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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 09/07/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI composto dai Sig.ri Magistrati: dott. Guido Campli Presidente dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Relatore dott. Francesco Turco Giudice
ha emesso la seguente sentenza
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 545 del ruolo generale volontaria giurisdizione dell'anno 2025, su ricorso congiunto delle parti depositato in data 28 marzo 2025 ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c., proposto da
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentata e difesa dall'avv. Sara di Nardo, in virtù di delega posta in calce al ricorso, (C.F. Parte_2
, nato a [...] il [...] e residente a [...]
Passeggiata Orientale n. 27, rappresentato e difeso dall'avv. Diego Bracciale, in virtù di delega posta in calce al ricorso,
ricorrenti;
nonché
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE,
parte necessaria;
Oggetto: regolamentazione delle condizioni di affido di minore.
Conclusioni: come da ricorso congiunto depositato ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo, depositato congiuntamente ai sensi degli artt. 316, 337-bis c.c.
e 473-bis.47 e ss. c.p.c., e hanno chiesto a Parte_1 Parte_2 questo Tribunale di regolare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore nata a [...] il [...], riconosciuta da entrambi. Persona_1
Le parti, già conviventi more uxorio dal giugno 2020 al marzo 2024, avevano stabilito la propria residenza comune nell'immobile sito in Ortona, alla via Domenico Pugliesi n. 2, concesso in comodato gratuito da terzi. All'esito della cessazione della convivenza, la sig.ra
[...]
si è trasferita con la minore presso un immobile di proprietà, acquistato in Ortona alla via Pt_1
Fenoglietti n. 2, mentre il sig. è rimasto residente in [...]
Orientale n. 27.
Entrambi i genitori risultano occupati: la sig.ra è dipendente della META-HTS Pt_1
S.r.l. con reddito lordo mensile pari ad € 2.130,56 (per 13 mensilità), ed è proprietaria dell'immobile sopra menzionato, gravato da mutuo ipotecario. Il sig. è dipendente Parte_2 della con reddito lordo mensile di circa € 1.783,90 ed è titolare della nuda Controparte_1 proprietà di un immobile ubicato in Ortona.
Con il ricorso le parti hanno manifestato la comune volontà di tutelare il benessere della figlia, regolamentando in via consensuale i reciproci diritti e doveri genitoriali. In particolare, hanno chiesto che l'affidamento della minore sia disposto in forma condivisa, nel rispetto del principio di bigenitorialità, con collocamento prevalente presso la madre e residenza anagrafica presso l'abitazione materna.
Sono state dettagliatamente stabilite le modalità di permanenza della minore presso il padre, con scansione settimanale, nonché nei periodi festivi, vacanze estive, festività religiose e civili. È previsto altresì che i genitori assumano congiuntamente le decisioni rilevanti in materia di salute, educazione, istruzione e crescita della figlia, con specifica disciplina delle spese ordinarie e straordinarie e del diritto di informazione reciproca.
2 Ai fini del mantenimento ordinario della minore, il sig. ha assunto l'obbligo Parte_2 di corrispondere alla sig.ra la somma mensile di € 300,00 a decorrere da marzo 2025, Pt_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario. L'assegno unico e universale resterà in favore della madre.
Quanto alle spese straordinarie, è stato convenuto che esse saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50%, previo accordo - salvi i casi di urgenza - e documentazione giustificativa. Le stesse sono state dettagliatamente elencate, distinguendo tra quelle per cui è richiesta previa concertazione e quelle obbligatorie.
Le parti hanno infine dichiarato di essere soddisfatte degli accordi raggiunti, che si impegnano a modificare congiuntamente qualora le esigenze della minore lo richiedano, ed hanno chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando l'inesistenza di altri procedimenti pendenti o provvedimenti relativi alla minore.
Come detto sopra, il ricorso è stato proposto congiuntamente dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c.
Nel caso in esame è stato acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero (reso in data 2 luglio 2025) e non emergono elementi di criticità che inducono a richiedere ulteriori chiarimenti in merito alle condizioni proposte e la comparizione personale delle parti. Per quanto riguarda la modalità di affido, non emergono ragioni che inducono a derogare alla forma normale dell'affido condiviso;
per il resto, le condizioni non risultano contrarie all'interesse del minore e a norme imperative.
Ne consegue che le condizioni di affido predisposte dalle parti possono essere omologate.
Nulla deve disporsi in materia di spese, trattandosi di ricorso congiunto.
p.q.m.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- visto l'art. 473-bis 51 c.p.c., omologa le condizioni di affido della minore
[...]
, nata a [...] il [...]; Persona_2
- nulla sulle spese di lite.
3
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 3 luglio 2025.
