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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 14/03/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. Salvatore La Valle, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 14 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 cod. proc. civ. nella causa iscritta al n. 3508/2021
R.G. promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Reggio Calabria al Via Sant'Anna II tronco n.18/I presso lo studio degli avv.ti Francesca
ACCARDO e Margherita ACCARDO che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti, pec: Email_1
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, alla via CP_1
Ciro il Grande, elettivamente domiciliato nell'Agenzia di Locri, con l'avv. Rita Assunta CP_1
Maria PISANU, giusta procura generale alle liti del 21.07.2015, a rogito del notaio
[...]
in Roma, rep. 80974, pec: t Per_1 Email_2
CONVENUTO
Oggetto: riconoscimento del rapporto di lavoro- iscrizione elenchi lavoratori agricoli
Decidendo sulle conclusioni rassegnate come in atti, formula le seguenti
RAGIONI DELLE DECISIONI
Con ricorso depositato il 23.11.2021, ha esposto che ha lavorato Parte_1 come bracciante agricola nell'anno 2018 per un totale di 102 lavorative, da agosto a dicembre presso l'azienda di IC VA nel comune di Caraffa del Bianco;
che è stata impiegata
Pag. 1 a 11 per l'accudimento di circa 250 ovini e 120 caprini da latte, nonché per la coltivazione dei fondi a foraggio e cereali destinati al detto gregge;
che ha sempre lavorato per otto ore al giorno, sotto le direttive del IC o dei suoi incaricati, ed è stata pagata circa €40 al giorno;
che di conseguenza è stata iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di residenza, per le indicate giornate di lavoro prestate;
che con missiva datata 21.06.2021 la
Direzione Provinciale dell' di Reggio Calabria le ha comunicato il disconoscimento del CP_1
rapporto lavorativo anzidetto, con conseguente annullamento della iscrizione già concesse;
che ha proposto le impugnative di legge senza avere riscontro;
che il provvedimento assunto dall' si appalesa illegittimo per violazione dell'art. 21 nonies L. 241/90; che, in ogni CP_2
caso, il provvedimento di cui sopra si rivela illegittimo anche perché è il risultato finale di un procedimento del cui avvio (presumibilmente costituito da procedimento ispettivo al quale ella avrebbe avuto pieno diritto di partecipare) non è mai stata data notizia alla lavoratrice;
che peraltro l'attività lavorativa dedotta dalla ricorrente è stata effettivamente prestata con le caratteristiche della subordinazione e, pertanto, anche nel merito il preteso disconoscimento risulta illegittimo. Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli del proprio Comune di residenza, per 102 giornate nell'anno 2018, anche alla luce della nullità, inefficacia e/o illegittimità del provvedimento di disconoscimento del rapporto lavorativo e di cancellazione dagli ee.aa. assunto dall' nei suoi confronti;
per l'effetto, CP_1
voglia condannare l' in persona del legale rappresentante ad eseguire la relativa CP_1
iscrizione rispristinando gli elenchi originari. Con ogni conseguenza di legge e vittoria di spese e compensi di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari.”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' che si è CP_1
riportato alle risultanze emesse dal verbale ispettivo del 11.12.2020 redatto dagli ispettori incaricati nei confronti della ditta IC VA ed ha pertanto concluso per il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto. “Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro del
Tribunale di Locri, ogni contraria difesa, eccezione e domanda, anche istruttoria, reietta e disattesa, Respingere il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.”.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante prova per testi.
All'udienza del 10.02.2023 sono stati escussi i testi e Testimone_1 Testimone_2
e all'udienza del 13.11.2024 il teste . Testimone_3
Pag. 2 a 11 All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
Parte ricorrente agisce per il riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2018 a seguito dell'avvenuta cancellazione.
Va quindi rilevato che oggetto di causa è la richiesta iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli.
Nel caso in esame, infatti, si apprende dagli atti di causa che l'Istituto, all'esito delle verifiche, ha disconosciuto, con verbale ispettivo del 11.12.2020, il rapporto di lavoro denunciato dall'azienda IC VA.
