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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/03/2025, n. 1279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1279 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Pacelli, ha pronunziato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 8729/2024 avente ad oggetto: ratei
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv.to Luigi Ferrazzano, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal funzionario dott. Roberto Iovine, elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena, come in atti
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08.07.2024, la ricorrente in epigrafe citava in giudizio l' CP_1
onde ottenere il pagamento dell'assegno di invalidità civile ex. art. 13, L. 118/71. Al riguardo esponeva che il Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, con decreto di omologa del 17.11.2023, emesso all'esito del procedimento ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n.
1137/2023 R.G., aveva riconosciuto il requisito sanitario legittimante la prestazione richiesta a decorrere dal mese di gennaio 2023, ma l' non aveva poi provveduto al CP_1
pagamento della provvidenza.
Deduceva, altresì, di aver notificato il predetto decreto di omologa, con contestuale modello AP70, in data 05.03.2024.
Chiedeva, pertanto, la condanna del convenuto istituto al pagamento dei ratei della prestazione richiesta, con vittoria di spese e attribuzione.
L' si costituiva ed eccepiva di aver provveduto alla liquidazione della prestazione con CP_1
provvedimento TE08 datato 27.11.2024, e di aver posto la stessa in pagamento, comprensiva di arretrati, a decorrere dal 09.12.2024.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Con note di trattazione scritta per l'odierna udienza, parte ricorrente chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria delle spese di lite, avendo l' provveduto al CP_1
pagamento della prestazione dopo il deposito e la notifica del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 18.03.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Va dichiarata cessata la materia del contendere avendo l' provveduto al pagamento. CP_1
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n.
486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000
n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'oggetto del contendere, avendo l' provveduto al pagamento (cfr. prospetto di CP_1
liquidazione e cedolino allegati alla memoria).
Per quanto attiene al regime delle spese processuali, va ricordato che in caso di cessata materia del contendere le spese seguono il principio della soccombenza virtuale, secondo cui il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta cessata materia del contendere.
Nel caso di specie, la domanda risulta astrattamente fondata e parte ricorrente ha provveduto al deposito di tutta la documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza del proprio diritto a ottenere la prestazione richiesta.
Né l' ha dedotto alcun elemento a giustificazione del ritardato pagamento, intervenuto CP_1
dopo il deposito e la notifica del ricorso, perfezionatasi il 09.07.2024 (cfr. ricevute pec in atti).
Le spese, pertanto, si liquidano pertanto a carico dell' come da dispositivo, tenuto conto CP_1
della natura e del valore della presente controversia, della bassa complessità e serialità delle questioni trattate nonché dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Rosa Pacelli, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 1.865,00, oltre CP_1
IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi. AV, 19.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Rosa Pacelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Pacelli, ha pronunziato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 8729/2024 avente ad oggetto: ratei
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv.to Luigi Ferrazzano, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal funzionario dott. Roberto Iovine, elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena, come in atti
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08.07.2024, la ricorrente in epigrafe citava in giudizio l' CP_1
onde ottenere il pagamento dell'assegno di invalidità civile ex. art. 13, L. 118/71. Al riguardo esponeva che il Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, con decreto di omologa del 17.11.2023, emesso all'esito del procedimento ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n.
1137/2023 R.G., aveva riconosciuto il requisito sanitario legittimante la prestazione richiesta a decorrere dal mese di gennaio 2023, ma l' non aveva poi provveduto al CP_1
pagamento della provvidenza.
Deduceva, altresì, di aver notificato il predetto decreto di omologa, con contestuale modello AP70, in data 05.03.2024.
Chiedeva, pertanto, la condanna del convenuto istituto al pagamento dei ratei della prestazione richiesta, con vittoria di spese e attribuzione.
L' si costituiva ed eccepiva di aver provveduto alla liquidazione della prestazione con CP_1
provvedimento TE08 datato 27.11.2024, e di aver posto la stessa in pagamento, comprensiva di arretrati, a decorrere dal 09.12.2024.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Con note di trattazione scritta per l'odierna udienza, parte ricorrente chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria delle spese di lite, avendo l' provveduto al CP_1
pagamento della prestazione dopo il deposito e la notifica del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 18.03.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Va dichiarata cessata la materia del contendere avendo l' provveduto al pagamento. CP_1
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n.
486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000
n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'oggetto del contendere, avendo l' provveduto al pagamento (cfr. prospetto di CP_1
liquidazione e cedolino allegati alla memoria).
Per quanto attiene al regime delle spese processuali, va ricordato che in caso di cessata materia del contendere le spese seguono il principio della soccombenza virtuale, secondo cui il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta cessata materia del contendere.
Nel caso di specie, la domanda risulta astrattamente fondata e parte ricorrente ha provveduto al deposito di tutta la documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza del proprio diritto a ottenere la prestazione richiesta.
Né l' ha dedotto alcun elemento a giustificazione del ritardato pagamento, intervenuto CP_1
dopo il deposito e la notifica del ricorso, perfezionatasi il 09.07.2024 (cfr. ricevute pec in atti).
Le spese, pertanto, si liquidano pertanto a carico dell' come da dispositivo, tenuto conto CP_1
della natura e del valore della presente controversia, della bassa complessità e serialità delle questioni trattate nonché dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Rosa Pacelli, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 1.865,00, oltre CP_1
IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi. AV, 19.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Rosa Pacelli