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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 13/06/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 123/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Evelina Ticchi, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 123/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE LUCA Parte_1 P.IVA_1 NICOLA e dell'avv. CARAMANICA FILIPPO ( ) VIA DEI C.F._1
CERCHI, 45 00186 ROMA;
elettivamente domiciliato in VIA DEI CERCHI 45
ROMA presso il difensore avv. DE LUCA NICOLA.
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Controparte_1 P.IVA_2 LUCA NICOLA e dell'avv. CARAMANICA FILIPPO ( ) VIA C.F._1
DEI CERCHI, 45 00186 ROMA, elettivamente domiciliato in VIA DEI CERCHI 45
ROMA presso il difensore avv. DE LUCA NICOLA. ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUSTI Controparte_2 P.IVA_3
GIORGIO, elettivamente domiciliato in CORSO CANALGRANDE 90, MODENA presso il difensore avv. GIUSTI GIORGIO.
(C.F. , con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. TABANELLI FRANCESCO ) VIA BONIFICA 40 C.F._3
RAVENNA, elettivamente domiciliato in presso l'avv. TABANELLI.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._4
AURIEMMA GIUSEPPE elettivamente domiciliato in VIA DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 8, REGGIO EMILIA presso il difensore avv. AURIEMMA GIUSEPPE.
1 di 9 CONVENUTI
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. CP_3 P.IVA_4
LOMBARDO DANILO e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI
ANTONELLI 4 ROMA presso il difensore avv. LOMBARDO DANILO.
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbale. Le conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, (consorziata) e Controparte_1 Parte_1
(consorziante) - rispettivamente promissaria acquirente ed impresa appaltatrice in relazione a contratto preliminare di compravendita di immobili da costruire - convenivano in giudizio nonché - le Parte_2 Parte_3 CP_2
prime quali due promittenti venditrici e la terza quale cessionaria del credito delle venditrici e beneficiaria di garanzia autonoma prestata su incarico di CP_3 Pt_4
- al fine di accertare la risoluzione del contratto preliminare a causa
[...]
dell'inadempimento delle venditrici e, per l'effetto, l'inesistenza del presunto credito ceduto a , con conseguente abusività dell'escussione della garanzia autonoma CP_2
prevista. Stante il grave inadempimento delle venditrici dal contratto preliminare, chiedevano, infine, la condanna della e al pagamento della penale Pt_2 Pt_3
contrattualmente prevista di € 300.000,00.
Cont Si costituiva eccependo il difetto di legittimazione e interesse ad agire di CP_2
rispetto al contratto autonomo di garanzia, tenuto conto che non ne era parte e, in ogni caso, perché la garante non aveva esercitato alcuna rivalsa nei suoi confronti;
eccepiva il difetto di legittimazione in capo , mera appaltatrice, la quale non era parte né Pt_1 della garanzia autonoma né del contratto preliminare “garantito”; eccepiva l'inammissibilità dell'intervento autonomo di avente oggetto non connesso CP_3
a quello introdotto dagli attori in giudizio nonché la sua carenza di legittimazione ed interesse, essendo estranea al contratto preliminare, non necessitando essa di una pronuncia giudiziale per rifiutare l'adempimento del contratto di garanzia autonoma,
2 di 9 come già accertato in sede cautelare;
in ogni caso, contestava la ricostruzione CP_2
delle controparti, sostenendo che il contratto definitivo non veniva stipulato a causa
Cont dell'inadempimento di e , e, pertanto, l'escussione della garanzia “a prima Pt_1 richiesta” era legittima, negando la sussistenza dei presupposti per opporgli l'exceptio doli.
Si costituivano e promittenti venditrici, sostenendo che la Pt_2 Pt_3
compravendita non veniva conclusa per causa imputabile ad , la quale non aveva Pt_1
iniziato i lavori entro 45 giorni dall'approvazione delle ordinanze di concessione dei contributi, chiedendo pretestuosamente corrispettivi maggiori e tenendo un comportamento ostruzionistico.
Interveniva volontariamente sostenendo la propria legittimazione ed CP_3
interesse a fare valere l'exceptio doli avverso l'escussione della garanzia da parte di
(cessionaria del credito garantito), tenuto conto che era perfettamente a CP_2 CP_2
conoscenza dell'inesistenza del credito.
La causa, di natura documentale, veniva rimessa in decisione all'udienza del 29.5.2025.
Ciò premesso, in estrema sintesi, questi i fatti.
In data 23.03.2018, veniva concluso un contratto preliminare di compravendita di immobili da costruire tra (acquirente) e Controparte_1 Persona_1
(venditrici): in particolare, le parti prevedevano che la compravendita definitiva doveva avvenire entro il 31.3.2022, con il pagamento del prezzo e consegna degli immobili.
