TRIB
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 03/04/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1204/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia previdenziale di primo grado iscritta al n. r.g. 1204/2024 promossa da nato a [...] il [...], residente in [...], c.f. Parte_1
, agli effetti della presente procedura elettivamente domiciliato in C.F._1 Saluzzo, via Savigliano n. 11, presso lo studio dell'avv. Roberto Pignatta (C.F.:
) che lo rappresenta e difende, C.F._2
RICORRENTE
Contro
(C.F. Controparte_1
) Ente di diritto pubblico, con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, tanto congiuntamente che disgiuntamente, ), dall'avv. Emilia Conrotto rappresentato e difeso dall'avv. Emilia CONROTTO [ ) e dall'avv. Marcella CATALDI C.F._3 ( ), in forza di procura generale alle liti del per procura generale alle C.F._4 liti a rogito notaio n. Rep. 37875/7313 del 22/03/2024, elettivamente Persona_1 domiciliato ai fini del presente giudizio in Cuneo Corso Santorre di Santarosa n. 15, Ufficio di Avvocatura dell'Ente,
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Pag. 1 a 8 Con ricorso introduttivo proposta ai sensi dell'art. 442 c.p.c. ha agito in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro l' per CP_1 chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“▪Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a ottenere il pagamento delle richieste prestazioni a carico CP del Fondo di Garanzia, l'illegittimità dei provvedimenti emessi dall di rigetto della relativa domanda, e per l'effetto dichiarare nulli e/o annullare i provvedimenti medesimi.
▪In ragione delle precedenti declaratorie dichiarare tenuto e conseguentemente condannare l
[...] in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, in qualità Controparte_1 di gestore del Fondo di Garanzia ex art. 1 L. 297/82, al pagamento in favore del ricorrente della somma al lordo fiscale di € 2.990,74 a titolo di trattamento di fine rapporto o di quella veriore accertanda in corso di causa, nei limiti previsti dalla citata legge, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo.
▪Con vittoria di spese ed onorari di giudizio e rimborso del contributo unificato.”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“in via principale, nel merito, previa occorrenda declaratoria di intervenuta prescrizione, rigettare il ricorso coltivato da , siccome infondato in fatto e in diritto, nonché sfornito di prova, assolvendo Parte_1 così l dalle domande tutte ex adverso proposte con il ricorso introduttivo del presente giudizio. CP_1
Con vittoria di spese e onorari di lite.”.
RITENUTO CHE
Sull'eccezione di prescrizione
La parte resistente ha eccepito nel caso di specie l'intervenuta prescrizione delle pretese giudizialmente azionate dalla parte ricorrente, dal momento che il trattamento di fine rapporto e le altre indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro si prescrivono nel termine di cinque anni (cfr. art. 2948, n. 5, c.c..), decorrenti dal momento di insorgenza del relativo diritto (cfr. art. 2935 Cod. Civ.), cioè dal momento in cui cessa il rapporto di lavoro subordinato di riferimento e non da quello, eventualmente successivo, in cui viene accertato giudizialmente l'effettivo ammontare delle retribuzioni spettanti (cfr., ad es., Cassazione Civile, sentenza 25 febbraio / 23 aprile 2009, emessa dalla Sezione Lavoro).
La parte resistente ha inoltre allegato a fondamento dell'eccezione preliminare di merito che la parte ricorrente non avrebbe provato né quando è definitivamente terminato il rapporto di lavoro di riferimento, né l'eventuale compimento da parte sua di idonei atti interruttivi della prescrizione posti in essere nei riguardi dell dall'interessata prima CP_1 dell'aprile 2023.
L'eccezione è priva di pregio.
E' sufficiente al riguardo considerare che la parte ricorrente ha proposto nel caso di specie domanda amministrativa per l'accesso al fondo di garanzia dell per conseguire il CP_1 pagamento del TFR.
Occorre sul punto evidenziare che l'intervento del Fondo di garanzia per TFR può essere richiesto dal lavoratore entro il termine di prescrizione decennale. I termini di prescrizione
Pag. 2 a 8
applicabili al lavoratore per richiedere l'intervento del Fondo di garanzia del TFR, nel caso il datore di lavoro versi in situazione di insolvenza che non consente di liquidare il trattamento di fine rapporto, sono stati oggetto di chiarimenti con la Circ. 26 luglio CP_1 2023. In particolare, l cambiando il precedente orientamento, ha aderito CP_1 all'interpretazione giurisprudenziale che considera prescritto il diritto del lavoratore al riconoscimento del TFR da parte del Fondo di garanzia nel limite temporale decennale. L'interpretazione supera la precedente impostazione, confermata nella Circ. 15 luglio CP_1 2008 n. 74, ove si giungeva alla conclusione per cui il termine di prescrizione era quinquennale, come stabilito dall'art. 2948, c. 1, n. 5), c.c., non avendo la L. 297/82 previsto alcun diverso termine entro il quale esercitare il diritto al TFR a carico del Fondo di garanzia.
Le nuove indicazioni interpretative trovano spazio nella richiamata Circ. 26 luglio 2023 n. 70 con cui l fornisce istruzioni, dopo l'entrata in vigore del Codice della crisi e CP_1 dell'insolvenza (d.lgs. 14/2019), in relazione agli interventi del Fondo di garanzia.
