CASS
Ordinanza 9 novembre 2022
Ordinanza 9 novembre 2022
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Rifiuto di rinvio pregiudiziale per travisamento dell'istanza di parte: revocazione della sentenza o “semplice” obbligo del giudice amministrativo di risarcire il danno? (Consiglio di stato, ordinanza 3 ottobre 2022, n. 8436, rimessione all'adunanza plenaria) di Marco Magri Sommario: 1. Una doverosa premessa sui termini della questione: “rifiuto” e non “omissione” di rinvio pregiudiziale. – 2. Lo schema argomentativo dell'ordinanza n. 8436/2022 (in dieci punti). 3. – La mancanza di una norma processuale sulla riapertura del processo amministrativo per violazione del diritto UE e l'orizzonte della responsabilità civile dei magistrati (legge n. 117/1988). – 4. La posizione della Corte di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 09/11/2022, n. 33100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33100 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2022 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso 21185-2021 proposto da: FALLIMENTO FINIM SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, L.GO MESSICO 7, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO TEDESCHINI, rappresentato e difeso dall'avvocato DANIELE GRANARA giusta procura in calce al ricorso;
Civile Ord. Sez. U Num. 33100 Anno 2022 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: CRISCUOLO MAURO Data pubblicazione: 09/11/2022 Ric. 2021 n. 21185 sez. SU - ud. 25-10-2022 -2-
- ricorrente -
contro COMUNE DI OSPEDALETTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE, 44, presso lo studio dell'avvocato IO CORBYONS, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CORRADO MAUCERI, in virtù di procura in calce al controricorso;
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI, CAPITANERIA PORTO DI IMPERIA, PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OPERE PUBBLICHE LOMBARDIA E LIGURIA, MINISTERO ECONOMIA FINANZE, AGENZIA DEL DEMANIO, elettivamente domiciliati in ROMA alla VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende ope legis - controricorrenti – nonché contro REGIONE LIGURIA;
- intimata - nonché contro SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA SRL AR SRL, elettivamente domiciliata in SANREMO, VIA MATTEOTTI 34, presso lo studio dell'avvocato ADRIANO BATTISTOTTI;
- resistente - Ric. 2021 n. 21185 sez. SU - ud. 25-10-2022 -3- avverso la sentenza n. 690/2021 del CONSIGLIO DI STATO di ROMA, depositata il 22/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2022 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Lette le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IO BATTISTA NARDECCHIA, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile;
Lette le memorie della ricorrente e del Comune di Ospedaletti;
FATTI DI CAUSA 1. La S.r.l. FIN.IM. in liquidazione (fallita nelle more del giudizio) in qualità di soggetto attuatore di un piano di iniziativa pubblica per la riqualificazione di un'area (ex discarica) mediante la realizzazione di un intervento denominato "Parco & Marina di Baiaverde", nel cui contesto era previsto anche l'insediamento di un porto turistico, ha impugnato il parere negativo espresso dalla Commissione istituita presso la Capitaneria di Porto di Imperia ai sensi dell'art. 49, cod. nav., circa l'opportunità dell'acquisizione al patrimonio dello Stato delle opere da essa realizzate nell'area demaniale marittima, nonché gli atti emanati dal Comune di Ospedaletti e dalla Capitaneria di Porto aventi ad oggetto la gestione delle aree rimaste nella sua disponibilità, e tra questi, l'ordinanza contingibile e urgente avente ad oggetto Ric. 2021 n. 21185 sez. SU - ud. 25-10-2022 -4- l'ordine di eseguire le opere strumentali alla messa in sicurezza dei luoghi. Le opere erano state iniziate ma non completate dalla società concessionaria, perché con sentenza del 22 gennaio 2013, n. 361 il Consiglio di Stato, Sezione IV, aveva annullato gli atti amministrativi che avevano preceduto e seguito il rilascio della concessione demaniale marittima datata 1 febbraio 2007, rilasciata a suo tempo alla società FIN.IM. per la costruzione e gestione novantanovennale del menzionato porto turistico. 2.Il Tar per la Liguria quale giudice di primo grado respingeva l'eccezione d'inammissibilità sollevata dall'Amministrazione statale, sul rilievo che la ricorrente, non essendo più concessionaria, non aveva interesse a contrastare i provvedimenti riguardanti la destinazione delle opere realizzate in forza della concessione annullata in via giurisdizionale ed ha respinto le censure incentrate sulla supposta non applicabilità, al caso di specie, del procedimento di devoluzione delle opere demaniali non amovibili disciplinato dall'art. 49, cod. nav. Accoglieva, invece, la censura di difetto di motivazione del parere negativo espresso dalla menzionata Commissione, ritenendo che non avesse adeguatamente illustrato le ragioni ostative al pieno dispiegarsi dell'effetto dell'acquisizione delle opere allo Stato. 3.Il Consiglio di Stato sez. IV, con la sentenza n. 690 del 22 gennaio 2021, accoglieva l’appello del Ministero delle Ric. 2021 n. 21185 sez. SU - ud. 25-10-2022 -5- Infrastrutture e dei Trasporti, e per l’effetto ha rigettato il ricorso della società, dichiarata fallita nelle more del giudizio. In via preliminare, disattendeva l'eccezione di estinzione del giudizio di appello per mancata tempestiva riassunzione del medesimo, a seguito dell'evento interruttivo che aveva colpito la società appellata. Richiamata la ratio sottesa alla disciplina dell’interruzione, ha rilevato che la società appellata era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Imperia con sentenza del 9 luglio 2015, e dunque quando già pendeva l'appello. Il difensore della società aveva depositato in giudizio l'estratto della sentenza dichiarativa del fallimento quasi un anno dopo, e più precisamente in data 20 aprile 2016, non instando per la declaratoria giurisdizionale dell'interruzione del giudizio, né era stata pronunciata l'ordinanza dichiarativa dell'interruzione. Inoltre, l'evento interruttivo non era stato oggetto di notificazione alle controparti. Solo in data 24 gennaio 2018, la parte appellante aveva depositato una memoria in cui aveva dato atto di avere proceduto a rinnovare la notifica dell'appello alle controparti, ma senza fare menzione di un'eventuale pronuncia dichiarativa della supposta avvenuta interruzione del giudizio. Il giudizio era quindi proseguito senza interruzioni di sorta. Ad avviso del giudice di appello, il fallimento non aveva interesse ad eccepire l'estinzione del giudizio, sotto vari profili. Ric. 2021 n. 21185 sez. SU - ud. 25-10-2022 -6- In primo luogo, perché il giudizio riguardava beni non facenti parte della massa fallimentare, avendo il Curatore reputato non conveniente la loro acquisizione. In secondo luogo, perché il termine per la riassunzione del giudizio non era mai sostanzialmente iniziato a decorrere. Secondo il consolidato indirizzo esegetico seguito dalla giurisprudenza civile e amministrativa, l'art. 43 comma 3, della legge fallimentare - nel testo introdotto dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, che stabilisce che l'apertura del fallimento determina l'interruzione automatica del processo - va interpretato nel senso che, intervenuto il fallimento, l'interruzione è sottratta all'ordinario regime dettato in materia dall'art. 300 c.p.c., nel senso che deve essere dichiarata dal giudice non appena giunta a sua conoscenza. Ciò non comporta, però, che la parte non fallita sia tenuta alla riassunzione del processo nei confronti del Curatore, indipendentemente dal fatto che l'interruzione sia stata o meno dichiarata. La giurisprudenza per raggiungere un ragionevole equilibrio tra l'effetto automatico dell'interruzione e la conoscenza legale dell'evento interruttivo a carico della parte processuale diversa da quella che ha subito l'evento in questione, ai fini della diligente riassunzione del giudizio, ha sostenuto che l’art. 43, comma 3, della legge fallimentare, nel prevedere un effetto interruttivo automatico provocato dal fallimento sulla lite pendente, ha inteso sottrarre alla discrezionalità della parte colpita dall'evento interruttivo la rappresentazione dello Ric. 2021 n. 21185 sez. SU - ud. 25-10-2022 -7- stesso all'interno del processo, mentre il decorso dei termini previsti dall'art. 305 c.p.c., ai fini della declaratoria di estinzione, presuppone, rispetto alla parte contrapposta a quella colpita dall'evento interruttivo, non solo la conoscenza in forma legale del medesimo evento, ma anche una situazione di quiescenza del processo, che si verifica per effetto della formale constatazione da parte del giudice dell'avvenuta interruzione automatica della lite, comunque essa sia stata conosciuta (Cass. civ. Sez. I, 11 aprile 2018, n. 9016). Il mero deposito dello stralcio della sentenza dichiarativa del fallimento, non accompagnata dalla richiesta dell'emissione dell'apposita ordinanza di interruzione del giudizio, non è elemento - di per sé solo – idoneo a far ritenere integrato il presupposto della conoscenza legale dell'evento. A tale deposito in giudizio, infatti, non è seguita la pronuncia del provvedimento giurisdizionale in parola, che avrebbe determinato la legale conoscenza dell'evento produttivo, con l'effetto di far scattare il decorso del termine per riassumere il giudizio. Ad avviso del Consiglio di Stato tale soluzione interpretativa è suffragata anche dalla Corte costituzionale che, con la sentenza del 21 gennaio 2010, n. 17, ha precisato che il termine stabilito per la riassunzione o la prosecuzione del giudizio interrotto ai sensi dell'art. 305 c.p.c. decorre dal momento dell'effettiva conoscenza dell'evento da parte dell'interessato e non dal verificarsi dal medesimo evento. Ric. 2021 n. 21185 sez. SU - ud. 25-10-2022 -8- Per "effettiva conoscenza" si intende quindi la conoscenza legale, la quale è data da atti muniti di fede privilegiata quali dichiarazioni, notificazioni o certificazioni rappresentative dell'evento medesimo, alla quale non è equiparabile la conoscenza di fatto altrimenti acquisita. Nel caso in esame, a giudizio del Consiglio di Stato, non rientrano nel concetto di legale conoscenza quale in precedenza delineato: a) il mero deposito della sentenza, non accompagnato dall'istanza di pronunciare l'ordinanza di interruzione, mai di fatto - comunque - pronunciata;
