Ordinanza cautelare 23 dicembre 2024
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 07/04/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00363/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01134/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1134 del 2024, proposto da
Sidercad s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , in proprio e in qualità di mandataria del R.T.P. con Tecnosistem s.p.a., ing. Costa, arch. Varratta e geol. Minetti, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Corbyons e Fabio Buchicchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Genova, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Luca De Paoli e Luca Capizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Rina Consulting s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , in proprio e in qualità di mandataria del R.T.P. con Seingim Global Service s.r.l., Atelier(S) Alfonso Femia s.r.l., Steel Project Engineering s.r.l. e B & C Associati, rappresentata e difesa dall’avvocato Roberto Damonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Systra s.p.a., Seteco Ingegneria s.r.l., One Works s.p.a., Molfino & Longo Ingegneria s.r.l. e Manens s.p.a., non costituite in giudizio;
per l’annullamento
degli atti della procedura aperta per l’affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnico-economica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, predisposizione della relazione geologica, rilievi e indagini, in relazione alla realizzazione del sistema di collegamento “ Moving Walkway ” tra l’aeroporto di Genova e la fermata ferroviaria Erzelli / aeroporto e, segnatamente, dell’ammissione delle offerte dei graduati al primo, al secondo ed al terzo posto, dell’aggiudicazione, della determinazione di nomina della commissione, dei verbali, degli atti di verifica di congruità, nonché, in subordine, della lex specialis ove interpretata nel senso che la stazione appaltante non sia obbligata ad osservare la legge n. 49/2023;
nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con il raggruppamento aggiudicatario e subentro, e per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni per equivalente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Genova e di Rina Consulting s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 21 marzo 2025, la dott.ssa Liliana Felleti e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato e depositato il 4 dicembre 2024 Sidercad s.p.a., in proprio e quale capogruppo del R.T.P. con Tecnosistem s.p.a., ing. Costa, arch. Varrata e dott. Minetti, ha impugnato gli atti della procedura aperta indetta dal Comune di Genova per l’affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnico-economica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, predisposizione della relazione geologica, rilievi e indagini, in relazione alla realizzazione del sistema di collegamento “ Moving Walkway ” tra l’aeroporto di Genova e la fermata ferroviaria Erzelli / aeroporto. Segnatamente, la ricorrente ha gravato l’ammissione delle offerte degli operatori professionali graduati al primo, al secondo ed al terzo posto, l’aggiudicazione in favore del R.T.P. Rina Consulting s.p.a. / Seingim Global Service s.r.l. / Atelier(S) Alfonso Femia s.r.l. / Steel Project Engineering s.r.l. / B & C Associati, la determinazione di nomina della commissione, i verbali, gli atti di verifica della congruità, nonché, in subordine, la lex specialis per l’ipotesi in cui si ritenesse che non imponga l’osservanza della legge n. 49/2023 a pena di esclusione. In particolare, premesso di essersi classificata quarta in graduatoria, Sidercad s.p.a. ha chiesto l’annullamento degli atti di gara e la condanna dell’Amministrazione all’affidamento dei servizi professionali, previa declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con il raggruppamento aggiudicatario e subentro, nonché al risarcimento dei danni.
Ha articolato i seguenti motivi:
I) Violazione degli artt. 3 e 17 del disciplinare di gara. Violazione dell’art. 8 del d.lgs. n. 36/2023 e della legge n. 49/2023. Violazione del divieto di disapplicazione della lex specialis di gara . I primi tre R.T.P. graduati avrebbero dovuto essere esclusi per aver offerto ribassi tali non solo da elidere completamente le componenti delle spese e delle indagini geognostiche, ma anche da erodere il compenso professionale quantificato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016. Ciò in quanto il Comune si sarebbe vincolato all’osservanza dei minimi di cui al D.M. 17 giugno 2016, prevedendo nel disciplinare e nello schema di contratto l’operatività delle regole dell’equo compenso, attraverso il richiamo dell’art. 8 del d.lgs. n. 36/2023 e della legge n. 49/2023. Per contro, le considerazioni addotte dalla stazione appaltante nell’atto di aggiudicazione si rivelerebbero inattendibili, giacché: si porrebbero in contrasto con le disposizioni della lex specialis , insuscettibili di disapplicazione; il correttivo al codice dei contratti, attualmente non ancora pubblicato, non riguarderebbe comunque il caso in esame, essendo successivo all’espletamento della procedura.