Il Fondo di garanzia del TFR rappresenta uno strumento giuridico a tutela dei lavoratori dipendenti in caso di insolvenza del datore di lavoro, istituito nel nostro ordinamento in attuazione della normativa comunitaria (Dir. 80/987/CEE, Dir. 2002/74/CE, Dir. 2008/94/CE). In particolare, l'art. 2 della L. 297/1982 ha istituito il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, mentre gli artt. 1 e 2 del d.lgs. 80/1992 hanno esteso la garanzia del Fondo alle ultime tre retribuzioni, più precisamente ai crediti di lavoro diversi da quelli spettanti a titolo di TFR inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro.
I presupposti per l'intervento del Fondo di garanzia variano nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettabile o meno a procedure concorsuali, come illustrato nella tabella che segue. In relazione alla infruttuosità dell'esecuzione, dovuta all'insufficienza del patrimonio del datore di lavoro per soddisfare il credito del lavoratore, la prassi in commento riprende la giurisprudenza in cui si è chiarito che spetta al dipendente dimostrare che le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti a seguito di un serio e adeguato esperimento dell'esecuzione forzata.
In particolare, si richiede l'ordinaria diligenza da parte del lavoratore tenuto a tentare le forme di esecuzione che si prospettino fruttuose, escludendo quelle che appaiano improduttive o aleatorie o allorquando i loro costi certi si palesino superiori ai benefici futuri, valutati secondo un criterio di probabilità.
Secondo la lettura interpretativa di recente fornita dall nella richiamata Circ. 26 luglio CP_1 2023 n. 70, il termine di prescrizione per ottenere il soddisfacimento del credito di lavoro relativo al TFR non è quello breve quinquennale, come precedentemente confermato dall ma trova applicazione il termine ordinario di prescrizione decennale. La CP_1 richiamata lettura interpretativa uniforma la prassi ai recenti interventi giurisprudenziali (tra cui Cass. 21 gennaio 2022 n. 1861), in base ai quali il termine quinquennale riguarda esclusivamente il rapporto tra lavoratore e datore di lavoro. Nel caso in cui sono soddisfatte le condizioni per richiedere l'intervento del Fondo di garanzia del TFR, la prestazione ha contenuto previdenziale assicurativo, il cui credito è distinto e autonomo rispetto a quello vantato dal dipendente nei confronti del datore di lavoro. In relazione, quindi, al rapporto di credito di natura previdenziale la prescrizione è quella decennale che decorre dalla data
Pag. 3 a 8 di cessazione del rapporto di lavoro. L'istituto di previdenza, dunque, conferma che nell'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di garanzia si dovrà verificare che tra la data di presentazione e la data in cui sorge il diritto a richiedere l'intervento del Fondo non siano trascorsi più di 10 anni. Il Fondo di garanzia interviene relativamente ai crediti di lavoro, diversi dal TFR, maturati nell'ultimo trimestre e aventi natura di retribuzione. Si considerano di natura retributiva, oltre agli stipendi, i crediti di lavoro formati da ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive relativi agli ultimi tre mesi del rapporto, le somme contrattualmente dovute dal datore di lavoro a titolo di prestazioni di malattia e maternità. Sono, invece, escluse l'indennità di mancato preavviso, l'indennità di malattia a carico dell che il datore di lavoro avrebbe dovuto anticipare. Quanto all'indennità per ferie CP_1 non godute, considerata la natura mista di detta indennità, rientra tra le retribuzioni tutelate dal Fondo di garanzia l'indennità relativa ai giorni di ferie maturati nel trimestre di riferimento. La circolare in commento precisa altresì che, secondo un recentemente orientamento giurisprudenziale tra i crediti retributivi tutelati va inclusa l'indennità associata alla tutela reintegratoria ai sensi dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori, nel testo vigente, stante la sua connotazione retributiva (Cass. 24 marzo 2023 n. 8513; Cass. 24 marzo 2023 n. 8523; Cass. 25 gennaio 2023 n. 2234).
Da tali considerazioni si evince l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, che deve essere quindi respinta.
Le allegazioni difensive delle parti
La parte ricorrente ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale: di aver prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze della società Somaschi s.r.l. con contratto di apprendista livello 4°, secondo la classificazione del personale prevista dal CCNL Turismo, per il conseguimento della qualifica di cuoco per un periodo di 36 mesi, dal 14/02/2014 al 30/4/2016, quando si è dimesso per giusta causa;
di aver lavorato nell'unità locale di Cherasco, Hotel I Somaschi;
di essere in credito, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, delle retribuzioni di settembre, ottobre, novembre dicembre 2015, tredicesima, gennaio, febbraio marzo aprile 2016, tredicesima e quattordicesima, credito art. 13 TUIR (da settembre a novembre 2015), credito a conguaglio (dicembre 2015), credito art. 13 TUIR (da gennaio a marzo 2016), credito a conguaglio (aprile 2016), ferie non godute, R.O.L. non goduta, trattamento di fine rapporto;
che il Tribunale di Torino nel 2018 ha dichiarato il fallimento della società Somaschi s.r.l.; di aver quindi presentato domanda per l'ammissione al passivo del fallimento del proprio credito, allegando a supporto della domanda le relative buste paga;
che il Tribunale di Torino con decreto in camera di consiglio del 2018 ha dichiarato la chiusura del fallimento per “assoluta insussistenza di attivo utilmente liquidabile”; di aver presentato domanda di accesso al Fondo di Garanzia CP_ per il pagamento del trattamento di fine rapporto per l'importo di € 2.990,74 corredata della documentazione comprovante il credito per tfr, ossia la relativa busta paga, nonché l'istanza di ammissione al passivo del fallimento e il decreto di chiusura del medesimo;
che CP_ con provvedimento del 29.6./2023 l gli ha comunicato il rigetto della domanda così motivando: “non può essere presentata come esecuzione individuale in mancanza del ricorso per decreto ingiuntivo. Non può essere liquidata come fallimento in quanto i lavoratori non sono stati licenziati dalla procedura concorsuale”; di aver quindi proposto ricorso al comitato provinciale chiedendo una revisione del provvedimento di rigetto, ricorso che tuttavia è stato rigettato dal Comitato
Pag. 4 a 8
Provinciale con la seguente motivazione: “la domanda non può essere liquidata in assenza del ricorso per decreto ingiuntivo”.
