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Sentenza 25 giugno 2024
Sentenza 25 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 25/06/2024, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3490/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Giudice relatore dott. Monica Pacilio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3490/2021 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
DARIO LUNDER, presso il cui studio in Trieste, via Cesare Beccaria 6, risulta elettivamente domiciliato, per procura a margine dell'atto di citazione
ATTORE contro
(C.F. , in persona del Presidente del Consiglio di Controparte_1 P.IVA_1
Amministrazione e legale rappresentante pro tempore dott. rappresentata e Controparte_2
difesa dall'avv. STEFANIA CATALDO, presso il cui studio in Roma, via Giovanni Pierluigi
Da Palestrina 47, risulta elettivamente domiciliata, per procura rilasciata su foglio separato
CONVENUTA
OGGETTO: “altre controversie di competenza della Sezione Specializzata in materia di
Impresa”
CONCLUSIONI
Per l'attore:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Ordinario Civile di Trieste, in Sezione Specializzata dell'Impresa,
pagina 1 di 9 reietta ogni contraria istanza, eccezione o difesa,
1) ACCERTARE che il dott. è creditore nei confronti della società “ Parte_1 CP_3
Cont
” , con sede legale in Via Battisti 18-34125-Trieste (TS), P.IVA e C.F.:
[...]
attuale convenuta per la prestata attività di membro del Collegio Sindacale P.IVA_1
svolgendo:
- l'attività professionale dallo stesso prestata in favore della società summenzionata;
- per quanto spettante a titolo di risarcimento del danno in conseguenza dell'inadempimento della società convenuta concretizzatosi nell'impossibilità di portare a termine l'incarico;
2) DETERMINARE e LIQUIDARE, di conseguenza, il compenso per l'attività effettivamente prestata dal settembre 2018 al febbraio 2019 ed il risarcimento del danno per l'inadempimento della convenuta oltre al suo illegittimo recesso per “facta concludentia”, nell'importo complessivo importo di €.21.000,00, o della minor somma che sarà ritenuta di giustizia e comunque nella misura stabilita dai compensi medi di cui al tariffario dei dottori commercialisti di cui al D.M. 14/2012, maggiorato dell'indennità di mora.
3) CONDANNARE conseguentemente, l'attuale convenuta al pagamento della somma di
€.21.000,00 o della minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre all'indennità di mora.
4) Con vittoria di spese e compensi di difesa come da separata nota spese”.
Per la convenuta:
“che il Sig. Giudice, in accoglimento delle esposte argomentazioni:
A) in via pregiudiziale, stante gli esposti fondati motivi, Voglia rimettere in termini la società convenuta per una più compiuta formalizzazione delle proprie difese;
B) nel merito, rigettare la domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto, poiché sfornita di prova.
Con vittoria di spese e di compensi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 6.12.2021, il dott. , commercialista, Parte_1
esponeva: di avere ricevuto da FIN.BUY LEASE S.p.a. la proposta di assumere l'incarico di membro del collegio sindacale, e di avere condizionato il proprio “assenso definitivo” (pag. 1) all'esame e stipula del relativo contratto di mandato, dando peraltro immediato inizio all'attività professionale in considerazione dell'urgente compimento di atti nell'interesse della pagina 2 di 9 società; che, con delibera dd. 22.10.2018, l'assemblea di FIN.BUY LEASE S.p.a. aveva nominato il Collegio sindacale con determinazione del relativo compenso in Euro 3.000,00 annui, e lo aveva designato quale sindaco supplente, pur annotando la nomina presso il
Registro delle Imprese quale sindaco effettivo per un triennio;
che, nonostante le doglianze del
Collegio sindacale per la mancata stipula del contratto e l'esiguità del compenso unilateralmente fissato dalla società, nessun contratto d'opera era stato in seguito stipulato, e il
18.4.2019 il Collegio aveva rassegnato le proprie dimissioni, essendo impossibilitato a svolgere l'incarico per la mancanza della documentazione contabile necessaria;
che peraltro il Collegio era rimasto di fatto in carica sino al 5.8.2019 allorché la società aveva conferito nuovo mandato ai supplenti, con ciò revocando i precedenti membri;
che, infine, il Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti di Milano aveva quantificato il suo compenso annuo in un importo compreso dal minimo di Euro 6.000,00 al massimo di Euro 8.000,00, il cui pagamento era stato negato dalla società.
Ciò esposto in fatto, l'attore evocava in giudizio FIN.BUY LEASE S.p.a. chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro 21.000,00 a titolo sia di compenso per le prestazioni di sindaco della società convenuta svolte sino al mese di febbraio 2019, sia di risarcimento del danno per il mancato guadagno per il periodo successivo nell'ambito del triennio dell'incarico, a seguito dell'”illegittimo recesso per facta concludentia” (pag. 5 dell'atto di citazione) della società.
