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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 05/09/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N. 80-1/2025 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Roberta Bonaudi Presidente rel dott. Rodolfo Magri' Giudice dott. Giusy Ciampa Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 80-1//2025 promosso IN PROPRIO dalla società
) con sede in Vicoforte, Via Madon n. 11 Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. PAOLO MARCELLO RUSSO
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato in data
27.08.2025 dalla società ) Parte_1 P.IVA_1 esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
omessa la convocazione del debitore ricorrente attesa la espressa rinuncia all'audizione personale ove non richiesta per assumere chiarimenti o integrazioni, non necessarie;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
OSSERVA
Sussiste la competenza del Tribunale adito, atteso che l'impresa resistente ha la sede nel circondario di questo Ufficio.
La documentazione allegata alla domanda è completa alla luce di quanto disposto dall'art. 39
CCII e la domanda risulta sottoscritta dal legale rappresentante della società.
La debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI tenuto conto: (i) che svolge attività commerciale consistente nel commercio all'ingrosso di articoli sportivi e di abbigliamento; (ii) che non può essere qualificata come “impresa minore” in considerazione del pacifico superamento dei valori di cui all'art. 2 comma 1 lett.
d) come emerge dai bilanci prodotti, seppure non approvati e depositati.
L'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia prevista dall'art. 49, 5° comma, CCI.
Quanto al presupposto oggettivo, lo stato di insolvenza si identifica in uno stato di impotenza patrimoniale non temporanea che determina l'incapacità dell'imprenditore di adempiere, con mezzi normali, le obbligazioni assunte;
tale presupposto è riscontrabile nella fattispecie in
1 esame atteso che
(i) il fatturato risulta drasticamente ridotto dal 2018 (euro 1.141.694,00) al 2022 (euro
184.404,00) e molti clienti sono risultati non solvibili e, a seguito della pandemia da Covid alcuni hanno anche cessato l'attività di centri sportivi;
(ii) i beni aziendali risultano attualmente goduti dalla società costituita da Parte_2 ex dipendenti che ha stipulato con la un contratto di affitto d'azienda in data Pt_1
31.01.2023, contestualmente alla presentazione da parte della di un ricorso per Pt_1 concordato preventivo “in bianco” cui peraltro la società ha rinunciato per poi, a distanza di anni, addivenire alla soluzione del ricorso per la apertura di liquidazione giudiziale in proprio, dopo un trasferimento di quote a favore del sig. che risulta attuale socio e Persona_1 amministratore unico;
l'altro socio è (socio accomandatario della società Controparte_1
Matteo Barruero sas che è proprietaria dei locali in cui l'attività viene esercitata);
(iii) la società non risulta avere depositato i bilanci degli ultimi anni (l'ultimo, secondo la visura camerale aggiornata, è quello del 2018) e ha maturato un ingente debito erariale, incrementato esercizio dopo esercizio (euro 792.648 nell'esercizio 2019 fino a euro
1.476.083,76);
(iv) nei confronti della società risultano iscritti pignoramenti presso terzi esattoriali assolutamente incapienti e sono state notificate numerose cartelle esattoriali a partire dal
2020;
(v) il Banco BPM ha revocato gli affidamenti con diffida al pagamento e risoluzione del contratto di finanziamento fin dal 9.03.2023; ugualmente ha fatto CONFIDARE che ha Pt_3 anche chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo, peraltro, per un importo assolutamente esiguo.
Non è pertanto ipotizzabile l'accesso a uno strumento alternativo per il superamento della crisi. tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA
l'apertura della Liquidazione Giudiziale nei confronti di ( ) con Parte_1 P.IVA_1 sede legale in Vicoforte, via Madon n. 11 avente ad oggetto l'attività edile;
NOMINA
Giudice Delegato la dott. Roberta Bonaudi e Curatore il dr. , con studio in Persona_2
Mondovì via Vittorio Veneto n. 17 ritenuto che il Curatore, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito, entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina, far pervenire in cancelleria la propria accettazione, verificata la disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi
2 all'espletamento della funzione e dandone atto nell'accettazione, e contestualmente a rendere la dichiarazione di cui all'art 35, commi 1 e 4 bis, d.lgs 159/2011 modificato dal d.lgs
54/2018, richiamato dall'art 125, comma 3, CCI;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
visto l'art. 201 comma 10 CCII
STABILISCE il giorno 13 gennaio 2026 alle ore 10,30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti
3 intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, 3° comma, CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società posta in liquidazione;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02, n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore e al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, 4° comma, CCI.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 03/09/2025
Il Presidente estensore
Dott. Roberta Bonaudi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Roberta Bonaudi Presidente rel dott. Rodolfo Magri' Giudice dott. Giusy Ciampa Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 80-1//2025 promosso IN PROPRIO dalla società
) con sede in Vicoforte, Via Madon n. 11 Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. PAOLO MARCELLO RUSSO
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato in data
27.08.2025 dalla società ) Parte_1 P.IVA_1 esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
omessa la convocazione del debitore ricorrente attesa la espressa rinuncia all'audizione personale ove non richiesta per assumere chiarimenti o integrazioni, non necessarie;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
OSSERVA
Sussiste la competenza del Tribunale adito, atteso che l'impresa resistente ha la sede nel circondario di questo Ufficio.
