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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 344/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VIRZI' SALVATORE, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 850/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Sicilia - Via Notarbartolo 17 90141 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_4 Comune di Avola - Corso Garibaldi 82 96012 Avola SR
elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via G. Panico 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_6
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Siracusa - Via Ruggero Settimo 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202500003228000 TRIBUTI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con il ricorso indicato in epigrafe, proposto contro l'Agenzia delle Entrate di Siracusa, la Regione IA, il Comune di Avola ed il Tribunale di Reggio Emilia il ricorrente ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo di beni mobili, documento n. 29880202500003228000 - Fascicolo n.
2024/000040277, notificata in data 05.03.2025, siccome sarebbe stata omessa la notificazione delle seguenti
11 (undici), presupposte, cartelle di pagamento:
1.1.-
1) cartella di pagamento n. 298.2016.0025372650 dell'importo complessivo di € 324,27 asseritamente notificata il 15/03/2017 (tassa auto anno 2012);
2) cartella di pagamento n. 298.2017.0001109034 dell'importo complessivo di € 196,16 asseritamente notificata il 26.06.2017 (TARI 2016 del Comune di Avola);
3) cartella di pagamento n. 298.2020.0006473863 dell'importo complessivo di € 762,03 asseritamente notificata il 20.10.2022 (tassa auto anno 2017);
4) cartella di pagamento n. 298.2021.0008966953 dell'importo complessivo di € 469,04 asseritamente notificata il 22. 02.2024 (tassa auto anno 2015);
5) cartella di pagamento n. 298.2021.0027268949 dell'importo complessivo di € 773,17 asseritamente notificata il 22.04.2024 (tassa auto anno 2016); 6) cartella di pagamento n. 298.2021.0035820404 dell'importo complessivo di € 334,79 asseritamente notificata il 21.02.2024 (tassa auto anno 2018);
7) cartella di pagamento n. 298.2022.0011468030, dell'importo complessivo di € 320,93 asseritamente notificata il 10.05.2023; (tassa auto anno 2019);
8) cartella di pagamento n. 298.2023.0006414974, dell'importo complessivo di € 318,45 asseritamente notificata il 21.02.2024 (tassa auto 2020);
9) cartella di pagamento n. 298.2023.0009901565 dell'importo complessivo di € 416,22 asseritamente notificata il 4.04.2024 (spese di giudizio anno 2022, art. 15 d.lgs. 546/1992);
10) cartella di pagamento n. 298.2023.0009901666, dell'importo complessivo di € 390,61 asseritamente notificata il 4.03.2024 (contributo unificato anno 2019);
11) cartella di pagamento n. 298.2023.0018485768, dell'importo complessivo di € 2.165,83 asseritamente notificata il 12.04.2024 (recupero spese anticipate per gratuito patrocinio anno 2021).
1.2.- Sono stati dedotti i seguenti vizi:
A.- Nullità derivata del preavviso di fermo amministrativo (atto consequenziale) per inesistenza giuridica o nullità mai sanata della notificazione dei provvedimenti presupposti necessari ivi indicati;
B.- Illegittimità dell'atto impugnato per difetto di motivazione ai sensi dell'art. 3 legge 241/1990 nonché dell'art. 7 legge 212/2000, stante la mancata specificazione del credito, art. 41, co. 2, lett. c) della carta dei diritti fondamentali dell'u.e., nonché del diritto di difesa ex art. 24 cost. - errata e/o omessa indicazione delle modalità di calcolo dell'intera pretesa comprensiva degli interessi moratori;
C.- Nullità della comunicazione preventiva di fermo per inesistenza della pretesa creditoria, stante l'intervenuta decadenza della potestà accertatrice, nonché prescrizione delle somme richieste in virtù delle cartelle indicate ai n.
1.2.3.4.5.6.7.8 del ricorso nonché a titolo di interessi e sanzioni.
Ha concluso per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese da distrarre in favore del difensore, distrattario.
2.- In data 28.05.2025 si è costituito il tribunale di Reggio Emilia che ha chiesto il rigetto del ricorso.
