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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 34/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 693/2024 depositato il 29/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Trapani - Piazza Municipio N. 1 91100 Trapani TP
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1112 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29.04.2024, RGR n. 693/24, Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv.to Difensore_1, proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento IMU n. 1112 per l'anno 2018, del 15 novembre 2023, notificato il 29.01.2024, con il quale il Comune di Trapani richiedeva il pagamento di complessivi Euro 1.131,00, di cui 820,00 Euro a titolo di imposta evasa, 246,00 Euro per sanzioni, 53,83
Euro per interessi e 11,55 Euro per spese di notifica, con riferimento al compendio immobiliare sito in Indirizzo_1 Luogo_1 (TP), distinto al catasto del Comune di Luogo_1 al Catastali_1
, sostenendone la illegittimità.
A sostegno del gravame parte ricorrente eccepiva la violazione dell'art. 6 – bis Legge 27 luglio 200 n. 212
(Statuto del Contribuente), la mancanza del presupposto di cui all'articolo 1, commi 740 e 743, Legge del
27 dicembre 2019 n. 160 secondo cui “Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili”, e “I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi”.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Il Comune di Trapani, costituitosi in giudizio con controdeduzioni depositate in data 15.11.2024, confutava le argomentazioni di parte ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso con condanna alle spese di lite.
Rilevava, tra l'altro, che dalla visura storica agli atti risulta che la signora Ricorrente_1 è proprietaria dell'immobile oggetto di contestazione a seguito atto di donazione in Notaio Nominativo_2, del 3 marzo 2017 e che, pertanto, è sussistente il presupposto impositivo di cui all'art. 1, commi 740 e 743, della Legge del 27 dicembre 2019 n. 160.
Parte ricorrente depositava memorie evidenziando che, proprio dalla visura storica prodotta dal Comune di
Trapani, si ricava prova della fondatezza del ricorso.
Depositava decreto di trasferimento del 17.03.2022, registrato in Trapani il 09.05.2022, a favore di
Nominativo_3.
All'udienza del 19.01.2026, la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Il Giudice ritiene dirimente ed assorbente ogni altro motivo di ricorso l'eccezione in ordine alla sussistenza o meno del presupposto di cui all'articolo 1, commi 740 e 743, Legge del 27 dicembre 2019 n. 160.
Risulta agli atti che la ricorrente, nell'anno 2018, è il soggetto passivo dell'imposta.
Dalla visura storica depositata dal Comune di Trapani emerge infatti che la signora Ricorrente_1 è proprietaria dell'immobile oggetto di contestazione, a seguito di atto di donazione in Notaio Nominativo_2, dal 3 marzo 2017.
Pertanto, sussiste pienamente il presupposto impositivo di cui all'art. 1, commi 740 e 743, della Legge del
27 dicembre 2019 n. 160.
Né può attribuirsi efficacia di prova contraria, relativamente all'anno d'imposta oggetto di accertamento, al decreto di trasferimento del 17.03.2022, registrato in Trapani il 09.05.2022, a favore di Nominativo_3 Nominativo_3.
Per tale assorbente motivo il ricorso non può essere accolto.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Trapani, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Così deciso in Trapani, addì 19.01.2026
Il Giudice Monocratico
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 693/2024 depositato il 29/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Trapani - Piazza Municipio N. 1 91100 Trapani TP
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1112 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29.04.2024, RGR n. 693/24, Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv.to Difensore_1, proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento IMU n. 1112 per l'anno 2018, del 15 novembre 2023, notificato il 29.01.2024, con il quale il Comune di Trapani richiedeva il pagamento di complessivi Euro 1.131,00, di cui 820,00 Euro a titolo di imposta evasa, 246,00 Euro per sanzioni, 53,83
Euro per interessi e 11,55 Euro per spese di notifica, con riferimento al compendio immobiliare sito in Indirizzo_1 Luogo_1 (TP), distinto al catasto del Comune di Luogo_1 al Catastali_1
, sostenendone la illegittimità.
A sostegno del gravame parte ricorrente eccepiva la violazione dell'art. 6 – bis Legge 27 luglio 200 n. 212
(Statuto del Contribuente), la mancanza del presupposto di cui all'articolo 1, commi 740 e 743, Legge del
27 dicembre 2019 n. 160 secondo cui “Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili”, e “I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi”.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Il Comune di Trapani, costituitosi in giudizio con controdeduzioni depositate in data 15.11.2024, confutava le argomentazioni di parte ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso con condanna alle spese di lite.
Rilevava, tra l'altro, che dalla visura storica agli atti risulta che la signora Ricorrente_1 è proprietaria dell'immobile oggetto di contestazione a seguito atto di donazione in Notaio Nominativo_2, del 3 marzo 2017 e che, pertanto, è sussistente il presupposto impositivo di cui all'art. 1, commi 740 e 743, della Legge del 27 dicembre 2019 n. 160.
Parte ricorrente depositava memorie evidenziando che, proprio dalla visura storica prodotta dal Comune di
Trapani, si ricava prova della fondatezza del ricorso.
Depositava decreto di trasferimento del 17.03.2022, registrato in Trapani il 09.05.2022, a favore di
Nominativo_3.
All'udienza del 19.01.2026, la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Il Giudice ritiene dirimente ed assorbente ogni altro motivo di ricorso l'eccezione in ordine alla sussistenza o meno del presupposto di cui all'articolo 1, commi 740 e 743, Legge del 27 dicembre 2019 n. 160.
Risulta agli atti che la ricorrente, nell'anno 2018, è il soggetto passivo dell'imposta.
Dalla visura storica depositata dal Comune di Trapani emerge infatti che la signora Ricorrente_1 è proprietaria dell'immobile oggetto di contestazione, a seguito di atto di donazione in Notaio Nominativo_2, dal 3 marzo 2017.
Pertanto, sussiste pienamente il presupposto impositivo di cui all'art. 1, commi 740 e 743, della Legge del
27 dicembre 2019 n. 160.
Né può attribuirsi efficacia di prova contraria, relativamente all'anno d'imposta oggetto di accertamento, al decreto di trasferimento del 17.03.2022, registrato in Trapani il 09.05.2022, a favore di Nominativo_3 Nominativo_3.
Per tale assorbente motivo il ricorso non può essere accolto.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Trapani, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Così deciso in Trapani, addì 19.01.2026
Il Giudice Monocratico