La parte resistente ha invece allegato: che per l'accesso al fondo di garanzia è CP_1 necessario che il creditore-lavoratore abbia preventivamente e infruttuosamente tentato la via dell'esecuzione forzata nei confronti del debitore-datore di lavoro, così accertando che le garanzie patrimoniali di quest'ultimo siano in tutto o in parte insufficienti a soddisfare il proprio credito;
che il Legislatore ha messo a disposizione del creditore per la realizzazione coattiva del proprio diritto, anche in cumulo tra loro, così come espressamente previsto dall'art. 483 c.p.c. e come è d'altronde connaturato all'estensione della responsabilità patrimoniale del debitore;
che il lavoratore deve dunque dare dimostrazione di aver esperito
-o tentato di esperire- in modo serio e adeguato, quell'esecuzione forzata che, in relazione al genere e alla consistenza dei beni pignorati e dell'eventuale concorso di altri creditori maggiormente garantiti, appaia possibile e utile allo scopo;
che nei casi poi -come quello qui in esame- di datore di lavoro “…soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267…”, cioè a procedure fallimentari / concorsuali, il lavoratore interessato -per poter dire che ha osservato quel criterio di “diligenza”- deve fornire idonea prova di avere richiesto l'apertura di una procedura concorsuale (cfr. comma 1 dell'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 cit.) ovvero, comunque, di avere perlomeno richiesto l'ammissione al passivo della procedura concorsuale di esecuzione forzata collettiva dei propri, esatti, crediti di lavoro, poi esercitati nei confronti dell nella sua veste di Ente Gestore del CP_1 Fondo di Garanzia;
che, nel caso di specie, non appare essere stata dal ricorrente idoneamente provata l'effettiva condizione di insolvenza del riferito datore di lavoro, così accertando che le garanzie patrimoniali di quest'ultimo siano realmente state -in tutto o in parte- insufficienti a soddisfare i crediti dl lavoratore interessato;
che nella vicenda in esame, invero, l'insinuazione al passivo non è stata attuata, poiché il fallimento si è chiuso anticipatamente, ai sensi dell'art. 118 L. F.; che oltre ad esser impossibile, per tale via, l'esperibilità di una delle due forme di escussione preventiva previste dal Legislatore, il ricorrente, comunque, a causa della propria inerzia, si è precluso anche la possibilità di percorrere l'altra, vale a dire la già menzionata esecuzione individuale, non essendosi adoperato nemmeno per ottenere un titolo esecutivo.
La questione giuridica controversa
CP_ Il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione del diniego dell di accesso del ricorrente al Fondo di garanzia per conseguire la liquidazione del trattamento di fine rapporto maturato alle dipendenze della Somaschi s.r.l., società dichiarata fallita dal Tribunale di Torino con sentenza del 30/5/2018, fallimento successivamente chiuso per mancanza di attivo (decreto 6/12/2018).
La questione giuridica oggetto del caso di specie è stata già affrontata in modo completo ed esaustivo dalla Corte di appello di Torino, sezione lavoro, con sentenza n.626/2022, le cui motivazioni sono condivise integralmente da questo Giudice ed anzi fatte proprie ai sensi dell'art. 118 bis disp. att. c.p.c..
Nello specifico, occorre considerare che “Ai sensi dell'art. 2, comma 5, L. 297/82 “qualora il datore di lavoro non adempia alla “corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto,
Pag. 5 a 8 sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti”.
La Corte di Cassazione ha ammesso l'azione verso il Fondo di Garanzia con riferimento all'ipotesi in cui la procedura fallimentare era stata chiusa per l'assoluta insufficienza dell'attivo ed il credito non era stato accertato in sede fallimentare per essere stata dichiarata improseguibile l'opposizione proposta dal creditore, ex art. 98 legge fall., avverso il provvedimento con cui era stata respinta la sua domanda di ammissione al passivo, con la seguente motivazione: “Questa Corte ha recentemente ritenuto (cfr. sentenze n. 7585 del 2011, n. 15662 del 2010, n. 1178 del 2009, n. 7466 del 2007) che una lettura della legge nazionale orientata nel senso voluto dalla direttiva CE n. 987 del 1980 consente, secondo una ragionevole interpretazione, l'ingresso ad un'azione nei confronti del Fondo di garanzia, quando l'imprenditore non sia in concreto assoggettato al fallimento e l'esecuzione forzata si riveli infruttuosa. L'espressione "non soggetto alle disposizioni del R.D. n. 267 del 1942" va quindi interpretata nel senso che l'azione della citata L. n. 297 del 1982, ex art. 2, comma 5, trova ingresso quante volte il datore di lavoro non sia assoggettato a fallimento, vuoi per le sue condizioni soggettive vuoi per ragioni ostative di carattere oggettivo.