Nella scrittura, si dava atto genericamente che i lavori sarebbero stati eseguiti da
[...]
Pt_1
In data 19.7.2018, interveniva poi un contratto tra (appaltatrice e Parte_1
Cont consorziante di e la parte dove si prevedeva, tra l'altro, che i Persona_1
lavori avrebbero dovuto iniziare entro 45 giorni dall'adozione delle relative ordinanze di concessione di contributi pubblici;
inoltre, si prevedeva che il pagamento sarebbe avvenuto a SAL in base ai contributi erogati e che eventuali “extra” sarebbero stati da quantificare al momento dei pagamenti e da sostenere da parte della proprietà.
Le villette, tuttavia, non venivano costruite e i lavori, di fatto, nemmeno avviati, come risulta incontestato e anche dalla perizia del 4.4.2022, a firma del Geom. (doc. Per_2
6), contenente le relative schermate UD (docc. 7-9), la planimetria dell'area oggetto di edificazione (doc. 10) e il dossier fotografico (doc. 11).
3 di 9 Le parti si contestavano rispettivamente il grave inadempimento: osteneva Pt_2
che le ordinanze autorizzative erano state emesse e, tuttavia, i lavori non erano iniziati entro 45 giorni senza giustificato motivo;
, da parte sua, sosteneva che non aveva Pt_1
mai ricevuto autorizzazione a procedere e che non tutti i contributi erano stati concessi, specificando che il contratto appalto era in realtà un “precontratto” condizionato all'erogazione dei contributi (nelle premesse si prevedeva che l'esecuzione era subordinata ad autorizzazione a seguito dell'approvazione della domande per contributi già presentate).
In data 14.4.2018, aveva rilasciato, a garanzia dell'obbligazione di CP_3 pagamento del prezzo degli immobili, una garanzia autonoma “a prima richiesta”, Cont nell'interesse di (e, di fatto, della consorziata e a favore di Pt_1
(venditrici). Persona_1
Con atto di cessione del 11.5.2018, avevano ceduto a i propri Persona_1 CP_2 crediti “maturati e maturandi” dal contratto di compravendita nonché l'accessoria garanzia autonoma già concessa da CP_3
Stante la mancata costruzione delle villette, chiedeva l'escussione della garanzia CP_2
“a prima richiesta” ad la quale gli aveva infine opposto l'exceptio doli. CP_3
Prima della presente causa, erano stati introdotti alcuni giudizi cautelari: il primo, a Cont seguito di ricorso proposta da ed , si concludeva con l'ordinanza del Tribunale Pt_1
di Modena con cui si accertava l'escussione abusiva da parte di della garanzia CP_2
autonoma; tale ordinanza, in sede di reclamo, veniva revocata, in accoglimento di una questione preliminare sollevata da senza entrare nel merito;
ancora, CP_2 CP_3
introduceva un procedimento ex art. 700 c.p.c. per fare accertare l'escussione abusiva della garanzia da parte di procedimento che si concludeva sempre con una CP_2
pronuncia in rito.
Legittimazione e interesse ad agire.
Ciò premesso, in via preliminare, si ritengono sussistere la legittimazione e l'interesse
Cont ad agire da parte di anche nei confronti di (e conseguentemente anche la sua CP_2
Cont legittimazione passiva): principalmente, in quanto debitore ceduto, ha la legittimazione e l'interesse ad accertare l'inesistenza del proprio debito asseritamente derivante dal preliminare di vendita nei confronti della cessionaria e, comunque, CP_2
anche per il caso in cui il garante autonomo (obbligato nel suo interesse) esercitasse la rivalsa, non ritenendosi che tale interesse diventi attuale soltanto nel caso di vittoriosa
4 di 9 escussione del garante, sussistendo già anteriormente l'interesse ad un accertamento negativo.
Viceversa, per quanto rilevi, è vero che non sussiste, se non in via di mero fatto, il medesimo interesse in capo ad mera appaltatrice dei lavori previsti nel Parte_1
contratto di compravendita di cui si discute l'imputabilità della risoluzione, avendo un ruolo rilevante soltanto in via di fatto, come si dirà.
Si ritiene altresì ammissibile l'intervento di le cui domande sono connesse CP_3
Cont all'oggetto introdotto da non rinvenendosi, come eccepito da alcun abuso CP_2
dello strumento processuale, trattandosi di fattispecie tutte necessariamente collegate, considerato che l'accertamento dei presupposti dell'exceptio doli è in qualche modo collegata anche all'accertamento dell'esistenza del credito garantito, connessione che va intesa, anche per ragioni di economia processuale, in senso ampio.