2. Quest'ultima, pur ritualmente convenuta in giudizio, non si costituiva ed era dichiarata contumace.
3. Disposto lo scambio delle memorie di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., la causa era istruita con l'assunzione della prova testimoniale, parzialmente ammessa, articolata dall'attore.
4. FIN.BUY LEASE S.p.a. si costituiva depositando, il giorno precedente l'udienza di precisazione delle conclusioni, comparsa di risposta, con la quale chiedeva, in via preliminare, di essere rimessa in termini, non essendosi potuta costituire tempestivamente a causa delle condizioni di salute del proprio legale rappresentante, e, nel merito, di respingere la domanda attorea, per carenza – riconosciuta dallo stesso dott. – di stipulazione di un contratto di Pt_1 mandato tra le parti, e mancata prova dell'esecuzione delle prestazioni professionali.
pagina 3 di 9 5. La causa è infine stata rimessa al Collegio, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle scritture conclusionali.
6. A seguito dell'intervenuta costituzione in giudizio, va innanzitutto revocata la dichiarazione di contumacia della convenuta.
7. Sempre in via preliminare rispetto al merito, va respinta l'istanza della convenuta di rimessione in termini.
L'art. 294, co. 1 c.p.c. consente al contumace che si costituisce di essere rimesso in termini, oltre che nel caso, qui non allegato e comunque escluso, di nullità della citazione o della sua notificazione che abbia impedito di avere conoscenza del processo, nell'ipotesi – espressamente dedotta – in cui sia dimostrato che la sua costituzione <è stata impedita da causa a lui non imputabile>>.
Nella specie, la convenuta ha sostenuto che le precarie condizioni di salute del proprio legale rappresentante le avrebbero impedito di costituirsi tempestivamente in giudizio.
Si osserva che, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza condiviso da questo
Tribunale, “la parte la quale non si sia costituita tempestivamente in giudizio non può essere rimessa in termini, ai sensi dell'art. 294 c.p.c., per lo svolgimento di attività per le quali siano maturate le preclusioni, quando deduca che la mancata costituzione le sia stata impedita da uno stato di malattia, perché tale stato non può essere considerato una causa di impedimento a essa non imputabile, essendo, in ogni caso, possibile il rilascio di una procura ad hoc per la costituzione” (Cass., n. 7/2014; in precedenza, v. Cass., n. 5249/1999).
Il contenuto del referto dd.
6.12.2021 allegato dalla convenuta (doc. 2), pur certificando l'esistenza di indubbi problemi di carattere neurologico costituiti da “importante tremore cinetico e posturale”, appare escludere una condizione di salute di per sé incompatibile con la concreta possibilità di rilascio di una procura, se non anche con l'espletamento del proprio mandato, da parte del dott. presidente del consiglio di amministrazione Controparte_2
della FIN.BUY LEASE S.p.a., significativamente ancora in carica allorché la società, ben due anni dopo gli accertamenti medici cui lo stesso si sottopose, si è costituita in giudizio.
Va pertanto respinta l'istanza della convenuta.
pagina 4 di 9 8. Nel merito, l'attore, avendo promosso azione di adempimento richiedendo il pagamento del compenso per l'attività di sindaco, è tenuto a provare l'esistenza della fonte del suo diritto e l'esecuzione delle prestazioni.
8.1 La convenuta ha in primo luogo contestato “la sussistenza di un formale contratto sottoscritto” (pag. 2 della comparsa di riposta) tra le parti avente a oggetto il conferimento all'attore dell'incarico di membro del collegio sindacale della società.
Si osserva che la mancata stipulazione di un tale contratto non rileva, posto che l'incontro dei consensi tra società e sindaco è determinato dalla nomina da parte della prima, e dalla successiva accettazione da parte del secondo (v. art. 2400, co. 1 e 4 c.c.).
Nella specie, la nomina del dott. venne deliberata in data 22.10.2018 (doc. 1 di parte Pt_1
attrice).
Quanto all'accettazione, ritiene il Collegio che la condotta tenuta dall'attore, consistita nell'avere dato avvio all'attività di sindaco partecipando, in data 11.2.2019, alla prima riunione di insediamento del collegio, nel corso della quale venne effettuata una prima verifica della situazione della società e del bilancio 2018, da certificare (così il teste , Testimone_1
all'epoca presidente del collegio sindacale della convenuta), implichi accettazione tacita della nomina, incompatibile con la volontà di rifiutare l'incarico, e da considerarsi idonea ai fini del perfezionamento dell'accordo, non essendo contemplata dall'ultimo comma dell'art. 2400 c.c. alcuna specifica formalità per l'accettazione della nomina da parte del sindaco.
