TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 23/12/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
Procedimento Unitario 40/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola,
Ufficio Procedure Concorsuali in composizione collegiale, composto dai magistrati:
dott. LU HI Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice dott. TE TO Giudice rel.
riunito in Camera di Consiglio, ha emesso, sentito il giudice relatore, la seguente
SENTENZA
letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di;
Controparte_1
vista la richiesta del Pubblico Ministero;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha stabilito la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina della liquidazione giudiziale, secondo quanto previsto dagli artt. 1, 2 e 121 CCII;
premesso che il creditore istante vanta un credito derivante da titolo giudiziale (decreto ingiuntivo n. 2605/2020 Trib. Modena) per € 6.708,89, importo che, incrementato degli interessi moratori ha oggi raggiunto la somma di € 18.920,58; rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili (inclusi quelli vantati dall'agente della riscossione) supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;
ritenuto che versi in stato di insolvenza, dal Controparte_1 momento che gli elementi attivi del patrimonio, valutati in concreto e non solo in astratto
[Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 28193 del 10/12/2020 (Rv. 659885 - 01)] non consentono di assicurare l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali;
considerato, infatti, che la posizione debitoria stimata ammonta a circa 180.000,00 euro
(tenuto conto della sola esposizione nei confronti dell'agenzia della riscossione e del creditore ricorrente) e ritenuto che, in mancanza dei bilanci degli ultimi tre anni e prendendo in considerazione i soli dati desumibili dalle dichiarazioni dei redditi presentate, la società resistente – la quale ha maturato, quale unico elemento attivo, un credito IVA di euro 3.612,00 e ha riportato di esercizio indicate nella dichiarazione dei redditi del 2022 in euro 46.458,00 – non sia in grado di far fronte all'integrale e paritario soddisfacimento di tutti i debiti con gli elementi attivi del proprio patrimonio;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(C.F. ) con sede in VIA PANTANO SNC SCALEA;
[...] P.IVA_1
NOMINA il dott. TO TE quale Giudice Delegato per la procedura
NOMINA CURATORE
il dott. (C.F. , iscritto all'albo nazionale dei Parte_1 C.F._1 gestori della crisi di impresa al n. 2189, il quale alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
6) ad accedere al pubblico registro automobilistico;
ORDINA
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
FISSA
L'udienza del 23/04/2026 ore 12:00 per l'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato;
GN
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Paola, nella camera di consiglio del 23/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
TE TO LU HI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola,
Ufficio Procedure Concorsuali in composizione collegiale, composto dai magistrati:
dott. LU HI Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice dott. TE TO Giudice rel.
riunito in Camera di Consiglio, ha emesso, sentito il giudice relatore, la seguente
SENTENZA
letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di;
Controparte_1
vista la richiesta del Pubblico Ministero;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha stabilito la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina della liquidazione giudiziale, secondo quanto previsto dagli artt. 1, 2 e 121 CCII;
premesso che il creditore istante vanta un credito derivante da titolo giudiziale (decreto ingiuntivo n. 2605/2020 Trib. Modena) per € 6.708,89, importo che, incrementato degli interessi moratori ha oggi raggiunto la somma di € 18.920,58; rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili (inclusi quelli vantati dall'agente della riscossione) supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;
ritenuto che versi in stato di insolvenza, dal Controparte_1 momento che gli elementi attivi del patrimonio, valutati in concreto e non solo in astratto
[Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 28193 del 10/12/2020 (Rv. 659885 - 01)] non consentono di assicurare l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali;
considerato, infatti, che la posizione debitoria stimata ammonta a circa 180.000,00 euro
(tenuto conto della sola esposizione nei confronti dell'agenzia della riscossione e del creditore ricorrente) e ritenuto che, in mancanza dei bilanci degli ultimi tre anni e prendendo in considerazione i soli dati desumibili dalle dichiarazioni dei redditi presentate, la società resistente – la quale ha maturato, quale unico elemento attivo, un credito IVA di euro 3.612,00 e ha riportato di esercizio indicate nella dichiarazione dei redditi del 2022 in euro 46.458,00 – non sia in grado di far fronte all'integrale e paritario soddisfacimento di tutti i debiti con gli elementi attivi del proprio patrimonio;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(C.F. ) con sede in VIA PANTANO SNC SCALEA;
[...] P.IVA_1
NOMINA il dott. TO TE quale Giudice Delegato per la procedura
NOMINA CURATORE
il dott. (C.F. , iscritto all'albo nazionale dei Parte_1 C.F._1 gestori della crisi di impresa al n. 2189, il quale alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
6) ad accedere al pubblico registro automobilistico;
ORDINA
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
FISSA
L'udienza del 23/04/2026 ore 12:00 per l'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato;
GN
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Paola, nella camera di consiglio del 23/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
TE TO LU HI