2.1.- In data 09.06.2025 si è costituito l'A.d.E. Siracusa la quale ha eccepito l'inammissibilità del gravame siccome non notificato all'A.d.E.R. Siracusa e comunque in quanto tardivo e/o da respingere in quanto infondato nel merito.
2.2.- In data 11.06.2025 si è costituito in giudizio il Ministero delle Finanze il quale ha eccepito l'inammissibilità per omessa impugnazione delle cartelle di pagamento regolarmente notificate e l'infondatezza nel merito stante la durata decennale della prescrizione del contributo unificato.
2.3.- In data 20.01.206 si è costituita in giudizio l'A.d.E.R. Siracusa, sulla base della trasmissione del ricorso ad opera dell'Agenzia delle Entrate di Siracusa, tenuto conto che le cartelle di pagamento sarebbero state tutte notificate nei termini di legge, come da allegati dal n. 1 al n. 20.
In particolare, l'A.d.E.R. Siracusa ha dato la prova di avvenuta regolare notificazione di tutte le 11 cartelle di pagamento indicate al precedente punto 1.1., depositando i seguenti documenti, come segue:
1. la copia della relazione di notifica della cartella sub 1, consegnata personalmente al ricorrente in data 15.03.2017;
2. la copia della relazione di notifica della cartella sub 2, notificata per irreperibilità relativa, con il deposito presso la casa comunale, l'invio di raccomandata informativa e compiuta giacenza in data 04.08.2017;
3. la copia della relazione di notifica della cartella sub 3, notificata per irreperibilità relativa, con deposito presso la casa comunale, l'invio di raccomandata informativa e compiuta giacenza in data 30.11.2022;
4. la copia della relazione di notifica della cartella sub 4, notificata per irreperibilità relativa, con deposito presso la casa comunale, l'invio di raccomandata informativa e compiuta giacenza in data 02.05.2024;
5. la copia della relazione di notifica della cartella sub 5, notificata per irreperibilità relativa, con deposito presso la casa comunale, l'invio di raccomandata informativa e compiuta giacenza in data 22.07.2024;
6. la copia della relazione di notifica della cartella sub 6, notificata per irreperibilità relativa, con deposito presso la casa comunale, l'invio di raccomandata informativa e compiuta giacenza in data 25.07.2024;
7. la copia della relazione di notifica della cartella sub 7, consegnata personalmente al ricorrente in data
10.05.2023;
8. la copia della relazione di notifica della cartella sub 8, consegnata personalmente al ricorrente in data
21.02.2024;
9. la copia della relazione di notifica della cartella sub 9, notificata per irreperibilità relativa, con deposito presso la casa comunale, l'invio di raccomandata informativa e compiuta giacenza in data 24.04.2024;
10. la copia della relazione di notifica della cartella sub 10, notificata per irreperibilità relativa, con deposito presso la casa comunale, l'invio di raccomandata informativa e compiuta giacenza in data 01.03.2024;
11. la copia della relazione di notifica della cartella sub 11, notificata per irreperibilità relativa, condeposito presso la casa comunale, l'invio di raccomandata informativa e compiuta giacenza in data 07.06.2024.
2.4.- In data 05.02.2026 si è costituita in giudizio la Regione IA la quale ha insistito per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
3.- In data 30.12.2025 è stata depositata la delibera di ammissione provvisoria al gratuito patrocinio a spese dello Stato del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.- Il ricorso è inammissibile e come tale va dichiarato.
4.1.- Il profilo di inammissibilità eccepito dall'A.d.E. Siracusa è condiviso da questa Corte in quanto con la p.e.c. del 15.04.2025 il ricorso introduttivo è stato notificato al comune di Avola (protocollo@pec.comune. avola.sr.it), alla Regione IA (Email_4), all'A.d.E. di Siracusa (Email_6), alla Corte di Giustizia di primo grado di Siracusa (corte.tributaria. Email_8), al tribunale di Reggio Emilia (Email_9) all'Assessorato all'Economia della Regione IA (Email_10) ma non all'A.d.E. R. di Siracusa che ha adottato l'atto impugnato.