Sussiste l'interesse di ad accertare la legittimità del proprio rifiuto al CP_3
pagamento della garanzia autonoma in ragione dei presupposti dell'exceptio doli, questione diversa da quella relativa alla possibilità (da escludersi) di “delegare” al giudice, sostanzialmente rimettendosi a giustizia, la decisione circa il rifiuto o meno al pagamento della garanzia a prima richiesta.
Cont Ciò posto, in merito alla risoluzione del contratto preliminare tra e
è pacifica la mancata costruzione delle villette nei termini previsti, Persona_1
non importa se per colpa dell'appaltatore, in quanto, avendo a riguardo i rapporti tra le
Cont parti del preliminare (cioè da un lato, e dall'altro), non risulta, Persona_1
in assolvimento del proprio onere probatorio, che le parti venditrici abbiano fornito prova dell'adempimento (o di altro fatto estintivo), essendo pacifico che non consegnavano villette entro il termine previsto, senza prova di un fatto non imputabile.
Quanto alla circostanza che la mancata costruzione fosse addebitabile a terzi
Cont (l'appaltatrice , collegata, in virtù dei rapporti derivanti dal , ad , si Pt_1 CP_4
rileva che nel contratto preliminare non risulta espressamente alcun collegamento in senso giuridico con le vicende del distinto rapporto di appalto, né in termini di condizione, presupposizione o collegamento negoziale.
Pertanto, al di là di eventuali responsabilità per danni, resta il fatto che, ai fini che qui rilevano, non v'è prova, da parte della parte debitrice, dell'adempimento o dell'inadempimento per causa non imputabile.
5 di 9 Cont Si osserva, per completezza, che il fatto che fosse consorziante di è, di per Pt_1
sé, irrilevante, essendo comunque due soggetti giuridicamente distinti.
Inoltre, non risulta documentata alcuna autorizzazione a procedere a favore di , né Pt_1
l'erogazione dei contributi previsti, considerato che il “precontratto” di appalto era, invece, condizionato all'erogazione dei contributi (nelle premesse Persona_3
si prevedeva che l'esecuzione era subordinata ad autorizzazione a seguito dell'approvazione delle domande per contributi già presentate). Né la richiesta di somme ulteriori da parte di appariva prima facie ingiustificata, avendo previsto Pt_1
le parti che maggiori oneri sarebbero incorsi sulla proprietà.
Va, pertanto, dichiarata con sentenza costitutiva la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento di non scarsa importanza delle parti venditrici.
Per gli stessi motivi sopra indicati, deriva il riconoscimento della penale ivi prevista, pur dovendosi accogliere la opposta domanda di riduzione secondo equità, tenuto conto che il contratto preliminare era stato parzialmente modificato con successivo patto, con il quale si era ridimensionato l'oggetto della vendita (per un valore circa della metà), apparendo, pertanto, equo riproporzionare, a sua volta, anche la penale originariamente prevista.
Va, dunque, riconosciuta una penale per € 150.000,00 (anziché € 300.000,00) a favore Cont di da parte di in solido. Pt_2 Pt_3
Quanto alla escussione della garanzia autonoma da parte di risulta, come detto, CP_2 la prestazione di una garanzia autonoma “a prima richiesta” e senza eccezioni, garanzia che, pur eliminando il potere di opporre eccezioni per impedire il pagamento, presuppone comunque l'esistenza del rapporto garantito, sua causa in concreto, come da giurisprudenza consolidata: per tale ragione, del resto, è astrattamente ammessa l'opponibilità della cosiddetta exceptio doli, avendo riguardo alla situazione concreta.
In particolare, “Nei contratti autonomi di garanzia lo scollamento tra il rapporto di valuta e quello di garanzia non può spingersi fino a reputare indifferente rispetto alla obbligazione del garante, oltre ai vizi di invalidità del contratto, anche la inesistenza del rapporto principale. Ed infatti, ove non voglia travalicarsi il limite di meritevolezza dell'interesse perseguito dalle parti attraverso la causa del negozio autonomo di garanzia, non sembra in ogni caso potersi prescindere dalla "esistenza" del rapporto obbligatorio che costituisce termine di riferimento della garanzia autonoma, atteso che la inesistenza - originaria o sopravvenuta - del rapporto principale di valuta, venendo
6 di 9 ad escludere la stessa perdita patrimoniale che dall'inadempimento di quel rapporto - sarebbe potuta derivare al creditore beneficiario, priva la garanzia della sua stessa ragione giustificativa, con la conseguenza che tale inesistenza bene può costituire oggetto di eccezione idonea a paralizzare la pretesa del beneficiario volta ad ottenere
- quando anche non ricorrano nella condotta del creditore gli estremi della frode o della mala fede della "exceptio doli" - una attribuzione patrimoniale "sine causa".”
Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 16/10/2017, n. 24295.
Ciò premesso, rispetto al caso concreto, risulta, come detto, che sia cessionaria CP_2 dei crediti “maturati e maturandi” derivanti dal contratto preliminare CP_5
nonché, conseguentemente, della garanzia autonoma prestata da
[...] CP_3
Cont nell'interesse di (e , la quale prevede espressamente una parziale garanzia Pt_1
“dell'esatto e puntuale pagamento del prezzo”.
Ora, il diritto al pagamento del prezzo per la compravendita sorge a fronte della conclusione del definitivo e costituisce corrispettivo alla consegna dei beni: nel caso di specie, tale diritto non è mai sorto, in quanto il definitivo non si è potuto stipulare per fatto imputabile alle venditrici, con conseguente risoluzione del contratto.
In sintesi, la garanzia autonoma, come espressamente si desume dalle premesse, riguarda non “qualsiasi credito” derivante dal preliminare, ma specificatamente quello al “pagamento del prezzo”, con la conseguenza che, non essendo esso mai sorto,
l'escussione del credito inesistente appare del tutto abusiva.
Siccome il cessionario subentra nella medesima posizione del cedente, non può CP_2
far valere diritti diversi da quelli acquistati, subendo le limitazioni previste, né, naturalmente, la garanzia può essere estesa all'inadempimento di obbligazioni diverse da quella garantita (peraltro, pure inesistenti, non essendosi accertata alcuna
Cont responsabilità di .
Rispetto al fatto che i presupposti dell'exceptio doli risultino ex ante, si osserva che, in data 30.03.2022, cioè prima della tentata escussione della garanzia, Controparte_1 comunicava a che non fosse “sorto alcun credito della Sig.ra nei CP_2 Pt_2
nostri confronti, non avendo la stessa proceduto alla costruzione delle abitazioni che sono state promesse in vendita alla società̀ scrivente... non risulta essere stata depositata preso il Comune di Mirandola (MO) nemmeno la dichiarazione di inizio lavori”.
7 di 9 Appare dunque abusiva l'escussione di una garanzia prevista per il pagamento del prezzo da parte di a fronte della conclamata mancata costruzione delle villette CP_2
(nemmeno iniziate).
La banca godrà eventualmente di altra tutela, in quanto il cedente è tenuto a garantire l'esistenza del credito, trattandosi, comunque, di cessione pro solvendo; oppure, al più, in virtù dell'atto di cessione di crediti “maturati e maturandi”, potrebbe richiedere il Cont risarcimento del danno ad in ogni caso, non è giuridicamente possibile richiedere l'adempimento dell'obbligo di pagare il prezzo e, conseguentemente, l'escussione della garanzia autonoma prestata a tutela di tale specifico diritto.
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza: e Persona_1 CP_2
Cont vanno condannati in solido alla refusione delle spese di lite a favore di e e di Pt_1
come liquidate in dispositivo, in applicazione delle tariffe medie previste per CP_3
tutte le fasi del procedimento. Si precisa che non si ritiene riconoscibile l'aumento delle spese a favore della parte attrice per pluralità delle parti, in quanto le difese spese hanno avuto analogo tenore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande/sull'opposizione di
[...] ei confronti di Parte_1 Controparte_1 CP_2
con l'intervento di
[...] Parte_2 Parte_3
: CP_3
1- DI la risoluzione del contratto preliminare di compravendita del
23.3.2018 concluso tra e Controparte_1 Controparte_6
2- CONDANNA e in solido, al pagamento in Parte_2 Parte_3
favore di della penale, ridotta ex art. 1384 c.c., pari a € Controparte_1
150.000,00.
3- In accoglimento dell'exceptio doli opposta da DI legittimo il CP_3
rifiuto di al pagamento dell'importo previsto nel contratto autonomo di CP_3
garanzia del 17.04.2018.
4- CONDANNA in solido, Controparte_2 Parte_2 Parte_3
al pagamento in favore di e (intesa come unica Controparte_1 Parte_1
“parte attrice”), che liquida in € 1.214,00 per esborsi, € 22.457 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori.
