul mappale 246 con la posa di tombini troppo profondi e ostruiti per mancanza di manutenzione;
-posa di quattro pilastri in calcestruzzo al centro delle scoline che circondano l'abitazione di , con tombini inidonei per dimensioni e ostruiti. ONroparte_1
L'impedimento al normale deflusso dell'acqua così causato ha provocato il ristagno dell'acqua e la conseguente moria dei bulbi di aglio.
L'attore ricordo inoltre che anche i Carabinieri Forestali, intervenuti a seguito di una segnalazione, avrebbero riscontrato la presenza di un passo carraio sprovvisto di tombinatura e dei quattro pilastri collocati al centro del fossato.
L'attore ha altresì precisato che, successivamente all'evento (la perdita della coltivazione d'aglio) l'affittuario del convenuto, , ha scavato e Pt_2 Pt_3 ripristinato una scolina e posato un nuovo tombino, risolvendo il problema in quella zona. Tale solo fatto a detta di parte attrice sarebbe una ammissione di una preesistente problematica.
IA infine osserva che gli allagamenti non sono stati causati da eventi eccezionali e imprevedibili, ma da eventi all'ordine del giorno a causa della discontinuità del sistema idraulico.
* pagina 2 di 11 si è costituito in giudizio contestando integralmente le ONroparte_1 argomentazioni e le conclusioni di parte attrice, ritenendole infondate sia in fatto che in diritto.
Ha osservato infatti che la questione riguarda lo scolo naturale delle acque piovane tra terreni confinanti, regolato dall'art. 913 c.c., secondo cui il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che scolano naturalmente dal fondo più elevato, senza l'intervento dell'uomo.
Inoltre ha affermato:
-di non aver mai effettuato interventi atti a modificare lo stato dei luoghi in modo da rendere il deflusso più gravoso;
-che l'accesso alla sua abitazione e l'interramento del fossato sono stati effettuati con regolare autorizzazione e posizionamento di un tombino idoneo;
-che i precedenti proprietari del mappale 61 (ora di ) avevano Parte_1 interrato un fosso negli anni '70 senza tubazioni interne e senza permesso, eliminando la capacità di contenere le acque;
- che i quattro pilastri in calcestruzzo sulla sua proprietà non hanno mai impedito il deflusso delle acque, avendo alla base tubi per lo scorrimento
- che l'allagamento del terreno lamentato dall'attore è da ricondursi a un'abbondante precipitazione di acqua piovana e alle opere realizzate dall'attore e da altri confinanti, che hanno modificato lo stato dei luoghi;
-che e i confinanti hanno alzato il letto del collettore e Parte_1 CP_2 eliminato diverse scoline sui mappali 61 e 71 per avere maggiore superficie coltivabile, a danno del deflusso delle acque;
- che si è rifiutato di procedere a un accertamento comune Parte_1 tramite tecnici di fiducia;
Il convenuto inoltre ha sollevato dubbi sulla coltivazione di aglio da parte di ON nel 2019, sostenendo che non fosse autorizzato per gli aiuti Pt_1
Ha denunciato il furto di una valvola a clapet dalla scolina a sud e di paletti che delimitavano la sua proprietà
All'udienza dell'08.02.2023, il Giudice ha concesso i termini di legge per il deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., fissando l'udienza successiva pagina 3 di 11 per l'esame delle istanze istruttorie al 17.05.2023, ove lo stesso si è riservato sulla ammissione dei mezzi istruttori.
Il 30.08.2023, il Giudice ha emesso un'ordinanza, non ammettendo alcuni capitoli di prova (3, 4, 5, 8, 12, 14, 16, 18, 19 per l'attore e 17, 18, 24, 25, 27, 28 per il convenuto) perché valutativi, ma ammettendo i restanti. Ha abilitato l'escussione di due testi per capitolo e la prova contraria, riservandosi sulla richiesta di CTU all'esito della prova orale.
Si sono tenute udienze per l'escussione dei testi, durante le quali sono stati sentiti
(interpello), , (Carabinieri ONroparte_1 Testimone_1 Testimone_2
Forestali), (Carabinieri Forestali), , Testimone_3 Testimone_4 Tes_5
, e .
