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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 07/04/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di LAGONEGRO SEZIONE CIVILE-LAVORO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo, lette le note sostitutive dell'udienza del 26.3.2025 ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 665/2018 R.G.L. TRA
, c.f. , rapp.to e difeso, giusta procura in calce al Parte_1 C.F._1 v. Gi l quale elett.te domicilia, come in atti;
RICORRENTE E
in persona del procuratore speciale in carica, Controparte_1 (C.F.: ), rappresentata e difesa, P.IVA_1 giusta procura in calce alla memoria difensiva, dall'avv. Ivana Carso, con cui elett.te domicilia, come in atti;
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_2 P.IVA_2
proprio e quale mandatario della Controparte_3 con sede in Roma Via Gi
[...] P.IVA_3 vi in ottemperanza all'art. 13 L. 448/98, rappresent agli avv.ti Floro Flori, Rinaldo Di Ciommo e Filomena Camardese, come in atti;
RESISTENTI OGGETTO: opposizione ad estratto ruolo e ad intimazione di pagamento.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Appare necessario ripercorrere brevemente l'antefatto storico che sta all'origine della lite. Con ricorso depositato in cancelleria in data 30.03.2018, il ricorrente in epigrafe indicato ha dedotto di essere venuto a conoscenza in data 28.02.2018, a mezzo estratto di ruolo richiesto al
, di una serie di cartelle di pagamento ed avvisi di addebito aventi ad Controparte_4 di contributi IVS dovuti per gli anni 2007 e 2011, come di seguito indicati:
1. 10020080059739882000;
2. 40020120004324741000;
3. 40020120005783326000.
Ha precisato, altresì, che in data 17.03.2018 il concessionario della riscossione ha provveduto a notificargli l'intimazione di pagamento n. 10020179018182055000, e la sottostante cartella esattoriale n. 10020080042917402000, relativa a contributi IVS dovuti per l'anno 2006. Ha sostenuto che gli atti sottesi non gli sarebbero mai stati notificati e comunque per essi sarebbe intervenuta la prescrizione quinquennale dei crediti ivi riportati. Ha eccepito, inoltre, la decadenza del credito di cui alla intimazione di pagamento impugnata ai sensi dell'art. 25, d. lgs. 46/99. Ha concluso chiedendo: “- in via preliminare, si richiede la sospensione degli atti impugnati, stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano essere prescritte stante l'espressa previsione normativa di cui all'art 3 commi 9 - 10 della Legge n. 335 dell'8 agosto 1995; - nel merito, si chiede l'annullamento dell'iscrizione a ruolo a danno del sig.
incorporante la cartella n. 10020080059739882000, asseritamente notificata in data Parte_1
complessivi € 1.156,70 per contributi I.V.S. dell'anno 2007, l'avviso di addebito n. 40020120004324741000, mai notificato, per complessivi € 812,62 relativi a contributi I.V.S. dell'anno 2011, nonché l'avviso di addebito n. 40020120005783326000, notificato in data 11.12.2012, per complessivi € 1.069,28, relativi a contributi I.V.S. dell'anno 2011, previo accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito azionato e degli stessi atti;
- nel merito, si chiede l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 10020179018182055000, notificata in data 17.03.2018, previo accertamento, in via principale, della prescrizione del credito azionato e della prodromica cartella di pagamento, ed, in via subordinata e gradata, previo accertamento della intervenuta decadenza ex art. 25 d.lgs. 46/99 e ss.mm.; - Con vittoria di spese e competenze tutte di lite.”. In data 21.05.2018 si è costituito in giudizio l' anche per conto della , deducendo lo CP_2 CP_3 sgravio totale del credito sotteso alla cartell riale n. 10020080059 Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'istanza di sospensiva proposta, mancando in atti la prova della sussistenza dei presupposti richiesti, ed ha contestato la genericità dell'eccezione di prescrizione formulata, non essendo specificato se essa sia maturata prima o dopo la trasmissione del credito all'agente della riscossione. Con memoria difensiva depositata il 22.05.2018 si è costituita in giudizio anche l'
[...]