5- CONDANNA in solido, Controparte_2 Parte_2 Parte_3
8 di 9 al pagamento in favore di delle spese processuali che liquida in € per CP_3 esborsi, € 22.457,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 13 giugno 2025
Il Giudice
Evelina Ticchi
9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Evelina Ticchi, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 123/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE LUCA Parte_1 P.IVA_1 NICOLA e dell'avv. CARAMANICA FILIPPO ( ) VIA DEI C.F._1
CERCHI, 45 00186 ROMA;
elettivamente domiciliato in VIA DEI CERCHI 45
ROMA presso il difensore avv. DE LUCA NICOLA.
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Controparte_1 P.IVA_2 LUCA NICOLA e dell'avv. CARAMANICA FILIPPO ( ) VIA C.F._1
DEI CERCHI, 45 00186 ROMA, elettivamente domiciliato in VIA DEI CERCHI 45
ROMA presso il difensore avv. DE LUCA NICOLA. ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUSTI Controparte_2 P.IVA_3
GIORGIO, elettivamente domiciliato in CORSO CANALGRANDE 90, MODENA presso il difensore avv. GIUSTI GIORGIO.
(C.F. , con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. TABANELLI FRANCESCO ) VIA BONIFICA 40 C.F._3
RAVENNA, elettivamente domiciliato in presso l'avv. TABANELLI.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._4
AURIEMMA GIUSEPPE elettivamente domiciliato in VIA DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 8, REGGIO EMILIA presso il difensore avv. AURIEMMA GIUSEPPE.
1 di 9 CONVENUTI
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. CP_3 P.IVA_4
LOMBARDO DANILO e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI
ANTONELLI 4 ROMA presso il difensore avv. LOMBARDO DANILO.
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbale. Le conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, (consorziata) e Controparte_1 Parte_1
(consorziante) - rispettivamente promissaria acquirente ed impresa appaltatrice in relazione a contratto preliminare di compravendita di immobili da costruire - convenivano in giudizio nonché - le Parte_2 Parte_3 CP_2
prime quali due promittenti venditrici e la terza quale cessionaria del credito delle venditrici e beneficiaria di garanzia autonoma prestata su incarico di CP_3 Pt_4
- al fine di accertare la risoluzione del contratto preliminare a causa
[...]
dell'inadempimento delle venditrici e, per l'effetto, l'inesistenza del presunto credito ceduto a , con conseguente abusività dell'escussione della garanzia autonoma CP_2
prevista. Stante il grave inadempimento delle venditrici dal contratto preliminare, chiedevano, infine, la condanna della e al pagamento della penale Pt_2 Pt_3
contrattualmente prevista di € 300.000,00.
Cont Si costituiva eccependo il difetto di legittimazione e interesse ad agire di CP_2
rispetto al contratto autonomo di garanzia, tenuto conto che non ne era parte e, in ogni caso, perché la garante non aveva esercitato alcuna rivalsa nei suoi confronti;
eccepiva il difetto di legittimazione in capo , mera appaltatrice, la quale non era parte né Pt_1 della garanzia autonoma né del contratto preliminare “garantito”; eccepiva l'inammissibilità dell'intervento autonomo di avente oggetto non connesso CP_3
a quello introdotto dagli attori in giudizio nonché la sua carenza di legittimazione ed interesse, essendo estranea al contratto preliminare, non necessitando essa di una pronuncia giudiziale per rifiutare l'adempimento del contratto di garanzia autonoma,
2 di 9 come già accertato in sede cautelare;
in ogni caso, contestava la ricostruzione CP_2
delle controparti, sostenendo che il contratto definitivo non veniva stipulato a causa
Cont dell'inadempimento di e , e, pertanto, l'escussione della garanzia “a prima Pt_1 richiesta” era legittima, negando la sussistenza dei presupposti per opporgli l'exceptio doli.
Si costituivano e promittenti venditrici, sostenendo che la Pt_2 Pt_3
compravendita non veniva conclusa per causa imputabile ad , la quale non aveva Pt_1
iniziato i lavori entro 45 giorni dall'approvazione delle ordinanze di concessione dei contributi, chiedendo pretestuosamente corrispettivi maggiori e tenendo un comportamento ostruzionistico.
Interveniva volontariamente sostenendo la propria legittimazione ed CP_3
interesse a fare valere l'exceptio doli avverso l'escussione della garanzia da parte di
(cessionaria del credito garantito), tenuto conto che era perfettamente a CP_2 CP_2
conoscenza dell'inesistenza del credito.
La causa, di natura documentale, veniva rimessa in decisione all'udienza del 29.5.2025.
Ciò premesso, in estrema sintesi, questi i fatti.
In data 23.03.2018, veniva concluso un contratto preliminare di compravendita di immobili da costruire tra (acquirente) e Controparte_1 Persona_1
(venditrici): in particolare, le parti prevedevano che la compravendita definitiva doveva avvenire entro il 31.3.2022, con il pagamento del prezzo e consegna degli immobili.