A tale interpretazione il Collegio intende dare continuità, anche con riferimento all'ipotesi, che viene qui in rilievo, in cui la procedura fallimentare sia stata chiusa per assoluta insufficienza dell'attivo ed in cui il credito non sia stato accertato in sede fallimentare per essere stata dichiarata improseguibile l'opposizione proposta dal creditore, L. ex art. 98, avverso il provvedimento con cui è stata respinta la sua domanda Pt_2 di ammissione al passivo. Si rileva, da un lato, che tale interpretazione, non solo valorizza una situazione analoga ad una di quelle specificamente previste dalla Direttiva CE, ma trova anche piena giustificazione nella facoltà data dalla direttiva comunitaria ai legislatori nazionali di assicurare la tutela dei lavoratori anche in casi di insolvenza accertati con modalità e in sedi diverse da quelle tipiche delle procedure concorsuali. Si osserva, dall'altro lato, che la medesima interpretazione esclude quella situazione di non copertura assicurativa che altrimenti si verificherebbe quando il datore di lavoro è stato assoggettato a fallimento, ma non sia stato possibile accertare il credito in sede fallimentare per la chiusura anticipata del fallimento. L'esigenza di tutela effettiva, infine, è coerente con la finalità del legislatore del 1982, che, mediante l'istituzione di un Fondo di garanzia affidato all'ente previdenziale pubblico, ha inteso compensare la peculiarità della disciplina del t.f.r. - in cui il sistema degli accantonamenti fa sì che gli importi spettanti al lavoratore vengano trattenuti e utilizzati dal datore di lavoro - con la previsione di una tutela certa del credito, realizzata attraverso modalità garantistiche e non soggetta alle limitazioni e difficoltà procedurali previste, invece, per la tutela delle ultime retribuzioni (ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1992). Nell'ipotesi esaminata, il lavoratore potrà, dunque, giovarsi del meccanismo di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 5, dimostrando di avere esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione e, nel caso in cui si prospetti la possibilità di ulteriori forme di esecuzione, di avere esperito tutte quelle che, secondo l'ordinaria diligenza, si prospettino fruttuose - non essendo egli tenuto ad esperire azioni esecutive che appaiano infruttuose o aleatorie, in un raffronto tra i loro costi certi e i benefici futuri, valutati secondo un criterio di probabilità (cfr. Cass. n. 11379/2008, Cass. n. 14447/2004) - ovvero dimostrando che la mancanza o l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore debbono ritenersi provate in relazione alle particolari circostanze del caso concreto (cfr. Cass. n. 9108/2007). (Cass. 29.5.2012 n. 8529 conformi Cass. 10.12.2014 n. 1607/2015; Cass. 29.5.20120 n. 8529).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso oggetto del presente giudizio, si evince l'incolpevolezza del comportamento posto in essere dal lavoratore, in quanto, poiché la società è stata dichiarata fallita ed è stata cancellata dal registro delle Imprese il 13.12.2018,
Pag. 6 a 8
non sarebbe stato possibile per il ricorrente ottenere un titolo giudiziale (decreto ingiuntivo o sentenza) nei suoi confronti.
Occorre inoltre rilevare la sussistenza della diligenza del lavoratore, il quale ha presentato domanda per l'ammissione al passivo del fallimento del proprio credito di lavoro offrendo in comunicazione a supporto della domanda la busta paga di riferimento del trattamento di fine rapporto, non avendo potuto ottenere l'ammissione al passivo del fallimento, pur avendo presentato la relativa istanza, per essersi la procedura concorsuale chiusa per mancanza di attivo.
Conclusioni
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza del ricorso, che deve essere pertanto accolto, con conseguente accertamento del diritto del ricorrente a ottenere il pagamento delle richieste prestazioni a carico del Fondo di Garanzia, nonché CP_ dell'illegittimità dei provvedimenti emessi dall di rigetto della relativa domanda e condanna dell a pagare in favore del ricorrente l'importo complessivo lordo di euro CP_1 2.990,74, a titolo di trattamento di fine rapporto, il tutto con interessi legali dalla maturazione al saldo effettivo.