eccependo l'incompetenza per territorio del Giudice adito Controparte_1
e l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire e per intervenuta decadenza. Nel merito, ha dedotto la regolare notifica dei titoli richiamati e la mancata intervenuta prescrizione dei crediti. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.05.2018, il GdL, ritendo insussistenti i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, ha rigettato l'istanza di sospensiva proposta ed ritenuto la causa matura per la decisione. In data 02.10.2018 l' ha depositato un'ulteriore comparsa di costituzione contendente le CP_2 seguenti conclusioni: pregiudiziale: -dichiarare l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale in favore del Tribunale sez. Lavoro di Salerno;
-accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso e quindi delle doglianze di controparte, perché tardivamente formulate oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c.; -in ogni caso, accertare e dichiarare l'inammissibilità delle doglianze di controparte per la presenza di un giudicato formatosi sui ruoli portati dalla cartella esattoriale di cui in narrativa;
-in ogni caso, dichiarare pregiudicata e preclusa per la controparte, ex art 414 c.p.c., la possibilità di integrare le difese di cui all'atto introduttivo del presente giudizio atteso che controparte era, già anteriormente alla data di proposizione del ricorso, nella piena conoscenza delle ragioni del credito per cui è causa;
-dichiarare la cessazione della materia del contendere relativamente al credito di cui alla cartella n. 1002008005973988200; -dichiarare l'acquiescenza di cui in narrativa;
in via principale: -rigettare il ricorso con qualsiasi statuizione in relazione all'avviso di addebito n. 4002012000432474100, all'avviso di addebito n. 40020120005783326000, all'intimazione di pagamento n. 10020179018182055000 e per l'effetto confermare il credito oggetto di tali atti;
-in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare che, all'atto della formazione e trasmissione del ruolo posto a base delle cartelle di pagamento notificate dal concessionario della riscossione, il credito non era inficiato da prescrizione estintiva o decadenza alcuna ed era, pertanto, certo, liquido e pienamente CP_2 e;
-pertanto tenere indenne l da qualsivoglia spesa relativa al presente giudizio non avendone l'Istituto CP_2 previdenziale causato l'insorgenza e non potendo, lo stesso essere chiamato a rispondere per atti, fatti od CP_2 omissioni di terzi. Con vittoria di spese e competenze del grad dizio”. All'udienza del 16.10.2018 parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla opposizione della cartella n. 1002008005973988200, interessata da provvedimento di sgravio, aderendo a quanto dedotto dall CP_2 Alla ssiva udienza dell' 08.10.2019 parte ricorrente ha dedotto che il credito contenuto negli avvisi di addebito nn. 40020120004324741000 e 40020120005783326000 sono stati oggetto di rottamazione e ha chiesto la decisione della causa limitatamente alla intimazione di pagamento impugnata.
Pag. 2 di 6 All'udienza dell'08.10.2019, il Tribunale ha autorizzato l al deposito degli Controparte_1 allegati prodotti nel proprio fascicolo telematico, scarsame Con note depositate per l'udienza del 25.01.2022 parte ricorrente chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere in riferimento alle cartelle esattoriali n. 10020080042917402000, di cui alla intimazione di pagamento nr. 10020179018182055000, e n. 10020080059739882000, inerenti ruoli affidati all'agente della riscossione in periodo anteriore al 31.12.2010 per un importo inferiore ad € 1.000,00, stralciate per effetto del D.L. 119/2018. All'esito dell'udienza del 22.05.2024, preso atto del dedotto intervenuto sgravio del credito incorporato nella cartella sottesa alla intimazione di pagamento e rilevato che i restanti avvisi di addebito oggetto di contestazione risultavano sottesi ad un estratto di ruolo opposto, il GdL invitava le parti ad interloquire circa l'autonoma impugnabilità di tale atto anche alla luce delle recenti pronunce interpretative della giurisprudenza nomofilattica. Nelle more, con decreto Presidenziale n. 2/2025 e successive proroghe, è stata disposta la sostituzione della dott.ssa con la scrivente sul ruolo assegnato alla prima, assente dal Parte_2 servizio, nella trattazione dei procedimenti pendenti. Acquisita la documentazione prodotta, la causa viene decisa alla udienza del 26.3.2025 come da sentenza depositata nel termine di trenta giorni dalla scadenza di quello assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. Preliminarmente va respinta l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalle parti resistenti, trattandosi di crediti dovuti dal ricorrente in qualità di lavoratore autonomo ai quali non è applicabile il criterio di cui al comma 3 dell'art. 444 c.p.c., richiamato dall ma il diverso CP_5 comma 1, che designa la competenza del Tribunale nella cui circoscrizione ha residenza l'attore. Deve precisarsi che il ricorrente ha agito sulla base di un estratto di ruolo a lui rilasciato il 28.02.2018, assumendo l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito risultanti dal predetto estratto. Va dato atto che, nelle more del giudizio, è entrato in vigore l'articolo 1, comma 1, della Legge 17 dicembre 2021, n. 215 che ha inserito, in sede di conversione del Decreto Legge del 21/10/2021 n. 146, l'art. 3 bis, rubricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”, regolando espressamente i casi nei quali è ammissibile l'opposizione al ruolo e alla cartella che si assume invalidamente notificata. In particolare, la norma ha previsto che “
