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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/03/2025, n. 1441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1441 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Seconda Sezione civile
nella persona del giudice unico dott.ssa Anita Giuriolo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. RG 3106/2021 promossa da:
c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
Vene rtecipazio n.6,
con l'avvocato Augusto Palese del Foro di Venezia, c.f. , presso il C.F._2 cui Studio in Mestre (VE), Corso del Popolo n. 133/b h a procura in atti ATTRICE
contro
, in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 to del Foro di Venezia, c.f. presso il C.F._3 cui studio in Venezia Mestre, Piazzale Cialdini n. 2, ha eletto domicilio
CONVENUTO
oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c. Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
Esposizione in fatto ed in diritto delle ragioni della decisione
Fermo restando che nel caso di specie trova applicazione la fattispecie di cui all'art. 2051 cc., reputa l'odierno giudicante come la speciale responsabilità disciplinata dalla norma or ora citata presupponga:
1
- una relazione tra la cosa e l'evento dannoso (con onere della prova a carico del danneggiato);
- che l'evento dannoso, in particolare, risulti riconducibile ad anomalia nella struttura o nel funzionamento della cosa stessa (con onere della prova a carico del danneggiato);
- l'imprevedibilità / invisibilità di tale anomalia / alterazione della cosa per il soggetto che, in conseguenza di detta situazione di pericolo, subisce un danno o, quantomeno, la soggettiva inevitabilità del danno da parte del danneggiato (il che vale ad escludere/limitare la responsabilità del custode ogni qual volta l'evento siasi prodotto in conseguenza della imprudente condotta dello stesso danneggiato);
- l'esistenza di un effettivo potere fisico sulla cosa da parte del custode sul quale incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenerne il controllo onde evitare che produca danni a terzi (il che vale ad escludere la responsabilità del custode ove l'alterazione della cosa sia dipendente da terzi e si sia verificata con tempistiche tali da non rendere richiedibile al custode un intervento tale da eliminare l'anomalia della cosa). Posta la regola di giudizio sopra esposta deve, in fatto, essere evidenziato quanto segue.
L'attrice lamenta la responsabilità del ex art.2051 quale custode per i Controparte_1 danni subiti nell'evento occorsole in data 8.8.2017, quando, in sella alla propria bicicletta su Lungomare Marconi del Lido di Venezia (nell'area antistante la Cittadella del Cinema), cadeva rovinosamente al suolo a causa della presenza lungo il manto stradale “di uno strato di sabbia e pulviscolo”, riportando lesioni personali.
Con atto di citazione del 12.04.2021, l'attrice conveniva in giudizio, avanti Parte_1 il sopra intestato Tribunale il entire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni:
“Contrariis rejectis: Nel merito, in via principale: accertata l'esclusiva responsabilità del ai Controparte_1 sensi dell'art. 2051 c.c., nell'evento per cui è causa, condannare il medesim .ra
al pagamento della complessiva somma di € #59.896,05# (#cinquan- Parte_1 tanovemilaottocentonovantasei/05#) o della diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
Nel merito, in via subordinata: accertata l'esclusiva responsabilità del , ai Controparte_1 sensi dell'art. 2043 c.c., nell'evento per cui è causa, condannare il medesim .ra
al pagamento della complessiva somma di € #59.896,05# Parte_2 ilaottocentonovantasei/05#) o della diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal dì del do-vuto al saldo;
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
L'attrice precisava quindi che in data 8.8.2017, alle ore 18.00/18.30 circa, si trovava in sella alla propria bicicletta, lungo il Lungomare Marconi, nell'area della “Cittadella del Cinema”, al Lido di Venezia (VE). Proprio per la preparazione delle strutture legate alla Mostra del Cinema, la strada, normalmente di due corsie, era parzialmente chiusa al traffico, con un semaforo provvisorio, che regolava il flusso veicolare, alternandolo in un senso e nell'altro; quanto, per la presenza sul manto stradale di uno strato di sabbia e pulviscolo, l'attrice perdeva il controllo della bicicletta, rovinando al suolo, con conseguenti lesioni personali. Con comparsa del 6.7.2021 si costituiva in giudizio il che, contestate Controparte_1 le deduzioni attoree sia sull'an che nel quantum, chied manda. Assegnati i termini per il deposito delle memorie istruttorie, assunta la prova orale, eseguita CTU medico legale nella persona dell'attrice ad opera del dott. Persona_1 la causa veniva successivamente trattenuta in decisione.
