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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/06/2025, n. 2377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2377 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5255/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Carla D'Ambrosio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 5255 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 e promossa
da
(C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, con l'avv. e dom. Riccardo De' Medici del foro di ES;
ATTRICE
contro
(C.F. ), con l'avv. Domenico Ferrara e l'avv. e Controparte_1 C.F._1
dom. Roberto Leone, entrambi del foro di ES;
(C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, con l'avv. e dom. Domenico Vetere del foro di ES;
CONVENUTE
Causa avente ad oggetto contratto di prestazione d'opera intellettuale, trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui al verbale. Per l'attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, nella persona del Giudice designato dott.ssa Carla
D'Ambrosio, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così pronunciarsi:
IN VIA PRELIMINARE Rigettarsi la domanda di estromissione dal giudizio, per asserito difetto di
legittimazione passiva in capo a con condanna dell'attrice alla rifusione delle Controparte_2
spese e compenso di giudizio, formulata dalla società convenuta in quanto integralmente infondata
in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO Accertati e dichiarati gli inadempimenti contrattuali imputati
al dott. ed alla società allo stesso riferibile condannarsi gli Controparte_1 Controparte_2
stessi, in solido tra loro, al risarcimento del danno subito dalla società attrice Parte_1
quantificato nella complessiva somma di Euro 61.132,98 suddivisa in “danno emergente” per
[...]
Euro 31.138,98 (sanzione pari al 100% dell'erogato per Euro 29.994,00 e interessi Euro 1.144,98)
e il c.d. lucro cessante pari alla restituzione di quanto incassato a titolo di “fondo perduto COVID”
pari ad Euro 29.994,00 somma che, in assenza degli inadempimenti degli odierni convenuti, la
società attrice avrebbe certamente trattenuto e non restituito. Il tutto oltre rivalutazione monetaria
trattandosi di debito di valore e interessi legali, sulla somma rivalutata, dalla data della liquidazione
al saldo effettivo.
IN VIA SUBORDINATA Accertati e dichiarati gli inadempimenti contrattuali imputati al dott.
ed alla società allo stesso riferibile condannarsi gli stessi, Controparte_1 Controparte_2
in solido tra loro, al risarcimento del danno di quella maggiore o minore somma che dovesse essere
quantificata in corso di causa.
IN OGNI CASO Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge”.
Per il convenuto: “I) nel merito: per i motivi di cui tutti in narrativa
• ritenere e dichiarare infondato il ricorso avverso e le domande e conclusioni ivi assunte,
anche nel mutato rito, e, per l'effetto, rigettare l'azione promossa da nella Parte_1
sua interezza con ogni conseguente statuizione;
• ritenere, accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia rapporto professionale esulante
la mera tenuta della contabilità e l'elaborazione dei dati per le buste paga in capo a CP_1
e, ove occorrer possa, Enti ad egli riconducibili quali nei confronti di
[...] Controparte_2
Parte_1
• ritenere, accertare e dichiarare per i motivi di cui tutti in narrativa, l'inesistenza di ragioni
di credito e/o altro diritto di sorta da parte di nei confronti di Parte_1 CP_1
e, ove occorrer possa, Enti ad egli riconducibili quali
[...] Controparte_2
• ritenere, accertare e dichiarare per i motivi di cui tutti in narrativa, che nulla è comunque
dovuto per qualsiasi ragione o titolo da parte di e, ove occorre possa, Enti ad egli Controparte_1
riconducibili nei confronti di Parte_1
• ritenere, accertare e dichiarare per i motivi di cui tutti in narrativa, la legittimità e la
fondatezza dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata da nei Controparte_1
confronti di in relazione alla consegna della documentazione indefettibile Parte_1
sia alla redazione dei bilanci sia in relazione alla pratica per aiuti Covid 19;
• ritenere, accertare e dichiarare per i motivi di cui tutti in narrativa, la legittimità e la
fondatezza dell'eccezione ex art. 1227 C. c. sollevata e per l'effetto dichiarare l'inesistenza di
qualsivoglia ragione di credito in capo a e nei confronti del resistente, Parte_1
ovvero, in via di estremo subordine e sempre in via di accoglimento della specifica eccezione,
graduare la relativa responsabilità tra le parti in causa;
• disporre in via istruttoria i mezzi di prova dedotti in atti e in particolare con le memorie
istruttorie, per ove non accolti;
• concedere i termini ex art. 190 C. p. c. per la comunicazione in atti delle difese conclusive;
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite in favore del resistente”.
Per la convenuta: “I) in via preliminare: ritenere, per i motivi di cui tutti in narrativa, il difetto di
legittimazione passiva in capo alla convenuta società e dichiararne ove Controparte_2 ritenuto l'estromissione dal processo, con ogni statuizione in punto di condanna della ricorrente alla
rifusione delle spese e compenso di giudizio;
II) nel merito ed in via subordinata: per i motivi di cui tutti in narrativa
• ritenere e dichiarare infondato il ricorso avverso e per l'effetto, rigettarlo nella sua interezza
con ogni conseguente statuizione;
• ritenere, accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia rapporto professionale esulante
la mera tenuta della contabilità e l'elaborazione dei dati per le buste paga in capo a Controparte_2
e per ove occorrer possa, nei confronti di
[...] Controparte_1 Parte_1
• ritenere, accertare e dichiarare per i motivi di cui tutti in narrativa, l'inesistenza di ragioni
di credito da parte di nei confronti di e ove Parte_2 CP_2 Controparte_1
occorrer possa;
• ritenere, accertare e dichiarare per i motivi di cui tutti in narrativa, che nulla è comunque
dovuto per qualsiasi ragione o titolo da parte di e per ove Controparte_2 Controparte_1
occorre possa, nei confronti di Parte_1
• ritenere, accertare e dichiarare per i motivi di cui tutti in narrativa, la legittimità e la
fondatezza dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata da nei Controparte_2
confronti di in relazione alla consegna della documentazione indefettibile sia alla Parte_2
redazione dei bilanci sia in relazione alla pratica per aiuti Covid 19;
• ritenere, accertare e dichiarare per i motivi di cui tutti in narrativa, la legittimità e la
fondatezza dell'eccezione ex art. 1227 C. c. sollevata e per l'effetto dichiarare l'inesistenza di
qualsivoglia ragione di credito in capo a e nei confronti della resistente Parte_1
ovvero, in via di estremo subordine e sempre in via di accoglimento della Controparte_2
specifica eccezione, graduare la relativa responsabilità tra le parti in causa;
Si insta per l'assunzione dei mezzi di prova costituenda e per gli ordini di esibizione per ove non
accolti e per come dedotti atti ed in particolare nelle memorie istruttorie depositate;
Disporsi i termini per lo scambio delle difese conclusive ex art. 190 C. p. c. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite in favore della resistente Controparte_2
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis cpc, la società - premesso di aver Parte_1
conferito verbalmente al commercialista, dott. mandato per la tenuta ed Controparte_1
elaborazione dei dati contabili aziendali e per il deposito dei dichiarativi, bilanci e modelli per la gestione dell'attività di impresa e dei dipendenti della società, e dato atto che il professionista si avvaleva per l'esperimento dell'incarico dell'operato della società allo stesso Controparte_2
riferibile - chiedeva al Tribunale di ES di accertare l'inadempimento dei convenuti nell'esecuzione del mandato, con condanna degli stessi, in solido tra loro, al risarcimento del danno quantificato in € 61.132,98 (danno emergente per € 31.138,98, pari alla sanzione corrispondente al
100% dell'erogato per € 29.994,00 e interessi per € 1.144,98; lucro cessante per € 29.994,00, pari alla restituzione di quanto incassato a titolo del c.d. “fondo perduto COVID”); con il favore delle spese di lite.
