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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/06/2025, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 5594 /2022 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 12.6.2025, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 19/12/2022 ed iscritto al n 5594 - 2022 RG , vertente tra
- (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Bovalino al vico I Crotone 25 presso e nello studio dell'avv. Francesco Giampaolo (C.F. , che lo rappresenta e C.F._2 difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
Contro
- Controparte_1
, P.IVA e C. F. , con sede legale in Roma, Via G.
[...] P.IVA_1
Grezar 14, - CAP 00142, nella persona di in qualità di Controparte_2
Responsabile Atti Successivi del Giudizio Calabria, a ciò autorizzata per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma Persona_1 repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023, rilasciata da
[...]
, rappresentata e difesa, dall'avv. Alessandra Controparte_1
Guzzo, c.f. elettivamente domiciliata nello studio C.F._3 del predetto procuratore, sito in S. Stefano di Rogliano (CS), Via G. Valarioti
n°4;
Controparte_3
Cod. Fisc. ), con
[...] P.IVA_2 sede legale in Roma, Via IV Novembre, n. 144 e Sede Locale in Locri (Cod.
Fisc. ), in persona del Direttore Regionale per la Calabria P.IVA_2
Legale rappresentante dell'Istituto – Dott.ssa ( CP_4 [...]
[...] ), rappresentato e difeso, in virtù' di procura generale alle liti C.F._4 conferita dal Direttore Regionale "pro-tempore" il 16 aprile 2024, autenticata per Notar di Catanzaro, rep. n. 48247, racc. n. 18366, Persona_2 dall'Avv. Antonio D'Agostino (Cod. Fisc. ) che CodiceFiscale_5 elegge domicilio in Reggio C. C.so Garibaldi n. 635 (sede ; CP_3
- resistenti- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il ricorrente agiva avverso e per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 09420229003541415000 notificata in data 31.12.2021 limitatamente alle seguenti cartelle:
- cartella di pagamento n. 09420110031659968000, notificata il 05.11.2011
e recante un ammontare pari ad euro 803,47;
- cartella di pagamento n. 09420120027537324000, notificata il 15.01.2013, in parte qua, e recante un ammontare pari ad euro 772,49;
- cartella di pagamento n. 09420140001394679000, notificata il 25.02.2014
e recante un ammontare pari ad euro 774,12;
- cartella di pagamento n. 09420140018086765000 notificata il 03.11.2014
e recante un ammontare pari ad euro 748,31;
- cartella di pagamento n. 09420150010633105000 notificata il 22.09.2015
e recante un ammontare pari ad euro 646,12;
- cartella di pagamento n. 09420150021919257000 notificata il 26.02.2016
e recante un ammontare pari ad euro 633,62.
Eccepiva che, con sentenza n. 485/2022, pubblicata in data 11.03.2022 all'esito del procedimento RGN 4254/2021, il Tribunale di Reggio Calabria
– Sezione Lavoro e Previdenza ha già pronunciato la intervenuta prescrizione quinquennale del credito portato dagli atti sopra indicati e che gli odierni resistenti non avevano diritto a richiedere il pagamento delle cartelle.
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva
[...]
resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. Controparte_5
Evidenziava che avverso la sentenza citata dal ricorrente n°485/2022 del
Tribunale di Reggio Calabria, la stessa aveva proposto appello iscritto al numero RGAC 650/2022 della Corte di Appello di Reggio Calabria in quanto “il Tribunale di prime cure aveva errato nell'affermare la mancata prova di notifica di atti interruttivi della prescrizione stessa ed ha, per l'effetto dichiarato la prescrizione del credito iscritto a ruolo addebitandone la responsabilità all'Agente della Riscossione, quanto alla prescrizione….Nel giudizio di primo grado concluso con la sentenza richiamata dal ricorrente, si era data prova non solo della notifica delle 2 cartelle oggetto della opposizione, ma anche di due atti interruttivi
(Comunicazione preventiva di ipoteca 09476201500002599000 ed intimazione di pagamento 09420199010556704000) unitamente alla prova della loro notifica al contribuente, per come chiaramente riportato sia nella memoria di costituzione che nell'indice degli atti allegati al fascicolo… il Tribunale di primo grado avrebbe dovuto statuire che, nel caso in esame, la prescrizione non si è utilmente perfezionata”.
