Decreto cautelare 12 marzo 2025
Ordinanza cautelare 26 marzo 2025
Sentenza 1 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 01/08/2025, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01004/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01144/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la GL
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1144 del 2024, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizio Lofoco, Giacomo Sgobba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (AR) - GL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Laura Chiapperini, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, corso Trieste 27 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
Comune di Trani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Capurso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
nei confronti
Infrastrutture Wireless TAne S.p.A. o, in forma abbreviata, INWIT S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato prof. Edoardo Giardino in Roma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
AF TA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Alaimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
Telecom TA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
- del silenzio serbato dal comune di Trani sulla diffida inviata il 7 agosto 2024, con la quale la ricorrente ha chiesto di sospendere i lavori per l’installazione di un’infrastruttura per telefonia mobile di proprietà della INWIT S.P.A., da ubicare nel territorio comunale presso la strada Adriatica - C.da -OMISSIS-, snc, su area censita in Catasto al Foglio n° -OMISSIS- p.lla -OMISSIS- e, conseguentemente, revocare in autotutela l’autorizzazione concessa per silenzio alla società INWIT S.p.A. a seguito della presentazione dell’istanza unica di cui all’art. 43 (ex art. 86 d. lgs n. 259/2003), art. 44 (ex art 87 d. lgs n. 259/2003), art. 49 (ex art 88 d. lgs n. 259/2003) d. lgs n. 259/2003, come modificato dal d. lgs n. 207/2021, Codice delle Comunicazioni Europeo, conosciuta tramite accesso agli atti espletato in data 2 agosto 2024;
- ove occorra, del parere tecnico preventivo di competenza prot. n. 0034802 del 2 maggio 2024, rilasciato dall’AR GL in merito all’istanza di autorizzazione presentata da Telecom TA S.p.A. in data 27/03/2024, conosciuto tramite accesso agli atti espletato in data 2 agosto 2024;
- ove occorra, della dichiarazione rilasciata da INWIT S.p.A. in data 4 luglio 2024 relativa al titolo unico in autocertificazione ai sensi dell’art 44 D. Lgs n. 259/2003, per come modificato dall’art. 18, comma 5, lett. a, punto 2 bis) della Legge n. 41/2023, Legge di conversione del D.L. 13/2023, per la realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni, di proprietà della INWIT S.p.A. su cui verranno ospitati gli impianti dei gestori Vociatone TA S.p.A. e Telecom TA S.p.A. da ubicare nel comune di Trani (BT), strada Adriatica - c.da -OMISSIS-, snc, su area censita in catasto al foglio n. -OMISSIS- p.lla -OMISSIS-, conosciuta tramite accesso agli atti espletato in data 2 agosto 2024;
- di ogni altro atto precedente, conseguente o comunque connesso a quelli impugnati, con espressa riserva di proporre motivi aggiunti;
nonché per l’accertamento
- del diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi derivanti dal rilascio del permesso di costruire, ancorché illegittimo ed ingiusto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di INWIT S.p.A., Arpa GL, Comune di Trani e di AF TA S.p.A.;
Visto il decreto presidenziale cautelare n. 79 del 12 marzo 2025;
Vista l’ordinanza cautelare n. 94 del 26 marzo 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori l'avv. Giacomo Sgobba, per la ricorrente, l'avv. Antonella Martellotta, su delega orale dell'avv. Maria Laura Chiapperini, per l'Arpa, e l'avv. Michele Capurso, per il Comune di Trani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con l’odierno ricorso, -OMISSIS- ha impugnato l’asserita inerzia serbata dal comune di Trani sulla diffida inviata in data 7 agosto 2024.
Con la suddetta diffida, la ricorrente aveva chiesto al comune di Trani di ordinare la sospensione dei lavori per l’installazione di un’infrastruttura per telefonia mobile di proprietà di Inwit s.p.a. da ubicare nel territorio comunale, presso la strada Adriatica – Contrada -OMISSIS- snc, su area censita in Catasto al Foglio n.-OMISSIS-.
