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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/02/2025, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da: Dr. Nicola Saracino Presidente Dr. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere Dr. Giovanna Gianì Consigliere rel. all'esito di camera di consiglio ha emesso la seguente:
SENTENZA Nella causa iscritta al n. 2929 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente TRA (c.f. ), elettivamente _1 C.F._1 domiciliato in Roma, alla Via Crescenzio n. 20, presso lo studio dell'Avv. Nicola Staniscia, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti anche congiuntamente con l'Avv. Gina Tralicci;
APPELLANTE
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._2
Roma, V.le Angelico n. 35, rappresentato e difeso dagli Avv. Giovanni Nicola d'Amati e Barbara Di Nicola, giusta procura in atti;
APPELLATO E (c.f. ), Controparte_2 C.F._3 elettivamente domiciliato in Roma, al V.le Angelico n. 35, rappresentato e difeso dagli Avv. Giovanni Nicola d'Amati e Barbara Di Nicola, giusta procura in atti;
APPELLATO
E in persona dell'Amministratore Unico Dott. Controparte_3 [...]
elettivamente domiciliata in Roma, Via Catanzaro 9, CP_4 rappresentata e difesa dagli Avv. Alberto Maria Papadia e Mafalda Maronna, giusta procura generale alle liti per atto Notaio di Roma Per_1 rep. n. 16795 del 19.01.1989 e procura in atti;
1 APPELLATA
E (P. IVA ), in Controparte_5 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, Avv. Francesco Spadafora, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Giuseppe Mangili n. 29, presso lo studio dall'Avv. Alessio La Pegna che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLATA E (P.IVA , in persona del legale Controparte_6 P.IVA_2 rappresentante pro tempore dott. elettivamente domiciliata CP_7 in Roma, Via Giovanni Nicotera n. 29, presso lo studio dell'Avv. Donatella Mugnano, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
APPELLATA E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in CP_8 C.F._4
Roma, Via Ludovisi n. 35, presso lo studio dell'avv. Simona Putzu che lo rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di appello;
APPELLATO E (P.IVA ), in Controparte_9 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore dott. CP_10 elettivamente domiciliata in Roma, Via Boezio n. 2/a, presso lo studio dell'Avv. Sabrina Chioffi che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
APPELLATA E (P.IVA ), in Controparte_11 P.IVA_4 persona del Liquidatore e legale rappresentante pro tempore, CP_12
elettivamente domiciliata in Roma, Via Antonio Baiamonti n. 4
[...] presso lo studio dell'Avv. Antonio Amato che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLATA
avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.7308 del 2020, pubblicata il 18/5/2020, notificata in data 19/05/20
CONCLUSIONI: per l'appellante “Voglia l'Ill.ma Corte _1
d'Appello di Roma, in funzione di Giudice del lavoro di secondo grado, in riforma dell'appellata sentenza: - Ordinare l'immediato ritiro dal mercato a spese dei convenuti di ogni copia del film “Il più crudele dei giorni” vietandone la vendita al pubblico ed inibendone la ristampa;
- Ordinare un nuovo doppiaggio del film alla finalità di escludere il nome del sig.
2 sostituendo con un personaggio di “pura fantasia” o altro _1 espediente;
- Ordinare la pubblicazione su 3 quotidiani di tiratura nazionale la rettifica a caratteri doppi della propaganda del film o tramite la pubblicazione per estratto delle conclusioni della Commissione parlamentare di inchiesta o mediante dichiarazione che attesti che quanto rappresentato nella produzione è mero frutto di fantasia degli sceneggiatori;
- Inibire alla la commercializzazione della CP_13 pellicola ed ordinarne il ritiro dal mercato delle copie disponibili ed inibire ogni attività volta alla distribuzione;
- Condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni patiti dall'attore nella somma emergente dagli atti di causa ovvero in quella diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia anche con prudente apprezzamento equitativo. Spese rifuse con distrazione.”
Per l'appellato : “si chiede che l'Ill.ma Corte voglia CP_1 rigettare l'appello proposto dal Sig. . Con vittoria di _1 spese, diritti e onorari”;
per l'appellato “richiamate anche Controparte_2 espressamente tutte le difese nonché le richieste istruttorie già svolte negli atti relativi al giudizio di I grado, si chiede che l'Ill.ma Corte voglia rigettare l'appello proposto dal Sig. . Con vittoria _1 di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio”;
per l'appellata “- Rigetto dell'appello - Conferma Controparte_3 della sentenza impugnata ed in subordine - Difetto di legittimazione passiva della - Prescrizione dell'azione di risarcimento;
CP_3
Con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio”;
per l'appellata “Piaccia all'Ecc.ma Controparte_5
Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: dichiarare passato in giudicato il capo di sentenza relativo alla domanda proposta dal Sig. nei confronti della _1 [...]
in via subordinata, confermare la Controparte_5 sentenza del Tribunale di Roma n. 7308/2020 in relazione al capo che ha riconosciuto l'infondatezza della domanda proposta dal Sig. _1 Contr nei confronti della in ulteriore subordine, rigettare l'appello, perché inammissibile e/o infondato proposto dal Sig. avverso la _1 sentenza del Tribunale di Roma n. 7308/2020 nei confronti della
[...]