[...] Testimone_6 Testimone_7
Il teste non ha potuto comparire più volte per malattia, e la Testimone_8 sua ammissione è stata infine revocata dal Giudice il 12.11.2024
Il 12.11.2024, il Giudice ha ammesso la CTU e ha nominato quale primo CTU il
Geom. . ONroparte_4
Il Geom. ha comunicato la sua non accettazione dell'incarico. ONroparte_4
Il 04.12.2024, il Giudice ha revocato la nomina di e ha nominato il Dott. CP_4
che parimenti non ha accettato l'incarico. Persona_2
Il 17.01.2025, il Giudice ha nominato quale CTU il Dott. . Persona_3
Il Dott. ha prestato giuramento in data 28.01.2025. Per_3
Il 04.02.2025, il Giudice ha conferito al CTU un ampio quesito riguardante la coltivazione ad aglio, l'esistenza e le cause di eventuali danni, l'allagamento e le sue cause, le condizioni meteorologiche eccezionali, la conformazione dei terreni, la presenza e l'efficienza degli scoli e tombini, e l'eventuale chiusura di fossi da parte delle parti o confinanti.
Il CTU ha tentato di promuovere una conciliazione, ma senza esito positivo.
Il CTU ha depositato la bozza della perizia il 30.06.2025.
Le parti hanno presentato le osservazioni alla bozza CTU: il Dott. (CTP di Tes_7
ha ribadito la mancanza di prove del danno e contestato le CP_1 conclusioni del CTU, mentre il Dott. (CTP di ha confermato la Tes_6 Pt_1 presenza della coltura di aglio e l'origine dei ristagni, sebbene non abbia pagina 4 di 11 modificato sostanzialmente le conclusioni della bozza CTU.
Il CTU ha risposto alle osservazioni dei CTP il 21.07.2025, confermando le proprie conclusioni e la stima del danno.
Il CTU ha ritenuto verosimile il danno alla coltura di aglio, stimandolo in €
6.275,85, pur ammettendo la complessità della quantificazione precisa per mancanza di riscontri oggettivi. Ha evidenziato che la causa dell'eventuale danno può essere attribuita a più fattori: minore efficienza del sistema di sgrondo dovuta a vari interventi e mancata manutenzione, eccezionale piovosità e conformazione dei terreni.
L'udienza per l'esame della CTU e la discussione orale era fissata per il
21.07.2025.
Il Giudice ha poi rinviato la discussione per trattazione scritta al 24.07.2025.
Le parti hanno precisato così le rispettive conclusioni.
Conclusioni del Sig. (Attore): «accertata l'esclusiva responsabilità Parte_1 del Sig. del danno cagionato al sig. , per i fatti ONroparte_1 Parte_1 di cui in premessa, condannare il convenuto a pagare in favore ONroparte_1 dell'attore, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti ai fatti di cui in premessa, la somma di € 8.765,81 oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo effettivo, ovvero quella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, anche in via di valutazione equitativa. Con vittoria di spese e competenze di causa.»
*
Conclusioni del Sig. (Convenuto): «rigettare la domanda ONroparte_1 dell'attore per insussistenza della prova del fatto e comunque della responsabilità del convenuto. Condannare parte attrice al pagamento a favore del convenuto dei compensi e delle spese di lite, ivi comprese quelle relative alla CTU.»
Il 24.07.2025, il Giudice ha riscontrato le note scritte e ha trattenuto la causa in decisione
MOTIVAZIONI rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
pagina 5 di 11 ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante, ciò premesso così si ritiene
SULLA RESPONSABILITA' EX ART. 2043 C.C. DEL CONVENUTO - SULLA
SUSSISTENZA DI ALTRE CONCAUSE
Parte attrice agisce ex art. 2043 c.c in quanto il convenuto avrebbe realizzato opere idonee ad impedire il regolare deflusso delle acque piovane causando fenomeni di allagamento e sommersione tra ottobre 2019 e aprile 2020 cagionandogli un danno ingiusto consistente nella moria di ingenti quantitativi di aglio precoce.
Per la responsabilità per aggravamento del deflusso è richiesta la prova dell'opera o modifica idonea a causare il danno e del relativo nesso causale.
Si ritiene che tale prova sia stata resa da parte attrice sia pure però in termini di concausa, come ha ampiamente accertato il CTU, con la propria perizia che si condivide integralmente esente da vizi logici e/o giuridici e di calcolo.
Il CTU ha infatti affermato che "In merito al reticolo idrografico, si osserva che
l'area oggetto di causa non è interessata da corsi d'acqua principali nè da opere idrauliche complesse, ma risulta servita da un sistema di scoline di tipo privato.
L'inefficienza di tale sistema può ragionevolmente aver favorito fenomeni di ristagno idrico in occasione di eventi meteorici di una certa intensità, come quelli verificatisi nell'autunno 2019." [pag 7 Valutazioni del CTU sulle osservazioni dei
CTP], e che "L'insufficiente manutenzione del sistema di scolo e l'assenza,
pagina 6 di 11 all'epoca, di interventi strutturali correttivi (poi eseguiti negli anni successivi) costituiscono fattori tecnici che hanno verosimilmente aggravato gli effetti della piovosità registrata nel periodo" [pag 11 Valutazioni del CTU sulle osservazioni dei
CTP], e che “appare verosimile che la sovrapposizione di interventi stratificati nel tempo, eseguiti da più soggetti (proprietari precedenti, confinanti, attuali conduttori) e la mancata manutenzione diffusa di alcuni tratti possano avere concorso, anche cumulativamente, a ridurre l'efficienza del reticolo idraulico e a favorire fenomeni localizzati di ristagno idrico nei periodi di maggiore stress meteorico." [Pagg 19 e 20 CTU].
