Art. 3.
Al primo comma dell'articolo 201 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 , sono aggiunte le seguenti parole: "Per la notificazione di tale avviso si applicano le disposizioni dell'articolo 190".
Al primo comma dell'articolo 201 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 , sono aggiunte le seguenti parole: "Per la notificazione di tale avviso si applicano le disposizioni dell'articolo 190".