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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 27/02/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1991 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione in data 17.02.2025, a seguito delle conclusioni rassegnate dalle parti, e vertente t r a con l'avv. FASSETTA BRUNO Parte_1
Ricorrente
e
con l'avv. UNIA PAOLA Controparte_1
Resistente
* * *
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“- autorizzare i coniugi a vivere separati, con addebito della separazione al marito, sig. Controparte_1
- assegnarsi alla ricorrente la casa già coniugale;
- nulla per assegni di mantenimento tra i coniugi;
- spese rifuse in caso di opposizione.
- In via istruttoria: come indicato in ricorso e nella prima memoria ex art. 171-ter c.p.c..”
1 Per parte resistente
“
1. Pronunciare la separazione dei coniugi e relativamente al Controparte_1 Parte_1
matrimonio contratto in Codroipo UD il 17.12.2022 con rito civile (registrato presso il Comune di Codroipo (Udine), anno 2023, vol. unico parte 2 serie c n 1), disponendo l'onere a carico del
Comune di Codroipo di annotare l'emananda pronuncia sui registri di stato civile
2. Accertare e dichiarare l'addebito della separazione medesima a carico della signora Pt_1
per violazione, da parte della stessa, dei doveri inerenti il coniugio.
[...]
3. Respingere integralmente la domanda di assegnazione della casa coniugale alla moglie in quanto infondata e/o inesistente e/o nulla in assenza dei presupposti per la pronuncia ed in particolare per l'assenza di figli.
4. Nulla sull'assegno di mantenimento tra i coniugi.
5. Con vittoria di spese di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Premessa
Con ricorso depositato in data 06.08.2024 e regolarmente notificato, la sig.ra Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio civile con il sig. in data 17.12.2022 e Controparte_1
che dalla loro unione non sono nati figli, adiva il Tribunale di Udine al fine di ottenere la pronuncia della separazione personale dei coniugi, con addebito della crisi matrimoniale al marito.
In particolare, la ricorrente esponeva, in sintesi, di aver conosciuto il sig. nell'ottobre CP_1
2022 tramite un sito di incontri online;
che il resistente le aveva fin da subito trasmesso un'immagine di sé ineccepibile, a livello morale, umano, sociale, professionale ed economico;
che, dopo il matrimonio, lei aveva stabilito la propria residenza presso l'abitazione del sig. di CP_1
aver, infine, rinvenuto, pochi mesi dopo le nozze, una cassetta contenente documentazione riguardante vicende personali e giudiziarie del sig. che quest'ultimo le aveva CP_1 completamente sottaciuto e che rispecchiavano un'immagine falsa del resistente. Tutto ciò premesso, la sig.ra chiedeva al Tribunale di addebitare la responsabilità della rottura del Pt_1
vincolo matrimoniale al sig. nonché domandava l'assegnazione a sé della casa coniugale. CP_1
Il sig. si costitutiva tardivamente in giudizio, aderendo alla richiesta di separazione, ma CP_1
contestando tutto quanto ex adverso dedotto in punto di ricostruzione dei fatti offerta dalla moglie.
In particolare, il resistente esponeva come, in realtà, l'unica responsabile della crisi matrimoniale fosse stata la sig.ra la quale era solita insultarlo, denigrarlo e percuoterlo, a causa di una Pt_1
gelosia ossessiva ed incontrollata;
egli chiedeva, pertanto, che la separazione fosse addebitata alla sig.ra Pt_1
2 Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione all'udienza dd. 19.11.2025, il giudice, con ordinanza di pari data, autorizzava i coniugi a vivere separati e fissava udienza per la discussione della causa al giorno 17.02.2025 (non ritenendo necessario, ai fini della decisione, assumere alcun mezzo istruttorio: art. 473-bis.22 comma 4 c.p.c.); all'esito di tale udienza, la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
***
Prima di entrare nel merito delle domande delle parti, preme al Collegio rigettare l'istanza attorea, formulata nel corso dell'udienza di discussione del 17.02.2025, di concessione di termini per replicare alla comparsa avversaria tardivamente depositata.
Ciò per le seguenti ragioni.
Anzitutto, la difesa attorea ha avuto modo di replicare, come ha effettivamente fatto, nel corso della prima udienza di comparizione delle parti (il verbale dd. 19.11.2024 riporta, infatti, le eccezioni e le contestazioni svolte dal difensore della sig.ra alla comparsa avversaria), Pt_1
quale prima difesa utile nella quale potere/dovere, a pena di decadenza, prendere posizione sui fatti dedotti da controparte.
In secondo luogo, non si ravvisa, comunque, alcun interesse concreto ed effettivo alla concessione di un (ulteriore) termine a difesa (neppure previsto dal codice in tali circostanze), stante la tardività
e dunque inammissibilità delle domande di parte resistente e, nello specifico, di addebito della separazione alla moglie, non trattandosi di diritto indisponibile sottratto alle preclusioni allegatorie e probatorie vigenti nel rito unificato di famiglia (artt. 473-bis ss. c.p.c.).
