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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/05/2025, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Prima sezione civile
Il Giudice on. d.ssa Francescaromana Puglisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 3911/2021 R.G.
tra
1. c.f.: , nato in Parte_1 C.F._1
Messina il 3 maggio 1984 e residente in [...], e
2. , c.f.: , nata in Controparte_1 C.F._2
Messina il 1° gennaio 1972 ed ivi residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv.
Alessandro Anastasi per mandato in atti,
attori e
, c.f.: , nato in [...] il Controparte_2 C.F._3
20 gennaio 1977 ed ivi residente in [...]113 contrada Casabianca km
15+900, 1, Faro Superiore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe
Ricciardi per mandato in atti,
convenuto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
e convenivano in giudizio il loro Parte_1 Controparte_1
germano premettendo che i genitori e Controparte_2 Persona_1
(deceduti nel 2012) avevano, in data 1° marzo 2010, Persona_2
donato a un immobile sito in località Casabianca Controparte_2
(Messina), c.da Ortana, individuato in catasto al foglio 20, particella 1235, piano T – 1, con annesso terreno di pertinenza di mq. 2765, particelle 123 e
276, senza fare menzione della rinuncia degli altri due figli in favore del fratello donatario, i quali non avevano rinunziato alla quota oggetto di donazione affinchè questa non potesse rappresentare la violazione della quota di legittima. Osservavano che contestualmente alla stipula della donazione in favore del solo figlio ed alla presenza di essi attori, CP_2
in pari data, i sig.ri redigevano apposita scrittura privata Controparte_3
(sottoscritta da tutti e tre i fratelli e sorelle), ove veniva evidenziato che, pur riservandosi in loro favore l'usufrutto a vita dell'immobile donato, intendevano donare la nuda proprietà dell'intera consistenza immobiliare a tutti e tre i figli in parti uguali ed indivisamente, specificando espressamente che “solo per ragioni fiscali la donazione è stata fatta in favore solo di uno dei tre figli”, in specie;
al riguardo, Controparte_2
infatti, detta scrittura prevedeva espressamente che “i sigg.ri Parte_1
e potranno richiedere, in qualsiasi momento ed
[...] Controparte_1
a spese comuni di tutti e tre i figli il trasferimento dei 2/3 indivisi di quanto in oggetto” e che, in caso di vendita dell'immobile concesso in donazione,
“il ricavato (in qualunque tempo detta vendita dovesse avvenire), “dovrà essere ripartito in parti uguali fra loro, fra i tre figli , Controparte_2
pag. 2/13 e ”. Gli attori osservavano di avere pertanto avviato un Pt_1 CP_1
procedimento di mediazione per far valere i loro legittimi diritti ereditari nei confronti del fratello , il quale non compariva Controparte_2
all'incontro. Concludevano perché fossero revocati l'atto di donazione e la contestuale scrittura privata per violazione dell'art. 458 c.c. e dichiarato il diritto di essi attori di ottenere, con provvedimento giudiziale, il trasferimento del diritto di proprietà, nella misura dei 2/3 indivisi, della consistenza immobiliare oggetto di causa.
