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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 27/06/2025, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. N. 1301/2024r.g.
Tribunale Ordinario di Avellino
Verbale dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 27.6.2025
Il Giudice
- letto il proprio decreto che ha disposto la trattazione scritta della udienza;
- lette le note di trattazione;
-considerato che la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. ssa Maria Iandiorio
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO PRIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Maria Iandiorio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1301 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: " comodato di immobile urbano", vertente
TRA
(C.F.:( ) rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Parte_1 C.F._1
Ruocco, elettivamente domiciliato presso il suo studio studio in Avellino C.so Europa 160,
attore
E
(C.F.: Controparte_1 C.F._2
convenuto contumace
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con citazione ritualmente notificata, l'attore ha dedotto a) di essere il proprietario di un immobile sito in SE alla via P. Roberto 13, Fraz. S. Biagio, con annesso garage, concesso in comodato da ritenersi a titolo gratuito, a in forza di contratto, sottoscritto tra le parti, mai Controparte_1 registrato, esibito agli atti;
b) che le parti avevano concordato che il comodatario provvedesse al rimborso mensile delle spese delle utenze domestiche, rimaste intestate al comodante;
c) che da diversi mesi, l'immobile versava in uno stato di totale incuria e degrado, ed, in particolare, il vano autorimesse risultava totalmente ingombro di buste per i rifiuti, accumulate dal comodatario, che non ne ha curato lo smaltimento, il tutto corredato da rilievi fotografici;
d) infine, che l'immobile è in uso a terzi senza il consenso del comodante.
Ha rassegnato le seguenti, conclusioni: accertare e dichiarare la cessazione del rapporto di comodato per violazione degli obblighi spettanti al comodatario ai sensi dell'art. 1804 c.p.c.; per effetto, condannare il Sig. all'immediato rilascio dell'immobile sito in Controparte_1
SE ( Av) alla via P. Roberto 13, Fraz. S. Biagio;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio (oltre accessori e contributo unificato) come per legge. Il presente giudizio era stato introdotto con atto di citazione, e con ordinanza del 03.06.24, il precedente Istruttore, ne ha disposto il mutamento del rito da ordinario a speciale, ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c., ritenuto che le controversie in materia di comodato di immobili urbani debbano seguire il rito speciale (“locatizio”).
Verificato la regolarità delle notifiche al convenuto, che non ha inteso costituirsi, è stata dichiarata la contumacia.
Prodotta documentazione, allegato il titolo di proprietà dell'immobile da parte del ricorrente, istruita la causa a mezzo prova testimoniale, la stessa è stata rinviata per la discussione all'udienza del
27.06.2025.
La domanda di rilascio è fondata nei termini che seguono, sulla base della disciplina del codice civile, sotto duplice profilo, ai sensi dell'art.1810 e 1804 c.c..
Il contratto di comodato per cui è causa non prevede alcuna scadenza, come precisato all'art.1, senza determinazione di durata e senza destinazione d'uso: “il suddetto comodato è senza determinazione di durata e quindi si conviene fra le due parti che il comodatario è tenuta a restituirla non appena il comodante la richiede (con almeno un mese di preavviso).
Inquadramento normativo del comodato
Il contratto di comodato in esame, può essere qualificato “precario”, pertanto, trova applicazione l'art. 1810 c.c., che stabilisce: “ se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede ”.
La fissazione del termine (o la sua assenza) assume rilievo atteso che la disciplina normativa diverge in base alle due ipotesi, infatti: nel comodato a termine (implicito o esplicito), il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto e il comodante non può pretenderne la restituzione prima della data stabilita. Solo in casi eccezionali, allorché si palesi un urgente ed imprevedibile bisogno, si può chiedere la restituzione immediata del bene (art. 1809 c. 2 c.c.); la giurisprudenza ha chiarito che il bisogno deve qualificarsi come «serio, non voluttuario, né capriccioso o artificiosamente indotto» (Cass. 18619/2010; Cass. 4917/2011);
Il termine finale può risultare dall'uso a cui la cosa deve essere destinata, in altre parole, il termine si ricava dalla destinazione allorché tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo. Viceversa, qualora manchi l'indicazione della destinazione, «l'uso del bene risulta qualificato
a tempo indeterminato, divenendo in tale ipotesi il comodato precario e, perciò, revocabile ad nutum da parte del proprietario» (Cass. 3168/2011; Cass. 15877/2013). Il contratto sottoposto al vaglio di questo giudizio, non reca un termine espressamente stabilito e rientra nel paradigma del comodato precario, che consente la revocabilità ad libitum (ossia secondo la discrezionalità del comodante), con la conseguenza della restituzione ad nutum.