Le spese di lite
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione del DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di complessità della causa, considerando le seguenti fasi processuali: studio;
introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto: accerta e dichiara il diritto del ricorrente a ottenere il pagamento delle richieste prestazioni a carico del Fondo di Garanzia;
accerta e CP_ dichiara l'illegittimità dei provvedimenti emessi dall di rigetto della relativa domanda;
condanna l a pagare in favore del ricorrente l'importo CP_1 complessivo lordo di euro 2.990,74, a titolo di trattamento di fine rapporto;
il tutto con interessi legali dalla maturazione al saldo effettivo;
2) condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 1.312 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
oltre al rimborso del contributo unificato se e in quanto dovuto. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 3.4.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
Pag. 7 a 8
Pag. 8 a 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia previdenziale di primo grado iscritta al n. r.g. 1204/2024 promossa da nato a [...] il [...], residente in [...], c.f. Parte_1
, agli effetti della presente procedura elettivamente domiciliato in C.F._1 Saluzzo, via Savigliano n. 11, presso lo studio dell'avv. Roberto Pignatta (C.F.:
) che lo rappresenta e difende, C.F._2
RICORRENTE
Contro
(C.F. Controparte_1
) Ente di diritto pubblico, con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, tanto congiuntamente che disgiuntamente, ), dall'avv. Emilia Conrotto rappresentato e difeso dall'avv. Emilia CONROTTO [ ) e dall'avv. Marcella CATALDI C.F._3 ( ), in forza di procura generale alle liti del per procura generale alle C.F._4 liti a rogito notaio n. Rep. 37875/7313 del 22/03/2024, elettivamente Persona_1 domiciliato ai fini del presente giudizio in Cuneo Corso Santorre di Santarosa n. 15, Ufficio di Avvocatura dell'Ente,
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Pag. 1 a 8 Con ricorso introduttivo proposta ai sensi dell'art. 442 c.p.c. ha agito in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro l' per CP_1 chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“▪Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a ottenere il pagamento delle richieste prestazioni a carico CP del Fondo di Garanzia, l'illegittimità dei provvedimenti emessi dall di rigetto della relativa domanda, e per l'effetto dichiarare nulli e/o annullare i provvedimenti medesimi.
▪In ragione delle precedenti declaratorie dichiarare tenuto e conseguentemente condannare l
[...] in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, in qualità Controparte_1 di gestore del Fondo di Garanzia ex art. 1 L. 297/82, al pagamento in favore del ricorrente della somma al lordo fiscale di € 2.990,74 a titolo di trattamento di fine rapporto o di quella veriore accertanda in corso di causa, nei limiti previsti dalla citata legge, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo.
▪Con vittoria di spese ed onorari di giudizio e rimborso del contributo unificato.”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“in via principale, nel merito, previa occorrenda declaratoria di intervenuta prescrizione, rigettare il ricorso coltivato da , siccome infondato in fatto e in diritto, nonché sfornito di prova, assolvendo Parte_1 così l dalle domande tutte ex adverso proposte con il ricorso introduttivo del presente giudizio. CP_1
Con vittoria di spese e onorari di lite.”.
RITENUTO CHE
Sull'eccezione di prescrizione
La parte resistente ha eccepito nel caso di specie l'intervenuta prescrizione delle pretese giudizialmente azionate dalla parte ricorrente, dal momento che il trattamento di fine rapporto e le altre indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro si prescrivono nel termine di cinque anni (cfr. art. 2948, n. 5, c.c..), decorrenti dal momento di insorgenza del relativo diritto (cfr. art. 2935 Cod. Civ.), cioè dal momento in cui cessa il rapporto di lavoro subordinato di riferimento e non da quello, eventualmente successivo, in cui viene accertato giudizialmente l'effettivo ammontare delle retribuzioni spettanti (cfr., ad es., Cassazione Civile, sentenza 25 febbraio / 23 aprile 2009, emessa dalla Sezione Lavoro).
La parte resistente ha inoltre allegato a fondamento dell'eccezione preliminare di merito che la parte ricorrente non avrebbe provato né quando è definitivamente terminato il rapporto di lavoro di riferimento, né l'eventuale compimento da parte sua di idonei atti interruttivi della prescrizione posti in essere nei riguardi dell dall'interessata prima CP_1 dell'aprile 2023.
L'eccezione è priva di pregio.
E' sufficiente al riguardo considerare che la parte ricorrente ha proposto nel caso di specie domanda amministrativa per l'accesso al fondo di garanzia dell per conseguire il CP_1 pagamento del TFR.
Occorre sul punto evidenziare che l'intervento del Fondo di garanzia per TFR può essere richiesto dal lavoratore entro il termine di prescrizione decennale. I termini di prescrizione
Pag. 2 a 8
applicabili al lavoratore per richiedere l'intervento del Fondo di garanzia del TFR, nel caso il datore di lavoro versi in situazione di insolvenza che non consente di liquidare il trattamento di fine rapporto, sono stati oggetto di chiarimenti con la Circ. 26 luglio CP_1 2023. In particolare, l cambiando il precedente orientamento, ha aderito CP_1 all'interpretazione giurisprudenziale che considera prescritto il diritto del lavoratore al riconoscimento del TFR da parte del Fondo di garanzia nel limite temporale decennale. L'interpretazione supera la precedente impostazione, confermata nella Circ. 15 luglio CP_1 2008 n. 74, ove si giungeva alla conclusione per cui il termine di prescrizione era quinquennale, come stabilito dall'art. 2948, c. 1, n. 5), c.c., non avendo la L. 297/82 previsto alcun diverso termine entro il quale esercitare il diritto al TFR a carico del Fondo di garanzia.
Le nuove indicazioni interpretative trovano spazio nella richiamata Circ. 26 luglio 2023 n. 70 con cui l fornisce istruzioni, dopo l'entrata in vigore del Codice della crisi e CP_1 dell'insolvenza (d.lgs. 14/2019), in relazione agli interventi del Fondo di garanzia.