A sostegno della domanda parte attrice, deduceva, in particolare che:
- la società attrice veniva costituita in data 13.1.2012; svolgeva attività prevalente di commercio al dettaglio di abbigliamento, intimo, calzature, pelletteria, bigiotteria, giocattoli, tende,
tendaggi e biancheria per la casa;
Amministratore Unico e legale rappresentante della società
era il sig. ; Per_1
- sin dalla sua costituzione la società conferiva verbalmente mandato al commercialista, dott.
per la tenuta ed elaborazione di tutti i dati contabili aziendali oltre al Controparte_1
deposito di tutti i dichiarativi, bilanci e altri modelli necessari alla corretta gestione dell'attività di impresa;
nonché per la redazione della documentazione necessaria alla gestione dei dipendenti della società (cedolini paga ecc.);
- nel periodo 2012-2015, il convenuto operava mediante la società di elaborazione dati Golini s.r.l.; mentre, nel periodo 2016-2022, si rivolgeva alla (anch'essa parte Controparte_2
convenuta nel presente giudizio);
- nel corso del rapporto, l'attrice riceveva periodicamente le parcelle del professionista e,
altrettanto periodicamente, provvedeva al saldo delle somme, via via, richieste per il compenso dello stesso;
- in data 12.2.2022, perveniva dall' l'avviso di accertamento Controparte_3
n. T9HCRA200512 2021, relativo al recupero delle somme versate in favore della società
attrice quale contributo a fondo perduto;
- in particolare, nell'avviso di accertamento ricevuto dall'attrice veniva specificato che:
“nell'ambito dei controlli sulla corretta fruizione del contributo a fondo perduto previsto
dall'articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, e successive modificazioni, è emerso
che la società “ (C.F. ), esercente Controparte_4 P.IVA_1
l'attività di “GRANDI ZZ (471910)”, ha percepito € 9.998,00 (accreditato il 11
agosto 2020) a titolo di contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 25 del suddetto
Decreto Rilancio, riconosciuto a seguito dell'accoglimento dell'istanza n.
200709333105788820000001; € 19.996,00 (accreditato il 9 dicembre 2020) a titolo di
contributo a fondo perduto “Ristori” previsto dall'articolo 1 del decreto legge 137/2020,
riconosciuto in via automatica a seguito dell'accoglimento dell'istanza prima citata;
la
Società ha omesso la presentazione del modello dichiarativo Redditi SC 2020 relativo al
periodo d'imposta 2019”;
- a seguito dell'accertamento veniva erogata alla società attrice la sanzione pari alla restituzione dell'importo concesso quale contributo “a fondo perduto” di € 29.994,00, oltre ad € 1.144,98
per interessi, oltre a sanzioni pari al 100% dell'importo concesso, pari ad € 29.994,00, così
per complessivi € 61.132,98;
- nel mese di dicembre 2021 l'amministratore unico della società attrice conferiva incarico ad altro professionista, dott. di analizzare il corretto deposito dei moduli, Persona_2
dichiarativi e bilanci finali di esercizio dalla data di costituzione della società attrice sino al dicembre 2021, previa revoca di qualsiasi mandato al convenuto;
- all'esito delle verifiche espletate, il nuovo commercialista constatava che per la società attrice risultava che: erano stati depositati i modelli relativi ai redditi sino al periodo di imposta 2017;
l'ultimo dichiarativo IRAP depositato era riferibile al periodo di imposta 2017; non risultavano mai depositati bilanci dalla costituzione della società; regolarmente depositate risultavano le dichiarazioni IVA e i modelli di liquidazione periodica IVA;
- successivamente, il convenuto e la società con comunicazione del Controparte_2
15.3.2022, negavano di aver ricevuto specifico incarico per il deposito dei dichiarativi e dei bilanci, che comunque il professionista dichiarava di non essere in condizione di predisporre per mancanze documentali.
Tanto premesso, la società attrice chiedeva all'adito Tribunale l'accertamento della responsabilità
professionale dei convenuti, con condanna in solido tra loro al risarcimento del danno subito e quantificato in € 61.132,98 (danno emergente per € 31.138,98, sanzione pari al 100% dell'erogato per € 29.994,00 e interessi per € 1.144,98; lucro cessante per € 29.994,00, pari alla restituzione di quanto incassato a titolo di “fondo perduto COVID”), oltre rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valore e interessi legali, sulla somma rivalutata, dalla data della liquidazione al saldo effettivo;
in subordine, chiedeva la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno di quella maggiore o minore somma quantificata in corso di causa. Con il favore delle spese di lite.
Con comparsa del 18.11.2022 si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto della Controparte_1
pretesa attorea e deducendo, in particolare, che:
- il commercialista convenuto veniva incaricato dalla società attrice della tenuta della contabilità ai fini iva, come era peraltro evincibile dal tenore e dall'importo delle fatture pagate in proprio favore dall'attrice nel corso del rapporto;
- l'amministratore unico della società attrice era anche amministratore di altre due società che avevano instaurato nei confronti del convenuto altri procedimenti del tutto simili alla presente controversia tutt'ora pendenti dianzi al Tribunale di ES (Giudice dott.ssa Elisabetta
Sanpaolesi: n. r.g. 4503/2022 e 5016/2022);
- il rapporto intercorso inter partes aveva avuto ad oggetto la tenuta della contabilità,
registrazioni contabili, elaborazione e redazione paghe dipendenti (da parte della società
convenuta , nonché raffronto (tra uscite ed entrate) della stessa Controparte_2
contabilità nel corso dell'attività sociale;
- al convenuto non era mai stato richiesto, né di redigere il bilancio di esercizio (attività da eseguirsi comunque in ausilio all'organo amministrativo, responsabile civilmente e penalmente in via esclusiva), né di compiere altri adempimenti ad esso connessi e/o conseguenti, quali l'elaborazione e deposito della dichiarazione dei redditi e non vi era mai stato alcun conferimento di specifico mandato professionale in tal senso, né oralmente né per iscritto;
- successivamente alla interruzione dei rapporti inter partes, alcun bilancio veniva depositato né con riguardo alla società attrice, né con riguardo alle società riconducibili all'amministratore unico e/o al fratello;
- la società attrice e i soci della stessa erano a conoscenza del mancato deposito dei bilanci di cui, peraltro, erano i soli ed esclusivi responsabili;
- anche l'entità dei pagamenti ricevuti dal convenuto per le prestazioni fornite alla attrice era coerente rispetto alla attività di tenuta contabile dei registri iva effettivamente espletata,
mentre non era congrua rispetto alla attività di redazione dei bilanci che comportava oneri,
responsabilità e costi superiori;
- peraltro, nemmeno nella documentazione prodotta dalla attrice vi era traccia dei verbali di assemblea necessari per l'approvazione dei bilanci;
- con specifico riguardo alla asserita non corretta compilazione della domanda aiuti Covid19
da parte del convenuto, l'attrice precisava che i fratelli e si recavano Per_1 Per_3
presso il suo studio riferendo di essere a conoscenza che molte società loro “competitors”
stavano beneficiando dei benefici per la perdita di fatturato a seguito della nota pandemia;
- il convenuto li informava che i dati in suo possesso e presenti sui sistemi del software CED
(in dotazione alla che elaborava le buste paga) andavano integrati, Controparte_2
quadrati e confrontati con quanto risultante nei libri sociali obbligatori detenuti dalla società;
- i fratelli e chiedevano la cortesia al convenuto di fornire un mero Per_3 Per_1
supporto al deposito della richiesta fornendo i dati necessari che, risultando coincidenti con quelli iva presenti sul CED, veniva compilata dallo stesso che la trasmetteva Per_1
direttamente sul sito con la propria smart card;
- il convenuto contestava altresì il quantum richiesto, tenuto conto che l' Controparte_3
aveva richiesto una integrazione alla società attrice (e non al convenuto), ma che la stessa non aveva dato alcun riscontro con conseguente applicazione delle sanzioni;
- in ogni caso, l'attrice non aveva restituito alcuna somma alla con Controparte_3
conseguente insussistenza del danno asseritamente patito.