Né rileva, in contrario, la condizione apposta alla dichiarazione dd. 25.10.2018 di accettazione della nomina (doc. 3 att.), subordinata (“previa”) alla “sottoscrizione della Lettera di incarico professionale”, essendo la stessa stata superata dalla successiva e sopra descritta condotta del dott. , avente l'univoco significato – attraverso la partecipazione alla riunione del Pt_1
Collegio – di tacita accettazione.
9. Quanto al compenso, l'art. 2402 c.c. dispone che, se non stabilito nello statuto, sia necessariamente determinato dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.
9.1 Nella specie, emerge dal verbale dd. 22.10.2018, pur rubricato “assemblea dei soci”, che il compenso venne in realtà deliberato dal Consiglio di Amministrazione, presente in persona del
Presidente rag. e del Consigliere avv. Paola Vogrich (così testualmente: Controparte_2
pagina 5 di 9 “dopo breve discussione, il Consiglio di Amministrazione … nominando il dott. Persona_1
quale Presidente del Collegio sindacale, rag. ed il Rag. Persona_2 Controparte_4
come sindaci effettivi, il Rag. e il Dott. come sindaci Persona_3 Parte_1
supplenti… All'intero Collegio Sindacale viene riconosciuto un compenso annuo di 3.000
Euro, che potrà essere rivisto…”).
La retribuzione, qualora non sia determinata nelle modalità previste dall'art. 2402 c.c. (statuto o delibera assembleare), “va determinata dal giudice ex art. 2233 cod. civ., non potendosi attribuire alcuna rilevanza ad eventuali accordi intercorsi con l'amministratore sul criterio di calcolo della remunerazione” (Cass., sent. n. 22761/2014).
9.2 Qualora invece si ritenga, in considerazione dell'oggettiva ambiguità e dalla contraddittorietà del verbale del 22.10.2018 (che da un lato è – come già evidenziato - rubricato
“assemblea dei soci” e si conclude con la dizione “l'assemblea delibera all'unanimità”, e dall'altro appare far promanare dal “Consiglio di Amministrazione” gli atti deliberati), che il compenso sia stato deliberato dall'assemblea, come previsto dall'art. 2402 c.c., si osserva che l'accettazione del dott. fu limitata alla sola nomina, avendo egli sempre manifestato Pt_1
fermo disaccordo alla misura del compenso come deliberato in data 22.10.2008 (così il teste
[...]
che, a domanda sulla proposta di compenso da parte della società, ha risposto: “… Tes_2
protestammo sia con l'avv. Vogrich, sia con il dott. Preciso che quest'ultimo ci CP_2 aveva rassicurati del fatto che l'avv. Vogrich avrebbe rivisto in aumento il compenso stabilito unilateralmente dall'assemblea, pari a Euro 1.000/1.500,00. Ciò peraltro non avvenne, e l'avv.
Vogrich rimase ferma nella sua posizione, per noi inaccettabile”).
10. La retribuzione spettante al dott. va quindi determinata giudizialmente, <sentito il Pt_1
parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene>> (art. 2233, co. 1
c.c.).
L'attore ha prodotto il verbale dd.
4.9.2020 della terza sezione della commissione per pareri in materia di compensi dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano, contenente la quantificazione, richiesta dal dott. , del compenso annuo spettante per Pt_1
l'attività di sindaco in favore della società convenuta.
Al riguardo trova applicazione l'art. 29, co. 1 D.M. 140/2012, il quale dispone che <Il valore della pratica per la liquidazione della funzione di sindaco di società che svolge i controlli di
pagina 6 di 9 legalità e sull'amministrazione della società è determinato in funzione della sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 11.1 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili>>.
Nella specie, la convenuta non ha contestato il dato sulla cui base è stato quantificato dalla commissione dell'Ordine professionale il compenso, costituito dalla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività, pari a Euro 1.035,999,00.
Il richiamato riquadro 11 della Tabella C stabilisce un sistema di liquidazione a scaglioni, prevedendo, per il caso in cui la predetta sommatoria sia fino a Euro 5.000.000,00, un compenso da un minimo di Euro 6.000,00 a un massimo di Euro 8.000,00.
Nella specie, tenuto conto della limitata attività svolta al dott. il quale, come riferito dal Pt_1
teste partecipò, in video-conferenza, alla sola riunione di insediamento Tes_3
dell'11.2.2019, nel corso della quale fu eseguita “una prima verifica relativa alla situazione della società e del bilancio 2018”, rifiutandosi invece di prendere parte alle successive riunioni, cui presenziarono solo gli altri due sindaci (“il e io stendemmo la relazione per il Per_3
bilancio al 31.12.2018 il 15.4.2019, relazione approvata dal Collegio a maggioranza, in quanto il dott. non aveva partecipato alla stesura del documento … Dal 11.2.2019 al Pt_1
18.4.2019 l'attività del collegio sindacale venne svolta principalmente da me e dal dott.