In ipotesi di comodato cosiddetto precario, ovvero privo di pattuizione in ordine al termine di durata, nemmeno ricavabile dall'uso del bene concesso in godimento, ovvero desumibile per relationem dall'uso convenuto del bene, il comodante può richiedere, in qualsiasi momento, la restituzione del bene oggetto del comodato (Il Tribunale di Ivrea, sentenza 25 febbraio 2025, n.
204):"... nel giudizio di rilascio di immobile concesso in comodato precario, il comodante, assolto
l'onere di provare la fonte negoziale del proprio diritto, è tenuto unicamente ad allegare
l'inadempimento dell'obbligazione di restituzione gravante sul comodatario, incombendo su quest'ultimo l'onere di provare l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto del comodante”.
Nel comodato senza determinazione di durata, ai sensi dell'art. 1810 c.c., il comodante può richiedere in qualsiasi momento la restituzione del bene.
Dunque, la suddetta norma consente di affermare che, nel caso di comodato c.d. “precario”, la proprietà del bene deve essere restituita non appena il comodante ne faccia richiesta.
La caratteristica principale del comodato precario è la possibilità per il comodante di esercitare il recesso, ovvero di richiedere la restituzione del bene, senza dover fornire una giustificazione.
Il comodatario è tenuto a restituire il bene non appena gli venga richiesto dal comodante, a meno che non sussista un motivo di forza maggiore che lo impedisca.
In sintesi, il comodato precario è una figura giuridica complessa, che richiede un'attenta analisi della situazione di fatto e della normativa applicabile. La giurisprudenza ha fornito importanti chiarimenti sulla natura del comodato precario e sui diritti delle parti coinvolte, con particolare attenzione alla possibilità di recesso.
Al riguardo, la Suprema Corte ha statuito che il "comodato precario" (art.1810 cod. civ.) si caratterizza per la previsione che la scadenza della validità del vincolo dipende potestativamente dalla volontà del comodante, il quale può farla maturare "ad nutum" mediante richiesta di restituzione del bene. Tale richiesta determina l'immediata cessazione del diritto del comodatario alla disponibilità e al godimento della cosa…
“La richiesta di restituzione del bene da parte del comodante determina dunque l'immediata cessazione del diritto del comodatario alla disponibilità e al godimento della cosa, con la conseguenza che una volta sciolto per iniziativa unilaterale il vincolo contrattuale, il comodatario che rifiuti la restituzione della cosa viene ad assumere la posizione di un detentore sine titulo e quindi abusivo del bene altrui, salvo che dimostri di poterne disporne in base ad altro rapporto diverso dal precario”. ( Cass. sent. 5987/2000; Cass. sent. n. 664/2016)
In passato, la giurisprudenza ha discusso se il comodato ad uso familiare potesse essere considerato un comodato precario. In seguito, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che il comodato ad uso familiare non è necessariamente precario, ma può avere una durata determinata, dipendente dalle esigenze familiari.
In ordine all'onere probatorio va richiamato quanto già affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 13533 del 30.10.2001, secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito.”. Tale principio è stato confermato e ribadito dalla giurisprudenza di legittimità successiva, ormai granitica sul punto
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15659 del 15/07/2011;
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15677 del 03/07/2009; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9351 del 19/04/2007).
Nel caso di specie, risulta comprovato sia per tabulas che a mezzo prova testimoniale il possesso della res immobiliare da parte del resistente, al quale è stato notificato l'atto introduttivo del presente procedimento (ricorso e decreto di fissazione della prima udienza), ai sensi dell'art.140 c.p.c. il
27.07.24.
Parte ricorrente ha dedotto la sussistenza di un contratto di comodato, di concessione in godimento dell'immobile, a titolo gratuito, dando prova a mezzo testi, della violazione degli obblighi incombenti al comodatario, che dal canto suo, non ha inteso costituirsi per opporsi e contestarle, né comprovare una modifica del titolo, quale fatto costitutivo posto a base delle domande attoree.
L'attore in restituzione, il quale deduca che un immobile è stato concesso in godimento in forza di un contratto (nella specie, comodato precario), ha l'onere di provare la fonte del proprio diritto e la successiva estinzione del rapporto obbligatorio, e quindi il venir meno del titolo legittimante l'ulteriore godimento della cosa da parte del convenuto (Cassazione civile sez. III, 23/11/2021,
n.36057).
