Versione
13 settembre 1988
13 settembre 1988
Art. 1. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1989, non sono soggetti all'imposta di bollo le domande, compresa l'autentica della sottoscrizione, ed i relativi documenti per la partecipazione ai concorsi, nonche' per le assunzioni, anche temporanee, presso le amministrazioni pubbliche.
2. I concorrenti vincitori del concorso e comunque coloro che sono chiamati in servizio a qualsiasi titolo sono tenuti a regolarizzare in bollo tutti i documenti gia' presentati e richiesti dal bando e a presentare in bollo i documenti richiesti per l'ammissione all'impiego.
3. Alla minore entrata derivante dalla presente legge, valutata in lire 7.500 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, si fa fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti ai fini del bilancio triennale 1988-90 al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1988, utilizzando l'accontanamento "Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria".
2. I concorrenti vincitori del concorso e comunque coloro che sono chiamati in servizio a qualsiasi titolo sono tenuti a regolarizzare in bollo tutti i documenti gia' presentati e richiesti dal bando e a presentare in bollo i documenti richiesti per l'ammissione all'impiego.
3. Alla minore entrata derivante dalla presente legge, valutata in lire 7.500 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, si fa fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti ai fini del bilancio triennale 1988-90 al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1988, utilizzando l'accontanamento "Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria".
Commentari • 16
- 1. Risoluzione del 30/04/1991 n. 391906 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 30 aprile 1991 · 8.086522
[…] Al riguardo si comunica che i certificati, le attestazioni e le copie autenticate rilasciati da organi della Pubblica Amministrazione vanno regolarizzati ai sensi del citato articolo 1 della legge 370/1988. Per le pubblicazioni in originale e per l\'altra documentazione formata da soggetti privati non e\' dovuto il tributo di bollo sempreche\' beninteso,
Leggi di più…