II) Violazione e/o falsa e/o errata applicazione dell’art. 8 del d.lgs. n. 36/2023 e della legge n. 49/2023 . La legge n. 49/2023 sull’equo compenso si applicherebbe agli affidamenti dei servizi di progettazione, a prescindere da ogni diversa previsione di gara, in virtù delle norme contenute nella stessa legge e nell’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023. Pertanto, poiché le offerte delle prime tre classificate avrebbero illegittimamente ribassato anche la voce del compenso, ex lege incomprimibile, l’Amministrazione avrebbe dovuto estrometterle dalla competizione.
III) Violazione e/o falsa e/o errata applicazione dell’art. 8 del d.lgs. n. 36/2023 e della legge n. 49/2023 . In via subordinata, la legge di gara sarebbe illegittima ove interpretata nel senso di escludere l’operatività dell’equo compenso, per le ragioni illustrate nel motivo precedente.
Il Comune di Genova si è costituito in resistenza, eccependo la tardività del ricorso per omessa tempestiva impugnazione del bando di gara e difendendo, in ogni caso, la piena legittimità degli atti gravati.
Si è costituita in giudizio anche Rina Consulting s.p.a., opponendo il mancato superamento della prova di resistenza nell’ipotesi di rideterminazione dell’offerta vincitrice con i valori minimi ex D.M. 17 giugno 2016, nonché instando per la reiezione dell’impugnativa nel merito.
Con ordinanza n. 316 del 23 dicembre 2024 il Tribunale ha fissato l’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
Con memoria notificata e depositata il 3 febbraio 2025 la ricorrente ha precisato la domanda risarcitoria, esponendo le voci di danno per lucro cessante, quantificabile in € 125.045,60, per sottoutilizzo della struttura aziendale nel periodo della gara, stimato in € 160.049,30, per pregiudizio curriculare, da liquidarsi nel 6% del valore dell’appalto, e per costi di partecipazione alla gara, pari ad € 25.750,00.
Le parti hanno ribadito ed ampliato le proprie argomentazioni con memorie ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a., insistendo nelle rispettive conclusioni. In particolare, la resistente e la controinteressata hanno eccepito l’inammissibilità del gravame per difetto di legittimazione della ricorrente a fare valere la nullità di protezione prevista dalla legge n. 49/2023.
Alla pubblica udienza del 21 marzo 2025 la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
1. Sidercard s.p.a., capofila di un raggruppamento temporaneo di professionisti, contesta gli atti della procedura di gara esperita dal Comune di Genova per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi alla realizzazione del sistema di collegamento “ Moving Walkway ” tra l’aeroporto di Genova e la fermata ferroviaria Erzelli / aeroporto, lamentando il mancato rispetto della normativa in materia di c.d. equo compenso.
2. Può prescindersi dal vaglio delle eccezioni pregiudiziali, attesa l’infondatezza dell’impugnativa, come in appresso si illustra.
3. Per comodità di esposizione, verrà scrutinato dapprima il II) motivo, concernente il rapporto tra il d.lgs. n. 36/2023 e la legge n. 49/2023 sull’equo compenso.
Le censure mosse dalla ricorrente non sono meritevoli di accoglimento.
È anzitutto opportuno riportare le disposizioni potenzialmente rilevanti nella presente fattispecie.
L’art. 8, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante il codice dei contratti pubblici, nel testo applicabile ratione temporis , stabilisce che le prestazioni d’opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo casi eccezionali, e che “ la pubblica amministrazione garantisce comunque l’applicazione del principio dell’equo compenso ”.