Ha chiesto quindi la revoca (rectius, l’annullamento) in autotutela dell’autorizzazione rilasciata per silenzio alla predetta società la quale aveva presentato istanza unica di cui all’art. 43 (ex art. 86 d. lgs n. 259/2003), art. 44 (ex art. 87 d. lgs n. 259/2003), art. 49 (ex art. 88 d. lgs n. 259/2003) d. lgs n. 259/2003 per come modificato dal d. lgs 207/2021, il Codice delle comunicazioni elettroniche, conosciuta tramite accesso agli atti espletato in data 2 agosto 2024.
Ha quindi chiesto accertarsi il suo diritto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti e subendi derivanti dal rilascio del titolo edilizio all’installazione.
2.- Ha dedotto le seguenti censure:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 44 d. lgs 259/2003; degli artt. 14, 20, 21octies L. n. 241/1990; dell’art. 3, comma1, lett. e.4) d.p.r. 380/2001; del d. lgs. n. 177/2005; eccesso di potere per difetto d’istruttoria, ingiustizia manifesta, sviamento.
2) violazione dell’art. 191 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE); violazione degli artt. 3-ter e 301 d. lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente); violazione del principio di precauzione e di prevenzione, difetto d’istruttoria
Il comune resistente sarebbe rimasto silente alla richiesta di sospensione dei lavori e conseguente revoca in autotutela del titolo autorizzatorio, così fondando la convinzione che lo stesso si sia formato per silenzio. Trattasi tuttavia di infrastruttura di oltre 30 metri di altezza, collocata a soli 5 metri dalla unità immobiliare di proprietà della ricorrente, come attestato dalla documentazione fotografica, depositata agli atti della causa, del sito d’intervento e che dimostra la viciniorità. L’impianto verrà utilizzato per la tecnologia c.d. “5G”, i cui limiti di esposizione sono stati aggiornati di recente ed incrementati da 6 v/m fino a 15 v/m, come previsto dalla recente Legge n. 214/2023. L’aumento dei limiti di esposizione - ancorché previsto dalla normativa di riferimento - determina un notevole danno e svantaggio per la ricorrente che soffre di “fibromialgia cronica con rilevante elettrosensibilità”.
La società controinteressata, pertanto, non avrebbe potuto installare l’impianto di telecomunicazioni per mancanza dei presupposti procedimentali e sostanziali per pervenire alla formazione del titolo autorizzatorio per silenzio.
Critica in particolare i seguenti aspetti:
- la mancata convocazione della conferenza di servizi, con invito alla ricorrente, in quanto soggetto interessato;
- l’omessa valutazione della “valenza paesaggistica” della Strada statale 16, ritenuta “a valenza paesaggistica”;
- il mancato rispetto delle regole procedimentali (presentazione della domanda in formato digitale e mediante posta elettronica certificata all’ente locale) ed omessa nomina del Responsabile del procedimento;
- la mancata richiesta e conseguente rilascio del permesso di costruire, soprattutto ove si consideri che si tratta dell’installazione di un traliccio alto più di 30 metri, equivalente ad una palazzina di 8 piani;
- la violazione del principio di precauzione;
- l’omessa osservanza del principio di pubblicità dell’istanza - come richiesto dall’art. 44, comma 5, d. lgs. 259/2003 - per il quale chiede adeguata istruttoria volta a chiarire in che forme e modalità l’amministrazione abbia ottemperato, laddove lo abbia fatto, a questo specifico obbligo.
Ha quindi chiesto il risarcimento degli eventuali danni subiti in conseguenza dell’autorizzazione formatasi illegittimamente per silenzio
3.- Si sono costituiti in giudizio il comune di Trani, INWIT s.p.a., l’AR GL e AF i quali, con distinte memorie, hanno concluso per l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso.