Pare inoltre opportuno chiarire in questa sede che il rapporto giuridico assicurativo nei confronti dell'ente previdenziale sorge, di regola, come diretta conseguenza di un'attività di lavoro subordinata od autonoma svolta da un determinato soggetto. Talvolta, tuttavia, per la nascita del rapporto la legge esige la presenza di ulteriori presupposti, come avviene, ad esempio, quando è richiesta l'iscrizione dell'interessato in determinati elenchi o albi professionali: in questi casi la nascita del rapporto giuridico previdenziale è subordinata all'esistenza, oltre che dell'elemento essenziale, costituito dallo svolgimento dell'attività lavorativa, anche di altri elementi, ugualmente necessari, e l'obbligo dell'assicuratore, al verificarsi dell'evento protetto, è condizionato dall'esistenza di tutti i presupposti previsti dalla legge.
Nello specifico, secondo quanto dispone il R.D. 24 settembre 1940 n.1949 per l'instaurarsi di un valido rapporto assicurativo nei confronti dei braccianti agricoli, con conseguente diritto alle prestazioni dell'assicurazione ed iscrizione nei relativi elenchi anagrafici, è necessario che il lavoratore dedichi ai lavori agricoli più di 51 giornate all'anno
(art.3, comma 4). Pertanto, in virtù di tali disposizioni, il diritto all'iscrizione negli elenchi può essere rivendicato soltanto da coloro che abbiano svolto nell'anno un'attività di lavoro per il numero di giorni previsto dalla legge.
Appare, inoltre, opportuno delineare il percorso amministrativo che conduce alla compilazione degli elenchi. Ebbene, qui va chiarito che le iscrizioni, per previsione normativa
(l. n. 608/996), avvengono in base alle denunce trimestrali con cui il datore di lavoro denuncia all le giornate effettivamente lavorate dal bracciante alle proprie dipendenze. Dunque, in CP_1
difetto di meccanismi di controllo (che possono peraltro attivarsi anche successivamente),
Pag. 3 a 11 l'iscrizione avviene semplicemente in base al contenuto della dichiarazione del terzo datore di lavoro.
Rilevante, dunque è l'attività di accertamento degli operai agricoli e delle categorie assimilate, le cui modalità, ai fini della loro iscrizione negli elenchi nominativi, hanno subito nel tempo una notevole evoluzione.
Il presupposto necessario per il riconoscimento del diritto dei braccianti agricoli all'iscrizione negli elenchi nominativi resta pronunciato nel d.lgs. lgt. n. 212 del 1946, che richiede, per il conseguimento delle prestazioni previdenziali correlate, la sussistenza di un valido ed effettivo rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate, pari a 51 (come già indicato nel R.D. 24 settembre 1940 n.1949).
Da ultimo, con la legge 28 novembre 1996, n. 608 recante “Disposizioni urgenti in materia di collocamento, di lavoro e previdenza nel settore agricolo, di disciplina degli effetti della soppressione del Se. per i contributi agricoli unificati (SC.), nonché di promozione dell'occupazione” si è venuto a delineare l'attuale sistema relativo al complesso procedimento che porta all'iscrizione negli elenchi la cui caratteristica principale è sicuramente la presenza ed il controllo costante ad opera dell . Si tratta, infatti, di un sistema (artt.
9-ter, 9-quater CP_1
e 9-quinques) in cui se da un lato è vero che gli elenchi vengono compilati sulla base delle dichiarazioni trimestrali inviate all' , dall'altro è vero che l stesso, CP_1 CP_2
nell'assolvimento dei suoi compiti, è tenuto ad un continuo controllo della procedura.