con atto di appello in data 16 giugno Controparte_5
2020. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”;
per l'appellata “chiede che l'adita Corte Controparte_6
d'Appello di Roma voglia: in via pregiudiziale, dichiarare inammissibile il
3 gravame proposto nei confronti di anche ex art. 348- Controparte_6 bis c.p.c. per le ragioni tutte illustrate nel presente atto;
rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato e per tutte le ragioni sopra illustrate”;
per l'appellato “Si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello di CP_8
Roma adita, Voglia accogliere le seguenti conclusioni: dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Sig. così _1 come rappresentato e difeso avverso la sentenza n. 7308/2020 del Tribunale di Roma. Confermare la sussistenza della inesistenza di legittimità passiva in capo al Sig. , come già statuito nella CP_8 sentenza impugnata. Condannare il Sig. per il _1 danno arrecato per lite temeraria ai sensi di quanto disposto ex art. 96 c.p.c. Condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa da distrarsi ex art. 93 c.p.c. per tutti i gradi di giudizio”;
per l'appellata “Voglia Controparte_9
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, -in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto avverso la sentenza di primo grado per i motivi esposti in narrativa;
- dichiarare il passaggio in giudicato della parte della sentenza non oggetto di censura come descritta in narrativa;
- in subordine, dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto azionato;
-nel merito, rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto per i motivi articolati nella presente comparsa di costituzione e ri-sposta, con conseguente conferma della sentenza n. 7308/2020; Con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre accessori di legge”;
per l'appellata “- Voglia Controparte_11
l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, rigettare tutte le domande formulate dall'attore _1
nei confronti di essa (già
[...] Controparte_14
perché infondate in fatto e in diritto e non provate;
- Controparte_15
Con il favore di spese e compensi di giudizio, oltre spese generali forfettarie IVA e CPA.
FATTO E DIRITTO Con la prima sentenza, il Tribunale di Roma ha così statuito:
“- dichiara la contumacia di e CP_1 Controparte_9
- rigetta la domanda dell'attore; - dichiara compensate le
[...] spese processuali e irripetibili nei confronti delle parti contumaci.”. La domanda era stata azionata (RG 20010/09) da _1 nei confronti degli odierni appellati per sentirli condannare al risarcimento
4 dei danni conseguenti alla lesione del proprio diritto all'onore, alla reputazione e alla vita di relazione in dipendenza della diffusione di
“notizie offensive, denigratorie e difformi dal vero”, contenute nell'opera cinematografica “ il più crudele dei giorni”, la cui prima Parte_2 proiezione in pubblico era avvenuta il 27.3.2003; nel contesto di tale opera, egli era stato gravemente denigrato in quanto indicato come trafficante di armi, faccendiere e coinvolto nell'omicidio di quest' ultima e di
[...]
; precisava che la Commissione Parlamentare, in data 23/02/2006 Per_2 aveva escluso ogni suo coinvolgimento. Tutti i convenuti si erano opposti alla domanda, mentre restavano contumaci la e Controparte_9 CP_1
Il giudizio era stato dichiarato interrotto con ordinanza del 30.06.2011. a seguito del rilievo della mancata integrazione del contraddittorio di cui all'ordinanza del 2.11.2010; con atto di appello notificato in data 30 dicembre 2011 l'odierno appellante impugnava l'ordinanza di estinzione del giudizio. Con sentenza n. 986/2015, pubblicata in data 12 febbraio 2015, la Corte di Appello di Roma dichiarava la nullità dell'ordinanza e rimetteva la causa al giudice di primo grado. La causa era quindi riassunta dinanzi al Tribunale di Roma ed iscritta a ruolo con il NRG 14526/2015, giudizio culminato con la sentenza oggi impugnata.
Con la decisione, il Tribunale ha rigettato la domanda, sulla base di questi rilievi:
- in via preliminare, ha osservato che “la parte attrice non ha specificato il titolo di responsabilità attribuito a ciascuno dei convenuti” e che i soggetti legittimati passivi a rispondere delle contestazioni attoree erano, nel caso di specie, unicamente lo sceneggiatore ed il regista ciò CP_1 CP_2
“dovendosi escludere, in difetto di allegazioni specifiche circa il titolo di attribuzione di responsabilità, la legittimazione dei distributori e dell'autore delle colonna sonora, non participi del contenuto e neppure tenuti al controllo” (pag. 6, terzo capoverso della sentenza);
- nel merito, che la domanda attrice era comunque infondata “potendosi applicare la invocata scriminante del diritto di cronaca e di elaborazione artistica dell'opera cinematografica con riferimento all'epoca di realizzazione e diffusione del film” (pag. 6, quarto capoverso della sentenza). Quali presupposti di fatto di tale approdo, il Tribunale aveva posto le seguenti circostanze: a) all'epoca della diffusione dell'opera, nelle relazioni di indagine degli organi inquirenti, l'attore era già stato rappresentato quale “trafficante di armi, faccendiere e soggetto coinvolto nell'omicidio di e di Parte_2
al fine di coprire i suoi traffici illeciti”; Persona_2
5 c) la versione che era emersa corrispondeva, dunque, alle ricostruzioni artistiche e giudiziarie costituendo dunque una verità in senso
“putativo”, non rilevando che successivamente fosse emersa la falsità delle illecite condotte attribuite al . _1
d) quanto alla richiesta di inibitoria, la domanda era infondata in quanto l'attore non aveva fornito elementi a dimostrazione della effettiva ed attuale diffusione dell'opera presso gli usuali canali commerciali. Con atto notificato il 15 giugno 2020, ha interposto _1 gravame avverso la prima sentenza, formulando tre censure. Le parti si sono opposte al gravame con varie eccezioni, pregiudiziali e di merito.
Procedendo nell'ordine logico alla disamina delle questioni poste, la appellata ha eccepito la Controparte_14 inammissibilità dell'appello sostenendo che l'unico rimedio esperibile avverso l'ordinanza con la quale il giudice di primo gravo aveva dichiarato estinto il giudizio era il reclamo al Collegio ex art. 308 cpc. L'eccezione è infondata;
come si legge nella sentenza di primo grado, il giudizio di primo grado è stato riassunto in adempimento del relativo ordine di cui alla sentenza della Corte di Appello di Roma n. 986/15 e rimesso al primo giudice.
Pertanto, la eventuale erroneità del segmento processuale a valle della ordinanza (culminato nella sentenza di appello) avrebbe dovuto essere fatto valere con ricorso per Cassazione, unico rimedio impugnatorio avverso la predetta sentenza di appello, passata ormai in giudicato.