Con decreto presidenziale n. 79 del 12 marzo 2025, ha respinto la richiesta di misure monocratiche cautelari urgenti. Il decreto è stato confermato in sede cautelare collegiale con ordinanza n. 94 del 26 marzo 2025.
La causa è stata inserita nel ruolo della camera di consiglio del 29 aprile 2024, per la discussione nel merito. A conclusione dell’udienza camerale, il ricorso è stato trattenuto per essere deciso.
4.- Il ricorso è infondato.
In linea generale, secondo consolidato e condiviso orientamento della giurisprudenza amministrativa, in materia di silenzio sull’istanza di annullamento d’ufficio di un provvedimento amministrativo, l’amministrazione dispone di ampio margine discrezionale sull’an dell’esercizio del potere, sicché, fatte salve ipotesi eccezionali, che nella fattispecie in esame non ricorrono, non sussiste alcun obbligo giuridico di avviare il relativo procedimento né, tantomeno, di concluderlo (cfr., Cons. Stato, sez. IV, 9 gennaio 2025, n. 2484; idem, sez. III, 18 gennaio 2021, n. 539; TAR Campania, Napoli, n. 4621 del 2024).
L’istanza volta ad ottenere un provvedimento in autotutela ha infatti natura meramente sollecitatoria e non è idonea ad incardinare l’obbligo dell’amministrazione di avviare il procedimento e, quindi, di concluderlo (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 9 gennaio 2024, n. 301).
5.- Nel caso specifico, la materia relativa al regime autorizzatorio per le installazioni o le modifiche degli impianti di telecomunicazione è disciplinata da una normativa statale speciale introdotta col Codice delle Comunicazioni Elettroniche (CCE), di cui al d. lgs 1° agosto 2003, n. 259, modificato dal d. lgs. 8 novembre 2021, n. 207, volto a recepire la Direttiva UE 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, istitutiva del codice delle comunicazioni elettroniche europeo.
A seguito delle modifiche legislative, le procedure per l’installazione degli impianti di telecomunicazioni sono sottoposte ad un regime di pronunciata semplificazione.
In particolare, l’art. 44 d. lgs n. 259/2003, come modificato dal d. lgs n. 207/2021 (ex art. 87 d. lgs n. 259/2003), chiarisce che le autorizzazioni sono regolate da un procedimento unico e semplificato.
In particolare, il comma 5 dispone che: “(...) L'istanza ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi e per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel procedimento. Il soggetto richiedente dà notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento”.
Il comma 7 stabilisce che, allorquando l’autorizzazione sia soggetta ad uno o più atti di autorizzazione, assenso o nulla osta comunque denominati, di competenza di diverse amministrazioni o enti, comprese le autorizzazioni disciplinate dal Codice dei beni culturali. Il procedimento deve essere gestito con l’indizione della conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e14-quinquies della L. n. 241 del 1990, con il dimezzamento dei termini ivi indicati, da convocare entro 5 giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
Sempre l’art. 44, al comma 10, come modificato dall’art. 18, co. 5 lett. a punto 2 bis) della legge n. 41 del 2023, statuisce che: “Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stata data comunicazione di una determinazione decisoria della conferenza o di un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ove ne sia previsto l'intervento, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei già menzionati casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990 n. 241. Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma. Decorso il suddetto termine, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente. Sono fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi”.
Nella vicenda in esame, in data 4 aprile 2024, le società AF TA S.p.A. e Tim S.p.A. depositavano istanza all’Arpa GL.
Il 2 maggio 2024, pervenivano al SUAP del Comune di Trani i pareri tecnici favorevoli espressi, in data 30 aprile 2024, da Arpa GL in merito alla realizzazione (con implementazione della tecnologia 5G) dell’impianto della AF TA S.p.A. e di quello Telecom, circa l’ammissibilità ambientale dell’intervento riguardo al non superamento dei limiti delle emissioni ai sensi del D.P.C.M. 8 luglio 2003.