Innanzitutto, è lo stesso che concede il registro d'impresa all'imprenditore agricolo e CP_2
fa ciò sulla base di una verifica preventiva della documentazione prodotta (relativa ai terreni, al tipo di coltura); in tale fase l'istituto è già in grado di operare una verifica previsionale sul numero di giornate necessarie. A titolo esemplificativo basterà notare come l'art 9-ter della citata legge stabilisce che “qualora dal raffronto risulti che il fabbisogno di occupazione determinato sulla base della stima tecnica è significativamente superiore alle giornate risultanti dalle dichiarazioni trimestrali, l' diffida il datore di lavoro a fornirne CP_1
motivazione entro il termine di quaranta giorni. Nel caso in cui non venga fornita adeguata motivazione e non siano stati individuati i lavoratori utilizzati e le relative giornate di occupazione, l' procede all'imposizione dei contributi da liquidare sulla base delle CP_1
retribuzioni medie di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1968, n. 488, e successive, modificazioni ed integrazioni”. I poteri d'intervento dell'istituto
Pag. 4 a 11 sono notevoli e, se ben esercitati, consentono di tenere costantemente sotto controllo l'operato dei datori di lavoro, intervenendo laddove vengano rilevate disfunzioni.
Anche all'interno di questo sottosistema spetta dunque al lavoratore agricolo di provare la sussistenza degli elementi tipici del rapporto.
Il rapporto di lavoro subordinato, per quanto connotato dalle peculiarità di settore, trova il suo riferimento normativo nell'art. 2094 c.c., per il quale “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
In ragione del dettato normativo, i presupposti del vincolo di subordinazione, anche in materia di lavoro agricolo, sono: la prestazione in favore del datore di lavoro, l'obbligazione retributiva di quest'ultimo e l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (v. sul punto Cassazione n. 3975/2001).
Come costantemente confermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro ex art. 2094 c.c., a fronte del disconoscimento, grava sul lavoratore e la prova sul punto deve essere rigorosa, anche al fine di contrastare l'eventuale disconoscimento (v. Cass. n. 13677/2018).
In particolare, l'articolo 2697 c.c. ripartisce le conseguenze della mancata prova tra le parti del processo, stabilendo che grava sull'attore l'onere di allegare i fatti che costituiscono il fondamento della domanda, ossia il diritto che con la domanda intende far valere;
invece, il convenuto deve allegare i fatti posti a fondamento delle proprie eccezioni, ossia le ragioni di inefficacia, modificazione o estinzione di quel diritto.
Pertanto, la norma in esame pone un criterio di riparto dell'onere probatorio di natura processuale, nella misura in cui fa riferimento ai fatti giuridici che ciascuna parte, l'attore ed il convenuto, hanno allegato, con la conseguenza che l'oggetto dell'onere probatorio di ciascuna parte discende dalle specifiche allegazioni poste in essere dalle stesse.
Dall'articolo 2697 c.c. si ricava una regola formale di giudizio, in forza della quale, qualora le risultanze istruttorie non offrano elementi idonei per l'accertamento pieno dei fatti, va dichiarata la soccombenza della parte che aveva l'onere di fornire la prova.
Nel caso in esame detta prova non è stata fornita. All'esito dell'istruttoria non si è formata infatti la prova per il periodo di esame relativo all'anno 2018.
Pag. 5 a 11 Va in primo luogo rilevato che non ha prodotto documentazione idonea a ritenere fondate le richieste della parte ricorrente.
Inoltre, le risultanze processuali non sono risultate insufficienti a confermare le allegazioni della ricorrente per come si dirà più diffusamente appresso.
Posto che la mancata iscrizione per l'anno 2018 è stata disposta con verbale ispettivo, va ricordato che i verbali redatti dai funzionari degli ente previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del Lavoro, mentre hanno valore di piena prova legale per l'emissione per l'ingiunzione di pagamento dei contributi evasi, possono, nel giudizio di opposizione, essere contraddetti dalla prova contraria dell'interessato, degradando così al valore di indizi: tuttavia, tali atti, per le garanzie connesse alla natura pubblica dell'organo da cui provengono sono dotati di un grado di attendibilità che non può essere infirmato se non da una specifica prova contraria e, se questa non venga offerta o non sia raggiunta, possono costituire da soli prova sufficiente di tutte le circostanze ivi riferite dal pubblico ufficiale che li ha compilati
(Cassazione civ. Sez. L. sentenza n. 7178 del 29/11/1980).