b) la comunicazione alle parti della determinazione dirigenziale del Servizio Edilizia Privata del Comune di Ospedaletti n. 2 del 4 aprile 2016, il cui contenuto principale non era quello di rendere edotta la parte dell'evento interruttivo. Di conseguenza, non essendo stato l'evento interruttivo portato a legale conoscenza della parte diversa da quella colpita dall'evento medesimo, non poteva considerarsi decorso il termine per l'eventuale riassunzione del giudizio, mai formalmente dichiarato interrotto. Disattese le ulteriori eccezioni di inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi e per carenza di interesse alla decisione, nel merito l’appello era ritenuto fondato. Il Consiglio di Stato si era già espresso sull'interpretazione della norma in parola, statuendo che "Ai sensi dell'art. 49 c. nav. le opere non amovibili realizzate dal concessionario su Ric. 2021 n. 21185 sez. SU - ud. 25-10-2022 -9- area rientrante nel demanio restano acquisite dallo Stato alla cessazione della concessione, con la conseguenza che l'atto di incameramento (redazione testimoniale e del verbale di contestazione) delle opere valutate come inamovibili assume carattere puramente ricognitivo di un effetto "ope legis" prodottosi indipendentemente dalla determinazione in parola, al venire in rilievo dei descritti presupposti fattuali" (Consiglio Stato, sez. VI, 6 giugno 2003, n. 3187). La norma, nel disciplinare il rapporto giuridico che si instaura tra l'Ente concedente e il soggetto concessionario nel momento susseguente al venir meno degli effetti del titolo concessorio demaniale, non distingue le fattispecie che possono dare luogo alla cessazione del rapporto sorto dal titolo concessorio. Nel caso di specie, erano stati annullati il titolo concessorio e tutti i titoli (compresi quelli edilizi) rilasciati a valle per la realizzazione dell'intervento, il che giustificava l‘applicazione della norma de qua. Tuttavia, il TAR aveva errato in punto di valutazione della congruità e della razionalità della motivazione posta dall'Amministrazione a supporto dell'atto impugnato. Emergeva che il parere emesso dalla Commissione istituita ai sensi dell'art. 49 cod. nav. si era particolarmente diffuso sulle ragioni ostative all'acquisizione, e cioè sui motivi che rendevano non conveniente e non utile l'acquisizione di opere non ultimate, non collaudate, in stato di degrado, prive dei Ric. 2021 n. 21185 sez. SU - ud. 25-10-2022 -10- titoli edilizi annullati in via derivata in uno con l'annullamento in via principale della concessione demaniale. Trattavasi di atto espressione di discrezionalità tecnico - amministrativa e che si sottraeva a censure di manifesta illogicità, irrazionalità e incongruità del parere espresso. Secondo il Consiglio di Stato era fondata anche la censura relativa ai limiti posti al potere della Commissione, atteso che l'art. 49 cod. nav. attribuisce alla Commissione appositamente istituita, il potere tecnico discrezionale di valutare la convenienza per la collettività di acquisire le opere realizzate dai concessionari sulle aree demaniali, quando il relativo titolo è scaduto. L'effetto devolutivo è previsto ex lege nell'interesse pubblico generale al mantenimento di ciò che, presumibilmente, può produrre ancora utilità. Ciò che non è automatico, invece, è l'effetto acquisitivo, perché il bene entra nel patrimonio dello Stato solo previo positivo vaglio della effettiva utilità e convenienza delle opere. La presunzione di utilità di convenienza va, in altre parole, verificata alla prova dei fatti, ed è per questo che è stata istituita la Commissione. Ad avviso del Consiglio di Stato, il TAR aveva errato nell'estendere la norma alla ulteriore e diversa valutazione (in positivo) delle ragioni a sostegno della demolizione delle opere e della convenienza per il privato ex concessionario, nel contrapposto bilanciamento di interessi, poiché questo bilanciamento è rimesso al giudizio discrezionale dell'Ente Ric. 2021 n. 21185 sez. SU - ud. 25-10-2022 -11- pubblico territoriale (la Regione o, se vi è stata delega di funzioni, il Comune), essendo la competenza della Commissione limitata al solo parere tecnico discrezionale, e funzionale a rendere “causa cognita” possibile la valutazione dell'Ente. La sentenza del TAR aveva altresì travisato il concetto di “proficuità” delle opere di cui all'art. 49 cod. nav. ed aveva espresso un giudizio di merito che esondava dai limiti del sindacato del giudice amministrativo. Non poteva neppure farsi riferimento alla omessa valutazione di una comunicazione della Regione Liguria datata 11 aprile 2013, posto che la stessa era stata portata a conoscenza della Commissione solo successivamente alla data in cui era stato espresso il parere negativo. In ogni caso, tale comunicazione non avrebbe sostanzialmente inciso sul parere tecnico espresso, legato a elemento oggettivi, positivamente riscontrati e qualificati come insuperabili, quali la mancata ultimazione delle opere, la loro difformità edilizio urbanistica, l’omesso collaudo, lo stato di degrado, la necessità di un notevole dispendio di risorse pubbliche per portarle a compimento Inoltre, il giudizio di scienza espresso dalla Commissione si era mantenuto nei limiti del potere conferito dalla legge, e cioè entro l'aspetto tecnico discrezionale dell'apprezzamento dell'utilità e della convenienza dell'acquisizione nell'interesse pubblico generale, non potendo lo stesso estendersi fino a ricomprendere apprezzamenti rientranti nella sfera di competenza di altre Amministrazioni pubbliche. Ric. 2021 n. 21185 sez. SU - ud. 25-10-2022 -12- Passando ad esaminare i motivi ritenuti assorbiti dal TAR e riproposti espressamente dalla società appellata, il Consiglio di Stato riteneva gli stessi infondati. Il parere negativo espresso dalla Commissione non contrastava con la concessione demaniale, la quale - nella parte in cui ha previsto l'incameramento a favore dello Stato delle opere realizzate in area demaniale - ha inteso solo attuare la previsione di cui all'art. 49 cod. nav, non certo creare un vincolo assoluto preordinato all'acquisizione. Ancora, al tempo in cui il parere era stato espresso, la concessione non era più in vigore, essendo stata in precedenza annullata in sede giurisdizionale. Inoltre, la Commissione, nell'esprimere il parere, non doveva tenere conto delle ragioni che avevano cagionato il mancato completamento delle opere, il loro mancato collaudo, la loro attuale difformità edilizio-urbanistica, essendo il suo giudizio finalizzato solo ad appurare l’utilità e la convenienza per lo Stato delle opere, e non ad appianare le eventuali controversie sorte o insorgende tra l'Ente concedente e l'ex concessionario in merito alle rispettive responsabilità. La Commissione aveva espresso un parere di tipo tecnico discrezionale sulla base degli accertamenti espletati e gli eventuali apporti conoscitivi forniti o fornibili da altri soggetti (ad esempio, il Comune) rappresentavano un ulteriore elemento di valutazione dei fatti, non la precondizione per l'esercizio di un potere attribuito e disciplinato per legge. Ric. 2021 n. 21185 sez. SU - ud. 25-10-2022 -13- Era inoltre incensurabile l'atto comunale che aveva recepito il parere tecnico, avendo il Comune condiviso le ragioni tecnico - giuridiche che avevano convinto la Commissione che le opere in questione non fossero di alcuna utilità e convenienza per la collettività. L'utilità delle opere era stata correttamente scrutinata sulla base delle oggettive circostanze di fatto, e non avrebbe potuto essere fatta dipendere dalla natura pubblica dell'iniziativa del piano di recupero e di riqualificazione, non essendovi immediata corrispondenza tra la natura dell'iniziativa e la convenienza dell'acquisizione al patrimonio dello Stato. L'effetto di incameramento è previsto ex lege, ma non è automatico e soprattutto non è sganciato da un serio giudizio di utilità per la collettività. 4. Avverso la citata sentenza è stato proposto ricorso per cassazione dal Fallimento della FIN.IM S.r.l. sulla base di tre motivi, illustrati da memorie. Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, la Capitaneria di Porto di Imperia, il Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Lombardia e Liguria, il Ministero dell’Economia e Finanze, l’Agenzia del Demanio ed il Comune di Ospedaletti hanno resistito con controricorso. La Soparfi S.r.l. ha resistito ai fini dell’eventuale discussione orale. La Regione Liguria non ha svolto attività difensiva in questa sede. Ric. 2021 n. 21185 sez. SU - ud. 25-10-2022 -14- Il Comune di Ospedaletti ha depositato altresì memorie in prossimità dell’udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia l’erroneità della sentenza per contraddittorietà e travisamento e per difetto di motivazione, la violazione degli artt. 103 e 111 Cost., la violazione del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost. e del principio di parità delle parti nel processo, oltre che la violazione dell’art. 362 co. 1 c.p.c. e 110 cpa, in relazione agli artt. 43 cod. nav., 79 ed 80 cpa, e 112, 302, 303, 304 e 305 c.p.c. Si lamenta, altresì, il difetto assoluto di giurisdizione per consumazione del potere del Consiglio di Stato di decidere il ricorso in appello proposto dalle amministrazioni resistenti, in ragione della sua estinzione per mancata tempestiva riassunzione del giudizio a seguito di interruzione, con diniego di giustizia e violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale. La parte ricorrente assume che, per effetto dell’automatica interruzione del processo a seguito della declaratoria di fallimento della ricorrente, ed avendo le controparti avuto conoscenza legale dell’evento interruttivo, la riassunzione del giudizio di appello doveva intervenire nel termine di novanta giorni dalla conoscenza legale, palesandosi quindi tardiva la riassunzione avvenuta solo in data 16/1/2018 (la conoscenza legale è da far risalire, infatti, al 4 aprile 2016). Il Consiglio di Stato ha erroneamente escluso che vi fosse stata conoscenza legale dell’evento interruttivo e si è quindi Ric. 2021 n. 21185 sez. SU - ud. 25-10-2022 -15- pronunciato sul merito della controversia, sebbene il giudizio si fosse ormai estinto, con la conseguente perdita della potestas decidendi. 