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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
PRIMA SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice Dott.ssa Raffaella Cappiello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3442/2020 Ruolo Generale Affari Contenziosi con
OGGETTO
Diritti reali – servitù;
TRA
(C.F.: , nato a [...] l'[...], Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F.: ), nato a [...] il [...],
[...] CodiceFiscale_2 Controparte_1
(C.F.: ), nato a [...], il [...] e (C.F.: CodiceFiscale_3 Controparte_2 [...]
), nato a [...], il [...], tutti domiciliati in Pimonte (Na), alla Via S. C.F._4
Sebastiano n. 34, rappresentati e difesi, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dagli avv.ti
Tedeschi Giuseppe (C.F.: ) e Tedeschi Alfonso (C.F.: , CodiceFiscale_5 CodiceFiscale_6 presso il cui studio, sito in T'TO TE (Na), alla Via Scafati n.175, elettivamente domiciliano
(pec: Email_1 Email_2
- ATTORI
E
(C.F: ), nato in [...] il [...] ed ivi Controparte_3 CodiceFiscale_7 residente a[...] rappresentato e difeso dall'avv. Coppola Mario (C.F.:
[...]
) giusta procura versata in atti, presso il cui studio, sito in LL di TA (Na) alla C.F._8
Via Pietro Carrese n.28, elettivamente domicilia (pec: Email_3
- CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.09.2024 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi scritti di causa ed alle difese ivi articolate, chiedendone l'accoglimento con rigetto delle avverse domande. Insistevano quindi affinchè la causa venisse trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si omette di sviluppare lo svolgimento del processo, atteso che l'art.132 c.p.c. stabilisce, a seguito della
L. 18.6.2009, n.469, che la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Inoltre, si rileva che, ai sensi dell'art.59 della predetta legge, ai giudizi
1 pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore si applica, tra l'altro, l'art.132 come riformato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori , , Parte_1 Parte_2
e deducevano di essere proprietari in virtù di atto di donazione e Controparte_1 Controparte_2 divisione a rogito del Notaio del 07.03.1991 (Rep. n.6013 - Racc. n.1453), delle consistenze Per_1 immobiliari, di cui infra, facenti parte del fabbricato sito in Pimonte (Na), alla Via S. Sebastiano n.34 e precisamente:
, di essere proprietario dell'unità immobiliare posta al piano 2^ del citato Parte_1 fabbricato con pertinenza di un vano cantina in piano seminterrato e di un vano ad uso cucina in piano terra, identificata al N.C.E.U. al foglio 5, p.lla 475, sub.5; della quota di comproprietà indivisa pari ad 1/5 del locale ad uso soffitta sito al piano 3^ del medesimo fabbricato identificata al N.C.U.E. al foglio 5,
p.lla 475, sub. 7;
, di essere proprietario dell'unità immobiliare posta al piano 2^ del citato Parte_2 fabbricato con pertinenza di un vano cantina in piano seminterrato, identificata al N.C.U.E. al foglio 5,
p.lla 475, sub.6; della quota di comproprietà indivisa pari ad 1/5 del locale ad uso soffitta sito al piano 3^ del medesimo fabbricato identificata al N.C.U.E. al foglio 5, p.lla 475, sub. 7;
, di essere proprietario dell'unità immobiliare posta al piano 1^ del citato Controparte_1 fabbricato con pertinenza di un vano cantina in piano seminterrato, identificata al N.C.U.E. al foglio 5,
p.lla 475, sub.3; della quota di comproprietà indivisa pari ad 1/5 del locale ad uso soffitta sito al piano 3^ del medesimo fabbricato identificata al N.C.U.E. al foglio 5, p.lla 475, sub. 7; della zona di terreno sita alla località Franche, riportata al N.C.T. al foglio 5, p.lla 1053 (ex 474/a) e che, in relazione a detta ultima unità immobiliare nel summenzionato atto di divisione veniva stabilito a favore della medesima p.lla
1053 (di esso istante ) ed a carico della p.lla 1045 (attribuita al convenuto Controparte_1 CP_3
) una servitù di passaggio da esercitarsi su di una striscia di terreno già destinata a viottolo (cfr.
[...] pag. 29 atto di divisione);
, di essere proprietario in virtù di atto di compravendita (Rep. n. 262 - Racc. n. Controparte_2
219) a rogito del Notaio del 23.01.2020, per acquisto fattone dal condividente Persona_2 Per_
(che nell'atto del 07.03.1991 era titolare della quinta quota), dell'unità SO immobiliare posta al piano 1^ del citato fabbricato, identificata al N.C.U.E. al foglio 5, p.lla 475, sub.4; della quota di 1/5 del locale ad uso soffitta sito al piano 3^ del medesimo fabbricato identificata al
N.C.U.E. al foglio 5, p.lla 475, sub. 7.
Rappresentavano che il convenuto, , in spregio alle previsioni di cui al citato Controparte_3 Per_ rogito (1991) relative alla regolamentazione del parcheggio e dell'utilizzo delle aree cortilizie comuni utilizzava, al medesimo fine di parcheggio, una residua area di cortile successiva e diversa da quella ad esso assegnata con l'atto di divisione, ivi posizionando stabilmente diverse autovetture e creando disagi per l'accesso alle cantine ed al terreno.
2 In ragione di tale circostanza, gli istanti chiedevano all'intestato Tribunale di condannare il convenuto a non utilizzare, quale area di parcheggio, spazi cortilizi diversi da quelli a ciò destinati ed assegnati nel Per_ rogito del 1991 e, quindi, a non parcheggiare - o far parcheggiare - al di fuori dell'area n.5 ad esso assegnata in sede di divisione, chiedendo di stabilire all'uopo una somma di denaro da corrispondere per ogni violazione o inosservanza del divieto. Per_ Chiedevano, inoltre, di sentire riconoscere la servitù di passaggio stabilita nel citato atto (1991)
a carico della p.lla 1045 (attribuita al convenuto ) ed a favore della p.lla 1053 Controparte_3
(attribuita all'istante ) con ordine ad esso di cessare le turbative Controparte_1 Controparte_3
e le molestie in corso e di ripristinare l'originaria servitù (di cm 80) nonché di realizzare le opere di contenimento, ai bordi del viottolo, che si rendessero all'uopo necessarie per salvaguardarne le originarie dimensioni.
Rappresentavano, inoltre, che il convenuto , nell'anno 2006, realizzava Controparte_3 sull'area di sua proprietà, costituente pertinenza dell'unità immobiliare identificata al N.C.U.E. al foglio
5, p.lla 475, sub.2, un manufatto / casotto di circa 30 mq ed un pozzo entrambi in violazione delle distanze legali, dei quali, pertanto, ne chiedevano la demolizione e l'arretramento sino al rispetto delle invocate normative (D.M. n.1444/1968 – art.907 c.c.).
Che, ancora, il convenuto con sornioni spostamenti ampliava la sua proprietà Controparte_3 riportata in Catasto al foglio 5, p.lla 1045 a scapito del viale comune identificato con la p.lla 475, sub. 1 e confinante con la proprietà degli attori;
indi, in ragione di tale situazione di incertezza, chiedevano regolarsi il confine tra la proprietà del convenuto (p.lla 1045) ed il confinante viale comune (p.lla 475 sub. 1) ordinando al convenuto la restituzione dell'area illegalmente occupata, da ridestinare a viale comune.
Da ultimo, in ragione della necessità ed urgenza di un intervento di sostituzione degli infissi presenti nel vano scala condominiale del fabbricato di Via S. Sebastiano, chiedevano ordinarsi al convenuto di partecipare, nella misura di 1/5, alle relative spese ovvero di rimborsarle, nella medesima misura, ad essi attori;
il tutto, con condanna del convenuto al risarcimento del danno da quantificarsi a mezzo C.T.U. e, in ogni caso, equitativamente per i sopra descritti abusi.
1.2. – In data 30.10.2020, con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, si costituiva in giudizio il convenuto , il quale affermava di essere proprietario, in Controparte_3 virtù del medesimo atto di donazione e divisione del 1991, delle seguenti consistenze immobiliari: appartamento posto al piano terra del fabbricato sito in Pimonte (Na) alla Via San Sebastiano n.30 con pertinenza di un vano cantina in piano seminterrato, identificato al N.C.U.E. al foglio 5, p.lla 475, sub.2; quota di comproprietà indivisa pari ad 1/5 del locale ad uso soffitta sito al piano 3^ del medesimo fabbricato, identificata al N.C.U.E. al foglio 5, p.lla 475, sub. 7; nonché zona di terreno sita alla località
Franche, identificata al N.C.T. al foglio 5, p.lla 1045 (ex 37/b), sulla quale, come detto, gravava una servitù di passaggio a favore della p.lla 1053 (attribuita all'istante ) così come da Controparte_1 rogito notarile a cui si rimanda.
3 Il convenuto, contestando ogni singolo capo del petitum avverso, deduceva in merito alla regolamentazione del parcheggio nel cortile comune del fabbricato che la modalità di individuazione degli stalli fosse ancora in divenire, come confermato dagli incontri con i rispettivi tecnici non andati a buon fine;
e che, la segnaletica attualmente presente nell'area interessata (che delimitava, tra l'altro, solo quattro di cinque zone omettendo di individuare l'area di parcheggio n. 5 ad esso assegnata) veniva individuata arbitrariamente dagli stessi attori (solo) in data 19 agosto 2020 in assenza di un consulto del medesimo che non l'aveva, quindi, mai condivisa né approvata. Controparte_3
In merito all'esistenza della servitù di passaggio a carico della p.lla 1045, ad esso attribuita, ed in favore della p.lla 1053, attribuita all'istante , invece, pur riconoscendone Controparte_1 pacificamente l'esistenza, tuttavia, contestava quanto dedotto dall'attore circa le dimensioni (indicate nel libello introduttivo in cm 80) nonché l'impedimento e/o la turbativa al suo esercizio da parte sua, atteso Per_ che nel rogito (1991) alcuna dimensione minima per tale viottolo di passaggio veniva indicata e sostenendo che lo stesso, invero, aveva una larghezza che era rimasta invariata nel tempo e soprattutto idonea a consentirne il passaggio pedonale.
Quanto al manufatto di circa 30 mq oggetto di citazione, la difesa di parte convenuta precisava trattarsi di un vano rurale ad uso pollaio realizzato, non dal convenuto , ma a suo Controparte_3 tempo dai genitori dei germani ed insistente sui luoghi per cui è causa sin dall'epoca di CP_3 realizzazione del fabbricato principale e comunque prima del rogito di divisione (1991); detto vano rurale, precisava il convenuto, nell'anno 2006 veniva interessato esclusivamente da lavori di ristrutturazione, in quanto vetusto, che non ne alteravano le originarie dimensioni rimaste immutate nel tempo.
Lo stesso doveva dirsi per il pozzo, anch'esso, come il manufatto, a suo dire presente sull'area sin dall'inizio dell'edificazione del fabbricato principale in quanto opera necessaria per lo smaltimento delle acque. In via riconvenzionale, poi, si doleva il convenuto:
- di un'illegittima realizzazione di verande ad opera degli attori sui balconi di n. 2 unità immobiliari ubicate al piano primo (di proprietà dei Sig.ri e ) e al piano secondo Controparte_2 Controparte_1
(di proprietà del Sig. ) avvenuta in assenza di apposita autorizzazione da parte dei Parte_2 comproprietari e, quindi, in violazione dell'art. 1120 c.c. in materia di divieto di innovazioni sulle parti comuni dell'edificio condominiale ed, altresì, in violazione della normativa urbanistica, poiché edificate in assenza di permesso a costruire;
- nonché di un'illegittima apertura di una porta nell'androne condominiale a servizio della unità immobiliare di , realizzata in assenza del consenso da parte di tutti i comproprietari e Parte_1 idonea a creare una servitù di passaggio non prevista nonché ad alterare l'originaria progettualità dell'edificio; delle quali, in via riconvenzionale, ne chiedeva l'immediata rimozione e la condanna degli istanti al ripristino dello status quo ante e, in ogni caso, la condanna al risarcimento dei danni patiti a causa dei citati abusi, anche in considerazione del rapporto causale con la mancata definizione della pratica di condono, da quantificarsi a mezzo C.T.U. ovvero equitativamente.
4 Sempre in via riconvenzionale, chiedeva altresì che l'adito Tribunale accertasse e dichiarasse il mancato utilizzo della soffitta comune a causa delle turbative e delle molestie realizzate con illegittima occupazione dell'area da parte degli attori, ostativa al libero uso della medesima da parte sua ed in violazione della disciplina contenuta nel rogito di divisione (1991) ove, in relazione al locale de quo, veniva espressamente vietato il deposito di materiali che ne impedisse il libero uso quale stenditoio da parte di tutti i condomini;
e chiedeva, pertanto, ordinarsi la cessazione di ogni molestia e turbativa previa rimozione di ogni materiale ivi depositato, anche in questo caso, determinando il risarcimento dei danni patiti per il mancato utilizzo, da quantificarsi a mezzo C.T.U. e, in ogni caso, equitativamente.
Censurava, ancora, il convenuto un'illegittima creazione di servitù sulle aree comuni in assenza di autorizzazione da parte di tutti i comproprietari ed un'illegittima creazione di servitù di passaggio di cavo su fondo (cfr. punti da 1 a 9 della comparsa di risposta) delle quali ne chiedeva l'accertamento ed il risarcimento da quantificarsi a mezzo C.T.U. e, in ogni caso, equitativamente.
Da ultimo, chiedeva la condanna degli attori alla corresponsione di quanto da loro incassato indebitamente a titolo di rate di pensione maturate e non riscosse dalla defunta sorella in Controparte_4 data 22.08.2017.
1.3. – Ritualmente instaurato il contraddittorio, alla prima udienza del 23.11.2020, svoltasi secondo le formalità della trattazione cartolare, venivano assegnati alle parti i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. e la causa veniva rinviata per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
1.4. – Con ordinanza resa in data 27.02.2022, il Giudice monocratico, a scioglimento della riserva assunta nella precedente udienza, ritenuta l'ammissibilità e la rilevanza della prova per testi e dell'interrogatorio formale articolata dagli istanti nella propria memoria istruttoria nonché l'ammissibilità
e la rilevanza della prova per testi articolata dal convenuto con memoria depositata in data 01.04.2021, ammetteva i mezzi istruttori richiesti dalle parti, limitando i testi da escutersi a tre per parte, e rinviava la causa all'udienza del 09.06.2022 per l'espletamento dell'interrogatorio formale deferito dagli attori al convenuto.
1.5. – L'istruzione della causa proseguiva nel corso di più udienze ove si procedeva all'interrogatorio formale deferito nonché all'escussione della prova testimoniale ammessa, rispettivamente, con i testi di parte attrice, individuati nelle persone di (genero dell'istante , Testimone_1 Parte_2
(figlia dell'attore ), (moglie dell'attore Testimone_2 Controparte_1 Testimone_3
e madre di ), (moglie dell'istante Parte_1 Controparte_2 Testimone_4 Parte_2
;
[...]
e di parte convenuta, individuati nelle persone di (moglie del convenuto Testimone_5 CP_3
), (tecnico di fiducia del convenuto e
[...] Testimone_6 Controparte_3 [...]
(figlia del convenuto ); Tes_2 Controparte_3 nonché di un teste comune ad entrambe le parti individuato nella persona di , tecnico Testimone_7 che, all'epoca dei fatti, collaborò alla divisione e successivamente a tale momento curò alcune pratiche edilizie in favore dei germani CP_3
5 1.6. – A scioglimento della riserva di cui al verbale dell'11.05.2023, il Giudice monocratico, con ordinanza resa in data 21.05.2023, ritenuto necessario ai fini della decisione procedersi alla nomina di un consulente tecnico, anche alla luce delle richieste istruttorie avanzate in tal senso dalle parti costituite, nominava C.T.U. l'arch. rinviando la causa per l'adozione dei provvedimenti conseguenti. Persona_4
1.7. – Depositata la C.T.U., in data 07.04.2024, unitamente alla documentazione tecnica a sostegno e, alle osservazioni dei C.T.P., il Giudice monocratico con ordinanza resa in data 17.04.2024, rinviava la causa all'udienza del 16.09.2024, per l'escussione dell'ultimo teste, , comune ad Testimone_7 entrambe le parti nonché per la precisazione delle conclusioni;
all'esito di tale udienza, sulle conclusioni di cui in epigrafe, riservava la causa in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art
190 c.p.c.
2.1. – La domanda attorea è parzialmente fondata e, per l'effetto, deve trovare accoglimento nei limiti ed in ragione delle motivazioni che seguono. Per_ 2.2. – In via preliminare, va rilevato che nel più volte richiamato atto di donazione e divisione
(1991) le parti in causa oltre a procedere all'assegnazione delle rispettive quote disciplinavano, altresì,
l'uso e la destinazione delle parti comuni del fabbricato sito in Pimonte (Na) alla Via San Sebastiano.
Nella specie, in comune tra tutti i condividenti vi è l'area esterna identificata catastalmente al foglio 5,
p.lla 475, sub. 1 come bene comune non censibile che include il cortile di accesso carrabile da Via San
Sebastiano, antistante il fabbricato, ed un camminamento pedonale comune lungo i lati nord ed ovest del medesimo fabbricato. Nell'area citata (p.lla 475, sub. 1), conformemente a quanto descritto in atto, nell'angolo sud ovest veniva individuata un'area di parcheggio articolata in n.5 posti auto di cui n.4 posti delimitati dalle sole strisce a pavimento, senza numerazione, ed uno (il n.5) ubicato nell'angolo confinante ad ovest con il muro di confine della particella limitrofa 1481, privo di strisce di delimitazione.
Con riferimento a detta area di parcheggio, gli istanti nell'atto introduttivo del giudizio precisavano che gli spazi adibiti a parcheggio all'interno del cortile furono, a suo tempo, tracciati e definiti dal fu geom. , tecnico comune di tutte le parti in lite e che, gli stessi erano ben noti ed accettati Persona_5 da tutti i comproprietari. Tale circostanza ha trovato puntuale riscontro nella testimonianza del teste
, tecnico comune delle parti, il quale, escusso all'udienza del 16.09.2023 testualmente Testimone_7 riferiva: “Confermo il capo che mi si legge e tanto posso dire in quanto all'epoca della divisione tali strisce furono tracciate da me e dal geometra in accordo con i condividenti e dagli stessi sono Per_5 stati accettate per lungo tempo.”
Conferma di tale assunto può trarsi, del resto, anche da quanto dichiarato dagli stessi testi di parte convenuta, e , rispettivamente moglie e figlia del Testimone_5 Testimone_2 CP_3
, le quali hanno confermato che le strisce di delimitazione dei parcheggi furono tracciate
[...] all'epoca della divisione e che da tale momento ciascuno parcheggiava la propria autovettura nel posto auto assegnatogli, evidenziando così che non solo la delimitazione dell'area di parcheggio era stata già a suo tempo effettuata, ma anche che la stessa era a tutti nota e comunemente accettata. (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 20.10.2022 dal teste : “ricordo che era prima della pandemia e Testimone_5
6 dunque mi sembra nell'agosto del 2019. Sicuramente però l'apposizione delle strisce non fu concordata con mio marito. Preciso che le strisce erano state realizzate quando vi fu la divisione della proprietà e tuttavia poi sono state modificate come ho detto nell'agosto del 2019 senza interpellare mio marito.
Preciso che pur dopo la modifica si parcheggia con le medesime modalità eccetto che per quanto riguarda i posti di e i quali già da tempo si erano scambiati i posti. Tuttavia Parte_1 CP_1 allungando le strisce le manovre di parcheggio in entrate ed in uscita dai posti sono state rese più difficoltose ed infatti noi abbiamo difficoltà ad entrare ed uscire dal nostro posto. Negli stalli dopo
l'allungamento delle strisce viene sempre parcheggiata una sola macchina e tuttavia talvolta viene parcheggiata anche la moto” e dal teste escussa all'udienza dell'11.05.2023: “I Testimone_2 posti auto vi sono sempre stati dacchè si è proceduto alla divisione degli appartamenti, ma nel 2019 tali strisce sono state senza autorizzazione di mio padre, allungate, nel senso che si è proceduto a rendere più lungo il posto auto. Posso dire che mio padre non era d'accordo in quanto io sono sempre a casa di papà
e quindi posso dire che lui non ne sapeva niente. (…)da che è stata divisa l'area mio padre ha parcheggiato nel suo posto ed anche in altri come fanno del resto tutti”)
Lo stesso convenuto, in sede di interrogatorio formale, non solo ha dichiarato che l'intervento realizzato nell'anno 2019 riguardò soltanto un “allungamento” delle strisce già tracciate ed esistenti in precedenza, ma anche che gli era ben nota l'esistenza e l'ubicazione del posto auto a lui dedicato, tanto che riferiva di aver sempre parcheggiato nel quinto posto auto a lui spettante, salvo poi precisare che in tale posto auto, in ragione delle sue dimensioni, era solito parcheggiare due autovetture.
Sempre in relazione a detta area, gli attori lamentavano un utilizzo da parte del convenuto, al medesimo fine di parcheggio, di spazi cortilizi diversi ed ulteriori (nella specie, occupazione dell'area cortilizia immediatamente successiva a quella individuata con l'area n.5 ed altri spazi cortilizi davanti alla recinzione e alla rampa che conduce agli scantinati ed al terreno) rispetto a quelli ad esso assegnati nel Per_ rogito del 1991 ove era solito posizionare stabilmente le autovetture proprie e dei propri familiari
(tre auto fisse e, a volte, una quarta auto).
Tanto premesso, occorre osservare come la prova documentale e la prova orale raccolte sul punto hanno consentito di confermare tali assunti;
in particolare i testi di parte attrice nonché i testi di parte convenuta, , figlia del convenuto escussa all'udienza Testimone_2 Controparte_3 dell'11.05.2023 (ove riferiva: “Da che è stata divisa l'area, mio padre ha parcheggiato nel suo posto ed anche in altri come fanno del resto tutti.”) e, moglie del convenuto Testimone_5 CP_3
escussa all'udienza del 24.10.2022 (ove si legge: “A questo punto vengono mostrate al teste le
[...] foto accluse alla produzione di parte attrice ed allegate al n.4 della memoria istruttoria ed il teste risponde: riconosco le mie auto che sono quella bianca e quella verde ritratte nella foto n.1 […]”) hanno tutti coerentemente riferito che le autovetture del convenuto venivano poste fuori dagli spazi ad esso assegnati come si evince, altresì, dalla documentazione fotografica versata in atti (cfr. all. n.4 produzione di parte attrice del 01.04.2021).
7 Dall'espletata C.T.U. veniva, inoltre, riscontrato che il posto auto attribuito al convenuto CP_3
, individuato al n.5 ed ubicato di fronte all'uscita della piccola unità al pianterreno di sua
[...] proprietà, a parere del tecnico “non essendo delimitato da strisce, gode di uno spazio maggiore e potrebbe interferire con il comodo accesso alla rampa ovest comune che serve le particelle di terreno ed individuata come zona di passaggio.” (cfr. pag.7 della relazione tecnica);
Alla luce delle risultanze che precedono deve ritenersi, quindi, la fondatezza della pretesa attorea sul punto e, ritenendo questo giudicante di dovere condividere e fare proprie le risultanze dell'espletata
C.T.U. in ordine all'acclarata conformità dell'attuale ripartizione dell'area destinata a parcheggio a Per_ quanto previsto dalle parti nel rogito del 1991 (ove si legge testualmente: “[…] Detta zona di cortile destinata a parcheggio dovrà essere suddivisa con apposita segnaletica a terra, in cinque aree di sosta contrassegnata progressivamente, da sinistra a destra, entrando nel cortile con i numeri da 1 a 5 e convengono, altresì, che l'area individuata con il numero "1" sarà a servizio dell'unità immobiliare assegnata a , l'area individuate con il numero "2" sarà a servizio dell'unità SO immobiliare assegnata a , l'area individuata con il numero "3" sarà a servizio Controparte_1 dell'unità immobiliare assegnata a , l'area individuata con il numero "4" sarà a Parte_1 servizio dell'unità immobiliare assegnata a e l'area individuata con il numero "5" Parte_2 sarà a servizio dell'unità immobiliare assegnata a .”), ritiene all'uopo necessaria la Controparte_3 delimitazione del quinto posto auto, conformemente a quanto indicato in atti, attraverso un'adeguata tracciatura degli stalli sul piano orizzontale, con le stesse misure degli altri quattro posti già realizzati, con la stessa loro inclinazione e dimensione e, con una chiara ed inequivocabile indicazione della numerazione progressiva degli stessi, precisando che sia lo spazio laterale ai due posti esterni, sia quello retrostante i posti auto dovrà essere lasciato libero per consentire a tutti i comunisti di eseguire le corrette manovre durante le fasi di parcheggio ed un agevole accesso al vialetto ovest.
