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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 10/02/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3840/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dr.ssa Elisa Zambelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di I grado iscritto al n. R.G. 3840/2019 promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. PICCI ELENA e dall'Avv. BUSINARO GIULIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Businaro Giulia in Padova, via Berchet n. 6/a
ATTRICE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'Avv. MARTIN STEFANIA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Padova, via N. Tommaseo n. 69/D
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. (d'ora in avanti, anche solo ) conveniva Parte_1 Pt_1 in giudizio , opponendo ai sensi dell'art. 32 del Controparte_1
D. Lgs. n. 150/2011 l'ingiunzione di pagamento emessa in data 13.03.2017 e notificata in data
17.03.2017, con la quale aveva ingiunto il pagamento di una serie di fatture afferenti sia al CP_1
servizio rifiuti, sia al servizio di fognatura e depurazione (doc. 2 attrice).
Il giudizio così promosso veniva iscritto in data 03.06.2019 al n. R.G. 3840/2019.
pagina 1 di 9 1.1. ST rilevava che l'ingiunzione era stata opposta innanzi alla Commissione Tributaria
Provinciale di Vicenza, che con sentenza n. 391/2018 aveva dichiarato il proprio difetto di competenza per territorio, quanto alla pretesa di pagamento afferente al servizio rifiuti, e il difetto di giurisdizione, quanto alla pretesa di pagamento afferente al servizio di fognatura e depurazione (doc. 2A attrice).
Dato atto di aver appellato la statuizione assunta dal Giudice tributario in punto di competenza,
l'attrice riassumeva per contro innanzi a questo Tribunale l'opposizione, nella parte in cui essa aveva riguardo alla pretesa di pagamento avanzata da in relazione al servizio di fognatura e CP_1
depurazione.
1.2. L'attrice affidava la propria opposizione a tre motivi, eccependo dunque la prescrizione della pretesa di pagamento di , nella parte in cui essa aveva ad oggetto somme il cui termine di CP_1
pagamento era scaduto prima dei cinque anni computati a ritroso dalla data della notifica dell'ingiunzione di pagamento;
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva quanto alla pretesa di pagamento degli importi portati dalle fatture menzionate nell'ingiunzione ed emesse sino alla data del 31.12.2014, a tal riguardo rilevando di non aver mai sottoscritto con alcun contratto per CP_1 la fornitura di servizi in relazione all'utenza di Tombolo, via Trento n. 51, cui si riferivano le fatture medesime;
eccependo, ancora, il proprio difetto di legittimazione passiva anche quanto alla pretesa di pagamento degli importi portati dalle fatture menzionate nell'ingiunzione ed emesse sempre in relazione all'utenza di via Trento n. 51 in Tombolo in epoca successiva al 01.01.2015, a tal riguardo rilevando di aver trasferito a far data dal 01.01.2015 la sede della propria attività dalla via Trento n. 51 alla via Tiepolo n. 3, sempre in Tombolo.
2. si costituiva in giudizio eccependo in via pregiudiziale il difetto di competenza del CP_1
Tribunale di Vicenza, in favore del Tribunale di Padova, e chiedendo nel merito il rigetto dell'avversaria opposizione.
3. Con ordinanza del 06.03.2020 veniva rigettata l'istanza attorea di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
3.1. All'esito del deposito delle memorie ex art. 13, co. 6 c.p.c. con ordinanza del 03.03.2022 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
3.2. All'udienza del 10.01.2023, all'uopo fissata, le parti precisavano quindi le conclusioni.
L'attrice concludeva come segue: “A) in via preliminare - confermare la competenza territoriale di questo Ill.mo Tribunale adito B) Nel merito, - dichiararsi perfezionata la prescrizione quinquennale (con conseguente annullamento dell'intimazione per cui è causa) con riguardo quanto
pagina 2 di 9 meno alle seguenti fatture: a) n. 2050934 n. 1 per € 553,81 – del 9/2/2010 b) n. 2050934 n. 2 per
553,80 – del 9/2/202010 c) n. 2645406 per € 32,46 – del 10/2/2009 d) n. 2188673 n. 1 per € 131,30 - del 15/7/2008 e) n. 2188673 n. 2 per € 131,29 – del 25/8/2008 f) n. 2247121 n. 1 per € 79,48 - del
28/6/2007 g) n. 2247121 per € 79,48 - del 28/6/2007 per un totale di € 1561,62, non risultando nessuno dei solleciti dimessi da controparte (sub docc. 2, 3, 4 e 5) specificatamente riferito a dette posizioni”.