Tutto ciò premesso, il convenuto chiedeva, in via preliminare, di ritenere inammissibile l'adozione del rito sommario per carenza dei presupposti con rigetto della domanda attorea;
sempre in via preliminare, la conversione del rito;
nel merito, il rigetto della domanda dichiarando che nulla era dovuto dal convenuto alla società attrice;
dichiarare la legittimità della eccezione di inadempimento
ex art. 1460 c.c. in relazione alla mancata consegna della documentazione necessaria alla redazione dei bilanci e alla pratica Covid 19; dichiarare la legittimità dell'eccezione ex art. 1227 c.c.; in estremo subordine, graduare la responsabilità tra le parti in causa. Con il favore delle spese di lite.
Con comparsa del 18.11.2022 si costituiva in giudizio anche la società chiedendo Controparte_2 il rigetto della domanda attorea e deducendo, in particolate, che:
- la società convenuta si occupava di elaborazione dati contabili ed era dotata di software di contabilità ed elaborazione dati e di dipendenti al fine di caricare per conto terzi (i clienti) i dati contabili di volta in volta forniti con documentazione fiscale/contabile et similia;
- la convenuta aveva svolto attività “collaterale” alla gestione societaria della società attrice,
tenendone la contabilità (registrazione fatture acquisti e vendite);
- la convenuta non aveva ricevuto alcun incarico di redigere bilanci e/o depositare dichiarativi fiscali et similia, incarichi che non risultavano da alcuna documentazione in atti, né risultava alcun incarico verbale al riguardo;
- alla convenuta venivano notificati altri due ricorsi ex art. 702 bis c.p.c. da parte di due società
riconducibili al medesimo centro di interessi della attrice (l'amministratore unico delle due società e era fratello e socio al 50% CP_5 Controparte_6 Per_1
dell'amministratore unico della società attrice);
- nei tre atti introduttivi ai predetti giudizi, venivano sostanzialmente contestate le medesime condotte al commercialista , odierno convenuto, e alla società convenuta Controparte_1
Controparte_2
- con riguardo al mancato riconoscimento (revoca) del contributo COVID19 da parte dell' , non si comprendeva quale fosse l'incarico specifico ricevuto dalla Controparte_3
convenuta, con la conseguenza che alcuna responsabilità poteva dunque essere ascritta alla stessa rispetto alla richiesta di restituzione del contributo Covid19 incassato dalla società
attrice e non restituito;
- la convenuta eccepiva, infine, la propria carenza di legittimazione passiva nel giudizio,
chiedendo l'estromissione, con condanna dell'attrice alla rifusione delle spese legali sostenute.
Tanto premesso, la società convenuta, in via preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione passiva, chiedendo di essere estromessa dal giudizio;
sempre in via preliminare, in subordine al rigetto de
plano della domanda, chiedeva disporsi la conversione del rito;
nel merito, in subordine alla richiesta di rigetto de plano, chiedeva dichiararsi l'infondatezza della domanda ed il rigetto della stessa,
dichiarando l'inesistenza di qualsivoglia rapporto professionale esulante la mera tenuta della contabilità e l'elaborazione dati per buste paga da parte della convenuta;
dichiarare l'inesistenza di ragioni di credito da parte dell'attrice; dichiarare che nulla era dovuto dalla convenuta all'attrice;
dichiarare la legittimità dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. in relazione alla consegna della documentazione necessaria alla relazione dei bilanci e alla partica Covid19; dichiarare la fondatezza dell'eccezione ex art. 1227 c.c; con il favore delle spese di lite.
Alla prima udienza del 30.11.2022, il GI disponeva il mutamento del rito da sommario a ordinario,
fissando nuova udienza di comparizione e trattazione.
All'udienza del 15.12.2022, il GI concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, cpc.
Successivamente, la causa veniva istruita mediante l'interpello del convenuto e del legale rappresentante della società attrice e veniva disposto ordine di esibizione ex art. 213 c.p.c. di documentazione nei confronti dell' . Controparte_3
All'esito dell'istruttoria il GI, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 23.10.2025 di trattazione cartolare, il Gi tratteneva la causa in decisone assegnando alle parti i termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI
Questioni preliminari
Anzitutto va esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva svolta dalla convenuta
[...]
e pronunciata l'infondatezza della stessa. CP_2 Il Tribunale osserva che la società convenuta è pienamente legittimata passiva Controparte_2
dell'azione proposta nei suoi confronti dalla società attrice, la quale ne ha chiesto la condanna in solido con il professionista , sul presupposto, specificamente dedotto, dell'esistenza Controparte_1
di distinti rapporti contrattuali fra i due soggetti.
Sul punto deve constatarsi che vi è coincidenza fra il convenuto in proprio, quale Controparte_1
professionista, e quale legale rappresentante della società come Controparte_1 Controparte_2
attesta la visura della società convenuta (doc. 3 attrice).
Risultano poi emesse dalla società fatture per il pagamento di tali attività in favore Controparte_2
dell'attrice e regolarmente pagate dalla stessa (doc. 14).
In sede di interrogatorio formale il convenuto , in risposta al capitolo 3 della seconda Controparte_1
memoria istruttoria di parte attrice ha precisato: “Nello svolgimento del mio incarico agivo in modo
Cont autonomo anche se utilizzavo la struttura della società (immobile, software e dipendenti) per
procedere all'elaborazione dei dati”.
In un tale contesto l'attrice era nelle condizioni di ritenere che l'attività svolta dalla società convenuta fosse collegata a quella svolta dal professionista, il quale si avvaleva dei dati raccolti dalla convenuta per l'espletamento del proprio mandato.
Sulla scorta delle suesposte considerazioni, ed in assenza di elementi di segno contrario, deve concludersi nel senso che l'incarico fu conferito congiuntamente al sia in proprio (trattandosi CP_1
di prestazione professionale basata sulla fiducia) , sia quale legale rappresentante della società
[...]
quale società di elaborazione dati. CP_2
In definitiva, va affermata la legittimazione passiva della convenuta con la Controparte_2
conseguenza che la domanda di estromissione dal processo svolta dalla stessa non può essere accolta.
Merito
Nel merito, la domanda svolta dalla società va rigettata. Parte_1 Va anzitutto premesso che la società attrice non ha fornito una prova adeguata del conferimento dell'incarico ai convenuti e dell'oggetto dello stesso, negli specifici termini dedotti in citazione.
Si osserva che l'attrice non ha fornito alcun elemento idoneo a sostegno del conferimento dello specifico incarico al professionista e/o alla società Controparte_1 Controparte_2
Manca qualsivoglia produzione documentale che attesti la manifestazione della volontà delle parti
( di conferire ai convenuti: “l'incarico Controparte_7
di tenuta ed elaborazione di tutti i dati contabili aziendali oltre al deposito di tutti i dichiarativi,
bilanci e altri modelli necessari alla corretta gestione dell'attività di impresa” e “per la redazione
della documentazione necessaria alla gestione dei dipendenti della società attrice (cedolini paga
ecc.)”, come prospettato dalla attrice.
Invero, la formulazione utilizzata dall'attrice nell'atto introduttivo del giudizio è evidentemente generica e non individua, in concreto, la specifica e/o le specifiche attività che il professionista, in proprio o avvalendosi dell'operato della si era impegnato a svolgere in favore Controparte_8
della attrice e quindi quale fosse lo specifico incarico o gli specifici incarichi conferiti ai convenuti.
Tanto premesso, va esaminata la doglianza dell'attrice con riguardo allo specifico inadempimento che essa imputa al commercialista e costituito dal mancato deposito della documentazione contabile,
in particolare, dichiarativi redditi e irap e bilanci societari.
Tale omissione, in tesi attorea, avrebbe determinato l'accertamento dell' e la Controparte_3
conseguente richiesta di restituzione del c.d. “Contributo Covid19” percepito dall'attrice, nonché
delle relative sanzioni ed interessi.