Le relative spese, saranno poste a carico di tutti i comproprietari in ragione delle rispettive quote, così come indicate nelle Tabelle millesimali riportate nell'elaborato peritale, al quale si rimanda (cfr. Tabella
C – Parti esterne comuni pag.25 della relazione tecnica in atti).
Gli attori hanno poi chiesto, ai sensi dell'art 614 bis c.p.c., la fissazione di una somma di danaro a titolo di penalità per ogni violazione relativa alla regolamentazione del parcheggio nell'area a tanto dedicata.
La relativa domanda deve trovare accoglimento in ragione delle motivazioni che seguono.
Come noto l'art 614 bis c.p.c., ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di imporre mezzi di coercizione indiretta (le cd. astreints) nei provvedimenti giudiziali condannatori aventi ad oggetto obblighi di fare infungibili ed obblighi di non facere o, in ogni caso, obblighi diversi dal pagamento di somme di danaro.
In particolare, la norma, come novellata, dispone che “con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni
8 violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, determinandone la decorrenza. Il giudice può fissare un termine di durata della misura, tenendo conto della finalità della stessa e di ogni circostanza utile.”
La giurisprudenza formatasi sul punto, ha ritenuto applicabile tale strumento anche ai provvedimenti anticipatori ed a quelli cautelari, in omaggio alla funzione deflattiva dello strumento ed alla ratio dello stesso, di garantire effettività della tutela (cfr. Trib. Terni 6.08.2009; con specifico riferimento ai procedimenti possessori cfr. Trib. Varese 17.02.2011)
L'art. 614 bis consente al Giudice di fissare, con il provvedimento di condanna, su istanza di parte e salva la ipotesi in cui la misura appaia manifestamente iniqua, una misura di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nella esecuzione del provvedimento medesimo. La norma in analisi, in particolare, individua la propria ratio nella esistenza di una serie di obbligazioni di facere o di non facere, caratterizzate dalla presenza di un nucleo di incoercibilità della prestazione, vale a dire da una quota di prestazione non attuabile mediante i mezzi di esecuzione forzata previsti dall'ordinamento, richiedendosi una non surrogabile attività di collaborazione o cooperazione ad opera del soggetto obbligato o di un soggetto terzo (T. Trento 8.2.2011).
E' evidente, dunque, che nel caso che ne occupa ricorrono i presupposti necessari ai fini dell'emissione del provvedimento richiesto, atteso che la natura dell'obbligo posto a carico del CP_3
presuppone una necessaria e continua collaborazione di quest'ultimo ( soprattutto volta a non
[...] occupare con autovetture proprie spazi ulteriori rispetto a quello destinato a proprio parcheggio); appare quindi di ragione porre a carico del convenuto l'obbligo di corrispondere l'importo di € 50,00 per ogni violazione del presente provvedimento, per la durata massima di mesi sei a decorrere dalla comunicazione della presente sentenza, avuto riguardo all'interesse degli attori all'adempimento, al valore della controversia ed all'importanza dell'area oggetto di giudizio.
2.2. – Con riferimento, invece, alla domanda di riconoscimento della servitù di passaggio spiegata dagli istanti nelle proprie conclusioni, in via preliminare va qualificata l'azione proposta in termini di actio confessoria servitutis, di cui all'art. 1079 c.c., quale azione reale avente ad oggetto l'accertamento dell'affermato diritto di servitù sul fondo che si pretende servente e la cessazione di impedimenti e turbative a tale diritto nonché la rimessione dei luoghi in pristino stato, oltre al risarcimento dei danni.
Orbene, l'attore che agisce in confessoria servitutis ha l'onere di provare l'esistenza del relativo diritto attraverso una prova meno rigorosa richiesta per chi agisce in rivendicazione, posto che con tale azione non si mira alla dichiarazione del diritto di proprietà sul fondo, non contestata tra le parti in causa, quanto piuttosto all'affermazione di tale vincolo sul medesimo.
Tanto premesso in diritto, va osservato come dall'esame degli atti di causa risulti pacifica e non contestata dalla difesa di parte convenuta l'esistenza di una servitù di passaggio a carico della p.lla 1045, attribuita in sede di divisione al convenuto , ed in favore della p.lla 1053, attribuita Controparte_3 all'istante (cfr. pag.8 della comparsa di risposta ove si legge: “In merito al punto a Controparte_1 detto punto questa difesa evidenzia e rileva che l'esistenza della servitù di passaggio è pacifica.”);
9 Per_ provata altresì per tabulas, in quanto prevista nel citato rogito (1991) ove a pag. 29 si legge testualmente che: “[…] le particelle 1045 (attribuita a ), e 1053 (attribuita a Controparte_3
) entrambe del fol. 5, trarranno accesso dal cortile comune del fabbricato in Pimonte Controparte_1 alla Via san Sebastiano n 30 e precisamente dalla parte cementata del medesimo, posta ad occidente del fabbricato, a mezzo di servitù di passaggio da esercitarsi su di una striscia di terreno, già destinata a viottolo, che attraversa le particelle 1045,1046 e 1047 del fol.5 e, quindi, corre lungo il confine della particella 1054 del fol.5 con la particella 1053 del fol.5 fino ad immettersi nella particella 1053 del foglio 5”.
Ciò posto, la questione che qui ne occupa non attiene quindi all'esistenza (rectius: riconoscimento) di detta servitù, quanto piuttosto all'accertamento delle asserite turbative e molestie ad opera del convenuto e descritte rispettivamente nei capi h) ed i) dell'atto di citazione (ove si legge: “zappa sempre il terreno lungo le sponde del viottolo che attraversa il suo fondo al centro, facendo di continuo franare il terreno nel viottolo stesso che viene quindi ad essere sempre più ristretto con accesso sempre più difficile.”) che avrebbero comportato, a dire degli istanti, una riduzione della servitù di originari cm 80 e, conseguentemente una difficoltà nell'esercizio di tale diritto da parte degli attori. Per_ Orbene, premesso che nel citato rogito (1991) alcuna dimensione minima veniva indicata per tale servitù di passaggio, si è reso a tal fine necessario compiere un'indagine che accertasse l'idoneità o meno del viottolo all'esercizio della detta servitù di passaggio, tenuto altresì conto dell'uso agricolo delle zone in questione (passaggio con carriola e cassette) come descritto dagli stessi testi escussi.
Tanto premesso, occorre osservare che gli esiti delle indagini condotte dal C.T.U. confermano la circostanza dell'uso agricolo della detta area;
a pag. 13 della relazione tecnica si legge infatti che: “il viottolo di accesso, che dal viale ovest attraversa la particella del convenuto, per la pendenza naturale del terreno, non ha una linea definita e, per effetto del naturale franare del terreno durante le operazioni agricole e per il dilavamento delle acque meteoriche tende a ridursi ad uno spazio esiguo.”
Con riferimento, invece, alla sua idoneità all'esercizio della citata servitù nonché alle sue dimensioni, veniva precisato, sempre nel richiamato elaborato peritale, che: “Non esistendo un riferimento normativo relativo alla misura di tali servitù, si ritiene che la misura di 90 cm sia congrua al passaggio se la delimitazione è realizzata solo al piano di calpestio ed in assenza di elementi verticali che ne riducono il comodo attraversamento” e che: “Non esistendo un preciso riferimento normativo è necessario riferirsi alle minime misure dettate dall'ergonomia ed alla funzione del passaggio. Trattandosi di servitù su fondo agricolo bisogna tenere conto del passaggio con attrezzature di piccole dimensioni (carriola o cassette) e pertanto i 60 cm non sono sufficienti al passaggio a piedi rendendo necessaria una misura minima di
80/90 cm.”
Il consulente, peraltro, ha basato le proprie considerazioni anche su un dato di riscontro oggettivo, ossia l'esistenza, al termine del vialetto, di un cancelletto di chiusura dello stesso che ha dimensione
(invariata) proprio di 88/90 cm, misura dal consulente ritenuta idonea allo scopo agricolo cui il detto vialetto è destinato.
10 Tale circostanza veniva, altresì, confermata sia dal teste comune ad entrambe le parti, Tes_7
, escusso sul punto all'udienza del 16.09.2024, che a domanda riferiva: “ad oggi quella servitù
[...] non è idonea al passaggio perché si trova al centro del fondo e negli anni coltivando e sistemando il fondo il viale si è ristretto nelle sue dimensione, in quanto posto ad una quota inferiore a quella del terreno circostante che naturalmente in parte è franato verso tale viale ricoprendolo.”, sia dal teste di parte attrice, , escusso sul punto all'udienza dell'11.05.2023, il quale testualmente Testimone_4 riferiva: “In questo terreno mia suocera teneva le viti e vi era questo vialetto largo oltre un metro e vi passava anche con la carriola. Ai lati vi erano i pali con le viti. Oggi si è ristretto.”; e, infine, altresì dal teste di parte convenuta, escusso sul punto all'udienza del 24.10.2022, che a domanda Testimone_5 riferiva: “Non saprei dire quanto è largo tale passaggio, più o meno credo una sessantina di centimetri”.
In definitiva, alla luce delle dichiarazioni rese dai testi escussi in corso di lite nonché delle risultanze del C.T.U. - il quale a pag.29 della perizia così concludeva: “Il viottolo attualmente esistente non è compatibile con l'uso agricolo per cui necessitano 90 cm netti liberi da ostacoli e di superficie piana.
Pertanto, al fine di preservare la dimensione si rende necessaria una delimitazione con opere di contenimento reversibili per evitare che il terreno ai lati frani e ne riduca l'ampiezza.” - deve ritenersi, allo stato, l'inidoneità del viottolo de quo, esistente nel fondo del convenuto (p.lla Controparte_3
1045 del foglio 5) e conducente alla particella dell'attore (p.lla1053 del foglio 5) Controparte_1 all'esercizio della citata servitù di passaggio e, per la necessità, al fine di preservarne la dimensione, di una sua delimitazione con opere di contenimento così come suggerite dal tecnico incaricato nell'elaborato peritale al quale si rimanda.
2.3. – Gli attori rappresentavano, inoltre, che il convenuto , nell'anno 2006, Controparte_3 realizzava sull'area di sua proprietà, costituente pertinenza dell'unità immobiliare identificata al N.C.U.E. al foglio 5, p.lla 475, sub.2, un manufatto / casotto di circa 30 mq ed un pozzo, entrambi in violazione delle distanze legali sia dal confine dell'area comune che dalle proprietà degli attori Parte_2
e [testualmente: “manufatto realizzato a circa 1,80 m dalla veduta a livello del piano Controparte_1 cantina (p.lla 475 sub. 6 del fol. 5) di esso attore e a circa 80 cm dai balconi Parte_2 dell'appartamento al I° piano di essi attori e da quelli dell'appartamento al 2° piano Controparte_1 sempre di esso ] dei quali, pertanto, ne chiedevano la demolizione e l'arretramento Parte_2 sino al rispetto delle invocate normative (D.M. n.1444/1968 – art.907 c.c.).
Il convenuto deduceva, ex adverso, che il manufatto veniva in realtà realizzato non da esso ma, a suo tempo, dai di lui genitori ( e ) e, Controparte_3 Controparte_5 Testimone_2 pertanto, che lo stesso insisteva sui luoghi per cui è causa sin dall'epoca di realizzazione del fabbricato principale e comunque prima del rogito di divisione (1991); lo stesso dicasi per il pozzo che a suo dire, come il manufatto, era presente sull'area sin dall'inizio dell'edificazione del fabbricato principale in quanto opera necessaria per lo smaltimento delle acque.
Orbene, con riferimento a tale circostanza, le dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta escussi sul punto in corso di lite, sono apparse lacunose e generiche oltre che contraddittorie sia fra di loro, che in
11 special modo in riferimento a quanto emerso dall'obiettivo stato dei luoghi e dagli accertamenti peritali condotti dal nominato C.T.U.
Invero, dall'analisi dei materiali impiegati per la realizzazione del manufatto destinato ad uso pollaio
(blocchi portanti di lapil-cemento non intonacati e tetto realizzato con lamiere grecate poste su una struttura di tubolari in ferro) e del pozzo (calcestruzzo armato gettato in opera), posti sul terreno in proprietà del convenuto, è emerso che la loro edificazione deve dirsi successiva e non precedente come, invece, sostenuto dal convenuto e dai testi escussi, all'epoca di realizzazione del fabbricato principale di
Via S. Sebastiano;
come si evince dall'elaborato peritale che a pag. 14 afferma: “I materiali impiegati sono successivi all'epoca di realizzazione del fabbricato, in particolare riferimento ai materiali impiegati per la realizzazione del manufatto ad uso pollaio e alla relativa copertura.”
Ancora, sempre in merito all'asserita preesistenza del manufatto alla data di realizzazione del fabbricato principale, precisava il C.T.U. che lo stesso non era riconoscibile nell'ortofoto del 1974, né veniva indicato nella planimetria catastale, né incluso nei volumi oggetto di condono edilizio (ex 47/85 prot.1995 del 29.3.1986 e successive integrazioni del 22.7.2008 prot. 6532) e non veniva, altresì, identificato nell'atto di divisione e donazione del 1991.
Circa l'epoca della sua realizzazione, invece, testualmente affermava a pag.17: “Non è possibile documentare una data certa di realizzazione del manufatto che presumibilmente è stato realizzato nell'attuale consistenza tra il 2002 ed il 2006, come riscontrabile dalle fotografie satellitari (google earth) e dalla contestazione per opere abusive dell'Ufficio tecnico del 2006 che dichiara il manufatto “in corso di esecuzione”. Nell'immagine satellitare del 2002 il manufatto non è visibile e non è riconoscibile per sagoma ed ingombro mentre risulta chiaramente riconoscibile nel 2007.”
Tale circostanza veniva, infine, confermata anche dal teste comune ad entrambe le parti, Tes_7
, escusso sul punto all'udienza del 16.09.2024, che a domanda riferiva: “La prima volta che ho
[...] visto questo locale è stato nel 2006 allorquando vi è stato un accesso dei vigili sul posto che contestavano la costruzione di questo manufatto. […] Preciso che nel 93/94 allorquando andai per la suddivisione dell'area destinata a parcheggio non ricordo nulla di tale manufatto ma ritengo che non vi fosse in quanto lo stesso non risultava dagli atti.”
Va osservato che tali concordi risultanze istruttorie non possono essere superate dalle dichiarazioni testimoniali rese dai testi di parte convenuta, e (nata a [...] Testimone_5 Testimone_2 il 27.03.1987), rispettivamente moglie e figlia del convenuto, le quali hanno dichiarato che il manufatto di cui trattasi, adibito a pollaio, sarebbe stato presente sui luoghi di causa ancor prima della divisione dei cespiti, in quanto utilizzato dalla madre dei per tenervi i polli, e che nell'anno 2006 il CP_3
si sarebbe limitato soltanto a ristrutturalo, senza alterarne sagoma e dimensioni. Controparte_3
Tali asserzioni, infatti, risultano contraddittorie e sementite per tabulas dal rapporto dall'accertamento tecnico eseguito dal personale dell'Ufficio Urbanistico del Comune di Pimonte in data 12.06.2006 (cfr allegato all'atto di citazione), ove a seguito di sopralluogo si specificava che le opere erano in fase di realizzazione e che il manufatto risultava in corso di costruzione;
viceversa, entrambi i testi di parte
12 convenuta hanno riferito che nell'anno 2006 il pollaio sarebbe stato oggetto di mera ristrutturazione e non di demolizione e ricostruzione ( il teste , escussa all'udienza dell'11.05.2023, ha Testimone_2 specificato espressamente: “è sempre rimasto uguale nelle dimensioni solo che nel 2006 mio padre lo ha ristrutturato. Preciso che con ciò intendo dire non che lo abbia ricostruito ma solo che lo ha aggiustato un poco”), rendendo così una dichiarazione di fatto incompatibile con la realtà riscontrata dagli organi accertatori del Comune di Pimonte. Il teste , ctp del , poi, ha reso Testimone_6 Controparte_3 sul punto una dichiarazione meramente valutativa, affermando di non saper datare l'epoca di realizzazione del manufatto ma di desumere dalla natura dei materiali adoperati che lo stesso fosse almeno coevo alla realizzazione del fabbricato principale;
accertamento sui materiali poi compiuto dal ctu in corso di giudizio, con gli esiti sopra descritti.
Sul punto va tuttavia osservato che, contrariamente a quanto asserito dal ctu e come invece dedotto Per_ nelle note del ctp di parte convenuta, nel più volte menzionato atto di divisione per notar del
7.03.1991, alla pagina 8, rigo 5, è dato leggere un chiaro riferimento al pollaio di cui si controverte:
“zona di terreno …….con retrostante vano rurale ad uso pollaio, di vecchia costruzione e non riportato in catasto…… detta zona di terreno ….sarà individuata nel N.C.T. di Pimonte alle seguenti particelle del foglio 5 p.lla 1045”
Come efficacemente argomentato dal ctp, ing. , infatti, con tutta verosimiglianza vi è una Tes_6 erronea identificazione della particella catastale, indicata con il n. 1045; errore che concerne, a ben vedere, anche l'accertamento compiuto dai tecnici del nel verbale di accertamento n. Controparte_6
7125/2006 ove, ancora una volta, la particella viene erroneamente indicata con il n. 1045, in luogo di quello coretto che doveva essere f. 5 p.lla 475 sub.
2. Ritiene questo giudice che le dette osservazioni meritino condivisione, atteso che l'erroneo riferimento, in entrambi gli atti, alla particella 1045 ed il riferimento al medesimo locale adibito a pollaio, ingenera la presunzione che tale riferimento sia univocamente diretto al fabbricato oggetto di odierna controversia e che la corretta identificazione catastale sia quella della particella 475 sub 2 del foglio 5. Di tale avviso, del resto, si è mostrato anche il ctu che, nel rispondere alle osservazione di parte convenuta, ha convenuto circa l'errore materiale nella indicazione della particella catastale. Tale illazione, risulta avvalorata anche dalla circostanza che la licenza edilizia n. 532 del 28.03.1977, rilasciata in favore del de cuius , vincolava la Controparte_5 realizzazione del fabbricato colonico per civile abitazione composto da piano seminterrato, terra e primo, appunto “a condizione che si procederà alla demolizione dei casotti già esistenti”.
Peraltro vale la pena sottolineare che della preesistenza di tale pollaio può trarsi convincimento anche dalla riproduzione fotografica allegata alla produzione di parte convenuta ( foto n. 5 allegata alle note tecniche di parte depositate in uno alla comparsa di costituzione e risposta), nella quale è dato scorgere sulla sinistra della fotografia ed adiacente al piano di calpestio del terrazzo, una copertura di lamiera del tutto simile a quella attualmente esistente e posta a copertura del menzionato pollaio.
Tale riproduzione fotografica, durante lo svolgimento della fase istruttoria del giudizio, veniva sottoposta all'attenzione dei testi di parte convenuta, e , i quali Testimone_5 Testimone_2
13 hanno riferito di riconoscere la tettoia del pollaio in oggetto, datando poi lo scatto fotografico intorno alla fine degli anni '90 (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 20.10.2022 da “riconosco la Testimone_5 foto che mi si mostra e posso riferire che la tettoia che si scorge dietro alla ringhiera è quella del pollaio di cui ho detto. Il bimbo ivi raffigurato è mio figlio che è nato nel 1994 ed in questa foto aveva 3 o 4 anni”)
Il ctu, in riscontro ai rilievi del ctp di parte convenuta, ha così argomentato: “in risposta alle osservazioni di parte convenuta si concorda sulla descrizione in atto di un “vano rurale ad uso pollaio”.
Tuttavia sui luoghi è stata riscontrata la presenza di un manufatto realizzato con materiali di recente realizzazione (tetto in lamiera grecata e muratura con sovrastante cordolo in cemento) differente in tutti gli elementi tipologici dai vecchi manufatti ad uso stalla confinanti con il detto pollaio. (relativamente a questi si pone l'accento sull'epoca di realizzazione della copertura). La preesistenza di un vano pollaio, non visibile nelle foto satellitari, probabilmente si riferisce ad un manufatto in tutto o in parte diverso da quello attualmente esistente e di dimensioni sicuramente inferiori non risultando visibile dalle foto satellitari ed IGM prodotte sia dallo scrivente CTU sia dalla parte convenuta.”
Ritiene questo giudice che tali argomentazioni possano essere condivise, siccome basate su adeguata e coerente motivazione. Invero, alla luce della complessiva istruttoria svolta e dei dati di fatto emersi sia dalle dichiarazioni testimoniali che dai documenti allegati e dagli accertamenti del ctu, è possibile trarre il convincimento che il locale ad uso pollaio di cui si controverte, già preesistente all'edificazione del caseggiato, sia stato oggetto nell'anno 2006 non di una mera ristrutturazione, ma bensì di un abbattimento e conseguenziale completo rifacimento ( coerentemente a quanto accertato dal personale dell'ufficio tecnico del Pimonte), in difformità rispetto all'originaria consistenza e dimensioni CP_6
(come coerentemente supposto dal ctu alla luce delle risultanze delle foto satellitari acquisite in sede di accertamento).
Orbene, è principio pacifico della Suprema Corte, da ultimo ribadito con sentenza n. 22493 dell'8.08.2024, che in caso di abbattimento e ricostruzione, il principio di prevenzione e quindi il diritto di mantenere la costruzione a distanza inferiore a quella prevista dalle leggi e regolamenti vigenti, possa ritenersi soltanto nel caso in cui la nuova edificazione sia perfettamente conforme, per ingombro volumetrico e sagoma, a quella in precedenza esistente, dovendo diversamente procedersi all'abbattimento di quelle porzioni che risultino in ampliamento o in difformità rispetto al nucleo originario.
La Suprema Corte, infatti, con orientamento giurisprudenziale pacifico ( cfr. ex multis Cass. civ.
24/06/2022, n. 20428) ha affermato che nell'ambito delle opere edilizie, come può ricavarsi dall'art. 3,
D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. d), la semplice "ristrutturazione" si verifica quando gli interventi abbiano interessato un edificio del quale sussistano e rimangano inalterate le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura;
viceversa, si può parlare di "ricostruzione" allorché
l'edificio preesistente sia venuto meno nelle sue componenti essenziali, per cause naturali o per volontario abbattimento, e si sia proceduto al mero ripristino dello stesso, senza alcuna variazione rispetto alle
14 originarie dimensioni dell'edificio, e, in particolare, senza aumenti della volumetria. Laddove, invece, la riedificazione si sia tradotta in un aumento delle volumetrie o in una modifica della sagoma, ci si troverà di fatto di fronte ad un organismo edilizio in tutto o in parte nuovo, rientrante nel concetto di “nuova costruzione”, come come tale sottoposta alla disciplina in tema di distanze vigente al momento della medesima costruzione.
Ed infatti, ai fini dell'applicazione della normativa in materia di distanze tra edifici, la "nuova costruzione" è ravvisabile non solo in ipotesi di realizzazione ex novo di un fabbricato ma anche in caso di qualsiasi modificazione nella volumetria di un fabbricato precedente che comporti l'aumento della sagoma d'ingombro, incidendo direttamente sulla situazione degli spazi tra gli edifici esistenti.
In tale ultimo caso, tuttavia, laddove non esista una norma del regolamento comunale che preveda l'estensione delle prescrizioni sulle maggiori distanze anche alle ricostruzioni, l'ordine di demolizione impartito non può riguardare l'intero fabbricato, ma solo la parte eccedente i limiti di quello preesistente, come sopra osservato.
Orbene, nel caso che ne occupa, posto che l'originaria struttura edilizia è stata oggetto ad opera del convenuto di completo rifacimento, dando vita ad un nuovo organismo edilizio difforme in tutto o in parte da quello presistente, come rilevato del ctu, in mancanza di allegazioni di parte convenuta dalle quali sia possibile risalire alla originaria consistenza del casotto in contestazione, deve ritenersi che la domanda proposta dagli attori non possa che trovare accoglimento.
Deve, infatti, farsi applicazione nel caso di specie dei principi regolatori dell'onere della prova, come più volte espressi dalla Suprema Corte, secondo cui “in tema di violazioni delle distanze legali, il proprietario che lamenti la realizzazione di un manufatto su un fondo limitrofo a distanza non regolamentare deve dare prova solo del fatto della costruzione e di quello della dedotta violazione, mentre il convenuto, che affermi di avere acquisito per usucapione il diritto di mantenere il suo fabbricato a distanza inferiore a quella legale per avere ricostruito un edificio preesistente "in loco", deve dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi dell'acquisto a titolo originario, vale a dire la presenza per il tempo indicato dalla legge del manufatto nella stessa posizione e l'assoluta identità fra la nuova e la vecchia struttura.”(cfr. Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 15041 del 11/06/2018)
A tanto il convenuto non ha adempiuto in corso di giudizio, non potendosi ritenere soddisfacenti sotto tale profilo le dichiarazioni testimoniali rese dai testi di parte convenuta, come sopra riportate, in ragione della genericità e delle contraddittorietà emerse nelle affermazioni da queste ultime rese, rispetto ai dati documentali acquisiti in giudizio.
