TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 04/06/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1850/2023 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. CORUZZO MARCO, elettivamente domiciliata in VIA P.IVA_1
BEZZECCA 2 FIRENZE presso il difensore avv. CORUZZO MARCO
Parte ricorrente contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IMBRIACI SILVANO e dell'avv. ZAFFINA CP_1 P.IVA_2
ANTONELLO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A FIRENZE presso il difensore avv. IMBRIACI SILVANO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione dal 1978 S.r.l. ha convenuto in giudizio , Parte_1 CP_1
domandando il rimborso della di € 9.635,13, corrispondente alla contribuzione versata al FPLD sulla posizione di il cui rapporto di lavoro dipendente con la società era stato disconosciuto Parte_2
con verbale ispettivo n. 2022003079 del 22.6.2022 a decorrere da ottobre 2020.
Premesso che, dopo il rigetto del ricorso amministrativo presentato dal avverso il suddetto Pt_2
verbale, vi era stata sostanziale acquiescenza del lavoratore, la società ricorrente ha domandato il rimborso dei contributi INPS versati alla Gestione Dipendenti per la posizione del Pt_2
relativamente al periodo ottobre 2020 – 24 settembre 20922, pari ad € 9.365,13.
Costituitosi in giudizio, ha eccepito preliminarmente l'improponibilità del ricorso per omessa CP_1
presentazione di previa domanda amministrativa;
nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda nell'an e nel quantum chiedendone il rigetto.
La causa istruita documentalmente, era decisa all'esito della odierna di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
*** Fondata è la preliminare eccezione di improponibilità del ricorso sollevata da . CP_1
Come rilevato dalla Suprema Corte (Cass., 30670/2019 in motivazione), “la previa domanda amministrativa costituisce un requisito necessario in generale rispetto ad ogni diritto previdenziale, sia esso inerente a posizioni contributive o a prestazioni vere e proprie, che debba essere azionato;
potendosi soltanto ritenere che la domanda non sia necessaria, se la legge non disponga esplicitamente in senso contrario, nei casi di procedimento che debba avanzare ex officio o in quelli in cui l'azione giudiziale sia finalizzata a contrastare una (già esercitata) pretesa dell'ente previdenziale
(ad es. accertamento negativo rispetto ad una pretesa di recupero di indebito), oltre che nelle ulteriori ipotesi in cui sull'an del diritto o della prestazione vi sia già stato riconoscimento amministrativo o giudiziale e si discuta esclusivamente sulla regolare corresponsione, anche quantitativa, di quanto dovuto, sulla base di posizioni o diritti previdenziali la cui consistenza (posizioni previdenziali) o sussistenza (diritti a prestazioni) sia però già certa inter partes (Cass. n. 30283/2018, cit.)”.
Nel caso di specie, non ricorre una semplice domanda di accertamento negativo rispetto ad una pretesa di recupero di indebito, avendo il ricorso ad oggetto la restituzione di somme (asseritamente) versate a titolo di contribuzione nella Gestione Dipendenti, rivendicazione ulteriore e diversa rispetto alla pretesa dell' scaturente dal verbale e relativa alla regolarizzazione delle inadempienze ivi accertate (doc. CP_1
1 fasc. ric.).
Ciò che manca, quindi, è il presupposto stesso dell'azione, realizzandosi una temporanea carenza di giurisdizione che determina l'improponibilità del ricorso, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio
(v. anche Cass., 9504/2015).
Il ricorso deve essere dichiarato improponibile.
Le spese del giudizio devono essere integralmente compensate, stante la particolarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara improponibile il ricorso;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Sentenza pronunciata all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Firenze, 4 giugno 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1850/2023 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. CORUZZO MARCO, elettivamente domiciliata in VIA P.IVA_1
BEZZECCA 2 FIRENZE presso il difensore avv. CORUZZO MARCO
Parte ricorrente contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IMBRIACI SILVANO e dell'avv. ZAFFINA CP_1 P.IVA_2
ANTONELLO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A FIRENZE presso il difensore avv. IMBRIACI SILVANO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione dal 1978 S.r.l. ha convenuto in giudizio , Parte_1 CP_1
domandando il rimborso della di € 9.635,13, corrispondente alla contribuzione versata al FPLD sulla posizione di il cui rapporto di lavoro dipendente con la società era stato disconosciuto Parte_2
con verbale ispettivo n. 2022003079 del 22.6.2022 a decorrere da ottobre 2020.
Premesso che, dopo il rigetto del ricorso amministrativo presentato dal avverso il suddetto Pt_2
verbale, vi era stata sostanziale acquiescenza del lavoratore, la società ricorrente ha domandato il rimborso dei contributi INPS versati alla Gestione Dipendenti per la posizione del Pt_2
relativamente al periodo ottobre 2020 – 24 settembre 20922, pari ad € 9.365,13.
Costituitosi in giudizio, ha eccepito preliminarmente l'improponibilità del ricorso per omessa CP_1
presentazione di previa domanda amministrativa;
nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda nell'an e nel quantum chiedendone il rigetto.
La causa istruita documentalmente, era decisa all'esito della odierna di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
*** Fondata è la preliminare eccezione di improponibilità del ricorso sollevata da . CP_1
Come rilevato dalla Suprema Corte (Cass., 30670/2019 in motivazione), “la previa domanda amministrativa costituisce un requisito necessario in generale rispetto ad ogni diritto previdenziale, sia esso inerente a posizioni contributive o a prestazioni vere e proprie, che debba essere azionato;
potendosi soltanto ritenere che la domanda non sia necessaria, se la legge non disponga esplicitamente in senso contrario, nei casi di procedimento che debba avanzare ex officio o in quelli in cui l'azione giudiziale sia finalizzata a contrastare una (già esercitata) pretesa dell'ente previdenziale
(ad es. accertamento negativo rispetto ad una pretesa di recupero di indebito), oltre che nelle ulteriori ipotesi in cui sull'an del diritto o della prestazione vi sia già stato riconoscimento amministrativo o giudiziale e si discuta esclusivamente sulla regolare corresponsione, anche quantitativa, di quanto dovuto, sulla base di posizioni o diritti previdenziali la cui consistenza (posizioni previdenziali) o sussistenza (diritti a prestazioni) sia però già certa inter partes (Cass. n. 30283/2018, cit.)”.
Nel caso di specie, non ricorre una semplice domanda di accertamento negativo rispetto ad una pretesa di recupero di indebito, avendo il ricorso ad oggetto la restituzione di somme (asseritamente) versate a titolo di contribuzione nella Gestione Dipendenti, rivendicazione ulteriore e diversa rispetto alla pretesa dell' scaturente dal verbale e relativa alla regolarizzazione delle inadempienze ivi accertate (doc. CP_1
1 fasc. ric.).
Ciò che manca, quindi, è il presupposto stesso dell'azione, realizzandosi una temporanea carenza di giurisdizione che determina l'improponibilità del ricorso, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio
(v. anche Cass., 9504/2015).
Il ricorso deve essere dichiarato improponibile.
Le spese del giudizio devono essere integralmente compensate, stante la particolarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara improponibile il ricorso;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Sentenza pronunciata all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Firenze, 4 giugno 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.