Sulla domanda di separazione personale dei coniugi
Nulla osta all'accoglimento delle domande di separazione personale dei coniugi, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali, ed in particolare l'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore stesso delle reciproche allegazioni, recriminazioni ed accuse delle parti offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di talché ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione. In sintesi, tra i coniugi si
è ormai determinata una frattura tale e vi è una conflittualità talmente elevata da impedire la prosecuzione della vita comune insieme.
Sulle domande di addebito reciprocamente avanzate dalle parti
La domanda di addebito della separazione formulata dalla sig.ra va rigettata in quanto Pt_1
infondata. 3 Al contempo, la speculare domanda svolta dal sig. di addebito della separazione alla CP_1
moglie risulta inammissibile in quanto tardiva: come visto, il resistente si è costituito in giudizio appena cinque giorni prima dell'udienza di prima comparizione delle parti, così maturando le decadenze di cui agli artt. 473-bis.14 e 473-bis.16 c.p.c.
Quanto alla domanda di addebito svolta dalla moglie nei riguardi del marito, si rileva che la ricorrente pretende di addossare la responsabilità della crisi familiare al resistente, accusandolo, in sostanza, di non essere la persona che ella credeva che fosse allorquando decise di sposarlo: infatti, secondo la ricostruzione attorea, l'evento determinante la crisi coniugale è stata proprio la scoperta, appena due mesi dopo il matrimonio, di circostanze legate al passato del sig. tali da averla CP_1
molto turbata.
Al riguardo, si osserva quanto segue.
In primo luogo, la brevissima durata del matrimonio prima delle scoperte della sig.ra (due Pt_1
mesi) induce il Collegio ad escludere – in assenza di deduzioni specifiche della ricorrente su tale aspetto – che, anteriormente, si fosse già consolidata tra i coniugi un'effettiva stabilità del vincolo.
Ancora, ritiene il Tribunale che il brevissimo tempo trascorso dall'incontro (peraltro tramite siti online) delle parti (ottobre 2022) al loro matrimonio (dicembre 2022) avrebbe comunque impedito ad entrambi una effettiva ed approfondita conoscenza delle reciproche esperienze di vita, e ciò per responsabilità imputabile esclusivamente ai nubendi stessi.
In ogni caso, va ricordato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la pronuncia di addebito presuppone la violazione dei doveri coniugali (fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell'interesse della famiglia e coabitazione) che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, oltre al nesso causale tra tale violazione e la determinazione della crisi coniugale (v. ex multis Cass. n. 14840/2006).
Ne consegue che, in caso di mancato raggiungimento della prova tanto del comportamento contrario ai predetti doveri quanto del fatto che esso sia stato la causa esclusiva del fallimento della convivenza, la domanda di addebito andrà rigettata.
Ebbene, nel caso di specie, la ricorrente non ha allegato alcuna specifica violazione dei doveri coniugali da parte del sig. avendo semmai imputato a quest'ultimo il fatto di aver omesso, CP_1
prima del matrimonio, di riferirle delle circostanze che, a suo dire, sarebbero state determinanti nella formazione del suo consenso alle nozze (letteralmente, il sig. avrebbe “carpito” il CP_1
consenso della moglie a sposarlo: pag. 1 del ricorso).
Trattasi, dunque, di comportamento che, al più, potrebbe rilevare, laddove debitamente provato, ai fini dell'accertamento della validità ed efficacia del consenso espresso dalla sig.ra a non Pt_1
anche per fondare una pronuncia di addebito: si deve tuttavia rilevare che le pregresse vicissitudini 4 penali e di vita del sig. – tali da aver così tanto turbato la moglie – non rientrerebbero CP_1
neppure in nessuna delle “qualità” essenziali ai fini della valida formazione del consenso previste dall'art. 122 comma 1 c.c. In ogni caso, anche l'eventuale errore essenziale sulle qualità della persona è sanato dall'ordinamento e non può essere invocato da un coniuge ai fini dell'impugnazione del matrimonio nel caso in cui – come accaduto nella fattispecie in esame – vi sia stata coabitazione per un anno dopo la scoperta dell'errore (art. 122 ultimo comma c.c.): la sig.ra ha indicato in ricorso di aver scoperto la documentazione inerente le vicissitudini Pt_1
penali del marito circa due mesi dopo il matrimonio (dunque a febbraio 2023); per sua stessa ammissione, però, la coabitazione col è proseguita fino al 22-23 dicembre 2024, con CP_1
deposito del ricorso di separazione appena in data 25.07.2024.
Eguali considerazioni possono svolgersi anche in relazione alle successive scoperte (ricondotte dalla stessa ricorrente ai mesi di marzo-aprile 2023) relativamente all'esistenza di un precedente matrimonio e di un'altra figlia del resistente, nonché alle difficoltà lavorative del sig. CP_1
non si vede in che modo queste circostanze possano fondare la domanda di addebito della separazione al marito, non costituendo esse – si ribadisce – alcuna violazione dei doveri coniugali.
Ancora, del tutto generiche (e, in particolare, non precisamente collocate nel tempo) e comunque irrilevanti sono state le riferite richieste di denaro del marito alla moglie per far fronte alle necessità della vita quotidiana (ricarica cellulare, spesa, benzina…): trattasi di richieste ascrivibili al dovere reciproco dei coniugi di collaborazione ed assistenza morale e materiale.