Il Tribunale osserva che gli incarichi di presentazione e deposito delle dichiarazioni dei redditi, irap e dei bilanci societari, lungi dal poter essere considerate attività ordinarie e dunque ricomprese nell'oggetto dell'attività pacificamente conferita dall'attrice al convenuto di tenuta della contabilità
ordinaria della società attrice ai fini iva, costituiscono specifiche attività che esorbitano dalla ordinaria tenuta della contabilità della società. Del resto, le attività di predisposizione e deposito dei bilanci societari e delle dichiarazioni dei redditi,
la cui assenza ha dato corso all'accertamento da parte della nei confronti Controparte_3
dell'attrice, presupponevano l'espletamento di attività prodromiche di competenza della società
stessa e non del professionista (convocazione e svolgimento delle assemblee, redazione dei verbali,
consegna dei verbali, consegna della documentazione contabile).
Ne consegue che un incarico della portata prospettata dalla attrice (comprensivo di plurime attività)
avrebbe meritato uno specifico accordo, sia sulle modalità di attuazione, sia sul compenso.
Tuttavia, la società attrice non ha prodotto alcuna documentazione in tal senso, né sotto forma di specifico incarico, né sotto forma di scambio di corrispondenza in tali termini.
Anche l'esame delle fatture prodotte depone per escludere che vi sia stato un conferimento dello specifico incarico asseritamente conferito al professionista, le stesse infatti indicano altre prestazioni
“Elaborazione dati contabilità”, “Elaborazione cedolini paga”, “Rinnovo pec” ecc. (doc. 8).
Nemmeno la documentazione versata in atti a seguito dell'ordine di esibizione nei confronti della
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di ES (“Copia delega intermediario fiscale
rilasciata da al dott. ; “Copia ricevuta di accettazione Parte_1 Controparte_1
trasmissione telematica richiesta di accesso al contributo “a fondo perduto COVID”
[...]
) ha apportato elementi significativi ai fini del giudizio. Parte_1
Anzi, il primo documento attesta che con riferimento al “Procedimento di accertamento con adesione
attivato e relativo all'anno di imposta 2016” il legale rappresentante della società attrice sottoscrisse specifica delega in favore del convenuto.
Ciò evidentemente in quanto si trattava di specifico incarico, che esulava dalla ordinaria attività di tenuta della contabilità, per l'espletamento del quale il professionista aveva richiesto e ottenuto dalla cliente specifica delega.
Quanto alla prova orale, non sono stati offerti testimoni a sostegno della tesi attorea, con la conseguenza che nemmeno tale strumento avrebbe, in ipotesi, consentito di provare il conferimento dello specifico incarico al professionista.
Nemmeno poi sussistono elementi dai quali dedurre in via presuntiva la sussistenza di tale specifico rapporto nei termini prospettati dalla attrice.
Non vale a provare che l'incarico avesse ad oggetto proprio le prestazioni dedotte dall'attore (di deposito dei bilanci societari, elaborazione e deposito delle dichiarazioni dei redditi) la circostanza per cui la domanda di erogazione del contributo stanziato durante l'emergenza Covid19 fu inoltrata da tramite il suo computer di studio. Controparte_1
La circostanza in sé non è stata contestata dal convenuto, il quale, in sede di interpello, in risposta al capitolo 5 della seconda memoria di parte attrice, ha dichiarato: “Il sig. mi ha chiesto di Per_1
presentare la domanda per l'erogazione del contributo. Ho predisposto la domanda che poi è stata
materialmente presentata da sig. tramite il sito/portale agenzia delle entrate al quale si è Per_1
collegato dal mio ufficio. Io l'ho assistito in tale incombente”.
Nondimeno, tale circostanza non dimostra comunque che il convenuto avesse ricevuto l'incarico nei termini prospettati dall'attrice.
Ciò dimostra, al più, soltanto il conferimento di quello specifico incarico per quella singola prestazione, come peraltro risulta anche dall'entità del compenso richiesto e corrisposto dalla società
attrice alla società convenuta attinente a “Pratica Fondo perduto AA.EE. (EUR 9997,80” dell'importo di € 200,00 (fattura n.1/383 del 3.8.2021; doc. 8).
Tale importo appare, peraltro, in linea con la prestazione di supporto alla compilazione della domanda prestata dal convenuto, quale professionista.
Del resto, l'esecuzione di tale specifica prestazione da parte del commercialista, non dimostra che egli (e/o la società convenuta) avessero ricevuto anche il compito di depositare dichiarativi, bilanci,
altri modelli ecc., trattandosi di attività che, come detto, necessitano di attività prodromiche non di competenza del professionista.
Peraltro, in sede di interpello, il legale rappresentante della società attrice ha dichiarato, in risposta ai capitoli 1 e 2 della terza memoria di parte convenuta: “Confermo che la società attrice per alcuni
anni non ha presentato i bilanci”.
Nel caso in esame, difetta comunque la prova che la dopo aver ricevuto da Parte_1
parte della delle Entrate: CP_3
- la richiesta di “Adempimento spontaneo” del 12.10.2021 nell'ambito dei controlli sulla corretta fruizione del contributo a fondo perduto nel quale veniva avvista del riscontro di
“possibili anomalie” (doc. 10);
- il successivo avviso di accertamento n. T9HCRA200512 (doc. 11);
abbia provveduto ad inviare tale documentazione al professionista per le eventuali deduzioni.
L'attrice, inoltre, nemmeno successivamente alla ricezione della predetta documentazione da parte dell'ente risulta aver convocato l'assemblea per approvare il bilancio della società, né risulta aver depositata i bilanci successivi.
Di fatto risulta che dall'anno 2012 (di costituzione della società) – all'anno 2024 la
[...]
non ha depositato alcun bilancio societario (doc. 4 e 4bis). Parte_1
In definitiva, sulla scorta delle argomentazioni, difettando la prova dell'oggetto dell'incarico nei termini prospettati dalla attrice la domanda va respinta.
In ogni caso, si osserva che manca anche la prova del danno subito dalla attrice e quantificato in €
61.132,98 (€ 29.994,00 richiesti in restituzione e coincidenti con quanto erogato alla società attrice a titolo di contributo a fondo perduto Covid19; € 31.138,98 quale importo della sanzione corrispondente al quantum erogato;
€ 1.144,98 per interessi;
).
Anzitutto l'attrice ha dato causa con la propria condotta alla produzione del danno, non avendo depositato ab origine i bilanci delle società.
Inoltre, va ribadito che l'attrice non ha provveduto alla integrazione della documentazione nemmeno dopo la richiesta in via bonaria da parte dell' che concedeva a tal fine un termine Controparte_3
di 30 giorni alla società (doc. 10). Né il danno può essere ravvisato tout court (come vorrebbe l'attrice) nel quantum richiesto dall'ente,
non avendo la stessa peraltro nemmeno documentato di aver provveduto al pagamento della sanzione comminata, né alla restituzione di quanto richiesto dall'ente accertatore o la sussistenza di eventi pregiudizievoli direttamente riconducibili all'accertamento fiscale subito.
In conclusione, la domanda attorea svolta nei confronti dei convenuti va respinta.
Spese
In merito al regolamento delle spese di lite le stesse seguono la soccombenza.
Le spese si liquidano in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi per tutte le fasi, attesa la natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di ES, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
rigetta la domanda svolta dall'attrice nei confronti dei convenuti Parte_1 [...]
e CP_1 Controparte_2
rigetta la domanda di estromissione dal processo svolta dalla convenuta Controparte_2
condanna l'attrice al pagamento in favore dei convenuti e Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite che liquida, per ciascuna parte, in € 7.052,00, oltre rimborso Controparte_2
forfettario (15%), Iva e Cpa.
Così deciso in ES, il 6 giugno 2025.