Sul punto occorre rappresentare che, all'esito dell'accertamento, gli ispettori hanno evidenziato anomalie sulla reale consistenza dell'attività lavorativa svolta nella suddetta azienda, ed hanno illustrato che il numero di lavoratori assunti è risultato sproporzionato per eccesso al fine di ottenere prestazioni assistenziali altrimenti non spettanti.
Nel dettaglio si è dato conto, con il predetto verbale, che l'azienda ha in godimento 5 ettari occupati prevalentemente a pascolo composto per come dichiarato da 250 capi di ovini e 120 di caprini;
sì è attestato che alla data di accesso presso i fondi aziendali del 28 settembre gli ispettori, all'esito del sopralluogo, hanno ascoltato l'institore aziendale, Testimone_2
figlio del titolare VA;
si è spiegato che oltre al fratello di questi, sono Testimone_1
state individuate altre sette persone presenti nei campi, delle quali sono state raccolte le relative dichiarazioni. Dagli atti emerge inoltre che, dei dipendenti assunti, solo due risultano essere alle dipendenze della ditta in anni anteriori a quello del 2020 ovvero, e Persona_2
. Il provvedimento ispettivo indica inoltre che dal 2011 al 2019 la ditta in oggetto Parte_2
ha sempre assunto braccianti agricoli, e di solito prevalentemente nel terzo e nel quarto trimestre, salvo quanto accaduto nel 2014 e nel 2017, anni nei quali non risultano operai, e che per altri due anni il numero di operai a tempo determinato è stato limitato ad un paio.
Pag. 6 a 11 L'istituto ha dunque dedotto l'antieconomicità dell'impresa rilevando come analiticamente indicato a pagina 5 del verbale ispettivo, l'assoluta sproporzione economica tra le spese a carico dell'azienda e gli utili dichiarati, che avrebbero generato un deficit superiore agli 80.000 euro nel 2018, e superiore a 120.000 euro nel 2019. Dal medesimo documento si rileva inoltre che non vi è stata costanza nelle attività aziendali poiché gli introiti e le spese nel corso degli anni 2011-2019 formano un diagramma altalenante nel quale si succedono anni nei quali vi sono state spese aziendali molto consistenti ad anni in cui esse sono state inspiegabilmente pari o prossime allo zero. Risulta, inoltre, che non vi è mai stata economicità nell'attività di impresa, anche in ragione dei vistosi deficit rappresentati.
A prescindere, dunque, dalle valutazioni che ne hanno tratto i pubblici ufficiali che hanno redatto il verbale, è certo che essi fanno fede del tempo e del luogo dell'ispezione, del tipo di documentazione consultata e del relativo contenuto, delle dichiarazioni rese agli ispettori dai soggetti presenti sul luogo ispezionato e di ogni altro atto o fatto oggetto della loro percezione (Cass., 12.8.2004, n. 15702).
In merito, pare opportuno specificare che è chiaro che con il ricorso in esame non si invochi una pronuncia demolitoria del provvedimento amministrativo posto alla base del caso in esame, ovvero il verbale ispettivo. Del resto, tale attività non solo è preclusa al giudice ordinario in ragione di quanto disposto dalla L.A.C. e dal d.lgs. 104/2010, ma, inoltre, è del tutto estranea alla finalità del presente giudizio, che si configura quale giudizio di accertamento della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi di pertinenza. Il processo previdenziale, infatti, non ha natura impugnatoria, ma è sempre volto all'accertamento di un diritto sostanziale, ossia della situazione giuridica abilitante che origina da un presupposto fattuale spesso coincidente con l'esistenza del rapporto di lavoro a cui afferisce la tutela assicurativa.
Si tratta, quindi, di un giudizio sul rapporto e non sull'atto.
