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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 08/01/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 13/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DELL'ANNA ANNA RITA, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1532/2025 depositato il 09/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249014733670000 IMU 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249014733670000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249014733670000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249014733670000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249014733670000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249014733670000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249014733670000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249014733670000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 2040/2025 depositato il 20/11/2025 Richieste delle parti:
Nessuno compare per le parti chiamate in causa.
Il Giudice monocratico annuncia in udienza in ordine alla possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 47 ter del Dlgs 546/92.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Ricorrente_1, con ricorso pervenuto in data 11.8.2025, impugnava davanti a questa Corte di Giustizia Tributaria l'avviso di intimazione n. 0592024901473367000 dell'importo di euro 3.138,63.
Nelle more del giudizio la stessa contribuente dichiarava di rinunciare al ricorso per poter beneficiare della imminente rottamazione.
Alla luce di tale dichiarazione, al giudicante non resta che dichiarare l'estinzione del giudizio con integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, dichiara l'estinzione del giudizio;
spese compensate.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DELL'ANNA ANNA RITA, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1532/2025 depositato il 09/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249014733670000 IMU 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249014733670000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249014733670000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249014733670000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249014733670000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249014733670000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249014733670000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249014733670000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 2040/2025 depositato il 20/11/2025 Richieste delle parti:
Nessuno compare per le parti chiamate in causa.
Il Giudice monocratico annuncia in udienza in ordine alla possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 47 ter del Dlgs 546/92.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Ricorrente_1, con ricorso pervenuto in data 11.8.2025, impugnava davanti a questa Corte di Giustizia Tributaria l'avviso di intimazione n. 0592024901473367000 dell'importo di euro 3.138,63.
Nelle more del giudizio la stessa contribuente dichiarava di rinunciare al ricorso per poter beneficiare della imminente rottamazione.
Alla luce di tale dichiarazione, al giudicante non resta che dichiarare l'estinzione del giudizio con integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, dichiara l'estinzione del giudizio;
spese compensate.