Ai sensi dell'art. 1810 c.c. vertendosi di ipotesi di comodato c.d. precario, ovvero privo di pattuizione in ordine al termine di durata, nemmeno ricavabile dall'uso del bene concesso in godimento, non vi è dubbio che il comodante possa in qualsiasi momento richiedere la restituzione del bene oggetto del comodato. Parte ricorrente ha dedotto di aver domandato il rilascio e parte resistente, non costituendosi, non ha assolto all'onere probatorio di adempimento dell'obbligazione di riconsegna del bene che su di ella gravava. Spetta invece al comodatario convenuto dimostrare un titolo diverso di godimento che impedisca dunque la restituzione.
Nella presente controversia, parte resistente è rimasta contumace. Pertanto, nessuna prova di segno contrario a quanto dedotto e provato dal ricorrente è stata assunta attraverso l'istruttoria.
In relazione all'onere della prova, va osservato che il comodante che agisce per la restituzione della cosa nei confronti del comodatario non ha l'onere di provare il diritto di proprietà perché è sufficiente avere la disponibilità materiale della cosa per concederla ad altri in comodato;
pertanto colui che assume il titolo precario del godimento altrui su di un bene ha soltanto l'onere di dimostrarne la consegna e il rifiuto di restituzione, mentre spetta al convenuto dimostrare un titolo diverso per il suo godimento.
Sul caso concreto
Ciò posto, nel caso in esame l'istruttoria svolta ha consentito di verificare che l'immobile per cui è causa è attualmente detenuto in comodato gratuito, in particolare la teste zia Testimone_1 dell'attore, ha confermato che a far data del marzo 2022 immetteva nella detenzione dell'immobile
: “sono a conoscenza dei fatti di causa perché abito nella casa frontistante quella Controparte_1 attorea”; ha poi confermato che da circa 1 anno occupa saltuariamente Controparte_1
l'immobile che risulta invece stabilmente abitato da un terzo: “vedo sempre un giovanotto vestito in modo molto trascurato mentre ho visto il solo un paio di volte”; conferma che da circa 1 CP_1 anno l'immobile versa in uno stato di totale incuria e di degrado, tanto che il vano autorimesse è totalmente ingombro di buste per i rifiuti, accumulate dal che non ne cura lo smaltimento, CP_1
e che l'attuale utilizzatore dell'immobile, vive in condizioni di degrado tenendo l'abitazione del ingombra di scatoli e masserizie e dice testualmente: “sono proprietaria di un piccolo pezzo Pt_1
di terra che circonda di fatto l'abitazione attorea e ho potuto constatare che nella casa sono ammassati scatoli e buste della spazzatura”; “il giardino di pertinenza della casa di proprietà di mio nipote è abbandonato e, ho timore che, nell'erba alta, possano esservi serpenti ed altri animale. Anzi
, ho già visto un serpente aggirarsi nella proprietà”. Asserisce che può confermarlo in quanto:
“quando passo di là riesco a vedere sia l'interno dell'abitazione sia il vano autorimessa”.
Ne consegue che non sussistono dubbi in ordine all'occupazione fattuale della res immobiliare da parte del resistente e attualmente di un terzo estraneo al contratto di comodato.
Del resto, ai fini del perfezionamento del contratto di comodato non è richiesta la forma scritta, nemmeno ad probationem, potendo questo essere concluso mediante la semplice consegna del bene dal comodante al comodatario.
La ricostruzione è corroborata dalle dichiarazioni rese dalla testimone escussa, che ha confermato le circostanze, le quali appaiono logiche, precise, dettagliate e concordanti. Risultando espressamente manifestata la volontà al comodatario resistente di rientrare nella detenzione del bene con una lettera di recesso del 05.01.2023, che, agli atti, non risulta dotata delle ricevute di ritorno della raccomandata, ma comunque manifestata con la domanda giudiziale, le cui notifiche si sono perfezionate, la stessa dev'essere accolta sulla base della sussistenza di tutti i presupposti di legge.
Estinto il contratto di comodato sorge l'obbligo per il comodatario di restituire la cosa.
La domanda del ricorrente va parimenti accolta per quanto segue.
Il contratto di comodato, in quanto negozio giuridico fondato su rapporti di fiducia e di condiscendenza, impone al comodatario l'obbligo di utilizzare il bene esclusivamente per le finalità e nei limiti convenuti con il comodante.
L'art. 3 del contratto prevedeva per espressa pattuizione che: “ il comodatario si obbliga a conservare, custodire ed a effettuare la manutenzione ordinaria sui beni affidatigli con cura e la massima diligenza e a non destinarli ad altri usi se non siano quelli previsti. I beni oggetto del presente comodato non possono inoltre essere concessi o fatti usare a terzi, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso”
Ne consegue che nel contratto de quo, può trovare accoglimento la domanda sotto il duplice profilo, anche ai sensi di restituzione immediata ex art. 1804 ult. co. c.c. .
