Ordinanza 22 ottobre 2024
Massime • 1
Il certificato di destinazione urbanistica, avendo natura di certificazione redatta da un pubblico ufficiale, dal carattere meramente dichiarativo, e non costitutivo, degli effetti giuridici derivanti da precedenti provvedimenti, è privo di efficacia provvedimentale e, non avendo concreta lesività, non è autonomamente impugnabile, potendo gli eventuali errori essere corretti dalla stessa amministrazione, su istanza del privato, ovvero dal giudice amministrativo, dinanzi al quale siano impugnati i successivi provvedimenti concretamente lesivi, adottati sulla base dell'erroneo certificato.
Commentario • 1
- 1. Certificato di Destinazione UrbanisticaNotai Di Torino · https://blog.notaiotorino.org/ · 13 aprile 2026
Definizione legale Il certificato di destinazione urbanistica (CDU) è un atto di certificazione amministrativa, rilasciato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale competente, che attesta la destinazione urbanistica di uno o più terreni, secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, i relativi parametri edilizi e i vincoli di qualsiasi natura gravanti sull'area. La disciplina fondamentale è dettata dall'art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico dell'Edilizia), che ne prevede l'allegazione obbligatoria agli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma di scrittura privata autenticata, aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, ordinanza 22/10/2024, n. 27354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27354 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2024 |
Testo completo
4/2/2014, n. 505; Cons. Stato, sez. VI, 3/2/2023, n. 1182; Cons. Stato, 16/2/2011, n. 985; Cons. Stato, sez. IV, 8/2/2016, n. 476). Esso manca quindi di imperatività, esecutività e possibilità di esperire per esso l’autotutela (Cass., sez. 1, n. 24900 del 2022). 6. In ragione dell’errore in diritto commesso dalla Corte di appello, però, ne è risultata compromessa anche la CTU, che proprio sulla «bontà» di quel certificato ha fondato le sue argomentazioni, senza curarsi di esaminare in concreto l’effettiva destinazione urbanistica degli immobili, nonostante il consulente tecnico di parte avesse indicato con precisione le discordanze ravvisate tra il contenuto del CDU e la concreta destinazione dei terreni. 7. Nella specie, il ricorrente, ha indicato, tra le altre, la censura per «travisamento delle prove in atti e consequenziale omessa pronuncia sulla validità del certificato di destinazione urbanistica utilizzato dal CTU ai fini della determinazione delle zone del PRG per il calcolo dell’indennità di esproprio», 8. In particolare, come emerge dalla motivazione della sentenza d’appello, che richiama le risultanze della CTU, il certificato catastale del Comune di LU indica il terreno di cui al foglio 13, particella 341, mq 620, in parte in zona F3, Servizi di uso pubblico, ed in parte in zona G1, verde pubblico attrezzato, con previsto verde attrezzato di quartiere, come da PRG approvato con la delibera della giunta regionale 10/7/1990. Al contrario, il ricorrente ha chiesto l’applicazione di un altro parametro urbanistico, in considerazione della ubicazione del terreno in zona F, attrezzature di interesse generale, ex art. 31 NTA, e in particolare in zona F2, servizi ed attrezzature pubbliche, di cui all’art. 33 delle NTA. 12 RG n. 9264/2023 Cons. Est. Luigi D’Orazio Correttamente, nel corpo del ricorso per cassazione, in ossequio al principio dell’autosufficienza, il NE ha riportato le osservazioni critiche alla relazione del CTU (nota 1 pagina 9 del ricorso), laddove si legge che «pare allo scrivente non si possa prescindere dalla concreta presenza in sito del parcheggio multipiano. Opera pubblica per la cui realizzazione l’area oggetto di causa è risultata indispensabile, non solo perché sede del corpo di fabbrica principale e delle attrezzature collaterali ad esso funzionali specie in termini di sicurezza antincendio, ma anche perché necessaria ai fini del dimensionamento con indice di fabbricazione pari a circa 2,98 m3/m2. Indice di fabbricazione, pari appunto a circa 2,98 m3/m2 (come