La convenuta concludeva come segue: “In via preliminare: dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Vicenza in favore del Tribunale di Padova;
2. Nel merito: previ i necessari accertamenti e declaratorie, respingersi tutte le domande attoree, perché infondate in fatto ed in diritto, per le causali di cui in narrativa, con conferma dell'ingiunzione, con ogni conseguente statuizione;
3. In ogni caso: nella denegata e non creduta ipotesi di annullamento e/o inefficacia dell'ingiunzione di pagamento, condannare la ditta (P.iva Parte_1
), corrente in Tombolo (PD), via Tiepolo n. 3, in persona della titolare e lega P.IVA_1
rappresentante, Sig.ra (C.F. a pagare in favore della società Parte_1 C.F._1
(P.I. , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
Bassano del Grappa (VI), Largo Parolini, 82/B, in persona del legale rappresentante pro tempore la somma di € 7.658,82 (relativa alle fatture per il canone per servizi di fognatura/depurazione), al netto della somma di € 14.132,92 che si riferisce a fatture emesse in relazione al servi-zio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, che, in quanto di natura tributaria, esulano dalla giurisdizione di
Questo Tribunale, o della diversa, maggiore o minore, somma che verrà accertata in corso di giudizio, per le causali di cui in narrativa, oltre rivalutazione monetaria, interessi di legge, maturati e maturandi ed anatocismo sugli interessi dalla data di notifica dell'ingiunzione impugnata al saldo;
4.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre
I.V.A. ed accessori di legge”, al contempo riproponendo le istanze istruttorie avanzate in corso di causa
La causa veniva infine trattenuta in decisione, con assegnazione di termini per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
* * *
4. L'eccezione di incompetenza per territorio spiegata da va rigettata. CP_1
4.1. A norma dell'art. 32, co. 2 del D. Lgs. n. 150/2011, competente a conoscere delle controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici è “il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto”.
pagina 3 di 9 Secondo consolidato approdo interpretativo, la competenza delineata dall'art. 32, co. 2 è inderogabile (Cass civ. n. 14475/2019).
E' del resto parimenti consolidato il principio per il quale nel caso in cui alla riscossione proceda non direttamente l'ente impositore, ma il suo concessionario, l'opposizione va proposta dinanzi “al giudice del luogo in cui ha sede l'articolazione territoriale del concessionario che ha materialmente predisposto e notificato l'ingiunzione, e non al giudice nella cui circoscrizione il concessionario ha la sede legale, atteso che il termine “ufficio” indica l'organo che ha compiuto
l'attività, non la sede della persona giuridica” (Cass. civ. n. 15417/2017).
4.2. Ebbene, assume la convenuta che l'ingiunzione di pagamento per cui è causa sarebbe stata emessa dalla “unità operativa” di sita in Vigonza, alla via Grandi n. 52 e che per questo la CP_1 competenza a conoscere dell'opposizione spiegata avverso di essa andrebbe ravvisata in capo al
Tribunale di Padova (comparsa, pag. 6).
La lettura dell'ingiunzione di pagamento non conforta tale conclusione.
L'ingiunzione risulta in effetti essere stata emessa dalla “soc. – in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore – con unità operativa in Vigonza (PD), Via Grandi 52” (così nella intestazione dell'ingiunzione) ed è stata sottoscritta dal “Presidente in qualità di legale rappresentante di dott. ”. In calce all'ingiunzione, del resto, si rinviene l'indicazione CP_1 Persona_1 seguente: “Per informazioni riguardanti il presente atto rivolgersi a: – Largo Parolini 82 – CP_1
36061 Bassano del Grappa (VI) Rif: Ufficio Contenzioso Crediti”.
Simili, oggettive risultanze impongono di ricondurre l'ingiunzione per cui è causa, ai fini che ci occupano, non all'unità operativa indicata dalla convenuta, ma ad Controparte_2
4.3. La competenza a conoscere dell'opposizione va dunque ravvisata in capo al Tribunale di
Vicenza, Giudice del luogo in cui ha sede . CP_1
*
5. Va parimenti rigettata l'eccezione di prescrizione spiegata dall'attrice.
5.1. Come già segnalato in premesso, l'opposizione in scrutinio concerne soltanto talune delle fatture indicate nell'ingiunzione di pagamento, come di seguito indicate da (in difetto di CP_1 contestazione da parte dell'attrice) in comparsa di costituzione, alle pagg. 2 e 3:
“- n. 2247121 del 14.5.2007 per € 78,49 e € 78,48 (due rate)
- n. 2188673 del 26.5.2008 per € 131,29 e € 131,29 (due rate)
- n. 2645406 del 16.12.2008 per € 32,46
pagina 4 di 9 - n. 2050934 del 9.2.2010 per € 553,80 ed € 553,81 (due rate)
- n. 716151 del 6.10.2011 per € 381,19 ed € 380,18 (due rate)
- n. 681485 del 24.9.2012 per € 374,83 ed € 374,84 (due rate)
- n. 752605 del 16.10.2013 per € 438,20 ed € 438,20 (due rate)
- n. 834013 del 23.10.2014 per € 491,95 e € 491,96 (due rate)
- n. 815738 del 19.10.2015 per € 544,90 ed € 544,91 (due rate)
- n. 398172 del 30.5.2016 per € 528,17 e € 528,18 (due rate)
- n. 733726 del 13.9.2016 per € 290,34 e € 290,35 (due rate)”
5.2. ST ha riferito la propria eccezione di prescrizione non a tutte le fatture per cui è causa, ma soltanto alle fatture “relative alle annualità 2007 – 2012 (sino al 17.3.2012)” (atto di citazione, pag.
3).
L'eccezione di prescrizione va dunque qui vagliata in relazione alle fatture n. 2247121 del
14.05.2007; n. 2188673 del 26.05.2008; n. 2645406 del 16.12.2008; n. 2050934 del 09.02.2010; n.