Il Presidente dott. Guido Campli
Il Giudice est. dott. Alessandro Chiauzzi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI composto dai Sig.ri Magistrati: dott. Guido Campli Presidente dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Relatore dott. Francesco Turco Giudice
ha emesso la seguente sentenza
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 545 del ruolo generale volontaria giurisdizione dell'anno 2025, su ricorso congiunto delle parti depositato in data 28 marzo 2025 ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c., proposto da
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentata e difesa dall'avv. Sara di Nardo, in virtù di delega posta in calce al ricorso, (C.F. Parte_2
, nato a [...] il [...] e residente a [...]
Passeggiata Orientale n. 27, rappresentato e difeso dall'avv. Diego Bracciale, in virtù di delega posta in calce al ricorso,
ricorrenti;
nonché
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE,
parte necessaria;
Oggetto: regolamentazione delle condizioni di affido di minore.
Conclusioni: come da ricorso congiunto depositato ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo, depositato congiuntamente ai sensi degli artt. 316, 337-bis c.c.
e 473-bis.47 e ss. c.p.c., e hanno chiesto a Parte_1 Parte_2 questo Tribunale di regolare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore nata a [...] il [...], riconosciuta da entrambi. Persona_1
Le parti, già conviventi more uxorio dal giugno 2020 al marzo 2024, avevano stabilito la propria residenza comune nell'immobile sito in Ortona, alla via Domenico Pugliesi n. 2, concesso in comodato gratuito da terzi. All'esito della cessazione della convivenza, la sig.ra
[...]
si è trasferita con la minore presso un immobile di proprietà, acquistato in Ortona alla via Pt_1
Fenoglietti n. 2, mentre il sig. è rimasto residente in [...]
Orientale n. 27.
Entrambi i genitori risultano occupati: la sig.ra è dipendente della META-HTS Pt_1
S.r.l. con reddito lordo mensile pari ad € 2.130,56 (per 13 mensilità), ed è proprietaria dell'immobile sopra menzionato, gravato da mutuo ipotecario. Il sig. è dipendente Parte_2 della con reddito lordo mensile di circa € 1.783,90 ed è titolare della nuda Controparte_1 proprietà di un immobile ubicato in Ortona.
Con il ricorso le parti hanno manifestato la comune volontà di tutelare il benessere della figlia, regolamentando in via consensuale i reciproci diritti e doveri genitoriali. In particolare, hanno chiesto che l'affidamento della minore sia disposto in forma condivisa, nel rispetto del principio di bigenitorialità, con collocamento prevalente presso la madre e residenza anagrafica presso l'abitazione materna.
Sono state dettagliatamente stabilite le modalità di permanenza della minore presso il padre, con scansione settimanale, nonché nei periodi festivi, vacanze estive, festività religiose e civili. È previsto altresì che i genitori assumano congiuntamente le decisioni rilevanti in materia di salute, educazione, istruzione e crescita della figlia, con specifica disciplina delle spese ordinarie e straordinarie e del diritto di informazione reciproca.
2 Ai fini del mantenimento ordinario della minore, il sig. ha assunto l'obbligo Parte_2 di corrispondere alla sig.ra la somma mensile di € 300,00 a decorrere da marzo 2025, Pt_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario. L'assegno unico e universale resterà in favore della madre.
Quanto alle spese straordinarie, è stato convenuto che esse saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50%, previo accordo - salvi i casi di urgenza - e documentazione giustificativa. Le stesse sono state dettagliatamente elencate, distinguendo tra quelle per cui è richiesta previa concertazione e quelle obbligatorie.
Le parti hanno infine dichiarato di essere soddisfatte degli accordi raggiunti, che si impegnano a modificare congiuntamente qualora le esigenze della minore lo richiedano, ed hanno chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando l'inesistenza di altri procedimenti pendenti o provvedimenti relativi alla minore.
Come detto sopra, il ricorso è stato proposto congiuntamente dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c.
Nel caso in esame è stato acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero (reso in data 2 luglio 2025) e non emergono elementi di criticità che inducono a richiedere ulteriori chiarimenti in merito alle condizioni proposte e la comparizione personale delle parti. Per quanto riguarda la modalità di affido, non emergono ragioni che inducono a derogare alla forma normale dell'affido condiviso;
per il resto, le condizioni non risultano contrarie all'interesse del minore e a norme imperative.
Ne consegue che le condizioni di affido predisposte dalle parti possono essere omologate.
Nulla deve disporsi in materia di spese, trattandosi di ricorso congiunto.
p.q.m.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- visto l'art. 473-bis 51 c.p.c., omologa le condizioni di affido della minore
[...]
, nata a [...] il [...]; Persona_2
- nulla sulle spese di lite.
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Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 3 luglio 2025.
Il Presidente dott. Guido Campli
Il Giudice est. dott. Alessandro Chiauzzi
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