Il Giudice
Carla D'Ambrosio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Carla D'Ambrosio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 5255 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 e promossa
da
(C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, con l'avv. e dom. Riccardo De' Medici del foro di ES;
ATTRICE
contro
(C.F. ), con l'avv. Domenico Ferrara e l'avv. e Controparte_1 C.F._1
dom. Roberto Leone, entrambi del foro di ES;
(C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, con l'avv. e dom. Domenico Vetere del foro di ES;
CONVENUTE
Causa avente ad oggetto contratto di prestazione d'opera intellettuale, trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui al verbale. Per l'attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, nella persona del Giudice designato dott.ssa Carla
D'Ambrosio, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così pronunciarsi:
IN VIA PRELIMINARE Rigettarsi la domanda di estromissione dal giudizio, per asserito difetto di
legittimazione passiva in capo a con condanna dell'attrice alla rifusione delle Controparte_2
spese e compenso di giudizio, formulata dalla società convenuta in quanto integralmente infondata
in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO Accertati e dichiarati gli inadempimenti contrattuali imputati
al dott. ed alla società allo stesso riferibile condannarsi gli Controparte_1 Controparte_2
stessi, in solido tra loro, al risarcimento del danno subito dalla società attrice Parte_1
quantificato nella complessiva somma di Euro 61.132,98 suddivisa in “danno emergente” per
[...]
Euro 31.138,98 (sanzione pari al 100% dell'erogato per Euro 29.994,00 e interessi Euro 1.144,98)
e il c.d. lucro cessante pari alla restituzione di quanto incassato a titolo di “fondo perduto COVID”
pari ad Euro 29.994,00 somma che, in assenza degli inadempimenti degli odierni convenuti, la
società attrice avrebbe certamente trattenuto e non restituito. Il tutto oltre rivalutazione monetaria
trattandosi di debito di valore e interessi legali, sulla somma rivalutata, dalla data della liquidazione
al saldo effettivo.
IN VIA SUBORDINATA Accertati e dichiarati gli inadempimenti contrattuali imputati al dott.
ed alla società allo stesso riferibile condannarsi gli stessi, Controparte_1 Controparte_2
in solido tra loro, al risarcimento del danno di quella maggiore o minore somma che dovesse essere
quantificata in corso di causa.
IN OGNI CASO Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge”.
Per il convenuto: “I) nel merito: per i motivi di cui tutti in narrativa
• ritenere e dichiarare infondato il ricorso avverso e le domande e conclusioni ivi assunte,
anche nel mutato rito, e, per l'effetto, rigettare l'azione promossa da nella Parte_1
sua interezza con ogni conseguente statuizione;
• ritenere, accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia rapporto professionale esulante
la mera tenuta della contabilità e l'elaborazione dei dati per le buste paga in capo a CP_1
e, ove occorrer possa, Enti ad egli riconducibili quali nei confronti di
[...] Controparte_2
Parte_1
• ritenere, accertare e dichiarare per i motivi di cui tutti in narrativa, l'inesistenza di ragioni
di credito e/o altro diritto di sorta da parte di nei confronti di Parte_1 CP_1
e, ove occorrer possa, Enti ad egli riconducibili quali
[...] Controparte_2
• ritenere, accertare e dichiarare per i motivi di cui tutti in narrativa, che nulla è comunque
dovuto per qualsiasi ragione o titolo da parte di e, ove occorre possa, Enti ad egli Controparte_1
riconducibili nei confronti di Parte_1
• ritenere, accertare e dichiarare per i motivi di cui tutti in narrativa, la legittimità e la
fondatezza dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata da nei Controparte_1
confronti di in relazione alla consegna della documentazione indefettibile Parte_1
sia alla redazione dei bilanci sia in relazione alla pratica per aiuti Covid 19;
• ritenere, accertare e dichiarare per i motivi di cui tutti in narrativa, la legittimità e la
fondatezza dell'eccezione ex art. 1227 C. c. sollevata e per l'effetto dichiarare l'inesistenza di
qualsivoglia ragione di credito in capo a e nei confronti del resistente, Parte_1
ovvero, in via di estremo subordine e sempre in via di accoglimento della specifica eccezione,
graduare la relativa responsabilità tra le parti in causa;
• disporre in via istruttoria i mezzi di prova dedotti in atti e in particolare con le memorie
istruttorie, per ove non accolti;
• concedere i termini ex art. 190 C. p. c. per la comunicazione in atti delle difese conclusive;
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite in favore del resistente”.
Per la convenuta: “I) in via preliminare: ritenere, per i motivi di cui tutti in narrativa, il difetto di
legittimazione passiva in capo alla convenuta società e dichiararne ove Controparte_2 ritenuto l'estromissione dal processo, con ogni statuizione in punto di condanna della ricorrente alla
rifusione delle spese e compenso di giudizio;
II) nel merito ed in via subordinata: per i motivi di cui tutti in narrativa
• ritenere e dichiarare infondato il ricorso avverso e per l'effetto, rigettarlo nella sua interezza
con ogni conseguente statuizione;
• ritenere, accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia rapporto professionale esulante
la mera tenuta della contabilità e l'elaborazione dei dati per le buste paga in capo a Controparte_2
e per ove occorrer possa, nei confronti di
[...] Controparte_1 Parte_1
• ritenere, accertare e dichiarare per i motivi di cui tutti in narrativa, l'inesistenza di ragioni
di credito da parte di nei confronti di e ove Parte_2 CP_2 Controparte_1
occorrer possa;
• ritenere, accertare e dichiarare per i motivi di cui tutti in narrativa, che nulla è comunque
dovuto per qualsiasi ragione o titolo da parte di e per ove Controparte_2 Controparte_1
occorre possa, nei confronti di Parte_1
• ritenere, accertare e dichiarare per i motivi di cui tutti in narrativa, la legittimità e la
fondatezza dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata da nei Controparte_2
confronti di in relazione alla consegna della documentazione indefettibile sia alla Parte_2
redazione dei bilanci sia in relazione alla pratica per aiuti Covid 19;
• ritenere, accertare e dichiarare per i motivi di cui tutti in narrativa, la legittimità e la
fondatezza dell'eccezione ex art. 1227 C. c. sollevata e per l'effetto dichiarare l'inesistenza di
qualsivoglia ragione di credito in capo a e nei confronti della resistente Parte_1
ovvero, in via di estremo subordine e sempre in via di accoglimento della Controparte_2
specifica eccezione, graduare la relativa responsabilità tra le parti in causa;
Si insta per l'assunzione dei mezzi di prova costituenda e per gli ordini di esibizione per ove non
accolti e per come dedotti atti ed in particolare nelle memorie istruttorie depositate;
Disporsi i termini per lo scambio delle difese conclusive ex art. 190 C. p. c. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite in favore della resistente Controparte_2
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis cpc, la società - premesso di aver Parte_1
conferito verbalmente al commercialista, dott. mandato per la tenuta ed Controparte_1
elaborazione dei dati contabili aziendali e per il deposito dei dichiarativi, bilanci e modelli per la gestione dell'attività di impresa e dei dipendenti della società, e dato atto che il professionista si avvaleva per l'esperimento dell'incarico dell'operato della società allo stesso Controparte_2
riferibile - chiedeva al Tribunale di ES di accertare l'inadempimento dei convenuti nell'esecuzione del mandato, con condanna degli stessi, in solido tra loro, al risarcimento del danno quantificato in € 61.132,98 (danno emergente per € 31.138,98, pari alla sanzione corrispondente al
100% dell'erogato per € 29.994,00 e interessi per € 1.144,98; lucro cessante per € 29.994,00, pari alla restituzione di quanto incassato a titolo del c.d. “fondo perduto COVID”); con il favore delle spese di lite.