In definitiva, alla luce delle risultanze che precedono, appare ragionevole ritenere che la realizzazione delle dette unità immobiliari, nell'attuale consistenza, sia avvenuta ad opera del convenuto CP_3
ed in epoca successiva a quella di edificazione del fabbricato principale.
[...]
2.3.1. – Quanto alla domanda di demolizione e di arretramento dei predetti manufatti (pollaio e pozzo) alle distanze legali prescritte dal codice civile e dai regolamenti locali, giova precisare, in via preliminare, che i poteri inerenti al diritto di proprietà, tra i quali rientra anche quello di esigere il rispetto
15 delle distanze medesime, non si estinguono per il decorso del tempo (salvi gli effetti dell'usucapione) e che, dunque, anche l'azione per ottenere il rispetto delle distanze legali è imprescrittibile trattandosi di azione reale modellata sullo schema dell'“actio negatoria servitutis” rivolta, non ad accertare il diritto di proprietà di chi agisce, bensì a respingere l'imposizione di limitazioni a carico della proprietà suscettibili di dar luogo a servitù. (Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 18 febbraio – 31 maggio 2021, n.
15142.).
Tanto premesso, occorre osservare che in relazione alla dedotta violazione ad opera del convenuto sempre il C.T.U. riscontrava: Controparte_3 per un verso, che il pozzo veniva realizzato ad una distanza minima di 2,36 m dal fabbricato principale e, ad 1,08 m dal confine con la particella 475, sub. 1 (area esterna comune) e che, sebbene realizzato all'interno della proprietà del convenuto (p.lla 475, sub.2), fosse in realtà in violazione delle prescritte distanze;
per l'altro, che il manufatto ad uso pollaio, veniva realizzato ad una distanza di 2,03 metri dal prospetto del fabbricato principale e, ad una distanza di 0,70 cm circa dal confine dell'area comune (p.lla
475, sub. 1) e che, anche il detto manufatto risultava in violazione della distanza prescritta dal codice civile di metri 3,00 ed a quella più restrittiva imposta dalle norme tecniche di attuazione del Comune di
Pimonte.
Le norme di attuazione del Piano regolatore vigente per la zona in cui ricade l'intero complesso immobiliare di cui trattasi (4 “agricola comune” E) prevede, infatti, una distanza tra edifici fronteggianti di 10 metri;
inoltre, il manufatto ricadrebbe nella fascia di rispetto cimiteriale per cui sussiste il vicolo di inedificabilità assoluta ad una distanza inferiore a 200 metri dal cimitero.
Precisava, inoltre, il consulente che il detto manufatto limitava altresì la libera visuale della cantina dell'attore e della cantina dell'attore e concludeva sostenendo che: Parte_2 Controparte_2
“Entrambi i manufatti sono in violazione delle distanze legali e determinano limitazione di luce e vedute per due delle cantine degli attori. Non è possibile indicare opere di adeguamento per l'arretramento del manufatto ad uso pollaio in quanto, violando le prescritte distanze, dovrebbe essere arretrato di 8,00 metri ovvero demolito. Per il pozzo si prescrive l'arretramento di 0,92m.” (cfr. pag. 29 dell'elaborato peritale).
Tale circostanza trovava puntuale riscontro anche nella deposizione del teste di parte attrice, Tes_4
, escusso sul punto all'udienza dell'11.05.2023, il quale testualmente riferiva: “[…] Il nuovo
[...] pollaio era attaccato al viottolo e mi ha oscurato anche la visuale della cantina di mio marito.”
Alla luce delle risultanze che precedono deve pertanto essere ordinato a di Controparte_3 abbattere ed arretrare il casotto adibito a pollaio alla distanza regolamentare, ossia arretrandolo di metri otto, e di arretrare il pozzo di 0,92 metri, in conformità a quanto prescritto dal ctu.
2.3.2. Venendo, poi, alla domanda di risarcimento del danno, come evidenziato in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. II, 31 agosto 2018, n.2150; conf. Cass., Sez. VI, 9 novembre
2020, n.25082), in tema di violazione delle distanze tra costruzioni previste dal codice civile nonché dalle
16 norme considerate integrative del codice civile, quali i regolamenti edilizi comunali, al proprietario confinante che lamenti tale violazione compete non solo una tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, ma altresì una tutela di tipo risarcitoria. È errato, infatti, l'assunto secondo cui, essendo la disciplina urbanistica a tutela di interessi pubblicistici, non vi sarebbe spazio per una tutela risarcitoria;
invero, il contrario principio è consacrato proprio nell'articolo 872, comma 2, c.c. dal quale si evince la tipicità della tutela solo per quella ripristinatoria laddove il risarcimento del danno è demandato ai principi generali.
Quanto al danno che ne discende, invece, come sostenuto a più riprese dalla giurisprudenza sul punto, esso si qualifica come danno-conseguenza (e non come danno-evento) che deve ritenersi sussistente “in re ipsa” ovvero senza la necessità di una specifica attività probatoria a sostegno, essendo certo ed indiscutibile l'effetto dell'abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo, e, quindi, della limitazione del relativo godimento che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà. (si veda anche Cass. civ., sez. II, ord., 27 febbraio 2023 n. 5864: “La violazione della prescrizione sulle distanze tra le costruzioni, attesa la natura del bene giuridico leso, determina un danno in re ipsa, con la conseguenza che non incombe sul danneggiato l'onere di provare la sussistenza e l'entità concreta del pregiudizio patrimoniale al diritto di proprietà, dovendosi di norma presumere, sia pure iuris tantum, tale pregiudizio, fatta salva la possibilità per il preteso danneggiante di dimostrare che, per la peculiarità dei luoghi o dei modi della lesione, il danno debba, invece, essere escluso”)
Orbene, tali essendo i pacifici principi cui questo giudice intende dare continuità, è agevole osservare come, nel caso che ne occupa entrambi i manufatti (pollaio e pozzo) siano stati edificati in violazione delle distanze legali determinando altresì una limitazione di luce e vedute per due delle cantine degli attori, precisamente per e . Parte_2 Controparte_2
In considerazione delle motivazioni che precedono, tenuto conto dell'entità delle violazione commesse, dell'entità del peso imposto di conseguenza ai beni in proprietà degli attori, si stima equo liquidare il danno patito da questi ultimi, in via equitativa, in complessivi € 500,00 cadauno per e ed in € 750,00 cadauno per e Parte_1 Controparte_1 Parte_2 CP_2
; oltre interessi dalla data della presente pronuncia e sino al soddisfo.
[...]
2.4. – Ancora, gli attori deducevano che il convenuto con continui spostamenti Controparte_3 ampliava la sua proprietà riportata in Catasto al foglio 5, p.lla 1045 a scapito del viale comune identificato con la p.lla 475, sub. 1 e confinante con la proprietà degli attori, indi, in ragione di tale situazione di incertezza chiedevano regolarsi il confine tra la p.lla 1045 ed il confinante viale comune (p.lla 475, sub.1) ordinando al convenuto la restituzione dell'area illegalmente occupata, da ridestinarsi ad aerea comune.
Come è noto, l'actio finium regundorum o azione di regolamento di confini, di cui all'art.950 c.c., mira ad un accertamento qualificato di duplice natura: ricognitivo, in quanto teso ad eliminare l'incertezza
(soggettiva ed oggettiva) sulla demarcazione tra fondi adeguando la situazione di fatto a quella di diritto;
e recuperatorio della porzione di terreno indebitamente occupata dalla controparte, essendo tale effetto
17 una naturale conseguenza dell'accertamento del confine, anche in assenza di esplicita domanda avanzata in tal senso.
Vien da sé che nell'azione di regolamento di confini non vengono in discussione i rispettivi titoli di acquisto ma unicamente la determinazione quantitativa dell'oggetto della proprietà dei fondi confinanti;
per cui, mentre l'attore è sollevato dall'onere di fornire la dimostrazione del suo diritto di proprietà (nel caso di specie: comproprietà), nell'indagine globale diretta all'individuazione del confine tra i due fondi, invece, quanto all'onus probandi, le posizioni dell'attore e del convenuto vengono a convergere, incombendo su ciascuno di essi l'onere di allegare e fornire “qualsiasi mezzo di prova” idoneo all'individuazione del confine stesso.
Tanto debitamente premesso, va in ogni caso evidenziato che per l'individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi, la base primaria dell'indagine del giudice di merito è costituita dall'esame e dalla valutazione dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà e, qualora si tratti di fondi appartenenti originariamente come unico appezzamento ad un solo proprietario, deve necessariamente farsi riferimento agli atti di frazionamento allegati ai contratti di vendita o di divisione quando siano idonei ad individuare con esattezza la linea di confine tra le due proprietà ovvero, in mancanza di altri elementi, come prescritto dal citato art. 950 c.c., al confine come delineato dalle mappe catastali (elementi sussidiari in materia di regolamento di confini).
Orbene, nel caso che ne occupa, al fine di verificare l'asserito sconfinamento del convenuto in danno della parte comune dell'edificio (i.e.: di tutti i comproprietari), questo Controparte_3 giudicante ha ritenuto necessario procedersi ad un accertamento tecnico teso ad indentificare l'esatto confine fra la particella 1045 del foglio 5, in proprietà del convenuto, e la particella 475, sub. 1, in comune tra le parti, all'esito del quale è emerso che: “Il confine tra le particelle 1045 e 475, sub. 1, in riferimento al rilievo dello stato dei luoghi effettuato sia mediante strumentazione di misura diretta, sia con strumentazione GPS, è determinato da una spezzata che unisce il punto S142 (spigolo del muro di confine con p.lla 1481) al punto S138 (coincidente con la parte cementata più esterna a servizio del fabbricato e delle parti comuni) e prosegue, verso nord, al punto S130 (triplice di possesso tra p.lla 1045,
475 sub 1 e 475 sub 2).”
Tale particella (1045) a seguito di riconfinazione risultava avere “una superficie di 102 mq in aumento di 23 mq rispetto alla superficie dichiarata in atto di frazionamento (79 mq)” (cfr. pag. 29 della relazione tecnica); e tale riconfinazione, teneva a precisare il C.T.U. in risposta all'osservazione del
C.T.P. Ing. , veniva eseguita senza operare alcun artificio dal momento che anche la Tes_7 riconfinazione del C.T.P. determinava, in ogni caso, un aumento di superficie della particella 1045 e precisamente da 79mq a 92mq.
Ne consegue che alcuno sconfinamento è stato operato dal convenuto in danno della proprietà comune, risultando anzi che il giusto confine fra le particelle determini un aumento di superficie in favore del convenuto di mq 23 rispetto a quanto dichiarato in atto di frazionamento, coincidendo con la linea verde tracciata dal CTU nel grafico allegato alla pag. 11 dell'elaborato peritale.
18 In definitiva, alla luce degli esiti degli accertamenti compiuti dal CTU, cui questo giudice ritiene di potersi integralmente riportare e fare propri in questa sede, siccome frutto di corretta ed adeguata metodologia operativa, deve ritenersi che il giusto confine fra la particella 1045 in proprietà del convenuto e la particella 475, sub 1, in comunione fra le parti in causa, sia “determinato da una spezzata che unisce il punto S142 (spigolo del muro di confine con p.lla 1481) al punto S138 (coincidente con la parte cementata più esterna a servizio del fabbricato e delle parti comuni) e prosegue, verso nord, al punto S130 (triplice di possesso tra p.lla 1045, 475 sub 1 e 475 sub 2)”, come graficamente indicato dal ctu con la linea tratteggiata in verde nel grafico allegato a pagina 11 della relazione del consulente, in questa sede richiamata e fatta propria. Per effetto di tale rideterminazione, quindi, condanna gli attori al rilascio in favore del convenuto della porzione di mq 23 dagli stessi illegittimamente occupata in danno della particella n. 1045 di proprietà del , in violazione del giusto confine. Controparte_3
2.5. – Gli attori, da ultimo, in ragione della necessità ed urgenza di un intervento di sostituzione degli infissi presenti nei pianerottoli intermedi del vano scala del fabbricato di Via S. Sebastiano, chiedevano ordinarsi al convenuto di partecipare, nella misura di 1/5, alle relative spese ovvero di rimborsarne la misura di 1/5 ad essi attori.
Con riferimento a tale circostanza deve darsi atto che dalle risultanze emerse in sede di C.T.U. circa lo stato manutentivo degli infissi medesimi e delle loro parti (telai fissi, mobili e controtelai in legno), gli stessi essendo risultati coevi all'edificazione del fabbricato principale (ed in ragione di ciò) “presentano segni di degrado compatibili con la loro vetustà nonché visibili deformazioni che non consentono il corretto funzionamento degli stessi. Si valuta pertanto la sostituzione degli stessi con infissi in legno come previsto dal Piano Urbanistico Territoriale. Il costo stimato per la sostituzione degli infissi ed opere correlate è di € 3.340,12 (tremilatrecentoquaranta/12) oltre IVA al 22%.” (cfr. pag. 30 della consulenza tecnica).
Alla luce delle risultanze che precedono ed in ragione del fatto che gli stessi insistono nei pianerottoli intermedi del vano scala e, quindi, nella parte comune del fabbricato, deve ritenersi la fondatezza della pretesa attorea sul punto e, considerato di dovere condividere e fare proprie le risultanze dell'espletata
C.T.U. in ordine all'opportunità (rectius: necessità) di una loro sostituzione ed alla determinazione delle quote di partecipazione quantificate sulla scorta delle tabelle millesimali redatte , in questa sede si ordina al convenuto di concorrere alla relativa spesa comune per la sostituzione ed opere Controparte_3 conseguenti, quantificate dal ctu in complessivi e 3.340,12 oltre Iva al 22%, in ragione della propria quota così come indicata nelle Tabelle millesimali riportate nell'elaborato peritale, al quale si rimanda (cfr.
Tabella B - Scale e Androne pagg.20 ss. della relazione tecnica).
2.6. – Gli attori chiedevano, infine, sentire condannare il convenuto al risarcimento del danno patito a cagione degli abusi sopra descritti (violazione di distanze, occupazione di area comune, utilizzi non consentiti, perdita di luce e aereazione, molestie) chiedendone la quantificazione a mezzo C.T.U. e, in ogni caso, equitativamente.
19 La domanda così formulata, salvo che per il risarcimento riconosciuto limitatamente alla violazione delle distanze legali di cui al punto 2.3.2. che precede ed al quale si rimanda, va disattesa e non merita di trovare accoglimento in ragione della estrema genericità della stessa, non avendo la difesa di parte attrice provato e, prima ancora che provato, dedotto in maniera specifica i pregiudizi che gli attori avrebbero subito in dipendenza della condotta illecita posta in essere dal convenuto.
3.1. – Quanto alle domande riconvenzionali spiegate dal convenuto nella Controparte_3 comparsa di risposta, va in via preliminare dichiarata l'inammissibilità della domanda avente ad oggetto la richiesta di condanna degli attori alla corresponsione, pro quota, in favore dell'attore in riconvenzionale, di quanto dagli stessi incassato illegittimamente in via esclusiva a titolo di rate di pensione maturate e non riscosse della defunta . Trattasi all'evidenza, infatti, di una Controparte_4 domanda del tutto avulsa dall'oggetto del presente giudizio e non avente con lo stesso alcun tipo di connessione.
Sul punto giova ricordare che a mente dell'art 36 c.p.c. “il giudice competente per la causa principale conosce anche delle domande riconvenzionali che dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non eccedano la sua competenza per materia o valore”
La Suprema Corte, con giurisprudenza oramai consolidata, ha al riguardo precisato che “la relazione di dipendenza della domanda riconvenzionale «dal titolo dedotto in giudizio dall'attore», che comporta la trattazione simultanea delle cause, si configura non già come identità della causa petendi (richiedendo, appunto, l'art. 36 c.p.c. un rapporto di mera dipendenza), ma come comunanza della situazione o del rapporto giuridico dal quale traggono fondamento le contrapposte pretese delle parti, ovvero come comunanza della situazione, o del rapporto giuridico sul quale si fonda la riconvenzionale, con quello posto a base di un'eccezione, sì da delinearsi una connessione oggettiva qualificata della domanda riconvenzionale con l'azione o l'eccezione proposta” ( cfr. ex multis, Cassazione civile, Sez. I, sentenza n.
6520 del 19 marzo 2007) e che “qualora la domanda riconvenzionale non ecceda la competenza del giudice della causa principale, a fondamento di essa può dedursi anche un titolo non dipendente da quello fatto valere dall'attore a fondamento della sua domanda, purché sussista con questo un collegamento oggettivo che giustifichi l'esercizio, da parte del giudice, della discrezionalità che può consigliare il simultaneus processus. Pur trattandosi di una valutazione discrezionale del giudice di merito, questi è tenuto a motivare il rifiuto di autorizzazione, opposto alla introduzione di una riconvenzionale non connessa, senza limitarsi a dichiararla inammissibile esclusivamente per la mancata dipendenza dal titolo dedotto in giudizio.”(cfr. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15271 del 4 luglio
2006; in senso conf. Cassazione civile, Sezione III, ordinanza n. 533 del 15 gennaio 2020)
Orbene, nel caso che ne occupa la domanda proposta in via riconvenzionale dal convenuto, avente ad oggetto la richiesta di ripetizione - pro quota - delle somme spettanti alla sorella defunta Controparte_4
a titolo di arretrati di pensione non riscossi alla data del decesso, non ha alcun collegamento, neppure lato, con il titolo dedotto in giudizio dall'attore e concernente la regolamentazione delle aree comuni del
20 fabbricato familiare, l'esercizio della servitù di passaggio, la regolazione dei confini e la eventuale violazione delle distanze fra fabbricati.
3.2 Tanto premesso e venendo, poi, alle ulteriori domande riconvenzionali, queste ultime sono senz'altro ammissibili in quanto oggettivamente connesse al titolo dedotto in giudizio dall'attore, poiché aventi anch'esse ad oggetto profili petitori concernenti il fabbricato familiare. All'esame delle stesse giova premettere, in linea generale ed in punto di diritto, che “ciascun comproprietario ha diritto di trarre dal bene comune una utilità maggiore e più intensa di quella che ne viene tratta dagli altri comproprietari, purchè non ne venga alterata la destinazione del bene o compromesso il diritto al pari uso da parte di questi ultimi. In particolare, per stabilire se l'uso più intenso da parte del singolo sia da ritenere consentito ai sensi dell'art 1102, non deve aversi riguardo all'uso concreto fatto della cosa dagli altri condomini in un determinato momento, ma a quello potenziale in relazione ai diritti di ciascuno;
l'uso deve ritenersi in ogni caso consentito, se l'utilità aggiuntiva, tratta dal singolo comproprietario dall'uso del bene comune, non sia diversa da quella derivante dalla destinazione originaria del bene e sempre che detto uso non dia luogo a servitù a carico del suddetto bene comune”(cfr. Cass. 01/10453; ed ancora, con maggior impegno esplicativo, la Suprema Corte ha evidenziato come “il rispetto del principio generale di cui all'art 1102 e delle regole conseguentemente dettate dall'art 1120 c.c. in materia di innovazioni, impone a l giudice, nel caso in cui parti del bene comune siano di fatto destinate ad uso e comodità esclusiva di singoli condomini, un'indagine diretta all'accertamento della duplice condizione che il bene, nelle parti residue, sia sufficiente a soddisfare anche le potenziali, analoghe esigenze dei rimanenti partecipanti alla comunione, e che lo stesso, ove tutte le predette esigenze risultino soddisfatte, non perderebbe la sua normale ed originaria destinazione, per il cui mutamento è necessaria l'unanimità dei consensi dei partecipanti” - cfr. Cass 06/13752)
Orbene, tali essendo i principi cui questo giudice intende uniformarsi ai fini della decisione, va osservato come il convenuto nel costituirsi tempestivamente in giudizio abbia chiesto ( cfr. pagg. 18 e 19 comparsa di costituzione e risposta):
1. accertare e dichiarare la illegittimità delle verande a beneficio delle unità immobiliari di
, e nonché la illegittimità dell'apertura del Controparte_2 Controparte_1 Parte_2 vano porta nell'androne comune da parte di per tutte le violazioni di legge sopra Parte_1 richiamate e da intendersi qui ripetute e trascritte;
2. per l'effetto, condannare gli stessi al ripristino dello status quo ante.
3. condannare in ogni caso gli stessi al risarcimento danni per tutti gli abusi descritti da quantificarsi a mezzo Ctu e considerando il rapporto causale con la mancata definizione della pratica di condono, in ogni caso, equitativamente.
4. Accertare e dichiarare il mancato utilizzo della soffitta comune per turbative e molestie realizzate con illegittima occupazione dell'area anche in questo caso determinare il risarcimento danni dovuto per il mancato utilizzo da quantificarsi a mezzo ctu, in ogni caso, equitativamente.
21
5. accertare e dichiarare illegittima creazione di servitù/opere su aree comuni in assenza di autorizzazione e illegittima creazione di servitù di passaggio di cavo su fondo ed in ogni caso di ogni violazione denunciata infra da intendersi qui ripetuta e trascritta anche in questo caso determinare il risarcimento danni dovuto da quantificarsi a mezzo ctu, in ogni caso, equitativamente.
Orbene, in virtù dei principi sopra enunciati, vanno rigettate le domande proposte dal convenuto sub
4) e 5) in quanto infondate.
3.3 Quanto al locale sottotetto, di cui il convenuto ha lamentato l'occupazione da parte degli attori e l'utilizzo per scopi diversi da quelli suoi propri di locale stenditoio, va osservato che all'esito dell'istruttoria compiuta in corso di giudizio è emerso come tale locale fosse in realtà stato utilizzato nel tempo da tutti i germani come deposito di beni ed oggetti di vario tipo, senza tuttavia realizzare in tal modo un ingombro tale da impedirne l'accesso e la fruizione da parte di tutti i comproprietari.
Tanto emerge ictu oculi non solo dal materiale fotografico accluso alla consulenza redatta dall'architetto e versata in atti, ma anche dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi in Persona_4 corso di lite.
In particolare, il teste di parte convenuta, escussa all'udienza del 20.10.2022, ha Testimone_5 dichiarato sul punto: “una volta lo utilizzavamo ( il locale sottotetto) per stendere la biancheria quando vi era pioggia. Tuttavia piano piano gli attori hanno completamente riempito la soffitta di loro oggetti di talchè di fatto ne era divenuto impossibile il nostro utilizzo. Preciso che adesso la moglie di SO
, che è andata via all'inizio di luglio, ha portato via le sue cose sia dal sottotetto che dallo spazio
[...] adibito a cantina. Preciso tuttavia che l'accesso alla soffitta era sempre stato libero sebbene nel rogito notarile fosse stato precisato che la soffitta avrebbe dovuto essere utilizzata solo per l'asciugatura della biancheria. Mio marito nel 1985 ha installato nella soffia un termocamino, ma non fu chiesto il permesso
a nessuno perché all'epoca ancora era tutto indiviso nel senso che faceva capo a mia suocera, sebbene noi come gli altri già avessimo preso possesso dell'immobile.” Il teste escusso Testimone_6 all'udienza del 6.02.2023, interrogato sul capo 25) della memoria istruttoria di parte convenuta (ADR:
Vero che gli attori occupano con materiali vari la cennata soffitta e con ciò di fatto impediscono il libero uso della soffitta da parte del Sig. , contrariamente a quanto previsto nel rogito di Controparte_3 divisone?), dichiarava: “confermo di essere andato sulla soffitta e di averla trovata occupata, anche se non interamente, da materiali di vario tipo che il mi riferì non essere suoi. Posso Controparte_3 riferire che l'ingombro era tale da non consentire un pieno e comodo utilizzo della soffitta per la finalità sua propria di stenditoio”. Infine il teste ( nata il [...]), escussa all'udienza Testimone_2 dell'11.05.2023, pur confermando lo specifico capo di domanda, ha precisato che “nel sottotetto vi è un termocamino di mio padre che però sta lì dall'epoca di costruzione della casa. Non so se mio padre abbia mai chiesto agli altri di fargli spazio per mettere sue cose in quanto non vi è mai stata necessità di ciò”, mentre il teste comune alle parti, , escusso all'udienza del 16.09.2024, ha Testimone_7 confermato i capi di domanda (24 e 25 della memoria di parte convenuta ) “specificando tuttavia che al momento dell'accesso vi erano materiali vari, perché lo spazio è indiviso, ma non mi pare che (non) vi
22 fosse una occupazione tale da non consentire l'utilizzo di altri. Mi pare che vi era un vaso di espansione proprio del , cui veniva garantito comunque l'accesso” Controparte_3
Dal complesso delle dichiarazioni rese dagli stessi testi di parte convenuta, può ritenersi pacifico che il locale sottotetto, seppur occupato da materiali di vario tipo ivi ricoverati dalle parti, non fosse inibito nel suo accesso ed utilizzo da parte dei vari comproprietari. Al più il teste ha dedotto che la Tes_5 parziale occupazione dello spazio ne avrebbe impedito l'uso in conformità con la sua originaria destinazione di locale stenditoio, e tuttavia va osservato che tale diversa modalità di utilizzo, ossia quale locale deposito piuttosto che locale stenditoio, non può ritenersi unilateralmente operata dai soli attori se è vero che la stessa, più che tollerata, sia stata nel tempo condivisa e fatta propria anche dallo stesso convenuto che, pacificamente, aveva anch'egli provveduto a ricoverare ivi suoi beni ed, in particolare un termocamino, tutt'ora ancora ivi collocato.
In ragione di tali rilievi, quindi, deve ritenersi che alcuna violazione del pari uso spettante al convenuto su tale locale sia stata realizzata da parte degli attori, con la conseguenza che la domanda sul punto proposta dal non può trovare accoglimento. Controparte_3
3.4. Il convenuto si è poi doluto della illegittima creazione di servitù/opere sulle parti comuni dell'edificio senza le prescritte autorizzazioni e/o consenso da parte di tutti i comproprietari.
Più in particolare, gli attori avrebbero unilateralmente e senza il consenso del : Controparte_3
1) installato, sul prospetto est del fabbricato, una serie di tubazioni gas con relativi contatori di cui, per altro, gli stessi non avrebbero fornito al convenuto le prescritte certificazioni di sicurezza ai sensi della normativa vigente;
2) installato dei cavi elettrici aerei che partendo dal prospetto ovest, attraversano il fondo attribuito al
Sig. senza alcuna autorizzazione, e rappresentano oltre ad una illegittima servitù Controparte_3 anche un pericolo per l'incolumità del convenuto;
Controparte_3
3) Realizzato un pozzetto nell'angolo sud — est del fabbricato;
4) Modificato il pozzetto posto nella zona comune, mentre un altro è stato creato ex novo, precisamente nell'angolo sud — est della particella 475;
5) installato senza autorizzazione antenna parabolica sul balcone posto sulla facciata ovest di
; Controparte_1
6) occupato il disimpegno comune al piano cantinato da materiali vari che impediscono il libero accesso alle cantine, con conseguenziale necessità di ordinanrne la liberazione, ad eccezione di un
Torchio che risulta essere in comune in quanto acquistato dai genitori dei Germani CP_3
7) installato alcune sbarre in ferro sul tetto lato sud;
8) realizzato un nuovo accesso pedonale costituito da cancello in ferro;
9) realizzato sul prospetto est un vano quale alloggio di bombola gas.
3.4.1. Orbene, quanto alle doglianze sub 1) e 9) pare opportuno richiamare la giurisprudenza della
Suprema Corte, la quale ha più volte evidenziato come “il principio della comproprietà dell'intero muro perimetrale comune di un edificio legittima il singolo condomino ad apportare ad esso ( anche se muro
23 maestro) tutte le modificazioni che gli consentano di trarre, dal bene in comunione, una peculiare utilità aggiuntiva rispetto a quella goduta dagli altri condomini (e, quindi, a procedere anche all'apertura, nel muro, di un varco di accesso ai locali di sua proprietà esclusiva), a condizione di non impedire agli altri condomini la prosecuzione dell'esercizio dell'uso del muro – ovvero la facoltà di utilizzarlo in modo e misura analoghi – e di non alterarne la normale destinazione e sempre che tali modificazioni non pregiudichino la stabilità ed il decorso architettonico del fabbricato condominiale”(cfr. Cass. 03/16097); ed ancora, più recentemente, che “i lavori eseguiti su di un muro maestro (scavo di una nicchia, allargamento o apertura di un varco) posto all'interno di un singolo appartamento, al fine di conseguire una più comoda fruizione di tale unità immobiliare, qualora non pongano in pericolo la fondamentale funzione di assicurare la stabilità dell'edificio, non integrano un abuso della cosa comune, suscettibile di ledere i diritti degli altri condomini, non comportando per costoro una qualche impossibilità di far parimenti uso del muro stesso ai sensi dell'art. 1102, comma 1, c.c., a condizione che i lavori non compromettano la sicurezza o altre essenziali caratteristiche del muro posto a servizio dell'edificio.” ( cfr. Cass. 21/ 35851). Analogo discorso è a farsi con riferimento alla collocazione, sempre sui muri perimetrali dell'edificio, di tubi di scarico o di fili ed altre condutture relative a servizi, per i quali la
Suprema Corte ha rilevato la piena legittimità ai sensi dell'art 1102 c.c. (cfr. Cass. 99/5666, per la quale
“la collocazione di una tubatura di scarico di un servizio, di pertinenza esclusiva di un condomino, in un muro maestro dell'edificio rientra nell'uso consentito del bene comune, per la funzione CP_7 accessoria cui esso adempie, restando impregiudicata la domanda di condanna del risarcimento del danno, anche in forma specifica, ossia mediante sostituzioni e riparazioni, proponibile per le infiltrazioni derivatene alla proprietà, o comproprietà, di altro condomino”). Che poi tale installazione non abbia in alcun modo pregiudicato la facoltà di pari uso degli altri comproprietari e – nello specifico – del convenuto, è testimoniato proprio dal fatto che, come dichiarato dalla teste lo stesso Testimone_5 ha collocato lungo la facciata esterna del fabbricato i tubi dell'acqua serventi gli Controparte_3 immobili di sua proprietà. (cfr. dichiarazioni rese da all'udienza del 20.10.2024 : “nel Testimone_5
1991 abbiamo installato io e mio marito sullo stesso prospetto le tubazioni per portare l'acqua al casotto pollaio, ciò subito dopo la divisione. Inoltre preciso che sempre su questo lato vi sono anche i tubi dell'acqua degli attori. Preciso che tale tubazione da noi installata corre lungo la facciata del prospetto est del fabbricato nella parte bassa, in quanto il nostro appartamento si trova al pian terreno”).
3.4.2. Quanto, invece, alle doglianze sub 3), 4), 5), e 7), è appena il caso di osservare che tali opere, seppur in ipotesi poste in essere dagli attori senza il previso consenso del convenuto, non costituiscono in alcun caso innovazioni idonee a violare o pregiudicare il pari uso della cosa comune, né tanto meno è stata dal convenuto addotta alcuna specifica ragione idonea a supportare una doglianza in tal senso;
ne consegue che non essendo stato paventato dal convenuto uno specifico pregiudizio e non costituendo le dette innovazioni e/o opere violazione alcuna del diritto dei condomini al pari uso delle cose comuni, la domanda sul punto proposta dal non può trovare accoglimento. Controparte_3
24 3.4.3. In ordine, invece, alla doglianza sub 2), relativa all'illegittima installazione di cavi aerei che attraverserebbero il terreno in proprietà del convenuto, va dichiarata cessata la materia del contendere essendo pacifico, in ragione delle dichiarazioni rese sul punto da tutti i testi escussi, che all'attualità tali cavi non siano presenti e siano stati rimossi. Analogo discorso è a farsi anche relativamente alla doglianza sub 9) relativa alla dedotta occupazione del spazio antistante il locale cantina che, secondo quanto riferito dai testi, sarebbe stato liberato quasi integralmente da tutti i materiali che erano stati ivi collocati, tanto da risultare all'attualità del tutto libero al passaggio.
3.4.4. Infine, relativamente alla doglianza sub 8), concernente la illegittima installazione di un cancelletto che collegherebbe la proprietà comune con altra proprietà aliena, dalle stesse dichiarazioni dei testi di parte convenuta, rese in corso di istruttoria, è emerso come il cancelletto in contestazione fosse in realtà da sempre esistito, perché costruito dalla madre dei germani che lo utilizzava per recarsi CP_3 in visita dalle sorelle;
ne consegue che alcuna violazione o innovazione può essere ascritta agli attori, atteso non solo la risalenza nel tempo della relativa installazione, ma anche la pacifica realizzazione della stessa ad opera della comune genitrice, che rende manifesta la infondatezza della doglianza espressa sul punto da parte del convenuto.
Sul punto, infatti, il teste dichiarava che “il cancello già vi era quando era viva mia Testimone_5 suocera ma veniva utilizzato solo da mia suocera. Ora mia suocera non vi è più ma loro continuavano ad utilizzare tale passaggio. Lo stesso collega alla proprietà delle sorelle e veniva usato da mia suocera per il passaggio dal nostro stabile;
sebbene poi dopo la morte di mia suocera fosse prevista la sua chiusura gli attori hanno continuato ad utilizzarlo per andare dalle sorelle”; anche il teste ( Testimone_2 figlia del convenuto), all'udienza dell'11.05.2023 confermava che “questo cancello non è recente ma vi è sempre stato. Questo cancello conduce alla proprietà di sorelle di mio padre”.
In definitiva, quindi, anche tale domanda non merita accoglimento alla luce delle osservazioni che precedono.
3.5 Venendo invece alla prima domanda riconvenzionale proposta dal convenuto e relativa alla illegittima installazione di complessive quattro verande a beneficio delle unità immobiliari di CP_2
, e , va osservato come gli attori abbiano eccepito la
[...] Controparte_1 Parte_2 risalenza di tali verande a 25-30 anni prima della proposizione della domanda, con conseguente maturazione del loro diritto di mantenere tali manufatti per intervenuta usucapione. In ogni caso eccepivano la infondatezza delle avverse doglianze, siccome relative a profili di conformità urbanistica estranee all'oggetto del presente giudizio, e la conformità di tali opere ai limiti di cui all'art 1120 c.c.
La domanda è infondata e va rigettata in ragione delle motivazioni che seguono.
All'esito dell'istruttoria, infatti, è emerso che le verande la cui apposizione è oggetto di contestazione, sono state costruite ben oltre il ventennio, con conseguente maturazione del diritto, da parte dei condomini proprietari, di conservarle a prescindere dalla eventuale lesione che le stesse possano aver arrecato al decorso architettonico dello stabile, in violazione dell'art 1120 c.c.
25 Infatti secondo la risalente giurisprudenza della Suprema Corte, mai oggetto sul punto di modifica,
“l'azione, con la quale il condominio di un edificio chiede la rimozione di opere, che altro condominio abbia effettuato sulla cosa comune in violazione della disciplina dettata dagli artt.1102,1120 e 1122 cod.civ., ha natura reale, e, pertanto, non e suscettibile di prescrizione, salvi gli effetti di eventuale usucapione in favore del predetto convenuto(art.1164 cod.civ., in relazione all'art.1102 secondo comma CP_ cod.civ.) Sul punto vanno in primo luogo valorizzate le dichiarazioni rese dai testi di parte ,e i quali hanno tutti confermato l'esistenza delle verande da tempo, anche se nessuno ha saputo datare la loro costruzione.”(cfr Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1455 del 16/03/1981; in senso conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n.
10334 del 19/10/1998 e da ultimo, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17035 del 05/10/2012)
In particolare, il teste ha confermato “la presenza delle verande (n. 4) anche se non Testimone_5 so dire a che epoca risalgano. Posso solo riferire che quando andai di casa lì (nel 1986) ancora non vi erano”. Il teste invece, pur confermando l'esistenza delle verande già all'epoca della Testimone_6 presentazione della pratica di condono, non ha saputo riferire a che epoca le stesse risalissero. Il teste
( nata il [...]), sebbene abbia dichiarato di non conoscere l'epoca esatta di Testimone_2 realizzazione delle verande, ha tuttavia chiarito che le stesse “esistono da molto tempo”, mentre il teste ha riferito che “nei documenti originari e nelle prime istanze di condono le verande non vi Tes_7 erano ma io personalmente ne ho notato l'esistenza circa un paio di anni dopo la divisione, ossia intorno al 1995, più o meno”
I testi di parte attrice, parimenti, pur non datando esattamente l'epoca di realizzazione delle verande, hanno tutti confermato che le stesse risalivano ad epoca remota, e comunque sicuramente intorno alla metà degli anni '90. Di tanto, del resto vi è prova nella documentazione fotografica allegata sia alla terza memoria ex art 183 comma VI c.p.c. che alla seconda memoria istruttoria degli attori ( tali file sono stati nuovamente allegati dagli attori, in quanto quelli originariamente e tempestivamente allegati risultavano illeggibili); tale materiale fotografico, dal quale sullo sfondo è dato scorgere la presenza delle verande, ritrae scene familiari in cui i figli delle parti, oggi tutti adulti ed ultratrentenni, si scorgono in età infantile o comunque in età preadolescenziale, così comprovando la presenza di tali manufatti sicuramente da epoca antecedente il ventennio.
Non contraddicono tali risultanze, poi, le ordinanze nn. 38, 39 e 40 emesse dal Responsabile del
Servizio Urbanistica del Comune di Pimonte in data 30.05.2013 nei confronti rispettivamente di
, e , con riferimento ai verbali di accertamento Parte_2 SO Controparte_1 della Polizia Municipale nn. 162/PM, 164/PM e 163/PM tutti del 16.07.2005. Invero in detti atti, personale della polizia Municipale del Comune di Pimonte, a seguito di sopralluogo presso il fabbricato in comproprietà dei germani accertava la costruzione di verande sui balconi di pertinenza CP_3 degli appartamenti in proprietà dei predetti , e e, tuttavia, da tali Parte_2 Per_3 CP_1 verbali non è dato desumere nulla circa la esatta data di edificazione di tali manufatti, atteso che al momento dell'accesso ispettivo gli stessi non si trovavano in fase di costruzione ( come attestato dal
26 tenore letterale delle ordinanze in parola, “al momento dell'accesso si accertava la realizzazione”, ossia la già avvenuta costruzione delle verande)
Significativamente, infatti, nei richiamati verbali del 2005 si dà atto che al momento dell'accesso i lavori erano oramai fermi e che non si procedeva a sequestro delle opere perché già in uso, evidentemente perché oramai completate;
diversamente nel sopralluogo del 7.05.2013 presso l'abitazione del Parte_2
di cui si dà puntualmente atto nella richiamata ordinanza n. 38, gli agenti hanno cura di
[...] specificare che “sono in corso di esecuzioni lavori di realizzazione di una cucina in muratura, occupante una superficie di circa mq 1,80”, così rendendo manifesto che al momento dell'accesso le opere erano, in questo caso, in fase di esecuzione. E' evidente, pertanto, dal tenore dei richiamati atti, che alcuna sicura inferenza è dato trarre dagli stessi circa l'epoca di edificazione dei manufatti, come invece pretenderebbe di fare parte convenuta. Ne consegue che ai fini della datazione della costruzione delle verande per cui è causa, non possono che essere valorizzate le risultanze istruttorie di cui si è dato conto nel pregresso passaggio motivazionale.
Ritiene, pertanto, questo giudice che alla luce di tale materiale probatorio e delle stesse dichiarazioni delle parti, la domanda di parte convenuta non possa trovare accoglimento.
3.5.1. Appare tuttavia meritevole di accoglimento la domanda del convenuto volta alla rideterminazione, sulla scorta della superficie utile delle singole proprietà individuali calcolata alla luce degli ampliamenti determinati dalla realizzazione di tali verande, della misura di partecipazione dei singoli condomini alle spese relative ai beni comuni. Sul punto, il ctu nominato in corso di lite, ha provveduto a redigere le tabelle millesimali, determinando la misura della partecipazione dei singoli condomini alle spese comuni sulla scorta delle porzioni di proprietà individuale calcolate alla luce degli ampliamenti realizzati medio tempore, mercè la costruzione delle verande oggetto di contestazione: tali calcoli, non oggetto di alcuna contestazione ad opera delle parti in lite, ben possono essere posti a base della decisione di questo giudice al fine di determinare la misura della partecipazione del convenuto e delle altre parti in lite, alle spese di rifacimento degli infissi dell'androne e di sistemazione CP_7 dell'area cortilizia adibita a parcheggio.
3.6. Infine il si è doluto dell'apertura, nell'androne condominiale, di un vano Controparte_3 porta a servizio dell'immobile di proprietà individuale di . Parte_1
Anche tale doglianza non è meritevole di accoglimento alla luce della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in applicazione dell'art 1102 deve ritenersi che l'apertura di due porte sui muri comuni per mettere in comunicazione l'unità immobiliare in proprietà esclusiva di un condomino con il garage comune rientra pur sempre nell'ambito del concetto di uso comune, e non esige, per l'effetto,
l'approvazione dell'assemblea dei condomini con la maggioranza qualificata, senza determinare, a più forte ragione, alcuna costituzione di sevitù” (03/8830); ed ancora, in maniera più specifica, secondo
Cassazione civile sez. VI - 14/11/2014, n. 24295: “l'apertura nell'androne condominiale di un nuovo ingresso a favore dell'immobile di un condomino è legittima, ai sensi dell'art. 1102 cod. civ., in quanto,
27 pur realizzando un utilizzo più intenso del bene comune da parte di quel condomino, non esclude il diritto degli altri di farne parimenti uso e non altera la destinazione del bene stesso.”
In ragione delle motivazioni che precedono, quindi anche tale domanda deve essere disattesa.
Il rigetto delle domande riconvenzionali proposte dal convenuto, determina l'assorbimento anche delle conseguenziali domande risarcitorie dallo stesso proposte nei confronti degli attori per i danni derivanti dalle presunte violazioni agli stessi contestate.
4.1. Venendo alla regolazione delle spese di lite, considerato che le domande attoree sono state solo in parte accolte, stante sia il parziale rigetto della domanda di risarcimento del danno ( accolta soltanto in relazione all'accertata violazione delle distanze), sia l'esito della domanda di regolazione dei confini proposta nei confronti del convenuto sul presupposto dell'occupazione di parte del viale comune da parte di quest'ultimo, e rilevato che, per altro verso, in disparte due domande per le quali vi è stata declaratoria di cessazione della materia del contendere, tutte le richieste di parte convenuta sono state rigettate o comunque dichiarate inammissibili, si ritiene equo disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti nella misura di un quarto, ponendo i restanti tre quarti a carico del convenuto risultato OM.
Tali spese vengono liquidate, come da dispositivo, sulla scorta delle tariffe medie dello scaglione delle cause di valore indeterminabile di bassa complessità ( valore da 26.001,00 ad € 52.000,00), tenuto conto dell'attività espletata e della complessità del giudizio, e senza applicazione della maggiorazione di cui all'art 4 comma comma 2, del d.m. 55/2014, in ragione della identità delle posizioni di tutte le parti attrici difese dal medesimo difensore.
Le spese di ctu, liquidate come da separato decreto in atti, vengono parimenti compensate fra le parti in lite nella misura di un quarto e poste per i restanti tre quarti a carico del convenuto OM.
P.Q.M.
Il Giudice Unico dott.ssa Raffaella Cappiello definitivamente pronunciando sulle domande proposte da
, , e , con atto di citazione Parte_1 Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 notificato in data 8.07.2020 e sulle domande riconvenzionali proposte da con Controparte_3 comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30.10.2020, ogni diversa istanza, deduzione e conclusione disattesa, così provvede:
a) In accoglimento delle domande proposte dagli attori:
1) Accerta che l'attuale suddivisione della zona di cortile destinata a parcheggio, relativamente ai quattro posti auto destinati agli attori, è conforme a quanto previsto dalle parti nel rogito Per_ del 1991, e per l'effetto, dispone che i comproprietari provvedano a loro cura e spese, secondo le quote individuate nella tabella C allegata a pagina 25 della relazione di ctu, alla necessaria delimitazione anche del quinto posto auto, di spettanza del convenuto, conformemente a quanto indicato in atti, attraverso un'adeguata tracciatura degli stalli sul piano orizzontale, con le stesse misure degli altri quattro posti già realizzati, con la stessa loro inclinazione e dimensione e, con una chiara ed inequivocabile indicazione della numerazione
28 progressiva degli stessi, conformemente al grafico elaborato dal ctu a pagina 7 della relazione in atti, che in questa si richiama;
2) Dispone che il convenuto lasci libero, ed abbia cura che tutti coloro Controparte_3 che si recano presso l'abitazione in sua proprietà lascino libero, sia lo spazio laterale ai due posti esterni, sia quello retrostante i posti auto, al fine di consentire a tutti i comunisti di eseguire le corrette manovre durante le fasi di parcheggio ed un agevole accesso al vialetto ovest, ponendo a carico del convenuto l'obbligo di corrispondere l'importo di € 50,00 per ogni violazione del presente provvedimento, per la durata massima di mesi sei a decorrere dalla comunicazione della presente sentenza;
3) Condanna all'esecuzione delle opere necessarie al ripristino del Controparte_3 vialetto insistente sulla p.lla 1045 del foglio 5 in sua proprietà, e conducente alla particella lla1053 del foglio 5 in proprietà dell'attore , alla larghezza di cm 80, onde Controparte_1 consentire l'esercizio della servitù di passaggio spettante al predetto , Controparte_1 nonché ad operare una sua delimitazione con opere di contenimento, così come suggerite dal tecnico incaricato a pagina 13 dell'elaborato peritale, al quale si rimanda (opere di contenimento con pali e tavole in legno);
4) Ordina a di abbattere ed arretrare di metri otto il casotto/manufatto Controparte_3 adibito a pollaio, insistente sulla particella 457, sub 1) del foglio 5, e di arretrare il pozzo di
0,92 metri, in conformità alle distanze regolamentari;
5) Condanna a corrispondere, a titolo di risarcimento del danno derivante Controparte_3 dalla violazione delle distanze di cui al capo che precede, € 500,00 cadauno in favore degli attori e ed € 750,00 cadauno in favore degli attori Parte_1 Parte_3
e , oltre interessi dalla data della presente decisione e Controparte_2 Parte_2 sino al soddisfo;
6) Accerta la vetustà degli infissi presenti nel vano scala condominiale del fabbricato sito in
Pimonte, alla Via S. Sebastiano n. 34 e, per l'effetto dispone che il convenuto CP_3 concorra alla relativa spesa comune per la sostituzione ed opere conseguenti,
[...] stimata dal ctu in complessivi € 3.340,12 oltre Iva al 22%, in ragione della propria quota così come indicata nelle Tabelle millesimali riportate nell'elaborato peritale, al quale si rimanda
(cfr. Tabella B - Scale e Androne pagg.20 ss. della relazione tecnica);
b) Accerta che il giusto confine fra la particella 1045 in proprietà del convenuto e la particella 475,
sub 1, in comunione fra le parti in causa, sia “determinato da una spezzata che unisce il punto
S142 (spigolo del muro di confine con p.lla 1481) al punto S138 (coincidente con la parte cementata più esterna a servizio del fabbricato e delle parti comuni) e prosegue, verso nord, al punto S130 (triplice di possesso tra p.lla 1045, 475 sub 1 e 475 sub 2)”, come graficamente indicato dal ctu con la linea tratteggiata in verde nel grafico allegato a pagina 11 della relazione in atti, che in questa sede si richiama;
29 c) Per l'effetto, accertata la maggiore estensione della particella n. 1045 rispetto a quanto risultante dall'atto di frazionamento ( 102 mq in luogo di 79 mq), condanna gli attori al rilascio in favore del convenuto della porzione di mq 23 dagli stessi illegittimamente occupata in danno della particella n. 1045 di proprietà del , in violazione del giusto confine;
Controparte_3
d) Rigetta le ulteriori domande risarcitorie proposte dagli attori;
e) Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da e volta Controparte_3 alla condanna degli attori alla corresponsione, pro quota, in favore del convenuto - attore in riconvenzionale, di quanto dagli stessi incassato illegittimamente in via esclusiva a titolo di rate di pensione maturate e non riscosse della defunta;
Controparte_4
f) Dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla domanda riconvenzionale di accertamento della illegittima creazione di una servitù di passaggio di cavi elettrici aerei sul fondo attribuito al Sig. , nonché sulla domanda riconvenzionale di Controparte_3 accertamento delle molestie arrecate al libero utilizzo del vano cantina da parte del convenuto, mediante inibizione dell'accesso allo stesso, in ragione dell'occupazione da parte degli attori, con masserizie ed oggetti vari, del disimpegno comune al piano cantinato;
g) Rigetta le ulteriori domande riconvenzionali proposte dal convenuto;
h) Compensa fra le parti in lite le spese di giudizio nella misura di un quarto, ponendo a carico del convenuto OM , i restanti tre quarti che si liquidano in complessivi Controparte_3
€ 5712,00 per compensi ( di cui € 1275,75 per fase di studio, € 903,00 per fase introduttiva, €
1354,00 per fase di istruttoria e trattazione ed € 2178,00 per fase conclusionale), ed € 264,00 per spese vive ( contributo e marca), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del
15% come per legge;
i) Dispone che le spese di ctu, come liquidate da separato decreto in atti, vengano in via definitiva compensate fra le parti in lite nella misura di un quarto e per i restanti tre quarti posti a carico del convenuto OM, Controparte_3
Così deciso in Torre Annunziata, il 4.01.2025
Il Giudice unico
Dott.ssa Raffaella Cappiello
30
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
PRIMA SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice Dott.ssa Raffaella Cappiello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3442/2020 Ruolo Generale Affari Contenziosi con
OGGETTO
Diritti reali – servitù;
TRA
(C.F.: , nato a [...] l'[...], Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F.: ), nato a [...] il [...],
[...] CodiceFiscale_2 Controparte_1
(C.F.: ), nato a [...], il [...] e (C.F.: CodiceFiscale_3 Controparte_2 [...]
