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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 05/12/2024, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8357 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Daniela Pili, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Gennaro Terracciano, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 06/09/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Assemini.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
06/09/2009 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 CP_1
stato civile del Comune di Assemini, anno 2009, numero 25, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. La figlia minore continuerà ad essere affidata congiuntamente ad entrambi i genitori che provvederanno alla sua cura, educazione ed istruzione, garantendo che mantenga con i suoi parenti e ascendenti rapporti equilibrati e continuativi.
Pag. 2 di 4 2. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale, adottando sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per la minore ed, in particolare, quelle relative alla sua istruzione, educazione, tutela della salute, indirizzo religioso, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della stessa;
mentre, per quanto riguarda le questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale nel momento in cui la minore si troverà presso ognuno di loro.
3. La figlia minore continuerà a vivere stabilmente con la madre presso la quale manterrà la sua residenza anagrafica.
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo il seguente calendario
(salve diverse modalità che potranno essere concordate tra i genitori):
a) durante la settimana, almeno tre pomeriggi dalle ore 15:30 alle 21:00 quando il padre si preoccuperà di andare a prenderla e riaccompagnarla a casa e/o con pernottamento compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e scolastici della minore;
b) nel fine settimana, a settimane alterne, dal sabato mattina alle ore 12:00 alla domenica sera alle ore 21:00 d'inverno e alle 23:00 d'estate con pernottamento;
c) durante le vacanze estive almeno 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore da concordare entro il 30 giugno di ogni anno;
d) durante le vacanze natalizie, alternativamente di anno in anno, indipendentemente dalla turnazione ordinaria, la vigilia del 24 dicembre con un genitore e il 25 con l'altro, così per 31 dicembre/1° e 6 gennaio con l'alternanza medesima, così come il 25 aprile, il 1° maggio e il 15 agosto;
e) durante le vacanze pasquali, alternativamente di anno in anno, dalle ore
10:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica di Pasqua con un genitore e dalle 20:00 della domenica fino alle ore 20:00 del Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
f) la ricorrenza del compleanno della figlia ciascun genitore consumerà con lei, alternativamente di anno in anno e compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici della stessa, il pranzo o la cena;
in deroga al calendario ordinario, la minore trascorrerà con ciascun genitore e con i nonni materni e paterni il giorno del compleanno di questi ultimi.
5. Ogni spostamento sia in Italia che all'estero della minore dovrà essere comunicato dettagliatamente con congruo preavviso.
6. Il padre continuerà a contribuire al mantenimento della figlia con un assegno mensile pari ad €. 300,00 (trecento/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico
Pag. 3 di 4 bancario o accredito su carta prepagata, oltre alla contribuzione nella misura del 50% delle spese straordinarie non coperte dal SSN, debitamente concordate e documentate, salva urgenza.
7. Le parti concordano che l'assegno unico INPS verrà percepito per l'intero Con dalla , a decorrere dal mese di ottobre 2024; pertanto, l' , attuale Pt_1 beneficiario, si obbliga a corrisponderle le relative somme percepite a tale titolo fino all'erogazione diretta da parte dell'ente alla che, a sua Pt_1 volta, si impegna alla presentazione della relativa domanda quanto prima.
Con 8. L' continuerà a corrispondere alla la rata mensile di €. 300,00 Pt_1
(trecento/00) fino alla concorrenza della complessiva somma di €. 10.800,00
(diecimilaottocento/00), da corrispondere in n. 36 rate mensili, concordata in sede di separazione a titolo di una tantum per il suo mantenimento.
9. La casa coniugale sita in Assemini, Via Pola n. 72, di proprietà esclusiva Con dell' , già rilasciata dalla , resterà a lui definitivamente assegnata Pt_1 unitamente a tutti i mobili e le suppellettili che l'arredano.