Il Fondo di garanzia del TFR rappresenta uno strumento giuridico a tutela dei lavoratori dipendenti in caso di insolvenza del datore di lavoro, istituito nel nostro ordinamento in attuazione della normativa comunitaria (Dir. 80/987/CEE, Dir. 2002/74/CE, Dir. 2008/94/CE). In particolare, l'art. 2 della L. 297/1982 ha istituito il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, mentre gli artt. 1 e 2 del d.lgs. 80/1992 hanno esteso la garanzia del Fondo alle ultime tre retribuzioni, più precisamente ai crediti di lavoro diversi da quelli spettanti a titolo di TFR inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro.
I presupposti per l'intervento del Fondo di garanzia variano nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettabile o meno a procedure concorsuali, come illustrato nella tabella che segue. In relazione alla infruttuosità dell'esecuzione, dovuta all'insufficienza del patrimonio del datore di lavoro per soddisfare il credito del lavoratore, la prassi in commento riprende la giurisprudenza in cui si è chiarito che spetta al dipendente dimostrare che le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti a seguito di un serio e adeguato esperimento dell'esecuzione forzata.
In particolare, si richiede l'ordinaria diligenza da parte del lavoratore tenuto a tentare le forme di esecuzione che si prospettino fruttuose, escludendo quelle che appaiano improduttive o aleatorie o allorquando i loro costi certi si palesino superiori ai benefici futuri, valutati secondo un criterio di probabilità.
Secondo la lettura interpretativa di recente fornita dall nella richiamata Circ. 26 luglio CP_1 2023 n. 70, il termine di prescrizione per ottenere il soddisfacimento del credito di lavoro relativo al TFR non è quello breve quinquennale, come precedentemente confermato dall ma trova applicazione il termine ordinario di prescrizione decennale. La CP_1 richiamata lettura interpretativa uniforma la prassi ai recenti interventi giurisprudenziali (tra cui Cass. 21 gennaio 2022 n. 1861), in base ai quali il termine quinquennale riguarda esclusivamente il rapporto tra lavoratore e datore di lavoro. Nel caso in cui sono soddisfatte le condizioni per richiedere l'intervento del Fondo di garanzia del TFR, la prestazione ha contenuto previdenziale assicurativo, il cui credito è distinto e autonomo rispetto a quello vantato dal dipendente nei confronti del datore di lavoro. In relazione, quindi, al rapporto di credito di natura previdenziale la prescrizione è quella decennale che decorre dalla data
Pag. 3 a 8 di cessazione del rapporto di lavoro. L'istituto di previdenza, dunque, conferma che nell'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di garanzia si dovrà verificare che tra la data di presentazione e la data in cui sorge il diritto a richiedere l'intervento del Fondo non siano trascorsi più di 10 anni. Il Fondo di garanzia interviene relativamente ai crediti di lavoro, diversi dal TFR, maturati nell'ultimo trimestre e aventi natura di retribuzione. Si considerano di natura retributiva, oltre agli stipendi, i crediti di lavoro formati da ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive relativi agli ultimi tre mesi del rapporto, le somme contrattualmente dovute dal datore di lavoro a titolo di prestazioni di malattia e maternità. Sono, invece, escluse l'indennità di mancato preavviso, l'indennità di malattia a carico dell che il datore di lavoro avrebbe dovuto anticipare. Quanto all'indennità per ferie CP_1 non godute, considerata la natura mista di detta indennità, rientra tra le retribuzioni tutelate dal Fondo di garanzia l'indennità relativa ai giorni di ferie maturati nel trimestre di riferimento. La circolare in commento precisa altresì che, secondo un recentemente orientamento giurisprudenziale tra i crediti retributivi tutelati va inclusa l'indennità associata alla tutela reintegratoria ai sensi dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori, nel testo vigente, stante la sua connotazione retributiva (Cass. 24 marzo 2023 n. 8513; Cass. 24 marzo 2023 n. 8523; Cass. 25 gennaio 2023 n. 2234).
Da tali considerazioni si evince l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, che deve essere quindi respinta.
Le allegazioni difensive delle parti
La parte ricorrente ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale: di aver prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze della società Somaschi s.r.l. con contratto di apprendista livello 4°, secondo la classificazione del personale prevista dal CCNL Turismo, per il conseguimento della qualifica di cuoco per un periodo di 36 mesi, dal 14/02/2014 al 30/4/2016, quando si è dimesso per giusta causa;
di aver lavorato nell'unità locale di Cherasco, Hotel I Somaschi;
di essere in credito, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, delle retribuzioni di settembre, ottobre, novembre dicembre 2015, tredicesima, gennaio, febbraio marzo aprile 2016, tredicesima e quattordicesima, credito art. 13 TUIR (da settembre a novembre 2015), credito a conguaglio (dicembre 2015), credito art. 13 TUIR (da gennaio a marzo 2016), credito a conguaglio (aprile 2016), ferie non godute, R.O.L. non goduta, trattamento di fine rapporto;
che il Tribunale di Torino nel 2018 ha dichiarato il fallimento della società Somaschi s.r.l.; di aver quindi presentato domanda per l'ammissione al passivo del fallimento del proprio credito, allegando a supporto della domanda le relative buste paga;
che il Tribunale di Torino con decreto in camera di consiglio del 2018 ha dichiarato la chiusura del fallimento per “assoluta insussistenza di attivo utilmente liquidabile”; di aver presentato domanda di accesso al Fondo di Garanzia CP_ per il pagamento del trattamento di fine rapporto per l'importo di € 2.990,74 corredata della documentazione comprovante il credito per tfr, ossia la relativa busta paga, nonché l'istanza di ammissione al passivo del fallimento e il decreto di chiusura del medesimo;
che CP_ con provvedimento del 29.6./2023 l gli ha comunicato il rigetto della domanda così motivando: “non può essere presentata come esecuzione individuale in mancanza del ricorso per decreto ingiuntivo. Non può essere liquidata come fallimento in quanto i lavoratori non sono stati licenziati dalla procedura concorsuale”; di aver quindi proposto ricorso al comitato provinciale chiedendo una revisione del provvedimento di rigetto, ricorso che tuttavia è stato rigettato dal Comitato
Pag. 4 a 8
Provinciale con la seguente motivazione: “la domanda non può essere liquidata in assenza del ricorso per decreto ingiuntivo”.