In data 16 giugno 2024, l’Ufficio SUAP, trasmetteva all’Area Urbanistica dell’UTC del Comune di Trani la pratica in oggetto per le eventuali valutazioni nonché per il parere di competenza. Alcun riscontro perveniva dal Dirigente SUAP.
In data 20 giugno 2024, veniva formalizzato dalla INWIT S.p.a. al Suap del Comune di Trani l’invito alla conclusione del procedimento e al rilascio dell’Attestazione di avvenuta Autorizzazione.
Non veniva emesso alcun provvedimento motivato di diniego.
Decorrevano quindi i sessanta giorni, previsti dal legislatore, e nei successivi 7 giorni il Comune di Trani non rilasciava l’autorizzazione unica.
In data 5 luglio 2024, la società INWIT S.p.a. trasmetteva al SUAP del Comune di Trani ed all’AR GL dichiarazione del titolo unico in autocertificazione, ai sensi del menzionato art. 44
per la realizzazione della contestata infrastruttura per telecomunicazioni, di sua proprietà, su cui saranno ospitati gli impianti dei gestori AF TA e Telecom TA.
6.- Ciò nonostante, la ricorrente ritiene che, nel caso controverso, non vi sarebbe un titolo autorizzativo legittimamente formatosi per silenzio, in considerazione della mancata osservanza delle norme vigenti in materia e per di più di una idonea ponderazione degli interessi coinvolti nella fattispecie, rilevando anche la sua condizione soggettiva di salute.
Su questi rilievi valgono sinteticamente le considerazioni che seguono.
Per installare un impianto di telefonia mobile non occorre il permesso di costruire essendo richiesta l’autorizzazione, da rilasciarsi secondo il procedimento di cui all’art. 44 (ex 87) d.lgs. n. 259 del 2003. Quest’ultimo, come sopra accennato, costituisce normativa speciale e compiuta, prevalente sulla disciplina generale del d.p.r. 380/2001, il testo unico dell’edilizia (ex multis, T.A.R. Campania Salerno, Sez. I, 24 luglio 2023, n. 1817; cfr., T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 30 marzo 2021, n. 203).
L’autorizzazione è titolo abilitativo che ricomprende in sé tutte le valutazioni, anche di natura urbanistica ed edilizia, proprie dei permessi in materia edilizia (Cons. Stato, Sez. VI, 28 giugno 2010, n. 4135; TAR Campania, Salerno, n. 1544 del 2017), senza la possibilità di fissare adempimenti istruttori ulteriori e aggiuntivi rispetto a quelli già in esso espressamente previsti.
Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che, ai fini della valutazione d’impatto ambientale e di incidenza delle emissioni elettromagnetiche generate dagli impianti di telefonia mobile sulla salute dei cittadini, non occorrono la V.I.A. né pareri ulteriori rispetto a quello reso dall’Arpa; per di più siffatto parere non è prescritto per la formazione del titolo edilizio o per l’inizio dei lavori, ma solo per la successiva fase dell’attivazione dell’impianto (ex multis, TAR Campania, Sez. VII, 12 agosto 2024, n. 4619).
Inoltre, secondo giurisprudenza pressoché unanime, l’attività funzionale ai servizi di telecomunicazione costituisce intervento edilizio analogo alle opere di urbanizzazione primaria, ragion per cui, oltre a non essere necessario il rilascio di un titolo edilizio, non è richiesto il rispetto delle zone del P.R.G. dedicate ad insediamenti (ex multis, TAR Campania, sez. VII, 21 aprile 2023, n. 2450).
Nel caso specifico non era necessario il passaggio preliminare della conferenza di servizi, come richiesto dall’art. 44, comma 7, d. lgs. 259/2003, ove si consideri che l'installazione dell'infrastruttura non era subordinata all'acquisizione di ulteriori provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati e men che meno alle autorizzazioni previste dal d.lgs. n. 42/2004.