4.2.- È vero che in diverse pronunce, soprattutto dopo Cass. Civ., sez. un., 25/07/2007 n. 16412, la Corte di Cassazione ha affermato che “il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario;
senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario.
Resta peraltro fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l'onere per l'agente per la riscossione di chiamare in giudizio l'ente impositore, D.Lgs. n. 112/99, ex art. 39; così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite (Cass. ord.1532/12; ord. 21220/12; 9762/14; ord.10528/17 ed altre)”.
Infatti, il D.Lgs. 13/04/1999 n. 112, di “riordino del servizio nazionale della riscossione”, all'art. 39, relativo proprio alla “chiamata in causa dell'ente creditore”, dispone che “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.
Tuttavia, in questi casi si trattava sempre di casi in cui il ricorrente aveva intimato solo il concessionario della riscossione, lamentando la mancata notifica degli atti presupposti;
mentre in questo caso a non essere stato intimato è proprio quest'ultimo, in un caso in cui l'atto viene impugnato per vizi propri.
E pur tenendo conto che quello tributario è notoriamente un giudizio di impugnazione-merito, in cui il giudice accerta la fondatezza della pretesa tributaria, non va in ogni caso dimenticato che quallo tributario rimane comunque un giudizio di natura "impugnatoria", per cui non è ammissibile che a non essere stato intimato sia proprio l'autore dei provvedimenti impugnati (v. in termini CGT Associazione_1, sez. 7: (1) 17.07.2025, n. 5142; (2) 01.07.2024, n. 5010; (3) CGT II Lazio, sez. 14, 03.10.2022, n. 4246).
4.3.- Diversamente opinando, la mancata intimazione proprio dell'AdER si presterebbe a comportamenti idonei a integrare l'opotesi di “abuso del processo”, essendo essa l'unico soggetto che può ottemperare all'onere della prova relativo alla regolare notifica degli atti presupposti (le cartelle di pagamento) o interruttivi della prescrizione.
È per questo che in giurisprudenza si è affermato il principio secondo cui [cfr. Cass. civ., sez. trib., 25/11/2011
n. 24927 (che richiama Cass. 3242/07, Cass. 22939/07, Cass. 27653/08)], “nel processo tributario regolato dal D.Lgs. n. 546/92, quando la controversia abbia ad oggetto vizi propri della cartella di pagamento o dell'avviso di mora, deve essere chiamato in causa esclusivamente il concessionario, cui è direttamente ascrivibile il vizio dell'atto; in tali casi, non è configurabile un litisconsorzio necessario con l'ente impositore, cosicché il ricorso proposto esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione finanziaria va giudicato inammissibile e si deve escludere la possibilità di disporre successivamente l'integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario”.
5.- In ogni caso, il ricorso, ove non dichiarato inammissibile, sarebbe comunque infondato nel merito in quanto tutte le presupposte cartelle di pagamento sono state ritualmente notificate e non impugnate (v. punto
2.3.), con la conseguenza che per ognuna di esse, in relazione alla data di loro notifica (anni 2022/2024), non è nemmeno maturato alcun termine prescrizionale per nessuna tipologia di tributo.
6.- Alla luce della declaratoria di inammissibilità del gravame, va revocata l'ammissione al gratuito patrocinio non sussistendone “ab initio” i presupposti di legge.
7.- Quanto al regolamento delle spese di giudizio del doppio grado – ai sensi dell'art. 15, 1° comma, d. l.gs.
31.12.1992, n. 546 e 92, 2° comma, c.p.c. – lo stesso può essere disciplinato secondo il principio della soccombenza e quantificato, in base al pertinente scaglione tariffario, tenuto conto della qualità e della complessità delle tesi sostenute dai difensori delle parti resistenti, ai minimi tariffari sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Siracusa (sez. 1), pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe lo dichiara inammissibile.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti di ciascuna parte resistente costituita in giudizio nella misura di euro 222,40 oltre accessori di legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del 16.02.2026.