La parte resistente ha invece allegato: che per l'accesso al fondo di garanzia è CP_1 necessario che il creditore-lavoratore abbia preventivamente e infruttuosamente tentato la via dell'esecuzione forzata nei confronti del debitore-datore di lavoro, così accertando che le garanzie patrimoniali di quest'ultimo siano in tutto o in parte insufficienti a soddisfare il proprio credito;
che il Legislatore ha messo a disposizione del creditore per la realizzazione coattiva del proprio diritto, anche in cumulo tra loro, così come espressamente previsto dall'art. 483 c.p.c. e come è d'altronde connaturato all'estensione della responsabilità patrimoniale del debitore;
che il lavoratore deve dunque dare dimostrazione di aver esperito
-o tentato di esperire- in modo serio e adeguato, quell'esecuzione forzata che, in relazione al genere e alla consistenza dei beni pignorati e dell'eventuale concorso di altri creditori maggiormente garantiti, appaia possibile e utile allo scopo;
che nei casi poi -come quello qui in esame- di datore di lavoro “…soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267…”, cioè a procedure fallimentari / concorsuali, il lavoratore interessato -per poter dire che ha osservato quel criterio di “diligenza”- deve fornire idonea prova di avere richiesto l'apertura di una procedura concorsuale (cfr. comma 1 dell'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 cit.) ovvero, comunque, di avere perlomeno richiesto l'ammissione al passivo della procedura concorsuale di esecuzione forzata collettiva dei propri, esatti, crediti di lavoro, poi esercitati nei confronti dell nella sua veste di Ente Gestore del CP_1 Fondo di Garanzia;
che, nel caso di specie, non appare essere stata dal ricorrente idoneamente provata l'effettiva condizione di insolvenza del riferito datore di lavoro, così accertando che le garanzie patrimoniali di quest'ultimo siano realmente state -in tutto o in parte- insufficienti a soddisfare i crediti dl lavoratore interessato;
che nella vicenda in esame, invero, l'insinuazione al passivo non è stata attuata, poiché il fallimento si è chiuso anticipatamente, ai sensi dell'art. 118 L. F.; che oltre ad esser impossibile, per tale via, l'esperibilità di una delle due forme di escussione preventiva previste dal Legislatore, il ricorrente, comunque, a causa della propria inerzia, si è precluso anche la possibilità di percorrere l'altra, vale a dire la già menzionata esecuzione individuale, non essendosi adoperato nemmeno per ottenere un titolo esecutivo.
La questione giuridica controversa
CP_ Il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione del diniego dell di accesso del ricorrente al Fondo di garanzia per conseguire la liquidazione del trattamento di fine rapporto maturato alle dipendenze della Somaschi s.r.l., società dichiarata fallita dal Tribunale di Torino con sentenza del 30/5/2018, fallimento successivamente chiuso per mancanza di attivo (decreto 6/12/2018).
La questione giuridica oggetto del caso di specie è stata già affrontata in modo completo ed esaustivo dalla Corte di appello di Torino, sezione lavoro, con sentenza n.626/2022, le cui motivazioni sono condivise integralmente da questo Giudice ed anzi fatte proprie ai sensi dell'art. 118 bis disp. att. c.p.c..
Nello specifico, occorre considerare che “Ai sensi dell'art. 2, comma 5, L. 297/82 “qualora il datore di lavoro non adempia alla “corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto,
Pag. 5 a 8 sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti”.
La Corte di Cassazione ha ammesso l'azione verso il Fondo di Garanzia con riferimento all'ipotesi in cui la procedura fallimentare era stata chiusa per l'assoluta insufficienza dell'attivo ed il credito non era stato accertato in sede fallimentare per essere stata dichiarata improseguibile l'opposizione proposta dal creditore, ex art. 98 legge fall., avverso il provvedimento con cui era stata respinta la sua domanda di ammissione al passivo, con la seguente motivazione: “Questa Corte ha recentemente ritenuto (cfr. sentenze n. 7585 del 2011, n. 15662 del 2010, n. 1178 del 2009, n. 7466 del 2007) che una lettura della legge nazionale orientata nel senso voluto dalla direttiva CE n. 987 del 1980 consente, secondo una ragionevole interpretazione, l'ingresso ad un'azione nei confronti del Fondo di garanzia, quando l'imprenditore non sia in concreto assoggettato al fallimento e l'esecuzione forzata si riveli infruttuosa. L'espressione "non soggetto alle disposizioni del R.D. n. 267 del 1942" va quindi interpretata nel senso che l'azione della citata L. n. 297 del 1982, ex art. 2, comma 5, trova ingresso quante volte il datore di lavoro non sia assoggettato a fallimento, vuoi per le sue condizioni soggettive vuoi per ragioni ostative di carattere oggettivo.