716151 del 06.10.2011 – precisando al contempo che, stando al tenore delle conclusioni rassegnate dall'attrice in sede di precisazione delle conclusioni, pare aver rinunciato all'eccezione di Pt_1
prescrizione quanto agli importi portati dalla fattura n. 716151 del 06.10.2011.
5.3. Ebbene, come noto, il canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue non ha natura tributaria (Corte Cost. n. 39/2010).
Trattandosi, poi, di canone da pagarsi periodicamente, esso è assoggettato a termine di prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948, n. 4 c.c.
5.4. Ora, risulta ex actis che in data 13.03.2015 ha notificato a ingiunzione di CP_1 Pt_1
pagamento del 09.03.2015, avente ad oggetto (anche) gli importi portati dalle fatture cui ha qui Pt_1
riferito la propria eccezione di prescrizione (doc. 2 convenuta).
Pacificamente, non ha impugnato l'ingiunzione. E poiché “l'opposizione all'ingiunzione Pt_1
ex art. 3 r.d. n. 639 del 1910 non ha ad oggetto soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante”, sì che la cognizione del giudice dell'opposizione “non è circoscritta alla disamina dei vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti, ma involge comunque
(…) l'accertamento sull'esistenza e sull'entità del credito recato dal provvedimento” (Cass. civ. n.
3843/2023), va detto che , non opponendo l'ingiunzione, ha per così dire rinunciato a contestare Pt_1
l'esistenza e l'entità del credito di in essa esposto. CP_1
Diversamente da quanto opinato dalla convenuta (comparsa conclusionale, pag. 12), non può
pagina 5 di 9 tuttavia asserirsi che, in ragione della mancata opposizione, il credito portato dall'ingiunzione del 2015 sia divenuto “definitivo e irretrattabile”.
Per giurisprudenza pacifica formatasi su quanto l'art. 3 del RD n. 639/1910 ha previsto sino al
05.10.2011 (quando esso indicava il termine di 30 giorni dalla notificazione dell'ingiunzione per la proposizione dell'opposizione: termine oggi non più contemplato dalla norma), “il R.D. n. 639 del
1910, art. 3 non qualifica il termine lì indicato come perentorio o da osservare a pena di decadenza e costante è stata nel tempo l'interpretazione di tale articolo nel senso che il termine va osservato se si intende chiedere la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione, altrimenti l'opposizione è esperibile senza limiti di tempo, sino a quando il processo esecutivo non è concluso” (Cass. civ. n.
6670/2007).
ST, dunque, pur non avendo opposto l'ingiunzione del 2015, non può dirsi decaduta dal diritto di contestare, qui, la debenza degli importi reclamati da per il tramite dell'ingiunzione per CP_1
cui è causa, anche nella parte in cui essi coincidono con importi già oggetto dell'ingiunzione del 2015.
Ciò detto, deve tuttavia rilevarsi che la notifica dell'ingiunzione, perfezionatasi in data
13.03.2015, ha effettivamente interrotto il decorso del termine di prescrizione quanto a tutti gli importi richiesti da nell'ingiunzione aventi termine di pagamento in scadenza dopo il 13.03.2010. CP_1
L'eccezione di prescrizione spiegata dall'attrice non è dunque fondata quanto agli importi portati dalla fattura n. 716151, emessa in data 06.10.2011 (doc. 14 convenuta), né quanto gli importi portati dalla fattura n. 2050934, il cui termine di pagamento è scaduto in data 20.03.2010 e in data
20.04.2010 (doc. 14 convenuta).
5.5. Ciò detto, l'eccezione di prescrizione non è fondata nemmeno nella parte in cui essa ha riguardo alle fatture (che si rinvengono tra l'altro nel doc. 14 della convenuta) n. 2247121 del
14.05.2007 (€ 158,96), n. 2188673 del 26.05.2008 (€ 262,59) e n. 2645406 del 16.12.2008 (€ 32,46) – portanti il complessivo importo di € 454,01.
Nella fattura n. 2050934 emessa in data 09.02.2010 (ancora doc. 14 convenuta), spedita a e da questa ricevuta (non è stato qui allegato il contrario), ha in effetti riportato Pt_1 CP_1
l'ammontare del debito sino a quella data maturato da per fatture scadute e non pagate quanto Pt_1
al servizio di fognatura e depurazione, quantificandolo esattamente nel predetto importo di € 454,01, menzionando specificamente la morosità relativa alla fattura n. 2247121 e dando conto dell'avvenuta applicazione di interessi per il ritardo nel pagamento quanto alle fatture n. 2645406 e n. 2188673.
Nella fattura n. 2645406 emessa in data 16.12.2008 (doc. 14 convenuta), parimenti spedita a pagina 6 di 9 e da questa ricevuta, ha riportato l'ammontare del debito sino a quella data maturato da Pt_1 CP_1
per fatture scadute e non pagate quanto al servizio di fognatura e depurazione, quantificandolo Pt_1 in € 421,55, cioè a dire nella somma degli importi portati dalle fatture n. 2188673 e n. 2247121, espressamente menzionate.
Nella fattura n. 2188673 emessa in data 26.05.2008 (doc. 14 convenuta), anch'essa spedita a e da questa ricevuta, ha infine riportato l'ammontare del debito sino a quella data Pt_1 CP_1
maturato da per fatture scadute e non pagate quanto al servizio di fognatura e depurazione, Pt_1 quantificandolo in € 158,96, cioè a dire nell'importo portato dalla fattura n. 2247121, espressamente menzionata.