A sostegno della domanda parte attrice, deduceva, in particolare che:
- la società attrice veniva costituita in data 13.1.2012; svolgeva attività prevalente di commercio al dettaglio di abbigliamento, intimo, calzature, pelletteria, bigiotteria, giocattoli, tende,
tendaggi e biancheria per la casa;
Amministratore Unico e legale rappresentante della società
era il sig. ; Per_1
- sin dalla sua costituzione la società conferiva verbalmente mandato al commercialista, dott.
per la tenuta ed elaborazione di tutti i dati contabili aziendali oltre al Controparte_1
deposito di tutti i dichiarativi, bilanci e altri modelli necessari alla corretta gestione dell'attività di impresa;
nonché per la redazione della documentazione necessaria alla gestione dei dipendenti della società (cedolini paga ecc.);
- nel periodo 2012-2015, il convenuto operava mediante la società di elaborazione dati Golini s.r.l.; mentre, nel periodo 2016-2022, si rivolgeva alla (anch'essa parte Controparte_2
convenuta nel presente giudizio);
- nel corso del rapporto, l'attrice riceveva periodicamente le parcelle del professionista e,
altrettanto periodicamente, provvedeva al saldo delle somme, via via, richieste per il compenso dello stesso;
- in data 12.2.2022, perveniva dall' l'avviso di accertamento Controparte_3
n. T9HCRA200512 2021, relativo al recupero delle somme versate in favore della società
attrice quale contributo a fondo perduto;
- in particolare, nell'avviso di accertamento ricevuto dall'attrice veniva specificato che:
“nell'ambito dei controlli sulla corretta fruizione del contributo a fondo perduto previsto
dall'articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, e successive modificazioni, è emerso
che la società “ (C.F. ), esercente Controparte_4 P.IVA_1
l'attività di “GRANDI ZZ (471910)”, ha percepito € 9.998,00 (accreditato il 11
agosto 2020) a titolo di contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 25 del suddetto
Decreto Rilancio, riconosciuto a seguito dell'accoglimento dell'istanza n.
200709333105788820000001; € 19.996,00 (accreditato il 9 dicembre 2020) a titolo di
contributo a fondo perduto “Ristori” previsto dall'articolo 1 del decreto legge 137/2020,
riconosciuto in via automatica a seguito dell'accoglimento dell'istanza prima citata;
la
Società ha omesso la presentazione del modello dichiarativo Redditi SC 2020 relativo al
periodo d'imposta 2019”;
- a seguito dell'accertamento veniva erogata alla società attrice la sanzione pari alla restituzione dell'importo concesso quale contributo “a fondo perduto” di € 29.994,00, oltre ad € 1.144,98
per interessi, oltre a sanzioni pari al 100% dell'importo concesso, pari ad € 29.994,00, così
per complessivi € 61.132,98;
- nel mese di dicembre 2021 l'amministratore unico della società attrice conferiva incarico ad altro professionista, dott. di analizzare il corretto deposito dei moduli, Persona_2
dichiarativi e bilanci finali di esercizio dalla data di costituzione della società attrice sino al dicembre 2021, previa revoca di qualsiasi mandato al convenuto;
- all'esito delle verifiche espletate, il nuovo commercialista constatava che per la società attrice risultava che: erano stati depositati i modelli relativi ai redditi sino al periodo di imposta 2017;
l'ultimo dichiarativo IRAP depositato era riferibile al periodo di imposta 2017; non risultavano mai depositati bilanci dalla costituzione della società; regolarmente depositate risultavano le dichiarazioni IVA e i modelli di liquidazione periodica IVA;
- successivamente, il convenuto e la società con comunicazione del Controparte_2
15.3.2022, negavano di aver ricevuto specifico incarico per il deposito dei dichiarativi e dei bilanci, che comunque il professionista dichiarava di non essere in condizione di predisporre per mancanze documentali.
Tanto premesso, la società attrice chiedeva all'adito Tribunale l'accertamento della responsabilità
professionale dei convenuti, con condanna in solido tra loro al risarcimento del danno subito e quantificato in € 61.132,98 (danno emergente per € 31.138,98, sanzione pari al 100% dell'erogato per € 29.994,00 e interessi per € 1.144,98; lucro cessante per € 29.994,00, pari alla restituzione di quanto incassato a titolo di “fondo perduto COVID”), oltre rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valore e interessi legali, sulla somma rivalutata, dalla data della liquidazione al saldo effettivo;
in subordine, chiedeva la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno di quella maggiore o minore somma quantificata in corso di causa. Con il favore delle spese di lite.
Con comparsa del 18.11.2022 si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto della Controparte_1
pretesa attorea e deducendo, in particolare, che:
- il commercialista convenuto veniva incaricato dalla società attrice della tenuta della contabilità ai fini iva, come era peraltro evincibile dal tenore e dall'importo delle fatture pagate in proprio favore dall'attrice nel corso del rapporto;
- l'amministratore unico della società attrice era anche amministratore di altre due società che avevano instaurato nei confronti del convenuto altri procedimenti del tutto simili alla presente controversia tutt'ora pendenti dianzi al Tribunale di ES (Giudice dott.ssa Elisabetta
Sanpaolesi: n. r.g. 4503/2022 e 5016/2022);
- il rapporto intercorso inter partes aveva avuto ad oggetto la tenuta della contabilità,
registrazioni contabili, elaborazione e redazione paghe dipendenti (da parte della società
convenuta , nonché raffronto (tra uscite ed entrate) della stessa Controparte_2
contabilità nel corso dell'attività sociale;
- al convenuto non era mai stato richiesto, né di redigere il bilancio di esercizio (attività da eseguirsi comunque in ausilio all'organo amministrativo, responsabile civilmente e penalmente in via esclusiva), né di compiere altri adempimenti ad esso connessi e/o conseguenti, quali l'elaborazione e deposito della dichiarazione dei redditi e non vi era mai stato alcun conferimento di specifico mandato professionale in tal senso, né oralmente né per iscritto;
- successivamente alla interruzione dei rapporti inter partes, alcun bilancio veniva depositato né con riguardo alla società attrice, né con riguardo alle società riconducibili all'amministratore unico e/o al fratello;
- la società attrice e i soci della stessa erano a conoscenza del mancato deposito dei bilanci di cui, peraltro, erano i soli ed esclusivi responsabili;
- anche l'entità dei pagamenti ricevuti dal convenuto per le prestazioni fornite alla attrice era coerente rispetto alla attività di tenuta contabile dei registri iva effettivamente espletata,
mentre non era congrua rispetto alla attività di redazione dei bilanci che comportava oneri,
responsabilità e costi superiori;
- peraltro, nemmeno nella documentazione prodotta dalla attrice vi era traccia dei verbali di assemblea necessari per l'approvazione dei bilanci;
- con specifico riguardo alla asserita non corretta compilazione della domanda aiuti Covid19
da parte del convenuto, l'attrice precisava che i fratelli e si recavano Per_1 Per_3
presso il suo studio riferendo di essere a conoscenza che molte società loro “competitors”
stavano beneficiando dei benefici per la perdita di fatturato a seguito della nota pandemia;
- il convenuto li informava che i dati in suo possesso e presenti sui sistemi del software CED
(in dotazione alla che elaborava le buste paga) andavano integrati, Controparte_2
quadrati e confrontati con quanto risultante nei libri sociali obbligatori detenuti dalla società;
- i fratelli e chiedevano la cortesia al convenuto di fornire un mero Per_3 Per_1
supporto al deposito della richiesta fornendo i dati necessari che, risultando coincidenti con quelli iva presenti sul CED, veniva compilata dallo stesso che la trasmetteva Per_1
direttamente sul sito con la propria smart card;
- il convenuto contestava altresì il quantum richiesto, tenuto conto che l' Controparte_3
aveva richiesto una integrazione alla società attrice (e non al convenuto), ma che la stessa non aveva dato alcun riscontro con conseguente applicazione delle sanzioni;
- in ogni caso, l'attrice non aveva restituito alcuna somma alla con Controparte_3
conseguente insussistenza del danno asseritamente patito.