. Il dott. si limitò a dire che non era d'accordo sulle limitazioni del compenso e Per_3 Pt_1
che non intendeva partecipare alle riunioni del Collegio … La seconda riunione si tenne il
15.4.2019 e non vi partecipò il dott. . Successivamente, il 12.6.2019, non essendo il Pt_1
Collegio sindacale ancora stato sostituito, il dott. e io abbiamo svolto un'ulteriore Per_3
verifica trimestrale, unitamente al dott. ), appare giustificata la liquidazione del CP_2
compenso nella misura minima di Euro 6.000,00 annui.
10.1 La retribuzione va riconosciuta limitatamente al periodo di attività effettivamente svolta, e quindi sino all'11.2.2019, data a decorrere dalla quale il dott. non svolse più alcuna Pt_1
prestazione in favore della società, e che lo stesso attore ha indicato nella domanda (v. pag. 5) quale limite temporale dell'attività professionale posta in essere. 1 Di nessuna rilevanza appare invece la deposizione del teste limitatosi a riferire – con deposizione Persona_2 de relato actoris - quanto appreso dallo stesso dott. Pt_1 pagina 7 di 9 Tenuto conto quindi della durata dell'incarico, pari a poco meno di quattro mesi (dal
22.10.2018 all'11.2.2019), il compenso annuo viene proporzionalmente ridotto (4/12) a Euro
2.000,00.
11. L'attore ha altresì richiesto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni, pari al compenso che egli avrebbe maturato nel periodo successivo all'11.2.2019 e quindi nel triennio di nomina, se la società non fosse stata inadempiente recedendo “per facta concludentia” e
“mettendo il Collegio Sindacale nella impossibilità di svolgere il proprio operato” (pag. 5 dell'atto di citazione).
11.1 La pretesa è infondata e va quindi respinta.
Per espressa allegazione dell'attore (“Tale situazione si protrasse fino al 18.04.2019 quando il
Collegio Sindacale, nell'impossibilità di svolgere le proprie mansioni per mancanza della documentazione contabile necessaria, al fine di non incorrere nelle responsabilità professionali previste per legge, rassegnò le proprie dimissioni”; pag. 2 dell'atto di citazione), confermata dal teste (“Poiché la dott. Vogrich non aveva inteso rivedere la propria Tes_1 posizione sul compenso, il Collegio sindacale rassegnò le dimissioni”), il rapporto tra sindaci e società venne meno a seguito del recesso dei primi e non della seconda, seguito dalla nomina di un nuovo Collegio.
Non solo, ma neppure risulta provato che il recesso il dott. si sia reso inevitabile a Pt_1 causa dell'omessa consegna, da parte della convenuta, della documentazione necessaria a svolgere l'incarico professionale, posto che, pur dopo il 18.4.2019, i rimanenti membri del
Collegio furono in grado, il 12.6.2019, di svolgere “un'ulteriore verifica trimestrale, unitamente al dott. , rammentata dal dott. , il quale ha pure precisato che il CP_2 Tes_1
recesso venne in realtà determinato dal mancato accordo sul compenso da riconoscere ai sindaci.
12. Pertanto, in parziale accoglimento della domanda, FIN.BUY LEASE S.p.a. va condannata al pagamento, in favore del dott. , della somma di Euro 2.000,00, oltre agli Parte_1
interessi al saggio di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002 (applicabile ai rapporti contrattuali tra imprese e professionisti), dalla messa in mora (v. pec dd. 21.8.2019, doc. 5 di parte attrice) al saldo.
pagina 8 di 9 13. La rilevante riduzione del credito rispetto alla domanda giustifica la parziale compensazione, per metà, delle spese di lite, liquidate secondo i valori medi dello scaglione individuato in base al decisum (art. 5, co. 1 D.M. 55/2014) e poste per il resto carico della convenuta la quale, negando stragiudizialmente il diritto al compenso dell'attore (v. pec dd.
30.8.2019, doc. 6 att.), ne ha resa inevitabile l'azione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- revoca la dichiarazione di contumacia della convenuta;
- in parziale accoglimento della domanda dell'attore, condanna FIN.BUY LEASE S.p.a. al pagamento, in favore del dott. , della somma di Euro 2.000,00, oltre agli Parte_1 interessi al saggio di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002 dal 21.8.2019 al saldo;
- condanna la convenuta alla rifusione in favore dell'attore della metà delle spese di lite, liquidate per tale frazione in Euro 1.276,00 per compensi, Euro 13,50 per spese imponibili ed
Euro 118,50 per spese esenti, oltre spese generali, CPA e IVA ex lege, compensando tra le parti la restante metà.