1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione". Il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, plasma l'interesse ad agire. Le ipotesi previste dalla legge sono limitate ai seguenti casi: un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto;
un blocco di pagamenti a lui dovuti da parte della PA;
la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. La norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione del D.Lgs. n. 46 del 1999 artt. 17 e 18 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 49, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta la L. n. 689 del 1981 art. 27 e D.Lgs. n. 285 del 1992 art. 206, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr. con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17). In ordine alla portata retroattiva della norma sulla base di una sua ipotizzata natura processuale, la sezione tributaria della Corte di Cassazione con l'ordinanza 11 febbraio 2022, n. 4526 ha investito della questione le Sezioni Unite, le quali con la sentenza n. 26283 del 06/09/2022, hanno diffusamente ricostruito il panorama normativo e giurisprudenziale in materia di “estratto di ruolo”
Pag. 3 di 6 e quanto alla legge in oggetto, hanno affermato il seguente principio di diritto, ex art. 363 c.p.c. "In tema di riscossione a mezzo ruolo, D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art.
3-bis inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12, è stato inserito il comma 4- bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3,24,101,104,113,117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione". La pronuncia è del tutto condivisibile e di diretta applicazione al caso in esame. L'opponente, già compulsato in anticipo con provvedimento del 14.06.2024, non ha dedotto, prima ancora di documentare, di versare in una delle ipotesi a cui la legge riconnette l'insorgenza dell'interesse ad agire avverso l'estratto di ruolo, in chiave recuperatoria. La parte ricorrente, alla luce della norma sopravvenuta, deve provare “un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”. In sostanza, il legislatore ha inteso escludere la impugnabilità ad eccezione di tassative ipotesi, quali un eventuale pregiudizio per la partecipazione a procedura di appalto, un blocco di pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione e/o la perdita di un beneficio nei rapporti con una Pubblica Amministrazione. In tutte le altre ipotesi è impugnabile solo il primo atto con cui si manifesta la pretesa cautelare o esecutiva. Quanto all'ambito di tutela proponibile in termini di opposizione all'esecuzione, come correttamente osservato dal Giudice di legittimità, permane senza dubbio la tutela giurisdizionale volta ad “accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.)” (cfr. punto 24.1 S.U. n.26283/2022). In altri termini, sul piano degli effetti della pronuncia sopra detta, anche rispetto ai procedimenti in corso come il presente, deve ritenersi che, sebbene la disposizione sopravvenuta non comporti l'automatica inammissibilità dei ricorsi pendenti avverso l'estratto di ruolo, i ricorrenti tuttavia saranno tenuti a dimostrare la sussistenza delle ragioni che hanno giustificato la presentazione del ricorso e, quindi, la sussistenza del pregiudizio, condizione dell'azione, come la presenza della notifica di un'intimazione ad agire oppure un pignoramento in corso. Nulla risultando in tale prospettiva rispetto al potenziale pregiudizio nel caso in esame, deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per difetto d'interesse ad agire ex art. 100 cpc. Avuto riguardo al caso in oggetto, non vi è spazio per l'esame dell'eccezione di maturazione della prescrizione successiva, giacché l'opponente non ha documentato che vi è stata da parte del Concessionario “una minaccia di procedere ad esecuzione forzata” (secondo quanto argomentato dai Giudici di legittimità nella predetta sentenza). Pertanto, il ricorso, limitatamente alla opposizione proposta all'estratto di ruolo, va dichiarato inammissibile. Circa l'opposizione proposta avverso l'intimazione di pagamento n. 10020179018182055000, parte ricorrente ha dedotto l'integrale sgravio del credito sotteso per effetto dell'entrata in vigore del D.L. 119/2018, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere. Si precisa che la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Pag. 4 di 6 Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass.,