2. Il motivo è inammissibile. In materia di impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato, il controllo del limite esterno della giurisdizione - che l'art. 111, comma 8, Cost., affida alla Corte di cassazione - non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errori "in iudicando" o "in procedendo", e non rileva la gravità o intensità del presunto errore di interpretazione, il quale rimane confinato entro i limiti interni della giurisdizione amministrativa, considerato che l'interpretazione delle norme costituisce il "proprium" distintivo dell'attività giurisdizionale (Cass. S.U. n. 27770/2020). Tale conclusione va poi mantenuta ferma anche nel caso in cui ad essere individuata come norma violata per effetto dell’erronea interpretazione del giudice amministrativo sia quella comunitaria, essendosi anche di recente ribadito che (Cass. S.U. n. 21641/2021) non è sindacabile sotto il profilo della violazione del limite esterno della giurisdizione anche la decisione con la quale il Consiglio di Stato abbia motivatamente escluso la necessità di disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, atteso che tale decisione non incide sulla competenza della medesima Corte di Giustizia in tema di accertamento della validità degli atti dell'UE, e ciò specie nel caso in cui (Cass. S.U. n. Ric. 2021 n. 21185 sez. SU - ud. 25-10-2022 -16- 31311/2021) la richiesta di rinvio pregiudiziale su questione di interpretazione del diritto UE, implichi in realtà la devoluzione al giudice dell'Unione europea del compito di decidere la controversia oggetto di lite. Il giudice nazionale, infatti, con il rinvio non si spoglia in alcun modo del proprio potere giurisdizionale, ma lo esercita "pleno iure", formulando, ove ritenuto necessario ai fini della decisione, la richiesta incidentale alla Corte UE, in esito alla quale avrà il compito di applicare l'interpretazione del diritto fornita appunto da quel giudice. Quanto, poi alle considerazioni spese in ricorso circa la diversa lettura della nozione di eccesso di potere giurisdizionale alla luce dell’ordinanza di questa Corte n. 19598/2020, occorre far richiamo alla più recente e condivisa giurisprudenza di queste Sezioni Unite, quale venutasi a consolidare a seguito della risposta offerta dalla Corte di Giustizia, al quesito posto con la menzionata ordinanza. In tal senso va ribadito quanto affermato da Cass. S.U. n. 8588/2022, secondo cui l’eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile con il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, va riferito alle sole seguenti ipotesi: a) di difetto assoluto di giurisdizione - che si verifica quando un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa (cosiddetta invasione o sconfinamento), ovvero, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale Ric. 2021 n. 21185 sez. SU - ud. 25-10-2022 -17- (cosiddetto arretramento); b) difetto relativo di giurisdizione, riscontrabile quando detto giudice abbia violato i c.d. limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negandola sull’erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici, senza che tale ambito possa estendersi, di per sé, ai casi di sentenze “abnormi”, “anomale” ovvero di uno “stravolgimento” radicale delle norme di riferimento. Sicché, tale vizio non è configurabile per errores in procedendo o in iudicando, i quali non investono la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale dei giudici speciali, bensì solo la legittimità dell’esercizio del potere medesimo (tra le molte, successivamente alla sentenza n. 6 del 2018 della Corte costituzionale, cfr.: Cass., S.U., n. 7926/2019, Cass., S.U., n. 8311/2019, Cass., S.U., n. 29082/2019, Cass., S.U., n. 7839/2020, Cass., S.U., n. 19175/2020, Cass., S.U., n. 18259/2021). La negazione in concreto di tutela alla situazione soggettiva azionata, determinata dall’erronea interpretazione delle norme sostanziali nazionali o dei principi del diritto europeo da parte del giudice amministrativo, non concreta un’ipotesi di eccesso di potere giurisdizionale per omissione o rifiuto di giurisdizione così da giustificare il ricorso previsto dall’art. 111, comma ottavo, Cost., atteso che l’interpretazione delle norme di diritto costituisce il proprium della funzione giurisdizionale e non può integrare di per sé sola la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, che invece si verifica nella diversa ipotesi Ric. 2021 n. 21185 sez. SU - ud. 25-10-2022 -18- di affermazione, da parte del giudice speciale, che quella situazione soggettiva è, in astratto, priva di tutela per difetto assoluto o relativo di giurisdizione (Cass., S.U., n. 32773/2018; Cass., S.U., 10087/2020; Cass., S.U., n. 19175/2020). Pertanto, il contrasto delle decisioni giurisdizionali del Consiglio di Stato con il diritto europeo non integra, di per sé, l’eccesso di potere giurisdizionale denunziabile ai sensi dell’art. 111, comma ottavo, Cost., atteso che anche la violazione delle norme dell’Unione europea o della CEDU dà luogo ad un motivo di illegittimità, sia pure particolarmente qualificata, che si sottrae al controllo di giurisdizione della Corte di cassazione. Non può neppure essere attribuita rilevanza al dato qualitativo della gravità del vizio, essendo tale valutazione, sul piano teorico, incompatibile con la definizione degli ambiti di competenza e, sul piano fattuale, correlata alla specificità del singolo caso (Cass., S.U., n. 29085/2019; Cass., S.U., n. 6460/2020). Peraltro il principio più volte confermato da queste Sezioni Unite (Cass., S.U., n. 30301/2017; Cass., S.U., n. 7839/2020; Cass., S.U., 21641/2021), circa l’insindacabilità da parte della Corte di cassazione, ex art. 111, ottavo comma, Cost., delle violazioni del diritto dell’Unione europea e del mancato rinvio pregiudiziale ascrivibili alle sentenze pronunciate dagli organi di vertice delle magistrature speciali (nella specie, il Consiglio di Stato) è stato ritenuto compatibile con il diritto dell’Unione, come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale ed Ric. 2021 n. 21185 sez. SU - ud. 25-10-2022 -19- europea, in quanto correttamente ispirato ad esigenze di limitazione delle impugnazioni, oltre che conforme ai principi del giusto processo ed idoneo a garantire l’effettività della tutela giurisdizionale, tenuto conto che è rimessa ai singoli Stati l’individuazione degli strumenti processuali per assicurare tutela ai diritti riconosciuti dall’Unione. Trattasi di affermazioni che hanno poi ricevuto l’avallo da parte della stessa Corte di Giustizia U.E. con la sentenza 21 dicembre 2021, C-497/20, Randstad, emessa proprio sul rinvio pregiudiziale disposto dall’ordinanza n. 19598/2020 di queste Sezioni Unite. La citata sentenza ha ritenuto non contrastante con il diritto dell’Unione una disposizione del diritto interno di uno Stato membro che, secondo l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza nazionale, precluda la possibilità di contestare, nell’ambito di un ricorso dinanzi all’organo giurisdizionale supremo di detto Stato membro, la conformità al diritto dell’Unione di una sentenza del supremo organo della giustizia amministrativa (cfr. anche Cass., S.U., n. 1454/2022; Cass. S.U. n. 5121/2022; Cass. S.U. n. 11547/2022; Cass. S.U. n. 11549/2022). 3. Una volta richiamati tali principi, la cui pertinenza si palesa anche in relazione ai successivi motivi di ricorso, con specifico riferimento alla denuncia di eccesso di potere giurisdizionale per effetto della mancata dichiarazione di estinzione, il Collegio osserva che la censura mira evidentemente a lamentare quello che è un error in procedendo asseritamente commesso dal giudice amministrativo, il che esclude che Ric. 2021 n. 21185 sez. SU - ud. 25-10-2022 -20- ricorra un vizio della pronuncia suscettibile di essere denunciato in questa sede. La Corte ritiene che debba al riguardo darsi continuità a quanto di recente statuito da Cass. S.U. n. 12444/2022 che, occupandosi di analoga censura, argomentata in ragione del preteso esaurimento del potere in capo al giudice che non aveva rilevato la tardiva riassunzione del giudizio interrotto, e la sua congruente estinzione (anche in quel caso come conseguenza della dichiarazione di fallimento di una delle parti), ha affermato che “…l'eventuale errore in cui sarebbe incorso il Consiglio di Stato nell'individuazione del dies a quo, cui fare riferimento per il computo del termine di riassunzione del processo, a seguito di evento che ne determini l'interruzione in caso di fallimento di una delle parti, non configura eccesso di potere giurisdizionale denunciabile con il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione. Al contrario, la violazione denunciata si traduce in un eventuale error in procedendo e si colloca, pertanto, al di fuori dal perimetro del giudizio di legittimità per motivi attinenti alla giurisdizione sui provvedimenti dei giudici speciali di ultimo grado, che si ferma alla verifica della eventuale violazione dei limiti esterni della