§ 2.3. Si costituiva anche l' rappresentando che nel medesimo giudizio CP_3 innanzi alla Corte d'Appello di Reggio Calabria recante il n. RG 650/2022 proposto da si era costituita la stessa Parte_2 proponendo appello incidentale (in allegato) lamentando che il Giudice di primo grado non avesse dichiarato l'inammissibilità “ex lege” della domanda essendo applicabile alla fattispecie de qua la disciplina introdotta dall'art. 3 bis del D.L. n. 146/2021 peraltro suffragata dalla successiva giurisprudenza della Suprema Corte (Sent. Cass. Ss.UU.26283/2022 del 06/09/2022) sulla inoppugnabilità dell'estratto di ruolo.
Precisava che nelle more del presente giudizio, la Corte d'Appello di Reggio
Calabria, con sentenza n. 700/2024 depositata in data 20.12.2024, “in accoglimento dell'appello incidentale proposto da e in riforma CP_3 dell'impugnata sentenza, dichiarava inammissibile il ricorso proposto da
”. Parte_1
Concludeva per il rigetto del ricorso.
§ 3. Ai fini della decisione deve considerarsi che l'unico motivo di opposizione fatto valere dal ricorrente era la circostanza secondo cui le cartelle oggetto di opposizione erano state annullate con sentenza n°485/2022 del Tribunale di Reggio Calabria.
Con le note di trattazione scritta il ricorrente ha depositato la sopravvenuta sentenza della Corte d'Appello n. 700/2024 ed ha modificato le conclusioni chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
Considerato che, pertanto, nella sostanza il ricorrente ha preso atto che a seguito della citata sentenza della Corte d'Appello è venuto meno l'interesse ad agire, può dichiararsi cessata la materia del contendere.
§ 4. Le spese legali vengono compensate in considerazione della sopravvenienza della Sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria n.
700/2024 del 20.12.2024.
p.q.m.
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese legali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 12/06/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari 3
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 5594 /2022 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 12.6.2025, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 19/12/2022 ed iscritto al n 5594 - 2022 RG , vertente tra
- (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Bovalino al vico I Crotone 25 presso e nello studio dell'avv. Francesco Giampaolo (C.F. , che lo rappresenta e C.F._2 difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
Contro
- Controparte_1
, P.IVA e C. F. , con sede legale in Roma, Via G.
[...] P.IVA_1
Grezar 14, - CAP 00142, nella persona di in qualità di Controparte_2
Responsabile Atti Successivi del Giudizio Calabria, a ciò autorizzata per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma Persona_1 repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023, rilasciata da
[...]
, rappresentata e difesa, dall'avv. Alessandra Controparte_1
Guzzo, c.f. elettivamente domiciliata nello studio C.F._3 del predetto procuratore, sito in S. Stefano di Rogliano (CS), Via G. Valarioti
n°4;
Controparte_3
Cod. Fisc. ), con
[...] P.IVA_2 sede legale in Roma, Via IV Novembre, n. 144 e Sede Locale in Locri (Cod.
Fisc. ), in persona del Direttore Regionale per la Calabria P.IVA_2
Legale rappresentante dell'Istituto – Dott.ssa ( CP_4 [...]
[...] ), rappresentato e difeso, in virtù' di procura generale alle liti C.F._4 conferita dal Direttore Regionale "pro-tempore" il 16 aprile 2024, autenticata per Notar di Catanzaro, rep. n. 48247, racc. n. 18366, Persona_2 dall'Avv. Antonio D'Agostino (Cod. Fisc. ) che CodiceFiscale_5 elegge domicilio in Reggio C. C.so Garibaldi n. 635 (sede ; CP_3
- resistenti- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il ricorrente agiva avverso e per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 09420229003541415000 notificata in data 31.12.2021 limitatamente alle seguenti cartelle:
- cartella di pagamento n. 09420110031659968000, notificata il 05.11.2011
e recante un ammontare pari ad euro 803,47;
- cartella di pagamento n. 09420120027537324000, notificata il 15.01.2013, in parte qua, e recante un ammontare pari ad euro 772,49;
- cartella di pagamento n. 09420140001394679000, notificata il 25.02.2014
e recante un ammontare pari ad euro 774,12;
- cartella di pagamento n. 09420140018086765000 notificata il 03.11.2014
e recante un ammontare pari ad euro 748,31;
- cartella di pagamento n. 09420150010633105000 notificata il 22.09.2015
e recante un ammontare pari ad euro 646,12;
- cartella di pagamento n. 09420150021919257000 notificata il 26.02.2016
e recante un ammontare pari ad euro 633,62.