Varie difese hanno altresì eccepito la inammissibilità del mezzo esperito ai sensi dell'art. 342 cpc, per non contenere l'atto di gravame un adeguato impianto di critica rispetto alla sentenza impugnata. Il Collegio condivide in parte tale eccezione. In primo luogo, non è sfuggita una complessiva genericità nella descrizione dei fatti storici assunti come lesivi dalla parte appellante, dato che la portata illecita dei fatti viene sinteticamente descritta come “indicazione dispregiativa dell'attore a mezzo stampa/opera cinematografica oggetto di causa come trafficante di armi, ma soprattutto non giustifica la sua arbitraria indicazione come autore/coautore dell'omicidio di Pt_2
.
[...]
Trattasi, all'evidenza, di una allegazione generica, avulsa dal contesto narrativo dell'opera e che impedisce di apprezzare adeguatamente la portata lesiva delle attribuzioni, lamentata dall'appellante. Ad ogni modo, analoga genericità affigge anche la prima sentenza dove il giudice si è limitato a descrivere per sintesi le doglianze dell'attore (l'attore lamenta di essere stato indicato quale trafficante di armi, faccendiere e quale soggetto coinvolto nell'omicidio di e di , Parte_2 Persona_2 al fine di coprire i suoi traffici illeciti…”
6 Di tale corpus di addebiti, e volendo quindi affrontare direttamente il merito della controversia, il Tribunale ha comunque escluso la lesività sulla base dell'unico rilievo per cui “all'epoca della realizzazione dell'opera era in tale modo rappresentato nelle relazioni di indagini degli organi inquirenti: la circostanza che successivamente alla realizzazione dell'opera le ipotesi accusatorie nei confronti del si siano rivelate prive _1 di fondamento è circostanza non determinante ai fini della valutazione della asserita condotta illecita precedente;
né può ritenersi esorbitante dal diritto di espressione artistica, quanto al limite della verità dei fatti, l'attribuzione, ad un personaggio nominalmente storicamente individuato, di una condotta di vita che, pur discostandosi eventualmente per qualche aspetto dalla realtà dei fatti, sia peraltro conforme alle ricostruzioni giornalistiche e giudiziarie . La verità delle notizie narrate impone che le stesse siano quanto più possibile rispondenti alla realtà, ma può ammettersi la possibilità di una verità in senso “putativo” , cioè il frutto di una ricerca di un esame delle fonti giornalistiche giudiziarie che diano verosimiglianza alla vicenda virgola non rilevando virgola in tal caso che le notizie siano successivamente risultate false …. All'epoca della realizzazione dell'opera era ipotesi accreditata il coinvolgimento del
nell'inchiesta relativa all'omicidio di e di _1 Parte_2 [...]
- documentazione in atti. Solo dopo circa tre anni l'attore risulta Per_2 scagionato dall'accusa di aver avuto parte nella vicenda. L'opera cinematografica, oggetto di causa, Per quanto riguarda la posizione dell'attore, riporta, di fatto, il contenuto degli atti di indagine allora in corso da cui trae spunto per una ricostruzione artistica virgola non suggerisce nuove o diverse ipotesi accusatorie”. Ora, tale essendo l'architrave della prima decisione, risulta, in effetti, dalla documentazione già prodotta in primo grado da e Controparte_2 qui riproposta dalla stessa parte appellata, che, all'epoca della prima diffusione del filmato - pacificamente collocato al 27.03.2003 presso il cinema Adriano di Roma – la persona del fosse _1 effettivamente oggetto di attività investigativa in relazione all'omicidio
. Persona_3
Risultano infatti prodotti nel fascicolo di parte:
• la informativa della Questura di Roma alla Procura della Repubblica in data 3.2.1995 ( all.4) si riferisce di informazioni raccolte da fonte di provata affidabilità, secondo cui “mandante dell'omicidio di e Parte_2 dell'operatore sarebbe il noto Persona_2 _1 il quale, coinvolto in un traffico di armi provenienti dall'Italia e dirette alla fazione somala di transitando per l'Iran, avrebbe Per_4 ordinato l'uccisione della giornalista, la quale sarebbe stata messa al corrente di tale traffico dal Sultano di Bosaso”;
• la relazione del SISDE in data 3.9.97 (all. 5) ove si legge: “Nel settembre 1994, il medesimo Centro evidenziava sospetti circa
7 l'implicazione di (nato il [...] a [...]
Borgosesia (VA), esperto di armamenti di ogni tipo) e di
[...]
(nato l'[...] A Moena (TN), ex sacerdote, geologo e Per_5 conoscitore di ambienti di mafia) nell'omicidio della giornalista Pt_2
e dell'operatore televisivo , nel ruolo di mandanti o
[...] CP_16 mediatori fra i mandanti e gli esecutori. Il ruolo di e _1 nell'attentato sarebbe stato motivato dalla circostanza che Per_5
i due cronisti avrebbero scoperto un interesse di questi ultimi in traffici di armi e droga”.
• la ordinanza del GIP presso il Tribunale di Roma, di prosecuzione delle indagini in data 2.12.2007 nel procedimento relativo all'omicidio con cui sono stati disposti accertamenti in ordine ad Persona_3 informazioni acquisite agli atti relative al ruolo svolto da _1
, nonché alla possibilità di disvelare l'identità delle fonti
[...] confidenziali delle sopra citate informative, ritenute evidentemente attendibili dal Gip;
appare significativo evidenziare come, nel contesto di tale ordinanza, viene accertato si rileva che “Da una analisi complessiva degli elementi indiziari fino ad oggi raccolti dagli inquirenti, la ricostruzione della vicenda più probabile e ragionevole appare essere quella dell'omicidio su commissione, assassinio posto in essere per impedire che le notizie raccolte dalla e dal in ordine al Pt_2 Per_2 traffico di armi e rifiuti tossici avvenuti fra l'Italia e la Somalia venissero portate a conoscenza dell'opinione pubblica italiana.” Già tale compendio documentale - che, in mancanza di deduzioni contrarie, deve presumersi siano stato considerato dal primo giudice sebbene non specificamente menzionato nella sentenza - denota come il coinvolgimento del costituisse un'ipotesi accreditata sia in _1 ambito giudiziario che presso le fonti di stampa, tanto da poterla considerare, in quel momento, ampiamente compatibile con le emergenze fattuali. Di qui l'infondatezza del primo motivo che non riesce a contrastare adeguatamente la ricostruzione del primo giudice circa la compatibilità di quanto rappresentato a carico del con l'esistenza di una _1 verità quantomeno “putativa”, nei termini sopra precisati. Con tale doglianza, infatti, l'appellante lamenta la “violazione degli art. 2697 c.c., art. 27 Cost. e art. 51 c.p.” per non avere il Tribunale considerato che il non era mai stato indagato dalla Procura di Roma per _1
l'omicidio ritenendone in ogni caso il coinvolgimento nell'inchiesta Pt_2 su Parte_2
Ma la censura in questione, formulata peraltro in termini piuttosto generici, non sortisce alcuna efficacia dirimente rispetto all'accertamento condotto dal Tribunale che ha dato conto della esistenza, al momento della diffusione del film, di un fumus obiettivo circa la verità dei fatti rappresentati.