Trieste, 12 gennaio 2024.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Daniele Venier dott. Arturo Picciotto
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Giudice relatore dott. Monica Pacilio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3490/2021 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
DARIO LUNDER, presso il cui studio in Trieste, via Cesare Beccaria 6, risulta elettivamente domiciliato, per procura a margine dell'atto di citazione
ATTORE contro
(C.F. , in persona del Presidente del Consiglio di Controparte_1 P.IVA_1
Amministrazione e legale rappresentante pro tempore dott. rappresentata e Controparte_2
difesa dall'avv. STEFANIA CATALDO, presso il cui studio in Roma, via Giovanni Pierluigi
Da Palestrina 47, risulta elettivamente domiciliata, per procura rilasciata su foglio separato
CONVENUTA
OGGETTO: “altre controversie di competenza della Sezione Specializzata in materia di
Impresa”
CONCLUSIONI
Per l'attore:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Ordinario Civile di Trieste, in Sezione Specializzata dell'Impresa,
pagina 1 di 9 reietta ogni contraria istanza, eccezione o difesa,
1) ACCERTARE che il dott. è creditore nei confronti della società “ Parte_1 CP_3
Cont
” , con sede legale in Via Battisti 18-34125-Trieste (TS), P.IVA e C.F.:
[...]
attuale convenuta per la prestata attività di membro del Collegio Sindacale P.IVA_1
svolgendo:
- l'attività professionale dallo stesso prestata in favore della società summenzionata;
- per quanto spettante a titolo di risarcimento del danno in conseguenza dell'inadempimento della società convenuta concretizzatosi nell'impossibilità di portare a termine l'incarico;
2) DETERMINARE e LIQUIDARE, di conseguenza, il compenso per l'attività effettivamente prestata dal settembre 2018 al febbraio 2019 ed il risarcimento del danno per l'inadempimento della convenuta oltre al suo illegittimo recesso per “facta concludentia”, nell'importo complessivo importo di €.21.000,00, o della minor somma che sarà ritenuta di giustizia e comunque nella misura stabilita dai compensi medi di cui al tariffario dei dottori commercialisti di cui al D.M. 14/2012, maggiorato dell'indennità di mora.
3) CONDANNARE conseguentemente, l'attuale convenuta al pagamento della somma di
€.21.000,00 o della minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre all'indennità di mora.
4) Con vittoria di spese e compensi di difesa come da separata nota spese”.
Per la convenuta:
“che il Sig. Giudice, in accoglimento delle esposte argomentazioni:
A) in via pregiudiziale, stante gli esposti fondati motivi, Voglia rimettere in termini la società convenuta per una più compiuta formalizzazione delle proprie difese;
B) nel merito, rigettare la domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto, poiché sfornita di prova.
Con vittoria di spese e di compensi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 6.12.2021, il dott. , commercialista, Parte_1
esponeva: di avere ricevuto da FIN.BUY LEASE S.p.a. la proposta di assumere l'incarico di membro del collegio sindacale, e di avere condizionato il proprio “assenso definitivo” (pag. 1) all'esame e stipula del relativo contratto di mandato, dando peraltro immediato inizio all'attività professionale in considerazione dell'urgente compimento di atti nell'interesse della pagina 2 di 9 società; che, con delibera dd. 22.10.2018, l'assemblea di FIN.BUY LEASE S.p.a. aveva nominato il Collegio sindacale con determinazione del relativo compenso in Euro 3.000,00 annui, e lo aveva designato quale sindaco supplente, pur annotando la nomina presso il
Registro delle Imprese quale sindaco effettivo per un triennio;
che, nonostante le doglianze del
Collegio sindacale per la mancata stipula del contratto e l'esiguità del compenso unilateralmente fissato dalla società, nessun contratto d'opera era stato in seguito stipulato, e il
18.4.2019 il Collegio aveva rassegnato le proprie dimissioni, essendo impossibilitato a svolgere l'incarico per la mancanza della documentazione contabile necessaria;
che peraltro il Collegio era rimasto di fatto in carica sino al 5.8.2019 allorché la società aveva conferito nuovo mandato ai supplenti, con ciò revocando i precedenti membri;
che, infine, il Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti di Milano aveva quantificato il suo compenso annuo in un importo compreso dal minimo di Euro 6.000,00 al massimo di Euro 8.000,00, il cui pagamento era stato negato dalla società.
Ciò esposto in fatto, l'attore evocava in giudizio FIN.BUY LEASE S.p.a. chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro 21.000,00 a titolo sia di compenso per le prestazioni di sindaco della società convenuta svolte sino al mese di febbraio 2019, sia di risarcimento del danno per il mancato guadagno per il periodo successivo nell'ambito del triennio dell'incarico, a seguito dell'”illegittimo recesso per facta concludentia” (pag. 5 dell'atto di citazione) della società.