Eccepiva che, con sentenza n. 485/2022, pubblicata in data 11.03.2022 all'esito del procedimento RGN 4254/2021, il Tribunale di Reggio Calabria
– Sezione Lavoro e Previdenza ha già pronunciato la intervenuta prescrizione quinquennale del credito portato dagli atti sopra indicati e che gli odierni resistenti non avevano diritto a richiedere il pagamento delle cartelle.
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva
[...]
resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. Controparte_5
Evidenziava che avverso la sentenza citata dal ricorrente n°485/2022 del
Tribunale di Reggio Calabria, la stessa aveva proposto appello iscritto al numero RGAC 650/2022 della Corte di Appello di Reggio Calabria in quanto “il Tribunale di prime cure aveva errato nell'affermare la mancata prova di notifica di atti interruttivi della prescrizione stessa ed ha, per l'effetto dichiarato la prescrizione del credito iscritto a ruolo addebitandone la responsabilità all'Agente della Riscossione, quanto alla prescrizione….Nel giudizio di primo grado concluso con la sentenza richiamata dal ricorrente, si era data prova non solo della notifica delle 2 cartelle oggetto della opposizione, ma anche di due atti interruttivi
(Comunicazione preventiva di ipoteca 09476201500002599000 ed intimazione di pagamento 09420199010556704000) unitamente alla prova della loro notifica al contribuente, per come chiaramente riportato sia nella memoria di costituzione che nell'indice degli atti allegati al fascicolo… il Tribunale di primo grado avrebbe dovuto statuire che, nel caso in esame, la prescrizione non si è utilmente perfezionata”.
§ 2.3. Si costituiva anche l' rappresentando che nel medesimo giudizio CP_3 innanzi alla Corte d'Appello di Reggio Calabria recante il n. RG 650/2022 proposto da si era costituita la stessa Parte_2 proponendo appello incidentale (in allegato) lamentando che il Giudice di primo grado non avesse dichiarato l'inammissibilità “ex lege” della domanda essendo applicabile alla fattispecie de qua la disciplina introdotta dall'art. 3 bis del D.L. n. 146/2021 peraltro suffragata dalla successiva giurisprudenza della Suprema Corte (Sent. Cass. Ss.UU.26283/2022 del 06/09/2022) sulla inoppugnabilità dell'estratto di ruolo.
Precisava che nelle more del presente giudizio, la Corte d'Appello di Reggio
Calabria, con sentenza n. 700/2024 depositata in data 20.12.2024, “in accoglimento dell'appello incidentale proposto da e in riforma CP_3 dell'impugnata sentenza, dichiarava inammissibile il ricorso proposto da
”. Parte_1
Concludeva per il rigetto del ricorso.
§ 3. Ai fini della decisione deve considerarsi che l'unico motivo di opposizione fatto valere dal ricorrente era la circostanza secondo cui le cartelle oggetto di opposizione erano state annullate con sentenza n°485/2022 del Tribunale di Reggio Calabria.
Con le note di trattazione scritta il ricorrente ha depositato la sopravvenuta sentenza della Corte d'Appello n. 700/2024 ed ha modificato le conclusioni chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
Considerato che, pertanto, nella sostanza il ricorrente ha preso atto che a seguito della citata sentenza della Corte d'Appello è venuto meno l'interesse ad agire, può dichiararsi cessata la materia del contendere.
§ 4. Le spese legali vengono compensate in considerazione della sopravvenienza della Sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria n.
700/2024 del 20.12.2024.
p.q.m.
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese legali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 12/06/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari 3