Per le modalità di determinazione dei prezzi relativi alle fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, l’art. 41, comma 15, del d.lgs. n. 36/2023 rinvia all’allegato I.13; quest’ultimo prevede l’applicazione del D.M. 17 giugno 2016, con attualizzazione del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2. Ai sensi del penultimo periodo dell’art. 41, comma 15, cit., nella versione vigente al momento dell’indizione della procedura in contestazione, “ I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara dell’affidamento ”.
La legge 21 aprile 2023, n. 49, contiene le regole in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. L’art. 1 della legge n. 49/2023 definisce “ equo ” il compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, nonché conforme agli onorari determinati in base ai decreti ministeriali indicati nella stessa disposizione (per gli avvocati, il decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell’art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012; per gli altri professionisti iscritti agli ordini e collegi, i decreti adottati ai sensi dell’art. 9 del d.l. n. 1/2012, conv. in l. n. 27/2012; per gli operatori delle professioni non ordinistiche, un apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy ). L’art. 2 individua l’ambito di applicazione della disciplina, che riguarda le prestazioni d’opera intellettuale rese dai professionisti, singolarmente oppure in forma associata o societaria, in favore delle banche e delle assicurazioni, delle loro controllate e mandatarie, delle imprese medie e grandi ( id est con più di cinquanta lavoratori o con ricavi annui superiori a dieci milioni di euro), nonché della pubblica amministrazione e delle società a partecipazione pubblica. L’art. 3 sancisce la nullità relativa (ossia solo a favore del professionista) delle clausole contrattuali che stabiliscano un compenso non equo e proporzionato all’opera prestata e, segnatamente, inferiore agli importi derivanti dai parametri fissati nei decreti ministeriali richiamati nell’art. 1.
3.1. Ciò posto, l’assenza di coordinamento espresso tra il codice dei contratti del 2023 e la di poco posteriore legge sull’equo compenso ha dato la stura ad una vivace querelle interpretativa.
Un primo indirizzo, seguito da parte della giurisprudenza di primo grado, ha affermato l’operatività della legge n. 49/2023 anche nelle gare pubbliche per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura. Pertanto, il compenso quantificato dall’Amministrazione secondo gli appositi parametri sarebbe inderogabile e, quindi, non suscettibile di ribasso, violandosi altrimenti una norma imperativa (integrante la disciplina di gara che consenta di comprimere i valori minimi di cui ai decreti ministeriali), con la conseguenza che la riduzione della base d’asta potrebbe essere praticata solo per le voci relative alle spese ed agli oneri accessori (in tal senso cfr., ex aliis , T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-quater, 14 novembre 2024, n. 20274; T.R.G.A. Bolzano, 9 ottobre 2024, n. 231).
Secondo l’opposto orientamento, sposato da altre pronunzie di prime cure e dall’Anac, la legge del 2023 sull’equo compenso non si estende alle procedure concorrenziali per gli affidamenti dei servizi di natura intellettuale, disciplinate dalla normativa speciale sui contratti pubblici: donde la ribassabilità degli onorari professionali, la cui congruità rimane assicurata dal modulo procedimentale di verifica dell’anomalia dell’offerta (v. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 25 luglio 2024, n. 483; T.A.R. Campania, sez. II, 16 luglio 2024, n. 1494; nonché atto del Presidente Anac del 19 aprile 2024 e parere Anac n. 40 del 30 luglio 2024).
Nel solco della seconda opzione ermeneutica si iscrivono due recenti pronunce del Consiglio di Stato, le quali contengono, però, significative puntualizzazioni ed aggiunte.