Il Giudice monocratico: dott. Salvatore Virzì
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VIRZI' SALVATORE, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 850/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Sicilia - Via Notarbartolo 17 90141 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_4 Comune di Avola - Corso Garibaldi 82 96012 Avola SR
elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via G. Panico 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_6
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Siracusa - Via Ruggero Settimo 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202500003228000 TRIBUTI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con il ricorso indicato in epigrafe, proposto contro l'Agenzia delle Entrate di Siracusa, la Regione IA, il Comune di Avola ed il Tribunale di Reggio Emilia il ricorrente ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo di beni mobili, documento n. 29880202500003228000 - Fascicolo n.
2024/000040277, notificata in data 05.03.2025, siccome sarebbe stata omessa la notificazione delle seguenti
11 (undici), presupposte, cartelle di pagamento:
1.1.-
1) cartella di pagamento n. 298.2016.0025372650 dell'importo complessivo di € 324,27 asseritamente notificata il 15/03/2017 (tassa auto anno 2012);
2) cartella di pagamento n. 298.2017.0001109034 dell'importo complessivo di € 196,16 asseritamente notificata il 26.06.2017 (TARI 2016 del Comune di Avola);
3) cartella di pagamento n. 298.2020.0006473863 dell'importo complessivo di € 762,03 asseritamente notificata il 20.10.2022 (tassa auto anno 2017);
4) cartella di pagamento n. 298.2021.0008966953 dell'importo complessivo di € 469,04 asseritamente notificata il 22. 02.2024 (tassa auto anno 2015);
5) cartella di pagamento n. 298.2021.0027268949 dell'importo complessivo di € 773,17 asseritamente notificata il 22.04.2024 (tassa auto anno 2016); 6) cartella di pagamento n. 298.2021.0035820404 dell'importo complessivo di € 334,79 asseritamente notificata il 21.02.2024 (tassa auto anno 2018);
7) cartella di pagamento n. 298.2022.0011468030, dell'importo complessivo di € 320,93 asseritamente notificata il 10.05.2023; (tassa auto anno 2019);
8) cartella di pagamento n. 298.2023.0006414974, dell'importo complessivo di € 318,45 asseritamente notificata il 21.02.2024 (tassa auto 2020);
9) cartella di pagamento n. 298.2023.0009901565 dell'importo complessivo di € 416,22 asseritamente notificata il 4.04.2024 (spese di giudizio anno 2022, art. 15 d.lgs. 546/1992);
10) cartella di pagamento n. 298.2023.0009901666, dell'importo complessivo di € 390,61 asseritamente notificata il 4.03.2024 (contributo unificato anno 2019);
11) cartella di pagamento n. 298.2023.0018485768, dell'importo complessivo di € 2.165,83 asseritamente notificata il 12.04.2024 (recupero spese anticipate per gratuito patrocinio anno 2021).
1.2.- Sono stati dedotti i seguenti vizi:
A.- Nullità derivata del preavviso di fermo amministrativo (atto consequenziale) per inesistenza giuridica o nullità mai sanata della notificazione dei provvedimenti presupposti necessari ivi indicati;
B.- Illegittimità dell'atto impugnato per difetto di motivazione ai sensi dell'art. 3 legge 241/1990 nonché dell'art. 7 legge 212/2000, stante la mancata specificazione del credito, art. 41, co. 2, lett. c) della carta dei diritti fondamentali dell'u.e., nonché del diritto di difesa ex art. 24 cost. - errata e/o omessa indicazione delle modalità di calcolo dell'intera pretesa comprensiva degli interessi moratori;
C.- Nullità della comunicazione preventiva di fermo per inesistenza della pretesa creditoria, stante l'intervenuta decadenza della potestà accertatrice, nonché prescrizione delle somme richieste in virtù delle cartelle indicate ai n.
1.2.3.4.5.6.7.8 del ricorso nonché a titolo di interessi e sanzioni.
Ha concluso per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese da distrarre in favore del difensore, distrattario.
2.- In data 28.05.2025 si è costituito il tribunale di Reggio Emilia che ha chiesto il rigetto del ricorso.