Tutto ciò premesso, il convenuto chiedeva, in via preliminare, di ritenere inammissibile l'adozione del rito sommario per carenza dei presupposti con rigetto della domanda attorea;
sempre in via preliminare, la conversione del rito;
nel merito, il rigetto della domanda dichiarando che nulla era dovuto dal convenuto alla società attrice;
dichiarare la legittimità della eccezione di inadempimento
ex art. 1460 c.c. in relazione alla mancata consegna della documentazione necessaria alla redazione dei bilanci e alla pratica Covid 19; dichiarare la legittimità dell'eccezione ex art. 1227 c.c.; in estremo subordine, graduare la responsabilità tra le parti in causa. Con il favore delle spese di lite.
Con comparsa del 18.11.2022 si costituiva in giudizio anche la società chiedendo Controparte_2 il rigetto della domanda attorea e deducendo, in particolate, che:
- la società convenuta si occupava di elaborazione dati contabili ed era dotata di software di contabilità ed elaborazione dati e di dipendenti al fine di caricare per conto terzi (i clienti) i dati contabili di volta in volta forniti con documentazione fiscale/contabile et similia;
- la convenuta aveva svolto attività “collaterale” alla gestione societaria della società attrice,
tenendone la contabilità (registrazione fatture acquisti e vendite);
- la convenuta non aveva ricevuto alcun incarico di redigere bilanci e/o depositare dichiarativi fiscali et similia, incarichi che non risultavano da alcuna documentazione in atti, né risultava alcun incarico verbale al riguardo;
- alla convenuta venivano notificati altri due ricorsi ex art. 702 bis c.p.c. da parte di due società
riconducibili al medesimo centro di interessi della attrice (l'amministratore unico delle due società e era fratello e socio al 50% CP_5 Controparte_6 Per_1
dell'amministratore unico della società attrice);
- nei tre atti introduttivi ai predetti giudizi, venivano sostanzialmente contestate le medesime condotte al commercialista , odierno convenuto, e alla società convenuta Controparte_1
Controparte_2
- con riguardo al mancato riconoscimento (revoca) del contributo COVID19 da parte dell' , non si comprendeva quale fosse l'incarico specifico ricevuto dalla Controparte_3
convenuta, con la conseguenza che alcuna responsabilità poteva dunque essere ascritta alla stessa rispetto alla richiesta di restituzione del contributo Covid19 incassato dalla società
attrice e non restituito;
- la convenuta eccepiva, infine, la propria carenza di legittimazione passiva nel giudizio,
chiedendo l'estromissione, con condanna dell'attrice alla rifusione delle spese legali sostenute.
Tanto premesso, la società convenuta, in via preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione passiva, chiedendo di essere estromessa dal giudizio;
sempre in via preliminare, in subordine al rigetto de
plano della domanda, chiedeva disporsi la conversione del rito;
nel merito, in subordine alla richiesta di rigetto de plano, chiedeva dichiararsi l'infondatezza della domanda ed il rigetto della stessa,
dichiarando l'inesistenza di qualsivoglia rapporto professionale esulante la mera tenuta della contabilità e l'elaborazione dati per buste paga da parte della convenuta;
dichiarare l'inesistenza di ragioni di credito da parte dell'attrice; dichiarare che nulla era dovuto dalla convenuta all'attrice;
dichiarare la legittimità dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. in relazione alla consegna della documentazione necessaria alla relazione dei bilanci e alla partica Covid19; dichiarare la fondatezza dell'eccezione ex art. 1227 c.c; con il favore delle spese di lite.
Alla prima udienza del 30.11.2022, il GI disponeva il mutamento del rito da sommario a ordinario,
fissando nuova udienza di comparizione e trattazione.
All'udienza del 15.12.2022, il GI concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, cpc.
Successivamente, la causa veniva istruita mediante l'interpello del convenuto e del legale rappresentante della società attrice e veniva disposto ordine di esibizione ex art. 213 c.p.c. di documentazione nei confronti dell' . Controparte_3
All'esito dell'istruttoria il GI, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 23.10.2025 di trattazione cartolare, il Gi tratteneva la causa in decisone assegnando alle parti i termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI
Questioni preliminari
Anzitutto va esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva svolta dalla convenuta
[...]
e pronunciata l'infondatezza della stessa. CP_2 Il Tribunale osserva che la società convenuta è pienamente legittimata passiva Controparte_2
dell'azione proposta nei suoi confronti dalla società attrice, la quale ne ha chiesto la condanna in solido con il professionista , sul presupposto, specificamente dedotto, dell'esistenza Controparte_1
di distinti rapporti contrattuali fra i due soggetti.
Sul punto deve constatarsi che vi è coincidenza fra il convenuto in proprio, quale Controparte_1
professionista, e quale legale rappresentante della società come Controparte_1 Controparte_2
attesta la visura della società convenuta (doc. 3 attrice).
Risultano poi emesse dalla società fatture per il pagamento di tali attività in favore Controparte_2
dell'attrice e regolarmente pagate dalla stessa (doc. 14).
In sede di interrogatorio formale il convenuto , in risposta al capitolo 3 della seconda Controparte_1
memoria istruttoria di parte attrice ha precisato: “Nello svolgimento del mio incarico agivo in modo
Cont autonomo anche se utilizzavo la struttura della società (immobile, software e dipendenti) per
procedere all'elaborazione dei dati”.
In un tale contesto l'attrice era nelle condizioni di ritenere che l'attività svolta dalla società convenuta fosse collegata a quella svolta dal professionista, il quale si avvaleva dei dati raccolti dalla convenuta per l'espletamento del proprio mandato.
Sulla scorta delle suesposte considerazioni, ed in assenza di elementi di segno contrario, deve concludersi nel senso che l'incarico fu conferito congiuntamente al sia in proprio (trattandosi CP_1
di prestazione professionale basata sulla fiducia) , sia quale legale rappresentante della società
[...]
quale società di elaborazione dati. CP_2
In definitiva, va affermata la legittimazione passiva della convenuta con la Controparte_2
conseguenza che la domanda di estromissione dal processo svolta dalla stessa non può essere accolta.
Merito
Nel merito, la domanda svolta dalla società va rigettata. Parte_1 Va anzitutto premesso che la società attrice non ha fornito una prova adeguata del conferimento dell'incarico ai convenuti e dell'oggetto dello stesso, negli specifici termini dedotti in citazione.
Si osserva che l'attrice non ha fornito alcun elemento idoneo a sostegno del conferimento dello specifico incarico al professionista e/o alla società Controparte_1 Controparte_2
Manca qualsivoglia produzione documentale che attesti la manifestazione della volontà delle parti
( di conferire ai convenuti: “l'incarico Controparte_7
di tenuta ed elaborazione di tutti i dati contabili aziendali oltre al deposito di tutti i dichiarativi,
bilanci e altri modelli necessari alla corretta gestione dell'attività di impresa” e “per la redazione
della documentazione necessaria alla gestione dei dipendenti della società attrice (cedolini paga
ecc.)”, come prospettato dalla attrice.
Invero, la formulazione utilizzata dall'attrice nell'atto introduttivo del giudizio è evidentemente generica e non individua, in concreto, la specifica e/o le specifiche attività che il professionista, in proprio o avvalendosi dell'operato della si era impegnato a svolgere in favore Controparte_8
della attrice e quindi quale fosse lo specifico incarico o gli specifici incarichi conferiti ai convenuti.
Tanto premesso, va esaminata la doglianza dell'attrice con riguardo allo specifico inadempimento che essa imputa al commercialista e costituito dal mancato deposito della documentazione contabile,
in particolare, dichiarativi redditi e irap e bilanci societari.
Tale omissione, in tesi attorea, avrebbe determinato l'accertamento dell' e la Controparte_3
conseguente richiesta di restituzione del c.d. “Contributo Covid19” percepito dall'attrice, nonché
delle relative sanzioni ed interessi.