giurisdizione. Né può ritenersi che un eventuale errore sulla interpretazione della norma processuale o una forzatura del contenuto da attribuire alla norma processuale si traduca in una sostanziale riscrittura della norma stessa con sconfinamento nei poteri del legislatore”. Ric. 2021 n. 21185 sez. SU - ud. 25-10-2022 -21- 4. Il secondo motivo di ricorso denuncia l’erroneità della sentenza per contraddittorietà e travisamento per difetto di motivazione, violazione degli artt. 103 e 111 Cost., nonché la violazione dell’art. 362 co. 1 c.p.c. dell’art. 110 cpa, in relazione agli artt. 49 cod. nav. e 112 c.p.c., con eccesso di potere giurisdizionale per stravolgimento delle regole sostanziali, che ha determinato un diniego di giurisdizione e la violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale. Si assume che l’art. 49 citato prevede l’automatico dispiegamento dell’effetto di incameramento delle opere realizzate dal concessionario alla fine del rapporto, ma la sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare quanto invece previsto nell’atto di concessione. Il terzo motivo di ricorso denuncia il difetto di giurisdizione sotto il profilo dell’arretramento della giurisdizione, attesa l‘erroneità e contraddittorietà della decisione con travisamento e difetto di motivazione. Si lamenta altresì la violazione dell’art. 362 co. 1 c.p.c. e 110 cpa, dell’art. 49 cod. nav. e 112 c.p.c., con difetto assoluto di giurisdizione per arretramento del Consiglio di Stato di fronte alla decisione del merito dell’appello, stante l’errata qualificazione del potere discrezionale esercitato dalla PA. Si deduce che la sentenza impugnata abbia qualificato il potere esercitato dalla Commissione come espressivo di discrezionalità tecnica, senza considerare che invece era manifestazione di una discrezionalità amministrativa tout Ric. 2021 n. 21185 sez. SU - ud. 25-10-2022 -22- court, sottoposta quindi in pieno al sindacato del giudice amministrativo. Nella specie occorreva che il parere desse conto dell’interesse pubblico all’acquisizione delle opere, interesse che prescinde da valutazioni di carattere tecnico. L’erronea qualificazione del tipo di discrezionalità esercitato ha, quindi, determinato un arretramento della giurisdizione del giudice amministrativo, ponendo in essere un diniego di giustizia. 5. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono inammissibili, alla luce delle considerazioni in precedenza esposte che inducono a ritenere che anche in questo caso la ricorrente miri a contestare un error in iudicando, onde surrettiziamente prospettare un vizio di giurisdizione, al di fuori delle ipotesi in cui lo stesso è configurabile. Ed, invero, una volta delineati nei termini ristretti sopra indicati i casi in cui è configurabile l’eccesso di potere giurisdizionale, il Collegio ritiene che nella fattispecie il giudice amministrativo si sia attenuto al compito interpretativo che gli è proprio, ricercando la "voluntas legis" applicabile nel caso concreto, anche se questa venga desunta non dal tenore letterale delle singole disposizioni, ma dalla "ratio" che il loro coordinamento sistematico disvela, potendo tale operazione ermeneutica, tutt'al più, dare luogo ad un "error in iudicando", ma non alla violazione dei limiti esterni della giurisdizione Ric. 2021 n. 21185 sez. SU - ud. 25-10-2022 -23- speciale (cfr Cass., Sez. Un., n. 22711 del 2019 e Cass., Sez. Un., n. 22784 del 2012; Cass. S.U. n. 36594/2021). Con specifico riferimento al secondo motivo ed alla corretta interpretazione dei limiti e della rilevanza del parere emesso dalla Commissione di cui all’art. 49 cod. nav., il Collegio ritiene che la conclusione cui è pervenuta la sentenza sia conseguenza dell’interpretazione ed applicazione delle norme invocate dalla stessa ricorrente, nell’ambito dell’esercizio del potere giurisdizionale assegnato al Consiglio di Stato. Analogamente deve escludersi che la qualificazione del potere riservato alla Commissione come espressivo di una discrezionalità tecnico amministrativa anziché amministrativa tout court comporti un arretramento della giurisdizione. Non costituisce rifiuto di giurisdizione la valutazione del Consiglio di Stato circa la sufficienza e congruità degli accertamenti di discrezionalità tecnica della PA, e, ancora più a monte, non è ravvisabile un rifiuto di giurisdizione, ove la pretesa difforme qualificazione del tipo di discrezionalità esercitata sia conseguenza di una interpretazione delle norme di riferimento (Cassazione civile sez. un., 14/04/2020, n.7828). Nella vicenda in esame, il Consiglio di Stato, con la sentenza impugnata, non ha affatto travalicato i limiti esterni della giurisdizione amministrativa, bensì ha esercitato, nel definire i presupposti e i limiti per la manifestazione del parere da parte della Commissione, l’attività ermeneutica che compete al Ric. 2021 n. 21185 sez. SU - ud. 25-10-2022 -24- giudice amministrativo, là dove le doglianze di parte ricorrente propongono la denuncia di un mero error in iudicando. Questa Corte ha già avuto modo di pronunziarsi in tema di arretramento della giurisdizione, in relazione alla limitazione del sindacato di legittimità del provvedimento in materia di condono edilizio ai soli profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione, pur in mancanza di una norma giuridica che preveda tale limitazione (Cass. n. 36594/2021), precisando che sarebbe semmai l'eventuale sconfinamento nel merito del giudice amministrativo ad essere sindacabile in Cassazione, sotto il profilo dell’invasione del potere amministrativo (per analoghe considerazioni si veda anche Cass. S.U. n. 13488/2021, secondo cui il rifiuto sindacabile dalle Sezioni Unite è, dunque, quello "in astratto", vale a dire quello che deriva dalla affermazione da parte del giudice speciale che quella situazione soggettiva è priva di tutela per difetto di giurisdizione, in contrasto con la regula iuris che invece gli attribuisce il potere di ius dícere sulla domanda;
non quello "in concreto", che si ha quando la negazione della tutela alla situazione soggettiva azionata è la conseguenza della ipotizzata inesatta interpretazione delle norme o della non corretta ricognizione e valutazione degli elementi in fatto). Peraltro nella vicenda in esame, il Consiglio di Stato ha effettivamente provveduto a valutare la legittimità del parere della Commissione, ritenuto espressione di discrezionalità tecnico – amministrativa, atteso che la norma invocata Ric. 2021 n. 21185 sez. SU - ud. 25-10-2022 -25- prevede che il parere sia funzionale alla valutazione dell’amministrazione competente circa l’esistenza di ragioni ostative all’acquisizione, tenuto conto dell’esigenza di illustrare le ragioni di convenienza per la collettività dell’acquisizione delle opere. A tal fine è stato evidenziato che l’effetto devolutivo è previsto ex lege nell’interesse pubblico generale al mantenimento di ciò che ancora può fornire delle utilità, ma l’effetto acquisitivo presuppone il vaglio positivo delle effettive utilità e convenienza delle opere. La sentenza gravata ha ritenuto che, avuto riguardo alla finalità del parere, la motivazione che lo sorregge sia ampiamente satisfattiva e che non possa esigersi anche una valutazione del diverso interesse del privato ex concessionario ad opporsi alla demolizione delle opere, essendo invece il bilanciamento tra l’interesse pubblico e quello del privato rimesso alla diversa valutazione discrezionale dell’ente territoriale. Il preteso arretramento nasce quindi da una diversa esegesi delle norme in materia offerta da parte ricorrente, che però in tal modo viene a denunciare un error in iudicando del giudice amministrativo, inidoneo a dare vita ad un vizio suscettibile di ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione. 6. Le superiori considerazioni danno altresì contezza della impossibilità di accedere alla richiesta di sollevare questione pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE, con riferimento alla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea in relazione alla pretesa violazione del diritto ad un ricorso effettivo quale Ric. 2021 n. 21185 sez. SU - ud. 25-10-2022 -26- conseguenza della interpretazione restrittiva delle questioni di giurisdizione suscettibili di esser portate all’attenzione delle Sezioni Unite. Depone in tal senso la risposta offerta dalla CGUE nella richiamata pronuncia 21 dicembre 2021, C- 497/20, Randstad, emessa proprio sul rinvio pregiudiziale disposto dall’ordinanza n. 19598/2020 di questa Sezioni Unite, essendosi ritenuta non contrastante con il diritto dell’Unione una disposizione del diritto interno di uno Stato membro che, nell’interpretazione offertane dalla giurisprudenza nazionale, precluda la possibilità di contestare, nell’ambito di un ricorso dinanzi all’organo giurisdizionale supremo di detto Stato membro, la conformità a diritto di una sentenza del supremo organo della giustizia amministrativa, e ciò a maggior ragione nel caso in cui, come nella fattispecie, la decisione non implichi l’applicazione di norme unionali. 7. Le spese seguono la soccombenza nei rapporti con i controricorrenti, e si liquidano come da dispositivo, in base alle previsioni di cui al DM n. 55/2014, atteso che le diverse previsioni di cui al DM n. 147/2022 sono destinate a trovare applicazione a far data dal 23 ottobre 2022, sempre che l’attività difensiva si sia svolta anche in data successiva alla loro entrata in vigore (cfr. sul punto Cass. S.U. n. 17405/2012, in relazione all’entrata in vigore delle previsioni di cui al DM n. 140/2012, ove si specifica che sono applicabili le nuove previsioni tariffarie ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al Ric. 2021 n. 21185 sez. SU - ud. 25-10-2022 -27- compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate). Poiché nella specie l’attività difensiva si è esaurita in data anteriore all’entrata in vigore delle nuove tariffe, la liquidazione deve avvenire in base alle previsioni previgenti. Nulla da disporre quanto alle spese per la parte rimasta intimata. 8. Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile;
Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore dei controricorrenti che liquida per il Comune di Ospedaletti in complessivi € 8.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi ed accessori di legge, e per le parti assistite Ric. 2021 n. 21185 sez. SU - ud. 25-10-2022 -28- dall’Avvocatura dello Stato in complessivi € 8.000,00, oltre spese prenotate a debito;
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 25 ottobre
Civile Ord. Sez. U Num. 33100 Anno 2022 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: CRISCUOLO MAURO Data pubblicazione: 09/11/2022 Ric. 2021 n. 21185 sez. SU - ud. 25-10-2022 -2-
- ricorrente -
contro COMUNE DI OSPEDALETTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE, 44, presso lo studio dell'avvocato IO CORBYONS, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CORRADO MAUCERI, in virtù di procura in calce al controricorso;
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI, CAPITANERIA PORTO DI IMPERIA, PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OPERE PUBBLICHE LOMBARDIA E LIGURIA, MINISTERO ECONOMIA FINANZE, AGENZIA DEL DEMANIO, elettivamente domiciliati in ROMA alla VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende ope legis - controricorrenti – nonché contro REGIONE LIGURIA;
- intimata - nonché contro SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA SRL AR SRL, elettivamente domiciliata in SANREMO, VIA MATTEOTTI 34, presso lo studio dell'avvocato ADRIANO BATTISTOTTI;
- resistente - Ric. 2021 n. 21185 sez. SU - ud. 25-10-2022 -3- avverso la sentenza n. 690/2021 del CONSIGLIO DI STATO di ROMA, depositata il 22/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2022 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Lette le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IO BATTISTA NARDECCHIA, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile;
Lette le memorie della ricorrente e del Comune di Ospedaletti;
FATTI DI CAUSA 1. La S.r.l. FIN.IM. in liquidazione (fallita nelle more del giudizio) in qualità di soggetto attuatore di un piano di iniziativa pubblica per la riqualificazione di un'area (ex discarica) mediante la realizzazione di un intervento denominato "Parco & Marina di Baiaverde", nel cui contesto era previsto anche l'insediamento di un porto turistico, ha impugnato il parere negativo espresso dalla Commissione istituita presso la Capitaneria di Porto di Imperia ai sensi dell'art. 49, cod. nav., circa l'opportunità dell'acquisizione al patrimonio dello Stato delle opere da essa realizzate nell'area demaniale marittima, nonché gli atti emanati dal Comune di Ospedaletti e dalla Capitaneria di Porto aventi ad oggetto la gestione delle aree rimaste nella sua disponibilità, e tra questi, l'ordinanza contingibile e urgente avente ad oggetto Ric. 2021 n. 21185 sez. SU - ud. 25-10-2022 -4- l'ordine di eseguire le opere strumentali alla messa in sicurezza dei luoghi. Le opere erano state iniziate ma non completate dalla società concessionaria, perché con sentenza del 22 gennaio 2013, n. 361 il Consiglio di Stato, Sezione IV, aveva annullato gli atti amministrativi che avevano preceduto e seguito il rilascio della concessione demaniale marittima datata 1 febbraio 2007, rilasciata a suo tempo alla società FIN.IM. per la costruzione e gestione novantanovennale del menzionato porto turistico. 2.Il Tar per la Liguria quale giudice di primo grado respingeva l'eccezione d'inammissibilità sollevata dall'Amministrazione statale, sul rilievo che la ricorrente, non essendo più concessionaria, non aveva interesse a contrastare i provvedimenti riguardanti la destinazione delle opere realizzate in forza della concessione annullata in via giurisdizionale ed ha respinto le censure incentrate sulla supposta non applicabilità, al caso di specie, del procedimento di devoluzione delle opere demaniali non amovibili disciplinato dall'art. 49, cod. nav. Accoglieva, invece, la censura di difetto di motivazione del parere negativo espresso dalla menzionata Commissione, ritenendo che non avesse adeguatamente illustrato le ragioni ostative al pieno dispiegarsi dell'effetto dell'acquisizione delle opere allo Stato. 3.Il Consiglio di Stato sez. IV, con la sentenza n. 690 del 22 gennaio 2021, accoglieva l’appello del Ministero delle Ric. 2021 n. 21185 sez. SU - ud. 25-10-2022 -5- Infrastrutture e dei Trasporti, e per l’effetto ha rigettato il ricorso della società, dichiarata fallita nelle more del giudizio. In via preliminare, disattendeva l'eccezione di estinzione del giudizio di appello per mancata tempestiva riassunzione del medesimo, a seguito dell'evento interruttivo che aveva colpito la società appellata. Richiamata la ratio sottesa alla disciplina dell’interruzione, ha rilevato che la società appellata era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Imperia con sentenza del 9 luglio 2015, e dunque quando già pendeva l'appello. Il difensore della società aveva depositato in giudizio l'estratto della sentenza dichiarativa del fallimento quasi un anno dopo, e più precisamente in data 20 aprile 2016, non instando per la declaratoria giurisdizionale dell'interruzione del giudizio, né era stata pronunciata l'ordinanza dichiarativa dell'interruzione. Inoltre, l'evento interruttivo non era stato oggetto di notificazione alle controparti. Solo in data 24 gennaio 2018, la parte appellante aveva depositato una memoria in cui aveva dato atto di avere proceduto a rinnovare la notifica dell'appello alle controparti, ma senza fare menzione di un'eventuale pronuncia dichiarativa della supposta avvenuta interruzione del giudizio. Il giudizio era quindi proseguito senza interruzioni di sorta. Ad avviso del giudice di appello, il fallimento non aveva interesse ad eccepire l'estinzione del giudizio, sotto vari profili. Ric. 2021 n. 21185 sez. SU - ud. 25-10-2022 -6- In primo luogo, perché il giudizio riguardava beni non facenti parte della massa fallimentare, avendo il Curatore reputato non conveniente la loro acquisizione. In secondo luogo, perché il termine per la riassunzione del giudizio non era mai sostanzialmente iniziato a decorrere. Secondo il consolidato indirizzo esegetico seguito dalla giurisprudenza civile e amministrativa, l'art. 43 comma 3, della legge fallimentare - nel testo introdotto dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, che stabilisce che l'apertura del fallimento determina l'interruzione automatica del processo - va interpretato nel senso che, intervenuto il fallimento, l'interruzione è sottratta all'ordinario regime dettato in materia dall'art. 300 c.p.c., nel senso che deve essere dichiarata dal giudice non appena giunta a sua conoscenza. Ciò non comporta, però, che la parte non fallita sia tenuta alla riassunzione del processo nei confronti del Curatore, indipendentemente dal fatto che l'interruzione sia stata o meno dichiarata. La giurisprudenza per raggiungere un ragionevole equilibrio tra l'effetto automatico dell'interruzione e la conoscenza legale dell'evento interruttivo a carico della parte processuale diversa da quella che ha subito l'evento in questione, ai fini della diligente riassunzione del giudizio, ha sostenuto che l’art. 43, comma 3, della legge fallimentare, nel prevedere un effetto interruttivo automatico provocato dal fallimento sulla lite pendente, ha inteso sottrarre alla discrezionalità della parte colpita dall'evento interruttivo la rappresentazione dello Ric. 2021 n. 21185 sez. SU - ud. 25-10-2022 -7- stesso all'interno del processo, mentre il decorso dei termini previsti dall'art. 305 c.p.c., ai fini della declaratoria di estinzione, presuppone, rispetto alla parte contrapposta a quella colpita dall'evento interruttivo, non solo la conoscenza in forma legale del medesimo evento, ma anche una situazione di quiescenza del processo, che si verifica per effetto della formale constatazione da parte del giudice dell'avvenuta interruzione automatica della lite, comunque essa sia stata conosciuta (Cass. civ. Sez. I, 11 aprile 2018, n. 9016). Il mero deposito dello stralcio della sentenza dichiarativa del fallimento, non accompagnata dalla richiesta dell'emissione dell'apposita ordinanza di interruzione del giudizio, non è elemento - di per sé solo – idoneo a far ritenere integrato il presupposto della conoscenza legale dell'evento. A tale deposito in giudizio, infatti, non è seguita la pronuncia del provvedimento giurisdizionale in parola, che avrebbe determinato la legale conoscenza dell'evento produttivo, con l'effetto di far scattare il decorso del termine per riassumere il giudizio. Ad avviso del Consiglio di Stato tale soluzione interpretativa è suffragata anche dalla Corte costituzionale che, con la sentenza del 21 gennaio 2010, n. 17, ha precisato che il termine stabilito per la riassunzione o la prosecuzione del giudizio interrotto ai sensi dell'art. 305 c.p.c. decorre dal momento dell'effettiva conoscenza dell'evento da parte dell'interessato e non dal verificarsi dal medesimo evento. Ric. 2021 n. 21185 sez. SU - ud. 25-10-2022 -8- Per "effettiva conoscenza" si intende quindi la conoscenza legale, la quale è data da atti muniti di fede privilegiata quali dichiarazioni, notificazioni o certificazioni rappresentative dell'evento medesimo, alla quale non è equiparabile la conoscenza di fatto altrimenti acquisita. Nel caso in esame, a giudizio del Consiglio di Stato, non rientrano nel concetto di legale conoscenza quale in precedenza delineato: a) il mero deposito della sentenza, non accompagnato dall'istanza di pronunciare l'ordinanza di interruzione, mai di fatto - comunque - pronunciata;