), nato a [...], il [...], tutti domiciliati in Pimonte (Na), alla Via S. C.F._4
Sebastiano n. 34, rappresentati e difesi, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dagli avv.ti
Tedeschi Giuseppe (C.F.: ) e Tedeschi Alfonso (C.F.: , CodiceFiscale_5 CodiceFiscale_6 presso il cui studio, sito in T'TO TE (Na), alla Via Scafati n.175, elettivamente domiciliano
(pec: Email_1 Email_2
- ATTORI
E
(C.F: ), nato in [...] il [...] ed ivi Controparte_3 CodiceFiscale_7 residente a[...] rappresentato e difeso dall'avv. Coppola Mario (C.F.:
[...]
) giusta procura versata in atti, presso il cui studio, sito in LL di TA (Na) alla C.F._8
Via Pietro Carrese n.28, elettivamente domicilia (pec: Email_3
- CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.09.2024 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi scritti di causa ed alle difese ivi articolate, chiedendone l'accoglimento con rigetto delle avverse domande. Insistevano quindi affinchè la causa venisse trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si omette di sviluppare lo svolgimento del processo, atteso che l'art.132 c.p.c. stabilisce, a seguito della
L. 18.6.2009, n.469, che la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Inoltre, si rileva che, ai sensi dell'art.59 della predetta legge, ai giudizi
1 pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore si applica, tra l'altro, l'art.132 come riformato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori , , Parte_1 Parte_2
e deducevano di essere proprietari in virtù di atto di donazione e Controparte_1 Controparte_2 divisione a rogito del Notaio del 07.03.1991 (Rep. n.6013 - Racc. n.1453), delle consistenze Per_1 immobiliari, di cui infra, facenti parte del fabbricato sito in Pimonte (Na), alla Via S. Sebastiano n.34 e precisamente:
, di essere proprietario dell'unità immobiliare posta al piano 2^ del citato Parte_1 fabbricato con pertinenza di un vano cantina in piano seminterrato e di un vano ad uso cucina in piano terra, identificata al N.C.E.U. al foglio 5, p.lla 475, sub.5; della quota di comproprietà indivisa pari ad 1/5 del locale ad uso soffitta sito al piano 3^ del medesimo fabbricato identificata al N.C.U.E. al foglio 5,
p.lla 475, sub. 7;
, di essere proprietario dell'unità immobiliare posta al piano 2^ del citato Parte_2 fabbricato con pertinenza di un vano cantina in piano seminterrato, identificata al N.C.U.E. al foglio 5,
p.lla 475, sub.6; della quota di comproprietà indivisa pari ad 1/5 del locale ad uso soffitta sito al piano 3^ del medesimo fabbricato identificata al N.C.U.E. al foglio 5, p.lla 475, sub. 7;
, di essere proprietario dell'unità immobiliare posta al piano 1^ del citato Controparte_1 fabbricato con pertinenza di un vano cantina in piano seminterrato, identificata al N.C.U.E. al foglio 5,
p.lla 475, sub.3; della quota di comproprietà indivisa pari ad 1/5 del locale ad uso soffitta sito al piano 3^ del medesimo fabbricato identificata al N.C.U.E. al foglio 5, p.lla 475, sub. 7; della zona di terreno sita alla località Franche, riportata al N.C.T. al foglio 5, p.lla 1053 (ex 474/a) e che, in relazione a detta ultima unità immobiliare nel summenzionato atto di divisione veniva stabilito a favore della medesima p.lla
1053 (di esso istante ) ed a carico della p.lla 1045 (attribuita al convenuto Controparte_1 CP_3
) una servitù di passaggio da esercitarsi su di una striscia di terreno già destinata a viottolo (cfr.
[...] pag. 29 atto di divisione);
, di essere proprietario in virtù di atto di compravendita (Rep. n. 262 - Racc. n. Controparte_2
219) a rogito del Notaio del 23.01.2020, per acquisto fattone dal condividente Persona_2 Per_
(che nell'atto del 07.03.1991 era titolare della quinta quota), dell'unità SO immobiliare posta al piano 1^ del citato fabbricato, identificata al N.C.U.E. al foglio 5, p.lla 475, sub.4; della quota di 1/5 del locale ad uso soffitta sito al piano 3^ del medesimo fabbricato identificata al
N.C.U.E. al foglio 5, p.lla 475, sub. 7.
Rappresentavano che il convenuto, , in spregio alle previsioni di cui al citato Controparte_3 Per_ rogito (1991) relative alla regolamentazione del parcheggio e dell'utilizzo delle aree cortilizie comuni utilizzava, al medesimo fine di parcheggio, una residua area di cortile successiva e diversa da quella ad esso assegnata con l'atto di divisione, ivi posizionando stabilmente diverse autovetture e creando disagi per l'accesso alle cantine ed al terreno.
2 In ragione di tale circostanza, gli istanti chiedevano all'intestato Tribunale di condannare il convenuto a non utilizzare, quale area di parcheggio, spazi cortilizi diversi da quelli a ciò destinati ed assegnati nel Per_ rogito del 1991 e, quindi, a non parcheggiare - o far parcheggiare - al di fuori dell'area n.5 ad esso assegnata in sede di divisione, chiedendo di stabilire all'uopo una somma di denaro da corrispondere per ogni violazione o inosservanza del divieto. Per_ Chiedevano, inoltre, di sentire riconoscere la servitù di passaggio stabilita nel citato atto (1991)
a carico della p.lla 1045 (attribuita al convenuto ) ed a favore della p.lla 1053 Controparte_3
(attribuita all'istante ) con ordine ad esso di cessare le turbative Controparte_1 Controparte_3
e le molestie in corso e di ripristinare l'originaria servitù (di cm 80) nonché di realizzare le opere di contenimento, ai bordi del viottolo, che si rendessero all'uopo necessarie per salvaguardarne le originarie dimensioni.
Rappresentavano, inoltre, che il convenuto , nell'anno 2006, realizzava Controparte_3 sull'area di sua proprietà, costituente pertinenza dell'unità immobiliare identificata al N.C.U.E. al foglio
5, p.lla 475, sub.2, un manufatto / casotto di circa 30 mq ed un pozzo entrambi in violazione delle distanze legali, dei quali, pertanto, ne chiedevano la demolizione e l'arretramento sino al rispetto delle invocate normative (D.M. n.1444/1968 – art.907 c.c.).
Che, ancora, il convenuto con sornioni spostamenti ampliava la sua proprietà Controparte_3 riportata in Catasto al foglio 5, p.lla 1045 a scapito del viale comune identificato con la p.lla 475, sub. 1 e confinante con la proprietà degli attori;
indi, in ragione di tale situazione di incertezza, chiedevano regolarsi il confine tra la proprietà del convenuto (p.lla 1045) ed il confinante viale comune (p.lla 475 sub. 1) ordinando al convenuto la restituzione dell'area illegalmente occupata, da ridestinare a viale comune.
Da ultimo, in ragione della necessità ed urgenza di un intervento di sostituzione degli infissi presenti nel vano scala condominiale del fabbricato di Via S. Sebastiano, chiedevano ordinarsi al convenuto di partecipare, nella misura di 1/5, alle relative spese ovvero di rimborsarle, nella medesima misura, ad essi attori;
il tutto, con condanna del convenuto al risarcimento del danno da quantificarsi a mezzo C.T.U. e, in ogni caso, equitativamente per i sopra descritti abusi.
1.2. – In data 30.10.2020, con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, si costituiva in giudizio il convenuto , il quale affermava di essere proprietario, in Controparte_3 virtù del medesimo atto di donazione e divisione del 1991, delle seguenti consistenze immobiliari: appartamento posto al piano terra del fabbricato sito in Pimonte (Na) alla Via San Sebastiano n.30 con pertinenza di un vano cantina in piano seminterrato, identificato al N.C.U.E. al foglio 5, p.lla 475, sub.2; quota di comproprietà indivisa pari ad 1/5 del locale ad uso soffitta sito al piano 3^ del medesimo fabbricato, identificata al N.C.U.E. al foglio 5, p.lla 475, sub. 7; nonché zona di terreno sita alla località
Franche, identificata al N.C.T. al foglio 5, p.lla 1045 (ex 37/b), sulla quale, come detto, gravava una servitù di passaggio a favore della p.lla 1053 (attribuita all'istante ) così come da Controparte_1 rogito notarile a cui si rimanda.
3 Il convenuto, contestando ogni singolo capo del petitum avverso, deduceva in merito alla regolamentazione del parcheggio nel cortile comune del fabbricato che la modalità di individuazione degli stalli fosse ancora in divenire, come confermato dagli incontri con i rispettivi tecnici non andati a buon fine;
e che, la segnaletica attualmente presente nell'area interessata (che delimitava, tra l'altro, solo quattro di cinque zone omettendo di individuare l'area di parcheggio n. 5 ad esso assegnata) veniva individuata arbitrariamente dagli stessi attori (solo) in data 19 agosto 2020 in assenza di un consulto del medesimo che non l'aveva, quindi, mai condivisa né approvata. Controparte_3
In merito all'esistenza della servitù di passaggio a carico della p.lla 1045, ad esso attribuita, ed in favore della p.lla 1053, attribuita all'istante , invece, pur riconoscendone Controparte_1 pacificamente l'esistenza, tuttavia, contestava quanto dedotto dall'attore circa le dimensioni (indicate nel libello introduttivo in cm 80) nonché l'impedimento e/o la turbativa al suo esercizio da parte sua, atteso Per_ che nel rogito (1991) alcuna dimensione minima per tale viottolo di passaggio veniva indicata e sostenendo che lo stesso, invero, aveva una larghezza che era rimasta invariata nel tempo e soprattutto idonea a consentirne il passaggio pedonale.
Quanto al manufatto di circa 30 mq oggetto di citazione, la difesa di parte convenuta precisava trattarsi di un vano rurale ad uso pollaio realizzato, non dal convenuto , ma a suo Controparte_3 tempo dai genitori dei germani ed insistente sui luoghi per cui è causa sin dall'epoca di CP_3 realizzazione del fabbricato principale e comunque prima del rogito di divisione (1991); detto vano rurale, precisava il convenuto, nell'anno 2006 veniva interessato esclusivamente da lavori di ristrutturazione, in quanto vetusto, che non ne alteravano le originarie dimensioni rimaste immutate nel tempo.
Lo stesso doveva dirsi per il pozzo, anch'esso, come il manufatto, a suo dire presente sull'area sin dall'inizio dell'edificazione del fabbricato principale in quanto opera necessaria per lo smaltimento delle acque. In via riconvenzionale, poi, si doleva il convenuto:
- di un'illegittima realizzazione di verande ad opera degli attori sui balconi di n. 2 unità immobiliari ubicate al piano primo (di proprietà dei Sig.ri e ) e al piano secondo Controparte_2 Controparte_1
(di proprietà del Sig. ) avvenuta in assenza di apposita autorizzazione da parte dei Parte_2 comproprietari e, quindi, in violazione dell'art. 1120 c.c. in materia di divieto di innovazioni sulle parti comuni dell'edificio condominiale ed, altresì, in violazione della normativa urbanistica, poiché edificate in assenza di permesso a costruire;
- nonché di un'illegittima apertura di una porta nell'androne condominiale a servizio della unità immobiliare di , realizzata in assenza del consenso da parte di tutti i comproprietari e Parte_1 idonea a creare una servitù di passaggio non prevista nonché ad alterare l'originaria progettualità dell'edificio; delle quali, in via riconvenzionale, ne chiedeva l'immediata rimozione e la condanna degli istanti al ripristino dello status quo ante e, in ogni caso, la condanna al risarcimento dei danni patiti a causa dei citati abusi, anche in considerazione del rapporto causale con la mancata definizione della pratica di condono, da quantificarsi a mezzo C.T.U. ovvero equitativamente.
4 Sempre in via riconvenzionale, chiedeva altresì che l'adito Tribunale accertasse e dichiarasse il mancato utilizzo della soffitta comune a causa delle turbative e delle molestie realizzate con illegittima occupazione dell'area da parte degli attori, ostativa al libero uso della medesima da parte sua ed in violazione della disciplina contenuta nel rogito di divisione (1991) ove, in relazione al locale de quo, veniva espressamente vietato il deposito di materiali che ne impedisse il libero uso quale stenditoio da parte di tutti i condomini;
e chiedeva, pertanto, ordinarsi la cessazione di ogni molestia e turbativa previa rimozione di ogni materiale ivi depositato, anche in questo caso, determinando il risarcimento dei danni patiti per il mancato utilizzo, da quantificarsi a mezzo C.T.U. e, in ogni caso, equitativamente.
Censurava, ancora, il convenuto un'illegittima creazione di servitù sulle aree comuni in assenza di autorizzazione da parte di tutti i comproprietari ed un'illegittima creazione di servitù di passaggio di cavo su fondo (cfr. punti da 1 a 9 della comparsa di risposta) delle quali ne chiedeva l'accertamento ed il risarcimento da quantificarsi a mezzo C.T.U. e, in ogni caso, equitativamente.
Da ultimo, chiedeva la condanna degli attori alla corresponsione di quanto da loro incassato indebitamente a titolo di rate di pensione maturate e non riscosse dalla defunta sorella in Controparte_4 data 22.08.2017.
1.3. – Ritualmente instaurato il contraddittorio, alla prima udienza del 23.11.2020, svoltasi secondo le formalità della trattazione cartolare, venivano assegnati alle parti i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. e la causa veniva rinviata per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
1.4. – Con ordinanza resa in data 27.02.2022, il Giudice monocratico, a scioglimento della riserva assunta nella precedente udienza, ritenuta l'ammissibilità e la rilevanza della prova per testi e dell'interrogatorio formale articolata dagli istanti nella propria memoria istruttoria nonché l'ammissibilità
e la rilevanza della prova per testi articolata dal convenuto con memoria depositata in data 01.04.2021, ammetteva i mezzi istruttori richiesti dalle parti, limitando i testi da escutersi a tre per parte, e rinviava la causa all'udienza del 09.06.2022 per l'espletamento dell'interrogatorio formale deferito dagli attori al convenuto.
1.5. – L'istruzione della causa proseguiva nel corso di più udienze ove si procedeva all'interrogatorio formale deferito nonché all'escussione della prova testimoniale ammessa, rispettivamente, con i testi di parte attrice, individuati nelle persone di (genero dell'istante , Testimone_1 Parte_2
(figlia dell'attore ), (moglie dell'attore Testimone_2 Controparte_1 Testimone_3
e madre di ), (moglie dell'istante Parte_1 Controparte_2 Testimone_4 Parte_2
;
[...]
e di parte convenuta, individuati nelle persone di (moglie del convenuto Testimone_5 CP_3
), (tecnico di fiducia del convenuto e
[...] Testimone_6 Controparte_3 [...]
(figlia del convenuto ); Tes_2 Controparte_3 nonché di un teste comune ad entrambe le parti individuato nella persona di , tecnico Testimone_7 che, all'epoca dei fatti, collaborò alla divisione e successivamente a tale momento curò alcune pratiche edilizie in favore dei germani CP_3
5 1.6. – A scioglimento della riserva di cui al verbale dell'11.05.2023, il Giudice monocratico, con ordinanza resa in data 21.05.2023, ritenuto necessario ai fini della decisione procedersi alla nomina di un consulente tecnico, anche alla luce delle richieste istruttorie avanzate in tal senso dalle parti costituite, nominava C.T.U. l'arch. rinviando la causa per l'adozione dei provvedimenti conseguenti. Persona_4
1.7. – Depositata la C.T.U., in data 07.04.2024, unitamente alla documentazione tecnica a sostegno e, alle osservazioni dei C.T.P., il Giudice monocratico con ordinanza resa in data 17.04.2024, rinviava la causa all'udienza del 16.09.2024, per l'escussione dell'ultimo teste, , comune ad Testimone_7 entrambe le parti nonché per la precisazione delle conclusioni;
all'esito di tale udienza, sulle conclusioni di cui in epigrafe, riservava la causa in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art
190 c.p.c.
2.1. – La domanda attorea è parzialmente fondata e, per l'effetto, deve trovare accoglimento nei limiti ed in ragione delle motivazioni che seguono. Per_ 2.2. – In via preliminare, va rilevato che nel più volte richiamato atto di donazione e divisione
(1991) le parti in causa oltre a procedere all'assegnazione delle rispettive quote disciplinavano, altresì,
l'uso e la destinazione delle parti comuni del fabbricato sito in Pimonte (Na) alla Via San Sebastiano.
Nella specie, in comune tra tutti i condividenti vi è l'area esterna identificata catastalmente al foglio 5,
p.lla 475, sub. 1 come bene comune non censibile che include il cortile di accesso carrabile da Via San
Sebastiano, antistante il fabbricato, ed un camminamento pedonale comune lungo i lati nord ed ovest del medesimo fabbricato. Nell'area citata (p.lla 475, sub. 1), conformemente a quanto descritto in atto, nell'angolo sud ovest veniva individuata un'area di parcheggio articolata in n.5 posti auto di cui n.4 posti delimitati dalle sole strisce a pavimento, senza numerazione, ed uno (il n.5) ubicato nell'angolo confinante ad ovest con il muro di confine della particella limitrofa 1481, privo di strisce di delimitazione.
Con riferimento a detta area di parcheggio, gli istanti nell'atto introduttivo del giudizio precisavano che gli spazi adibiti a parcheggio all'interno del cortile furono, a suo tempo, tracciati e definiti dal fu geom. , tecnico comune di tutte le parti in lite e che, gli stessi erano ben noti ed accettati Persona_5 da tutti i comproprietari. Tale circostanza ha trovato puntuale riscontro nella testimonianza del teste
, tecnico comune delle parti, il quale, escusso all'udienza del 16.09.2023 testualmente Testimone_7 riferiva: “Confermo il capo che mi si legge e tanto posso dire in quanto all'epoca della divisione tali strisce furono tracciate da me e dal geometra in accordo con i condividenti e dagli stessi sono Per_5 stati accettate per lungo tempo.”
Conferma di tale assunto può trarsi, del resto, anche da quanto dichiarato dagli stessi testi di parte convenuta, e , rispettivamente moglie e figlia del Testimone_5 Testimone_2 CP_3
, le quali hanno confermato che le strisce di delimitazione dei parcheggi furono tracciate
[...] all'epoca della divisione e che da tale momento ciascuno parcheggiava la propria autovettura nel posto auto assegnatogli, evidenziando così che non solo la delimitazione dell'area di parcheggio era stata già a suo tempo effettuata, ma anche che la stessa era a tutti nota e comunemente accettata. (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 20.10.2022 dal teste : “ricordo che era prima della pandemia e Testimone_5
6 dunque mi sembra nell'agosto del 2019. Sicuramente però l'apposizione delle strisce non fu concordata con mio marito. Preciso che le strisce erano state realizzate quando vi fu la divisione della proprietà e tuttavia poi sono state modificate come ho detto nell'agosto del 2019 senza interpellare mio marito.
Preciso che pur dopo la modifica si parcheggia con le medesime modalità eccetto che per quanto riguarda i posti di e i quali già da tempo si erano scambiati i posti. Tuttavia Parte_1 CP_1 allungando le strisce le manovre di parcheggio in entrate ed in uscita dai posti sono state rese più difficoltose ed infatti noi abbiamo difficoltà ad entrare ed uscire dal nostro posto. Negli stalli dopo
l'allungamento delle strisce viene sempre parcheggiata una sola macchina e tuttavia talvolta viene parcheggiata anche la moto” e dal teste escussa all'udienza dell'11.05.2023: “I Testimone_2 posti auto vi sono sempre stati dacchè si è proceduto alla divisione degli appartamenti, ma nel 2019 tali strisce sono state senza autorizzazione di mio padre, allungate, nel senso che si è proceduto a rendere più lungo il posto auto. Posso dire che mio padre non era d'accordo in quanto io sono sempre a casa di papà
e quindi posso dire che lui non ne sapeva niente. (…)da che è stata divisa l'area mio padre ha parcheggiato nel suo posto ed anche in altri come fanno del resto tutti”)
Lo stesso convenuto, in sede di interrogatorio formale, non solo ha dichiarato che l'intervento realizzato nell'anno 2019 riguardò soltanto un “allungamento” delle strisce già tracciate ed esistenti in precedenza, ma anche che gli era ben nota l'esistenza e l'ubicazione del posto auto a lui dedicato, tanto che riferiva di aver sempre parcheggiato nel quinto posto auto a lui spettante, salvo poi precisare che in tale posto auto, in ragione delle sue dimensioni, era solito parcheggiare due autovetture.
Sempre in relazione a detta area, gli attori lamentavano un utilizzo da parte del convenuto, al medesimo fine di parcheggio, di spazi cortilizi diversi ed ulteriori (nella specie, occupazione dell'area cortilizia immediatamente successiva a quella individuata con l'area n.5 ed altri spazi cortilizi davanti alla recinzione e alla rampa che conduce agli scantinati ed al terreno) rispetto a quelli ad esso assegnati nel Per_ rogito del 1991 ove era solito posizionare stabilmente le autovetture proprie e dei propri familiari
(tre auto fisse e, a volte, una quarta auto).
Tanto premesso, occorre osservare come la prova documentale e la prova orale raccolte sul punto hanno consentito di confermare tali assunti;
in particolare i testi di parte attrice nonché i testi di parte convenuta, , figlia del convenuto escussa all'udienza Testimone_2 Controparte_3 dell'11.05.2023 (ove riferiva: “Da che è stata divisa l'area, mio padre ha parcheggiato nel suo posto ed anche in altri come fanno del resto tutti.”) e, moglie del convenuto Testimone_5 CP_3
escussa all'udienza del 24.10.2022 (ove si legge: “A questo punto vengono mostrate al teste le
[...] foto accluse alla produzione di parte attrice ed allegate al n.4 della memoria istruttoria ed il teste risponde: riconosco le mie auto che sono quella bianca e quella verde ritratte nella foto n.1 […]”) hanno tutti coerentemente riferito che le autovetture del convenuto venivano poste fuori dagli spazi ad esso assegnati come si evince, altresì, dalla documentazione fotografica versata in atti (cfr. all. n.4 produzione di parte attrice del 01.04.2021).
7 Dall'espletata C.T.U. veniva, inoltre, riscontrato che il posto auto attribuito al convenuto CP_3
, individuato al n.5 ed ubicato di fronte all'uscita della piccola unità al pianterreno di sua
[...] proprietà, a parere del tecnico “non essendo delimitato da strisce, gode di uno spazio maggiore e potrebbe interferire con il comodo accesso alla rampa ovest comune che serve le particelle di terreno ed individuata come zona di passaggio.” (cfr. pag.7 della relazione tecnica);
Alla luce delle risultanze che precedono deve ritenersi, quindi, la fondatezza della pretesa attorea sul punto e, ritenendo questo giudicante di dovere condividere e fare proprie le risultanze dell'espletata
C.T.U. in ordine all'acclarata conformità dell'attuale ripartizione dell'area destinata a parcheggio a Per_ quanto previsto dalle parti nel rogito del 1991 (ove si legge testualmente: “[…] Detta zona di cortile destinata a parcheggio dovrà essere suddivisa con apposita segnaletica a terra, in cinque aree di sosta contrassegnata progressivamente, da sinistra a destra, entrando nel cortile con i numeri da 1 a 5 e convengono, altresì, che l'area individuata con il numero "1" sarà a servizio dell'unità immobiliare assegnata a , l'area individuate con il numero "2" sarà a servizio dell'unità SO immobiliare assegnata a , l'area individuata con il numero "3" sarà a servizio Controparte_1 dell'unità immobiliare assegnata a , l'area individuata con il numero "4" sarà a Parte_1 servizio dell'unità immobiliare assegnata a e l'area individuata con il numero "5" Parte_2 sarà a servizio dell'unità immobiliare assegnata a .”), ritiene all'uopo necessaria la Controparte_3 delimitazione del quinto posto auto, conformemente a quanto indicato in atti, attraverso un'adeguata tracciatura degli stalli sul piano orizzontale, con le stesse misure degli altri quattro posti già realizzati, con la stessa loro inclinazione e dimensione e, con una chiara ed inequivocabile indicazione della numerazione progressiva degli stessi, precisando che sia lo spazio laterale ai due posti esterni, sia quello retrostante i posti auto dovrà essere lasciato libero per consentire a tutti i comunisti di eseguire le corrette manovre durante le fasi di parcheggio ed un agevole accesso al vialetto ovest.