Tanto che il CTU ha concluso che il danno alla coltura di aglio insistente sui terreni censiti ai mappali 61, 71 e 131 nell'autunno 2019 può ritenersi sussistente in quanto:
-"le risultanze meteorologiche di ARPAV attestano precipitazioni eccezionali nel mese di novembre 2019 con quantitativi sensibilmente superiori alle medie del periodo, tali da saturare la capacità drenante dei terreni;
"
-"la situazione infrastrutturale rilevata in loco evidenzia criticità nella gestione del reticolo scolante, sia per la presenza di tombinature parzialmente occluse, sia per la stratificazione di interventi modificativi delle scoline, in parte datati e non sempre coerenti con un moderno assetto idraulico - agrario;
"
In merito agli interventi eseguiti dal convenuto i testi assunti hanno confermato:
-l'interramento del fossato adiacente a Via Garibaldi lato sud “per un tratto di circa 15 metri” (cap. 13 prova attore;
teste : “Il fosso era Testimone_1 interrato… dopo non c'erano tombini nella zona interessata”);
-la posa di tombini/tubi sul mappale 246 ad altezza tale da ostacolare il deflusso
(cap. 15 prova attore;
teste : “Tolto un tubo ostruito e sostituito Testimone_5 con altro su richiesta del sig. ”); CP_1
-la presenza di quattro pilastri in calcestruzzo nelle scoline, accertata dai
Carabinieri Forestali (cap. 21 prova attore;
teste : “Ho visto il passo Tes_3 carraio e i 4 pilastri nel centro della scolina”).
In merito invece agli interventi eseguiti dall'attore:
- l'eliminazione di scoline secondarie sui mappali 61 e 71 (cap. 6 prova pagina 7 di 11 convenuto;
CTP convenuto : “E' vero”); Tes_7
-l'innalzamento del letto del collettore congiuntamente ai confinanti CP_2
(cap. 7 prova convenuto;
CTP convenuto : “Sì”). Tes_7
In merito agli interventi di terzi confinanti:
-gli sbarramenti allo sgrondo delle acque dalla proprietà ad est (F.lli Forestan) rispetto a quella del CONVENUTO (cap. 23 prova convenuto;
CTP convenuto
: “È vero”); Tes_7
Tutte queste risultanze dimostrano che la causa del ristagno idrico nel periodo oggetto di causa è dovuta a condotte concorrenti di ATTORE, CONVENUTO e terzi, oltre che a fattori meteorici straordinari (novembre 2019, dati ARPAV).
Per quanto sopra risultano provata:
-la condotta materiale del CONVENUTO (interramento fossato, posa pilastri e tubazioni);
-la condotta dell'ATTORE (eliminazione scoline e alzamento collettore);
-l'intervento di terzi (sbarramenti allo sgrondo);
-un fattore meteorico eccezionale.
In assenza di dati per una determinazione analitica delle percentuali, appare congruo attribuire al CONVENUTO una responsabilità pari al 50%, considerando la maggior alterazione dallo stesso posta in essere al sistema di sgrondo, per gli interventi sopra indicati, rispetto a quella dell'attore e dei terzi e del fattore meteorico sia pure eccezionale.
SULLA COLTIVAZONE AD AGLIO DEI TERRENI E QUANTIFICAZIONE DEL
DANNO
Può ritenersi provata la coltivazione ad aglio da parte dell'attore nel sui mappali
61, 71 e 131 per un insieme di elementi:
- le testimonianze dirette del CTP dell'attore “In occasione dei miei Tes_6 sopralluoghi era coltivato ad aglio fino a giugno 2020” e del teste : Testimone_1
“Dal 2019 mio fratello coltiva aglio come attività principale”;
- i dati PAC e documentazione agronomica e la coerenza col quadro colturale della zona e le pratiche agronomiche rilevate dal CTU.
Il CTU in punto quantificazione del danno ha però ricordato come non fosse pagina 8 di 11 documentata la consistenza e l'effettiva entità del danno produttivo, non essendo stati forniti riscontri oggettivi riferiti alla specifica particella sinistrata.
Si legge infatti nella CTU a pag. 12 che "Tuttavia, va evidenziato che la documentazione commerciale (fatture) prodotta dalla parte non permette di isolare la quantità effettivamente venduta proveniente unicamente dalle superfici danneggiate, atteso che la commercializzazione riguarda la produzione complessiva aziendale su oltre 30 ettari.