Segnatamente, secondo l’impostazione di Cons. St., sez. III, 27 gennaio 2025, n. 594 (che ha riformato T.A.R. Veneto, sez. III, 3 aprile 2024, n. 632, aderente al primo indirizzo), il concorrente sconfitto non è legittimato ad impugnare gli atti di gara assumendo la violazione della legge n. 49/2023, perché, ai sensi dell’art. 3, comma 4, l’invalidità della pattuizione recante un compenso iniquo costituisce una nullità di protezione, invocabile esclusivamente dal professionista parte negoziale e non anche da terzi competitori. In ogni caso, ad avviso di tale pronunzia, i due plessi normativi vanno interpretati ed applicati in modo integrato e coordinato, sicché, con riguardo alla contrattualistica pubblica, la nozione di equo compenso dovrebbe essere riformulata in termini di equo ribasso, per via dei differenti meccanismi liquidatori previsti dal D.M. 17 giugno 2016, richiamato dall’allegato I.13 del d.lgs. n. 36/2023, e dal D.M. n. 140/2012, cui farebbe riferimento l’art. 1 della legge n. 49/2023. Ciò in quanto, pur contenendo la stessa formula di calcolo, l’art. 36 del D.M. n. 140/2012 contempla per le professioni dell’area tecnica un range di flessibilità in ragione della complessità della prestazione, onde l’onorario può essere aumentato o diminuito fino al 60% rispetto a quello altrimenti liquidabile; di contro, il D.M. 17 giugno 2016 definisce un importo fisso da porre a base di gara. Il controllo dell’equità del ribasso del compenso proposto dagli offerenti rispetto all’importo computato ai sensi del D.M. n. 140/2012 andrebbe effettuato dalla stazione appaltante in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta.
Parzialmente divergente è la prospettiva di Cons. St., sez. V, 3 febbraio 2025, n. 844, la quale ritiene che i due sistemi siano distinti ed autonomi. Secondo la decisione in parola, l’art. 41, comma 15, del d.lgs. n. 36/2023 considera i parametri ministeriali quale strumento per determinare la base d’asta, contemperando istanze competitive ed esigenze equitative, mentre la legge n. 49/2023 non trova diretta e generale applicazione nelle procedure di gara per l’affidamento dei contratti pubblici: donde, da un lato, la fisiologica riducibilità dell’intero prezzo, senza limitazioni verso il basso, coerentemente con la finalità proconcorrenziale fondante la normativa sugli appalti pubblici; dall’altro lato, la rimessione del controllo sul corrispettivo alla disciplina dell’anomalia delle offerte, soggetta alla diversa logica della sostenibilità economica della complessiva proposta contrattuale. Da tale ricostruzione consegue che solo la stazione appaltante può stabilire nella legge di gara la non ribassabilità della componente del corrispettivo costituita dal compenso professionale, nell’esercizio della propria discrezionalità ed entro termini ragionevoli, sulla scia di quanto ammesso dall’art. 108, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023 (che consente di prevedere persino un prezzo fisso totale, restringendo la competizione esclusivamente ai profili qualitativi delle offerte).
Per completezza, si rileva che la novella di cui al d.lgs. n. 209/2024 ha posto fine alla vexata quaestio per i futuri affidamenti, operando un bilanciamento tra la tutela dell’equo compenso ed il principio di concorrenza. In particolare, è stato previsto che il corrispettivo posto a base di gara (formato dall’onorario determinato con i parametri ministeriali, nonché dalle spese e dagli oneri accessori) costituisce un prezzo fisso per il 65%, mentre può essere ribassato per il restante 35% (inoltre, l’amministrazione deve fissare un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30%: v. art. 41, comma 15- bis , del d.lgs. n. 36/2023). Invece, per i servizi di ingegneria e architettura oggetto di affidamento diretto, la riduzione degli onorari è stata ammessa fino al 20% (art. 41, comma 15- quater , del d.lgs. n. 36/2023).
3.2. Orbene, alla stregua dei canoni ermeneutici letterale, teleologico e sistematico, il Collegio ritiene preferibile l’opzione ricostruttiva favorevole alla ribassabilità dell’intera base d’asta, comprensiva del compenso professionale calcolato con i parametri contenuti nei decreti ministeriali e, nella specie, nel D.M. 17 giugno 2016.