Nelle fatture n. 2188673/2008, n. 2645406/2008 e n. 2050934/2010 inviate a ha CP_3
dunque sempre reiterato la richiesta di pagamento degli importi portati dalle fatture pregresse scadute e non pagate, sino alla fattura n. 2247121/2007, così interrompendo di volta in volta il relativo termine di prescrizione.
Ciò detto, l'omesso pagamento della quattro fatture ora indicate (per un importo pari a complessivi € € 1.561,62 = € 454,01, di cui alle fatture n. 2247121/2007, n. 2188673/2008 e
2645406/2008 + € 1.107,61, di cui alla fattura n. 2050934/2010), con relativo addebito di interessi, è stato indicato anche nella fattura n. 716151 del 06.10.2011 – con conseguente, nuova interruzione del termini di prescrizione quinquennale, che non era ancora interamente decorso quando ha Pt_1
ricevuto la notifica dell'ingiunzione di pagamento, in data 13.03.2015.
*
6. Nel merito, l'opposizione va rigettata.
6.1. ST in sede di precisazione delle conclusioni e poi in comparsa conclusionale ha invero insistito nella sola eccezione di prescrizione, così (pare) rinunciando agli ulteriori motivi di opposizione spiegati in atto di citazione.
Poiché, tuttavia, la predetta rinuncia non è stata esplicitata, i motivi di opposizione vengono qui esaminati.
6.2. ST ha dedotto in atto di citazione (e poi lungo tutto il corso del giudizio) di non essere tenuta a pagare le fatture per cui è causa emesse sino al 30.12.2014, assumendo di non aver mai sottoscritto con il relativo contratto di fornitura. CP_1
Ebbene, tutte le fatture oggetto del presente giudizio si riferiscono all'erogazione del servizio di fognatura e depurazione in relazione all'utenza non domestica sita in Tombolo, alla via Trento n. 51.
pagina 7 di 9 Va allora rilevato che:
- ST ha qui allegato (atto di citazione, pag. 3) di aver esercitato la propria attività sino al
30.12.2014 proprio in Tombolo, alla via Trento n. 51, all'interno di una unità immobiliare di proprietà di tale;
Persona_2
- in data 07.10.2005 è stata rilasciata a l'attestazione n. 238 di allacciamento alla rete Persona_2 fognaria dell'immobile di via Trento n. 51, ivi identificato quale fabbricato residenziale (doc. 6 convenuta);
- in data 10.10.2005 è stata rilasciata al medesimo la (distinta) attestazione n. 241 di Persona_2 allacciamento alla rete fognaria dell'immobile di via Trento n. 51, ivi identificato quale fabbricato artigianale (doc. 7 convenuta);
- ST ha sottoscritto con il contratto di fornitura n. Controparte_4
309993 del 28.11.2005, inerente al servizio di fognatura e depurazione relativamente allo scarico n. 241
(doc. 8 convenuta);
- è subentrata a “in regime di continuità” (doc. 16 convenuta). CP_1 CP_4
Tanto mostra, inequivocabilmente, che ha sottoscritto il contratto di fornitura che Pt_1
costituisce il titolo della pretesa di pagamento per cui è qui causa.
Ne discende il rigetto del motivo di opposizione, che si appalesa manifestamente destituito di fondamento.
6.3. Quanto alle fatture emesse a partire dal 01.01.2015, ha dedotto di non essere tenuta Pt_1
al loro pagamento, allegando di aver trasferito la sede della propria attività in Tombolo, alla via Tiepolo
n. 3 per l'appunto dal 01.01.2015 e di non esser dunque tenuta al pagamento delle fatture che, come detto, si riferiscono al servizio erogato quanto all'utenza di via Trento n. 51.
Il motivo non ha pregio.
L'attrice ha inteso provare il proprio trasferimento per il tramite di una visura camerale che, chiaramente, di per sé non prova affatto che a far data dal 01.01.2015 non abbia più svolto Pt_1
alcuna attività in via Trento n. 51 - ove essa, in effetti, in data 13.03.2015 ha ricevuto la notifica dell'ingiunzione di pagamento sora menzionata.
Ciò detto, non ha nemmeno allegato (ed offerto di provare) di aver rescisso o volturato Pt_1 il contratto di fornitura concluso con riguardo all'utenza di via Trento n. 51.
Ne discende che essa è in ogni caso tenuta al pagamento (anche) delle fatture qui in esame, a norma dell'art. 29 del Regolamento di Fognatura e Depurazione prodotto dalla convenuta sub doc. 19.
pagina 8 di 9 *
7. In conclusione, l'opposizione va rigettata.
8. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.
va dunque condannata a rifondere a Parte_1 [...]
le spese di lite che, in applicazione del DM n. 55/2014 (e, Controparte_1
segnatamente, facendo applicazione dei compensi in esso previsti quanto a giudizi di valore compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00, nei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e di decisione e nei valori minimi per la fase istruttoria), vanno liquidate in € 4.237,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G. 3840/2019:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1 le spese di lite, liquidate in € 4.237,00 per compensi, oltre al rimborso
[...]
forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge
Vicenza, 10 febbraio 2025
Il Giudice dr.ssa Elisa Zambelli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dr.ssa Elisa Zambelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di I grado iscritto al n. R.G. 3840/2019 promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. PICCI ELENA e dall'Avv. BUSINARO GIULIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Businaro Giulia in Padova, via Berchet n. 6/a
ATTRICE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'Avv. MARTIN STEFANIA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Padova, via N. Tommaseo n. 69/D
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. (d'ora in avanti, anche solo ) conveniva Parte_1 Pt_1 in giudizio , opponendo ai sensi dell'art. 32 del Controparte_1
D. Lgs. n. 150/2011 l'ingiunzione di pagamento emessa in data 13.03.2017 e notificata in data
17.03.2017, con la quale aveva ingiunto il pagamento di una serie di fatture afferenti sia al CP_1
servizio rifiuti, sia al servizio di fognatura e depurazione (doc. 2 attrice).
Il giudizio così promosso veniva iscritto in data 03.06.2019 al n. R.G. 3840/2019.
pagina 1 di 9 1.1. ST rilevava che l'ingiunzione era stata opposta innanzi alla Commissione Tributaria
Provinciale di Vicenza, che con sentenza n. 391/2018 aveva dichiarato il proprio difetto di competenza per territorio, quanto alla pretesa di pagamento afferente al servizio rifiuti, e il difetto di giurisdizione, quanto alla pretesa di pagamento afferente al servizio di fognatura e depurazione (doc. 2A attrice).
Dato atto di aver appellato la statuizione assunta dal Giudice tributario in punto di competenza,
l'attrice riassumeva per contro innanzi a questo Tribunale l'opposizione, nella parte in cui essa aveva riguardo alla pretesa di pagamento avanzata da in relazione al servizio di fognatura e CP_1
depurazione.
1.2. L'attrice affidava la propria opposizione a tre motivi, eccependo dunque la prescrizione della pretesa di pagamento di , nella parte in cui essa aveva ad oggetto somme il cui termine di CP_1
pagamento era scaduto prima dei cinque anni computati a ritroso dalla data della notifica dell'ingiunzione di pagamento;
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva quanto alla pretesa di pagamento degli importi portati dalle fatture menzionate nell'ingiunzione ed emesse sino alla data del 31.12.2014, a tal riguardo rilevando di non aver mai sottoscritto con alcun contratto per CP_1 la fornitura di servizi in relazione all'utenza di Tombolo, via Trento n. 51, cui si riferivano le fatture medesime;
eccependo, ancora, il proprio difetto di legittimazione passiva anche quanto alla pretesa di pagamento degli importi portati dalle fatture menzionate nell'ingiunzione ed emesse sempre in relazione all'utenza di via Trento n. 51 in Tombolo in epoca successiva al 01.01.2015, a tal riguardo rilevando di aver trasferito a far data dal 01.01.2015 la sede della propria attività dalla via Trento n. 51 alla via Tiepolo n. 3, sempre in Tombolo.
2. si costituiva in giudizio eccependo in via pregiudiziale il difetto di competenza del CP_1
Tribunale di Vicenza, in favore del Tribunale di Padova, e chiedendo nel merito il rigetto dell'avversaria opposizione.
3. Con ordinanza del 06.03.2020 veniva rigettata l'istanza attorea di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
3.1. All'esito del deposito delle memorie ex art. 13, co. 6 c.p.c. con ordinanza del 03.03.2022 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
3.2. All'udienza del 10.01.2023, all'uopo fissata, le parti precisavano quindi le conclusioni.
L'attrice concludeva come segue: “A) in via preliminare - confermare la competenza territoriale di questo Ill.mo Tribunale adito B) Nel merito, - dichiararsi perfezionata la prescrizione quinquennale (con conseguente annullamento dell'intimazione per cui è causa) con riguardo quanto
pagina 2 di 9 meno alle seguenti fatture: a) n. 2050934 n. 1 per € 553,81 – del 9/2/2010 b) n. 2050934 n. 2 per
553,80 – del 9/2/202010 c) n. 2645406 per € 32,46 – del 10/2/2009 d) n. 2188673 n. 1 per € 131,30 - del 15/7/2008 e) n. 2188673 n. 2 per € 131,29 – del 25/8/2008 f) n. 2247121 n. 1 per € 79,48 - del
28/6/2007 g) n. 2247121 per € 79,48 - del 28/6/2007 per un totale di € 1561,62, non risultando nessuno dei solleciti dimessi da controparte (sub docc. 2, 3, 4 e 5) specificatamente riferito a dette posizioni”.