In ragione di ciò, pur riconoscendo la presenza di aree con fallanze localizzate e la verosimile influenza di ristagni idrici nella fase di sviluppo della coltura, non risulta tecnicamente possibile determinare in modo certo ed attendibile la perdita economica attribuibile esclusivamente ai 3.100 m² in contestazione, difettando elementi oggettivi e documentali di sufficiente specificità. "
Il CTU ha dunque ritenuto corretta la valutazione del CTP di parte dott. in Tes_7 merito al valore di produzione media di 95 quintali per ettaro.
Per quanto riguarda invece il valore €/kg dell'aglio ha esaminato il listino del del 20 luglio 2019, rilevando i seguenti prezzi: ONroparte_5
Aglio in grappolo: prezzo prevalente €/Kg 2,30 (minimo €/Kg 2,20; massimo €/Kg
3,20);
Aglio in treccia: prezzo prevalente €/Kg 3,00 (minimo €/Kg 3,00; massimo €/Kg
3,80);
Aglio in treccia lunga: prezzo prevalente €/Kg 3,90 (minimo €/Kg 3,90; massimo
€/Kg 3,90);
Aglio verde in mazzo: prezzo prevalente €/Kg 2,70 (minimo €/Kg 1,50; massimo
€/Kg 2,70). ed ha applicato il prezzo di mercato medio ponderato di euro 2,13 €/Kg proposto dal CTP di parte attrice.
Il CTU ha poi stimato il danno in € 6.275,85, considerando 0,31 ha coltivati ed il prezzo di 2,13 €/kg (Produzione attesa su 0,31 ha 95 q/ha × 0,31 ha = 29,45 q -
Valore della produzione attesa 29,45 q × 100 kg/q = 2.945 kg - 2.945 kg × 2,13
€/kg = € 6.275,85) precisando che trattasi di stima “verosimile” per mancanza di riscontri oggettivi completi.
pagina 9 di 11 Si ritiene che detta valutazione sia corretta e vada dunque confermata anche alla luce dell'art. 1226 c.c. come richiamato dall'art. 2056 c.c..
A tale somma andrà applicata la riduzione del 50% stante le su richiamate concause, e dunque parte convenuta dovrà risarcire parte attrice la somma di euro € 3.137,93.
LE SPESE DI LITE
Le spese di lite vanno così liquidate con applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento (da 1.101,00 a 5.200,00) per tutte le fasi del giudizio e dunque complessivamente euro 2.552,00.
In merito al riparto delle stesse l'accoglimento parziale della domanda comporta che per una metà (€ 1.276,00) siano a carico di parte convenuta e in favore di parte attrice e per l'altra metà vengano compensate fra le parti.
Le spese della CTU, fatta salva la solidarietà in favore del CTU, andranno ripartite in eguale misura tra le parti, mentre le spese dei relativi CTP rimangono a carico di chi li ha nominati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando rigettata ogni contraria e/o diversa domanda, eccezione e istanza
ACCERTA e DICHIARA la responsabilità concorrente di ONroparte_1 nella causazione del danno sofferto dal sig. , per i fatti di cui Parte_1 in premessa, e conseguentemente CONDANNA a pagare in ONroparte_1 favore di , a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali la Parte_4 somma € 3.137,93 (tremilacentotrentasette/93), per le ragioni indicate nella sopra estesa motivazione, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
CONDANNA a rifondere a la metà delle ONroparte_1 Parte_4 spese di lite, come sopra liquidate, e dunque per un ammontare di € 1.276,00
(milleduecentosettantasei/00), oltre accessori di legge, compensando la restante metà tra le parti.
Pone le spese di CTU, fatta salvo la solidarietà in favore del CTU, per metà a carico del CONVENUTO e per metà a carico dell'ATTORE, e le spese dei relativi
CTP a carico di chi li ha nominati.
pagina 10 di 11 Sentenza esecutiva ex lege
Rovigo, 14/08/2025
Il Giudice Onorario
Antonio Bortoluzzi
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Antonio Bortoluzzi ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies u.c. cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2037/2022 promossa da:
(c.f.: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 anche in qualità di titolare dell'omonima azienda agricola (P.IVA: ), P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Basso
ATTORE/I contro
, nato a [...] il [...], c.f. ONroparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Davin C.F._2
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza a trattazione scritta di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(Attore) nella sua qualità di titolare di un'azienda agricola e Parte_1 conduttore in affitto di terreni (mappali n. 61, 71 e 131 del foglio 8) di proprietà di , ha convenuto in giudizio il Sig. Persona_1 ONroparte_1 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni alle coltivazioni di aglio a seguito del deflusso delle acque piovane, quantificati in € 8.765,81 oltre interessi legali.
sostiene che ha effettuato opere idonee a Parte_1 ONroparte_1 impedire il normale deflusso delle acque piovane, causando l'allagamento e il ristagno sui terreni condotti in affitto tra ottobre 2019 e aprile 2020.