La documentazione allegata alla domanda è completa alla luce di quanto disposto dall'art. 39
CCII e la domanda risulta sottoscritta dal legale rappresentante della società.
La debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI tenuto conto: (i) che svolge attività commerciale consistente nel commercio all'ingrosso di articoli sportivi e di abbigliamento; (ii) che non può essere qualificata come “impresa minore” in considerazione del pacifico superamento dei valori di cui all'art. 2 comma 1 lett.
d) come emerge dai bilanci prodotti, seppure non approvati e depositati.
L'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia prevista dall'art. 49, 5° comma, CCI.
Quanto al presupposto oggettivo, lo stato di insolvenza si identifica in uno stato di impotenza patrimoniale non temporanea che determina l'incapacità dell'imprenditore di adempiere, con mezzi normali, le obbligazioni assunte;
tale presupposto è riscontrabile nella fattispecie in
1 esame atteso che
(i) il fatturato risulta drasticamente ridotto dal 2018 (euro 1.141.694,00) al 2022 (euro
184.404,00) e molti clienti sono risultati non solvibili e, a seguito della pandemia da Covid alcuni hanno anche cessato l'attività di centri sportivi;
(ii) i beni aziendali risultano attualmente goduti dalla società costituita da Parte_2 ex dipendenti che ha stipulato con la un contratto di affitto d'azienda in data Pt_1
31.01.2023, contestualmente alla presentazione da parte della di un ricorso per Pt_1 concordato preventivo “in bianco” cui peraltro la società ha rinunciato per poi, a distanza di anni, addivenire alla soluzione del ricorso per la apertura di liquidazione giudiziale in proprio, dopo un trasferimento di quote a favore del sig. che risulta attuale socio e Persona_1 amministratore unico;
l'altro socio è (socio accomandatario della società Controparte_1
Matteo Barruero sas che è proprietaria dei locali in cui l'attività viene esercitata);
(iii) la società non risulta avere depositato i bilanci degli ultimi anni (l'ultimo, secondo la visura camerale aggiornata, è quello del 2018) e ha maturato un ingente debito erariale, incrementato esercizio dopo esercizio (euro 792.648 nell'esercizio 2019 fino a euro
1.476.083,76);
(iv) nei confronti della società risultano iscritti pignoramenti presso terzi esattoriali assolutamente incapienti e sono state notificate numerose cartelle esattoriali a partire dal
2020;
(v) il Banco BPM ha revocato gli affidamenti con diffida al pagamento e risoluzione del contratto di finanziamento fin dal 9.03.2023; ugualmente ha fatto CONFIDARE che ha Pt_3 anche chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo, peraltro, per un importo assolutamente esiguo.
Non è pertanto ipotizzabile l'accesso a uno strumento alternativo per il superamento della crisi. tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA
l'apertura della Liquidazione Giudiziale nei confronti di ( ) con Parte_1 P.IVA_1 sede legale in Vicoforte, via Madon n. 11 avente ad oggetto l'attività edile;
NOMINA
Giudice Delegato la dott. Roberta Bonaudi e Curatore il dr. , con studio in Persona_2
Mondovì via Vittorio Veneto n. 17 ritenuto che il Curatore, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito, entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina, far pervenire in cancelleria la propria accettazione, verificata la disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi
2 all'espletamento della funzione e dandone atto nell'accettazione, e contestualmente a rendere la dichiarazione di cui all'art 35, commi 1 e 4 bis, d.lgs 159/2011 modificato dal d.lgs
54/2018, richiamato dall'art 125, comma 3, CCI;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
visto l'art. 201 comma 10 CCII
STABILISCE il giorno 13 gennaio 2026 alle ore 10,30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti
3 intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, 3° comma, CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società posta in liquidazione;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02, n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore e al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, 4° comma, CCI.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 03/09/2025
Il Presidente estensore
Dott. Roberta Bonaudi
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