La convenuta concludeva come segue: “In via preliminare: dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Vicenza in favore del Tribunale di Padova;
2. Nel merito: previ i necessari accertamenti e declaratorie, respingersi tutte le domande attoree, perché infondate in fatto ed in diritto, per le causali di cui in narrativa, con conferma dell'ingiunzione, con ogni conseguente statuizione;
3. In ogni caso: nella denegata e non creduta ipotesi di annullamento e/o inefficacia dell'ingiunzione di pagamento, condannare la ditta (P.iva Parte_1
), corrente in Tombolo (PD), via Tiepolo n. 3, in persona della titolare e lega P.IVA_1
rappresentante, Sig.ra (C.F. a pagare in favore della società Parte_1 C.F._1
(P.I. , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
Bassano del Grappa (VI), Largo Parolini, 82/B, in persona del legale rappresentante pro tempore la somma di € 7.658,82 (relativa alle fatture per il canone per servizi di fognatura/depurazione), al netto della somma di € 14.132,92 che si riferisce a fatture emesse in relazione al servi-zio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, che, in quanto di natura tributaria, esulano dalla giurisdizione di
Questo Tribunale, o della diversa, maggiore o minore, somma che verrà accertata in corso di giudizio, per le causali di cui in narrativa, oltre rivalutazione monetaria, interessi di legge, maturati e maturandi ed anatocismo sugli interessi dalla data di notifica dell'ingiunzione impugnata al saldo;
4.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre
I.V.A. ed accessori di legge”, al contempo riproponendo le istanze istruttorie avanzate in corso di causa
La causa veniva infine trattenuta in decisione, con assegnazione di termini per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
* * *
4. L'eccezione di incompetenza per territorio spiegata da va rigettata. CP_1
4.1. A norma dell'art. 32, co. 2 del D. Lgs. n. 150/2011, competente a conoscere delle controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici è “il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto”.
pagina 3 di 9 Secondo consolidato approdo interpretativo, la competenza delineata dall'art. 32, co. 2 è inderogabile (Cass civ. n. 14475/2019).
E' del resto parimenti consolidato il principio per il quale nel caso in cui alla riscossione proceda non direttamente l'ente impositore, ma il suo concessionario, l'opposizione va proposta dinanzi “al giudice del luogo in cui ha sede l'articolazione territoriale del concessionario che ha materialmente predisposto e notificato l'ingiunzione, e non al giudice nella cui circoscrizione il concessionario ha la sede legale, atteso che il termine “ufficio” indica l'organo che ha compiuto
l'attività, non la sede della persona giuridica” (Cass. civ. n. 15417/2017).
4.2. Ebbene, assume la convenuta che l'ingiunzione di pagamento per cui è causa sarebbe stata emessa dalla “unità operativa” di sita in Vigonza, alla via Grandi n. 52 e che per questo la CP_1 competenza a conoscere dell'opposizione spiegata avverso di essa andrebbe ravvisata in capo al
Tribunale di Padova (comparsa, pag. 6).
La lettura dell'ingiunzione di pagamento non conforta tale conclusione.
L'ingiunzione risulta in effetti essere stata emessa dalla “soc. – in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore – con unità operativa in Vigonza (PD), Via Grandi 52” (così nella intestazione dell'ingiunzione) ed è stata sottoscritta dal “Presidente in qualità di legale rappresentante di dott. ”. In calce all'ingiunzione, del resto, si rinviene l'indicazione CP_1 Persona_1 seguente: “Per informazioni riguardanti il presente atto rivolgersi a: – Largo Parolini 82 – CP_1
36061 Bassano del Grappa (VI) Rif: Ufficio Contenzioso Crediti”.
Simili, oggettive risultanze impongono di ricondurre l'ingiunzione per cui è causa, ai fini che ci occupano, non all'unità operativa indicata dalla convenuta, ma ad Controparte_2
4.3. La competenza a conoscere dell'opposizione va dunque ravvisata in capo al Tribunale di
Vicenza, Giudice del luogo in cui ha sede . CP_1
*
5. Va parimenti rigettata l'eccezione di prescrizione spiegata dall'attrice.
5.1. Come già segnalato in premesso, l'opposizione in scrutinio concerne soltanto talune delle fatture indicate nell'ingiunzione di pagamento, come di seguito indicate da (in difetto di CP_1 contestazione da parte dell'attrice) in comparsa di costituzione, alle pagg. 2 e 3:
“- n. 2247121 del 14.5.2007 per € 78,49 e € 78,48 (due rate)
- n. 2188673 del 26.5.2008 per € 131,29 e € 131,29 (due rate)
- n. 2645406 del 16.12.2008 per € 32,46
pagina 4 di 9 - n. 2050934 del 9.2.2010 per € 553,80 ed € 553,81 (due rate)
- n. 716151 del 6.10.2011 per € 381,19 ed € 380,18 (due rate)
- n. 681485 del 24.9.2012 per € 374,83 ed € 374,84 (due rate)
- n. 752605 del 16.10.2013 per € 438,20 ed € 438,20 (due rate)
- n. 834013 del 23.10.2014 per € 491,95 e € 491,96 (due rate)
- n. 815738 del 19.10.2015 per € 544,90 ed € 544,91 (due rate)
- n. 398172 del 30.5.2016 per € 528,17 e € 528,18 (due rate)
- n. 733726 del 13.9.2016 per € 290,34 e € 290,35 (due rate)”
5.2. ST ha riferito la propria eccezione di prescrizione non a tutte le fatture per cui è causa, ma soltanto alle fatture “relative alle annualità 2007 – 2012 (sino al 17.3.2012)” (atto di citazione, pag.
3).
L'eccezione di prescrizione va dunque qui vagliata in relazione alle fatture n. 2247121 del
14.05.2007; n. 2188673 del 26.05.2008; n. 2645406 del 16.12.2008; n. 2050934 del 09.02.2010; n.