Nella specie a detta di parte attrice tali interventi sarebbero i seguenti:
- interramento di un tratto di circa 15 metri del fossato adiacente a Via Garibaldi senza la posa di un tombino idoneo a far fluire le acque;
-interruzione di una scolina sul mappale 246 con la posa di tombini troppo profondi e ostruiti per mancanza di manutenzione;
-posa di quattro pilastri in calcestruzzo al centro delle scoline che circondano l'abitazione di , con tombini inidonei per dimensioni e ostruiti. ONroparte_1
L'impedimento al normale deflusso dell'acqua così causato ha provocato il ristagno dell'acqua e la conseguente moria dei bulbi di aglio.
L'attore ricordo inoltre che anche i Carabinieri Forestali, intervenuti a seguito di una segnalazione, avrebbero riscontrato la presenza di un passo carraio sprovvisto di tombinatura e dei quattro pilastri collocati al centro del fossato.
L'attore ha altresì precisato che, successivamente all'evento (la perdita della coltivazione d'aglio) l'affittuario del convenuto, , ha scavato e Pt_2 Pt_3 ripristinato una scolina e posato un nuovo tombino, risolvendo il problema in quella zona. Tale solo fatto a detta di parte attrice sarebbe una ammissione di una preesistente problematica.
IA infine osserva che gli allagamenti non sono stati causati da eventi eccezionali e imprevedibili, ma da eventi all'ordine del giorno a causa della discontinuità del sistema idraulico.
* pagina 2 di 11 si è costituito in giudizio contestando integralmente le ONroparte_1 argomentazioni e le conclusioni di parte attrice, ritenendole infondate sia in fatto che in diritto.
Ha osservato infatti che la questione riguarda lo scolo naturale delle acque piovane tra terreni confinanti, regolato dall'art. 913 c.c., secondo cui il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che scolano naturalmente dal fondo più elevato, senza l'intervento dell'uomo.
Inoltre ha affermato:
-di non aver mai effettuato interventi atti a modificare lo stato dei luoghi in modo da rendere il deflusso più gravoso;
-che l'accesso alla sua abitazione e l'interramento del fossato sono stati effettuati con regolare autorizzazione e posizionamento di un tombino idoneo;
-che i precedenti proprietari del mappale 61 (ora di ) avevano Parte_1 interrato un fosso negli anni '70 senza tubazioni interne e senza permesso, eliminando la capacità di contenere le acque;
- che i quattro pilastri in calcestruzzo sulla sua proprietà non hanno mai impedito il deflusso delle acque, avendo alla base tubi per lo scorrimento
- che l'allagamento del terreno lamentato dall'attore è da ricondursi a un'abbondante precipitazione di acqua piovana e alle opere realizzate dall'attore e da altri confinanti, che hanno modificato lo stato dei luoghi;
-che e i confinanti hanno alzato il letto del collettore e Parte_1 CP_2 eliminato diverse scoline sui mappali 61 e 71 per avere maggiore superficie coltivabile, a danno del deflusso delle acque;
- che si è rifiutato di procedere a un accertamento comune Parte_1 tramite tecnici di fiducia;
Il convenuto inoltre ha sollevato dubbi sulla coltivazione di aglio da parte di ON nel 2019, sostenendo che non fosse autorizzato per gli aiuti Pt_1
Ha denunciato il furto di una valvola a clapet dalla scolina a sud e di paletti che delimitavano la sua proprietà
All'udienza dell'08.02.2023, il Giudice ha concesso i termini di legge per il deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., fissando l'udienza successiva pagina 3 di 11 per l'esame delle istanze istruttorie al 17.05.2023, ove lo stesso si è riservato sulla ammissione dei mezzi istruttori.
Il 30.08.2023, il Giudice ha emesso un'ordinanza, non ammettendo alcuni capitoli di prova (3, 4, 5, 8, 12, 14, 16, 18, 19 per l'attore e 17, 18, 24, 25, 27, 28 per il convenuto) perché valutativi, ma ammettendo i restanti. Ha abilitato l'escussione di due testi per capitolo e la prova contraria, riservandosi sulla richiesta di CTU all'esito della prova orale.
Si sono tenute udienze per l'escussione dei testi, durante le quali sono stati sentiti
(interpello), , (Carabinieri ONroparte_1 Testimone_1 Testimone_2
Forestali), (Carabinieri Forestali), , Testimone_3 Testimone_4 Tes_5
, e .