Le relative spese, saranno poste a carico di tutti i comproprietari in ragione delle rispettive quote, così come indicate nelle Tabelle millesimali riportate nell'elaborato peritale, al quale si rimanda (cfr. Tabella
C – Parti esterne comuni pag.25 della relazione tecnica in atti).
Gli attori hanno poi chiesto, ai sensi dell'art 614 bis c.p.c., la fissazione di una somma di danaro a titolo di penalità per ogni violazione relativa alla regolamentazione del parcheggio nell'area a tanto dedicata.
La relativa domanda deve trovare accoglimento in ragione delle motivazioni che seguono.
Come noto l'art 614 bis c.p.c., ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di imporre mezzi di coercizione indiretta (le cd. astreints) nei provvedimenti giudiziali condannatori aventi ad oggetto obblighi di fare infungibili ed obblighi di non facere o, in ogni caso, obblighi diversi dal pagamento di somme di danaro.
In particolare, la norma, come novellata, dispone che “con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni
8 violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, determinandone la decorrenza. Il giudice può fissare un termine di durata della misura, tenendo conto della finalità della stessa e di ogni circostanza utile.”
La giurisprudenza formatasi sul punto, ha ritenuto applicabile tale strumento anche ai provvedimenti anticipatori ed a quelli cautelari, in omaggio alla funzione deflattiva dello strumento ed alla ratio dello stesso, di garantire effettività della tutela (cfr. Trib. Terni 6.08.2009; con specifico riferimento ai procedimenti possessori cfr. Trib. Varese 17.02.2011)
L'art. 614 bis consente al Giudice di fissare, con il provvedimento di condanna, su istanza di parte e salva la ipotesi in cui la misura appaia manifestamente iniqua, una misura di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nella esecuzione del provvedimento medesimo. La norma in analisi, in particolare, individua la propria ratio nella esistenza di una serie di obbligazioni di facere o di non facere, caratterizzate dalla presenza di un nucleo di incoercibilità della prestazione, vale a dire da una quota di prestazione non attuabile mediante i mezzi di esecuzione forzata previsti dall'ordinamento, richiedendosi una non surrogabile attività di collaborazione o cooperazione ad opera del soggetto obbligato o di un soggetto terzo (T. Trento 8.2.2011).
E' evidente, dunque, che nel caso che ne occupa ricorrono i presupposti necessari ai fini dell'emissione del provvedimento richiesto, atteso che la natura dell'obbligo posto a carico del CP_3
presuppone una necessaria e continua collaborazione di quest'ultimo ( soprattutto volta a non
[...] occupare con autovetture proprie spazi ulteriori rispetto a quello destinato a proprio parcheggio); appare quindi di ragione porre a carico del convenuto l'obbligo di corrispondere l'importo di € 50,00 per ogni violazione del presente provvedimento, per la durata massima di mesi sei a decorrere dalla comunicazione della presente sentenza, avuto riguardo all'interesse degli attori all'adempimento, al valore della controversia ed all'importanza dell'area oggetto di giudizio.
2.2. – Con riferimento, invece, alla domanda di riconoscimento della servitù di passaggio spiegata dagli istanti nelle proprie conclusioni, in via preliminare va qualificata l'azione proposta in termini di actio confessoria servitutis, di cui all'art. 1079 c.c., quale azione reale avente ad oggetto l'accertamento dell'affermato diritto di servitù sul fondo che si pretende servente e la cessazione di impedimenti e turbative a tale diritto nonché la rimessione dei luoghi in pristino stato, oltre al risarcimento dei danni.
Orbene, l'attore che agisce in confessoria servitutis ha l'onere di provare l'esistenza del relativo diritto attraverso una prova meno rigorosa richiesta per chi agisce in rivendicazione, posto che con tale azione non si mira alla dichiarazione del diritto di proprietà sul fondo, non contestata tra le parti in causa, quanto piuttosto all'affermazione di tale vincolo sul medesimo.
Tanto premesso in diritto, va osservato come dall'esame degli atti di causa risulti pacifica e non contestata dalla difesa di parte convenuta l'esistenza di una servitù di passaggio a carico della p.lla 1045, attribuita in sede di divisione al convenuto , ed in favore della p.lla 1053, attribuita Controparte_3 all'istante (cfr. pag.8 della comparsa di risposta ove si legge: “In merito al punto a Controparte_1 detto punto questa difesa evidenzia e rileva che l'esistenza della servitù di passaggio è pacifica.”);
9 Per_ provata altresì per tabulas, in quanto prevista nel citato rogito (1991) ove a pag. 29 si legge testualmente che: “[…] le particelle 1045 (attribuita a ), e 1053 (attribuita a Controparte_3
) entrambe del fol. 5, trarranno accesso dal cortile comune del fabbricato in Pimonte Controparte_1 alla Via san Sebastiano n 30 e precisamente dalla parte cementata del medesimo, posta ad occidente del fabbricato, a mezzo di servitù di passaggio da esercitarsi su di una striscia di terreno, già destinata a viottolo, che attraversa le particelle 1045,1046 e 1047 del fol.5 e, quindi, corre lungo il confine della particella 1054 del fol.5 con la particella 1053 del fol.5 fino ad immettersi nella particella 1053 del foglio 5”.
Ciò posto, la questione che qui ne occupa non attiene quindi all'esistenza (rectius: riconoscimento) di detta servitù, quanto piuttosto all'accertamento delle asserite turbative e molestie ad opera del convenuto e descritte rispettivamente nei capi h) ed i) dell'atto di citazione (ove si legge: “zappa sempre il terreno lungo le sponde del viottolo che attraversa il suo fondo al centro, facendo di continuo franare il terreno nel viottolo stesso che viene quindi ad essere sempre più ristretto con accesso sempre più difficile.”) che avrebbero comportato, a dire degli istanti, una riduzione della servitù di originari cm 80 e, conseguentemente una difficoltà nell'esercizio di tale diritto da parte degli attori. Per_ Orbene, premesso che nel citato rogito (1991) alcuna dimensione minima veniva indicata per tale servitù di passaggio, si è reso a tal fine necessario compiere un'indagine che accertasse l'idoneità o meno del viottolo all'esercizio della detta servitù di passaggio, tenuto altresì conto dell'uso agricolo delle zone in questione (passaggio con carriola e cassette) come descritto dagli stessi testi escussi.
Tanto premesso, occorre osservare che gli esiti delle indagini condotte dal C.T.U. confermano la circostanza dell'uso agricolo della detta area;
a pag. 13 della relazione tecnica si legge infatti che: “il viottolo di accesso, che dal viale ovest attraversa la particella del convenuto, per la pendenza naturale del terreno, non ha una linea definita e, per effetto del naturale franare del terreno durante le operazioni agricole e per il dilavamento delle acque meteoriche tende a ridursi ad uno spazio esiguo.”
Con riferimento, invece, alla sua idoneità all'esercizio della citata servitù nonché alle sue dimensioni, veniva precisato, sempre nel richiamato elaborato peritale, che: “Non esistendo un riferimento normativo relativo alla misura di tali servitù, si ritiene che la misura di 90 cm sia congrua al passaggio se la delimitazione è realizzata solo al piano di calpestio ed in assenza di elementi verticali che ne riducono il comodo attraversamento” e che: “Non esistendo un preciso riferimento normativo è necessario riferirsi alle minime misure dettate dall'ergonomia ed alla funzione del passaggio. Trattandosi di servitù su fondo agricolo bisogna tenere conto del passaggio con attrezzature di piccole dimensioni (carriola o cassette) e pertanto i 60 cm non sono sufficienti al passaggio a piedi rendendo necessaria una misura minima di
80/90 cm.”
Il consulente, peraltro, ha basato le proprie considerazioni anche su un dato di riscontro oggettivo, ossia l'esistenza, al termine del vialetto, di un cancelletto di chiusura dello stesso che ha dimensione
(invariata) proprio di 88/90 cm, misura dal consulente ritenuta idonea allo scopo agricolo cui il detto vialetto è destinato.
10 Tale circostanza veniva, altresì, confermata sia dal teste comune ad entrambe le parti, Tes_7
, escusso sul punto all'udienza del 16.09.2024, che a domanda riferiva: “ad oggi quella servitù
[...] non è idonea al passaggio perché si trova al centro del fondo e negli anni coltivando e sistemando il fondo il viale si è ristretto nelle sue dimensione, in quanto posto ad una quota inferiore a quella del terreno circostante che naturalmente in parte è franato verso tale viale ricoprendolo.”, sia dal teste di parte attrice, , escusso sul punto all'udienza dell'11.05.2023, il quale testualmente Testimone_4 riferiva: “In questo terreno mia suocera teneva le viti e vi era questo vialetto largo oltre un metro e vi passava anche con la carriola. Ai lati vi erano i pali con le viti. Oggi si è ristretto.”; e, infine, altresì dal teste di parte convenuta, escusso sul punto all'udienza del 24.10.2022, che a domanda Testimone_5 riferiva: “Non saprei dire quanto è largo tale passaggio, più o meno credo una sessantina di centimetri”.
In definitiva, alla luce delle dichiarazioni rese dai testi escussi in corso di lite nonché delle risultanze del C.T.U. - il quale a pag.29 della perizia così concludeva: “Il viottolo attualmente esistente non è compatibile con l'uso agricolo per cui necessitano 90 cm netti liberi da ostacoli e di superficie piana.
Pertanto, al fine di preservare la dimensione si rende necessaria una delimitazione con opere di contenimento reversibili per evitare che il terreno ai lati frani e ne riduca l'ampiezza.” - deve ritenersi, allo stato, l'inidoneità del viottolo de quo, esistente nel fondo del convenuto (p.lla Controparte_3
1045 del foglio 5) e conducente alla particella dell'attore (p.lla1053 del foglio 5) Controparte_1 all'esercizio della citata servitù di passaggio e, per la necessità, al fine di preservarne la dimensione, di una sua delimitazione con opere di contenimento così come suggerite dal tecnico incaricato nell'elaborato peritale al quale si rimanda.
2.3. – Gli attori rappresentavano, inoltre, che il convenuto , nell'anno 2006, Controparte_3 realizzava sull'area di sua proprietà, costituente pertinenza dell'unità immobiliare identificata al N.C.U.E. al foglio 5, p.lla 475, sub.2, un manufatto / casotto di circa 30 mq ed un pozzo, entrambi in violazione delle distanze legali sia dal confine dell'area comune che dalle proprietà degli attori Parte_2
e [testualmente: “manufatto realizzato a circa 1,80 m dalla veduta a livello del piano Controparte_1 cantina (p.lla 475 sub. 6 del fol. 5) di esso attore e a circa 80 cm dai balconi Parte_2 dell'appartamento al I° piano di essi attori e da quelli dell'appartamento al 2° piano Controparte_1 sempre di esso ] dei quali, pertanto, ne chiedevano la demolizione e l'arretramento Parte_2 sino al rispetto delle invocate normative (D.M. n.1444/1968 – art.907 c.c.).
Il convenuto deduceva, ex adverso, che il manufatto veniva in realtà realizzato non da esso ma, a suo tempo, dai di lui genitori ( e ) e, Controparte_3 Controparte_5 Testimone_2 pertanto, che lo stesso insisteva sui luoghi per cui è causa sin dall'epoca di realizzazione del fabbricato principale e comunque prima del rogito di divisione (1991); lo stesso dicasi per il pozzo che a suo dire, come il manufatto, era presente sull'area sin dall'inizio dell'edificazione del fabbricato principale in quanto opera necessaria per lo smaltimento delle acque.
Orbene, con riferimento a tale circostanza, le dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta escussi sul punto in corso di lite, sono apparse lacunose e generiche oltre che contraddittorie sia fra di loro, che in
11 special modo in riferimento a quanto emerso dall'obiettivo stato dei luoghi e dagli accertamenti peritali condotti dal nominato C.T.U.
Invero, dall'analisi dei materiali impiegati per la realizzazione del manufatto destinato ad uso pollaio
(blocchi portanti di lapil-cemento non intonacati e tetto realizzato con lamiere grecate poste su una struttura di tubolari in ferro) e del pozzo (calcestruzzo armato gettato in opera), posti sul terreno in proprietà del convenuto, è emerso che la loro edificazione deve dirsi successiva e non precedente come, invece, sostenuto dal convenuto e dai testi escussi, all'epoca di realizzazione del fabbricato principale di
Via S. Sebastiano;
come si evince dall'elaborato peritale che a pag. 14 afferma: “I materiali impiegati sono successivi all'epoca di realizzazione del fabbricato, in particolare riferimento ai materiali impiegati per la realizzazione del manufatto ad uso pollaio e alla relativa copertura.”
Ancora, sempre in merito all'asserita preesistenza del manufatto alla data di realizzazione del fabbricato principale, precisava il C.T.U. che lo stesso non era riconoscibile nell'ortofoto del 1974, né veniva indicato nella planimetria catastale, né incluso nei volumi oggetto di condono edilizio (ex 47/85 prot.1995 del 29.3.1986 e successive integrazioni del 22.7.2008 prot. 6532) e non veniva, altresì, identificato nell'atto di divisione e donazione del 1991.
Circa l'epoca della sua realizzazione, invece, testualmente affermava a pag.17: “Non è possibile documentare una data certa di realizzazione del manufatto che presumibilmente è stato realizzato nell'attuale consistenza tra il 2002 ed il 2006, come riscontrabile dalle fotografie satellitari (google earth) e dalla contestazione per opere abusive dell'Ufficio tecnico del 2006 che dichiara il manufatto “in corso di esecuzione”. Nell'immagine satellitare del 2002 il manufatto non è visibile e non è riconoscibile per sagoma ed ingombro mentre risulta chiaramente riconoscibile nel 2007.”
Tale circostanza veniva, infine, confermata anche dal teste comune ad entrambe le parti, Tes_7
, escusso sul punto all'udienza del 16.09.2024, che a domanda riferiva: “La prima volta che ho
[...] visto questo locale è stato nel 2006 allorquando vi è stato un accesso dei vigili sul posto che contestavano la costruzione di questo manufatto. […] Preciso che nel 93/94 allorquando andai per la suddivisione dell'area destinata a parcheggio non ricordo nulla di tale manufatto ma ritengo che non vi fosse in quanto lo stesso non risultava dagli atti.”
Va osservato che tali concordi risultanze istruttorie non possono essere superate dalle dichiarazioni testimoniali rese dai testi di parte convenuta, e (nata a [...] Testimone_5 Testimone_2 il 27.03.1987), rispettivamente moglie e figlia del convenuto, le quali hanno dichiarato che il manufatto di cui trattasi, adibito a pollaio, sarebbe stato presente sui luoghi di causa ancor prima della divisione dei cespiti, in quanto utilizzato dalla madre dei per tenervi i polli, e che nell'anno 2006 il CP_3
si sarebbe limitato soltanto a ristrutturalo, senza alterarne sagoma e dimensioni. Controparte_3
Tali asserzioni, infatti, risultano contraddittorie e sementite per tabulas dal rapporto dall'accertamento tecnico eseguito dal personale dell'Ufficio Urbanistico del Comune di Pimonte in data 12.06.2006 (cfr allegato all'atto di citazione), ove a seguito di sopralluogo si specificava che le opere erano in fase di realizzazione e che il manufatto risultava in corso di costruzione;
viceversa, entrambi i testi di parte
12 convenuta hanno riferito che nell'anno 2006 il pollaio sarebbe stato oggetto di mera ristrutturazione e non di demolizione e ricostruzione ( il teste , escussa all'udienza dell'11.05.2023, ha Testimone_2 specificato espressamente: “è sempre rimasto uguale nelle dimensioni solo che nel 2006 mio padre lo ha ristrutturato. Preciso che con ciò intendo dire non che lo abbia ricostruito ma solo che lo ha aggiustato un poco”), rendendo così una dichiarazione di fatto incompatibile con la realtà riscontrata dagli organi accertatori del Comune di Pimonte. Il teste , ctp del , poi, ha reso Testimone_6 Controparte_3 sul punto una dichiarazione meramente valutativa, affermando di non saper datare l'epoca di realizzazione del manufatto ma di desumere dalla natura dei materiali adoperati che lo stesso fosse almeno coevo alla realizzazione del fabbricato principale;
accertamento sui materiali poi compiuto dal ctu in corso di giudizio, con gli esiti sopra descritti.
Sul punto va tuttavia osservato che, contrariamente a quanto asserito dal ctu e come invece dedotto Per_ nelle note del ctp di parte convenuta, nel più volte menzionato atto di divisione per notar del
7.03.1991, alla pagina 8, rigo 5, è dato leggere un chiaro riferimento al pollaio di cui si controverte:
“zona di terreno …….con retrostante vano rurale ad uso pollaio, di vecchia costruzione e non riportato in catasto…… detta zona di terreno ….sarà individuata nel N.C.T. di Pimonte alle seguenti particelle del foglio 5 p.lla 1045”
Come efficacemente argomentato dal ctp, ing. , infatti, con tutta verosimiglianza vi è una Tes_6 erronea identificazione della particella catastale, indicata con il n. 1045; errore che concerne, a ben vedere, anche l'accertamento compiuto dai tecnici del nel verbale di accertamento n. Controparte_6
7125/2006 ove, ancora una volta, la particella viene erroneamente indicata con il n. 1045, in luogo di quello coretto che doveva essere f. 5 p.lla 475 sub.
2. Ritiene questo giudice che le dette osservazioni meritino condivisione, atteso che l'erroneo riferimento, in entrambi gli atti, alla particella 1045 ed il riferimento al medesimo locale adibito a pollaio, ingenera la presunzione che tale riferimento sia univocamente diretto al fabbricato oggetto di odierna controversia e che la corretta identificazione catastale sia quella della particella 475 sub 2 del foglio 5. Di tale avviso, del resto, si è mostrato anche il ctu che, nel rispondere alle osservazione di parte convenuta, ha convenuto circa l'errore materiale nella indicazione della particella catastale. Tale illazione, risulta avvalorata anche dalla circostanza che la licenza edilizia n. 532 del 28.03.1977, rilasciata in favore del de cuius , vincolava la Controparte_5 realizzazione del fabbricato colonico per civile abitazione composto da piano seminterrato, terra e primo, appunto “a condizione che si procederà alla demolizione dei casotti già esistenti”.
Peraltro vale la pena sottolineare che della preesistenza di tale pollaio può trarsi convincimento anche dalla riproduzione fotografica allegata alla produzione di parte convenuta ( foto n. 5 allegata alle note tecniche di parte depositate in uno alla comparsa di costituzione e risposta), nella quale è dato scorgere sulla sinistra della fotografia ed adiacente al piano di calpestio del terrazzo, una copertura di lamiera del tutto simile a quella attualmente esistente e posta a copertura del menzionato pollaio.
Tale riproduzione fotografica, durante lo svolgimento della fase istruttoria del giudizio, veniva sottoposta all'attenzione dei testi di parte convenuta, e , i quali Testimone_5 Testimone_2
13 hanno riferito di riconoscere la tettoia del pollaio in oggetto, datando poi lo scatto fotografico intorno alla fine degli anni '90 (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 20.10.2022 da “riconosco la Testimone_5 foto che mi si mostra e posso riferire che la tettoia che si scorge dietro alla ringhiera è quella del pollaio di cui ho detto. Il bimbo ivi raffigurato è mio figlio che è nato nel 1994 ed in questa foto aveva 3 o 4 anni”)
Il ctu, in riscontro ai rilievi del ctp di parte convenuta, ha così argomentato: “in risposta alle osservazioni di parte convenuta si concorda sulla descrizione in atto di un “vano rurale ad uso pollaio”.
Tuttavia sui luoghi è stata riscontrata la presenza di un manufatto realizzato con materiali di recente realizzazione (tetto in lamiera grecata e muratura con sovrastante cordolo in cemento) differente in tutti gli elementi tipologici dai vecchi manufatti ad uso stalla confinanti con il detto pollaio. (relativamente a questi si pone l'accento sull'epoca di realizzazione della copertura). La preesistenza di un vano pollaio, non visibile nelle foto satellitari, probabilmente si riferisce ad un manufatto in tutto o in parte diverso da quello attualmente esistente e di dimensioni sicuramente inferiori non risultando visibile dalle foto satellitari ed IGM prodotte sia dallo scrivente CTU sia dalla parte convenuta.”
Ritiene questo giudice che tali argomentazioni possano essere condivise, siccome basate su adeguata e coerente motivazione. Invero, alla luce della complessiva istruttoria svolta e dei dati di fatto emersi sia dalle dichiarazioni testimoniali che dai documenti allegati e dagli accertamenti del ctu, è possibile trarre il convincimento che il locale ad uso pollaio di cui si controverte, già preesistente all'edificazione del caseggiato, sia stato oggetto nell'anno 2006 non di una mera ristrutturazione, ma bensì di un abbattimento e conseguenziale completo rifacimento ( coerentemente a quanto accertato dal personale dell'ufficio tecnico del Pimonte), in difformità rispetto all'originaria consistenza e dimensioni CP_6
(come coerentemente supposto dal ctu alla luce delle risultanze delle foto satellitari acquisite in sede di accertamento).
Orbene, è principio pacifico della Suprema Corte, da ultimo ribadito con sentenza n. 22493 dell'8.08.2024, che in caso di abbattimento e ricostruzione, il principio di prevenzione e quindi il diritto di mantenere la costruzione a distanza inferiore a quella prevista dalle leggi e regolamenti vigenti, possa ritenersi soltanto nel caso in cui la nuova edificazione sia perfettamente conforme, per ingombro volumetrico e sagoma, a quella in precedenza esistente, dovendo diversamente procedersi all'abbattimento di quelle porzioni che risultino in ampliamento o in difformità rispetto al nucleo originario.
La Suprema Corte, infatti, con orientamento giurisprudenziale pacifico ( cfr. ex multis Cass. civ.
24/06/2022, n. 20428) ha affermato che nell'ambito delle opere edilizie, come può ricavarsi dall'art. 3,
D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. d), la semplice "ristrutturazione" si verifica quando gli interventi abbiano interessato un edificio del quale sussistano e rimangano inalterate le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura;
viceversa, si può parlare di "ricostruzione" allorché
l'edificio preesistente sia venuto meno nelle sue componenti essenziali, per cause naturali o per volontario abbattimento, e si sia proceduto al mero ripristino dello stesso, senza alcuna variazione rispetto alle
14 originarie dimensioni dell'edificio, e, in particolare, senza aumenti della volumetria. Laddove, invece, la riedificazione si sia tradotta in un aumento delle volumetrie o in una modifica della sagoma, ci si troverà di fatto di fronte ad un organismo edilizio in tutto o in parte nuovo, rientrante nel concetto di “nuova costruzione”, come come tale sottoposta alla disciplina in tema di distanze vigente al momento della medesima costruzione.
Ed infatti, ai fini dell'applicazione della normativa in materia di distanze tra edifici, la "nuova costruzione" è ravvisabile non solo in ipotesi di realizzazione ex novo di un fabbricato ma anche in caso di qualsiasi modificazione nella volumetria di un fabbricato precedente che comporti l'aumento della sagoma d'ingombro, incidendo direttamente sulla situazione degli spazi tra gli edifici esistenti.
In tale ultimo caso, tuttavia, laddove non esista una norma del regolamento comunale che preveda l'estensione delle prescrizioni sulle maggiori distanze anche alle ricostruzioni, l'ordine di demolizione impartito non può riguardare l'intero fabbricato, ma solo la parte eccedente i limiti di quello preesistente, come sopra osservato.
Orbene, nel caso che ne occupa, posto che l'originaria struttura edilizia è stata oggetto ad opera del convenuto di completo rifacimento, dando vita ad un nuovo organismo edilizio difforme in tutto o in parte da quello presistente, come rilevato del ctu, in mancanza di allegazioni di parte convenuta dalle quali sia possibile risalire alla originaria consistenza del casotto in contestazione, deve ritenersi che la domanda proposta dagli attori non possa che trovare accoglimento.
Deve, infatti, farsi applicazione nel caso di specie dei principi regolatori dell'onere della prova, come più volte espressi dalla Suprema Corte, secondo cui “in tema di violazioni delle distanze legali, il proprietario che lamenti la realizzazione di un manufatto su un fondo limitrofo a distanza non regolamentare deve dare prova solo del fatto della costruzione e di quello della dedotta violazione, mentre il convenuto, che affermi di avere acquisito per usucapione il diritto di mantenere il suo fabbricato a distanza inferiore a quella legale per avere ricostruito un edificio preesistente "in loco", deve dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi dell'acquisto a titolo originario, vale a dire la presenza per il tempo indicato dalla legge del manufatto nella stessa posizione e l'assoluta identità fra la nuova e la vecchia struttura.”(cfr. Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 15041 del 11/06/2018)
A tanto il convenuto non ha adempiuto in corso di giudizio, non potendosi ritenere soddisfacenti sotto tale profilo le dichiarazioni testimoniali rese dai testi di parte convenuta, come sopra riportate, in ragione della genericità e delle contraddittorietà emerse nelle affermazioni da queste ultime rese, rispetto ai dati documentali acquisiti in giudizio.
