Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 25/02/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del dott. Emanuele Rocco, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del
21/10/2024, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al N. R.G. 5207/2022 a.c. promossa
DA
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall' Avvocato Alessandra Maria Pt_1
Ingala, con la quale elett.te domicilia in Napoli alla Via A. De Gasperi n. 55, presso la sede Pt_1
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Rosario Luccio CP_1
e Giacomo Grazioli, presso lo studio dei quali elett.te domicilia in Torre del Greco (NA) alla Via
Vittorio Veneto n. 26
RESISTENTE
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione, formulando le conclusioni di cui al ricorso in atti.
In particolare, l deduceva che, nonostante il riconoscimento di una percentuale di invalidità CP_2
pari all'80%, idonea, in astratto, a giustificare l'attribuzione dell'assegno mensile di assistenza ex L.
118/71, non aveva diritto al riconoscimento della prestazione in parola, atteso il CP_1
superamento del limite reddituale previsto dalla legge.
, ricorrente nel procedimento per ATP, si costituiva nel giudizio di opposizione ad CP_1
ATP e resisteva al ricorso dell , con varie argomentazioni. Pt_1
Ciò detto, si osserva che il ricorso proposto dall è fondato e va accolto. Pt_1
L ha infatti dimostrato, producendo idonea documentazione, che, nonostante l'avvenuto CP_2
riconoscimento del requisito sanitario nel corso del procedimento per ATP, non ha CP_1
diritto a percepire l'assegno mensile di assistenza ex L. 118/71 in quanto supera i limiti di reddito previsti dalla legge per poter beneficiare della prestazione in parola (cfr. documentazione reddituale in atti).
Si osserva, peraltro, che la difesa della non ha prodotto elementi idonei a confutare la CP_1
documentazione depositata dall . Pt_1
Le risultanze dell'ATP sono, pertanto, insufficienti a consentire il riconoscimento della prestazione in parola, atteso che l'accertamento del requisito sanitario non può comunque prescindere dall'esistenza di un concreto interesse ad agire finalizzato al riconoscimento di una specifica prestazione assistenziale o previdenziale.
Il ricorso dell va, pertanto, accolto, e va accertato e dichiarato che non sussiste il diritto di Pt_1
a percepire l'assegno mensile di assistenza ex L. 118/71 per superamento dei limiti CP_1
reddituali. Le peculiarità della fattispecie concreta oggetto del giudizio e l'obiettiva controvertibilità delle questioni affrontate giustificano la compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall con ricorso Pt_1
del 29/9/2022 nei confronti dell così provvede: a)accoglie l'opposizione, e per l'effetto dichiara Pt_1
che non si trova nelle condizioni previste dalla legge per poter beneficiare CP_1
dell'assegno mensile di assistenza ex L. 118/71; b)compensa le spese.
Torre Annunziata, li 25/2/2025 Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco