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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 24/09/2025, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3756 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
(p. iva n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. DANISI IGNAZIO e dell'avv. VERGA LUCA con domicilio eletto in Milano al piazzale Giulio
Cesare n.14, presso il difensore avv. DANISI IGNAZIO;
PARTE OPPONENTE
CONTRO
QUALE RAPPRESENTANTE DI ORGANA (p. iva n. , in Controparte_1 CP_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. SARINA DAVIDE e dell'avv. GALATI
GIULIA, con domicilio eletto in Busto Arsizio alla via Treviglio n.13, presso l'avv. Rama Marina;
PARTE OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1127/2024, emesso dal Tribunale di Busto Arsizio il 24.07.2024 con il quale le era stato ingiunto di pagare, nella qualità di garante di la somma di euro 663.068,56 oltre interessi Parte_2
e spese della procedura monitoria somma derivante da uno scoperto di conto corrente.
Ha eccepito, in particolare: il mancato esperimento del tentativo di mediazione;
la mancata prova della legittimazione attiva di l'emissione del decreto ingiuntivo sulla base di un mero saldaconto;
l'inesistenza Pt_2 del credito verso il debitore principale;
l'estinzione del credito verso il fideiussore per decadenza ex articolo 1957
c.c. e, in ogni caso, per prescrizione.
Ha concluso chiedendo di dichiarare nullo il decreto ingiuntivo e comunque ne ha chiesto la revoca per le ragioni indicate in motivazione.
Si è costituita in giudizio parte opposta, prendendo specifica posizione sulle doglianze di parte opponente e concludendo per il rigetto dell'opposizione; in via subordinata ha chiesto di condannare l'opponente a pagare in favore di parte opposta la diversa somma per capitale ed interessi ritenuta di giustizia.
Dopo la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
- 1 - L'opposizione è infondata e va rigettata.
Va preliminarmente precisato che non è stato concesso alle parti un termine per esperire la mediazione in quanto la Corte di Cassazione ha affermato, con l'ordinanza n. 31209/2022, che “In tema di mediazione obbligatoria, le controversie relative ai contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una banca sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28 del 2010, poiché tale norma prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per le liti riguardanti i contratti bancari e finanziari, rinviando alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B. (d.lgs. n.
385/1993) e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F. (d.lgs. n. 58/1998), senza comprendere la fideiussione, che non costituisce un contratto bancario tipico” (Cass. ord. n. 31209/2022).
Tale orientamento ha trovato conferma, anche di recente, avendo la Corte di Cassazione ribadito, con l'ordinanza n. 26821/2024, che “Pertanto in linea con tale giurisprudenza, deve valorizzarsi la natura autonoma del contratto di fideiussione, che ha la specifica funzione di «garanzia», benché accessorio al contratto il cui adempimento garantisce, e ribadire che l'esclusione della fideiussione, contratto a causa tipica, dal novero dei contratti bancari regolati come tali dal codice civile o dal testo unico bancario, conduce ad escludere anche l'obbligatorietà della mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis del d.lgs 28 del 4 Marzo 2010”.
Essendo la controversia in esame pacificamente relativa ad un contratto di garanzia, la mediazione non assurge a condizione di procedibilità della domanda.
Ciò precisato, va analizzata preliminarmente l'eccezione formulata da parte opponente circa il difetto di legittimazione dell'opposta ad agire monitoriamente non avendo provato che il credito relativo al contratto oggetto di giudizio le sia stato ceduto.
Tuttavia, la parte opposta ha documentato che ha acquistato la titolarità di un portafoglio di crediti Pt_2 pecuniari da NT AN OL ( banca che ha incorporato a seguito di varie fusioni societarie la con cui CP_3 era intercorso il rapporto oggetto di lite) con determinate caratteristiche ( che ricomprendono quelle del credito oggetto di lite) e ha depositato l'elenco dei crediti ceduti dal quale si evince che il credito oggetto di lite è stato oggetto della cessione mediante l'indicazione dei codici che si riferiscono alla posizione di ( doc. 10, CP_4
11 e 12 di parte opposta).
D'altronde, anche il possesso della documentazione contrattuale da parte dell'opposta costituisce ulteriore elemento che il credito oggetto di lite le sia stato ceduto.
Infine, si deve osservare che la parte opponente non ha fornito alcun elemento di prova tale da far ritenere invece che il credito oggetto di lite (di cui non contesta il mancato pagamento) sia invece nella titolarità di altro soggetto.
Parte opponente deduce poi che l'emissione del decreto ingiuntivo sia avvenuta sulla base di un saldaconto e non dell'estratto conto dall'inizio del rapporto.
Sul punto si precisa che l'onere di dimostrare la fondatezza delle proprie pretese, tramite la produzione tanto del contratto quanto dell'integralità degli estratti conto, grava sull'istituto di credito, e per quanto qui specificamente interessa, l'onere probatorio incombente sulla banca vale anche nel caso in cui la banca agisca in qualità di attrice in sede monitoria e tale onere probatorio - come anticipato - va assolto mediante la produzione del contratto di conto corrente e degli estratti conto relativi a tutto il rapporto contrattuale per cui è causa, atteso che
- 2 - soltanto la produzione del contratto, unitamente all'intera sequenza degli estratti conto ordinari, consente di ricostruire in maniera puntuale il rapporto intercorso tra le parti e, quindi, di verificare, ad esempio, la pattuizione e la concreta applicazione di interessi anatocistici e/o usurari e la loro eventuale illegittimità ( cfr. Cass. civ.
12845 del 2018; Trib. Bari n. 2855 del 5. 7.20 J 8; Trib. Roma n. I 8496 del 2.10.2017).
Ciò detto la certificazione ex art. 50 TUB rappresenta un privilegio probatorio di cui la banca può valersi solo in sede monitoria mentre nella fase di merito incombe sulla banca, attrice in senso sostanziale, l'onere di provare rigorosamente il credito vantato in sede monitoria, producendo in giudizio tutti gli estratti conto integrali dalla data di inizio del rapporto alla chiusura dello stesso, al fine di fornire giustificazione del saldo come dalla stessa calcolato. Il saldo finale, infatti, deve essere determinato sulla base degli estratti conto a partire dall'apertura del medesimo, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, "sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi" (cfr. Cass. civ. n. 20693 del 2016, nonché più di recente sul punto anche Cass. civ. n. 11543 del
2019 e Cass. civ. n. I 077 del 2021).
Nel caso di specie mentre in sede monitoria è stato concesso il decreto ingiuntivo sulla base del saldaconto, in sede di opposizione, alla luce della contestazione di parte opponente, la ha depositato sub doc. 13 e 14 CP_5 gli estratti conto dall'inizio del rapporto.
Anche tale eccezione non può essere accolta.
Parte opponente deduce poi che la sin dal 1994 ha applicato nei confronti del debitore principale interessi CP_5 anatocistici deducendo che gli stessi sono invalidi.
Sul punto però la ha eccepito la prescrizione di tutte le rimesse solutorie anteriori al decennio decorrente CP_5 dalla notifica della citazione ( 10.10.2024 e quindi a ritroso fino al 10.10.2014).
L'eccezione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Come è noto, la Corte Suprema di Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale (10 anni), la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta monetaria illegittimamente addebitata, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto corrente in cui la posta monetaria contestata è stata registrata (v.
Cass. Sez. Unite n. 24418/2010); infatti, nell'anzidetta ipotesi (versamento con funzione ripristinatoria) ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del “solvens” con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'”accipiens”.
Dunque, solo la presenza di un versamento avente natura solutoria può comportare il decorrere della prescrizione dalla relativa annotazione in conto corrente.
Invece, nei rimanenti casi di rimesse ripristinatorie, la prescrizione decorre dalla chiusura del conto corrente.
La giurisprudenza successiva alla sentenza delle Sezioni Unite n. 24418/2010 ha altresì chiarito come i versamenti in conto corrente si presumano in via generale come aventi natura ripristinatoria giacché questa è la funzione tipica e ordinaria del conto corrente e delle relative rimesse (cfr. Cass. n. 4518/2014).
- 3 - E' stato quindi affermato che l'azione di ripetizione dell'indebito proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità di clausole contrattuali con riguardo a un certo contratto di conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale che decorre dai singoli versamenti aventi natura solutoria.
Secondo detta giurisprudenza grava però sull'attore in ripetizione dimostrare la natura indebita dei versamenti e,
a fronte dell'eccezione di prescrizione dell'azione proposta dalla banca, dimostrare l'esistenza di un contratto di apertura di credito idoneo a qualificare il pagamento come ripristinatorio ed a spostare l'inizio del decorso della prescrizione al momento della chiusura del conto (v. Cass. 27704/2018).
Secondo la Corte di Cassazione in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie.
Tale principio di diritto è stato quindi da ultimo confermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 9462/2020.
Nel caso in esame, a fronte dell'eccezione di parte convenuta, parte attrice nulla ha dedotto.
In particolare, la parte attrice non ha evidenziato alcun peculiare pagamento di poste monetarie idoneo a spostare il dies a quo nei termini suddetti.
A fronte del silenzio della difesa attrice sul punto, deve quindi accogliersi l'eccezione proposta dalla parte convenuta con riferimento a tutte le pretese di parte attrice riferite a poste monetarie anteriori alla data del 10 ottobre 2014.
Anche la rettifica delle poste non è possibile in quanto la conseguenza contabile di una rilevata prescrizione del diritto alla ripetizione deve essere l'eliminazione di ogni possibile effetto favorevole al correntista, riconducibile a
"partite" non più ripetibili.
Come condivisibilmente affermato dalla Corte di Appello di Torino con sentenza n. 319/2023 “diversamente opinando, e ritenendo legittima la rettifica di un'annotazione in conto nonostante l'intervenuta prescrizione del relativo diritto alla ripetizione, si giungerebbe alla conclusione – invero paradossale - che un diritto ormai prescritto continui a produrre effetti giuridici ed economici favorevoli al suo titolare, con neutralizzazione degli effetti della prescrizione”.
Quanto invece al periodo successivo alla delibera CICR del 09.02.2000 va osservato che la ha dato CP_5 corretta attuazione alla citata delibera, mediante pubblicazione della modifica contrattuale sulla G.U. e comunicazione al correntista, applicando la capitalizzazione trimestrale degli interessi dal 1/7/2000 in poi (doc.
15 di parte convenuta).
Sul punto si precisa che ai sensi dell'art. 7 commi 2 e 3 della delibera citata, nella fattispecie in esame non occorreva una nuova sottoscrizione del contratto, dal momento che la modifica contrattuale inserita non è peggiorativa rispetto alle condizioni applicate in precedenza, atteso che da una capitalizzazione solo annuale degli interessi a credito e invece trimestrale per quelli a debito si è passati ad una pari periodicità trimestrale per entrambi.
In proposito va infatti tenuto presente come l'art. 7 comma 2 della citata delibera CICR richiede espressamente
- 4 - di effettuare la valutazione di peggioramento delle nuove condizioni contrattuali con riferimento non alle condizioni legali (e cioè ad una situazione di nessuna capitalizzazione dovuta quale conseguenza della nullità della pregressa clausola anatocistica), ma a quelle di fatto applicate dalla Banca fino a quel momento.
Dunque, poichè la modifica rispetta i criteri stabiliti dall'art. 120 T.U.B. e dalla delibera C.I.C.R. da esso richiamata, la clausola contenente la capitalizzazione trimestrale degli interessi, a favore di entrambe le parti, per il periodo successivo alla delibera CICR 9.2.2000 risulta valida.
L'eccezione sollevata dalla parte opponente in relazione all'anatocismo non può quindi trovare accoglimento.
Parte opponente deduce quindi l'estinzione del credito verso il fideiussore per decadenza ex articolo 1957 c.c. deducendo la nullità della clausola riportata all'articolo 6 del contratto di fideiussione.
Sul punto la prova che la parte opponente avrebbe dovuto fornire era sia l'esistenza di un effettivo illecito anticoncorrenziale e sia la corrispondenza tra la clausola riportata nell'intesa a monte e quella contenuta nella garanzia a valle.
Pertanto, la parte che solleva l'eccezione di nullità è onerata di provare che la libertà di scelta del fideiubente - in ordine alla predisposizione del documento sia stata effettivamente limitata e/o compressa per effetto dell'intesa anticoncorrenziale, in tal modo riverberandosi la nullità originaria dell'intesa direttamente nel contratto derivato.
A tal riguardo, giova precisare che il provvedimento della Banca d'IT n. 55/2005 vale quale prova privilegiata dell'intesa anticoncorrenziale soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di istruttoria da parte della Banca medesima, ossia rilasciate nell'arco temporale compreso tra ottobre del 2002 ed il maggio 2005.
Viceversa, ove la garanzia risalga ad un diverso periodo temporale ( nel caso di specie luglio del 2002) il provvedimento della Banca d'IT non costituisce prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza, sicché la parte interessata a contestare la nullità della fideiussione è onerata dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito concorrenziale di cui all'art. 2, comma 2 lett. a) l. n.287/1990 (in questi termini Trib. di Milano, Sezione specializzata in materia di Impresa, n.
1495 del 18.02.2022, Trib. di Napoli, Sez. Imprese, n. 5125 del 24.05.2022, etc.).
In ogni caso parte opponente non ha dato prova alcuna dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale coeva alla prestazione delle fideiussioni avente come oggetto quello di impedire, restringere, falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale bancario attraverso la fissazione di specifiche condizione contrattuali in materia di garanzie fideiussorie.
In particolare, l'opponente non ha dato alcuna prova volta a dimostrare che nel momento in cui è stata sottoscritta la fideiussione un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela (ed i garanti) del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Manca, in altri termini, la prova di un'intesa, anteriore o coeva alla stipulazione della garanzia qui considerata, avente come oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato attraverso la fissazione di specifiche condizioni contrattuali in materia di garanzie fideiussorie.
- 5 - Da quanto sopra, ne discende innanzitutto che non è sufficiente richiamare i principi giuridici per eccepire la nullità della fideiussione sotto il profilo in questione, ma occorre altresì allegare che le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva.
In ogni caso, nel testo delle fideiussioni oggetto di causa non vi è un oggettivo richiamo allo schema dell'Associazione delle Imprese Bancarie censurato con provvedimento della Banca d'IT nel 2005, sicché non può ravvisarsi una effettiva coincidenza con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva di cui alla decisione in esame.
Inoltre, è evidente che affinché possa parlarsi di nullità del contratto “individuale” in termini di nullità derivata, dovrebbe potersi ravvisare un vincolo di dipendenza funzionale o, quantomeno, un collegamento negoziale con l'intesa anticoncorrenziale “a monte”.
Ciò non è tuttavia ravvisabile nel caso di specie, non risultando che lo schema proposto dall'ABI nell'ottobre
2002 abbia effettivamente vincolato l'istituto di credito stipulante nella contrattazione con la parte opponente.
La Banca d'IT e l'Autorità Garante del mercato e della concorrenza, infatti, non hanno dichiarato la nullità delle clausole di cui agli articoli 2 (obbligo di rimborso), 6 (Durata della garanzia) e 8 (Invalidità dell'obbligazione garantita).
Nel provvedimento in parola, infatti, si legge che le valutazioni effettuate da Banca d'IT “non hanno avuto per oggetto la legittimità di singole clausole né la possibilità o meno per le banche di utilizzare la contrattualistica. Ai fini della tutela della concorrenza occorre accertare che l'inserimento nello schema contrattuale uniforme predisposto dall'Associazione di categoria di talune clausole, contenenti per il fideiussore oneri diversi da quelli derivanti dalla disciplina ordinaria, non ostacoli la pattuizione di migliori clausole contrattuali, inducendo le banche a uniformarsi a uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante” (cfr. paragrafo 78 del provvedimento).
Dunque, la semplice presenza degli articoli 2, 6 ed 8 nei contratti di fidejussione non comporta
“automaticamente” l'esistenza della partecipazione alla c.d. “intesa tra imprese” da parte della Banca convenuta.
In ogni caso, come chiarito dalla citata Sentenza della Cassazione, Sezioni Unite, 30/12/2021 n. 41994, il contratto di fideiussione sarebbe, tutt'al più, parzialmente nullo, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata.
Precisamente, nel caso di specie, la nullità per violazione del divieto di intese restrittive della concorrenza colpirebbe le sole clausole dell'articolato schema specificamente individuate dalla Banca d'IT e non la clausola omnibus in particolare, clausola che l'indagine della Banca d'IT ritenne immune da censure.
L'art. 1419, comma 1, c.c. prevede che la nullità della singola clausola si comunichi all'intero contratto “se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità”, ossia se la clausola è a tal segno essenziale nel regolamento di interessi che la sua mancanza verrebbe a snaturare il contratto.
L'onere di provare l'essenzialità, posto a carico di chi fa valere la nullità (tra molte Cass. 19 luglio 2002 n.
10536), non è stato assolto ed è, a parte tutto, evidente che la fideiussione omnibus continua ad assolvere le sue funzioni di garanzia pur se mutilata delle tre clausole che la Banca d'IT giudicò restrittive della
- 6 - concorrenza.
In altre parole, la nullità della/e clausola/e in questione non si comunicherebbe all'intero contratto, ostandovi il limite dell'art. 1419, comma 1, c.c.: le parti lo avrebbero concluso anche senza quella clausola.
Quindi resterebbero colpite soltanto le singole clausole, con conseguente riespansione della disciplina legale derogata/rinunciata, mentre le fideiussioni resterebbero valide per il resto.
Ciò detto in relazione alla validità della fideiussione va osservato che, in ogni caso, non risulterebbe violato il disposto dell'articolo 1957 c.c.
Sul punto va osservato che la Suprema Corte, con la pronuncia n. 22346/2017, ha statuito che, nelle fideiussioni a prima richiesta, l'osservanza dell'onere di cui all'art. 1957 c.c. sia soddisfatto dalla richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria, affermando che 'in tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma
1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio' (nello stesso senso, anche, Cass. 13078/2008, Cass. 7345/95).
La Suprema Corte ha invero argomentato che, se il rinvio si intendesse anche alla previsione di tale azione, la garanzia non sarebbe più a prima richiesta, essendovi palese contraddizione nel postulare che la volontà contrattuale d'imporre al garante l'adempimento dell'obbligazione di garanzia a semplice richiesta e senza possibilità di eccezioni, possa intendersi nel senso che tale richiesta si debba manifestare con l'azione giudiziaria (Cass. 13078/2008 cit.).
D'altronde la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'articolo 1957 del Cc quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente.
La clausola di “semplice richiesta scritta”, così intesa, non tradisce la funzione dell'art. 1957 c.c., ossia di evitare al fideiussore incertezza in ordine agli effetti e alla sorte della sua obbligazione, consentendogli di agire, a sua volta, nei confronti del debitore principale ed evita altresì di comprimere i tempi per la composizione stragiudiziale della controversia, evitando che in prossimità della scadenza del termine la banca sia indotta ad agire giudizialmente, per evitare la decadenza, con sensibile aggravio della posizione del garante: spese di lite, eventuali iscrizioni ipotecarie ecc.
Nel caso di specie, la fideiussione è a prima richiesta in quanto nel contratto è previsto l'obbligo per il fideiussore di “pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta” (articolo 7 della fideiussione).
L'obbligazione è venuta a scadenza con la lettera di revoca degli affidamenti e intimazione di pagamento inviata con lettera del febbraio del 2012 e ricevuta da debitore e garante in data 23.2.2012 (doc. 7 del fascicolo
- 7 - monitorio).
In altri termini, attraverso tale singola nota, la richiesta di pagamento interveniva immediatamente rispetto alla scadenza del debito principale, rispettando in ogni caso e a fortiori il termine semestrale.
L'azione giudiziale è stata poi intrapresa con la domanda di ammissione al passivo del fallimento della in data 21.05.2013 e può dirsi rispettosa di quanto prevede l'articolo 1957 c.c. con riferimento alla Parte_2 diligenza nel continuare le azioni potendosi considerare un termine ragionevole.
Anche tale eccezione non può quindi trovare accoglimento.
Parte opponente infine deduce la prescrizione del credito verso il fideiussore in quanto a seguito dell'intimazione della banca ricevuta in data 23.02.2012 il termine di prescrizione decennale è decorso il 23.02.2022.
Tuttavia, la parte opponente non tiene in conto che la presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile all'atto con cui si inizia un giudizio, determina, ai sensi dell'art. 2945, secondo comma cod. civ., l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del condebitore solidale del fallito, ai sensi dell'art. 1310, primo comma, cod. civ. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato con rinvio la decisione con cui il giudice di merito aveva accolto l'opposizione a precetto proposta da uno dei coobbligati solidali del fallito, sul presupposto dell'intervenuta prescrizione decennale, nei suoi riguardi, del credito oggetto di un provvedimento monitorio dal medesimo condebitore, mentre, per contro, la presentazione dell'istanza di insinuazione del credito nel passivo fallimentare aveva dispiegato efficacia interruttiva anche nei confronti di tale soggetto)” (Cass. III, n.
16408/2014); “La presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile alla domanda giudiziale, determina, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del fideiussore del fallito, ex art. 1310, comma 1, c.c.” (Cass. III, n. 9638/2018).
Nel caso di specie l'interruzione del decorso della prescrizione è iniziata in data 21.05.2013 e si è protratto sino al febbraio del 2018 e cioè sino al riparto finale nel fallimento con la conseguenza che anche tale Parte_2 eccezione non può essere accolta.
Alla luce di tali motivazioni l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto va confermato e dichiarato esecutivo ai sensi degli articoli 653 e 654 c.p.c.
Le spese processuali seguono la soccombenza di parte opponente e devono essere liquidate come da dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (ai sensi del d.m. 147/2022) tenendo in considerazione, in relazione alla fase di studio ed introduttiva i parametri medi, mentre per la fase istruttoria ( consistita nel mero deposito delle memorie) e con esclusione della fase decisoria (non avendo la parte opposta presenziato all'udienza) si tengono in considerazione i parametri minimi dello scaglione compreso tra
520.001,00 e 1.000.000,00 di euro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 1127/2024 proposta da così provvede: Parte_1
- 8 - 1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1127/2024 emesso dal
G.U. presso il Tribunale di Busto Arsizio il 24.07.2024 che dichiara esecutivo ai sensi degli articoli 653 e 654
c.p.c.;
2. condanna alla rifusione in favore di in persona del legale Parte_1 Parte_2 rappresentante pro tempore delle spese di lite, liquidate in complessivi € 14.413,00, oltre rimborso spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Busto Arsizio, il 24/09/2025
Il Giudice
Carlo Barile
- 9 -
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3756 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
(p. iva n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. DANISI IGNAZIO e dell'avv. VERGA LUCA con domicilio eletto in Milano al piazzale Giulio
Cesare n.14, presso il difensore avv. DANISI IGNAZIO;
PARTE OPPONENTE
CONTRO
QUALE RAPPRESENTANTE DI ORGANA (p. iva n. , in Controparte_1 CP_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. SARINA DAVIDE e dell'avv. GALATI
GIULIA, con domicilio eletto in Busto Arsizio alla via Treviglio n.13, presso l'avv. Rama Marina;
PARTE OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1127/2024, emesso dal Tribunale di Busto Arsizio il 24.07.2024 con il quale le era stato ingiunto di pagare, nella qualità di garante di la somma di euro 663.068,56 oltre interessi Parte_2
e spese della procedura monitoria somma derivante da uno scoperto di conto corrente.
Ha eccepito, in particolare: il mancato esperimento del tentativo di mediazione;
la mancata prova della legittimazione attiva di l'emissione del decreto ingiuntivo sulla base di un mero saldaconto;
l'inesistenza Pt_2 del credito verso il debitore principale;
l'estinzione del credito verso il fideiussore per decadenza ex articolo 1957
c.c. e, in ogni caso, per prescrizione.
Ha concluso chiedendo di dichiarare nullo il decreto ingiuntivo e comunque ne ha chiesto la revoca per le ragioni indicate in motivazione.
Si è costituita in giudizio parte opposta, prendendo specifica posizione sulle doglianze di parte opponente e concludendo per il rigetto dell'opposizione; in via subordinata ha chiesto di condannare l'opponente a pagare in favore di parte opposta la diversa somma per capitale ed interessi ritenuta di giustizia.
Dopo la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
- 1 - L'opposizione è infondata e va rigettata.
Va preliminarmente precisato che non è stato concesso alle parti un termine per esperire la mediazione in quanto la Corte di Cassazione ha affermato, con l'ordinanza n. 31209/2022, che “In tema di mediazione obbligatoria, le controversie relative ai contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una banca sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28 del 2010, poiché tale norma prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per le liti riguardanti i contratti bancari e finanziari, rinviando alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B. (d.lgs. n.
385/1993) e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F. (d.lgs. n. 58/1998), senza comprendere la fideiussione, che non costituisce un contratto bancario tipico” (Cass. ord. n. 31209/2022).
Tale orientamento ha trovato conferma, anche di recente, avendo la Corte di Cassazione ribadito, con l'ordinanza n. 26821/2024, che “Pertanto in linea con tale giurisprudenza, deve valorizzarsi la natura autonoma del contratto di fideiussione, che ha la specifica funzione di «garanzia», benché accessorio al contratto il cui adempimento garantisce, e ribadire che l'esclusione della fideiussione, contratto a causa tipica, dal novero dei contratti bancari regolati come tali dal codice civile o dal testo unico bancario, conduce ad escludere anche l'obbligatorietà della mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis del d.lgs 28 del 4 Marzo 2010”.
Essendo la controversia in esame pacificamente relativa ad un contratto di garanzia, la mediazione non assurge a condizione di procedibilità della domanda.
Ciò precisato, va analizzata preliminarmente l'eccezione formulata da parte opponente circa il difetto di legittimazione dell'opposta ad agire monitoriamente non avendo provato che il credito relativo al contratto oggetto di giudizio le sia stato ceduto.
Tuttavia, la parte opposta ha documentato che ha acquistato la titolarità di un portafoglio di crediti Pt_2 pecuniari da NT AN OL ( banca che ha incorporato a seguito di varie fusioni societarie la con cui CP_3 era intercorso il rapporto oggetto di lite) con determinate caratteristiche ( che ricomprendono quelle del credito oggetto di lite) e ha depositato l'elenco dei crediti ceduti dal quale si evince che il credito oggetto di lite è stato oggetto della cessione mediante l'indicazione dei codici che si riferiscono alla posizione di ( doc. 10, CP_4
11 e 12 di parte opposta).
D'altronde, anche il possesso della documentazione contrattuale da parte dell'opposta costituisce ulteriore elemento che il credito oggetto di lite le sia stato ceduto.
Infine, si deve osservare che la parte opponente non ha fornito alcun elemento di prova tale da far ritenere invece che il credito oggetto di lite (di cui non contesta il mancato pagamento) sia invece nella titolarità di altro soggetto.
Parte opponente deduce poi che l'emissione del decreto ingiuntivo sia avvenuta sulla base di un saldaconto e non dell'estratto conto dall'inizio del rapporto.
Sul punto si precisa che l'onere di dimostrare la fondatezza delle proprie pretese, tramite la produzione tanto del contratto quanto dell'integralità degli estratti conto, grava sull'istituto di credito, e per quanto qui specificamente interessa, l'onere probatorio incombente sulla banca vale anche nel caso in cui la banca agisca in qualità di attrice in sede monitoria e tale onere probatorio - come anticipato - va assolto mediante la produzione del contratto di conto corrente e degli estratti conto relativi a tutto il rapporto contrattuale per cui è causa, atteso che
- 2 - soltanto la produzione del contratto, unitamente all'intera sequenza degli estratti conto ordinari, consente di ricostruire in maniera puntuale il rapporto intercorso tra le parti e, quindi, di verificare, ad esempio, la pattuizione e la concreta applicazione di interessi anatocistici e/o usurari e la loro eventuale illegittimità ( cfr. Cass. civ.
12845 del 2018; Trib. Bari n. 2855 del 5. 7.20 J 8; Trib. Roma n. I 8496 del 2.10.2017).