b) la comunicazione alle parti della determinazione dirigenziale del Servizio Edilizia Privata del Comune di Ospedaletti n. 2 del 4 aprile 2016, il cui contenuto principale non era quello di rendere edotta la parte dell'evento interruttivo. Di conseguenza, non essendo stato l'evento interruttivo portato a legale conoscenza della parte diversa da quella colpita dall'evento medesimo, non poteva considerarsi decorso il termine per l'eventuale riassunzione del giudizio, mai formalmente dichiarato interrotto. Disattese le ulteriori eccezioni di inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi e per carenza di interesse alla decisione, nel merito l’appello era ritenuto fondato. Il Consiglio di Stato si era già espresso sull'interpretazione della norma in parola, statuendo che "Ai sensi dell'art. 49 c. nav. le opere non amovibili realizzate dal concessionario su Ric. 2021 n. 21185 sez. SU - ud. 25-10-2022 -9- area rientrante nel demanio restano acquisite dallo Stato alla cessazione della concessione, con la conseguenza che l'atto di incameramento (redazione testimoniale e del verbale di contestazione) delle opere valutate come inamovibili assume carattere puramente ricognitivo di un effetto "ope legis" prodottosi indipendentemente dalla determinazione in parola, al venire in rilievo dei descritti presupposti fattuali" (Consiglio Stato, sez. VI, 6 giugno 2003, n. 3187). La norma, nel disciplinare il rapporto giuridico che si instaura tra l'Ente concedente e il soggetto concessionario nel momento susseguente al venir meno degli effetti del titolo concessorio demaniale, non distingue le fattispecie che possono dare luogo alla cessazione del rapporto sorto dal titolo concessorio. Nel caso di specie, erano stati annullati il titolo concessorio e tutti i titoli (compresi quelli edilizi) rilasciati a valle per la realizzazione dell'intervento, il che giustificava l‘applicazione della norma de qua. Tuttavia, il TAR aveva errato in punto di valutazione della congruità e della razionalità della motivazione posta dall'Amministrazione a supporto dell'atto impugnato. Emergeva che il parere emesso dalla Commissione istituita ai sensi dell'art. 49 cod. nav. si era particolarmente diffuso sulle ragioni ostative all'acquisizione, e cioè sui motivi che rendevano non conveniente e non utile l'acquisizione di opere non ultimate, non collaudate, in stato di degrado, prive dei Ric. 2021 n. 21185 sez. SU - ud. 25-10-2022 -10- titoli edilizi annullati in via derivata in uno con l'annullamento in via principale della concessione demaniale. Trattavasi di atto espressione di discrezionalità tecnico - amministrativa e che si sottraeva a censure di manifesta illogicità, irrazionalità e incongruità del parere espresso. Secondo il Consiglio di Stato era fondata anche la censura relativa ai limiti posti al potere della Commissione, atteso che l'art. 49 cod. nav. attribuisce alla Commissione appositamente istituita, il potere tecnico discrezionale di valutare la convenienza per la collettività di acquisire le opere realizzate dai concessionari sulle aree demaniali, quando il relativo titolo è scaduto. L'effetto devolutivo è previsto ex lege nell'interesse pubblico generale al mantenimento di ciò che, presumibilmente, può produrre ancora utilità. Ciò che non è automatico, invece, è l'effetto acquisitivo, perché il bene entra nel patrimonio dello Stato solo previo positivo vaglio della effettiva utilità e convenienza delle opere. La presunzione di utilità di convenienza va, in altre parole, verificata alla prova dei fatti, ed è per questo che è stata istituita la Commissione. Ad avviso del Consiglio di Stato, il TAR aveva errato nell'estendere la norma alla ulteriore e diversa valutazione (in positivo) delle ragioni a sostegno della demolizione delle opere e della convenienza per il privato ex concessionario, nel contrapposto bilanciamento di interessi, poiché questo bilanciamento è rimesso al giudizio discrezionale dell'Ente Ric. 2021 n. 21185 sez. SU - ud. 25-10-2022 -11- pubblico territoriale (la Regione o, se vi è stata delega di funzioni, il Comune), essendo la competenza della Commissione limitata al solo parere tecnico discrezionale, e funzionale a rendere “causa cognita” possibile la valutazione dell'Ente. La sentenza del TAR aveva altresì travisato il concetto di “proficuità” delle opere di cui all'art. 49 cod. nav. ed aveva espresso un giudizio di merito che esondava dai limiti del sindacato del giudice amministrativo. Non poteva neppure farsi riferimento alla omessa valutazione di una comunicazione della Regione Liguria datata 11 aprile 2013, posto che la stessa era stata portata a conoscenza della Commissione solo successivamente alla data in cui era stato espresso il parere negativo. In ogni caso, tale comunicazione non avrebbe sostanzialmente inciso sul parere tecnico espresso, legato a elemento oggettivi, positivamente riscontrati e qualificati come insuperabili, quali la mancata ultimazione delle opere, la loro difformità edilizio urbanistica, l’omesso collaudo, lo stato di degrado, la necessità di un notevole dispendio di risorse pubbliche per portarle a compimento Inoltre, il giudizio di scienza espresso dalla Commissione si era mantenuto nei limiti del potere conferito dalla legge, e cioè entro l'aspetto tecnico discrezionale dell'apprezzamento dell'utilità e della convenienza dell'acquisizione nell'interesse pubblico generale, non potendo lo stesso estendersi fino a ricomprendere apprezzamenti rientranti nella sfera di competenza di altre Amministrazioni pubbliche. Ric. 2021 n. 21185 sez. SU - ud. 25-10-2022 -12- Passando ad esaminare i motivi ritenuti assorbiti dal TAR e riproposti espressamente dalla società appellata, il Consiglio di Stato riteneva gli stessi infondati. Il parere negativo espresso dalla Commissione non contrastava con la concessione demaniale, la quale - nella parte in cui ha previsto l'incameramento a favore dello Stato delle opere realizzate in area demaniale - ha inteso solo attuare la previsione di cui all'art. 49 cod. nav, non certo creare un vincolo assoluto preordinato all'acquisizione. Ancora, al tempo in cui il parere era stato espresso, la concessione non era più in vigore, essendo stata in precedenza annullata in sede giurisdizionale. Inoltre, la Commissione, nell'esprimere il parere, non doveva tenere conto delle ragioni che avevano cagionato il mancato completamento delle opere, il loro mancato collaudo, la loro attuale difformità edilizio-urbanistica, essendo il suo giudizio finalizzato solo ad appurare l’utilità e la convenienza per lo Stato delle opere, e non ad appianare le eventuali controversie sorte o insorgende tra l'Ente concedente e l'ex concessionario in merito alle rispettive responsabilità. La Commissione aveva espresso un parere di tipo tecnico discrezionale sulla base degli accertamenti espletati e gli eventuali apporti conoscitivi forniti o fornibili da altri soggetti (ad esempio, il Comune) rappresentavano un ulteriore elemento di valutazione dei fatti, non la precondizione per l'esercizio di un potere attribuito e disciplinato per legge. Ric. 2021 n. 21185 sez. SU - ud. 25-10-2022 -13- Era inoltre incensurabile l'atto comunale che aveva recepito il parere tecnico, avendo il Comune condiviso le ragioni tecnico - giuridiche che avevano convinto la Commissione che le opere in questione non fossero di alcuna utilità e convenienza per la collettività. L'utilità delle opere era stata correttamente scrutinata sulla base delle oggettive circostanze di fatto, e non avrebbe potuto essere fatta dipendere dalla natura pubblica dell'iniziativa del piano di recupero e di riqualificazione, non essendovi immediata corrispondenza tra la natura dell'iniziativa e la convenienza dell'acquisizione al patrimonio dello Stato. L'effetto di incameramento è previsto ex lege, ma non è automatico e soprattutto non è sganciato da un serio giudizio di utilità per la collettività. 4. Avverso la citata sentenza è stato proposto ricorso per cassazione dal Fallimento della FIN.IM S.r.l. sulla base di tre motivi, illustrati da memorie. Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, la Capitaneria di Porto di Imperia, il Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Lombardia e Liguria, il Ministero dell’Economia e Finanze, l’Agenzia del Demanio ed il Comune di Ospedaletti hanno resistito con controricorso. La Soparfi S.r.l. ha resistito ai fini dell’eventuale discussione orale. La Regione Liguria non ha svolto attività difensiva in questa sede. Ric. 2021 n. 21185 sez. SU - ud. 25-10-2022 -14- Il Comune di Ospedaletti ha depositato altresì memorie in prossimità dell’udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia l’erroneità della sentenza per contraddittorietà e travisamento e per difetto di motivazione, la violazione degli artt. 103 e 111 Cost., la violazione del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost. e del principio di parità delle parti nel processo, oltre che la violazione dell’art. 362 co. 1 c.p.c. e 110 cpa, in relazione agli artt. 43 cod. nav., 79 ed 80 cpa, e 112, 302, 303, 304 e 305 c.p.c. Si lamenta, altresì, il difetto assoluto di giurisdizione per consumazione del potere del Consiglio di Stato di decidere il ricorso in appello proposto dalle amministrazioni resistenti, in ragione della sua estinzione per mancata tempestiva riassunzione del giudizio a seguito di interruzione, con diniego di giustizia e violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale. La parte ricorrente assume che, per effetto dell’automatica interruzione del processo a seguito della declaratoria di fallimento della ricorrente, ed avendo le controparti avuto conoscenza legale dell’evento interruttivo, la riassunzione del giudizio di appello doveva intervenire nel termine di novanta giorni dalla conoscenza legale, palesandosi quindi tardiva la riassunzione avvenuta solo in data 16/1/2018 (la conoscenza legale è da far risalire, infatti, al 4 aprile 2016). Il Consiglio di Stato ha erroneamente escluso che vi fosse stata conoscenza legale dell’evento interruttivo e si è quindi Ric. 2021 n. 21185 sez. SU - ud. 25-10-2022 -15- pronunciato sul merito della controversia, sebbene il giudizio si fosse ormai estinto, con la conseguente perdita della potestas decidendi. 