In definitiva, alla luce delle risultanze che precedono, appare ragionevole ritenere che la realizzazione delle dette unità immobiliari, nell'attuale consistenza, sia avvenuta ad opera del convenuto CP_3
ed in epoca successiva a quella di edificazione del fabbricato principale.
[...]
2.3.1. – Quanto alla domanda di demolizione e di arretramento dei predetti manufatti (pollaio e pozzo) alle distanze legali prescritte dal codice civile e dai regolamenti locali, giova precisare, in via preliminare, che i poteri inerenti al diritto di proprietà, tra i quali rientra anche quello di esigere il rispetto
15 delle distanze medesime, non si estinguono per il decorso del tempo (salvi gli effetti dell'usucapione) e che, dunque, anche l'azione per ottenere il rispetto delle distanze legali è imprescrittibile trattandosi di azione reale modellata sullo schema dell'“actio negatoria servitutis” rivolta, non ad accertare il diritto di proprietà di chi agisce, bensì a respingere l'imposizione di limitazioni a carico della proprietà suscettibili di dar luogo a servitù. (Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 18 febbraio – 31 maggio 2021, n.
15142.).
Tanto premesso, occorre osservare che in relazione alla dedotta violazione ad opera del convenuto sempre il C.T.U. riscontrava: Controparte_3 per un verso, che il pozzo veniva realizzato ad una distanza minima di 2,36 m dal fabbricato principale e, ad 1,08 m dal confine con la particella 475, sub. 1 (area esterna comune) e che, sebbene realizzato all'interno della proprietà del convenuto (p.lla 475, sub.2), fosse in realtà in violazione delle prescritte distanze;
per l'altro, che il manufatto ad uso pollaio, veniva realizzato ad una distanza di 2,03 metri dal prospetto del fabbricato principale e, ad una distanza di 0,70 cm circa dal confine dell'area comune (p.lla
475, sub. 1) e che, anche il detto manufatto risultava in violazione della distanza prescritta dal codice civile di metri 3,00 ed a quella più restrittiva imposta dalle norme tecniche di attuazione del Comune di
Pimonte.
Le norme di attuazione del Piano regolatore vigente per la zona in cui ricade l'intero complesso immobiliare di cui trattasi (4 “agricola comune” E) prevede, infatti, una distanza tra edifici fronteggianti di 10 metri;
inoltre, il manufatto ricadrebbe nella fascia di rispetto cimiteriale per cui sussiste il vicolo di inedificabilità assoluta ad una distanza inferiore a 200 metri dal cimitero.
Precisava, inoltre, il consulente che il detto manufatto limitava altresì la libera visuale della cantina dell'attore e della cantina dell'attore e concludeva sostenendo che: Parte_2 Controparte_2
“Entrambi i manufatti sono in violazione delle distanze legali e determinano limitazione di luce e vedute per due delle cantine degli attori. Non è possibile indicare opere di adeguamento per l'arretramento del manufatto ad uso pollaio in quanto, violando le prescritte distanze, dovrebbe essere arretrato di 8,00 metri ovvero demolito. Per il pozzo si prescrive l'arretramento di 0,92m.” (cfr. pag. 29 dell'elaborato peritale).
Tale circostanza trovava puntuale riscontro anche nella deposizione del teste di parte attrice, Tes_4
, escusso sul punto all'udienza dell'11.05.2023, il quale testualmente riferiva: “[…] Il nuovo
[...] pollaio era attaccato al viottolo e mi ha oscurato anche la visuale della cantina di mio marito.”
Alla luce delle risultanze che precedono deve pertanto essere ordinato a di Controparte_3 abbattere ed arretrare il casotto adibito a pollaio alla distanza regolamentare, ossia arretrandolo di metri otto, e di arretrare il pozzo di 0,92 metri, in conformità a quanto prescritto dal ctu.
2.3.2. Venendo, poi, alla domanda di risarcimento del danno, come evidenziato in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. II, 31 agosto 2018, n.2150; conf. Cass., Sez. VI, 9 novembre
2020, n.25082), in tema di violazione delle distanze tra costruzioni previste dal codice civile nonché dalle
16 norme considerate integrative del codice civile, quali i regolamenti edilizi comunali, al proprietario confinante che lamenti tale violazione compete non solo una tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, ma altresì una tutela di tipo risarcitoria. È errato, infatti, l'assunto secondo cui, essendo la disciplina urbanistica a tutela di interessi pubblicistici, non vi sarebbe spazio per una tutela risarcitoria;
invero, il contrario principio è consacrato proprio nell'articolo 872, comma 2, c.c. dal quale si evince la tipicità della tutela solo per quella ripristinatoria laddove il risarcimento del danno è demandato ai principi generali.
Quanto al danno che ne discende, invece, come sostenuto a più riprese dalla giurisprudenza sul punto, esso si qualifica come danno-conseguenza (e non come danno-evento) che deve ritenersi sussistente “in re ipsa” ovvero senza la necessità di una specifica attività probatoria a sostegno, essendo certo ed indiscutibile l'effetto dell'abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo, e, quindi, della limitazione del relativo godimento che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà. (si veda anche Cass. civ., sez. II, ord., 27 febbraio 2023 n. 5864: “La violazione della prescrizione sulle distanze tra le costruzioni, attesa la natura del bene giuridico leso, determina un danno in re ipsa, con la conseguenza che non incombe sul danneggiato l'onere di provare la sussistenza e l'entità concreta del pregiudizio patrimoniale al diritto di proprietà, dovendosi di norma presumere, sia pure iuris tantum, tale pregiudizio, fatta salva la possibilità per il preteso danneggiante di dimostrare che, per la peculiarità dei luoghi o dei modi della lesione, il danno debba, invece, essere escluso”)
Orbene, tali essendo i pacifici principi cui questo giudice intende dare continuità, è agevole osservare come, nel caso che ne occupa entrambi i manufatti (pollaio e pozzo) siano stati edificati in violazione delle distanze legali determinando altresì una limitazione di luce e vedute per due delle cantine degli attori, precisamente per e . Parte_2 Controparte_2
In considerazione delle motivazioni che precedono, tenuto conto dell'entità delle violazione commesse, dell'entità del peso imposto di conseguenza ai beni in proprietà degli attori, si stima equo liquidare il danno patito da questi ultimi, in via equitativa, in complessivi € 500,00 cadauno per e ed in € 750,00 cadauno per e Parte_1 Controparte_1 Parte_2 CP_2
; oltre interessi dalla data della presente pronuncia e sino al soddisfo.
[...]
2.4. – Ancora, gli attori deducevano che il convenuto con continui spostamenti Controparte_3 ampliava la sua proprietà riportata in Catasto al foglio 5, p.lla 1045 a scapito del viale comune identificato con la p.lla 475, sub. 1 e confinante con la proprietà degli attori, indi, in ragione di tale situazione di incertezza chiedevano regolarsi il confine tra la p.lla 1045 ed il confinante viale comune (p.lla 475, sub.1) ordinando al convenuto la restituzione dell'area illegalmente occupata, da ridestinarsi ad aerea comune.
Come è noto, l'actio finium regundorum o azione di regolamento di confini, di cui all'art.950 c.c., mira ad un accertamento qualificato di duplice natura: ricognitivo, in quanto teso ad eliminare l'incertezza
(soggettiva ed oggettiva) sulla demarcazione tra fondi adeguando la situazione di fatto a quella di diritto;
e recuperatorio della porzione di terreno indebitamente occupata dalla controparte, essendo tale effetto
17 una naturale conseguenza dell'accertamento del confine, anche in assenza di esplicita domanda avanzata in tal senso.
Vien da sé che nell'azione di regolamento di confini non vengono in discussione i rispettivi titoli di acquisto ma unicamente la determinazione quantitativa dell'oggetto della proprietà dei fondi confinanti;
per cui, mentre l'attore è sollevato dall'onere di fornire la dimostrazione del suo diritto di proprietà (nel caso di specie: comproprietà), nell'indagine globale diretta all'individuazione del confine tra i due fondi, invece, quanto all'onus probandi, le posizioni dell'attore e del convenuto vengono a convergere, incombendo su ciascuno di essi l'onere di allegare e fornire “qualsiasi mezzo di prova” idoneo all'individuazione del confine stesso.
Tanto debitamente premesso, va in ogni caso evidenziato che per l'individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi, la base primaria dell'indagine del giudice di merito è costituita dall'esame e dalla valutazione dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà e, qualora si tratti di fondi appartenenti originariamente come unico appezzamento ad un solo proprietario, deve necessariamente farsi riferimento agli atti di frazionamento allegati ai contratti di vendita o di divisione quando siano idonei ad individuare con esattezza la linea di confine tra le due proprietà ovvero, in mancanza di altri elementi, come prescritto dal citato art. 950 c.c., al confine come delineato dalle mappe catastali (elementi sussidiari in materia di regolamento di confini).
Orbene, nel caso che ne occupa, al fine di verificare l'asserito sconfinamento del convenuto in danno della parte comune dell'edificio (i.e.: di tutti i comproprietari), questo Controparte_3 giudicante ha ritenuto necessario procedersi ad un accertamento tecnico teso ad indentificare l'esatto confine fra la particella 1045 del foglio 5, in proprietà del convenuto, e la particella 475, sub. 1, in comune tra le parti, all'esito del quale è emerso che: “Il confine tra le particelle 1045 e 475, sub. 1, in riferimento al rilievo dello stato dei luoghi effettuato sia mediante strumentazione di misura diretta, sia con strumentazione GPS, è determinato da una spezzata che unisce il punto S142 (spigolo del muro di confine con p.lla 1481) al punto S138 (coincidente con la parte cementata più esterna a servizio del fabbricato e delle parti comuni) e prosegue, verso nord, al punto S130 (triplice di possesso tra p.lla 1045,
475 sub 1 e 475 sub 2).”
Tale particella (1045) a seguito di riconfinazione risultava avere “una superficie di 102 mq in aumento di 23 mq rispetto alla superficie dichiarata in atto di frazionamento (79 mq)” (cfr. pag. 29 della relazione tecnica); e tale riconfinazione, teneva a precisare il C.T.U. in risposta all'osservazione del
C.T.P. Ing. , veniva eseguita senza operare alcun artificio dal momento che anche la Tes_7 riconfinazione del C.T.P. determinava, in ogni caso, un aumento di superficie della particella 1045 e precisamente da 79mq a 92mq.
Ne consegue che alcuno sconfinamento è stato operato dal convenuto in danno della proprietà comune, risultando anzi che il giusto confine fra le particelle determini un aumento di superficie in favore del convenuto di mq 23 rispetto a quanto dichiarato in atto di frazionamento, coincidendo con la linea verde tracciata dal CTU nel grafico allegato alla pag. 11 dell'elaborato peritale.
18 In definitiva, alla luce degli esiti degli accertamenti compiuti dal CTU, cui questo giudice ritiene di potersi integralmente riportare e fare propri in questa sede, siccome frutto di corretta ed adeguata metodologia operativa, deve ritenersi che il giusto confine fra la particella 1045 in proprietà del convenuto e la particella 475, sub 1, in comunione fra le parti in causa, sia “determinato da una spezzata che unisce il punto S142 (spigolo del muro di confine con p.lla 1481) al punto S138 (coincidente con la parte cementata più esterna a servizio del fabbricato e delle parti comuni) e prosegue, verso nord, al punto S130 (triplice di possesso tra p.lla 1045, 475 sub 1 e 475 sub 2)”, come graficamente indicato dal ctu con la linea tratteggiata in verde nel grafico allegato a pagina 11 della relazione del consulente, in questa sede richiamata e fatta propria. Per effetto di tale rideterminazione, quindi, condanna gli attori al rilascio in favore del convenuto della porzione di mq 23 dagli stessi illegittimamente occupata in danno della particella n. 1045 di proprietà del , in violazione del giusto confine. Controparte_3
2.5. – Gli attori, da ultimo, in ragione della necessità ed urgenza di un intervento di sostituzione degli infissi presenti nei pianerottoli intermedi del vano scala del fabbricato di Via S. Sebastiano, chiedevano ordinarsi al convenuto di partecipare, nella misura di 1/5, alle relative spese ovvero di rimborsarne la misura di 1/5 ad essi attori.
Con riferimento a tale circostanza deve darsi atto che dalle risultanze emerse in sede di C.T.U. circa lo stato manutentivo degli infissi medesimi e delle loro parti (telai fissi, mobili e controtelai in legno), gli stessi essendo risultati coevi all'edificazione del fabbricato principale (ed in ragione di ciò) “presentano segni di degrado compatibili con la loro vetustà nonché visibili deformazioni che non consentono il corretto funzionamento degli stessi. Si valuta pertanto la sostituzione degli stessi con infissi in legno come previsto dal Piano Urbanistico Territoriale. Il costo stimato per la sostituzione degli infissi ed opere correlate è di € 3.340,12 (tremilatrecentoquaranta/12) oltre IVA al 22%.” (cfr. pag. 30 della consulenza tecnica).
Alla luce delle risultanze che precedono ed in ragione del fatto che gli stessi insistono nei pianerottoli intermedi del vano scala e, quindi, nella parte comune del fabbricato, deve ritenersi la fondatezza della pretesa attorea sul punto e, considerato di dovere condividere e fare proprie le risultanze dell'espletata
C.T.U. in ordine all'opportunità (rectius: necessità) di una loro sostituzione ed alla determinazione delle quote di partecipazione quantificate sulla scorta delle tabelle millesimali redatte , in questa sede si ordina al convenuto di concorrere alla relativa spesa comune per la sostituzione ed opere Controparte_3 conseguenti, quantificate dal ctu in complessivi e 3.340,12 oltre Iva al 22%, in ragione della propria quota così come indicata nelle Tabelle millesimali riportate nell'elaborato peritale, al quale si rimanda (cfr.
Tabella B - Scale e Androne pagg.20 ss. della relazione tecnica).
2.6. – Gli attori chiedevano, infine, sentire condannare il convenuto al risarcimento del danno patito a cagione degli abusi sopra descritti (violazione di distanze, occupazione di area comune, utilizzi non consentiti, perdita di luce e aereazione, molestie) chiedendone la quantificazione a mezzo C.T.U. e, in ogni caso, equitativamente.
19 La domanda così formulata, salvo che per il risarcimento riconosciuto limitatamente alla violazione delle distanze legali di cui al punto 2.3.2. che precede ed al quale si rimanda, va disattesa e non merita di trovare accoglimento in ragione della estrema genericità della stessa, non avendo la difesa di parte attrice provato e, prima ancora che provato, dedotto in maniera specifica i pregiudizi che gli attori avrebbero subito in dipendenza della condotta illecita posta in essere dal convenuto.
3.1. – Quanto alle domande riconvenzionali spiegate dal convenuto nella Controparte_3 comparsa di risposta, va in via preliminare dichiarata l'inammissibilità della domanda avente ad oggetto la richiesta di condanna degli attori alla corresponsione, pro quota, in favore dell'attore in riconvenzionale, di quanto dagli stessi incassato illegittimamente in via esclusiva a titolo di rate di pensione maturate e non riscosse della defunta . Trattasi all'evidenza, infatti, di una Controparte_4 domanda del tutto avulsa dall'oggetto del presente giudizio e non avente con lo stesso alcun tipo di connessione.
Sul punto giova ricordare che a mente dell'art 36 c.p.c. “il giudice competente per la causa principale conosce anche delle domande riconvenzionali che dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non eccedano la sua competenza per materia o valore”
La Suprema Corte, con giurisprudenza oramai consolidata, ha al riguardo precisato che “la relazione di dipendenza della domanda riconvenzionale «dal titolo dedotto in giudizio dall'attore», che comporta la trattazione simultanea delle cause, si configura non già come identità della causa petendi (richiedendo, appunto, l'art. 36 c.p.c. un rapporto di mera dipendenza), ma come comunanza della situazione o del rapporto giuridico dal quale traggono fondamento le contrapposte pretese delle parti, ovvero come comunanza della situazione, o del rapporto giuridico sul quale si fonda la riconvenzionale, con quello posto a base di un'eccezione, sì da delinearsi una connessione oggettiva qualificata della domanda riconvenzionale con l'azione o l'eccezione proposta” ( cfr. ex multis, Cassazione civile, Sez. I, sentenza n.
6520 del 19 marzo 2007) e che “qualora la domanda riconvenzionale non ecceda la competenza del giudice della causa principale, a fondamento di essa può dedursi anche un titolo non dipendente da quello fatto valere dall'attore a fondamento della sua domanda, purché sussista con questo un collegamento oggettivo che giustifichi l'esercizio, da parte del giudice, della discrezionalità che può consigliare il simultaneus processus. Pur trattandosi di una valutazione discrezionale del giudice di merito, questi è tenuto a motivare il rifiuto di autorizzazione, opposto alla introduzione di una riconvenzionale non connessa, senza limitarsi a dichiararla inammissibile esclusivamente per la mancata dipendenza dal titolo dedotto in giudizio.”(cfr. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15271 del 4 luglio
2006; in senso conf. Cassazione civile, Sezione III, ordinanza n. 533 del 15 gennaio 2020)
Orbene, nel caso che ne occupa la domanda proposta in via riconvenzionale dal convenuto, avente ad oggetto la richiesta di ripetizione - pro quota - delle somme spettanti alla sorella defunta Controparte_4
a titolo di arretrati di pensione non riscossi alla data del decesso, non ha alcun collegamento, neppure lato, con il titolo dedotto in giudizio dall'attore e concernente la regolamentazione delle aree comuni del
20 fabbricato familiare, l'esercizio della servitù di passaggio, la regolazione dei confini e la eventuale violazione delle distanze fra fabbricati.
3.2 Tanto premesso e venendo, poi, alle ulteriori domande riconvenzionali, queste ultime sono senz'altro ammissibili in quanto oggettivamente connesse al titolo dedotto in giudizio dall'attore, poiché aventi anch'esse ad oggetto profili petitori concernenti il fabbricato familiare. All'esame delle stesse giova premettere, in linea generale ed in punto di diritto, che “ciascun comproprietario ha diritto di trarre dal bene comune una utilità maggiore e più intensa di quella che ne viene tratta dagli altri comproprietari, purchè non ne venga alterata la destinazione del bene o compromesso il diritto al pari uso da parte di questi ultimi. In particolare, per stabilire se l'uso più intenso da parte del singolo sia da ritenere consentito ai sensi dell'art 1102, non deve aversi riguardo all'uso concreto fatto della cosa dagli altri condomini in un determinato momento, ma a quello potenziale in relazione ai diritti di ciascuno;
l'uso deve ritenersi in ogni caso consentito, se l'utilità aggiuntiva, tratta dal singolo comproprietario dall'uso del bene comune, non sia diversa da quella derivante dalla destinazione originaria del bene e sempre che detto uso non dia luogo a servitù a carico del suddetto bene comune”(cfr. Cass. 01/10453; ed ancora, con maggior impegno esplicativo, la Suprema Corte ha evidenziato come “il rispetto del principio generale di cui all'art 1102 e delle regole conseguentemente dettate dall'art 1120 c.c. in materia di innovazioni, impone a l giudice, nel caso in cui parti del bene comune siano di fatto destinate ad uso e comodità esclusiva di singoli condomini, un'indagine diretta all'accertamento della duplice condizione che il bene, nelle parti residue, sia sufficiente a soddisfare anche le potenziali, analoghe esigenze dei rimanenti partecipanti alla comunione, e che lo stesso, ove tutte le predette esigenze risultino soddisfatte, non perderebbe la sua normale ed originaria destinazione, per il cui mutamento è necessaria l'unanimità dei consensi dei partecipanti” - cfr. Cass 06/13752)
Orbene, tali essendo i principi cui questo giudice intende uniformarsi ai fini della decisione, va osservato come il convenuto nel costituirsi tempestivamente in giudizio abbia chiesto ( cfr. pagg. 18 e 19 comparsa di costituzione e risposta):
1. accertare e dichiarare la illegittimità delle verande a beneficio delle unità immobiliari di
, e nonché la illegittimità dell'apertura del Controparte_2 Controparte_1 Parte_2 vano porta nell'androne comune da parte di per tutte le violazioni di legge sopra Parte_1 richiamate e da intendersi qui ripetute e trascritte;
2. per l'effetto, condannare gli stessi al ripristino dello status quo ante.
3. condannare in ogni caso gli stessi al risarcimento danni per tutti gli abusi descritti da quantificarsi a mezzo Ctu e considerando il rapporto causale con la mancata definizione della pratica di condono, in ogni caso, equitativamente.
4. Accertare e dichiarare il mancato utilizzo della soffitta comune per turbative e molestie realizzate con illegittima occupazione dell'area anche in questo caso determinare il risarcimento danni dovuto per il mancato utilizzo da quantificarsi a mezzo ctu, in ogni caso, equitativamente.
21
5. accertare e dichiarare illegittima creazione di servitù/opere su aree comuni in assenza di autorizzazione e illegittima creazione di servitù di passaggio di cavo su fondo ed in ogni caso di ogni violazione denunciata infra da intendersi qui ripetuta e trascritta anche in questo caso determinare il risarcimento danni dovuto da quantificarsi a mezzo ctu, in ogni caso, equitativamente.
Orbene, in virtù dei principi sopra enunciati, vanno rigettate le domande proposte dal convenuto sub
4) e 5) in quanto infondate.
3.3 Quanto al locale sottotetto, di cui il convenuto ha lamentato l'occupazione da parte degli attori e l'utilizzo per scopi diversi da quelli suoi propri di locale stenditoio, va osservato che all'esito dell'istruttoria compiuta in corso di giudizio è emerso come tale locale fosse in realtà stato utilizzato nel tempo da tutti i germani come deposito di beni ed oggetti di vario tipo, senza tuttavia realizzare in tal modo un ingombro tale da impedirne l'accesso e la fruizione da parte di tutti i comproprietari.
Tanto emerge ictu oculi non solo dal materiale fotografico accluso alla consulenza redatta dall'architetto e versata in atti, ma anche dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi in Persona_4 corso di lite.
In particolare, il teste di parte convenuta, escussa all'udienza del 20.10.2022, ha Testimone_5 dichiarato sul punto: “una volta lo utilizzavamo ( il locale sottotetto) per stendere la biancheria quando vi era pioggia. Tuttavia piano piano gli attori hanno completamente riempito la soffitta di loro oggetti di talchè di fatto ne era divenuto impossibile il nostro utilizzo. Preciso che adesso la moglie di SO
, che è andata via all'inizio di luglio, ha portato via le sue cose sia dal sottotetto che dallo spazio
[...] adibito a cantina. Preciso tuttavia che l'accesso alla soffitta era sempre stato libero sebbene nel rogito notarile fosse stato precisato che la soffitta avrebbe dovuto essere utilizzata solo per l'asciugatura della biancheria. Mio marito nel 1985 ha installato nella soffia un termocamino, ma non fu chiesto il permesso
a nessuno perché all'epoca ancora era tutto indiviso nel senso che faceva capo a mia suocera, sebbene noi come gli altri già avessimo preso possesso dell'immobile.” Il teste escusso Testimone_6 all'udienza del 6.02.2023, interrogato sul capo 25) della memoria istruttoria di parte convenuta (ADR:
Vero che gli attori occupano con materiali vari la cennata soffitta e con ciò di fatto impediscono il libero uso della soffitta da parte del Sig. , contrariamente a quanto previsto nel rogito di Controparte_3 divisone?), dichiarava: “confermo di essere andato sulla soffitta e di averla trovata occupata, anche se non interamente, da materiali di vario tipo che il mi riferì non essere suoi. Posso Controparte_3 riferire che l'ingombro era tale da non consentire un pieno e comodo utilizzo della soffitta per la finalità sua propria di stenditoio”. Infine il teste ( nata il [...]), escussa all'udienza Testimone_2 dell'11.05.2023, pur confermando lo specifico capo di domanda, ha precisato che “nel sottotetto vi è un termocamino di mio padre che però sta lì dall'epoca di costruzione della casa. Non so se mio padre abbia mai chiesto agli altri di fargli spazio per mettere sue cose in quanto non vi è mai stata necessità di ciò”, mentre il teste comune alle parti, , escusso all'udienza del 16.09.2024, ha Testimone_7 confermato i capi di domanda (24 e 25 della memoria di parte convenuta ) “specificando tuttavia che al momento dell'accesso vi erano materiali vari, perché lo spazio è indiviso, ma non mi pare che (non) vi
22 fosse una occupazione tale da non consentire l'utilizzo di altri. Mi pare che vi era un vaso di espansione proprio del , cui veniva garantito comunque l'accesso” Controparte_3
Dal complesso delle dichiarazioni rese dagli stessi testi di parte convenuta, può ritenersi pacifico che il locale sottotetto, seppur occupato da materiali di vario tipo ivi ricoverati dalle parti, non fosse inibito nel suo accesso ed utilizzo da parte dei vari comproprietari. Al più il teste ha dedotto che la Tes_5 parziale occupazione dello spazio ne avrebbe impedito l'uso in conformità con la sua originaria destinazione di locale stenditoio, e tuttavia va osservato che tale diversa modalità di utilizzo, ossia quale locale deposito piuttosto che locale stenditoio, non può ritenersi unilateralmente operata dai soli attori se è vero che la stessa, più che tollerata, sia stata nel tempo condivisa e fatta propria anche dallo stesso convenuto che, pacificamente, aveva anch'egli provveduto a ricoverare ivi suoi beni ed, in particolare un termocamino, tutt'ora ancora ivi collocato.