8 Esclusa, per quanto detto, la lesività condotte, con il secondo motivo di appello la parte lamenta il mancato accertamento, da parte del Tribunale, in ordine all'effettivo ritiro dell'opera dal mercato a seguito della relazione conclusiva della Commissione Parlamentare del 23.02.2006 che, stando a quanto dedotto dalla parte, aveva accertato la estraneità del ai fatti. _1
Il Tribunale - con riferimento alla tutela inibitoria invocata dall'attore connessa al fatto che l'opera avrebbe continuato a circolare sul mercato anche successivamente all'accertamento della estraneità del alla vicenda - aveva respinto la domanda sulla _1 premessa della mancanza di prova in ordine alla attuale diffusione dell'opera; a tale riguardo, osservava che l'attore si era limitato a depositare un DVD riproducente il film, che avrebbe acquistato nel 2007. I distributori del film avevano affermato che l'opera aveva avuto uno scarso successo, che era stata presente nel circuito di distribuizione per meno di un anno, ed era fuori catalogo da circa 15 anni;
né l'attore aveva assolto al proprio onere di smentire le avversarie allegazioni. Secondo la parte, aveva errato il Tribunale nell'addossare all'attore l'onere di dimostrare la permanenza dell'opera sul mercato anche dopo la relazione della Commissione parlamentare, mentre era onere della parte convenuta fornire la prova di aver ritirato l'opera subito dopo il 23.02.2006. Ad ogni modo, la parte aveva depositato con le note ex art. 183 VI comma n. 2 cpc, n. 3 estratti telematici dai quali risultava che l'opera cinematografica era ancora oggetto di vendita on line e dunque di diffusione, costituendo le suddette documenti fondamentali ai fini della decisione. Il motivo è infondato. Nell'atto introduttivo, il aveva formulato la domanda _1 di inibitoria lamentando “l'abuso del proprio nome e della propria immagine” dopo che la Commissione Parlamentare di inchiesta aveva riconosciuto la falsità delle condotte attribuitegli nel film. Ha ribadito in appello tale domanda chiedendo di inibire alla CP_13 la commercializzazione della pellicola ed ordinare il ritiro dal mercato delle copie disponibili ed inibire ogni attività volta alla distribuzione. Su un piano astratto, questa Corte ritiene (in adesione a Cass. 23.10.2017 n. 25420) la praticabilità della tutela inibitoria nei termini di cui alla domanda formulata e riproposta con l'atto di appello, volta ad inibire la vendita al pubblico dell'opera e la sua ristampa. A riguardo, la Corte ritiene del tutto corretta, sul piano dei principi, la conclusione del primo giudice circa il criterio di ripartizione dell'onere della prova in ordine al presupposto per azionare utilmente la tutela
9 invocata, che deve ritenersi gravare unicamente sulla parte che detta tutela invochi. Ciò chiarito, con il motivo in esame, a riprova di una permanenza dell'opera nel circolo delle vendite quantomeno fino al febbraio 2018, la parte appellante richiama i documenti indicati come prodotti in allegato alle memorie ex art. 183 Vi comma n. 2 cpc. Ebbene, da queste stesse produzioni si evince ad avviso del Collegio la assoluta inconsistenza del fumus paventato con la domanda cautelare iniziale – della cui attualità, giovi evidenziare, non vi è neanche prova al momento della adozione della presente decisione - dato che gli stessi estratti prodotti , comprovano, CP_17 CP_18 CP_19 piuttosto, la contraria allegazione della società distributrice circa la scarsissima diffusione dell'opera in contestazione (indicata in un caso come “fuori catalogo”, in altri disponibile in unica copia). Di qui il rigetto della domanda cautelare. E' assorbito il terzo motivo con cui si contesta la violazione dell'art. 595 c.p., della L.47/1948 e dell'art. 2943 c.c. poiché il film avrebbe fornito al pubblico una verità non putativa come sostenuto dal giudice di primo grado, bensì parziale e incompleta, che non aveva tenuto conto della conclusione cui giungeva la Commissione Parlamentare di inchiesta, circa l'esclusione di qualsiasi coinvolgimento del sia nell'omicidio che nei traffici di armi. _1
Restano assorbiti gli ulteriori motivi relativi al quantum. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in base al valore della domanda risarcitoria, quantificata dall'attore in primo grado in € 100.000 (v. conclusioni atto di citazione relativo nel giudizio RG 20010/2009 riassunto con il giudizio RG 14526/2015), sulla base delle tariffe di cui al DM 13.08.2022 n. 147) . Va dichiarata a carico dell'appellante la ricorrenza delle condizioni per il pagamento di un importo pari al contributo unificato già versato per la presente impugnazione.