2. Quest'ultima, pur ritualmente convenuta in giudizio, non si costituiva ed era dichiarata contumace.
3. Disposto lo scambio delle memorie di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., la causa era istruita con l'assunzione della prova testimoniale, parzialmente ammessa, articolata dall'attore.
4. FIN.BUY LEASE S.p.a. si costituiva depositando, il giorno precedente l'udienza di precisazione delle conclusioni, comparsa di risposta, con la quale chiedeva, in via preliminare, di essere rimessa in termini, non essendosi potuta costituire tempestivamente a causa delle condizioni di salute del proprio legale rappresentante, e, nel merito, di respingere la domanda attorea, per carenza – riconosciuta dallo stesso dott. – di stipulazione di un contratto di Pt_1 mandato tra le parti, e mancata prova dell'esecuzione delle prestazioni professionali.
pagina 3 di 9 5. La causa è infine stata rimessa al Collegio, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle scritture conclusionali.
6. A seguito dell'intervenuta costituzione in giudizio, va innanzitutto revocata la dichiarazione di contumacia della convenuta.
7. Sempre in via preliminare rispetto al merito, va respinta l'istanza della convenuta di rimessione in termini.
L'art. 294, co. 1 c.p.c. consente al contumace che si costituisce di essere rimesso in termini, oltre che nel caso, qui non allegato e comunque escluso, di nullità della citazione o della sua notificazione che abbia impedito di avere conoscenza del processo, nell'ipotesi – espressamente dedotta – in cui sia dimostrato che la sua costituzione <è stata impedita da causa a lui non imputabile>>.
Nella specie, la convenuta ha sostenuto che le precarie condizioni di salute del proprio legale rappresentante le avrebbero impedito di costituirsi tempestivamente in giudizio.
Si osserva che, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza condiviso da questo
Tribunale, “la parte la quale non si sia costituita tempestivamente in giudizio non può essere rimessa in termini, ai sensi dell'art. 294 c.p.c., per lo svolgimento di attività per le quali siano maturate le preclusioni, quando deduca che la mancata costituzione le sia stata impedita da uno stato di malattia, perché tale stato non può essere considerato una causa di impedimento a essa non imputabile, essendo, in ogni caso, possibile il rilascio di una procura ad hoc per la costituzione” (Cass., n. 7/2014; in precedenza, v. Cass., n. 5249/1999).
Il contenuto del referto dd.
6.12.2021 allegato dalla convenuta (doc. 2), pur certificando l'esistenza di indubbi problemi di carattere neurologico costituiti da “importante tremore cinetico e posturale”, appare escludere una condizione di salute di per sé incompatibile con la concreta possibilità di rilascio di una procura, se non anche con l'espletamento del proprio mandato, da parte del dott. presidente del consiglio di amministrazione Controparte_2
della FIN.BUY LEASE S.p.a., significativamente ancora in carica allorché la società, ben due anni dopo gli accertamenti medici cui lo stesso si sottopose, si è costituita in giudizio.
Va pertanto respinta l'istanza della convenuta.
pagina 4 di 9 8. Nel merito, l'attore, avendo promosso azione di adempimento richiedendo il pagamento del compenso per l'attività di sindaco, è tenuto a provare l'esistenza della fonte del suo diritto e l'esecuzione delle prestazioni.
8.1 La convenuta ha in primo luogo contestato “la sussistenza di un formale contratto sottoscritto” (pag. 2 della comparsa di riposta) tra le parti avente a oggetto il conferimento all'attore dell'incarico di membro del collegio sindacale della società.
Si osserva che la mancata stipulazione di un tale contratto non rileva, posto che l'incontro dei consensi tra società e sindaco è determinato dalla nomina da parte della prima, e dalla successiva accettazione da parte del secondo (v. art. 2400, co. 1 e 4 c.c.).
Nella specie, la nomina del dott. venne deliberata in data 22.10.2018 (doc. 1 di parte Pt_1
attrice).
Quanto all'accettazione, ritiene il Collegio che la condotta tenuta dall'attore, consistita nell'avere dato avvio all'attività di sindaco partecipando, in data 11.2.2019, alla prima riunione di insediamento del collegio, nel corso della quale venne effettuata una prima verifica della situazione della società e del bilancio 2018, da certificare (così il teste , Testimone_1
all'epoca presidente del collegio sindacale della convenuta), implichi accettazione tacita della nomina, incompatibile con la volontà di rifiutare l'incarico, e da considerarsi idonea ai fini del perfezionamento dell'accordo, non essendo contemplata dall'ultimo comma dell'art. 2400 c.c. alcuna specifica formalità per l'accettazione della nomina da parte del sindaco.