si costituiva eccependo preliminarmente Controparte_2
l'improponibilità delle domande attrici, atteso che nell'ambito della procedura di mediazione gli attori avevano chiesto il rispetto della scrittura privata sottoscritta contestualmente alla donazione, diversamente da quanto domandato in citazione, ovvero la revoca dell'atto di donazione e della contestuale scrittura privata del 01/03/2010 per violazione dell'art. 458 cc, il diritto degli attori di ottenere con provvedimento giudiziale il trasferimento del diritto di proprietà nella misura dei 2/3 indivisi e l'obbligo di esso convenuto al riconoscimento in capo ai suoi due fratelli del diritto di proprietà pro quota e pari ad 1/3 per ciascuno. Eccepiva altresì
l'improponibilità delle domande attoree per mancanza di prova scritta e di data certa, oltre che di registrazione della scrittura privata del 1° marzo
2010 ex art. 214 cpc e 2704 cc, ovvero senza data certa della sua sottoscrizione, documento pertanto inopponibile ad esso convenuto che ne contestava la valenza probatoria e ne disconosceva sia la sottoscrizione, sia il contenuto. In subordine, nel merito, deduceva come, al fine di accogliere la domanda di riduzione delle disposizioni asseritamente lesive della quota di legittima, fosse imprescindibile, per accertare l'effettiva lesione della pag. 3/13 quota di riserva, formare - ai sensi dell'art. 556 c.c. - una massa di tutti i beni appartenenti ai defunti genitori al tempo della morte, dovendosi dare atto che la germana aveva ricevuto dalla madre in Controparte_1
donazione sei gioielli in oro e sette pellicce di visone e visone leopardato di valore non inferiore ad euro 20.000,00, beni il cui valore intrinseco andavano per collazione imputati alla formazione dell'asse ereditario e nel riparto delle quote dare-avere tra i germani e delle quali chiedeva il rendiconto. Aggiungeva che intratteneva insieme alla Controparte_1
madre un c/c per un valore di euro 25.000,00, somma incassata dalla stessa alla data della morte della madre senza dare rendiconto alcuno ai fratelli eredi, che per accertare il patrimonio dei genitori donanti, si sarebbe dovuto ricostruire lo storico dell'attività familiare del negozio sito in Messina, via
XXVII Luglio n. 40/B, is. 144, al fine di dichiarare la divisione giudiziale dei beni mobili ed immobili caduti in successione, previa determinazione della loro consistenza attuale e che esso convenuto aveva gratuitamente e reciprocamente rinunziato alla propria quota sociale ed alla quota ereditaria dei genitori sulla ditta Quantificava in euro 100.000,00 il Parte_2
valore della donazione indiretta di e Persona_1 Persona_2
nella creazione della società Ottica Sciutteri Rosaria, da cumularsi nell'asse ereditario e di cui chiedeva la collazione. Infine evidenziava che negli anni successivi alla donazione aveva anticipato ingenti somme per spese straordinarie, miglioramenti, addizioni apportate alla cosa comune, spese per i materiali e manodopera impiegati per la ristrutturazione dell'abitazione, opere che avevano reso possibile la migliore fruizione del cespite, aumentandone il valore, di cui ex art. 535 e 1150 c.c. chiedeva il rimborso nella misura da accertarsi in corso di giudizio e manifestava la pag. 4/13 propria disponibilità all'apertura della successione ed alla divisione dell'asse ereditario dei genitori previa ricostruzione, con la collazione delle donazioni dirette ed indirette di cui avevano beneficiato i germani attori.
Con memorie ex art. 183, c. 6, n. 2, cpc, gli attori precisavano di voler chiedere la revoca solo dell'atto di donazione alla luce della contestuale scrittura privata dalla quale emergeva la volontà dei genitori di revocare il contenuto della donazione e di far sì che, alla loro dipartita, il bene donato venisse regolarmente diviso pro quota tra i tre figli e non solo al figlio destinatario della donazione. Contestavano la richiesta di collazione del convenuto poiché la dispensa dalla stessa era stata già esplicitata dai genitori nella scrittura privata stipulata contestualmente alla donazione.
, nelle memorie ex art. 183, c. 6, n. 3, cpc, rilevava come Controparte_2
parte attrice, non avendo depositato memorie ex art. 183, c. 6, n. 1, cpc, avesse prestato acquiescenza alle preliminari eccezioni di improponibilità, non ritualmente contestate, con tutte le conseguenze di cui all'art. 115 cpc.
Con provvedimento del 9 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta per la decisione.
In via preliminare si osserva come le richieste formulate in sede di mediazione (“Si chiede che venga puntualmente rispettata la scrittura privata contestualmente sottoscritta al momento della donazione. Pertanto va riconosciuta la titolarità della proprietà agli istanti indivisivamente ed in parti uguali ai tre figli”) appaiano parzialmente differenti rispetto alle domande avanzate in citazione, ove gli attori (pag. 7, n. 1 delle conclusioni) domandavano “la revoca dell'atto di donazione e della contestuale scrittura privata del 1.3.2010 … per violazione dell'art. 458 c.c.”,
pag. 5/13 evidenziando nel corpo dell'atto (pag. 3) di aver “diritto a far valere il loro diritto attraverso l'azione di riduzione della legittima”. Si ritiene dunque opportuno effettuare alcune considerazioni.