2.1.- In data 09.06.2025 si è costituito l'A.d.E. Siracusa la quale ha eccepito l'inammissibilità del gravame siccome non notificato all'A.d.E.R. Siracusa e comunque in quanto tardivo e/o da respingere in quanto infondato nel merito.
2.2.- In data 11.06.2025 si è costituito in giudizio il Ministero delle Finanze il quale ha eccepito l'inammissibilità per omessa impugnazione delle cartelle di pagamento regolarmente notificate e l'infondatezza nel merito stante la durata decennale della prescrizione del contributo unificato.
2.3.- In data 20.01.206 si è costituita in giudizio l'A.d.E.R. Siracusa, sulla base della trasmissione del ricorso ad opera dell'Agenzia delle Entrate di Siracusa, tenuto conto che le cartelle di pagamento sarebbero state tutte notificate nei termini di legge, come da allegati dal n. 1 al n. 20.
In particolare, l'A.d.E.R. Siracusa ha dato la prova di avvenuta regolare notificazione di tutte le 11 cartelle di pagamento indicate al precedente punto 1.1., depositando i seguenti documenti, come segue:
1. la copia della relazione di notifica della cartella sub 1, consegnata personalmente al ricorrente in data 15.03.2017;
2. la copia della relazione di notifica della cartella sub 2, notificata per irreperibilità relativa, con il deposito presso la casa comunale, l'invio di raccomandata informativa e compiuta giacenza in data 04.08.2017;
3. la copia della relazione di notifica della cartella sub 3, notificata per irreperibilità relativa, con deposito presso la casa comunale, l'invio di raccomandata informativa e compiuta giacenza in data 30.11.2022;
4. la copia della relazione di notifica della cartella sub 4, notificata per irreperibilità relativa, con deposito presso la casa comunale, l'invio di raccomandata informativa e compiuta giacenza in data 02.05.2024;
5. la copia della relazione di notifica della cartella sub 5, notificata per irreperibilità relativa, con deposito presso la casa comunale, l'invio di raccomandata informativa e compiuta giacenza in data 22.07.2024;
6. la copia della relazione di notifica della cartella sub 6, notificata per irreperibilità relativa, con deposito presso la casa comunale, l'invio di raccomandata informativa e compiuta giacenza in data 25.07.2024;
7. la copia della relazione di notifica della cartella sub 7, consegnata personalmente al ricorrente in data
10.05.2023;
8. la copia della relazione di notifica della cartella sub 8, consegnata personalmente al ricorrente in data
21.02.2024;
9. la copia della relazione di notifica della cartella sub 9, notificata per irreperibilità relativa, con deposito presso la casa comunale, l'invio di raccomandata informativa e compiuta giacenza in data 24.04.2024;
10. la copia della relazione di notifica della cartella sub 10, notificata per irreperibilità relativa, con deposito presso la casa comunale, l'invio di raccomandata informativa e compiuta giacenza in data 01.03.2024;
11. la copia della relazione di notifica della cartella sub 11, notificata per irreperibilità relativa, condeposito presso la casa comunale, l'invio di raccomandata informativa e compiuta giacenza in data 07.06.2024.
2.4.- In data 05.02.2026 si è costituita in giudizio la Regione IA la quale ha insistito per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
3.- In data 30.12.2025 è stata depositata la delibera di ammissione provvisoria al gratuito patrocinio a spese dello Stato del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.- Il ricorso è inammissibile e come tale va dichiarato.
4.1.- Il profilo di inammissibilità eccepito dall'A.d.E. Siracusa è condiviso da questa Corte in quanto con la p.e.c. del 15.04.2025 il ricorso introduttivo è stato notificato al comune di Avola (protocollo@pec.comune. avola.sr.it), alla Regione IA (Email_4), all'A.d.E. di Siracusa (Email_6), alla Corte di Giustizia di primo grado di Siracusa (corte.tributaria. Email_8), al tribunale di Reggio Emilia (Email_9) all'Assessorato all'Economia della Regione IA (Email_10) ma non all'A.d.E. R. di Siracusa che ha adottato l'atto impugnato.