Ciò detto la certificazione ex art. 50 TUB rappresenta un privilegio probatorio di cui la banca può valersi solo in sede monitoria mentre nella fase di merito incombe sulla banca, attrice in senso sostanziale, l'onere di provare rigorosamente il credito vantato in sede monitoria, producendo in giudizio tutti gli estratti conto integrali dalla data di inizio del rapporto alla chiusura dello stesso, al fine di fornire giustificazione del saldo come dalla stessa calcolato. Il saldo finale, infatti, deve essere determinato sulla base degli estratti conto a partire dall'apertura del medesimo, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, "sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi" (cfr. Cass. civ. n. 20693 del 2016, nonché più di recente sul punto anche Cass. civ. n. 11543 del
2019 e Cass. civ. n. I 077 del 2021).
Nel caso di specie mentre in sede monitoria è stato concesso il decreto ingiuntivo sulla base del saldaconto, in sede di opposizione, alla luce della contestazione di parte opponente, la ha depositato sub doc. 13 e 14 CP_5 gli estratti conto dall'inizio del rapporto.
Anche tale eccezione non può essere accolta.
Parte opponente deduce poi che la sin dal 1994 ha applicato nei confronti del debitore principale interessi CP_5 anatocistici deducendo che gli stessi sono invalidi.
Sul punto però la ha eccepito la prescrizione di tutte le rimesse solutorie anteriori al decennio decorrente CP_5 dalla notifica della citazione ( 10.10.2024 e quindi a ritroso fino al 10.10.2014).
L'eccezione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Come è noto, la Corte Suprema di Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale (10 anni), la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta monetaria illegittimamente addebitata, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto corrente in cui la posta monetaria contestata è stata registrata (v.
Cass. Sez. Unite n. 24418/2010); infatti, nell'anzidetta ipotesi (versamento con funzione ripristinatoria) ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del “solvens” con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'”accipiens”.
Dunque, solo la presenza di un versamento avente natura solutoria può comportare il decorrere della prescrizione dalla relativa annotazione in conto corrente.
Invece, nei rimanenti casi di rimesse ripristinatorie, la prescrizione decorre dalla chiusura del conto corrente.
La giurisprudenza successiva alla sentenza delle Sezioni Unite n. 24418/2010 ha altresì chiarito come i versamenti in conto corrente si presumano in via generale come aventi natura ripristinatoria giacché questa è la funzione tipica e ordinaria del conto corrente e delle relative rimesse (cfr. Cass. n. 4518/2014).
- 3 - E' stato quindi affermato che l'azione di ripetizione dell'indebito proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità di clausole contrattuali con riguardo a un certo contratto di conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale che decorre dai singoli versamenti aventi natura solutoria.
Secondo detta giurisprudenza grava però sull'attore in ripetizione dimostrare la natura indebita dei versamenti e,
a fronte dell'eccezione di prescrizione dell'azione proposta dalla banca, dimostrare l'esistenza di un contratto di apertura di credito idoneo a qualificare il pagamento come ripristinatorio ed a spostare l'inizio del decorso della prescrizione al momento della chiusura del conto (v. Cass. 27704/2018).
Secondo la Corte di Cassazione in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie.
Tale principio di diritto è stato quindi da ultimo confermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 9462/2020.
Nel caso in esame, a fronte dell'eccezione di parte convenuta, parte attrice nulla ha dedotto.
In particolare, la parte attrice non ha evidenziato alcun peculiare pagamento di poste monetarie idoneo a spostare il dies a quo nei termini suddetti.
A fronte del silenzio della difesa attrice sul punto, deve quindi accogliersi l'eccezione proposta dalla parte convenuta con riferimento a tutte le pretese di parte attrice riferite a poste monetarie anteriori alla data del 10 ottobre 2014.
Anche la rettifica delle poste non è possibile in quanto la conseguenza contabile di una rilevata prescrizione del diritto alla ripetizione deve essere l'eliminazione di ogni possibile effetto favorevole al correntista, riconducibile a
"partite" non più ripetibili.
Come condivisibilmente affermato dalla Corte di Appello di Torino con sentenza n. 319/2023 “diversamente opinando, e ritenendo legittima la rettifica di un'annotazione in conto nonostante l'intervenuta prescrizione del relativo diritto alla ripetizione, si giungerebbe alla conclusione – invero paradossale - che un diritto ormai prescritto continui a produrre effetti giuridici ed economici favorevoli al suo titolare, con neutralizzazione degli effetti della prescrizione”.
Quanto invece al periodo successivo alla delibera CICR del 09.02.2000 va osservato che la ha dato CP_5 corretta attuazione alla citata delibera, mediante pubblicazione della modifica contrattuale sulla G.U. e comunicazione al correntista, applicando la capitalizzazione trimestrale degli interessi dal 1/7/2000 in poi (doc.
15 di parte convenuta).
Sul punto si precisa che ai sensi dell'art. 7 commi 2 e 3 della delibera citata, nella fattispecie in esame non occorreva una nuova sottoscrizione del contratto, dal momento che la modifica contrattuale inserita non è peggiorativa rispetto alle condizioni applicate in precedenza, atteso che da una capitalizzazione solo annuale degli interessi a credito e invece trimestrale per quelli a debito si è passati ad una pari periodicità trimestrale per entrambi.
In proposito va infatti tenuto presente come l'art. 7 comma 2 della citata delibera CICR richiede espressamente
- 4 - di effettuare la valutazione di peggioramento delle nuove condizioni contrattuali con riferimento non alle condizioni legali (e cioè ad una situazione di nessuna capitalizzazione dovuta quale conseguenza della nullità della pregressa clausola anatocistica), ma a quelle di fatto applicate dalla Banca fino a quel momento.
Dunque, poichè la modifica rispetta i criteri stabiliti dall'art. 120 T.U.B. e dalla delibera C.I.C.R. da esso richiamata, la clausola contenente la capitalizzazione trimestrale degli interessi, a favore di entrambe le parti, per il periodo successivo alla delibera CICR 9.2.2000 risulta valida.