PQM
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione respinta, sull'appello proposto da avverso la sentenza del _1
Tribunale di Roma n. 7308/2020, pubblicata il 18.05.2020, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore delle parti appellate costituite, delle spese del grado che liquida in complessivi € 12.000 per ciascuna parte, oltre Iva, cpa e spese generali al 15%;
10 - dichiara la ricorrenza, a carico della parte appellante, delle condizioni per il pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17.02.2025 Il consigliere est. Giovanna Gianì Il Presidente Nicola Saracino
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da: Dr. Nicola Saracino Presidente Dr. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere Dr. Giovanna Gianì Consigliere rel. all'esito di camera di consiglio ha emesso la seguente:
SENTENZA Nella causa iscritta al n. 2929 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente TRA (c.f. ), elettivamente _1 C.F._1 domiciliato in Roma, alla Via Crescenzio n. 20, presso lo studio dell'Avv. Nicola Staniscia, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti anche congiuntamente con l'Avv. Gina Tralicci;
APPELLANTE
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._2
Roma, V.le Angelico n. 35, rappresentato e difeso dagli Avv. Giovanni Nicola d'Amati e Barbara Di Nicola, giusta procura in atti;
APPELLATO E (c.f. ), Controparte_2 C.F._3 elettivamente domiciliato in Roma, al V.le Angelico n. 35, rappresentato e difeso dagli Avv. Giovanni Nicola d'Amati e Barbara Di Nicola, giusta procura in atti;
APPELLATO
E in persona dell'Amministratore Unico Dott. Controparte_3 [...]
elettivamente domiciliata in Roma, Via Catanzaro 9, CP_4 rappresentata e difesa dagli Avv. Alberto Maria Papadia e Mafalda Maronna, giusta procura generale alle liti per atto Notaio di Roma Per_1 rep. n. 16795 del 19.01.1989 e procura in atti;
1 APPELLATA
E (P. IVA ), in Controparte_5 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, Avv. Francesco Spadafora, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Giuseppe Mangili n. 29, presso lo studio dall'Avv. Alessio La Pegna che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLATA E (P.IVA , in persona del legale Controparte_6 P.IVA_2 rappresentante pro tempore dott. elettivamente domiciliata CP_7 in Roma, Via Giovanni Nicotera n. 29, presso lo studio dell'Avv. Donatella Mugnano, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
APPELLATA E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in CP_8 C.F._4
Roma, Via Ludovisi n. 35, presso lo studio dell'avv. Simona Putzu che lo rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di appello;
APPELLATO E (P.IVA ), in Controparte_9 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore dott. CP_10 elettivamente domiciliata in Roma, Via Boezio n. 2/a, presso lo studio dell'Avv. Sabrina Chioffi che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
APPELLATA E (P.IVA ), in Controparte_11 P.IVA_4 persona del Liquidatore e legale rappresentante pro tempore, CP_12
elettivamente domiciliata in Roma, Via Antonio Baiamonti n. 4
[...] presso lo studio dell'Avv. Antonio Amato che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLATA
avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.7308 del 2020, pubblicata il 18/5/2020, notificata in data 19/05/20
CONCLUSIONI: per l'appellante “Voglia l'Ill.ma Corte _1
d'Appello di Roma, in funzione di Giudice del lavoro di secondo grado, in riforma dell'appellata sentenza: - Ordinare l'immediato ritiro dal mercato a spese dei convenuti di ogni copia del film “Il più crudele dei giorni” vietandone la vendita al pubblico ed inibendone la ristampa;
- Ordinare un nuovo doppiaggio del film alla finalità di escludere il nome del sig.
2 sostituendo con un personaggio di “pura fantasia” o altro _1 espediente;
- Ordinare la pubblicazione su 3 quotidiani di tiratura nazionale la rettifica a caratteri doppi della propaganda del film o tramite la pubblicazione per estratto delle conclusioni della Commissione parlamentare di inchiesta o mediante dichiarazione che attesti che quanto rappresentato nella produzione è mero frutto di fantasia degli sceneggiatori;
- Inibire alla la commercializzazione della CP_13 pellicola ed ordinarne il ritiro dal mercato delle copie disponibili ed inibire ogni attività volta alla distribuzione;
- Condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni patiti dall'attore nella somma emergente dagli atti di causa ovvero in quella diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia anche con prudente apprezzamento equitativo. Spese rifuse con distrazione.”
Per l'appellato : “si chiede che l'Ill.ma Corte voglia CP_1 rigettare l'appello proposto dal Sig. . Con vittoria di _1 spese, diritti e onorari”;
per l'appellato “richiamate anche Controparte_2 espressamente tutte le difese nonché le richieste istruttorie già svolte negli atti relativi al giudizio di I grado, si chiede che l'Ill.ma Corte voglia rigettare l'appello proposto dal Sig. . Con vittoria _1 di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio”;
per l'appellata “- Rigetto dell'appello - Conferma Controparte_3 della sentenza impugnata ed in subordine - Difetto di legittimazione passiva della - Prescrizione dell'azione di risarcimento;
CP_3
Con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio”;
per l'appellata “Piaccia all'Ecc.ma Controparte_5
Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: dichiarare passato in giudicato il capo di sentenza relativo alla domanda proposta dal Sig. nei confronti della _1 [...]
in via subordinata, confermare la Controparte_5 sentenza del Tribunale di Roma n. 7308/2020 in relazione al capo che ha riconosciuto l'infondatezza della domanda proposta dal Sig. _1 Contr nei confronti della in ulteriore subordine, rigettare l'appello, perché inammissibile e/o infondato proposto dal Sig. avverso la _1 sentenza del Tribunale di Roma n. 7308/2020 nei confronti della
[...]