Il Tribunale osserva che gli incarichi di presentazione e deposito delle dichiarazioni dei redditi, irap e dei bilanci societari, lungi dal poter essere considerate attività ordinarie e dunque ricomprese nell'oggetto dell'attività pacificamente conferita dall'attrice al convenuto di tenuta della contabilità
ordinaria della società attrice ai fini iva, costituiscono specifiche attività che esorbitano dalla ordinaria tenuta della contabilità della società. Del resto, le attività di predisposizione e deposito dei bilanci societari e delle dichiarazioni dei redditi,
la cui assenza ha dato corso all'accertamento da parte della nei confronti Controparte_3
dell'attrice, presupponevano l'espletamento di attività prodromiche di competenza della società
stessa e non del professionista (convocazione e svolgimento delle assemblee, redazione dei verbali,
consegna dei verbali, consegna della documentazione contabile).
Ne consegue che un incarico della portata prospettata dalla attrice (comprensivo di plurime attività)
avrebbe meritato uno specifico accordo, sia sulle modalità di attuazione, sia sul compenso.
Tuttavia, la società attrice non ha prodotto alcuna documentazione in tal senso, né sotto forma di specifico incarico, né sotto forma di scambio di corrispondenza in tali termini.
Anche l'esame delle fatture prodotte depone per escludere che vi sia stato un conferimento dello specifico incarico asseritamente conferito al professionista, le stesse infatti indicano altre prestazioni
“Elaborazione dati contabilità”, “Elaborazione cedolini paga”, “Rinnovo pec” ecc. (doc. 8).
Nemmeno la documentazione versata in atti a seguito dell'ordine di esibizione nei confronti della
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di ES (“Copia delega intermediario fiscale
rilasciata da al dott. ; “Copia ricevuta di accettazione Parte_1 Controparte_1
trasmissione telematica richiesta di accesso al contributo “a fondo perduto COVID”
[...]
) ha apportato elementi significativi ai fini del giudizio. Parte_1
Anzi, il primo documento attesta che con riferimento al “Procedimento di accertamento con adesione
attivato e relativo all'anno di imposta 2016” il legale rappresentante della società attrice sottoscrisse specifica delega in favore del convenuto.
Ciò evidentemente in quanto si trattava di specifico incarico, che esulava dalla ordinaria attività di tenuta della contabilità, per l'espletamento del quale il professionista aveva richiesto e ottenuto dalla cliente specifica delega.
Quanto alla prova orale, non sono stati offerti testimoni a sostegno della tesi attorea, con la conseguenza che nemmeno tale strumento avrebbe, in ipotesi, consentito di provare il conferimento dello specifico incarico al professionista.
Nemmeno poi sussistono elementi dai quali dedurre in via presuntiva la sussistenza di tale specifico rapporto nei termini prospettati dalla attrice.
Non vale a provare che l'incarico avesse ad oggetto proprio le prestazioni dedotte dall'attore (di deposito dei bilanci societari, elaborazione e deposito delle dichiarazioni dei redditi) la circostanza per cui la domanda di erogazione del contributo stanziato durante l'emergenza Covid19 fu inoltrata da tramite il suo computer di studio. Controparte_1
La circostanza in sé non è stata contestata dal convenuto, il quale, in sede di interpello, in risposta al capitolo 5 della seconda memoria di parte attrice, ha dichiarato: “Il sig. mi ha chiesto di Per_1
presentare la domanda per l'erogazione del contributo. Ho predisposto la domanda che poi è stata
materialmente presentata da sig. tramite il sito/portale agenzia delle entrate al quale si è Per_1
collegato dal mio ufficio. Io l'ho assistito in tale incombente”.
Nondimeno, tale circostanza non dimostra comunque che il convenuto avesse ricevuto l'incarico nei termini prospettati dall'attrice.
Ciò dimostra, al più, soltanto il conferimento di quello specifico incarico per quella singola prestazione, come peraltro risulta anche dall'entità del compenso richiesto e corrisposto dalla società
attrice alla società convenuta attinente a “Pratica Fondo perduto AA.EE. (EUR 9997,80” dell'importo di € 200,00 (fattura n.1/383 del 3.8.2021; doc. 8).
Tale importo appare, peraltro, in linea con la prestazione di supporto alla compilazione della domanda prestata dal convenuto, quale professionista.
Del resto, l'esecuzione di tale specifica prestazione da parte del commercialista, non dimostra che egli (e/o la società convenuta) avessero ricevuto anche il compito di depositare dichiarativi, bilanci,
altri modelli ecc., trattandosi di attività che, come detto, necessitano di attività prodromiche non di competenza del professionista.
Peraltro, in sede di interpello, il legale rappresentante della società attrice ha dichiarato, in risposta ai capitoli 1 e 2 della terza memoria di parte convenuta: “Confermo che la società attrice per alcuni
anni non ha presentato i bilanci”.
Nel caso in esame, difetta comunque la prova che la dopo aver ricevuto da Parte_1
parte della delle Entrate: CP_3
- la richiesta di “Adempimento spontaneo” del 12.10.2021 nell'ambito dei controlli sulla corretta fruizione del contributo a fondo perduto nel quale veniva avvista del riscontro di
“possibili anomalie” (doc. 10);
- il successivo avviso di accertamento n. T9HCRA200512 (doc. 11);
abbia provveduto ad inviare tale documentazione al professionista per le eventuali deduzioni.
L'attrice, inoltre, nemmeno successivamente alla ricezione della predetta documentazione da parte dell'ente risulta aver convocato l'assemblea per approvare il bilancio della società, né risulta aver depositata i bilanci successivi.
Di fatto risulta che dall'anno 2012 (di costituzione della società) – all'anno 2024 la
[...]
non ha depositato alcun bilancio societario (doc. 4 e 4bis). Parte_1
In definitiva, sulla scorta delle argomentazioni, difettando la prova dell'oggetto dell'incarico nei termini prospettati dalla attrice la domanda va respinta.
In ogni caso, si osserva che manca anche la prova del danno subito dalla attrice e quantificato in €
61.132,98 (€ 29.994,00 richiesti in restituzione e coincidenti con quanto erogato alla società attrice a titolo di contributo a fondo perduto Covid19; € 31.138,98 quale importo della sanzione corrispondente al quantum erogato;
€ 1.144,98 per interessi;
).
Anzitutto l'attrice ha dato causa con la propria condotta alla produzione del danno, non avendo depositato ab origine i bilanci delle società.
Inoltre, va ribadito che l'attrice non ha provveduto alla integrazione della documentazione nemmeno dopo la richiesta in via bonaria da parte dell' che concedeva a tal fine un termine Controparte_3
di 30 giorni alla società (doc. 10). Né il danno può essere ravvisato tout court (come vorrebbe l'attrice) nel quantum richiesto dall'ente,
non avendo la stessa peraltro nemmeno documentato di aver provveduto al pagamento della sanzione comminata, né alla restituzione di quanto richiesto dall'ente accertatore o la sussistenza di eventi pregiudizievoli direttamente riconducibili all'accertamento fiscale subito.
In conclusione, la domanda attorea svolta nei confronti dei convenuti va respinta.
Spese
In merito al regolamento delle spese di lite le stesse seguono la soccombenza.
Le spese si liquidano in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi per tutte le fasi, attesa la natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di ES, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
rigetta la domanda svolta dall'attrice nei confronti dei convenuti Parte_1 [...]
e CP_1 Controparte_2
rigetta la domanda di estromissione dal processo svolta dalla convenuta Controparte_2
condanna l'attrice al pagamento in favore dei convenuti e Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite che liquida, per ciascuna parte, in € 7.052,00, oltre rimborso Controparte_2
forfettario (15%), Iva e Cpa.
Così deciso in ES, il 6 giugno 2025.
Il Giudice
Carla D'Ambrosio