calcolato dal sottoscritto nelle memorie tecniche riepilogativi trasmessi al CTU in data 25/10/2019 tenendo conto della volumetria dell’opera e dell’area impegnata per realizzarla come desunta dal piano particella le di esproprio in atti), abbondantemente superiore al massimo consentito di 2,00 m3m2 per qualsivoglia zona urbanistica “G” o “F”, ed evidentemente assunto in applicazione dell’art. 6 del NTA di PRG che ne fissa a 3,00 m3/m2 il limite massimo inderogabile». Ancora nell’ulteriore stralcio delle osservazioni del c.t. di parte riportate diligentemente nel ricorso, nella nota 2, a pagina 11 si legge che «la semplice constatazione della concreta presenza in sito dell’opera pubblica realizzata dal Comune di LU e che l’approvazione del progetto dell’opera stessa ha comunque conseguentemente determinato variante urbanistica ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell’art. 1 Legge n. 1/1978, avrebbe potuto e dovuto suggerire l’adozione di una metodologia estimativa fondata sulla presa in conto del valore di mercato del parcheggio multipiano realizzato e, dunque, una stima del valore venale dell’area di che 13 RG n. 9264/2023 Cons. Est. Luigi D’Orazio trattasi (coincidente con l’indennità di esproprio) in armonia con il dettato dell’art. 37, comma 1, del d. P.R. n. 327 del 2001»). 9. Le argomentazioni esposte inducono a reputare sussistente, non solo l’errore in diritto in cui è incorsa la Corte territoriale (che ha ritenuto esulasse dalla sua sfera di giurisdizione la valutazione della correttezza del CDU), ma anche – di conseguenza – l’omesso esame della effettiva destinazione urbanistica del terreno oggetto di esame, dovendo sia il CTU sia il giudice del rinvio valutare con attenzione la correttezza del certificato di destinazione urbanistica alla luce dei precisi rilievi sollevati dal consulente tecnico di parte, trascritti in modo chiaro nel ricorso per cassazione. 10. Deve rimarcarsi che, nell’ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio siano state mosse critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte, sia dei difensori, il giudice del merito, per non incorrere nel vizio di motivazione deve spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all’una o all’altra conclusione (Cass., sez. 1, 11 giugno 2018, n. 15147; Cass., sez. 1, 21 novembre 2016, n. 23637; Cass., sez. 1, 13 dicembre 2006, n. 26694). Si è chiarito, anche recentemente, che il ricorrente non può limitarsi a dolersi del vizio di motivazione per omesso esame di fatto decisivo per il solo fatto che il giudice del merito abbia recepito adesivamente le conclusioni attinte dal consulente tecnico d’ufficio, senza affrontare e confutare le specifiche critiche rivolte all’elaborato peritale dal difensore o dal consulente tecnico di parte, ma deve individuare ed evidenziare un preciso fatto storico (o più precisi fatti storici), sottoposto alla dialettica del contraddittorio dalla difesa, legale o tecnica, di natura decisiva, tale cioè da ribaltare o modificare significativamente l’esito della lite, che il giudice del merito abbia omesso di considerare. Non è la critica, in sé per sé, alla consulenza 14 RG n. 9264/2023 Cons. Est. Luigi D’Orazio tecnica recepita dal giudice che rileva ai fini della deduzione di omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5 e del novellato mezzo di ricorso per vizio motivazionale, ma il fatto storico, decisivo, che sia stato oggetto di discussione e sia stato fatto valere dalla parte interessata attraverso le critiche rivolte all’elaborato del perito (Cass., sez. 1, 16 marzo 2022, n. 8584; Cass., sez. 1 13 ottobre 2020, n. 22056). Nella specie, non v’è dubbio che effettivamente la Corte d’appello sia incorsa in errore di diritto nel reputare insindacabile il certificato di destinazione urbanistica rilasciata dal Comune, trascinando con sé anche le risultanze della CTU espletata proprio avendo come presupposto e fondamento delle argomentazioni e delle conclusioni la «bontà» del CDU, reputato non sindacabile. 12. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, con rinvio alla corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che