2. Il motivo è inammissibile. In materia di impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato, il controllo del limite esterno della giurisdizione - che l'art. 111, comma 8, Cost., affida alla Corte di cassazione - non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errori "in iudicando" o "in procedendo", e non rileva la gravità o intensità del presunto errore di interpretazione, il quale rimane confinato entro i limiti interni della giurisdizione amministrativa, considerato che l'interpretazione delle norme costituisce il "proprium" distintivo dell'attività giurisdizionale (Cass. S.U. n. 27770/2020). Tale conclusione va poi mantenuta ferma anche nel caso in cui ad essere individuata come norma violata per effetto dell’erronea interpretazione del giudice amministrativo sia quella comunitaria, essendosi anche di recente ribadito che (Cass. S.U. n. 21641/2021) non è sindacabile sotto il profilo della violazione del limite esterno della giurisdizione anche la decisione con la quale il Consiglio di Stato abbia motivatamente escluso la necessità di disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, atteso che tale decisione non incide sulla competenza della medesima Corte di Giustizia in tema di accertamento della validità degli atti dell'UE, e ciò specie nel caso in cui (Cass. S.U. n. Ric. 2021 n. 21185 sez. SU - ud. 25-10-2022 -16- 31311/2021) la richiesta di rinvio pregiudiziale su questione di interpretazione del diritto UE, implichi in realtà la devoluzione al giudice dell'Unione europea del compito di decidere la controversia oggetto di lite. Il giudice nazionale, infatti, con il rinvio non si spoglia in alcun modo del proprio potere giurisdizionale, ma lo esercita "pleno iure", formulando, ove ritenuto necessario ai fini della decisione, la richiesta incidentale alla Corte UE, in esito alla quale avrà il compito di applicare l'interpretazione del diritto fornita appunto da quel giudice. Quanto, poi alle considerazioni spese in ricorso circa la diversa lettura della nozione di eccesso di potere giurisdizionale alla luce dell’ordinanza di questa Corte n. 19598/2020, occorre far richiamo alla più recente e condivisa giurisprudenza di queste Sezioni Unite, quale venutasi a consolidare a seguito della risposta offerta dalla Corte di Giustizia, al quesito posto con la menzionata ordinanza. In tal senso va ribadito quanto affermato da Cass. S.U. n. 8588/2022, secondo cui l’eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile con il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, va riferito alle sole seguenti ipotesi: a) di difetto assoluto di giurisdizione - che si verifica quando un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa (cosiddetta invasione o sconfinamento), ovvero, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale Ric. 2021 n. 21185 sez. SU - ud. 25-10-2022 -17- (cosiddetto arretramento); b) difetto relativo di giurisdizione, riscontrabile quando detto giudice abbia violato i c.d. limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negandola sull’erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici, senza che tale ambito possa estendersi, di per sé, ai casi di sentenze “abnormi”, “anomale” ovvero di uno “stravolgimento” radicale delle norme di riferimento. Sicché, tale vizio non è configurabile per errores in procedendo o in iudicando, i quali non investono la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale dei giudici speciali, bensì solo la legittimità dell’esercizio del potere medesimo (tra le molte, successivamente alla sentenza n. 6 del 2018 della Corte costituzionale, cfr.: Cass., S.U., n. 7926/2019, Cass., S.U., n. 8311/2019, Cass., S.U., n. 29082/2019, Cass., S.U., n. 7839/2020, Cass., S.U., n. 19175/2020, Cass., S.U., n. 18259/2021). La negazione in concreto di tutela alla situazione soggettiva azionata, determinata dall’erronea interpretazione delle norme sostanziali nazionali o dei principi del diritto europeo da parte del giudice amministrativo, non concreta un’ipotesi di eccesso di potere giurisdizionale per omissione o rifiuto di giurisdizione così da giustificare il ricorso previsto dall’art. 111, comma ottavo, Cost., atteso che l’interpretazione delle norme di diritto costituisce il proprium della funzione giurisdizionale e non può integrare di per sé sola la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, che invece si verifica nella diversa ipotesi Ric. 2021 n. 21185 sez. SU - ud. 25-10-2022 -18- di affermazione, da parte del giudice speciale, che quella situazione soggettiva è, in astratto, priva di tutela per difetto assoluto o relativo di giurisdizione (Cass., S.U., n. 32773/2018; Cass., S.U., 10087/2020; Cass., S.U., n. 19175/2020). Pertanto, il contrasto delle decisioni giurisdizionali del Consiglio di Stato con il diritto europeo non integra, di per sé, l’eccesso di potere giurisdizionale denunziabile ai sensi dell’art. 111, comma ottavo, Cost., atteso che anche la violazione delle norme dell’Unione europea o della CEDU dà luogo ad un motivo di illegittimità, sia pure particolarmente qualificata, che si sottrae al controllo di giurisdizione della Corte di cassazione. Non può neppure essere attribuita rilevanza al dato qualitativo della gravità del vizio, essendo tale valutazione, sul piano teorico, incompatibile con la definizione degli ambiti di competenza e, sul piano fattuale, correlata alla specificità del singolo caso (Cass., S.U., n. 29085/2019; Cass., S.U., n. 6460/2020). Peraltro il principio più volte confermato da queste Sezioni Unite (Cass., S.U., n. 30301/2017; Cass., S.U., n. 7839/2020; Cass., S.U., 21641/2021), circa l’insindacabilità da parte della Corte di cassazione, ex art. 111, ottavo comma, Cost., delle violazioni del diritto dell’Unione europea e del mancato rinvio pregiudiziale ascrivibili alle sentenze pronunciate dagli organi di vertice delle magistrature speciali (nella specie, il Consiglio di Stato) è stato ritenuto compatibile con il diritto dell’Unione, come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale ed Ric. 2021 n. 21185 sez. SU - ud. 25-10-2022 -19- europea, in quanto correttamente ispirato ad esigenze di limitazione delle impugnazioni, oltre che conforme ai principi del giusto processo ed idoneo a garantire l’effettività della tutela giurisdizionale, tenuto conto che è rimessa ai singoli Stati l’individuazione degli strumenti processuali per assicurare tutela ai diritti riconosciuti dall’Unione. Trattasi di affermazioni che hanno poi ricevuto l’avallo da parte della stessa Corte di Giustizia U.E. con la sentenza 21 dicembre 2021, C-497/20, Randstad, emessa proprio sul rinvio pregiudiziale disposto dall’ordinanza n. 19598/2020 di queste Sezioni Unite. La citata sentenza ha ritenuto non contrastante con il diritto dell’Unione una disposizione del diritto interno di uno Stato membro che, secondo l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza nazionale, precluda la possibilità di contestare, nell’ambito di un ricorso dinanzi all’organo giurisdizionale supremo di detto Stato membro, la conformità al diritto dell’Unione di una sentenza del supremo organo della giustizia amministrativa (cfr. anche Cass., S.U., n. 1454/2022; Cass. S.U. n. 5121/2022; Cass. S.U. n. 11547/2022; Cass. S.U. n. 11549/2022). 3. Una volta richiamati tali principi, la cui pertinenza si palesa anche in relazione ai successivi motivi di ricorso, con specifico riferimento alla denuncia di eccesso di potere giurisdizionale per effetto della mancata dichiarazione di estinzione, il Collegio osserva che la censura mira evidentemente a lamentare quello che è un error in procedendo asseritamente commesso dal giudice amministrativo, il che esclude che Ric. 2021 n. 21185 sez. SU - ud. 25-10-2022 -20- ricorra un vizio della pronuncia suscettibile di essere denunciato in questa sede. La Corte ritiene che debba al riguardo darsi continuità a quanto di recente statuito da Cass. S.U. n. 12444/2022 che, occupandosi di analoga censura, argomentata in ragione del preteso esaurimento del potere in capo al giudice che non aveva rilevato la tardiva riassunzione del giudizio interrotto, e la sua congruente estinzione (anche in quel caso come conseguenza della dichiarazione di fallimento di una delle parti), ha affermato che “…l'eventuale errore in cui sarebbe incorso il Consiglio di Stato nell'individuazione del dies a quo, cui fare riferimento per il computo del termine di riassunzione del processo, a seguito di evento che ne determini l'interruzione in caso di fallimento di una delle parti, non configura eccesso di potere giurisdizionale denunciabile con il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione. Al contrario, la violazione denunciata si traduce in un eventuale error in procedendo e si colloca, pertanto, al di fuori dal perimetro del giudizio di legittimità per motivi attinenti alla giurisdizione sui provvedimenti dei giudici speciali di ultimo grado, che si ferma alla verifica della eventuale violazione dei limiti esterni della giurisdizione. Né può ritenersi che un eventuale errore sulla interpretazione della norma processuale o una forzatura del contenuto da attribuire alla norma processuale si traduca in una sostanziale riscrittura della norma stessa con sconfinamento nei poteri del legislatore”. Ric. 2021 n. 21185 sez. SU - ud. 25-10-2022 -21- 4. Il secondo motivo di ricorso denuncia l’erroneità della sentenza per contraddittorietà e travisamento per difetto di motivazione, violazione degli artt. 103 e 111 Cost., nonché la violazione dell’art. 362 co. 1 c.p.c. dell’art. 110 cpa, in relazione agli artt. 49 cod. nav. e 112 c.p.c., con eccesso di potere giurisdizionale per