Nella scrittura, si dava atto genericamente che i lavori sarebbero stati eseguiti da
[...]
Pt_1
In data 19.7.2018, interveniva poi un contratto tra (appaltatrice e Parte_1
Cont consorziante di e la parte dove si prevedeva, tra l'altro, che i Persona_1
lavori avrebbero dovuto iniziare entro 45 giorni dall'adozione delle relative ordinanze di concessione di contributi pubblici;
inoltre, si prevedeva che il pagamento sarebbe avvenuto a SAL in base ai contributi erogati e che eventuali “extra” sarebbero stati da quantificare al momento dei pagamenti e da sostenere da parte della proprietà.
Le villette, tuttavia, non venivano costruite e i lavori, di fatto, nemmeno avviati, come risulta incontestato e anche dalla perizia del 4.4.2022, a firma del Geom. (doc. Per_2
6), contenente le relative schermate UD (docc. 7-9), la planimetria dell'area oggetto di edificazione (doc. 10) e il dossier fotografico (doc. 11).
3 di 9 Le parti si contestavano rispettivamente il grave inadempimento: osteneva Pt_2
che le ordinanze autorizzative erano state emesse e, tuttavia, i lavori non erano iniziati entro 45 giorni senza giustificato motivo;
, da parte sua, sosteneva che non aveva Pt_1
mai ricevuto autorizzazione a procedere e che non tutti i contributi erano stati concessi, specificando che il contratto appalto era in realtà un “precontratto” condizionato all'erogazione dei contributi (nelle premesse si prevedeva che l'esecuzione era subordinata ad autorizzazione a seguito dell'approvazione della domande per contributi già presentate).
In data 14.4.2018, aveva rilasciato, a garanzia dell'obbligazione di CP_3 pagamento del prezzo degli immobili, una garanzia autonoma “a prima richiesta”, Cont nell'interesse di (e, di fatto, della consorziata e a favore di Pt_1
(venditrici). Persona_1
Con atto di cessione del 11.5.2018, avevano ceduto a i propri Persona_1 CP_2 crediti “maturati e maturandi” dal contratto di compravendita nonché l'accessoria garanzia autonoma già concessa da CP_3
Stante la mancata costruzione delle villette, chiedeva l'escussione della garanzia CP_2
“a prima richiesta” ad la quale gli aveva infine opposto l'exceptio doli. CP_3
Prima della presente causa, erano stati introdotti alcuni giudizi cautelari: il primo, a Cont seguito di ricorso proposta da ed , si concludeva con l'ordinanza del Tribunale Pt_1
di Modena con cui si accertava l'escussione abusiva da parte di della garanzia CP_2
autonoma; tale ordinanza, in sede di reclamo, veniva revocata, in accoglimento di una questione preliminare sollevata da senza entrare nel merito;
ancora, CP_2 CP_3
introduceva un procedimento ex art. 700 c.p.c. per fare accertare l'escussione abusiva della garanzia da parte di procedimento che si concludeva sempre con una CP_2
pronuncia in rito.
Legittimazione e interesse ad agire.
Ciò premesso, in via preliminare, si ritengono sussistere la legittimazione e l'interesse
Cont ad agire da parte di anche nei confronti di (e conseguentemente anche la sua CP_2
Cont legittimazione passiva): principalmente, in quanto debitore ceduto, ha la legittimazione e l'interesse ad accertare l'inesistenza del proprio debito asseritamente derivante dal preliminare di vendita nei confronti della cessionaria e, comunque, CP_2
anche per il caso in cui il garante autonomo (obbligato nel suo interesse) esercitasse la rivalsa, non ritenendosi che tale interesse diventi attuale soltanto nel caso di vittoriosa
4 di 9 escussione del garante, sussistendo già anteriormente l'interesse ad un accertamento negativo.
Viceversa, per quanto rilevi, è vero che non sussiste, se non in via di mero fatto, il medesimo interesse in capo ad mera appaltatrice dei lavori previsti nel Parte_1
contratto di compravendita di cui si discute l'imputabilità della risoluzione, avendo un ruolo rilevante soltanto in via di fatto, come si dirà.
Si ritiene altresì ammissibile l'intervento di le cui domande sono connesse CP_3
Cont all'oggetto introdotto da non rinvenendosi, come eccepito da alcun abuso CP_2
dello strumento processuale, trattandosi di fattispecie tutte necessariamente collegate, considerato che l'accertamento dei presupposti dell'exceptio doli è in qualche modo collegata anche all'accertamento dell'esistenza del credito garantito, connessione che va intesa, anche per ragioni di economia processuale, in senso ampio.