716151 del 06.10.2011 – precisando al contempo che, stando al tenore delle conclusioni rassegnate dall'attrice in sede di precisazione delle conclusioni, pare aver rinunciato all'eccezione di Pt_1
prescrizione quanto agli importi portati dalla fattura n. 716151 del 06.10.2011.
5.3. Ebbene, come noto, il canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue non ha natura tributaria (Corte Cost. n. 39/2010).
Trattandosi, poi, di canone da pagarsi periodicamente, esso è assoggettato a termine di prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948, n. 4 c.c.
5.4. Ora, risulta ex actis che in data 13.03.2015 ha notificato a ingiunzione di CP_1 Pt_1
pagamento del 09.03.2015, avente ad oggetto (anche) gli importi portati dalle fatture cui ha qui Pt_1
riferito la propria eccezione di prescrizione (doc. 2 convenuta).
Pacificamente, non ha impugnato l'ingiunzione. E poiché “l'opposizione all'ingiunzione Pt_1
ex art. 3 r.d. n. 639 del 1910 non ha ad oggetto soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante”, sì che la cognizione del giudice dell'opposizione “non è circoscritta alla disamina dei vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti, ma involge comunque
(…) l'accertamento sull'esistenza e sull'entità del credito recato dal provvedimento” (Cass. civ. n.
3843/2023), va detto che , non opponendo l'ingiunzione, ha per così dire rinunciato a contestare Pt_1
l'esistenza e l'entità del credito di in essa esposto. CP_1
Diversamente da quanto opinato dalla convenuta (comparsa conclusionale, pag. 12), non può
pagina 5 di 9 tuttavia asserirsi che, in ragione della mancata opposizione, il credito portato dall'ingiunzione del 2015 sia divenuto “definitivo e irretrattabile”.
Per giurisprudenza pacifica formatasi su quanto l'art. 3 del RD n. 639/1910 ha previsto sino al
05.10.2011 (quando esso indicava il termine di 30 giorni dalla notificazione dell'ingiunzione per la proposizione dell'opposizione: termine oggi non più contemplato dalla norma), “il R.D. n. 639 del
1910, art. 3 non qualifica il termine lì indicato come perentorio o da osservare a pena di decadenza e costante è stata nel tempo l'interpretazione di tale articolo nel senso che il termine va osservato se si intende chiedere la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione, altrimenti l'opposizione è esperibile senza limiti di tempo, sino a quando il processo esecutivo non è concluso” (Cass. civ. n.
6670/2007).
ST, dunque, pur non avendo opposto l'ingiunzione del 2015, non può dirsi decaduta dal diritto di contestare, qui, la debenza degli importi reclamati da per il tramite dell'ingiunzione per CP_1
cui è causa, anche nella parte in cui essi coincidono con importi già oggetto dell'ingiunzione del 2015.
Ciò detto, deve tuttavia rilevarsi che la notifica dell'ingiunzione, perfezionatasi in data
13.03.2015, ha effettivamente interrotto il decorso del termine di prescrizione quanto a tutti gli importi richiesti da nell'ingiunzione aventi termine di pagamento in scadenza dopo il 13.03.2010. CP_1
L'eccezione di prescrizione spiegata dall'attrice non è dunque fondata quanto agli importi portati dalla fattura n. 716151, emessa in data 06.10.2011 (doc. 14 convenuta), né quanto gli importi portati dalla fattura n. 2050934, il cui termine di pagamento è scaduto in data 20.03.2010 e in data
20.04.2010 (doc. 14 convenuta).
5.5. Ciò detto, l'eccezione di prescrizione non è fondata nemmeno nella parte in cui essa ha riguardo alle fatture (che si rinvengono tra l'altro nel doc. 14 della convenuta) n. 2247121 del
14.05.2007 (€ 158,96), n. 2188673 del 26.05.2008 (€ 262,59) e n. 2645406 del 16.12.2008 (€ 32,46) – portanti il complessivo importo di € 454,01.
Nella fattura n. 2050934 emessa in data 09.02.2010 (ancora doc. 14 convenuta), spedita a e da questa ricevuta (non è stato qui allegato il contrario), ha in effetti riportato Pt_1 CP_1
l'ammontare del debito sino a quella data maturato da per fatture scadute e non pagate quanto Pt_1
al servizio di fognatura e depurazione, quantificandolo esattamente nel predetto importo di € 454,01, menzionando specificamente la morosità relativa alla fattura n. 2247121 e dando conto dell'avvenuta applicazione di interessi per il ritardo nel pagamento quanto alle fatture n. 2645406 e n. 2188673.
Nella fattura n. 2645406 emessa in data 16.12.2008 (doc. 14 convenuta), parimenti spedita a pagina 6 di 9 e da questa ricevuta, ha riportato l'ammontare del debito sino a quella data maturato da Pt_1 CP_1
per fatture scadute e non pagate quanto al servizio di fognatura e depurazione, quantificandolo Pt_1 in € 421,55, cioè a dire nella somma degli importi portati dalle fatture n. 2188673 e n. 2247121, espressamente menzionate.
Nella fattura n. 2188673 emessa in data 26.05.2008 (doc. 14 convenuta), anch'essa spedita a e da questa ricevuta, ha infine riportato l'ammontare del debito sino a quella data Pt_1 CP_1
maturato da per fatture scadute e non pagate quanto al servizio di fognatura e depurazione, Pt_1 quantificandolo in € 158,96, cioè a dire nell'importo portato dalla fattura n. 2247121, espressamente menzionata.