Ed invero, non occorreva coinvolgere la Soprintendenza nel procedimento in esame in quanto l’impianto non ricade in zona vincolata. L’esistenza della strada statale 16 non determina alcuna illegittimità, atteso che le normative invocate dalla ricorrente sono applicabili alle costruzioni edilizie e non già all’impianto in esame, per il quale, come più volte chiarito, vige la disciplina di carattere speciale di cui al d. lgs. 259/2003 (TAR Sicilia, Palermo, sez. V, 24 luglio 2023, n. 2468).
Riguardo agli aspetti pubblicitari, l’istanza è stata resa pubblica tramite il portale comunale del SUAP (impresainungiorno.gov.it, organizzato in collaborazione tra Unioncamere ed Anci).
Parte ricorrente contesta l’idoneità del mezzo, atteso che l’assolvimento dell’obbligo di cui all’art. 87, comma 4, d. lgs. 259 del 2003 richiede la pubblicizzazione di canali che possano essere visibili e consultati senza particolari difficoltà, come la pubblicazione su quotidiani locali o su altri siti dell’amministrazione.
In realtà il sito sul quale è stata inserita l’istanza, benché risponda alla diversa funzione di fornire all’impresa richiedente facilità di consultazione circa lo sviluppo del procedimento relativo alla propria domanda, è comunque accessibile da altri soggetti e, pertanto, risponde ugualmente ai principi di trasparenza e di partecipazione.
Per questo profilo, non si condivide l’orientamento espresso dalla pronuncia del Consiglio di Stato, sez. VI, 20 settembre 2023, n. 8436 che, sul punto, appare eccessivamente formalista, soprattutto ove si consideri che gli oneri di pubblicità dell’amministrazione comunale devono essere inseriti nell’ambito della disciplina procedimentale semplificata, come congegnata dal legislatore dopo la riforma introdotta col d. lgs. 207 del 2021.
In ogni caso - sebbene per il caso specifico non possa essere scomodato il principio introdotto dall’art. 21-octies, comma 2, L. n. 241/1990, in ordine al superamento sostanziale degli oneri formali di comunicazione preventiva dell’avvio del procedimento - deve osservarsi che l’interessata, con l’odierno ricorso, ha proposto una serie di censure che si dirigono su mancanze procedimentali e sostanziali alla base dell’autorizzazione per silenzio. Con tutta probabilità, le odierne censure costituiscono le osservazioni che avrebbe prodotto nella fase procedimentale e che, in definitiva, si rivelano infondate. È chiaro quindi che l’apporto partecipativo della ricorrente, ove avvenuto in virtù dell’attivazione di ulteriori strumenti pubblicitari e di notizia dell’istanza, non avrebbe portato a diverso risultato.
Non essendo contestato che gli oneri pubblicitari siano avvenuti tramite il portale “impresainungiorno.gov.it”, criticando parte ricorrente semmai l’idoneità di questo strumento, non si ravvisano le ragioni per aderire alla richiesta istruttoria
Circa la lesione del principio di precauzione, si rammenta che la vigente disciplina legislativa stabilisce in maniera chiara i limiti ed i valori fisici ai quali gli impianti da installare devono attenersi. Nella fattispecie in esame, il rispetto di tali limiti e valori è garantito dal parere favorevole espresso dall’AR GL resi a seguito di attività istruttoria e di verifica dei luoghi, come peraltro confermato dalla stessa AR con la memoria difensiva depositata il 24 ottobre 2024 e come emerge dai relativi allegati.
7.- Va da sé che l’infondatezza della pretesa principale relativa alla violazione dell’obbligo di provvedere da parte del comune di Trani, comporta l’infondatezza della richiesta di risarcimento del danno, peraltro del tutto generica.
La particolarità del tema controverso, induce il Collegio a compensare integralmente le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la GL (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute della parte ricorrente.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gianmario Palliggiano, Presidente, Estensore
Carlo Dibello, Consigliere
Danilo Cortellessa, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Gianmario Palliggiano |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.