10. Le parti dichiarano di aver già regolamentato tutti i loro rapporti economici e patrimoniali, non avendo nulla a pretendere a qualsivoglia titolo e/o ragione per i fatti in premessa.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 05/12/2024.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8357 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Daniela Pili, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Gennaro Terracciano, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 06/09/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Assemini.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
06/09/2009 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 CP_1
stato civile del Comune di Assemini, anno 2009, numero 25, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. La figlia minore continuerà ad essere affidata congiuntamente ad entrambi i genitori che provvederanno alla sua cura, educazione ed istruzione, garantendo che mantenga con i suoi parenti e ascendenti rapporti equilibrati e continuativi.
Pag. 2 di 4 2. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale, adottando sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per la minore ed, in particolare, quelle relative alla sua istruzione, educazione, tutela della salute, indirizzo religioso, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della stessa;
mentre, per quanto riguarda le questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale nel momento in cui la minore si troverà presso ognuno di loro.
3. La figlia minore continuerà a vivere stabilmente con la madre presso la quale manterrà la sua residenza anagrafica.
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo il seguente calendario
(salve diverse modalità che potranno essere concordate tra i genitori):
a) durante la settimana, almeno tre pomeriggi dalle ore 15:30 alle 21:00 quando il padre si preoccuperà di andare a prenderla e riaccompagnarla a casa e/o con pernottamento compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e scolastici della minore;
b) nel fine settimana, a settimane alterne, dal sabato mattina alle ore 12:00 alla domenica sera alle ore 21:00 d'inverno e alle 23:00 d'estate con pernottamento;
c) durante le vacanze estive almeno 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore da concordare entro il 30 giugno di ogni anno;
d) durante le vacanze natalizie, alternativamente di anno in anno, indipendentemente dalla turnazione ordinaria, la vigilia del 24 dicembre con un genitore e il 25 con l'altro, così per 31 dicembre/1° e 6 gennaio con l'alternanza medesima, così come il 25 aprile, il 1° maggio e il 15 agosto;
e) durante le vacanze pasquali, alternativamente di anno in anno, dalle ore
10:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica di Pasqua con un genitore e dalle 20:00 della domenica fino alle ore 20:00 del Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
f) la ricorrenza del compleanno della figlia ciascun genitore consumerà con lei, alternativamente di anno in anno e compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici della stessa, il pranzo o la cena;
in deroga al calendario ordinario, la minore trascorrerà con ciascun genitore e con i nonni materni e paterni il giorno del compleanno di questi ultimi.
5. Ogni spostamento sia in Italia che all'estero della minore dovrà essere comunicato dettagliatamente con congruo preavviso.
6. Il padre continuerà a contribuire al mantenimento della figlia con un assegno mensile pari ad €. 300,00 (trecento/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico
Pag. 3 di 4 bancario o accredito su carta prepagata, oltre alla contribuzione nella misura del 50% delle spese straordinarie non coperte dal SSN, debitamente concordate e documentate, salva urgenza.
7. Le parti concordano che l'assegno unico INPS verrà percepito per l'intero Con dalla , a decorrere dal mese di ottobre 2024; pertanto, l' , attuale Pt_1 beneficiario, si obbliga a corrisponderle le relative somme percepite a tale titolo fino all'erogazione diretta da parte dell'ente alla che, a sua Pt_1 volta, si impegna alla presentazione della relativa domanda quanto prima.
Con 8. L' continuerà a corrispondere alla la rata mensile di €. 300,00 Pt_1
(trecento/00) fino alla concorrenza della complessiva somma di €. 10.800,00
(diecimilaottocento/00), da corrispondere in n. 36 rate mensili, concordata in sede di separazione a titolo di una tantum per il suo mantenimento.
9. La casa coniugale sita in Assemini, Via Pola n. 72, di proprietà esclusiva Con dell' , già rilasciata dalla , resterà a lui definitivamente assegnata Pt_1 unitamente a tutti i mobili e le suppellettili che l'arredano.
10. Le parti dichiarano di aver già regolamentato tutti i loro rapporti economici e patrimoniali, non avendo nulla a pretendere a qualsivoglia titolo e/o ragione per i fatti in premessa.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 05/12/2024.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4