[...] Testimone_6 Testimone_7
Il teste non ha potuto comparire più volte per malattia, e la Testimone_8 sua ammissione è stata infine revocata dal Giudice il 12.11.2024
Il 12.11.2024, il Giudice ha ammesso la CTU e ha nominato quale primo CTU il
Geom. . ONroparte_4
Il Geom. ha comunicato la sua non accettazione dell'incarico. ONroparte_4
Il 04.12.2024, il Giudice ha revocato la nomina di e ha nominato il Dott. CP_4
che parimenti non ha accettato l'incarico. Persona_2
Il 17.01.2025, il Giudice ha nominato quale CTU il Dott. . Persona_3
Il Dott. ha prestato giuramento in data 28.01.2025. Per_3
Il 04.02.2025, il Giudice ha conferito al CTU un ampio quesito riguardante la coltivazione ad aglio, l'esistenza e le cause di eventuali danni, l'allagamento e le sue cause, le condizioni meteorologiche eccezionali, la conformazione dei terreni, la presenza e l'efficienza degli scoli e tombini, e l'eventuale chiusura di fossi da parte delle parti o confinanti.
Il CTU ha tentato di promuovere una conciliazione, ma senza esito positivo.
Il CTU ha depositato la bozza della perizia il 30.06.2025.
Le parti hanno presentato le osservazioni alla bozza CTU: il Dott. (CTP di Tes_7
ha ribadito la mancanza di prove del danno e contestato le CP_1 conclusioni del CTU, mentre il Dott. (CTP di ha confermato la Tes_6 Pt_1 presenza della coltura di aglio e l'origine dei ristagni, sebbene non abbia pagina 4 di 11 modificato sostanzialmente le conclusioni della bozza CTU.
Il CTU ha risposto alle osservazioni dei CTP il 21.07.2025, confermando le proprie conclusioni e la stima del danno.
Il CTU ha ritenuto verosimile il danno alla coltura di aglio, stimandolo in €
6.275,85, pur ammettendo la complessità della quantificazione precisa per mancanza di riscontri oggettivi. Ha evidenziato che la causa dell'eventuale danno può essere attribuita a più fattori: minore efficienza del sistema di sgrondo dovuta a vari interventi e mancata manutenzione, eccezionale piovosità e conformazione dei terreni.
L'udienza per l'esame della CTU e la discussione orale era fissata per il
21.07.2025.
Il Giudice ha poi rinviato la discussione per trattazione scritta al 24.07.2025.
Le parti hanno precisato così le rispettive conclusioni.
Conclusioni del Sig. (Attore): «accertata l'esclusiva responsabilità Parte_1 del Sig. del danno cagionato al sig. , per i fatti ONroparte_1 Parte_1 di cui in premessa, condannare il convenuto a pagare in favore ONroparte_1 dell'attore, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti ai fatti di cui in premessa, la somma di € 8.765,81 oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo effettivo, ovvero quella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, anche in via di valutazione equitativa. Con vittoria di spese e competenze di causa.»
*
Conclusioni del Sig. (Convenuto): «rigettare la domanda ONroparte_1 dell'attore per insussistenza della prova del fatto e comunque della responsabilità del convenuto. Condannare parte attrice al pagamento a favore del convenuto dei compensi e delle spese di lite, ivi comprese quelle relative alla CTU.»
Il 24.07.2025, il Giudice ha riscontrato le note scritte e ha trattenuto la causa in decisione
MOTIVAZIONI rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
pagina 5 di 11 ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante, ciò premesso così si ritiene
SULLA RESPONSABILITA' EX ART. 2043 C.C. DEL CONVENUTO - SULLA
SUSSISTENZA DI ALTRE CONCAUSE
Parte attrice agisce ex art. 2043 c.c in quanto il convenuto avrebbe realizzato opere idonee ad impedire il regolare deflusso delle acque piovane causando fenomeni di allagamento e sommersione tra ottobre 2019 e aprile 2020 cagionandogli un danno ingiusto consistente nella moria di ingenti quantitativi di aglio precoce.
Per la responsabilità per aggravamento del deflusso è richiesta la prova dell'opera o modifica idonea a causare il danno e del relativo nesso causale.
Si ritiene che tale prova sia stata resa da parte attrice sia pure però in termini di concausa, come ha ampiamente accertato il CTU, con la propria perizia che si condivide integralmente esente da vizi logici e/o giuridici e di calcolo.
Il CTU ha infatti affermato che "In merito al reticolo idrografico, si osserva che
l'area oggetto di causa non è interessata da corsi d'acqua principali nè da opere idrauliche complesse, ma risulta servita da un sistema di scoline di tipo privato.