Come noto, (cfr. Cass. n. 17926/2020), il preteso legittimario ha diritto di conseguire, a titolo di eredità (art. 536 e ss. cc), una quota del patrimonio netto del defunto determinato sul valore dei beni che appartenevano a costui al momento della morte, aumentato del valore dei beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione (art. 556 cc); la lesione di legittima designa difatti una situazione giuridica, precostituita dal de cuius con disposizioni testamentarie o donazioni eccessive, che non consente al legittimario di soddisfare sul relictum il diritto alla quota di riserva, di talchè le disposizioni lesive della legittima non sono per ciò solo inefficaci o nulle, ma la legge accorda al legittimario il diritto potestativo di renderle inefficaci per mezzo dell'azione di riduzione, che è azione costitutiva il cui accoglimento determina il venir meno, nella misura occorrente per la reintegrazione della quota riservata ai legittimari, degli effetti di una o più donazioni o disposizioni testamentarie, attuando così il diritto del legittimario a vedersi attribuito quanto gli compete a norma di legge.
L'azione di riduzione presuppone la riunione fittizia, che è una operazione contabile avente lo scopo di verificare se ci sia stata la lesione della quota di riserva, le cui fasi, descritte nel su citato art. 556 c.c., comprendono: a) la formazione della massa dei beni relitti e la determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione;
b) la detrazione dei debiti e dei pesi ereditari;
c) la riunione fittizia dei beni dei quali il de cuius abbia disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della pag. 6/13 successione (artt. 747 e 750 cc) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cc); d) l'imputazione delle
"liberalità, fatte al legittimario, con conseguente diminuzione della quota ad esso spettante": c.d. imputazione ex se, prevista dall'art. 564, c. 2, cc;
successivamente vanno quantificate le quote riservate agli eredi legittimari, in astratto stabilite dalla legge agli artt. 536 e ss. cc, indi la quota di cui il de cuius poteva liberamente disporre. L'entità della lesione viene determinata dal raffronto tra quanto per legge spettante al legittimario leso e quanto effettivamente da questi ricevuto. Il legittimario che intende chiedere la riduzione delle donazioni lesive ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire la lesione e in particolare il valore delle donazioni e l'ordine cronologico delle stesse
(Cass. n. 3661/1975), ancorché non come quantificazione in termini di valore dei vari elementi destinati ad essere presi in considerazione ai fini della precisazione del relictum e del donatum; è sufficiente, infatti, che egli sostenga che, alla luce del complesso assetto patrimoniale del defunto, quale scaturente dalle vicende successorie, il valore attivo pervenutogli sia inferiore a quanto gli compete per legge. Avrà peraltro l'onere di precisare e provare – anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti - entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata (Cass., n. 36990/2022), ma non quello di preventiva collazione (Cass., n. 19230/2024). L'azione ha natura personale e non è azione di nullità, in quanto presuppone che le disposizioni oggetto di riduzione siano valide (cfr. Cass., n. 11286/2002), poiché, in caso di nullità
pag. 7/13 o annullabilità, esse dovrebbero essere impugnate con le relative azioni. Si
è dunque fuori dell'azione di riduzione qualora il legittimario, agendo in simulazione assoluta o per ottenere la dichiarazione di nullità
o l'annullamento della donazione – come nel caso in esame - o della disposizione testamentaria per vizi di forma o di incapacità, tende a realizzare l'effetto restitutorio come conseguenza dell'invalidità del negozio posto in essere dal de cuius (Cass. civ., n. 905/78).
Gli attori, nella specie, non hanno allegato quale fosse l'assetto patrimoniale dei genitori scaturente dalle vicende successorie, il valore di quanto loro eventualmente pervenuto in misura inferiore a quanto dovuto per legge e la quota di legittima violata;
deve dunque escludersi la sussistenza dei presupposti per qualificare la domanda come azione di riduzione.