L'eccezione sollevata dalla parte opponente in relazione all'anatocismo non può quindi trovare accoglimento.
Parte opponente deduce quindi l'estinzione del credito verso il fideiussore per decadenza ex articolo 1957 c.c. deducendo la nullità della clausola riportata all'articolo 6 del contratto di fideiussione.
Sul punto la prova che la parte opponente avrebbe dovuto fornire era sia l'esistenza di un effettivo illecito anticoncorrenziale e sia la corrispondenza tra la clausola riportata nell'intesa a monte e quella contenuta nella garanzia a valle.
Pertanto, la parte che solleva l'eccezione di nullità è onerata di provare che la libertà di scelta del fideiubente - in ordine alla predisposizione del documento sia stata effettivamente limitata e/o compressa per effetto dell'intesa anticoncorrenziale, in tal modo riverberandosi la nullità originaria dell'intesa direttamente nel contratto derivato.
A tal riguardo, giova precisare che il provvedimento della Banca d'IT n. 55/2005 vale quale prova privilegiata dell'intesa anticoncorrenziale soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di istruttoria da parte della Banca medesima, ossia rilasciate nell'arco temporale compreso tra ottobre del 2002 ed il maggio 2005.
Viceversa, ove la garanzia risalga ad un diverso periodo temporale ( nel caso di specie luglio del 2002) il provvedimento della Banca d'IT non costituisce prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza, sicché la parte interessata a contestare la nullità della fideiussione è onerata dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito concorrenziale di cui all'art. 2, comma 2 lett. a) l. n.287/1990 (in questi termini Trib. di Milano, Sezione specializzata in materia di Impresa, n.
1495 del 18.02.2022, Trib. di Napoli, Sez. Imprese, n. 5125 del 24.05.2022, etc.).
In ogni caso parte opponente non ha dato prova alcuna dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale coeva alla prestazione delle fideiussioni avente come oggetto quello di impedire, restringere, falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale bancario attraverso la fissazione di specifiche condizione contrattuali in materia di garanzie fideiussorie.
In particolare, l'opponente non ha dato alcuna prova volta a dimostrare che nel momento in cui è stata sottoscritta la fideiussione un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela (ed i garanti) del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Manca, in altri termini, la prova di un'intesa, anteriore o coeva alla stipulazione della garanzia qui considerata, avente come oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato attraverso la fissazione di specifiche condizioni contrattuali in materia di garanzie fideiussorie.
- 5 - Da quanto sopra, ne discende innanzitutto che non è sufficiente richiamare i principi giuridici per eccepire la nullità della fideiussione sotto il profilo in questione, ma occorre altresì allegare che le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva.
In ogni caso, nel testo delle fideiussioni oggetto di causa non vi è un oggettivo richiamo allo schema dell'Associazione delle Imprese Bancarie censurato con provvedimento della Banca d'IT nel 2005, sicché non può ravvisarsi una effettiva coincidenza con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva di cui alla decisione in esame.
Inoltre, è evidente che affinché possa parlarsi di nullità del contratto “individuale” in termini di nullità derivata, dovrebbe potersi ravvisare un vincolo di dipendenza funzionale o, quantomeno, un collegamento negoziale con l'intesa anticoncorrenziale “a monte”.
Ciò non è tuttavia ravvisabile nel caso di specie, non risultando che lo schema proposto dall'ABI nell'ottobre
2002 abbia effettivamente vincolato l'istituto di credito stipulante nella contrattazione con la parte opponente.
La Banca d'IT e l'Autorità Garante del mercato e della concorrenza, infatti, non hanno dichiarato la nullità delle clausole di cui agli articoli 2 (obbligo di rimborso), 6 (Durata della garanzia) e 8 (Invalidità dell'obbligazione garantita).
Nel provvedimento in parola, infatti, si legge che le valutazioni effettuate da Banca d'IT “non hanno avuto per oggetto la legittimità di singole clausole né la possibilità o meno per le banche di utilizzare la contrattualistica. Ai fini della tutela della concorrenza occorre accertare che l'inserimento nello schema contrattuale uniforme predisposto dall'Associazione di categoria di talune clausole, contenenti per il fideiussore oneri diversi da quelli derivanti dalla disciplina ordinaria, non ostacoli la pattuizione di migliori clausole contrattuali, inducendo le banche a uniformarsi a uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante” (cfr. paragrafo 78 del provvedimento).
Dunque, la semplice presenza degli articoli 2, 6 ed 8 nei contratti di fidejussione non comporta
“automaticamente” l'esistenza della partecipazione alla c.d. “intesa tra imprese” da parte della Banca convenuta.
In ogni caso, come chiarito dalla citata Sentenza della Cassazione, Sezioni Unite, 30/12/2021 n. 41994, il contratto di fideiussione sarebbe, tutt'al più, parzialmente nullo, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata.
Precisamente, nel caso di specie, la nullità per violazione del divieto di intese restrittive della concorrenza colpirebbe le sole clausole dell'articolato schema specificamente individuate dalla Banca d'IT e non la clausola omnibus in particolare, clausola che l'indagine della Banca d'IT ritenne immune da censure.
L'art. 1419, comma 1, c.c. prevede che la nullità della singola clausola si comunichi all'intero contratto “se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità”, ossia se la clausola è a tal segno essenziale nel regolamento di interessi che la sua mancanza verrebbe a snaturare il contratto.
L'onere di provare l'essenzialità, posto a carico di chi fa valere la nullità (tra molte Cass. 19 luglio 2002 n.
10536), non è stato assolto ed è, a parte tutto, evidente che la fideiussione omnibus continua ad assolvere le sue funzioni di garanzia pur se mutilata delle tre clausole che la Banca d'IT giudicò restrittive della
- 6 - concorrenza.