Né rileva, in contrario, la condizione apposta alla dichiarazione dd. 25.10.2018 di accettazione della nomina (doc. 3 att.), subordinata (“previa”) alla “sottoscrizione della Lettera di incarico professionale”, essendo la stessa stata superata dalla successiva e sopra descritta condotta del dott. , avente l'univoco significato – attraverso la partecipazione alla riunione del Pt_1
Collegio – di tacita accettazione.
9. Quanto al compenso, l'art. 2402 c.c. dispone che, se non stabilito nello statuto, sia necessariamente determinato dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.
9.1 Nella specie, emerge dal verbale dd. 22.10.2018, pur rubricato “assemblea dei soci”, che il compenso venne in realtà deliberato dal Consiglio di Amministrazione, presente in persona del
Presidente rag. e del Consigliere avv. Paola Vogrich (così testualmente: Controparte_2
pagina 5 di 9 “dopo breve discussione, il Consiglio di Amministrazione … nominando il dott. Persona_1
quale Presidente del Collegio sindacale, rag. ed il Rag. Persona_2 Controparte_4
come sindaci effettivi, il Rag. e il Dott. come sindaci Persona_3 Parte_1
supplenti… All'intero Collegio Sindacale viene riconosciuto un compenso annuo di 3.000
Euro, che potrà essere rivisto…”).
La retribuzione, qualora non sia determinata nelle modalità previste dall'art. 2402 c.c. (statuto o delibera assembleare), “va determinata dal giudice ex art. 2233 cod. civ., non potendosi attribuire alcuna rilevanza ad eventuali accordi intercorsi con l'amministratore sul criterio di calcolo della remunerazione” (Cass., sent. n. 22761/2014).
9.2 Qualora invece si ritenga, in considerazione dell'oggettiva ambiguità e dalla contraddittorietà del verbale del 22.10.2018 (che da un lato è – come già evidenziato - rubricato
“assemblea dei soci” e si conclude con la dizione “l'assemblea delibera all'unanimità”, e dall'altro appare far promanare dal “Consiglio di Amministrazione” gli atti deliberati), che il compenso sia stato deliberato dall'assemblea, come previsto dall'art. 2402 c.c., si osserva che l'accettazione del dott. fu limitata alla sola nomina, avendo egli sempre manifestato Pt_1
fermo disaccordo alla misura del compenso come deliberato in data 22.10.2008 (così il teste
[...]
che, a domanda sulla proposta di compenso da parte della società, ha risposto: “… Tes_2
protestammo sia con l'avv. Vogrich, sia con il dott. Preciso che quest'ultimo ci CP_2 aveva rassicurati del fatto che l'avv. Vogrich avrebbe rivisto in aumento il compenso stabilito unilateralmente dall'assemblea, pari a Euro 1.000/1.500,00. Ciò peraltro non avvenne, e l'avv.
Vogrich rimase ferma nella sua posizione, per noi inaccettabile”).
10. La retribuzione spettante al dott. va quindi determinata giudizialmente, <sentito il Pt_1
parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene>> (art. 2233, co. 1
c.c.).
L'attore ha prodotto il verbale dd.
4.9.2020 della terza sezione della commissione per pareri in materia di compensi dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano, contenente la quantificazione, richiesta dal dott. , del compenso annuo spettante per Pt_1
l'attività di sindaco in favore della società convenuta.
Al riguardo trova applicazione l'art. 29, co. 1 D.M. 140/2012, il quale dispone che <Il valore della pratica per la liquidazione della funzione di sindaco di società che svolge i controlli di
pagina 6 di 9 legalità e sull'amministrazione della società è determinato in funzione della sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 11.1 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili>>.
Nella specie, la convenuta non ha contestato il dato sulla cui base è stato quantificato dalla commissione dell'Ordine professionale il compenso, costituito dalla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività, pari a Euro 1.035,999,00.
Il richiamato riquadro 11 della Tabella C stabilisce un sistema di liquidazione a scaglioni, prevedendo, per il caso in cui la predetta sommatoria sia fino a Euro 5.000.000,00, un compenso da un minimo di Euro 6.000,00 a un massimo di Euro 8.000,00.
Nella specie, tenuto conto della limitata attività svolta al dott. il quale, come riferito dal Pt_1
teste partecipò, in video-conferenza, alla sola riunione di insediamento Tes_3
dell'11.2.2019, nel corso della quale fu eseguita “una prima verifica relativa alla situazione della società e del bilancio 2018”, rifiutandosi invece di prendere parte alle successive riunioni, cui presenziarono solo gli altri due sindaci (“il e io stendemmo la relazione per il Per_3
bilancio al 31.12.2018 il 15.4.2019, relazione approvata dal Collegio a maggioranza, in quanto il dott. non aveva partecipato alla stesura del documento … Dal 11.2.2019 al Pt_1
18.4.2019 l'attività del collegio sindacale venne svolta principalmente da me e dal dott.
