Articolo 1 della Legge 23 agosto 1988, n. 370
Versione
13 settembre 1988
Art. 1. 1. A decorrere dal 1› gennaio 1989, non sono soggetti all'imposta di bollo le domande, compresa l'autentica della sottoscrizione, ed i relativi documenti per la partecipazione ai concorsi, nonche' per le assunzioni, anche temporanee, presso le amministrazioni pubbliche.
2. I concorrenti vincitori del concorso e comunque coloro che sono chiamati in servizio a qualsiasi titolo sono tenuti a regolarizzare in bollo tutti i documenti gia' presentati e richiesti dal bando e a presentare in bollo i documenti richiesti per l'ammissione all'impiego.
3. Alla minore entrata derivante dalla presente legge, valutata in lire 7.500 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, si fa fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti ai fini del bilancio triennale 1988-90 al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1988, utilizzando l'accontanamento "Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria".
Entrata in vigore il 13 settembre 1988
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