Parte attrice ha piuttosto dedotto la nullità della donazione come rientrante tra le ipotesi di cui all'art. 458 c.c. e chiesto la caducazione dell'efficacia di entrambi gli atti (donazione e contestuale scrittura privata), assumendo l'evidenza di un vizio di volontà dei donanti nella scrittura privata – avente contenuto integrativo rispetto a quanto statuito nel negozio solenne - che avrebbe comportato la nullità della donazione per violazione del divieto dei patti successori.
Ebbene, la giurisprudenza ravvisa la presenza di un patto successorio ove siano contemporaneamente presenti i seguenti requisiti: 1) che il negozio sia stipulato prima dell'apertura della successione alla quale si riferisce;
2) che il bene oggetto del patto faccia parte della successione futura;
3) che, con precipuo riguardo al patto istitutivo, l'acquisto avvenga successionis
pag. 8/13 causa, e non ad altro titolo, nel senso che la morte deve incidere sul piano causale sia sull'oggetto della disposizione, sia sul soggetto che ne beneficia
(Cass. civ., n. 722/2024; Cass. civ., n. 18198/2020). Ora, a parte il primo presupposto, ovviamente sussistente, gli altri due non sono ravvisabili nella specie: le statuizioni contenute nella donazione oggetto di causa e nella scrittura privata redatta in pari data sono difatti avulse da ogni contesto successorio e prive di alcun riferimento sia ad altri eventuali beni dei donanti sia all'evento morte degli stessi;
da una lettura dell'atto pubblico non si evince se i genitori delle odierne parti processuali avessero inteso provvedere in tutto o in parte della loro successione, privandosi, così, dello jus poenitendi, e se il trasferimento dovesse aver luogo mortis causa, ossia a titolo di eredità o di legato, dovendosi piuttosto rilevare che espressamente che l'atto solenne qualifica detto trasferimento come donazione e non come attribuzione mortis causa; nell'atto pubblico – ma anche nella scrittura privata contestuale - non vi è inoltre alcun riferimento alla consistenza o alla valutazione del patrimonio complessivo dei genitori disponenti, dovendosi dunque escludere che il trasferimento del bene immobile al convenuto investisse i due futuri assi ereditari dei genitori nel loro complesso e che quanto statuito nella scrittura privata fosse finalizzato ad evitare future contestazioni in tema di lesione di legittima, profilo che non appare in alcun modo desumibile in modo inequivoco dal tenore letterale degli atti oggetto di causa, da cui non emerge alcuna volontà abdicativa dei donanti in ordine all'assetto delle future successioni (cfr., in argomento, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24291 del 27/11/2015). Appare dunque del tutto fuori luogo il riferimento alla regolamentazione dei diritti che sarebbero derivati ai pretesi legittimari per effetto della morte dei pag. 9/13 donanti - siccome vorrebbe parte attrice ai fini dell'applicabilità al caso di specie del divieto dei patti successori di cui all'art. 458 cc - attesa l'efficacia immediata, e non certo differita o collegata alla morte dei donanti, emergente dall'atto pubblico, del trasferimento oggetto di donazione, per cui è da escludere la violazione del divieto dei patti successori, anche con riferimento a quelli dispositivi o rinunciativi. Deve quindi darsi seguito al “… principio per cui l'impegno assunto da fratelli,
d'intesa con i genitori, di procedere a forme di conguaglio o compensazione per la differenza di valore dei beni loro donati in vita dai genitori non viola il divieto di patti successori, in quanto non viene ad investire i diritti spettanti sulla futura successione mortis causa del genitore ed anzi non trova in quest'ultima il presupposto causale” (Cass. civ., n. 722/24).
La domanda degli attori, volta alla revoca della donazione e della contestuale scrittura privata sul presupposto della presunta nullità dell'atto pubblico per violazione del divieto dei patti successori, non merita dunque accoglimento.