8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). La richiesta di cessazione della materia del contendere, nel caso di specie, è stata formulata dalla parte ricorrente e non contrastata dalle parti resistenti, il che esonera il Tribunale da ulteriori verifiche. Secondo la prospettazione dell'istante, l'annullamento è intervenuto a seguito del disposto di cui all'art. 4 D.L. n. 119/18 convertito in L.136/18 e ciò vale a configurare la carenza di interesse ad ottenere un pronunciamento decisorio in merito alla situazione dedotta in giudizio che conduce, ex se, alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere (Cassazione civile 30/04/2019 n. 11410). Nelle more del presente giudizio è stato, infatti, emanato il D.L. n.119/2018 convertito con modifiche dalla legge 136/2018. L'art. 4 D.L. 119/2018, convertito con modifiche dalla legge 136/2018, prevede che “I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è' già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.” Il credito sotteso alla intimazione di pagamento impugnata rientra senza dubbio nella sfera di applicazione della succitata normativa in quanto i singoli carichi iscritti a ruolo per singole rate e per annualità, non superano per contributi e somme aggiuntive la soglia dei mille euro, così come risultante dalla documentazione in atti depositata dall Ne consegue che il debito oggetto della CP_2 cartella di pagamento sottesa alla intimazione n. 100201790181820550000, opposta nell'odierno giudizio, deve ritenersi ope legis annullato. Pertanto, sul punto, va dichiarata la cessazione della
Pag. 5 di 6 materia del contendere, per il venir meno della posizione di contrasto tra le parti e, con esso sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia. Le spese, in ragione dell'applicabilità in corso di causa delle norme risolutive della controversia, si compensano integralmente fra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda relativa alla opposizione ad estratto di ruolo;
2) dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alla cartella n. 10020080042917402000 sottesa alla intimazione di pagamento n. 100201790181820550000; 3) compensa integralmente le spese di lite. LAGONEGRO, 31.3.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Gerardina Guglielmo
MP
Pag. 6 di 6
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo, lette le note sostitutive dell'udienza del 26.3.2025 ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 665/2018 R.G.L. TRA
, c.f. , rapp.to e difeso, giusta procura in calce al Parte_1 C.F._1 v. Gi l quale elett.te domicilia, come in atti;
RICORRENTE E
in persona del procuratore speciale in carica, Controparte_1 (C.F.: ), rappresentata e difesa, P.IVA_1 giusta procura in calce alla memoria difensiva, dall'avv. Ivana Carso, con cui elett.te domicilia, come in atti;
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_2 P.IVA_2
proprio e quale mandatario della Controparte_3 con sede in Roma Via Gi
[...] P.IVA_3 vi in ottemperanza all'art. 13 L. 448/98, rappresent agli avv.ti Floro Flori, Rinaldo Di Ciommo e Filomena Camardese, come in atti;
RESISTENTI OGGETTO: opposizione ad estratto ruolo e ad intimazione di pagamento.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Appare necessario ripercorrere brevemente l'antefatto storico che sta all'origine della lite. Con ricorso depositato in cancelleria in data 30.03.2018, il ricorrente in epigrafe indicato ha dedotto di essere venuto a conoscenza in data 28.02.2018, a mezzo estratto di ruolo richiesto al
, di una serie di cartelle di pagamento ed avvisi di addebito aventi ad Controparte_4 di contributi IVS dovuti per gli anni 2007 e 2011, come di seguito indicati:
1. 10020080059739882000;
2. 40020120004324741000;
3. 40020120005783326000.
Ha precisato, altresì, che in data 17.03.2018 il concessionario della riscossione ha provveduto a notificargli l'intimazione di pagamento n. 10020179018182055000, e la sottostante cartella esattoriale n. 10020080042917402000, relativa a contributi IVS dovuti per l'anno 2006. Ha sostenuto che gli atti sottesi non gli sarebbero mai stati notificati e comunque per essi sarebbe intervenuta la prescrizione quinquennale dei crediti ivi riportati. Ha eccepito, inoltre, la decadenza del credito di cui alla intimazione di pagamento impugnata ai sensi dell'art. 25, d. lgs. 46/99. Ha concluso chiedendo: “- in via preliminare, si richiede la sospensione degli atti impugnati, stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano essere prescritte stante l'espressa previsione normativa di cui all'art 3 commi 9 - 10 della Legge n. 335 dell'8 agosto 1995; - nel merito, si chiede l'annullamento dell'iscrizione a ruolo a danno del sig.