3.2.1. Sotto il profilo della littera legis , l’art. 8 del d.lgs. n. 36/2023 richiama il “ principio ” dell’equo compenso, utilizzando un termine che, all’evidenza, designa una direttiva di massima e non una regola di dettaglio.
A ben vedere, tale espressione ricalca quella impiegata dall’art. 19- quaterdecies , comma 3, del d.l. n. 148/2017, conv. in l. n. 172/2017, vigente al momento dell’emanazione del codice dei contratti e poi abrogato dalla legge n. 49/2023, secondo cui “ La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell’equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti ”. Va in proposito rammentato che l’art. 19- quaterdecies del d.l. n. 148/2017 ha introdotto nell’ordinamento la prima regolamentazione dell’equo compenso, volta a tutelare gli avvocati e gli altri professionisti principalmente nei rapporti con le imprese bancarie, assicurative e, in generale, di grandi dimensioni, prevedendo al contempo la garanzia del principio dell’equo compenso anche da parte delle amministrazioni. La nozione di compenso equo ed i meccanismi di tutela erano analoghi a quelli della legge n. 49/2023, ma la clausola recante onorari al di sotto dei minimi era affetta da nullità relativa solo se vessatoria, ossia predisposta unilateralmente dal contraente “forte” e comportante un significativo squilibrio contrattuale a carico del professionista. In tale contesto la giurisprudenza prevalente riteneva che la disciplina dell’equo compenso non operasse nell’ipotesi di libera adesione del professionista ad un bando pubblico confezionato dall’amministrazione, potendo in tal caso il prestatore d’opera intellettuale valutare se partecipare o meno alla competizione e, in caso affermativo, decidere quale importo offrire (cfr. Cons. St., sez. III, 5 aprile 2024, n. 3176; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 29 aprile 2021, n. 1071).
Dunque, l’art. 8 del d.lgs. n. 36/2023, recependo soltanto il “ principio ” dell’equo compenso, ha codificato la riferita interpretazione restrittiva accolta in sede pretoria: sicché le disposizioni sull’equo compenso (d.l. n. 148/2017 prima, legge n. 49/2023 poi) si applicano esclusivamente ai rapporti tra professionisti e pubbliche amministrazioni sorti all’infuori di gare pubbliche e, quindi, ai contratti d’opera intellettuale oggetto di affidamento diretto (fino all’entrata in vigore del correttivo del 2024, poiché, come si è detto, ai sensi del nuovo art. 41, comma 15- quater , del d.lgs. n. 36/2023 il relativo onorario è adesso riducibile entro il limite del 20%).
Invece, per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura mediante procedura di evidenza pubblica, dal tenore letterale dell’art. 41, comma 15, penultimo periodo del d.lgs. n. 36/2023, nella formulazione originaria riferita all’ “ importo da porre a base di gara ”, si evince che il principio dell’equo compenso è stato concretizzato nella (sola) regola di dettaglio della determinazione della base d’asta con i parametri del D.M. 17 giugno 2016.
Analoghe indicazioni si rinvengono dall’esame dei lavori preparatori del nuovo codice dei contratti, giacché, nella seduta del 31 gennaio 2023, la Rete Nazionale delle Professioni dell’Area Tecnica e Scientifica aveva proposto una serie di emendamenti alla prima bozza, tra cui l’inserimento dell’obbligo dell’Amministrazione committente di corrispondere onorari calcolati con i parametri professionali vigenti, sia in generale, nell’art. 8, comma 2, sia con specifico riferimento ai servizi di architettura e ingegneria, nell’art. 41, comma 13 (v. relazione della Rete delle Professioni Tecniche acquisita dall’ottava commissione permanente del Senato nella seduta del 31.1.2023, pubblicata sul sito istituzionale del Senato della Repubblica). Il mancato recepimento di tali modifiche conferma che la volontà legislativa era di non vincolare le stazioni appaltanti a corrispettivi costituiti (per la quota fisiologicamente maggioritaria) da compensi professionali rigidi ed incomprimibili in gara, fermi restando l’uso dei parametri dei decreti ministeriali per fissare la base d’asta di partenza e l’inammissibilità di prestazioni gratuite, tranne in casi eccezionali.