*** Orbene reputa il giudicante, alla luce della regola di diritto sopra esposta non esservi responsabilità da parte della convenuta. La vexata quaestio, che la vicenda oggetto di causa ripropone, del tipo e dell'ambito della disciplina applicabile in caso di sinistro avvenuto su strada pubblica e della possibilità di configurare al riguardo una responsabilità, concorrente od esclusiva, dell'ente pubblico proprietario o custode della stessa e delle relative pertinenze, è stata oramai risolta dall'unanime giurisprudenza di legittimità, nel senso dell'individuazione di un'ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia, ex art. 2051 c.c. A seguito della prima pronuncia di legittimità (risalente a Corte Cass. sent. n. 5031 del 20.5.1998) che, demolendo la tradizionale interpretazione in chiave di colpa presunta, ha per la prima volta affermato la natura oggettiva della responsabilità da custodia, delineando i contorni dell'onere probatorio posto rispettivamente a carico del danneggiato e del custode, le storiche sentenze gemelle, di qualche anno successive (Corte Cass. 15383-15384/2006), recependo le pressioni della dottrina più sensibile ad un affinamento della cultura socio-giuridica in materia di rapporti intersoggettivi tra privato e P.A., hanno definitivamente sancito il superamento di quella sorta di statuto privatistico speciale, riconosciuto a quest'ultima in sede giurisprudenziale, sulla scorta della presunzione di correttezza del comportamento della P.A. e dell'insindacabilità delle sue determinazioni. La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della P.A., ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, analogo a quello previsto per il depositario (v. recentemente Corte Cass.
8.12.2012 n.1769; 412.2012 n. 21727), per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante (v. Corte Cass.19.5.2011 n. 11016). La presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., non si applica agli enti pubblici, per danni subiti dagli utenti di beni demaniali, ogni qual volta sul bene demaniale, per le sue caratteristiche, non sia possibile esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla stessa (comprensivo dei poteri di controllo sul bene;
di modificare o eliminare le situazioni di pericolo che siano nello stesso insorte;
di escludere terzi dal contatto o ingerenza sulla cosa – v. Corte Cass.
8.3.2007 n. 5308). Tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva della P.A. ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità della stessa ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso di bene demaniale (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene demaniale senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) esclude la responsabilità dell'amministrazione, se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso (v. corte Cass. 13.12.2012 n. 22898), integrando altrimenti un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato (v. Corte Cass.
6.7.2006 n. 15383). Con riferimento all'onere della prova, quindi, al danneggiato incombe provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo. Il convenuto per liberarsi dovrà, invece, provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale. I principi sopra riportati forniscono la soluzione del caso in esame, in cui viene censurato il comportamento dell'attrice per negligenza ed imperizia, posto che il pulviscolo e la sabbia a lato della strada, non ha rappresentato alcuna insidia o trabocchetto. Invero, le foto allegate agli atti, ritraenti la zona della caduta, evidenziano un tratto stradale con il manto d'asfalto scuro, con alcune zone laterali più chiare per il colore della sabbia e pulviscolo, zone chiaramente visibili. Non sussistono contestazione o dubbio alcuni né sul fatto che la strada fosse destinata al transito pubblico e che la sede stradale al momento dell'evento dannoso fosse oggetto di custodia da parte del né sul fatto che la medesima si trovi nel Controparte_1 perimetro urbano e ch la presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c. E' in atti un “verbale di consegna anticipata e temporanea” del 26.07.2017, sottoscritto dai rappresentanti del della (appaltatrice dei lavori) e della CP_1 CP_2
il q che tutta l'area interessata dai lavori Controparte_3 venisse riconsegnata al dalla per il periodo dal 26.07.2017 al CP_1 CP_2
27.09.2017, per permette l'allestimento della 74° Controparte_3
Mostra Internazionale d'Arte meva la gestione ed il possesso. Il quindi era custode dell'area. Controparte_1
L' to al rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, non ha provato alcunché. Il tratto stradale, teatro del sinistro, si trova al Lido nell'area della Cittadella del Cinema, l'attrice ha dichiarato che vi era un semaforo provvisorio per i lavoro che alternava il senso di marcia, pertanto era a velocità bassissima, appena ripartita, consona allo stato dei luoghi ed al mezzo (bicicletta), vi era ancora luce visto il mese di agosto e l'ora (18.00-18.30), giornata di piena visibilità: nessuna insidia, non visibile e non prevedibile o trabocchetto, tanto più che non era la prima volta che l'attrice percorreva quel tratto stradale. La caduta dell'attrice risulta pertanto accidentale.