con atto di appello in data 16 giugno Controparte_5
2020. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”;
per l'appellata “chiede che l'adita Corte Controparte_6
d'Appello di Roma voglia: in via pregiudiziale, dichiarare inammissibile il
3 gravame proposto nei confronti di anche ex art. 348- Controparte_6 bis c.p.c. per le ragioni tutte illustrate nel presente atto;
rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato e per tutte le ragioni sopra illustrate”;
per l'appellato “Si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello di CP_8
Roma adita, Voglia accogliere le seguenti conclusioni: dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Sig. così _1 come rappresentato e difeso avverso la sentenza n. 7308/2020 del Tribunale di Roma. Confermare la sussistenza della inesistenza di legittimità passiva in capo al Sig. , come già statuito nella CP_8 sentenza impugnata. Condannare il Sig. per il _1 danno arrecato per lite temeraria ai sensi di quanto disposto ex art. 96 c.p.c. Condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa da distrarsi ex art. 93 c.p.c. per tutti i gradi di giudizio”;
per l'appellata “Voglia Controparte_9
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, -in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto avverso la sentenza di primo grado per i motivi esposti in narrativa;
- dichiarare il passaggio in giudicato della parte della sentenza non oggetto di censura come descritta in narrativa;
- in subordine, dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto azionato;
-nel merito, rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto per i motivi articolati nella presente comparsa di costituzione e ri-sposta, con conseguente conferma della sentenza n. 7308/2020; Con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre accessori di legge”;
per l'appellata “- Voglia Controparte_11
l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, rigettare tutte le domande formulate dall'attore _1
nei confronti di essa (già
[...] Controparte_14
perché infondate in fatto e in diritto e non provate;
- Controparte_15
Con il favore di spese e compensi di giudizio, oltre spese generali forfettarie IVA e CPA.
FATTO E DIRITTO Con la prima sentenza, il Tribunale di Roma ha così statuito:
“- dichiara la contumacia di e CP_1 Controparte_9
- rigetta la domanda dell'attore; - dichiara compensate le
[...] spese processuali e irripetibili nei confronti delle parti contumaci.”. La domanda era stata azionata (RG 20010/09) da _1 nei confronti degli odierni appellati per sentirli condannare al risarcimento
4 dei danni conseguenti alla lesione del proprio diritto all'onore, alla reputazione e alla vita di relazione in dipendenza della diffusione di
“notizie offensive, denigratorie e difformi dal vero”, contenute nell'opera cinematografica “ il più crudele dei giorni”, la cui prima Parte_2 proiezione in pubblico era avvenuta il 27.3.2003; nel contesto di tale opera, egli era stato gravemente denigrato in quanto indicato come trafficante di armi, faccendiere e coinvolto nell'omicidio di quest' ultima e di
[...]
; precisava che la Commissione Parlamentare, in data 23/02/2006 Per_2 aveva escluso ogni suo coinvolgimento. Tutti i convenuti si erano opposti alla domanda, mentre restavano contumaci la e Controparte_9 CP_1
Il giudizio era stato dichiarato interrotto con ordinanza del 30.06.2011. a seguito del rilievo della mancata integrazione del contraddittorio di cui all'ordinanza del 2.11.2010; con atto di appello notificato in data 30 dicembre 2011 l'odierno appellante impugnava l'ordinanza di estinzione del giudizio. Con sentenza n. 986/2015, pubblicata in data 12 febbraio 2015, la Corte di Appello di Roma dichiarava la nullità dell'ordinanza e rimetteva la causa al giudice di primo grado. La causa era quindi riassunta dinanzi al Tribunale di Roma ed iscritta a ruolo con il NRG 14526/2015, giudizio culminato con la sentenza oggi impugnata.
Con la decisione, il Tribunale ha rigettato la domanda, sulla base di questi rilievi:
- in via preliminare, ha osservato che “la parte attrice non ha specificato il titolo di responsabilità attribuito a ciascuno dei convenuti” e che i soggetti legittimati passivi a rispondere delle contestazioni attoree erano, nel caso di specie, unicamente lo sceneggiatore ed il regista ciò CP_1 CP_2
“dovendosi escludere, in difetto di allegazioni specifiche circa il titolo di attribuzione di responsabilità, la legittimazione dei distributori e dell'autore delle colonna sonora, non participi del contenuto e neppure tenuti al controllo” (pag. 6, terzo capoverso della sentenza);
- nel merito, che la domanda attrice era comunque infondata “potendosi applicare la invocata scriminante del diritto di cronaca e di elaborazione artistica dell'opera cinematografica con riferimento all'epoca di realizzazione e diffusione del film” (pag. 6, quarto capoverso della sentenza). Quali presupposti di fatto di tale approdo, il Tribunale aveva posto le seguenti circostanze: a) all'epoca della diffusione dell'opera, nelle relazioni di indagine degli organi inquirenti, l'attore era già stato rappresentato quale “trafficante di armi, faccendiere e soggetto coinvolto nell'omicidio di e di Parte_2
al fine di coprire i suoi traffici illeciti”; Persona_2
5 c) la versione che era emersa corrispondeva, dunque, alle ricostruzioni artistiche e giudiziarie costituendo dunque una verità in senso
“putativo”, non rilevando che successivamente fosse emersa la falsità delle illecite condotte attribuite al . _1
d) quanto alla richiesta di inibitoria, la domanda era infondata in quanto l'attore non aveva fornito elementi a dimostrazione della effettiva ed attuale diffusione dell'opera presso gli usuali canali commerciali. Con atto notificato il 15 giugno 2020, ha interposto _1 gravame avverso la prima sentenza, formulando tre censure. Le parti si sono opposte al gravame con varie eccezioni, pregiudiziali e di merito.
Procedendo nell'ordine logico alla disamina delle questioni poste, la appellata ha eccepito la Controparte_14 inammissibilità dell'appello sostenendo che l'unico rimedio esperibile avverso l'ordinanza con la quale il giudice di primo gravo aveva dichiarato estinto il giudizio era il reclamo al Collegio ex art. 308 cpc. L'eccezione è infondata;
come si legge nella sentenza di primo grado, il giudizio di primo grado è stato riassunto in adempimento del relativo ordine di cui alla sentenza della Corte di Appello di Roma n. 986/15 e rimesso al primo giudice.
Pertanto, la eventuale erroneità del segmento processuale a valle della ordinanza (culminato nella sentenza di appello) avrebbe dovuto essere fatto valere con ricorso per Cassazione, unico rimedio impugnatorio avverso la predetta sentenza di appello, passata ormai in giudicato.