3.2.2. Per l’interpretazione della legge n. 49 del 2023 il criterio letterale non offre spunti decisivi, perché, se l’art. 2 definisce l’ambito oggettivo della disciplina con riguardo alla “ prestazione d’opera intellettuale di cui all’articolo 2230 del codice civile ”, il successivo art. 3, comma 5, contempla la possibilità di contestare avanti al giudice ordinario il compenso inferiore ai valori minimi stabilito, oltre che in una convenzione o in un contratto, anche all’ “ esito della gara ”: espressione, quest’ultima, che evoca le procedure di evidenza pubblica, pur prestandosi a ricomprendere le selezioni che, talvolta, sono espletate dalle grandi imprese.
Un supporto esegetico proviene, invece, dai lavori parlamentari relativi alla legge n. 49/2023, poiché, nella seduta della seconda commissione permanente del Senato del 14 marzo 2023, venne respinto l’emendamento n. 2.0.1, mirato ad inserire nell’ordito normativo una disposizione di coordinamento con il codice dei contratti e, segnatamente, la prescrizione che, con riferimento agli incarichi di progettazione, “ il compenso del professionista per le prestazioni rese in esecuzione di appalti pubblici…deve comunque essere conforme ai parametri definiti dalla legge ” (v. scheda dei lavori preparatori della legge n. 49/2023 sul sito istituzionale del Senato della Repubblica). Dunque, pur estendendo la legge n. 49 del 2023 ai rapporti tra professionisti e pubblica amministrazione, il legislatore storico ha manifestato la volontà di tenere distinti gli ambiti di applicazione della normativa domestica sull’equo compenso e del corpus speciale di derivazione europea sulle procedure di gara finalizzate alla stipula di contratti pubblici aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura.
Infine, sotto il profilo sistematico, la soluzione accolta è coerente con lo scopo della legge n. 49/2023, che risiede nella tutela del professionista contraente “debole”, il quale presta la sua opera in un quadro regolatorio in cui è sprovvisto di adeguate protezioni nei confronti di un committente “forte”, che può, a sua discrezione, imporre le condizioni economiche: situazione che, di norma, non ricorre nel caso in cui l’affidamento del contratto consegue allo svolgimento di una gara pubblica, cioè di un libero confronto concorrenziale tra più operatori nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.
Viceversa, la commistione dei due plessi normativi finirebbe per contraddire il meccanismo di tutela configurato dalla legge n. 49/2023, per cui il contratto rimane in vita ed il compenso viene ricondotto ad equità. Infatti, secondo l’esegesi prospettata dalla deducente, il concorrente che abbia proposto di essere remunerato con un onorario inferiore ai valori del D.M. 17 giugno 2016 dovrebbe essere automaticamente estromesso dalla competizione, finanche nel caso in cui, come nella specie, la sua offerta tecnica sia qualitativamente migliore. Ma, in tal guisa, la legge sull’equo compenso sortirebbe effetti incongruenti con la sua stessa ratio protettiva, assumendo paradossalmente i connotati di una sanzione comminata al professionista, oltre che esiti contrastanti con il principio del risultato, stella polare nella materia dei contratti pubblici ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023.