In ragione di tali rilievi, quindi, deve ritenersi che alcuna violazione del pari uso spettante al convenuto su tale locale sia stata realizzata da parte degli attori, con la conseguenza che la domanda sul punto proposta dal non può trovare accoglimento. Controparte_3
3.4. Il convenuto si è poi doluto della illegittima creazione di servitù/opere sulle parti comuni dell'edificio senza le prescritte autorizzazioni e/o consenso da parte di tutti i comproprietari.
Più in particolare, gli attori avrebbero unilateralmente e senza il consenso del : Controparte_3
1) installato, sul prospetto est del fabbricato, una serie di tubazioni gas con relativi contatori di cui, per altro, gli stessi non avrebbero fornito al convenuto le prescritte certificazioni di sicurezza ai sensi della normativa vigente;
2) installato dei cavi elettrici aerei che partendo dal prospetto ovest, attraversano il fondo attribuito al
Sig. senza alcuna autorizzazione, e rappresentano oltre ad una illegittima servitù Controparte_3 anche un pericolo per l'incolumità del convenuto;
Controparte_3
3) Realizzato un pozzetto nell'angolo sud — est del fabbricato;
4) Modificato il pozzetto posto nella zona comune, mentre un altro è stato creato ex novo, precisamente nell'angolo sud — est della particella 475;
5) installato senza autorizzazione antenna parabolica sul balcone posto sulla facciata ovest di
; Controparte_1
6) occupato il disimpegno comune al piano cantinato da materiali vari che impediscono il libero accesso alle cantine, con conseguenziale necessità di ordinanrne la liberazione, ad eccezione di un
Torchio che risulta essere in comune in quanto acquistato dai genitori dei Germani CP_3
7) installato alcune sbarre in ferro sul tetto lato sud;
8) realizzato un nuovo accesso pedonale costituito da cancello in ferro;
9) realizzato sul prospetto est un vano quale alloggio di bombola gas.
3.4.1. Orbene, quanto alle doglianze sub 1) e 9) pare opportuno richiamare la giurisprudenza della
Suprema Corte, la quale ha più volte evidenziato come “il principio della comproprietà dell'intero muro perimetrale comune di un edificio legittima il singolo condomino ad apportare ad esso ( anche se muro
23 maestro) tutte le modificazioni che gli consentano di trarre, dal bene in comunione, una peculiare utilità aggiuntiva rispetto a quella goduta dagli altri condomini (e, quindi, a procedere anche all'apertura, nel muro, di un varco di accesso ai locali di sua proprietà esclusiva), a condizione di non impedire agli altri condomini la prosecuzione dell'esercizio dell'uso del muro – ovvero la facoltà di utilizzarlo in modo e misura analoghi – e di non alterarne la normale destinazione e sempre che tali modificazioni non pregiudichino la stabilità ed il decorso architettonico del fabbricato condominiale”(cfr. Cass. 03/16097); ed ancora, più recentemente, che “i lavori eseguiti su di un muro maestro (scavo di una nicchia, allargamento o apertura di un varco) posto all'interno di un singolo appartamento, al fine di conseguire una più comoda fruizione di tale unità immobiliare, qualora non pongano in pericolo la fondamentale funzione di assicurare la stabilità dell'edificio, non integrano un abuso della cosa comune, suscettibile di ledere i diritti degli altri condomini, non comportando per costoro una qualche impossibilità di far parimenti uso del muro stesso ai sensi dell'art. 1102, comma 1, c.c., a condizione che i lavori non compromettano la sicurezza o altre essenziali caratteristiche del muro posto a servizio dell'edificio.” ( cfr. Cass. 21/ 35851). Analogo discorso è a farsi con riferimento alla collocazione, sempre sui muri perimetrali dell'edificio, di tubi di scarico o di fili ed altre condutture relative a servizi, per i quali la
Suprema Corte ha rilevato la piena legittimità ai sensi dell'art 1102 c.c. (cfr. Cass. 99/5666, per la quale
“la collocazione di una tubatura di scarico di un servizio, di pertinenza esclusiva di un condomino, in un muro maestro dell'edificio rientra nell'uso consentito del bene comune, per la funzione CP_7 accessoria cui esso adempie, restando impregiudicata la domanda di condanna del risarcimento del danno, anche in forma specifica, ossia mediante sostituzioni e riparazioni, proponibile per le infiltrazioni derivatene alla proprietà, o comproprietà, di altro condomino”). Che poi tale installazione non abbia in alcun modo pregiudicato la facoltà di pari uso degli altri comproprietari e – nello specifico – del convenuto, è testimoniato proprio dal fatto che, come dichiarato dalla teste lo stesso Testimone_5 ha collocato lungo la facciata esterna del fabbricato i tubi dell'acqua serventi gli Controparte_3 immobili di sua proprietà. (cfr. dichiarazioni rese da all'udienza del 20.10.2024 : “nel Testimone_5
1991 abbiamo installato io e mio marito sullo stesso prospetto le tubazioni per portare l'acqua al casotto pollaio, ciò subito dopo la divisione. Inoltre preciso che sempre su questo lato vi sono anche i tubi dell'acqua degli attori. Preciso che tale tubazione da noi installata corre lungo la facciata del prospetto est del fabbricato nella parte bassa, in quanto il nostro appartamento si trova al pian terreno”).
3.4.2. Quanto, invece, alle doglianze sub 3), 4), 5), e 7), è appena il caso di osservare che tali opere, seppur in ipotesi poste in essere dagli attori senza il previso consenso del convenuto, non costituiscono in alcun caso innovazioni idonee a violare o pregiudicare il pari uso della cosa comune, né tanto meno è stata dal convenuto addotta alcuna specifica ragione idonea a supportare una doglianza in tal senso;
ne consegue che non essendo stato paventato dal convenuto uno specifico pregiudizio e non costituendo le dette innovazioni e/o opere violazione alcuna del diritto dei condomini al pari uso delle cose comuni, la domanda sul punto proposta dal non può trovare accoglimento. Controparte_3
24 3.4.3. In ordine, invece, alla doglianza sub 2), relativa all'illegittima installazione di cavi aerei che attraverserebbero il terreno in proprietà del convenuto, va dichiarata cessata la materia del contendere essendo pacifico, in ragione delle dichiarazioni rese sul punto da tutti i testi escussi, che all'attualità tali cavi non siano presenti e siano stati rimossi. Analogo discorso è a farsi anche relativamente alla doglianza sub 9) relativa alla dedotta occupazione del spazio antistante il locale cantina che, secondo quanto riferito dai testi, sarebbe stato liberato quasi integralmente da tutti i materiali che erano stati ivi collocati, tanto da risultare all'attualità del tutto libero al passaggio.
3.4.4. Infine, relativamente alla doglianza sub 8), concernente la illegittima installazione di un cancelletto che collegherebbe la proprietà comune con altra proprietà aliena, dalle stesse dichiarazioni dei testi di parte convenuta, rese in corso di istruttoria, è emerso come il cancelletto in contestazione fosse in realtà da sempre esistito, perché costruito dalla madre dei germani che lo utilizzava per recarsi CP_3 in visita dalle sorelle;
ne consegue che alcuna violazione o innovazione può essere ascritta agli attori, atteso non solo la risalenza nel tempo della relativa installazione, ma anche la pacifica realizzazione della stessa ad opera della comune genitrice, che rende manifesta la infondatezza della doglianza espressa sul punto da parte del convenuto.
Sul punto, infatti, il teste dichiarava che “il cancello già vi era quando era viva mia Testimone_5 suocera ma veniva utilizzato solo da mia suocera. Ora mia suocera non vi è più ma loro continuavano ad utilizzare tale passaggio. Lo stesso collega alla proprietà delle sorelle e veniva usato da mia suocera per il passaggio dal nostro stabile;
sebbene poi dopo la morte di mia suocera fosse prevista la sua chiusura gli attori hanno continuato ad utilizzarlo per andare dalle sorelle”; anche il teste ( Testimone_2 figlia del convenuto), all'udienza dell'11.05.2023 confermava che “questo cancello non è recente ma vi è sempre stato. Questo cancello conduce alla proprietà di sorelle di mio padre”.
In definitiva, quindi, anche tale domanda non merita accoglimento alla luce delle osservazioni che precedono.
3.5 Venendo invece alla prima domanda riconvenzionale proposta dal convenuto e relativa alla illegittima installazione di complessive quattro verande a beneficio delle unità immobiliari di CP_2
, e , va osservato come gli attori abbiano eccepito la
[...] Controparte_1 Parte_2 risalenza di tali verande a 25-30 anni prima della proposizione della domanda, con conseguente maturazione del loro diritto di mantenere tali manufatti per intervenuta usucapione. In ogni caso eccepivano la infondatezza delle avverse doglianze, siccome relative a profili di conformità urbanistica estranee all'oggetto del presente giudizio, e la conformità di tali opere ai limiti di cui all'art 1120 c.c.
La domanda è infondata e va rigettata in ragione delle motivazioni che seguono.
All'esito dell'istruttoria, infatti, è emerso che le verande la cui apposizione è oggetto di contestazione, sono state costruite ben oltre il ventennio, con conseguente maturazione del diritto, da parte dei condomini proprietari, di conservarle a prescindere dalla eventuale lesione che le stesse possano aver arrecato al decorso architettonico dello stabile, in violazione dell'art 1120 c.c.
25 Infatti secondo la risalente giurisprudenza della Suprema Corte, mai oggetto sul punto di modifica,
“l'azione, con la quale il condominio di un edificio chiede la rimozione di opere, che altro condominio abbia effettuato sulla cosa comune in violazione della disciplina dettata dagli artt.1102,1120 e 1122 cod.civ., ha natura reale, e, pertanto, non e suscettibile di prescrizione, salvi gli effetti di eventuale usucapione in favore del predetto convenuto(art.1164 cod.civ., in relazione all'art.1102 secondo comma CP_ cod.civ.) Sul punto vanno in primo luogo valorizzate le dichiarazioni rese dai testi di parte ,e i quali hanno tutti confermato l'esistenza delle verande da tempo, anche se nessuno ha saputo datare la loro costruzione.”(cfr Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1455 del 16/03/1981; in senso conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n.
10334 del 19/10/1998 e da ultimo, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17035 del 05/10/2012)
In particolare, il teste ha confermato “la presenza delle verande (n. 4) anche se non Testimone_5 so dire a che epoca risalgano. Posso solo riferire che quando andai di casa lì (nel 1986) ancora non vi erano”. Il teste invece, pur confermando l'esistenza delle verande già all'epoca della Testimone_6 presentazione della pratica di condono, non ha saputo riferire a che epoca le stesse risalissero. Il teste
( nata il [...]), sebbene abbia dichiarato di non conoscere l'epoca esatta di Testimone_2 realizzazione delle verande, ha tuttavia chiarito che le stesse “esistono da molto tempo”, mentre il teste ha riferito che “nei documenti originari e nelle prime istanze di condono le verande non vi Tes_7 erano ma io personalmente ne ho notato l'esistenza circa un paio di anni dopo la divisione, ossia intorno al 1995, più o meno”
I testi di parte attrice, parimenti, pur non datando esattamente l'epoca di realizzazione delle verande, hanno tutti confermato che le stesse risalivano ad epoca remota, e comunque sicuramente intorno alla metà degli anni '90. Di tanto, del resto vi è prova nella documentazione fotografica allegata sia alla terza memoria ex art 183 comma VI c.p.c. che alla seconda memoria istruttoria degli attori ( tali file sono stati nuovamente allegati dagli attori, in quanto quelli originariamente e tempestivamente allegati risultavano illeggibili); tale materiale fotografico, dal quale sullo sfondo è dato scorgere la presenza delle verande, ritrae scene familiari in cui i figli delle parti, oggi tutti adulti ed ultratrentenni, si scorgono in età infantile o comunque in età preadolescenziale, così comprovando la presenza di tali manufatti sicuramente da epoca antecedente il ventennio.
Non contraddicono tali risultanze, poi, le ordinanze nn. 38, 39 e 40 emesse dal Responsabile del
Servizio Urbanistica del Comune di Pimonte in data 30.05.2013 nei confronti rispettivamente di
, e , con riferimento ai verbali di accertamento Parte_2 SO Controparte_1 della Polizia Municipale nn. 162/PM, 164/PM e 163/PM tutti del 16.07.2005. Invero in detti atti, personale della polizia Municipale del Comune di Pimonte, a seguito di sopralluogo presso il fabbricato in comproprietà dei germani accertava la costruzione di verande sui balconi di pertinenza CP_3 degli appartamenti in proprietà dei predetti , e e, tuttavia, da tali Parte_2 Per_3 CP_1 verbali non è dato desumere nulla circa la esatta data di edificazione di tali manufatti, atteso che al momento dell'accesso ispettivo gli stessi non si trovavano in fase di costruzione ( come attestato dal
26 tenore letterale delle ordinanze in parola, “al momento dell'accesso si accertava la realizzazione”, ossia la già avvenuta costruzione delle verande)
Significativamente, infatti, nei richiamati verbali del 2005 si dà atto che al momento dell'accesso i lavori erano oramai fermi e che non si procedeva a sequestro delle opere perché già in uso, evidentemente perché oramai completate;
diversamente nel sopralluogo del 7.05.2013 presso l'abitazione del Parte_2
di cui si dà puntualmente atto nella richiamata ordinanza n. 38, gli agenti hanno cura di
[...] specificare che “sono in corso di esecuzioni lavori di realizzazione di una cucina in muratura, occupante una superficie di circa mq 1,80”, così rendendo manifesto che al momento dell'accesso le opere erano, in questo caso, in fase di esecuzione. E' evidente, pertanto, dal tenore dei richiamati atti, che alcuna sicura inferenza è dato trarre dagli stessi circa l'epoca di edificazione dei manufatti, come invece pretenderebbe di fare parte convenuta. Ne consegue che ai fini della datazione della costruzione delle verande per cui è causa, non possono che essere valorizzate le risultanze istruttorie di cui si è dato conto nel pregresso passaggio motivazionale.
Ritiene, pertanto, questo giudice che alla luce di tale materiale probatorio e delle stesse dichiarazioni delle parti, la domanda di parte convenuta non possa trovare accoglimento.
3.5.1. Appare tuttavia meritevole di accoglimento la domanda del convenuto volta alla rideterminazione, sulla scorta della superficie utile delle singole proprietà individuali calcolata alla luce degli ampliamenti determinati dalla realizzazione di tali verande, della misura di partecipazione dei singoli condomini alle spese relative ai beni comuni. Sul punto, il ctu nominato in corso di lite, ha provveduto a redigere le tabelle millesimali, determinando la misura della partecipazione dei singoli condomini alle spese comuni sulla scorta delle porzioni di proprietà individuale calcolate alla luce degli ampliamenti realizzati medio tempore, mercè la costruzione delle verande oggetto di contestazione: tali calcoli, non oggetto di alcuna contestazione ad opera delle parti in lite, ben possono essere posti a base della decisione di questo giudice al fine di determinare la misura della partecipazione del convenuto e delle altre parti in lite, alle spese di rifacimento degli infissi dell'androne e di sistemazione CP_7 dell'area cortilizia adibita a parcheggio.
3.6. Infine il si è doluto dell'apertura, nell'androne condominiale, di un vano Controparte_3 porta a servizio dell'immobile di proprietà individuale di . Parte_1
Anche tale doglianza non è meritevole di accoglimento alla luce della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in applicazione dell'art 1102 deve ritenersi che l'apertura di due porte sui muri comuni per mettere in comunicazione l'unità immobiliare in proprietà esclusiva di un condomino con il garage comune rientra pur sempre nell'ambito del concetto di uso comune, e non esige, per l'effetto,
l'approvazione dell'assemblea dei condomini con la maggioranza qualificata, senza determinare, a più forte ragione, alcuna costituzione di sevitù” (03/8830); ed ancora, in maniera più specifica, secondo
Cassazione civile sez. VI - 14/11/2014, n. 24295: “l'apertura nell'androne condominiale di un nuovo ingresso a favore dell'immobile di un condomino è legittima, ai sensi dell'art. 1102 cod. civ., in quanto,
27 pur realizzando un utilizzo più intenso del bene comune da parte di quel condomino, non esclude il diritto degli altri di farne parimenti uso e non altera la destinazione del bene stesso.”
In ragione delle motivazioni che precedono, quindi anche tale domanda deve essere disattesa.
Il rigetto delle domande riconvenzionali proposte dal convenuto, determina l'assorbimento anche delle conseguenziali domande risarcitorie dallo stesso proposte nei confronti degli attori per i danni derivanti dalle presunte violazioni agli stessi contestate.
4.1. Venendo alla regolazione delle spese di lite, considerato che le domande attoree sono state solo in parte accolte, stante sia il parziale rigetto della domanda di risarcimento del danno ( accolta soltanto in relazione all'accertata violazione delle distanze), sia l'esito della domanda di regolazione dei confini proposta nei confronti del convenuto sul presupposto dell'occupazione di parte del viale comune da parte di quest'ultimo, e rilevato che, per altro verso, in disparte due domande per le quali vi è stata declaratoria di cessazione della materia del contendere, tutte le richieste di parte convenuta sono state rigettate o comunque dichiarate inammissibili, si ritiene equo disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti nella misura di un quarto, ponendo i restanti tre quarti a carico del convenuto risultato OM.
Tali spese vengono liquidate, come da dispositivo, sulla scorta delle tariffe medie dello scaglione delle cause di valore indeterminabile di bassa complessità ( valore da 26.001,00 ad € 52.000,00), tenuto conto dell'attività espletata e della complessità del giudizio, e senza applicazione della maggiorazione di cui all'art 4 comma comma 2, del d.m. 55/2014, in ragione della identità delle posizioni di tutte le parti attrici difese dal medesimo difensore.
Le spese di ctu, liquidate come da separato decreto in atti, vengono parimenti compensate fra le parti in lite nella misura di un quarto e poste per i restanti tre quarti a carico del convenuto OM.
P.Q.M.
Il Giudice Unico dott.ssa Raffaella Cappiello definitivamente pronunciando sulle domande proposte da
, , e , con atto di citazione Parte_1 Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 notificato in data 8.07.2020 e sulle domande riconvenzionali proposte da con Controparte_3 comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30.10.2020, ogni diversa istanza, deduzione e conclusione disattesa, così provvede:
a) In accoglimento delle domande proposte dagli attori:
1) Accerta che l'attuale suddivisione della zona di cortile destinata a parcheggio, relativamente ai quattro posti auto destinati agli attori, è conforme a quanto previsto dalle parti nel rogito Per_ del 1991, e per l'effetto, dispone che i comproprietari provvedano a loro cura e spese, secondo le quote individuate nella tabella C allegata a pagina 25 della relazione di ctu, alla necessaria delimitazione anche del quinto posto auto, di spettanza del convenuto, conformemente a quanto indicato in atti, attraverso un'adeguata tracciatura degli stalli sul piano orizzontale, con le stesse misure degli altri quattro posti già realizzati, con la stessa loro inclinazione e dimensione e, con una chiara ed inequivocabile indicazione della numerazione
28 progressiva degli stessi, conformemente al grafico elaborato dal ctu a pagina 7 della relazione in atti, che in questa si richiama;
2) Dispone che il convenuto lasci libero, ed abbia cura che tutti coloro Controparte_3 che si recano presso l'abitazione in sua proprietà lascino libero, sia lo spazio laterale ai due posti esterni, sia quello retrostante i posti auto, al fine di consentire a tutti i comunisti di eseguire le corrette manovre durante le fasi di parcheggio ed un agevole accesso al vialetto ovest, ponendo a carico del convenuto l'obbligo di corrispondere l'importo di € 50,00 per ogni violazione del presente provvedimento, per la durata massima di mesi sei a decorrere dalla comunicazione della presente sentenza;
3) Condanna all'esecuzione delle opere necessarie al ripristino del Controparte_3 vialetto insistente sulla p.lla 1045 del foglio 5 in sua proprietà, e conducente alla particella lla1053 del foglio 5 in proprietà dell'attore , alla larghezza di cm 80, onde Controparte_1 consentire l'esercizio della servitù di passaggio spettante al predetto , Controparte_1 nonché ad operare una sua delimitazione con opere di contenimento, così come suggerite dal tecnico incaricato a pagina 13 dell'elaborato peritale, al quale si rimanda (opere di contenimento con pali e tavole in legno);
4) Ordina a di abbattere ed arretrare di metri otto il casotto/manufatto Controparte_3 adibito a pollaio, insistente sulla particella 457, sub 1) del foglio 5, e di arretrare il pozzo di
0,92 metri, in conformità alle distanze regolamentari;
5) Condanna a corrispondere, a titolo di risarcimento del danno derivante Controparte_3 dalla violazione delle distanze di cui al capo che precede, € 500,00 cadauno in favore degli attori e ed € 750,00 cadauno in favore degli attori Parte_1 Parte_3
e , oltre interessi dalla data della presente decisione e Controparte_2 Parte_2 sino al soddisfo;
6) Accerta la vetustà degli infissi presenti nel vano scala condominiale del fabbricato sito in
Pimonte, alla Via S. Sebastiano n. 34 e, per l'effetto dispone che il convenuto CP_3 concorra alla relativa spesa comune per la sostituzione ed opere conseguenti,
[...] stimata dal ctu in complessivi € 3.340,12 oltre Iva al 22%, in ragione della propria quota così come indicata nelle Tabelle millesimali riportate nell'elaborato peritale, al quale si rimanda
(cfr. Tabella B - Scale e Androne pagg.20 ss. della relazione tecnica);
b) Accerta che il giusto confine fra la particella 1045 in proprietà del convenuto e la particella 475,
sub 1, in comunione fra le parti in causa, sia “determinato da una spezzata che unisce il punto
S142 (spigolo del muro di confine con p.lla 1481) al punto S138 (coincidente con la parte cementata più esterna a servizio del fabbricato e delle parti comuni) e prosegue, verso nord, al punto S130 (triplice di possesso tra p.lla 1045, 475 sub 1 e 475 sub 2)”, come graficamente indicato dal ctu con la linea tratteggiata in verde nel grafico allegato a pagina 11 della relazione in atti, che in questa sede si richiama;
29 c) Per l'effetto, accertata la maggiore estensione della particella n. 1045 rispetto a quanto risultante dall'atto di frazionamento ( 102 mq in luogo di 79 mq), condanna gli attori al rilascio in favore del convenuto della porzione di mq 23 dagli stessi illegittimamente occupata in danno della particella n. 1045 di proprietà del , in violazione del giusto confine;
Controparte_3
d) Rigetta le ulteriori domande risarcitorie proposte dagli attori;
e) Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da e volta Controparte_3 alla condanna degli attori alla corresponsione, pro quota, in favore del convenuto - attore in riconvenzionale, di quanto dagli stessi incassato illegittimamente in via esclusiva a titolo di rate di pensione maturate e non riscosse della defunta;
Controparte_4
f) Dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla domanda riconvenzionale di accertamento della illegittima creazione di una servitù di passaggio di cavi elettrici aerei sul fondo attribuito al Sig. , nonché sulla domanda riconvenzionale di Controparte_3 accertamento delle molestie arrecate al libero utilizzo del vano cantina da parte del convenuto, mediante inibizione dell'accesso allo stesso, in ragione dell'occupazione da parte degli attori, con masserizie ed oggetti vari, del disimpegno comune al piano cantinato;
g) Rigetta le ulteriori domande riconvenzionali proposte dal convenuto;
h) Compensa fra le parti in lite le spese di giudizio nella misura di un quarto, ponendo a carico del convenuto OM , i restanti tre quarti che si liquidano in complessivi Controparte_3
€ 5712,00 per compensi ( di cui € 1275,75 per fase di studio, € 903,00 per fase introduttiva, €
1354,00 per fase di istruttoria e trattazione ed € 2178,00 per fase conclusionale), ed € 264,00 per spese vive ( contributo e marca), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del
15% come per legge;
i) Dispone che le spese di ctu, come liquidate da separato decreto in atti, vengano in via definitiva compensate fra le parti in lite nella misura di un quarto e per i restanti tre quarti posti a carico del convenuto OM, Controparte_3
Così deciso in Torre Annunziata, il 4.01.2025
Il Giudice unico
Dott.ssa Raffaella Cappiello
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