In altre parole, la nullità della/e clausola/e in questione non si comunicherebbe all'intero contratto, ostandovi il limite dell'art. 1419, comma 1, c.c.: le parti lo avrebbero concluso anche senza quella clausola.
Quindi resterebbero colpite soltanto le singole clausole, con conseguente riespansione della disciplina legale derogata/rinunciata, mentre le fideiussioni resterebbero valide per il resto.
Ciò detto in relazione alla validità della fideiussione va osservato che, in ogni caso, non risulterebbe violato il disposto dell'articolo 1957 c.c.
Sul punto va osservato che la Suprema Corte, con la pronuncia n. 22346/2017, ha statuito che, nelle fideiussioni a prima richiesta, l'osservanza dell'onere di cui all'art. 1957 c.c. sia soddisfatto dalla richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria, affermando che 'in tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma
1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio' (nello stesso senso, anche, Cass. 13078/2008, Cass. 7345/95).
La Suprema Corte ha invero argomentato che, se il rinvio si intendesse anche alla previsione di tale azione, la garanzia non sarebbe più a prima richiesta, essendovi palese contraddizione nel postulare che la volontà contrattuale d'imporre al garante l'adempimento dell'obbligazione di garanzia a semplice richiesta e senza possibilità di eccezioni, possa intendersi nel senso che tale richiesta si debba manifestare con l'azione giudiziaria (Cass. 13078/2008 cit.).
D'altronde la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'articolo 1957 del Cc quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente.
La clausola di “semplice richiesta scritta”, così intesa, non tradisce la funzione dell'art. 1957 c.c., ossia di evitare al fideiussore incertezza in ordine agli effetti e alla sorte della sua obbligazione, consentendogli di agire, a sua volta, nei confronti del debitore principale ed evita altresì di comprimere i tempi per la composizione stragiudiziale della controversia, evitando che in prossimità della scadenza del termine la banca sia indotta ad agire giudizialmente, per evitare la decadenza, con sensibile aggravio della posizione del garante: spese di lite, eventuali iscrizioni ipotecarie ecc.
Nel caso di specie, la fideiussione è a prima richiesta in quanto nel contratto è previsto l'obbligo per il fideiussore di “pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta” (articolo 7 della fideiussione).
L'obbligazione è venuta a scadenza con la lettera di revoca degli affidamenti e intimazione di pagamento inviata con lettera del febbraio del 2012 e ricevuta da debitore e garante in data 23.2.2012 (doc. 7 del fascicolo
- 7 - monitorio).
In altri termini, attraverso tale singola nota, la richiesta di pagamento interveniva immediatamente rispetto alla scadenza del debito principale, rispettando in ogni caso e a fortiori il termine semestrale.
L'azione giudiziale è stata poi intrapresa con la domanda di ammissione al passivo del fallimento della in data 21.05.2013 e può dirsi rispettosa di quanto prevede l'articolo 1957 c.c. con riferimento alla Parte_2 diligenza nel continuare le azioni potendosi considerare un termine ragionevole.
Anche tale eccezione non può quindi trovare accoglimento.
Parte opponente infine deduce la prescrizione del credito verso il fideiussore in quanto a seguito dell'intimazione della banca ricevuta in data 23.02.2012 il termine di prescrizione decennale è decorso il 23.02.2022.
Tuttavia, la parte opponente non tiene in conto che la presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile all'atto con cui si inizia un giudizio, determina, ai sensi dell'art. 2945, secondo comma cod. civ., l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del condebitore solidale del fallito, ai sensi dell'art. 1310, primo comma, cod. civ. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato con rinvio la decisione con cui il giudice di merito aveva accolto l'opposizione a precetto proposta da uno dei coobbligati solidali del fallito, sul presupposto dell'intervenuta prescrizione decennale, nei suoi riguardi, del credito oggetto di un provvedimento monitorio dal medesimo condebitore, mentre, per contro, la presentazione dell'istanza di insinuazione del credito nel passivo fallimentare aveva dispiegato efficacia interruttiva anche nei confronti di tale soggetto)” (Cass. III, n.
16408/2014); “La presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile alla domanda giudiziale, determina, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del fideiussore del fallito, ex art. 1310, comma 1, c.c.” (Cass. III, n. 9638/2018).
Nel caso di specie l'interruzione del decorso della prescrizione è iniziata in data 21.05.2013 e si è protratto sino al febbraio del 2018 e cioè sino al riparto finale nel fallimento con la conseguenza che anche tale Parte_2 eccezione non può essere accolta.
Alla luce di tali motivazioni l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto va confermato e dichiarato esecutivo ai sensi degli articoli 653 e 654 c.p.c.
Le spese processuali seguono la soccombenza di parte opponente e devono essere liquidate come da dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (ai sensi del d.m. 147/2022) tenendo in considerazione, in relazione alla fase di studio ed introduttiva i parametri medi, mentre per la fase istruttoria ( consistita nel mero deposito delle memorie) e con esclusione della fase decisoria (non avendo la parte opposta presenziato all'udienza) si tengono in considerazione i parametri minimi dello scaglione compreso tra
520.001,00 e 1.000.000,00 di euro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 1127/2024 proposta da così provvede: Parte_1
- 8 - 1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1127/2024 emesso dal
G.U. presso il Tribunale di Busto Arsizio il 24.07.2024 che dichiara esecutivo ai sensi degli articoli 653 e 654
c.p.c.;
2. condanna alla rifusione in favore di in persona del legale Parte_1 Parte_2 rappresentante pro tempore delle spese di lite, liquidate in complessivi € 14.413,00, oltre rimborso spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Busto Arsizio, il 24/09/2025
Il Giudice
Carlo Barile
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