A tale interpretazione il Collegio intende dare continuità, anche con riferimento all'ipotesi, che viene qui in rilievo, in cui la procedura fallimentare sia stata chiusa per assoluta insufficienza dell'attivo ed in cui il credito non sia stato accertato in sede fallimentare per essere stata dichiarata improseguibile l'opposizione proposta dal creditore, L. ex art. 98, avverso il provvedimento con cui è stata respinta la sua domanda Pt_2 di ammissione al passivo. Si rileva, da un lato, che tale interpretazione, non solo valorizza una situazione analoga ad una di quelle specificamente previste dalla Direttiva CE, ma trova anche piena giustificazione nella facoltà data dalla direttiva comunitaria ai legislatori nazionali di assicurare la tutela dei lavoratori anche in casi di insolvenza accertati con modalità e in sedi diverse da quelle tipiche delle procedure concorsuali. Si osserva, dall'altro lato, che la medesima interpretazione esclude quella situazione di non copertura assicurativa che altrimenti si verificherebbe quando il datore di lavoro è stato assoggettato a fallimento, ma non sia stato possibile accertare il credito in sede fallimentare per la chiusura anticipata del fallimento. L'esigenza di tutela effettiva, infine, è coerente con la finalità del legislatore del 1982, che, mediante l'istituzione di un Fondo di garanzia affidato all'ente previdenziale pubblico, ha inteso compensare la peculiarità della disciplina del t.f.r. - in cui il sistema degli accantonamenti fa sì che gli importi spettanti al lavoratore vengano trattenuti e utilizzati dal datore di lavoro - con la previsione di una tutela certa del credito, realizzata attraverso modalità garantistiche e non soggetta alle limitazioni e difficoltà procedurali previste, invece, per la tutela delle ultime retribuzioni (ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1992). Nell'ipotesi esaminata, il lavoratore potrà, dunque, giovarsi del meccanismo di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 5, dimostrando di avere esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione e, nel caso in cui si prospetti la possibilità di ulteriori forme di esecuzione, di avere esperito tutte quelle che, secondo l'ordinaria diligenza, si prospettino fruttuose - non essendo egli tenuto ad esperire azioni esecutive che appaiano infruttuose o aleatorie, in un raffronto tra i loro costi certi e i benefici futuri, valutati secondo un criterio di probabilità (cfr. Cass. n. 11379/2008, Cass. n. 14447/2004) - ovvero dimostrando che la mancanza o l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore debbono ritenersi provate in relazione alle particolari circostanze del caso concreto (cfr. Cass. n. 9108/2007). (Cass. 29.5.2012 n. 8529 conformi Cass. 10.12.2014 n. 1607/2015; Cass. 29.5.20120 n. 8529).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso oggetto del presente giudizio, si evince l'incolpevolezza del comportamento posto in essere dal lavoratore, in quanto, poiché la società è stata dichiarata fallita ed è stata cancellata dal registro delle Imprese il 13.12.2018,
Pag. 6 a 8
non sarebbe stato possibile per il ricorrente ottenere un titolo giudiziale (decreto ingiuntivo o sentenza) nei suoi confronti.
Occorre inoltre rilevare la sussistenza della diligenza del lavoratore, il quale ha presentato domanda per l'ammissione al passivo del fallimento del proprio credito di lavoro offrendo in comunicazione a supporto della domanda la busta paga di riferimento del trattamento di fine rapporto, non avendo potuto ottenere l'ammissione al passivo del fallimento, pur avendo presentato la relativa istanza, per essersi la procedura concorsuale chiusa per mancanza di attivo.
Conclusioni
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza del ricorso, che deve essere pertanto accolto, con conseguente accertamento del diritto del ricorrente a ottenere il pagamento delle richieste prestazioni a carico del Fondo di Garanzia, nonché CP_ dell'illegittimità dei provvedimenti emessi dall di rigetto della relativa domanda e condanna dell a pagare in favore del ricorrente l'importo complessivo lordo di euro CP_1 2.990,74, a titolo di trattamento di fine rapporto, il tutto con interessi legali dalla maturazione al saldo effettivo.
Le spese di lite
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione del DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di complessità della causa, considerando le seguenti fasi processuali: studio;
introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto: accerta e dichiara il diritto del ricorrente a ottenere il pagamento delle richieste prestazioni a carico del Fondo di Garanzia;
accerta e CP_ dichiara l'illegittimità dei provvedimenti emessi dall di rigetto della relativa domanda;
condanna l a pagare in favore del ricorrente l'importo CP_1 complessivo lordo di euro 2.990,74, a titolo di trattamento di fine rapporto;
il tutto con interessi legali dalla maturazione al saldo effettivo;
2) condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 1.312 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
oltre al rimborso del contributo unificato se e in quanto dovuto. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 3.4.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
Pag. 7 a 8
Pag. 8 a 8