Quanto, invece, alle accuse di violenza rivolte dalla sig.ra al marito, va osservato che nel Pt_1 ricorso il difensore ha fatto riferimento a due “occasioni” in cui il sig. avrebbe aggredito CP_1
la moglie, senza, tuttavia, avere cura di descrivere specificamente che cosa sia accaduto, né di meglio contestualizzare nel tempo e nello spazio gli episodi. Inoltre, dal documento n. 8 depositato da parte resistente, si apprende l'avvenuta remissione della querela dd. 26.02.2024 della sig.ra nei confronti del sig. Pt_1 CP_1
Infine, ed in ogni caso, si rileva l'inammissibilità della prova orale richiesta dalla parte attrice anche sulle circostanze di cui al paragrafo n. 12) del ricorso (si ribadisce, comunque indicate in modo del tutto generico e dunque, sol per questo, non passibili di prova testimoniale): infatti, la difesa, anche nella memoria ex art 473-bis.17 c.p.c. n. 1, ha del tutto omesso la formulazione di specifici capitoli di prova testimoniale separati dalla mera narrativa del ricorso, come espressamente richiesto dall'art. 244 c.p.c. (“…l'art. 244 c.p.c., che prevede l'onere della parte di specificare i fatti da dedurre a prova in articoli separati, ha il duplice scopo di consentire all'avversario di formulare i capitoli di prova contraria indicando i propri testimoni e di dare modo al giudice di valutare se la prova richiesta sia concludente e pertinente. Specie in relazione 5 a tale ultimo scopo, la norma in questione deve considerarsi di carattere cogente, sicché la sua inosservanza, da parte di chi propone la prova, determina l'inammissibilità del mezzo istruttorio”
v. Cass. 31.01.2007 n. 2201).
Eguali considerazioni, in punto inadempimento dell'onere probatorio, valgono per i comportamenti imputati al asseritamente diretti a cacciare di casa la moglie: vieppiù, si CP_1 rileva l'irrilevanza di tali condotte poiché avvenute tutte in un momento in cui, secondo la rappresentazione dei fatti resa dalla stessa ricorrente, la crisi coniugale era già da tempo insorta
(ovvero, sempre secondo la ricostruzione attorea, a decorrere dal febbraio 2023, per le ragioni anzidette). Ciò lo afferma inequivocabilmente il difensore nella I memoria: “successivamente al deteriorarsi dei rapporti, i coniugi hanno iniziato a dormire in camere separate, la sig.ra Pt_1
nella camera singola al primo piano, e il sig. nella stanza da letto al pianterreno;
con la CP_1
precisazione che entrambi gli appartamenti continuavano ad essere a disposizione sia della moglie che del marito. Un tanto sino ad ottobre 2024, data alla quale il sig. pur CP_1
continuando a utilizzare entrambe le unità abitative, di fatto ha precluso alla moglie l'accesso all'appartamento sito al pianterreno” (I memoria art. 473-bis.17 parte attrice).
Per tutte le ragioni indicate, non si ritiene sussistano i presupposti di legge per pronunciare l'addebito della separazione a carico del sig. CP_1
Sulla domanda di assegnazione della casa coniugale
La domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dalla sig.ra è infondata. Pt_1
Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale, come chiaramente evincibile dalla lettura dell'art. 337 sexies c.c., riveste l'unica funzione di garantire alla prole minorenne o maggiorenne non economicamente autosufficiente una continuità e una stabilità abitativa: che l'assegnazione della casa coniugale sia, pertanto, subordinata alla presenza di figli è un concetto più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (solo ex multis, cfr. C. 3015/2018: “il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori…”).
Di conseguenza, dal momento che dall'unione coniugale tra la sig.ra e il sig. non Pt_1 CP_1 sono nati figli, non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda.
Sulle spese di lite
Tenuto conto della soccombenza reciproca delle parti (rigetto domanda di addebito della moglie verso il marito, inammissibilità domanda di addebito del marito verso la moglie;
rigetto domanda
6 di assegnazione della casa familiare alla ricorrente), si ritiene sussistano giustificati motivi per compensare per l'intero le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, definitivamente pronunciando nella causa suindicata, nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale tra i coniugi ata il 22/02/1970 Parte_1
a US (GERMANIA) e nato a [...] il [...]; Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Udine di procedere all'annotazione della sentenza (matrimonio trascritto al n. 333 parte 2 serie C anno 2022 dei registri degli atti di matrimonio del Comune di Udine);
3) rigetta la domanda di addebito della separazione formulata dalla moglie sig.ra nei Pt_1
riguardi del marito sig. CP_1
4) dichiara l'inammissibilità della domanda di addebito della separazione formulata dal marito sig. nei riguardi della moglie sig.ra in quanto tardiva;
CP_1 Pt_1
5) rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dalla sig.ra Pt_1
6) compensa per l'intero le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Udine, nella camera di consiglio del 20.02.2025.
Il Presidente dott.ssa Annamaria Antonini
Il Giudice rel. dott.ssa Elisabetta Sartor
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