Nelle fatture n. 2188673/2008, n. 2645406/2008 e n. 2050934/2010 inviate a ha CP_3
dunque sempre reiterato la richiesta di pagamento degli importi portati dalle fatture pregresse scadute e non pagate, sino alla fattura n. 2247121/2007, così interrompendo di volta in volta il relativo termine di prescrizione.
Ciò detto, l'omesso pagamento della quattro fatture ora indicate (per un importo pari a complessivi € € 1.561,62 = € 454,01, di cui alle fatture n. 2247121/2007, n. 2188673/2008 e
2645406/2008 + € 1.107,61, di cui alla fattura n. 2050934/2010), con relativo addebito di interessi, è stato indicato anche nella fattura n. 716151 del 06.10.2011 – con conseguente, nuova interruzione del termini di prescrizione quinquennale, che non era ancora interamente decorso quando ha Pt_1
ricevuto la notifica dell'ingiunzione di pagamento, in data 13.03.2015.
*
6. Nel merito, l'opposizione va rigettata.
6.1. ST in sede di precisazione delle conclusioni e poi in comparsa conclusionale ha invero insistito nella sola eccezione di prescrizione, così (pare) rinunciando agli ulteriori motivi di opposizione spiegati in atto di citazione.
Poiché, tuttavia, la predetta rinuncia non è stata esplicitata, i motivi di opposizione vengono qui esaminati.
6.2. ST ha dedotto in atto di citazione (e poi lungo tutto il corso del giudizio) di non essere tenuta a pagare le fatture per cui è causa emesse sino al 30.12.2014, assumendo di non aver mai sottoscritto con il relativo contratto di fornitura. CP_1
Ebbene, tutte le fatture oggetto del presente giudizio si riferiscono all'erogazione del servizio di fognatura e depurazione in relazione all'utenza non domestica sita in Tombolo, alla via Trento n. 51.
pagina 7 di 9 Va allora rilevato che:
- ST ha qui allegato (atto di citazione, pag. 3) di aver esercitato la propria attività sino al
30.12.2014 proprio in Tombolo, alla via Trento n. 51, all'interno di una unità immobiliare di proprietà di tale;
Persona_2
- in data 07.10.2005 è stata rilasciata a l'attestazione n. 238 di allacciamento alla rete Persona_2 fognaria dell'immobile di via Trento n. 51, ivi identificato quale fabbricato residenziale (doc. 6 convenuta);
- in data 10.10.2005 è stata rilasciata al medesimo la (distinta) attestazione n. 241 di Persona_2 allacciamento alla rete fognaria dell'immobile di via Trento n. 51, ivi identificato quale fabbricato artigianale (doc. 7 convenuta);
- ST ha sottoscritto con il contratto di fornitura n. Controparte_4
309993 del 28.11.2005, inerente al servizio di fognatura e depurazione relativamente allo scarico n. 241
(doc. 8 convenuta);
- è subentrata a “in regime di continuità” (doc. 16 convenuta). CP_1 CP_4
Tanto mostra, inequivocabilmente, che ha sottoscritto il contratto di fornitura che Pt_1
costituisce il titolo della pretesa di pagamento per cui è qui causa.
Ne discende il rigetto del motivo di opposizione, che si appalesa manifestamente destituito di fondamento.
6.3. Quanto alle fatture emesse a partire dal 01.01.2015, ha dedotto di non essere tenuta Pt_1
al loro pagamento, allegando di aver trasferito la sede della propria attività in Tombolo, alla via Tiepolo
n. 3 per l'appunto dal 01.01.2015 e di non esser dunque tenuta al pagamento delle fatture che, come detto, si riferiscono al servizio erogato quanto all'utenza di via Trento n. 51.
Il motivo non ha pregio.
L'attrice ha inteso provare il proprio trasferimento per il tramite di una visura camerale che, chiaramente, di per sé non prova affatto che a far data dal 01.01.2015 non abbia più svolto Pt_1
alcuna attività in via Trento n. 51 - ove essa, in effetti, in data 13.03.2015 ha ricevuto la notifica dell'ingiunzione di pagamento sora menzionata.
Ciò detto, non ha nemmeno allegato (ed offerto di provare) di aver rescisso o volturato Pt_1 il contratto di fornitura concluso con riguardo all'utenza di via Trento n. 51.
Ne discende che essa è in ogni caso tenuta al pagamento (anche) delle fatture qui in esame, a norma dell'art. 29 del Regolamento di Fognatura e Depurazione prodotto dalla convenuta sub doc. 19.
pagina 8 di 9 *
7. In conclusione, l'opposizione va rigettata.
8. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.
va dunque condannata a rifondere a Parte_1 [...]
le spese di lite che, in applicazione del DM n. 55/2014 (e, Controparte_1
segnatamente, facendo applicazione dei compensi in esso previsti quanto a giudizi di valore compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00, nei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e di decisione e nei valori minimi per la fase istruttoria), vanno liquidate in € 4.237,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G. 3840/2019:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1 le spese di lite, liquidate in € 4.237,00 per compensi, oltre al rimborso
[...]
forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge
Vicenza, 10 febbraio 2025
Il Giudice dr.ssa Elisa Zambelli
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