L'inefficienza di tale sistema può ragionevolmente aver favorito fenomeni di ristagno idrico in occasione di eventi meteorici di una certa intensità, come quelli verificatisi nell'autunno 2019." [pag 7 Valutazioni del CTU sulle osservazioni dei
CTP], e che "L'insufficiente manutenzione del sistema di scolo e l'assenza,
pagina 6 di 11 all'epoca, di interventi strutturali correttivi (poi eseguiti negli anni successivi) costituiscono fattori tecnici che hanno verosimilmente aggravato gli effetti della piovosità registrata nel periodo" [pag 11 Valutazioni del CTU sulle osservazioni dei
CTP], e che “appare verosimile che la sovrapposizione di interventi stratificati nel tempo, eseguiti da più soggetti (proprietari precedenti, confinanti, attuali conduttori) e la mancata manutenzione diffusa di alcuni tratti possano avere concorso, anche cumulativamente, a ridurre l'efficienza del reticolo idraulico e a favorire fenomeni localizzati di ristagno idrico nei periodi di maggiore stress meteorico." [Pagg 19 e 20 CTU].
Tanto che il CTU ha concluso che il danno alla coltura di aglio insistente sui terreni censiti ai mappali 61, 71 e 131 nell'autunno 2019 può ritenersi sussistente in quanto:
-"le risultanze meteorologiche di ARPAV attestano precipitazioni eccezionali nel mese di novembre 2019 con quantitativi sensibilmente superiori alle medie del periodo, tali da saturare la capacità drenante dei terreni;
"
-"la situazione infrastrutturale rilevata in loco evidenzia criticità nella gestione del reticolo scolante, sia per la presenza di tombinature parzialmente occluse, sia per la stratificazione di interventi modificativi delle scoline, in parte datati e non sempre coerenti con un moderno assetto idraulico - agrario;
"
In merito agli interventi eseguiti dal convenuto i testi assunti hanno confermato:
-l'interramento del fossato adiacente a Via Garibaldi lato sud “per un tratto di circa 15 metri” (cap. 13 prova attore;
teste : “Il fosso era Testimone_1 interrato… dopo non c'erano tombini nella zona interessata”);
-la posa di tombini/tubi sul mappale 246 ad altezza tale da ostacolare il deflusso
(cap. 15 prova attore;
teste : “Tolto un tubo ostruito e sostituito Testimone_5 con altro su richiesta del sig. ”); CP_1
-la presenza di quattro pilastri in calcestruzzo nelle scoline, accertata dai
Carabinieri Forestali (cap. 21 prova attore;
teste : “Ho visto il passo Tes_3 carraio e i 4 pilastri nel centro della scolina”).
In merito invece agli interventi eseguiti dall'attore:
- l'eliminazione di scoline secondarie sui mappali 61 e 71 (cap. 6 prova pagina 7 di 11 convenuto;
CTP convenuto : “E' vero”); Tes_7
-l'innalzamento del letto del collettore congiuntamente ai confinanti CP_2
(cap. 7 prova convenuto;
CTP convenuto : “Sì”). Tes_7
In merito agli interventi di terzi confinanti:
-gli sbarramenti allo sgrondo delle acque dalla proprietà ad est (F.lli Forestan) rispetto a quella del CONVENUTO (cap. 23 prova convenuto;
CTP convenuto
: “È vero”); Tes_7
Tutte queste risultanze dimostrano che la causa del ristagno idrico nel periodo oggetto di causa è dovuta a condotte concorrenti di ATTORE, CONVENUTO e terzi, oltre che a fattori meteorici straordinari (novembre 2019, dati ARPAV).
Per quanto sopra risultano provata:
-la condotta materiale del CONVENUTO (interramento fossato, posa pilastri e tubazioni);
-la condotta dell'ATTORE (eliminazione scoline e alzamento collettore);
-l'intervento di terzi (sbarramenti allo sgrondo);
-un fattore meteorico eccezionale.
In assenza di dati per una determinazione analitica delle percentuali, appare congruo attribuire al CONVENUTO una responsabilità pari al 50%, considerando la maggior alterazione dallo stesso posta in essere al sistema di sgrondo, per gli interventi sopra indicati, rispetto a quella dell'attore e dei terzi e del fattore meteorico sia pure eccezionale.
SULLA COLTIVAZONE AD AGLIO DEI TERRENI E QUANTIFICAZIONE DEL
DANNO
Può ritenersi provata la coltivazione ad aglio da parte dell'attore nel sui mappali
61, 71 e 131 per un insieme di elementi:
- le testimonianze dirette del CTP dell'attore “In occasione dei miei Tes_6 sopralluoghi era coltivato ad aglio fino a giugno 2020” e del teste : Testimone_1
“Dal 2019 mio fratello coltiva aglio come attività principale”;
- i dati PAC e documentazione agronomica e la coerenza col quadro colturale della zona e le pratiche agronomiche rilevate dal CTU.