Nell'interpello reso l'attrice ha dichiarato che era appena partita con la bicicletta, dopo essere stata in spiaggia e che subito dopo è slittata sulla sabbia;
ha anche dichiarato che i lavori erano in corso da tempo e che si poteva vedere il materiale sabbioso e che procedeva lungo la destra vicino al marciapiede. I testi hanno confermato di averla vista cadere. Va da se, e tanto più che aveva visto il materiale sabbioso, con l'adozione di normali cautele l'attrice avrebbe evitato la caduta in questione, considerato che la stessa percorreva usualmente quel tratto stradale al ritorno dalla spiaggia conoscendo lo stato dei luoghi, sapeva dei lavori e con l'ordinaria diligenza avrebbe potuto evitare il sinistro. Alla luce di quanto indicato, non sussiste responsabilità alcuna della convenuta, attesa la mancanza di un concreto e specifico comportamento colposo dell'Ente, configurandosi invece il caso fortuito, non sussistendo elementi per ascrivere la caduta dell'attrice all'assetto anormale della strada teatro del sinistro. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ed in conformità ai parametri (valori minimi) seguono la soccombenza, così come le spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, rigettata ogni diversa domanda, istanza ed eccezione,
1) rigetta la domanda di parte attrice;
2) per l'effetto, condanna alla rifusione in favore del , delle Controparte_1 spese legali quantificate in € 7.052,00 oltre accessori di rali;
4) pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte attrice;
Così deciso in Venezia, 20 marzo 2025
Il GOP dott.ssa Anita Giuriolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Seconda Sezione civile
nella persona del giudice unico dott.ssa Anita Giuriolo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. RG 3106/2021 promossa da:
c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
Vene rtecipazio n.6,
con l'avvocato Augusto Palese del Foro di Venezia, c.f. , presso il C.F._2 cui Studio in Mestre (VE), Corso del Popolo n. 133/b h a procura in atti ATTRICE
contro
, in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 to del Foro di Venezia, c.f. presso il C.F._3 cui studio in Venezia Mestre, Piazzale Cialdini n. 2, ha eletto domicilio
CONVENUTO
oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c. Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
Esposizione in fatto ed in diritto delle ragioni della decisione
Fermo restando che nel caso di specie trova applicazione la fattispecie di cui all'art. 2051 cc., reputa l'odierno giudicante come la speciale responsabilità disciplinata dalla norma or ora citata presupponga:
1
- una relazione tra la cosa e l'evento dannoso (con onere della prova a carico del danneggiato);
- che l'evento dannoso, in particolare, risulti riconducibile ad anomalia nella struttura o nel funzionamento della cosa stessa (con onere della prova a carico del danneggiato);
- l'imprevedibilità / invisibilità di tale anomalia / alterazione della cosa per il soggetto che, in conseguenza di detta situazione di pericolo, subisce un danno o, quantomeno, la soggettiva inevitabilità del danno da parte del danneggiato (il che vale ad escludere/limitare la responsabilità del custode ogni qual volta l'evento siasi prodotto in conseguenza della imprudente condotta dello stesso danneggiato);
- l'esistenza di un effettivo potere fisico sulla cosa da parte del custode sul quale incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenerne il controllo onde evitare che produca danni a terzi (il che vale ad escludere la responsabilità del custode ove l'alterazione della cosa sia dipendente da terzi e si sia verificata con tempistiche tali da non rendere richiedibile al custode un intervento tale da eliminare l'anomalia della cosa). Posta la regola di giudizio sopra esposta deve, in fatto, essere evidenziato quanto segue.