incorporante la cartella n. 10020080059739882000, asseritamente notificata in data Parte_1
complessivi € 1.156,70 per contributi I.V.S. dell'anno 2007, l'avviso di addebito n. 40020120004324741000, mai notificato, per complessivi € 812,62 relativi a contributi I.V.S. dell'anno 2011, nonché l'avviso di addebito n. 40020120005783326000, notificato in data 11.12.2012, per complessivi € 1.069,28, relativi a contributi I.V.S. dell'anno 2011, previo accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito azionato e degli stessi atti;
- nel merito, si chiede l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 10020179018182055000, notificata in data 17.03.2018, previo accertamento, in via principale, della prescrizione del credito azionato e della prodromica cartella di pagamento, ed, in via subordinata e gradata, previo accertamento della intervenuta decadenza ex art. 25 d.lgs. 46/99 e ss.mm.; - Con vittoria di spese e competenze tutte di lite.”. In data 21.05.2018 si è costituito in giudizio l' anche per conto della , deducendo lo CP_2 CP_3 sgravio totale del credito sotteso alla cartell riale n. 10020080059 Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'istanza di sospensiva proposta, mancando in atti la prova della sussistenza dei presupposti richiesti, ed ha contestato la genericità dell'eccezione di prescrizione formulata, non essendo specificato se essa sia maturata prima o dopo la trasmissione del credito all'agente della riscossione. Con memoria difensiva depositata il 22.05.2018 si è costituita in giudizio anche l'
[...]
eccependo l'incompetenza per territorio del Giudice adito Controparte_1
e l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire e per intervenuta decadenza. Nel merito, ha dedotto la regolare notifica dei titoli richiamati e la mancata intervenuta prescrizione dei crediti. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.05.2018, il GdL, ritendo insussistenti i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, ha rigettato l'istanza di sospensiva proposta ed ritenuto la causa matura per la decisione. In data 02.10.2018 l' ha depositato un'ulteriore comparsa di costituzione contendente le CP_2 seguenti conclusioni: pregiudiziale: -dichiarare l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale in favore del Tribunale sez. Lavoro di Salerno;
-accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso e quindi delle doglianze di controparte, perché tardivamente formulate oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c.; -in ogni caso, accertare e dichiarare l'inammissibilità delle doglianze di controparte per la presenza di un giudicato formatosi sui ruoli portati dalla cartella esattoriale di cui in narrativa;
-in ogni caso, dichiarare pregiudicata e preclusa per la controparte, ex art 414 c.p.c., la possibilità di integrare le difese di cui all'atto introduttivo del presente giudizio atteso che controparte era, già anteriormente alla data di proposizione del ricorso, nella piena conoscenza delle ragioni del credito per cui è causa;
-dichiarare la cessazione della materia del contendere relativamente al credito di cui alla cartella n. 1002008005973988200; -dichiarare l'acquiescenza di cui in narrativa;
in via principale: -rigettare il ricorso con qualsiasi statuizione in relazione all'avviso di addebito n. 4002012000432474100, all'avviso di addebito n. 40020120005783326000, all'intimazione di pagamento n. 10020179018182055000 e per l'effetto confermare il credito oggetto di tali atti;
-in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare che, all'atto della formazione e trasmissione del ruolo posto a base delle cartelle di pagamento notificate dal concessionario della riscossione, il credito non era inficiato da prescrizione estintiva o decadenza alcuna ed era, pertanto, certo, liquido e pienamente CP_2 e;
-pertanto tenere indenne l da qualsivoglia spesa relativa al presente giudizio non avendone l'Istituto CP_2 previdenziale causato l'insorgenza e non potendo, lo stesso essere chiamato a rispondere per atti, fatti od CP_2 omissioni di terzi. Con vittoria di spese e competenze del grad dizio”. All'udienza del 16.10.2018 parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla opposizione della cartella n. 1002008005973988200, interessata da provvedimento di sgravio, aderendo a quanto dedotto dall CP_2 Alla ssiva udienza dell' 08.10.2019 parte ricorrente ha dedotto che il credito contenuto negli avvisi di addebito nn. 40020120004324741000 e 40020120005783326000 sono stati oggetto di rottamazione e ha chiesto la decisione della causa limitatamente alla intimazione di pagamento impugnata.