Secondo la Cassazione n. 17402 del 28 giugno 2019, lo strumento restitutorio ex art. 1804 c.c. è utilizzabile come rimedio per l'inadempimento del comodatario esclusivamente in caso di violazione degli obblighi espressamente richiamati dalla norma, che integrano altrettante ipotesi di abuso della cosa oggetto del comodato e di violazione della fiducia riposta dal comodante nel comodatario (le ipotesi previste dalla norma sono infatti il mancato rispetto dell'obbligo di custodire e conservare la cosa, di fare l'uso della cosa previsto dal contratto o derivante dalla natura del bene, e la concessione del godimento di essa a terzi senza il consenso del comodante) (Cass. Sez. 3, sent. n. 6203 del 2014).
Art. 1804 c.c. così recita: “ il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia Non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante. Se il comodatario non adempie agli obblighi suddetti, il comodante può richiedere
l'immediata restituzione della cosa, oltre il risarcimento del danno. ”
Qualora nel contratto sia dedotto lo specifico uso a cui la cosa è destinata, assurgendo detta previsione a elemento essenziale del contratto, quale scopo convenzionale tipizzato, deve ritenersi radicalmente escluso che il comodatario possa servirsi della stessa anche per un uso diverso, così come in favore di soggetti diversi da quelli per il cui interesse il contratto è stato stipulato;
con conseguente violazione dell'art.1804 c.c.. Nel caso di specie, il non ha più abitato l'immobile, e di ciò si è trovato conferma nelle CP_1 risultanze della prova testimoniale espletata, dove si evince che risulta occupato da altra persona.
Non ha provveduto alla ordinaria manutenzione dell'immobile, che versa in uno stato di degrado, come riportato dalla teste escussa, e così come si desume dai rilievi fotografici allegati, che denotano uno stato di incuria e di abbandono.
Va evidenziato che l'obbligo di conservare, in particolare, riguarda il mantenimento del bene nell'originario stato di consistenza e quantomeno la conservazione dell'idoneità igienica e funzionale dell'immobile. La stessa potatura dell'erba del giardino rientra nella ordinaria manutenzione a carico comodatario.
La sentenza 12414/2021 del Tribunale di Roma ha dichiarato risolto per inadempimento un contratto di comodato ad uso abitativo “per il grave inadempimento della comodataria” nel pagamento delle spese ordinarie inerenti al condominio nonché delle utenze relative all'appartamento.
In caso di inadempimento degli obblighi da parte del comodatario, il comodante non può chiedere la risoluzione del contratto (tenuto in conto del carattere di gratuità del contratto stesso) ma può agire con l'azione di restituzione della cosa e il risarcimento del danno. Sul punto Corte di Cassazione sentenza nr. 2726/13 e nr. 8590/13.
Ancora sul punto, “attesa la gratuità del contratto, senza che assuma rilievo la presenza di eventuali pattuizioni accessorie, anche di apprezzabile peso economico, a carico di quest'ultimo, dovendo il comodante, in tale evenienza, far ricorso al diverso rimedio della restituzione anticipata del bene ai sensi dell'art. 1804 cod. civ. ove l'inosservanza degli obblighi integri un abuso della cosa oggetto di comodato ovvero una lesione della fiducia riposta dal comodante nel comodatario” (Cass. 18.3.2014,
n. 6203).
Al comodatario compete l'obbligo di custodia ed il conseguente obbligo di avvisare il comodatario di ogni danno al bene di cui ha la custodia. Spettano al comodante le spese di straordinaria amministrazione e, se le stesse sono sostenute dal comodatario, questi ha diritto al relativo rimborso solo se necessarie ed urgenti (Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 296/15).
Possono ritenersi integrati i presupposti di responsabilità previsti dall'art.1804 cc. Il contratto de quo va ritenuto cessato e la res dell'immobile deve tornare nella disponibilità del comodante.
Va dunque ordinato alla parte resistente il rilascio immediato dell'immobile per cui è causa, libero da cose e persone.
Spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al DM 55/2014, tenendo conto dell'effettiva attività svolta e del grado di complessità delle questioni di fatto e di diritto esaminate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessato il contratto di comodato e per l'effetto condanna al rilascio Controparte_1 immediato dell'immobile sito in SE alla via P. Roberto 13, Fraz. S. Biagio a favore di Pt_1
libero da persone e cose;
[...]
2. condanna alla refusione delle spese di lite del presente giudizio in favore di favore del ricorrente che liquida nella somma di € 2.500 per compensi, oltre Iva e rimborso spese generali del 15% come per legge.
Così deciso
Avellino, 27.06.2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Iandiorio