. Il dott. si limitò a dire che non era d'accordo sulle limitazioni del compenso e Per_3 Pt_1
che non intendeva partecipare alle riunioni del Collegio … La seconda riunione si tenne il
15.4.2019 e non vi partecipò il dott. . Successivamente, il 12.6.2019, non essendo il Pt_1
Collegio sindacale ancora stato sostituito, il dott. e io abbiamo svolto un'ulteriore Per_3
verifica trimestrale, unitamente al dott. ), appare giustificata la liquidazione del CP_2
compenso nella misura minima di Euro 6.000,00 annui.
10.1 La retribuzione va riconosciuta limitatamente al periodo di attività effettivamente svolta, e quindi sino all'11.2.2019, data a decorrere dalla quale il dott. non svolse più alcuna Pt_1
prestazione in favore della società, e che lo stesso attore ha indicato nella domanda (v. pag. 5) quale limite temporale dell'attività professionale posta in essere. 1 Di nessuna rilevanza appare invece la deposizione del teste limitatosi a riferire – con deposizione Persona_2 de relato actoris - quanto appreso dallo stesso dott. Pt_1 pagina 7 di 9 Tenuto conto quindi della durata dell'incarico, pari a poco meno di quattro mesi (dal
22.10.2018 all'11.2.2019), il compenso annuo viene proporzionalmente ridotto (4/12) a Euro
2.000,00.
11. L'attore ha altresì richiesto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni, pari al compenso che egli avrebbe maturato nel periodo successivo all'11.2.2019 e quindi nel triennio di nomina, se la società non fosse stata inadempiente recedendo “per facta concludentia” e
“mettendo il Collegio Sindacale nella impossibilità di svolgere il proprio operato” (pag. 5 dell'atto di citazione).
11.1 La pretesa è infondata e va quindi respinta.
Per espressa allegazione dell'attore (“Tale situazione si protrasse fino al 18.04.2019 quando il
Collegio Sindacale, nell'impossibilità di svolgere le proprie mansioni per mancanza della documentazione contabile necessaria, al fine di non incorrere nelle responsabilità professionali previste per legge, rassegnò le proprie dimissioni”; pag. 2 dell'atto di citazione), confermata dal teste (“Poiché la dott. Vogrich non aveva inteso rivedere la propria Tes_1 posizione sul compenso, il Collegio sindacale rassegnò le dimissioni”), il rapporto tra sindaci e società venne meno a seguito del recesso dei primi e non della seconda, seguito dalla nomina di un nuovo Collegio.
Non solo, ma neppure risulta provato che il recesso il dott. si sia reso inevitabile a Pt_1 causa dell'omessa consegna, da parte della convenuta, della documentazione necessaria a svolgere l'incarico professionale, posto che, pur dopo il 18.4.2019, i rimanenti membri del
Collegio furono in grado, il 12.6.2019, di svolgere “un'ulteriore verifica trimestrale, unitamente al dott. , rammentata dal dott. , il quale ha pure precisato che il CP_2 Tes_1
recesso venne in realtà determinato dal mancato accordo sul compenso da riconoscere ai sindaci.
12. Pertanto, in parziale accoglimento della domanda, FIN.BUY LEASE S.p.a. va condannata al pagamento, in favore del dott. , della somma di Euro 2.000,00, oltre agli Parte_1
interessi al saggio di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002 (applicabile ai rapporti contrattuali tra imprese e professionisti), dalla messa in mora (v. pec dd. 21.8.2019, doc. 5 di parte attrice) al saldo.
pagina 8 di 9 13. La rilevante riduzione del credito rispetto alla domanda giustifica la parziale compensazione, per metà, delle spese di lite, liquidate secondo i valori medi dello scaglione individuato in base al decisum (art. 5, co. 1 D.M. 55/2014) e poste per il resto carico della convenuta la quale, negando stragiudizialmente il diritto al compenso dell'attore (v. pec dd.
30.8.2019, doc. 6 att.), ne ha resa inevitabile l'azione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- revoca la dichiarazione di contumacia della convenuta;
- in parziale accoglimento della domanda dell'attore, condanna FIN.BUY LEASE S.p.a. al pagamento, in favore del dott. , della somma di Euro 2.000,00, oltre agli Parte_1 interessi al saggio di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002 dal 21.8.2019 al saldo;
- condanna la convenuta alla rifusione in favore dell'attore della metà delle spese di lite, liquidate per tale frazione in Euro 1.276,00 per compensi, Euro 13,50 per spese imponibili ed
Euro 118,50 per spese esenti, oltre spese generali, CPA e IVA ex lege, compensando tra le parti la restante metà.
Trieste, 12 gennaio 2024.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Daniele Venier dott. Arturo Picciotto
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