Il CTU in punto quantificazione del danno ha però ricordato come non fosse pagina 8 di 11 documentata la consistenza e l'effettiva entità del danno produttivo, non essendo stati forniti riscontri oggettivi riferiti alla specifica particella sinistrata.
Si legge infatti nella CTU a pag. 12 che "Tuttavia, va evidenziato che la documentazione commerciale (fatture) prodotta dalla parte non permette di isolare la quantità effettivamente venduta proveniente unicamente dalle superfici danneggiate, atteso che la commercializzazione riguarda la produzione complessiva aziendale su oltre 30 ettari.
In ragione di ciò, pur riconoscendo la presenza di aree con fallanze localizzate e la verosimile influenza di ristagni idrici nella fase di sviluppo della coltura, non risulta tecnicamente possibile determinare in modo certo ed attendibile la perdita economica attribuibile esclusivamente ai 3.100 m² in contestazione, difettando elementi oggettivi e documentali di sufficiente specificità. "
Il CTU ha dunque ritenuto corretta la valutazione del CTP di parte dott. in Tes_7 merito al valore di produzione media di 95 quintali per ettaro.
Per quanto riguarda invece il valore €/kg dell'aglio ha esaminato il listino del del 20 luglio 2019, rilevando i seguenti prezzi: ONroparte_5
Aglio in grappolo: prezzo prevalente €/Kg 2,30 (minimo €/Kg 2,20; massimo €/Kg
3,20);
Aglio in treccia: prezzo prevalente €/Kg 3,00 (minimo €/Kg 3,00; massimo €/Kg
3,80);
Aglio in treccia lunga: prezzo prevalente €/Kg 3,90 (minimo €/Kg 3,90; massimo
€/Kg 3,90);
Aglio verde in mazzo: prezzo prevalente €/Kg 2,70 (minimo €/Kg 1,50; massimo
€/Kg 2,70). ed ha applicato il prezzo di mercato medio ponderato di euro 2,13 €/Kg proposto dal CTP di parte attrice.
Il CTU ha poi stimato il danno in € 6.275,85, considerando 0,31 ha coltivati ed il prezzo di 2,13 €/kg (Produzione attesa su 0,31 ha 95 q/ha × 0,31 ha = 29,45 q -
Valore della produzione attesa 29,45 q × 100 kg/q = 2.945 kg - 2.945 kg × 2,13
€/kg = € 6.275,85) precisando che trattasi di stima “verosimile” per mancanza di riscontri oggettivi completi.
pagina 9 di 11 Si ritiene che detta valutazione sia corretta e vada dunque confermata anche alla luce dell'art. 1226 c.c. come richiamato dall'art. 2056 c.c..
A tale somma andrà applicata la riduzione del 50% stante le su richiamate concause, e dunque parte convenuta dovrà risarcire parte attrice la somma di euro € 3.137,93.
LE SPESE DI LITE
Le spese di lite vanno così liquidate con applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento (da 1.101,00 a 5.200,00) per tutte le fasi del giudizio e dunque complessivamente euro 2.552,00.
In merito al riparto delle stesse l'accoglimento parziale della domanda comporta che per una metà (€ 1.276,00) siano a carico di parte convenuta e in favore di parte attrice e per l'altra metà vengano compensate fra le parti.
Le spese della CTU, fatta salva la solidarietà in favore del CTU, andranno ripartite in eguale misura tra le parti, mentre le spese dei relativi CTP rimangono a carico di chi li ha nominati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando rigettata ogni contraria e/o diversa domanda, eccezione e istanza
ACCERTA e DICHIARA la responsabilità concorrente di ONroparte_1 nella causazione del danno sofferto dal sig. , per i fatti di cui Parte_1 in premessa, e conseguentemente CONDANNA a pagare in ONroparte_1 favore di , a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali la Parte_4 somma € 3.137,93 (tremilacentotrentasette/93), per le ragioni indicate nella sopra estesa motivazione, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
CONDANNA a rifondere a la metà delle ONroparte_1 Parte_4 spese di lite, come sopra liquidate, e dunque per un ammontare di € 1.276,00
(milleduecentosettantasei/00), oltre accessori di legge, compensando la restante metà tra le parti.
Pone le spese di CTU, fatta salvo la solidarietà in favore del CTU, per metà a carico del CONVENUTO e per metà a carico dell'ATTORE, e le spese dei relativi
CTP a carico di chi li ha nominati.
pagina 10 di 11 Sentenza esecutiva ex lege
Rovigo, 14/08/2025
Il Giudice Onorario
Antonio Bortoluzzi
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