3.2.3. Alla luce di quanto sin qui esposto, non è significativo che i parametri per la quantificazione dell’equo compenso di ingegneri e architetti siano contenuti nel D.M. 17 giugno 2016 e, quindi, coincidano con quelli da utilizzare per determinare la base d’asta ex d.lgs. n. 36/2023. In proposito, come evidenziato dall’esponente, il rinvio operato dall’art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 49/2023 ai decreti ministeriali adottati ai sensi dell’art. 9 del d.l. n. 1/2012 non riguarda il decreto di cui al primo periodo, avente ad oggetto la liquidazione del compenso da parte di un organo giurisdizionale (ossia il D.M. 20 luglio 2012, n. 140), bensì il decreto di cui al terzo periodo, che concerne i corrispettivi da porre a base delle procedure di affidamento dei servizi relativi all’architettura e all’ingegneria (vale a dire inizialmente il D.M. 31 ottobre 2013, n. 143, poi sostituito dal D.M. 17 giugno 2016, che, nel preambolo, richiama l’art. 9, comma 2, del d.l. n. 1/2012).
4. Il I) mezzo di ricorso non persuade.
Secondo costante indirizzo giurisprudenziale, il bando, il disciplinare e gli altri documenti recanti la lex specialis di gara, come tutti gli atti amministrativi, devono essere interpretati alla stregua dei criteri ermeneutici di diritto comune di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. Tra questi assume carattere preminente il canone dell’esegesi letterale, anche se il giudice deve comunque ricostruire l’intento dell’amministrazione in base al contenuto complessivo dell’atto ed alla luce del principio di buona fede, per cui gli effetti degli atti amministrativi vanno individuati secondo quanto il destinatario può ragionevolmente intendere; in proposito, il principio costituzionale di buon andamento impone alla P.A. di operare in modo chiaro e lineare, tale da fornire agli amministrati regole di condotta certe e sicure, soprattutto quando da esse possano derivare conseguenze negative (in tal senso cfr., ex plurimis , Cons. St., sez. VI, 15 novembre 2023, n. 9774; Cons. St., sez. IV, 19 giugno 2023, n. 5992; Cons. St., sez. V, 29 luglio 2022, n. 6699). In particolare, nell’interpretare la legge di gara occorre privilegiare il valore semantico delle proposizioni utilizzate nelle singole clausole, evitando qualsiasi percorso ermeneutico che conduca all’integrazione delle regole e, per questa via, faccia emergere significati ulteriori ed estranei rispetto a quelli contenuti nel perimetro dei possibili significati delle disposizioni (v., ex multis , Cons. St., sez. III, 24 novembre 2020, n. 7345; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 10 novembre 2023, n. 16766).
Nel caso in esame, l’art. 3 del disciplinare (doc. 5 ricorrente) prevede che “ La presente procedura è affidata col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in ossequio all’art. 108 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 8 del Codice e nel rispetto di quanto disposto dalla Legge n. 49/2023, garantisce per il presente affidamento l’applicazione del principio dell’equo compenso ”. L’art. 17 specifica che “ Il concorrente dovrà indicare, in cifre e in lettere, la percentuale di ribasso da applicare all’importo complessivo posto a base di gara per ciascun lotto, al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed IVA…sulla base del combinato disposto dell’art. 8 del Codice Appalti con le recenti disposizioni della Legge 49/2023 recante «Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali», la presente procedura è affidata col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in ossequio al disposto dell’art. 108 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 ”.
Dunque, la lex specialis si limita a richiamare genericamente la normativa vigente, senza vietare il ribasso del compenso professionale calcolato dalla stazione appaltante ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 (a differenza del caso esaminato da Cons. St., sez. V, 3 febbraio 2025, n. 844, cit., nel quale la lex di gara qualificava gli onorari determinati in base al D.M. 17 giugno 2016 come “ inderogabili e non ribassabili ”). Pertanto, se è vero che la formulazione delle frasi trascritte non brilla per chiarezza, è altrettanto vero che non è possibile desumerne la dedotta incomprimibilità della quota del corrispettivo corrispondente al compenso, a pena di espulsione dell’offerente, giacché una simile operazione si risolverebbe in un’inammissibile forzatura della legge di gara.