stravolgimento delle regole sostanziali, che ha determinato un diniego di giurisdizione e la violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale. Si assume che l’art. 49 citato prevede l’automatico dispiegamento dell’effetto di incameramento delle opere realizzate dal concessionario alla fine del rapporto, ma la sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare quanto invece previsto nell’atto di concessione. Il terzo motivo di ricorso denuncia il difetto di giurisdizione sotto il profilo dell’arretramento della giurisdizione, attesa l‘erroneità e contraddittorietà della decisione con travisamento e difetto di motivazione. Si lamenta altresì la violazione dell’art. 362 co. 1 c.p.c. e 110 cpa, dell’art. 49 cod. nav. e 112 c.p.c., con difetto assoluto di giurisdizione per arretramento del Consiglio di Stato di fronte alla decisione del merito dell’appello, stante l’errata qualificazione del potere discrezionale esercitato dalla PA. Si deduce che la sentenza impugnata abbia qualificato il potere esercitato dalla Commissione come espressivo di discrezionalità tecnica, senza considerare che invece era manifestazione di una discrezionalità amministrativa tout Ric. 2021 n. 21185 sez. SU - ud. 25-10-2022 -22- court, sottoposta quindi in pieno al sindacato del giudice amministrativo. Nella specie occorreva che il parere desse conto dell’interesse pubblico all’acquisizione delle opere, interesse che prescinde da valutazioni di carattere tecnico. L’erronea qualificazione del tipo di discrezionalità esercitato ha, quindi, determinato un arretramento della giurisdizione del giudice amministrativo, ponendo in essere un diniego di giustizia. 5. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono inammissibili, alla luce delle considerazioni in precedenza esposte che inducono a ritenere che anche in questo caso la ricorrente miri a contestare un error in iudicando, onde surrettiziamente prospettare un vizio di giurisdizione, al di fuori delle ipotesi in cui lo stesso è configurabile. Ed, invero, una volta delineati nei termini ristretti sopra indicati i casi in cui è configurabile l’eccesso di potere giurisdizionale, il Collegio ritiene che nella fattispecie il giudice amministrativo si sia attenuto al compito interpretativo che gli è proprio, ricercando la "voluntas legis" applicabile nel caso concreto, anche se questa venga desunta non dal tenore letterale delle singole disposizioni, ma dalla "ratio" che il loro coordinamento sistematico disvela, potendo tale operazione ermeneutica, tutt'al più, dare luogo ad un "error in iudicando", ma non alla violazione dei limiti esterni della giurisdizione Ric. 2021 n. 21185 sez. SU - ud. 25-10-2022 -23- speciale (cfr Cass., Sez. Un., n. 22711 del 2019 e Cass., Sez. Un., n. 22784 del 2012; Cass. S.U. n. 36594/2021). Con specifico riferimento al secondo motivo ed alla corretta interpretazione dei limiti e della rilevanza del parere emesso dalla Commissione di cui all’art. 49 cod. nav., il Collegio ritiene che la conclusione cui è pervenuta la sentenza sia conseguenza dell’interpretazione ed applicazione delle norme invocate dalla stessa ricorrente, nell’ambito dell’esercizio del potere giurisdizionale assegnato al Consiglio di Stato. Analogamente deve escludersi che la qualificazione del potere riservato alla Commissione come espressivo di una discrezionalità tecnico amministrativa anziché amministrativa tout court comporti un arretramento della giurisdizione. Non costituisce rifiuto di giurisdizione la valutazione del Consiglio di Stato circa la sufficienza e congruità degli accertamenti di discrezionalità tecnica della PA, e, ancora più a monte, non è ravvisabile un rifiuto di giurisdizione, ove la pretesa difforme qualificazione del tipo di discrezionalità esercitata sia conseguenza di una interpretazione delle norme di riferimento (Cassazione civile sez. un., 14/04/2020, n.7828). Nella vicenda in esame, il Consiglio di Stato, con la sentenza impugnata, non ha affatto travalicato i limiti esterni della giurisdizione amministrativa, bensì ha esercitato, nel definire i presupposti e i limiti per la manifestazione del parere da parte della Commissione, l’attività ermeneutica che compete al Ric. 2021 n. 21185 sez. SU - ud. 25-10-2022 -24- giudice amministrativo, là dove le doglianze di parte ricorrente propongono la denuncia di un mero error in iudicando. Questa Corte ha già avuto modo di pronunziarsi in tema di arretramento della giurisdizione, in relazione alla limitazione del sindacato di legittimità del provvedimento in materia di condono edilizio ai soli profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione, pur in mancanza di una norma giuridica che preveda tale limitazione (Cass. n. 36594/2021), precisando che sarebbe semmai l'eventuale sconfinamento nel merito del giudice amministrativo ad essere sindacabile in Cassazione, sotto il profilo dell’invasione del potere amministrativo (per analoghe considerazioni si veda anche Cass. S.U. n. 13488/2021, secondo cui il rifiuto sindacabile dalle Sezioni Unite è, dunque, quello "in astratto", vale a dire quello che deriva dalla affermazione da parte del giudice speciale che quella situazione soggettiva è priva di tutela per difetto di giurisdizione, in contrasto con la regula iuris che invece gli attribuisce il potere di ius dícere sulla domanda;
non quello "in concreto", che si ha quando la negazione della tutela alla situazione soggettiva azionata è la conseguenza della ipotizzata inesatta interpretazione delle norme o della non corretta ricognizione e valutazione degli elementi in fatto). Peraltro nella vicenda in esame, il Consiglio di Stato ha effettivamente provveduto a valutare la legittimità del parere della Commissione, ritenuto espressione di discrezionalità tecnico – amministrativa, atteso che la norma invocata Ric. 2021 n. 21185 sez. SU - ud. 25-10-2022 -25- prevede che il parere sia funzionale alla valutazione dell’amministrazione competente circa l’esistenza di ragioni ostative all’acquisizione, tenuto conto dell’esigenza di illustrare le ragioni di convenienza per la collettività dell’acquisizione delle opere. A tal fine è stato evidenziato che l’effetto devolutivo è previsto ex lege nell’interesse pubblico generale al mantenimento di ciò che ancora può fornire delle utilità, ma l’effetto acquisitivo presuppone il vaglio positivo delle effettive utilità e convenienza delle opere. La sentenza gravata ha ritenuto che, avuto riguardo alla finalità del parere, la motivazione che lo sorregge sia ampiamente satisfattiva e che non possa esigersi anche una valutazione del diverso interesse del privato ex concessionario ad opporsi alla demolizione delle opere, essendo invece il bilanciamento tra l’interesse pubblico e quello del privato rimesso alla diversa valutazione discrezionale dell’ente territoriale. Il preteso arretramento nasce quindi da una diversa esegesi delle norme in materia offerta da parte ricorrente, che però in tal modo viene a denunciare un error in iudicando del giudice amministrativo, inidoneo a dare vita ad un vizio suscettibile di ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione. 6. Le superiori considerazioni danno altresì contezza della impossibilità di accedere alla richiesta di sollevare questione pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE, con riferimento alla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea in relazione alla pretesa violazione del diritto ad un ricorso effettivo quale Ric. 2021 n. 21185 sez. SU - ud. 25-10-2022 -26- conseguenza della interpretazione restrittiva delle questioni di giurisdizione suscettibili di esser portate all’attenzione delle Sezioni Unite. Depone in tal senso la risposta offerta dalla CGUE nella richiamata pronuncia 21 dicembre 2021, C- 497/20, Randstad, emessa proprio sul rinvio pregiudiziale disposto dall’ordinanza n. 19598/2020 di questa Sezioni Unite, essendosi ritenuta non contrastante con il diritto dell’Unione una disposizione del diritto interno di uno Stato membro che, nell’interpretazione offertane dalla giurisprudenza nazionale, precluda la possibilità di contestare, nell’ambito di un ricorso dinanzi all’organo giurisdizionale supremo di detto Stato membro, la conformità a diritto di una sentenza del supremo organo della giustizia amministrativa, e ciò a maggior ragione nel caso in cui, come nella fattispecie, la decisione non implichi l’applicazione di norme unionali. 7. Le spese seguono la soccombenza nei rapporti con i controricorrenti, e si liquidano come da dispositivo, in base alle previsioni di cui al DM n. 55/2014, atteso che le diverse previsioni di cui al DM n. 147/2022 sono destinate a trovare applicazione a far data dal 23 ottobre 2022, sempre che l’attività difensiva si sia svolta anche in data successiva alla loro entrata in vigore (cfr. sul punto Cass. S.U. n. 17405/2012, in relazione all’entrata in vigore delle previsioni di cui al DM n. 140/2012, ove si specifica che sono applicabili le nuove previsioni tariffarie ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al Ric. 2021 n. 21185 sez. SU - ud. 25-10-2022 -27- compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate). Poiché nella specie l’attività difensiva si è esaurita in data anteriore all’entrata in vigore delle nuove tariffe, la liquidazione deve avvenire in base alle previsioni previgenti. Nulla da disporre quanto alle spese per la parte rimasta intimata. 8. Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile;
Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore dei controricorrenti che liquida per il Comune di Ospedaletti in complessivi € 8.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi ed accessori di legge, e per le parti assistite Ric. 2021 n. 21185 sez. SU - ud. 25-10-2022 -28- dall’Avvocatura dello Stato in complessivi € 8.000,00, oltre spese prenotate a debito;
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 25 ottobre