Varie difese hanno altresì eccepito la inammissibilità del mezzo esperito ai sensi dell'art. 342 cpc, per non contenere l'atto di gravame un adeguato impianto di critica rispetto alla sentenza impugnata. Il Collegio condivide in parte tale eccezione. In primo luogo, non è sfuggita una complessiva genericità nella descrizione dei fatti storici assunti come lesivi dalla parte appellante, dato che la portata illecita dei fatti viene sinteticamente descritta come “indicazione dispregiativa dell'attore a mezzo stampa/opera cinematografica oggetto di causa come trafficante di armi, ma soprattutto non giustifica la sua arbitraria indicazione come autore/coautore dell'omicidio di Pt_2
.
[...]
Trattasi, all'evidenza, di una allegazione generica, avulsa dal contesto narrativo dell'opera e che impedisce di apprezzare adeguatamente la portata lesiva delle attribuzioni, lamentata dall'appellante. Ad ogni modo, analoga genericità affigge anche la prima sentenza dove il giudice si è limitato a descrivere per sintesi le doglianze dell'attore (l'attore lamenta di essere stato indicato quale trafficante di armi, faccendiere e quale soggetto coinvolto nell'omicidio di e di , Parte_2 Persona_2 al fine di coprire i suoi traffici illeciti…”
6 Di tale corpus di addebiti, e volendo quindi affrontare direttamente il merito della controversia, il Tribunale ha comunque escluso la lesività sulla base dell'unico rilievo per cui “all'epoca della realizzazione dell'opera era in tale modo rappresentato nelle relazioni di indagini degli organi inquirenti: la circostanza che successivamente alla realizzazione dell'opera le ipotesi accusatorie nei confronti del si siano rivelate prive _1 di fondamento è circostanza non determinante ai fini della valutazione della asserita condotta illecita precedente;
né può ritenersi esorbitante dal diritto di espressione artistica, quanto al limite della verità dei fatti, l'attribuzione, ad un personaggio nominalmente storicamente individuato, di una condotta di vita che, pur discostandosi eventualmente per qualche aspetto dalla realtà dei fatti, sia peraltro conforme alle ricostruzioni giornalistiche e giudiziarie . La verità delle notizie narrate impone che le stesse siano quanto più possibile rispondenti alla realtà, ma può ammettersi la possibilità di una verità in senso “putativo” , cioè il frutto di una ricerca di un esame delle fonti giornalistiche giudiziarie che diano verosimiglianza alla vicenda virgola non rilevando virgola in tal caso che le notizie siano successivamente risultate false …. All'epoca della realizzazione dell'opera era ipotesi accreditata il coinvolgimento del
nell'inchiesta relativa all'omicidio di e di _1 Parte_2 [...]
- documentazione in atti. Solo dopo circa tre anni l'attore risulta Per_2 scagionato dall'accusa di aver avuto parte nella vicenda. L'opera cinematografica, oggetto di causa, Per quanto riguarda la posizione dell'attore, riporta, di fatto, il contenuto degli atti di indagine allora in corso da cui trae spunto per una ricostruzione artistica virgola non suggerisce nuove o diverse ipotesi accusatorie”. Ora, tale essendo l'architrave della prima decisione, risulta, in effetti, dalla documentazione già prodotta in primo grado da e Controparte_2 qui riproposta dalla stessa parte appellata, che, all'epoca della prima diffusione del filmato - pacificamente collocato al 27.03.2003 presso il cinema Adriano di Roma – la persona del fosse _1 effettivamente oggetto di attività investigativa in relazione all'omicidio
. Persona_3
Risultano infatti prodotti nel fascicolo di parte:
• la informativa della Questura di Roma alla Procura della Repubblica in data 3.2.1995 ( all.4) si riferisce di informazioni raccolte da fonte di provata affidabilità, secondo cui “mandante dell'omicidio di e Parte_2 dell'operatore sarebbe il noto Persona_2 _1 il quale, coinvolto in un traffico di armi provenienti dall'Italia e dirette alla fazione somala di transitando per l'Iran, avrebbe Per_4 ordinato l'uccisione della giornalista, la quale sarebbe stata messa al corrente di tale traffico dal Sultano di Bosaso”;
• la relazione del SISDE in data 3.9.97 (all. 5) ove si legge: “Nel settembre 1994, il medesimo Centro evidenziava sospetti circa
7 l'implicazione di (nato il [...] a [...]
Borgosesia (VA), esperto di armamenti di ogni tipo) e di
[...]
(nato l'[...] A Moena (TN), ex sacerdote, geologo e Per_5 conoscitore di ambienti di mafia) nell'omicidio della giornalista Pt_2
e dell'operatore televisivo , nel ruolo di mandanti o
[...] CP_16 mediatori fra i mandanti e gli esecutori. Il ruolo di e _1 nell'attentato sarebbe stato motivato dalla circostanza che Per_5
i due cronisti avrebbero scoperto un interesse di questi ultimi in traffici di armi e droga”.
• la ordinanza del GIP presso il Tribunale di Roma, di prosecuzione delle indagini in data 2.12.2007 nel procedimento relativo all'omicidio con cui sono stati disposti accertamenti in ordine ad Persona_3 informazioni acquisite agli atti relative al ruolo svolto da _1
, nonché alla possibilità di disvelare l'identità delle fonti
[...] confidenziali delle sopra citate informative, ritenute evidentemente attendibili dal Gip;
appare significativo evidenziare come, nel contesto di tale ordinanza, viene accertato si rileva che “Da una analisi complessiva degli elementi indiziari fino ad oggi raccolti dagli inquirenti, la ricostruzione della vicenda più probabile e ragionevole appare essere quella dell'omicidio su commissione, assassinio posto in essere per impedire che le notizie raccolte dalla e dal in ordine al Pt_2 Per_2 traffico di armi e rifiuti tossici avvenuti fra l'Italia e la Somalia venissero portate a conoscenza dell'opinione pubblica italiana.” Già tale compendio documentale - che, in mancanza di deduzioni contrarie, deve presumersi siano stato considerato dal primo giudice sebbene non specificamente menzionato nella sentenza - denota come il coinvolgimento del costituisse un'ipotesi accreditata sia in _1 ambito giudiziario che presso le fonti di stampa, tanto da poterla considerare, in quel momento, ampiamente compatibile con le emergenze fattuali. Di qui l'infondatezza del primo motivo che non riesce a contrastare adeguatamente la ricostruzione del primo giudice circa la compatibilità di quanto rappresentato a carico del con l'esistenza di una _1 verità quantomeno “putativa”, nei termini sopra precisati. Con tale doglianza, infatti, l'appellante lamenta la “violazione degli art. 2697 c.c., art. 27 Cost. e art. 51 c.p.” per non avere il Tribunale considerato che il non era mai stato indagato dalla Procura di Roma per _1
l'omicidio ritenendone in ogni caso il coinvolgimento nell'inchiesta Pt_2 su Parte_2
Ma la censura in questione, formulata peraltro in termini piuttosto generici, non sortisce alcuna efficacia dirimente rispetto all'accertamento condotto dal Tribunale che ha dato conto della esistenza, al momento della diffusione del film, di un fumus obiettivo circa la verità dei fatti rappresentati.