L'attrice lamenta la responsabilità del ex art.2051 quale custode per i Controparte_1 danni subiti nell'evento occorsole in data 8.8.2017, quando, in sella alla propria bicicletta su Lungomare Marconi del Lido di Venezia (nell'area antistante la Cittadella del Cinema), cadeva rovinosamente al suolo a causa della presenza lungo il manto stradale “di uno strato di sabbia e pulviscolo”, riportando lesioni personali.
Con atto di citazione del 12.04.2021, l'attrice conveniva in giudizio, avanti Parte_1 il sopra intestato Tribunale il entire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni:
“Contrariis rejectis: Nel merito, in via principale: accertata l'esclusiva responsabilità del ai Controparte_1 sensi dell'art. 2051 c.c., nell'evento per cui è causa, condannare il medesim .ra
al pagamento della complessiva somma di € #59.896,05# (#cinquan- Parte_1 tanovemilaottocentonovantasei/05#) o della diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
Nel merito, in via subordinata: accertata l'esclusiva responsabilità del , ai Controparte_1 sensi dell'art. 2043 c.c., nell'evento per cui è causa, condannare il medesim .ra
al pagamento della complessiva somma di € #59.896,05# Parte_2 ilaottocentonovantasei/05#) o della diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal dì del do-vuto al saldo;
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
L'attrice precisava quindi che in data 8.8.2017, alle ore 18.00/18.30 circa, si trovava in sella alla propria bicicletta, lungo il Lungomare Marconi, nell'area della “Cittadella del Cinema”, al Lido di Venezia (VE). Proprio per la preparazione delle strutture legate alla Mostra del Cinema, la strada, normalmente di due corsie, era parzialmente chiusa al traffico, con un semaforo provvisorio, che regolava il flusso veicolare, alternandolo in un senso e nell'altro; quanto, per la presenza sul manto stradale di uno strato di sabbia e pulviscolo, l'attrice perdeva il controllo della bicicletta, rovinando al suolo, con conseguenti lesioni personali. Con comparsa del 6.7.2021 si costituiva in giudizio il che, contestate Controparte_1 le deduzioni attoree sia sull'an che nel quantum, chied manda. Assegnati i termini per il deposito delle memorie istruttorie, assunta la prova orale, eseguita CTU medico legale nella persona dell'attrice ad opera del dott. Persona_1 la causa veniva successivamente trattenuta in decisione.
*** Orbene reputa il giudicante, alla luce della regola di diritto sopra esposta non esservi responsabilità da parte della convenuta. La vexata quaestio, che la vicenda oggetto di causa ripropone, del tipo e dell'ambito della disciplina applicabile in caso di sinistro avvenuto su strada pubblica e della possibilità di configurare al riguardo una responsabilità, concorrente od esclusiva, dell'ente pubblico proprietario o custode della stessa e delle relative pertinenze, è stata oramai risolta dall'unanime giurisprudenza di legittimità, nel senso dell'individuazione di un'ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia, ex art. 2051 c.c. A seguito della prima pronuncia di legittimità (risalente a Corte Cass. sent. n. 5031 del 20.5.1998) che, demolendo la tradizionale interpretazione in chiave di colpa presunta, ha per la prima volta affermato la natura oggettiva della responsabilità da custodia, delineando i contorni dell'onere probatorio posto rispettivamente a carico del danneggiato e del custode, le storiche sentenze gemelle, di qualche anno successive (Corte Cass. 15383-15384/2006), recependo le pressioni della dottrina più sensibile ad un affinamento della cultura socio-giuridica in materia di rapporti intersoggettivi tra privato e P.A., hanno definitivamente sancito il superamento di quella sorta di statuto privatistico speciale, riconosciuto a quest'ultima in sede giurisprudenziale, sulla scorta della presunzione di correttezza del comportamento della P.A. e dell'insindacabilità delle sue determinazioni. La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della P.A., ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, analogo a quello previsto per il depositario (v. recentemente Corte Cass.
8.12.2012 n.1769; 412.2012 n. 21727), per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante (v. Corte Cass.19.5.2011 n. 11016). La presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., non si applica agli enti pubblici, per danni subiti dagli utenti di beni demaniali, ogni qual volta sul bene demaniale, per le sue caratteristiche, non sia possibile esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla stessa (comprensivo dei poteri di controllo sul bene;
di modificare o eliminare le situazioni di pericolo che siano nello stesso insorte;
di escludere terzi dal contatto o ingerenza sulla cosa – v. Corte Cass.