Peraltro, sia pur in via incidentale, giova poi appena osservare che gli attori in citazione chiedevano – come appena detto - la revoca di entrambi gli atti, ovverosia dell'atto pubblico di donazione ed anche della contestuale scrittura privata, salvo poi, con memorie ex art. 183, c. 6, n. 2, cpc, depositate il 28 dicembre 2022, circoscrivere la domanda di revoca alla sola donazione (pag. 1: “… si chiarisce che la revoca è stata richiesta solo per l'atto di donazione alla luce della esistenza della contestuale scrittura privata dalla quale emerge inequivocabilmente la volontà dei genitori di revocare il contenuto della donazione e di far sì che, alla loro dipartita, il
pag. 10/13 bene donato venisse regolarmente diviso pro quota tra i tre figli e non solo al figlio destinatario della donazione”), deducendo poi (memorie ex art. 186, c. 6, n. 3, cpc, depositate il 19 gennaio 2023), a fronte delle puntuali contestazioni di controparte, come non vi fosse stata alcuna modifica della domanda inizialmente proposta.
In argomento è noto che si ha nuova domanda (mutatio libelli) quando vengono cambiati il petitum o la causa petendi, mentre rappresenta una mera emendatio libelli la diversa quantificazione o specificazione della pretesa, fermi i fatti costitutivi, così come la diversa interpretazione o qualificazione giuridica del medesimo fatto costitutivo del diritto (T.
Taranto, 11.8.2017). Esorbita dai limiti di una consentita emendatio libelli il mutamento della causa petendi che si sostanzi in una vera e propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, che introduca nel processo un tema di indagine e di decisione nuovo perché fondato su presupposti diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo del giudizio, così da porre in essere una pretesa diversa da quella precedente
( T. Trento, 20.8.2019). Sono dunque ammissibili solo le modificazioni della domanda introduttiva che costituiscono semplice emendatio libelli, ravvisabile quando non si incide né sulla causa petendi, ma solo sulla interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, né sul petitum, se non nel senso di meglio quantificarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere, mentre sono assolutamente inammissibili quelle modificazioni della domanda che costituiscono mutatio libelli, ravvisabile quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata pag. 11/13 su situazioni giuridiche non prospettate prima, ed in particolare su di un fatto costitutivo differente, così ponendo un nuovo tema d'indagine e spostando i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo (T.
Firenze, Sez. III, 3.1.2017). La modifica della domanda, nei limiti di cui si
è detto, è comunque consentita nei termini assegnati dall'art. 183, c. 6, n. 1,
c.p.c., sempre – si ripete - che la domanda così modificata risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che per ciò solo si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali (Cass., SS.UU., n.
12310/2015).
Nel caso di specie però parte attrice ha modificato la propria domanda – contrariamente a quanto dalla stessa inteso e rappresentato, risultando la pretesa formulata nelle memorie del 28 dicembre 2022 obiettivamente diversa da quella originaria - successivamente a detto termine, chiedendo difatti non più la revoca di entrambi gli atti oggetto di causa, ma soltanto della donazione;
la nuova domanda è dunque da considerarsi inammissibile.
Parte attrice inoltre non ha contestato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 cpc, le eccezioni formulate dal convenuto in via preliminare e nel merito l'addotta mancanza di rilievo probatorio della scrittura privata del 1° marzo 2010 stante il disconoscimento della propria sottoscrizione e del contenuto dell'atto, a fronte del quale essa parte attrice non ha proposto istanza di verificazione (neppure implicitamente), che va obbligatoriamente disposta a seguito della proposizione della corrispondente istanza di parte, venendo altrimenti meno, nel documento disconosciuto, ogni inferenza pag. 12/13 probatoria e precludendosene al giudice la valutazione (Cass. civ., SS.UU.,
n. 3086/2022). Pertanto, ferma l'inammissibilità della modifica della domanda tardivamente effettuata, la scrittura privata non avrebbe comunque potuto costituire oggetto di valutazione, ai fini della richiesta di revoca/accertamento della nullità dell'atto pubblico di donazione, non essendo stata proposta istanza di verificazione della sottoscrizione disconosciuta.
Per tutte le su esposte considerazioni la domanda di parte attrice non merita dunque accoglimento.
Avuto riguardo all'astratta controvertibilità delle questioni trattate ed alla delicata materia oggetto di causa, si ritiene sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Messina in composizione monocratica, in persona del
Giudice on. d.ssa Francescaromana Puglisi, così decide:
1. Respinge la domanda di e;
Parte_1 Controparte_1
2. Compensa le spese di lite.
Messina, 9 maggio 2025
Il Giudice on.
d.ssa Francescaromana Puglisi
pag. 13/13