4.2.- È vero che in diverse pronunce, soprattutto dopo Cass. Civ., sez. un., 25/07/2007 n. 16412, la Corte di Cassazione ha affermato che “il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario;
senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario.
Resta peraltro fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l'onere per l'agente per la riscossione di chiamare in giudizio l'ente impositore, D.Lgs. n. 112/99, ex art. 39; così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite (Cass. ord.1532/12; ord. 21220/12; 9762/14; ord.10528/17 ed altre)”.
Infatti, il D.Lgs. 13/04/1999 n. 112, di “riordino del servizio nazionale della riscossione”, all'art. 39, relativo proprio alla “chiamata in causa dell'ente creditore”, dispone che “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.
Tuttavia, in questi casi si trattava sempre di casi in cui il ricorrente aveva intimato solo il concessionario della riscossione, lamentando la mancata notifica degli atti presupposti;
mentre in questo caso a non essere stato intimato è proprio quest'ultimo, in un caso in cui l'atto viene impugnato per vizi propri.
E pur tenendo conto che quello tributario è notoriamente un giudizio di impugnazione-merito, in cui il giudice accerta la fondatezza della pretesa tributaria, non va in ogni caso dimenticato che quallo tributario rimane comunque un giudizio di natura "impugnatoria", per cui non è ammissibile che a non essere stato intimato sia proprio l'autore dei provvedimenti impugnati (v. in termini CGT Associazione_1, sez. 7: (1) 17.07.2025, n. 5142; (2) 01.07.2024, n. 5010; (3) CGT II Lazio, sez. 14, 03.10.2022, n. 4246).
4.3.- Diversamente opinando, la mancata intimazione proprio dell'AdER si presterebbe a comportamenti idonei a integrare l'opotesi di “abuso del processo”, essendo essa l'unico soggetto che può ottemperare all'onere della prova relativo alla regolare notifica degli atti presupposti (le cartelle di pagamento) o interruttivi della prescrizione.
È per questo che in giurisprudenza si è affermato il principio secondo cui [cfr. Cass. civ., sez. trib., 25/11/2011
n. 24927 (che richiama Cass. 3242/07, Cass. 22939/07, Cass. 27653/08)], “nel processo tributario regolato dal D.Lgs. n. 546/92, quando la controversia abbia ad oggetto vizi propri della cartella di pagamento o dell'avviso di mora, deve essere chiamato in causa esclusivamente il concessionario, cui è direttamente ascrivibile il vizio dell'atto; in tali casi, non è configurabile un litisconsorzio necessario con l'ente impositore, cosicché il ricorso proposto esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione finanziaria va giudicato inammissibile e si deve escludere la possibilità di disporre successivamente l'integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario”.
5.- In ogni caso, il ricorso, ove non dichiarato inammissibile, sarebbe comunque infondato nel merito in quanto tutte le presupposte cartelle di pagamento sono state ritualmente notificate e non impugnate (v. punto
2.3.), con la conseguenza che per ognuna di esse, in relazione alla data di loro notifica (anni 2022/2024), non è nemmeno maturato alcun termine prescrizionale per nessuna tipologia di tributo.
6.- Alla luce della declaratoria di inammissibilità del gravame, va revocata l'ammissione al gratuito patrocinio non sussistendone “ab initio” i presupposti di legge.
7.- Quanto al regolamento delle spese di giudizio del doppio grado – ai sensi dell'art. 15, 1° comma, d. l.gs.
31.12.1992, n. 546 e 92, 2° comma, c.p.c. – lo stesso può essere disciplinato secondo il principio della soccombenza e quantificato, in base al pertinente scaglione tariffario, tenuto conto della qualità e della complessità delle tesi sostenute dai difensori delle parti resistenti, ai minimi tariffari sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Siracusa (sez. 1), pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe lo dichiara inammissibile.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti di ciascuna parte resistente costituita in giudizio nella misura di euro 222,40 oltre accessori di legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del 16.02.2026.
Il Giudice monocratico: dott. Salvatore Virzì