Sussiste l'interesse di ad accertare la legittimità del proprio rifiuto al CP_3
pagamento della garanzia autonoma in ragione dei presupposti dell'exceptio doli, questione diversa da quella relativa alla possibilità (da escludersi) di “delegare” al giudice, sostanzialmente rimettendosi a giustizia, la decisione circa il rifiuto o meno al pagamento della garanzia a prima richiesta.
Cont Ciò posto, in merito alla risoluzione del contratto preliminare tra e
è pacifica la mancata costruzione delle villette nei termini previsti, Persona_1
non importa se per colpa dell'appaltatore, in quanto, avendo a riguardo i rapporti tra le
Cont parti del preliminare (cioè da un lato, e dall'altro), non risulta, Persona_1
in assolvimento del proprio onere probatorio, che le parti venditrici abbiano fornito prova dell'adempimento (o di altro fatto estintivo), essendo pacifico che non consegnavano villette entro il termine previsto, senza prova di un fatto non imputabile.
Quanto alla circostanza che la mancata costruzione fosse addebitabile a terzi
Cont (l'appaltatrice , collegata, in virtù dei rapporti derivanti dal , ad , si Pt_1 CP_4
rileva che nel contratto preliminare non risulta espressamente alcun collegamento in senso giuridico con le vicende del distinto rapporto di appalto, né in termini di condizione, presupposizione o collegamento negoziale.
Pertanto, al di là di eventuali responsabilità per danni, resta il fatto che, ai fini che qui rilevano, non v'è prova, da parte della parte debitrice, dell'adempimento o dell'inadempimento per causa non imputabile.
5 di 9 Cont Si osserva, per completezza, che il fatto che fosse consorziante di è, di per Pt_1
sé, irrilevante, essendo comunque due soggetti giuridicamente distinti.
Inoltre, non risulta documentata alcuna autorizzazione a procedere a favore di , né Pt_1
l'erogazione dei contributi previsti, considerato che il “precontratto” di appalto era, invece, condizionato all'erogazione dei contributi (nelle premesse Persona_3
si prevedeva che l'esecuzione era subordinata ad autorizzazione a seguito dell'approvazione delle domande per contributi già presentate). Né la richiesta di somme ulteriori da parte di appariva prima facie ingiustificata, avendo previsto Pt_1
le parti che maggiori oneri sarebbero incorsi sulla proprietà.
Va, pertanto, dichiarata con sentenza costitutiva la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento di non scarsa importanza delle parti venditrici.
Per gli stessi motivi sopra indicati, deriva il riconoscimento della penale ivi prevista, pur dovendosi accogliere la opposta domanda di riduzione secondo equità, tenuto conto che il contratto preliminare era stato parzialmente modificato con successivo patto, con il quale si era ridimensionato l'oggetto della vendita (per un valore circa della metà), apparendo, pertanto, equo riproporzionare, a sua volta, anche la penale originariamente prevista.
Va, dunque, riconosciuta una penale per € 150.000,00 (anziché € 300.000,00) a favore Cont di da parte di in solido. Pt_2 Pt_3
Quanto alla escussione della garanzia autonoma da parte di risulta, come detto, CP_2 la prestazione di una garanzia autonoma “a prima richiesta” e senza eccezioni, garanzia che, pur eliminando il potere di opporre eccezioni per impedire il pagamento, presuppone comunque l'esistenza del rapporto garantito, sua causa in concreto, come da giurisprudenza consolidata: per tale ragione, del resto, è astrattamente ammessa l'opponibilità della cosiddetta exceptio doli, avendo riguardo alla situazione concreta.
In particolare, “Nei contratti autonomi di garanzia lo scollamento tra il rapporto di valuta e quello di garanzia non può spingersi fino a reputare indifferente rispetto alla obbligazione del garante, oltre ai vizi di invalidità del contratto, anche la inesistenza del rapporto principale. Ed infatti, ove non voglia travalicarsi il limite di meritevolezza dell'interesse perseguito dalle parti attraverso la causa del negozio autonomo di garanzia, non sembra in ogni caso potersi prescindere dalla "esistenza" del rapporto obbligatorio che costituisce termine di riferimento della garanzia autonoma, atteso che la inesistenza - originaria o sopravvenuta - del rapporto principale di valuta, venendo
6 di 9 ad escludere la stessa perdita patrimoniale che dall'inadempimento di quel rapporto - sarebbe potuta derivare al creditore beneficiario, priva la garanzia della sua stessa ragione giustificativa, con la conseguenza che tale inesistenza bene può costituire oggetto di eccezione idonea a paralizzare la pretesa del beneficiario volta ad ottenere
- quando anche non ricorrano nella condotta del creditore gli estremi della frode o della mala fede della "exceptio doli" - una attribuzione patrimoniale "sine causa".”
Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 16/10/2017, n. 24295.
Ciò premesso, rispetto al caso concreto, risulta, come detto, che sia cessionaria CP_2 dei crediti “maturati e maturandi” derivanti dal contratto preliminare CP_5
nonché, conseguentemente, della garanzia autonoma prestata da
[...] CP_3
Cont nell'interesse di (e , la quale prevede espressamente una parziale garanzia Pt_1
“dell'esatto e puntuale pagamento del prezzo”.
Ora, il diritto al pagamento del prezzo per la compravendita sorge a fronte della conclusione del definitivo e costituisce corrispettivo alla consegna dei beni: nel caso di specie, tale diritto non è mai sorto, in quanto il definitivo non si è potuto stipulare per fatto imputabile alle venditrici, con conseguente risoluzione del contratto.
In sintesi, la garanzia autonoma, come espressamente si desume dalle premesse, riguarda non “qualsiasi credito” derivante dal preliminare, ma specificatamente quello al “pagamento del prezzo”, con la conseguenza che, non essendo esso mai sorto,
l'escussione del credito inesistente appare del tutto abusiva.
Siccome il cessionario subentra nella medesima posizione del cedente, non può CP_2
far valere diritti diversi da quelli acquistati, subendo le limitazioni previste, né, naturalmente, la garanzia può essere estesa all'inadempimento di obbligazioni diverse da quella garantita (peraltro, pure inesistenti, non essendosi accertata alcuna
Cont responsabilità di .
Rispetto al fatto che i presupposti dell'exceptio doli risultino ex ante, si osserva che, in data 30.03.2022, cioè prima della tentata escussione della garanzia, Controparte_1 comunicava a che non fosse “sorto alcun credito della Sig.ra nei CP_2 Pt_2
nostri confronti, non avendo la stessa proceduto alla costruzione delle abitazioni che sono state promesse in vendita alla società̀ scrivente... non risulta essere stata depositata preso il Comune di Mirandola (MO) nemmeno la dichiarazione di inizio lavori”.
7 di 9 Appare dunque abusiva l'escussione di una garanzia prevista per il pagamento del prezzo da parte di a fronte della conclamata mancata costruzione delle villette CP_2
(nemmeno iniziate).
La banca godrà eventualmente di altra tutela, in quanto il cedente è tenuto a garantire l'esistenza del credito, trattandosi, comunque, di cessione pro solvendo; oppure, al più, in virtù dell'atto di cessione di crediti “maturati e maturandi”, potrebbe richiedere il Cont risarcimento del danno ad in ogni caso, non è giuridicamente possibile richiedere l'adempimento dell'obbligo di pagare il prezzo e, conseguentemente, l'escussione della garanzia autonoma prestata a tutela di tale specifico diritto.
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza: e Persona_1 CP_2
Cont vanno condannati in solido alla refusione delle spese di lite a favore di e e di Pt_1
come liquidate in dispositivo, in applicazione delle tariffe medie previste per CP_3
tutte le fasi del procedimento. Si precisa che non si ritiene riconoscibile l'aumento delle spese a favore della parte attrice per pluralità delle parti, in quanto le difese spese hanno avuto analogo tenore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande/sull'opposizione di
[...] ei confronti di Parte_1 Controparte_1 CP_2
con l'intervento di
[...] Parte_2 Parte_3
: CP_3
1- DI la risoluzione del contratto preliminare di compravendita del
23.3.2018 concluso tra e Controparte_1 Controparte_6
2- CONDANNA e in solido, al pagamento in Parte_2 Parte_3
favore di della penale, ridotta ex art. 1384 c.c., pari a € Controparte_1
150.000,00.
3- In accoglimento dell'exceptio doli opposta da DI legittimo il CP_3
rifiuto di al pagamento dell'importo previsto nel contratto autonomo di CP_3
garanzia del 17.04.2018.
4- CONDANNA in solido, Controparte_2 Parte_2 Parte_3
al pagamento in favore di e (intesa come unica Controparte_1 Parte_1
“parte attrice”), che liquida in € 1.214,00 per esborsi, € 22.457 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori.
5- CONDANNA in solido, Controparte_2 Parte_2 Parte_3
8 di 9 al pagamento in favore di delle spese processuali che liquida in € per CP_3 esborsi, € 22.457,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 13 giugno 2025
Il Giudice
Evelina Ticchi
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