8.3.2007 n. 5308). Tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva della P.A. ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità della stessa ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso di bene demaniale (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene demaniale senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) esclude la responsabilità dell'amministrazione, se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso (v. corte Cass. 13.12.2012 n. 22898), integrando altrimenti un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato (v. Corte Cass.
6.7.2006 n. 15383). Con riferimento all'onere della prova, quindi, al danneggiato incombe provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo. Il convenuto per liberarsi dovrà, invece, provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale. I principi sopra riportati forniscono la soluzione del caso in esame, in cui viene censurato il comportamento dell'attrice per negligenza ed imperizia, posto che il pulviscolo e la sabbia a lato della strada, non ha rappresentato alcuna insidia o trabocchetto. Invero, le foto allegate agli atti, ritraenti la zona della caduta, evidenziano un tratto stradale con il manto d'asfalto scuro, con alcune zone laterali più chiare per il colore della sabbia e pulviscolo, zone chiaramente visibili. Non sussistono contestazione o dubbio alcuni né sul fatto che la strada fosse destinata al transito pubblico e che la sede stradale al momento dell'evento dannoso fosse oggetto di custodia da parte del né sul fatto che la medesima si trovi nel Controparte_1 perimetro urbano e ch la presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c. E' in atti un “verbale di consegna anticipata e temporanea” del 26.07.2017, sottoscritto dai rappresentanti del della (appaltatrice dei lavori) e della CP_1 CP_2
il q che tutta l'area interessata dai lavori Controparte_3 venisse riconsegnata al dalla per il periodo dal 26.07.2017 al CP_1 CP_2
27.09.2017, per permette l'allestimento della 74° Controparte_3
Mostra Internazionale d'Arte meva la gestione ed il possesso. Il quindi era custode dell'area. Controparte_1
L' to al rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, non ha provato alcunché. Il tratto stradale, teatro del sinistro, si trova al Lido nell'area della Cittadella del Cinema, l'attrice ha dichiarato che vi era un semaforo provvisorio per i lavoro che alternava il senso di marcia, pertanto era a velocità bassissima, appena ripartita, consona allo stato dei luoghi ed al mezzo (bicicletta), vi era ancora luce visto il mese di agosto e l'ora (18.00-18.30), giornata di piena visibilità: nessuna insidia, non visibile e non prevedibile o trabocchetto, tanto più che non era la prima volta che l'attrice percorreva quel tratto stradale. La caduta dell'attrice risulta pertanto accidentale.
Nell'interpello reso l'attrice ha dichiarato che era appena partita con la bicicletta, dopo essere stata in spiaggia e che subito dopo è slittata sulla sabbia;
ha anche dichiarato che i lavori erano in corso da tempo e che si poteva vedere il materiale sabbioso e che procedeva lungo la destra vicino al marciapiede. I testi hanno confermato di averla vista cadere. Va da se, e tanto più che aveva visto il materiale sabbioso, con l'adozione di normali cautele l'attrice avrebbe evitato la caduta in questione, considerato che la stessa percorreva usualmente quel tratto stradale al ritorno dalla spiaggia conoscendo lo stato dei luoghi, sapeva dei lavori e con l'ordinaria diligenza avrebbe potuto evitare il sinistro. Alla luce di quanto indicato, non sussiste responsabilità alcuna della convenuta, attesa la mancanza di un concreto e specifico comportamento colposo dell'Ente, configurandosi invece il caso fortuito, non sussistendo elementi per ascrivere la caduta dell'attrice all'assetto anormale della strada teatro del sinistro. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ed in conformità ai parametri (valori minimi) seguono la soccombenza, così come le spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, rigettata ogni diversa domanda, istanza ed eccezione,
1) rigetta la domanda di parte attrice;
2) per l'effetto, condanna alla rifusione in favore del , delle Controparte_1 spese legali quantificate in € 7.052,00 oltre accessori di rali;
4) pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte attrice;
Così deciso in Venezia, 20 marzo 2025
Il GOP dott.ssa Anita Giuriolo