Non conduce a diverse conclusioni il fatto che lo schema di contratto facesse riferimento alla determinazione del prezzo mediante applicazione dello sconto percentuale sulle “ voci ribassabili ” (doc. 25 ricorrente): tale locuzione appare, in realtà, un refuso, verosimilmente dovuto all’adattamento di un modello negoziale predisposto per affidamenti di lavori o di servizi non intellettuali, nei quali i costi della manodopera dipendente e della sicurezza non sono ribassabili; in ogni caso, in assenza di specifiche e puntuali indicazioni della lex specialis , l’inciso in questione non è sufficiente a fondare l’inderogabilità dell’onorario.
Al contrario, a riprova della riducibilità del compenso di cui al D.M. 17 giugno 2016 milita l’art. 9 del capitolato speciale (doc. 2 ricorrente), il quale, per le varianti progettuali redatte dal professionista su richiesta dell’Amministrazione, riconosce l’onorario calcolato con i parametri vigenti e con lo stesso “ sconto ” praticato in sede di offerta (“ Per tali prestazioni saranno riconosciuti i compensi determinati con gli stessi criteri utilizzati dall’Affidatario stesso per la formulazione dell’offerta e con analogo sconto ”).
Peraltro, la riferita interpretazione trova ulteriore conferma nella nota inviata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri al Comune di Genova il 7 giugno 2024, con cui l’organo professionale ha chiesto all’Amministrazione di sospendere la procedura e modificare la disciplina di gara, inserendo la previsione dell’incomprimibilità del compenso professionale ai sensi della legge n. 49/2023 (doc. 6 resistente). Con nota del 25 luglio 2024 il Comune ha respinto tale richiesta, rappresentando di avere calcolato il corrispettivo a base di gara in ossequio al D.M. 17 giugno 2016 ed all’allegato I.13 del codice, ma di aderire alla posizione dell’Anac circa la ribassabilità anche degli onorari, salva la verifica di congruità dell’offerta, ritenendo che l’imposizione di tariffe inderogabili contrasti con il diritto eurounitario e, in particolare, con il principio di concorrenza (doc. 7 resistente).
Ne discende che l’intero corrispettivo posto a base di gara di € 1.005.205,97 oltre Iva e oneri di legge, costituito da onorari professionali, spese ed oneri accessori, nonché indagini e prove integrative (v. art. 3 del disciplinare di gara), era ribassabile senza limiti predeterminati, ferma la verifica di anomalia dell’offerta, volta ad accertare la sostenibilità della proposta economica e, indirettamente, anche la remunerabilità in concreto del compenso per le prestazioni d’opera intellettuale.
Pertanto, risulta legittima l’aggiudicazione in favore del raggruppamento capeggiato da Rina Consulting s.p.a., primo in graduatoria con il maggior punteggio tecnico di 80 e con 20 punti per la parte economica, il quale ha offerto un ribasso del 29,23% e, quindi, un importo contrattuale di € 711.384,26 oltre Iva e oneri previdenziali (v. doc. 13 ricorrente).
Per completezza, si osserva che, nel subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta della cordata vincitrice, il RUP ha compiuto un’approfondita disamina delle voci della proposta, stimandone la complessiva congruità, anche in considerazione del fatto che molti professionisti impiegati nella commessa dalle società di engineering associate sono inquadrati come dipendenti con C.C.N.L. (e non con rapporto libero-professionale a partita Iva) (docc. 9-10-11-12-13 resistente).
5. Infine, il III) motivo è inaccoglibile, attesa la conformità della lex specialis alle coordinate normative ricostruite supra , nel § 3.
6. In relazione a quanto precede, il ricorso si appalesa infondato e va, quindi, rigettato.
7. In considerazione della complessità della questione di diritto trattata e della non univocità della giurisprudenza in materia, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Liliana Felleti, Primo Referendario, Estensore
Nicola Pistilli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Liliana Felleti | Giuseppe Caruso |
IL SEGRETARIO