L'oggetto dell'accertamento rimesso al giudice ordinario pertanto, non è, né può esserlo, l'operato dell'ente assicuratore, bensì il compendio degli elementi costitutivi del diritto dell'assicurato.
Ciò chiarito, e premesso quanto già affermato in tema di valore probatorio del verbale ispettivo, occorre dare atto che nel caso di specie, l'istruttoria processuale, unitamente alle
Pag. 7 a 11 allegazioni in atti, non ha reso un compendio probatorio tale da superare quanto accertato in sede ispettiva.
É opportuno in merito dare conto delle risultanze testimoniali.
In tal senso, le deposizioni del teste non hanno mutato il quadro in Testimone_1 esame. Egli ha infatti dichiarato “Conosco la ricorrente a lavorare dove lavorare, veniva dalla mattina e al pomeriggio. Abbiamo lavorato insieme nel 2018 presso l'azienda di mio padre IC VA. ADR La ricorrente si occupava di dare a mangiare agli animali, puliva a terra, ed aiutava nella preparazione dei prodotti caseari. ADR Mio padre ci pagava dai 35 ai 40 euro al giorno. ADR Specifico che a me l' ha cancellato l'anno 2021. ADR CP_1
La ricorrente ha lavorato da agosto a dicembre. ADR Era mio padre che dava le indicazioni aziendali. ADR Nel 2018 c'erano nell'azienda di mio padre circa 20 operai, non so dire con maggiore precisione. ADR con noi lavoravano tra gli altri , , Persona_3 Per_4
, .”. Persona_2 Parte_3
Va considerato che la valutazione delle risultanze istruttorie deve essere effettuata in un'ottica complessiva della deposizione acquisita nonché delle allegazioni documentali, ne deriva che il costrutto offerto dal teste in esame è quantomai debole considerata anche la contraddittorietà con quanto riferito in sede ispettiva agli ispettori verbalizzanti laddove ha dichiarato che nell'azienda “hanno lavorato per noi circa 7/8 persone in media, solo ogni tanto 1 o 2 volte a settimana veni qvano persone più.”.
Esaminando le successive deposizioni, il teste ha dichiarato: “Conosco Testimone_2
la ricorrente perché lavoravamo insieme nella stessa azienda. Io vado con gli animali, gli do il fieno, pulisco le stalle. La ricorrente puliva gli ortaggi, lavorava anche nella stalla e nel fienile. ADR Ha lavorato insieme a me da dicembre ad agosto. ADR ha lavorato con me negli anni 2015-2016. ADR lavorava dalle 7.30 alle 12 e poi dalle 13 fino alle 16:00-16:30. ADR
So che guadagnava circa 30 o 40 euro al giorno. ADR specifico che anche io ho una causa con l' perché mi hanno cancellato delle giornate agricole ma non ricordo di che anno CP_1
o di che anni. ADR Era mio padre che era sul sito aziendale ed era lui che dava le indicazioni.
ADR Negli anni in cui ha lavorato la ricorrente c'erano 15 o 20 operai, ricordo tra l'altro
, , ”. Persona_3 Per_4 Per_5
Anche da questa deposizione non emerge prova del rapporto lavorativo così come descritto da parte ricorrente, ed infatti il teste ha riportato anni di lavoro diversi da quello
Pag. 8 a 11 rivendicato. Occorre inoltre sottolineare che i suddetti testi hanno riferito di avere subito il disconoscimento delle giornate agricole, in particolare per l'anno 2021 e Testimone_1
di avere procedimenti giurisdizionali pendenti per il disconoscimento delle Testimone_2
giornate agricole ma di non ricordare per quale anno o anni.