8 Esclusa, per quanto detto, la lesività condotte, con il secondo motivo di appello la parte lamenta il mancato accertamento, da parte del Tribunale, in ordine all'effettivo ritiro dell'opera dal mercato a seguito della relazione conclusiva della Commissione Parlamentare del 23.02.2006 che, stando a quanto dedotto dalla parte, aveva accertato la estraneità del ai fatti. _1
Il Tribunale - con riferimento alla tutela inibitoria invocata dall'attore connessa al fatto che l'opera avrebbe continuato a circolare sul mercato anche successivamente all'accertamento della estraneità del alla vicenda - aveva respinto la domanda sulla _1 premessa della mancanza di prova in ordine alla attuale diffusione dell'opera; a tale riguardo, osservava che l'attore si era limitato a depositare un DVD riproducente il film, che avrebbe acquistato nel 2007. I distributori del film avevano affermato che l'opera aveva avuto uno scarso successo, che era stata presente nel circuito di distribuizione per meno di un anno, ed era fuori catalogo da circa 15 anni;
né l'attore aveva assolto al proprio onere di smentire le avversarie allegazioni. Secondo la parte, aveva errato il Tribunale nell'addossare all'attore l'onere di dimostrare la permanenza dell'opera sul mercato anche dopo la relazione della Commissione parlamentare, mentre era onere della parte convenuta fornire la prova di aver ritirato l'opera subito dopo il 23.02.2006. Ad ogni modo, la parte aveva depositato con le note ex art. 183 VI comma n. 2 cpc, n. 3 estratti telematici dai quali risultava che l'opera cinematografica era ancora oggetto di vendita on line e dunque di diffusione, costituendo le suddette documenti fondamentali ai fini della decisione. Il motivo è infondato. Nell'atto introduttivo, il aveva formulato la domanda _1 di inibitoria lamentando “l'abuso del proprio nome e della propria immagine” dopo che la Commissione Parlamentare di inchiesta aveva riconosciuto la falsità delle condotte attribuitegli nel film. Ha ribadito in appello tale domanda chiedendo di inibire alla CP_13 la commercializzazione della pellicola ed ordinare il ritiro dal mercato delle copie disponibili ed inibire ogni attività volta alla distribuzione. Su un piano astratto, questa Corte ritiene (in adesione a Cass. 23.10.2017 n. 25420) la praticabilità della tutela inibitoria nei termini di cui alla domanda formulata e riproposta con l'atto di appello, volta ad inibire la vendita al pubblico dell'opera e la sua ristampa. A riguardo, la Corte ritiene del tutto corretta, sul piano dei principi, la conclusione del primo giudice circa il criterio di ripartizione dell'onere della prova in ordine al presupposto per azionare utilmente la tutela
9 invocata, che deve ritenersi gravare unicamente sulla parte che detta tutela invochi. Ciò chiarito, con il motivo in esame, a riprova di una permanenza dell'opera nel circolo delle vendite quantomeno fino al febbraio 2018, la parte appellante richiama i documenti indicati come prodotti in allegato alle memorie ex art. 183 Vi comma n. 2 cpc. Ebbene, da queste stesse produzioni si evince ad avviso del Collegio la assoluta inconsistenza del fumus paventato con la domanda cautelare iniziale – della cui attualità, giovi evidenziare, non vi è neanche prova al momento della adozione della presente decisione - dato che gli stessi estratti prodotti , comprovano, CP_17 CP_18 CP_19 piuttosto, la contraria allegazione della società distributrice circa la scarsissima diffusione dell'opera in contestazione (indicata in un caso come “fuori catalogo”, in altri disponibile in unica copia). Di qui il rigetto della domanda cautelare. E' assorbito il terzo motivo con cui si contesta la violazione dell'art. 595 c.p., della L.47/1948 e dell'art. 2943 c.c. poiché il film avrebbe fornito al pubblico una verità non putativa come sostenuto dal giudice di primo grado, bensì parziale e incompleta, che non aveva tenuto conto della conclusione cui giungeva la Commissione Parlamentare di inchiesta, circa l'esclusione di qualsiasi coinvolgimento del sia nell'omicidio che nei traffici di armi. _1
Restano assorbiti gli ulteriori motivi relativi al quantum. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in base al valore della domanda risarcitoria, quantificata dall'attore in primo grado in € 100.000 (v. conclusioni atto di citazione relativo nel giudizio RG 20010/2009 riassunto con il giudizio RG 14526/2015), sulla base delle tariffe di cui al DM 13.08.2022 n. 147) . Va dichiarata a carico dell'appellante la ricorrenza delle condizioni per il pagamento di un importo pari al contributo unificato già versato per la presente impugnazione.
PQM
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione respinta, sull'appello proposto da avverso la sentenza del _1
Tribunale di Roma n. 7308/2020, pubblicata il 18.05.2020, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore delle parti appellate costituite, delle spese del grado che liquida in complessivi € 12.000 per ciascuna parte, oltre Iva, cpa e spese generali al 15%;
10 - dichiara la ricorrenza, a carico della parte appellante, delle condizioni per il pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17.02.2025 Il consigliere est. Giovanna Gianì Il Presidente Nicola Saracino
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