Invero, occorre riaffermare il canone di giudizio per il quale la valutazione delle emergenze testimoniali non può prescindere dall'accertamento della credibilità soggettiva dei testimoni e dalla disamina dell'attendibilità oggettiva delle loro propalazioni. Non può dunque non rilevarsi che i testi indicati dalla ricorrente sono stati coinvolti nel medesimo accertamento ispettivo ed essi, quindi, nutrono un naturale interesse alla risoluzione della controversia in senso favorevole alla ricorrente, essendo titolari di una posizione del tutto assimilabile a quella in esame. È pertanto prevedibile che essi siano interessati a confutare l'esito dell'accertamento ispettivo ed affermare, come hanno fatto, la costanza e regolarità della prestazione lavorativa resa insieme all'odierna ricorrente, anche al fine di perseguire un mutuo conforto probatorio, sia pure indiretto.
Parrebbe logica l'obiezione che gli unici soggetti capaci di riferire sull'attività attività elementari e ripetitive, si presta ad essere descritta solo nei termini altrettanto elementari e ripetitivi con cui essi l'hanno fatto.
Ma altrettanto logica appare la replica che proprio quei connotati delle fonti dichiarative, accumunate dal medesimo interesse, e quelle caratteristiche del contenuto testimoniale, stereotipato e interscambiabile, potrebbe dirsi sempre fungibile, si dimostrano impalpabili e contraddittorie, e, all'esito, insufficienti.
In ultimo va riportato quanto affermato dal teste “Conosco la Testimone_3
ricorrente da un anno, perchè è venuta a lavorare dove lavoravo io. È venuta lavorare nell'azienda di IC VA. Non ho ricordi di quando è venuta a lavorare. Non so che lavori abbia fatto la ricorrente. ADR So che ha lavorato là ma non so quando. Io sono la padrona la moglie di IC VA. ADR Non so quando è venuta lavorare, sono cose che si vedeva mio marito, io ero in casa per fatti miei”.
Ebbene, considerato che la valutazione delle risultanze istruttorie deve essere effettuata in un'ottica complessiva della deposizione acquisita, ne deriva che il costrutto offerto dal teste in esame è quantomai debole, posto che è generico e contradditorio. Da un lato infatti ella riferisce di conoscere la ricorrente da un anno, salvo poi non ricordare ne quando né per quali
Pag. 9 a 11 mansioni. Appare pertanto inverosimile che, anche in ragione delle denunciate qualità soggettive “sono la padrona” ella non abbia saputo riferire alcunché.
In particolar modo, si riscontra che nessuna delle tre dichiarazioni corrisponde pienamente a quanto asserito da parte ricorrente, e che nessuna di esse trova corrispondenza in un'altra deposizione, emergendo un quadro caotico e disordinato, nel quale la collocazione temporale del lavoro è priva di alcun riferimento certo ed è in contrasto con le allegazioni di parte. Inoltre, anche il riferimento alle mansioni demandate è impalpabile.
Si palesa, quindi, una assoluta incompatibilità tra allegazioni e riscontro probatorio della documentazione già in atti e, pertanto, si ritiene che la parte ricorrente non abbia assolto il prescritto onere probatorio.
La conclusione è che le risultanze testimoniali non riescono a raggiungere la soglia probatoria necessaria per asseverare le allegazioni attoree in merito all'esistenza del rapporto di lavoro in agricoltura.
Per quanto sino ad ora affermato ne consegue che la parte ricorrente, non ha assolto l'onere della prova su di essa gravante, così come indicato dall'art. 2697 cod. civ., per il quale
“Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Il ricorso, pertanto è rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, visto il D.M. 55/2014 come aggiornato dal
D.M. 147/2022, considerata la materia previdenziale trattata e lo scaglione di riferimento correlato al valore dichiarato della causa, esse vengono liquidate in complessivi €3.100,00, di cui €2.700,00 per compensi ed €400,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge.
Si precisa inoltre che non può farsi ricorso all'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c., posto che, come di recente riaffermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 4/8/2020
n. 16676 “il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento” (Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio
Pag. 10 a 11 avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli)”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso formulato da;
Parte_1
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore dell' Parte_1 CP_1
che si liquidano in complessivi €3.100,00, di cui €2.700,00 per compensi ed €400,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge.
Locri, 14 marzo 2025
Il Giudice
Salvatore La Valle
Pag. 11 a 11