Pag. 2 di 6 All'udienza dell'08.10.2019, il Tribunale ha autorizzato l al deposito degli Controparte_1 allegati prodotti nel proprio fascicolo telematico, scarsame Con note depositate per l'udienza del 25.01.2022 parte ricorrente chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere in riferimento alle cartelle esattoriali n. 10020080042917402000, di cui alla intimazione di pagamento nr. 10020179018182055000, e n. 10020080059739882000, inerenti ruoli affidati all'agente della riscossione in periodo anteriore al 31.12.2010 per un importo inferiore ad € 1.000,00, stralciate per effetto del D.L. 119/2018. All'esito dell'udienza del 22.05.2024, preso atto del dedotto intervenuto sgravio del credito incorporato nella cartella sottesa alla intimazione di pagamento e rilevato che i restanti avvisi di addebito oggetto di contestazione risultavano sottesi ad un estratto di ruolo opposto, il GdL invitava le parti ad interloquire circa l'autonoma impugnabilità di tale atto anche alla luce delle recenti pronunce interpretative della giurisprudenza nomofilattica. Nelle more, con decreto Presidenziale n. 2/2025 e successive proroghe, è stata disposta la sostituzione della dott.ssa con la scrivente sul ruolo assegnato alla prima, assente dal Parte_2 servizio, nella trattazione dei procedimenti pendenti. Acquisita la documentazione prodotta, la causa viene decisa alla udienza del 26.3.2025 come da sentenza depositata nel termine di trenta giorni dalla scadenza di quello assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. Preliminarmente va respinta l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalle parti resistenti, trattandosi di crediti dovuti dal ricorrente in qualità di lavoratore autonomo ai quali non è applicabile il criterio di cui al comma 3 dell'art. 444 c.p.c., richiamato dall ma il diverso CP_5 comma 1, che designa la competenza del Tribunale nella cui circoscrizione ha residenza l'attore. Deve precisarsi che il ricorrente ha agito sulla base di un estratto di ruolo a lui rilasciato il 28.02.2018, assumendo l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito risultanti dal predetto estratto. Va dato atto che, nelle more del giudizio, è entrato in vigore l'articolo 1, comma 1, della Legge 17 dicembre 2021, n. 215 che ha inserito, in sede di conversione del Decreto Legge del 21/10/2021 n. 146, l'art. 3 bis, rubricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”, regolando espressamente i casi nei quali è ammissibile l'opposizione al ruolo e alla cartella che si assume invalidamente notificata. In particolare, la norma ha previsto che “
1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione". Il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, plasma l'interesse ad agire. Le ipotesi previste dalla legge sono limitate ai seguenti casi: un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto;
un blocco di pagamenti a lui dovuti da parte della PA;
la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. La norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione del D.Lgs. n. 46 del 1999 artt. 17 e 18 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 49, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta la L. n. 689 del 1981 art. 27 e D.Lgs. n. 285 del 1992 art. 206, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr. con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17). In ordine alla portata retroattiva della norma sulla base di una sua ipotizzata natura processuale, la sezione tributaria della Corte di Cassazione con l'ordinanza 11 febbraio 2022, n. 4526 ha investito della questione le Sezioni Unite, le quali con la sentenza n. 26283 del 06/09/2022, hanno diffusamente ricostruito il panorama normativo e giurisprudenziale in materia di “estratto di ruolo”
Pag. 3 di 6 e quanto alla legge in oggetto, hanno affermato il seguente principio di diritto, ex art. 363 c.p.c. "In tema di riscossione a mezzo ruolo, D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art.
3-bis inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12, è stato inserito il comma 4- bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3,24,101,104,113,117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione". La pronuncia è del tutto condivisibile e di diretta applicazione al caso in esame. L'opponente, già compulsato in anticipo con provvedimento del 14.06.2024, non ha dedotto, prima ancora di documentare, di versare in una delle ipotesi a cui la legge riconnette l'insorgenza dell'interesse ad agire avverso l'estratto di ruolo, in chiave recuperatoria. La parte ricorrente, alla luce della norma sopravvenuta, deve provare “un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”. In sostanza, il legislatore ha inteso escludere la impugnabilità ad eccezione di tassative ipotesi, quali un eventuale pregiudizio per la partecipazione a procedura di appalto, un blocco di pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione e/o la perdita di un beneficio nei rapporti con una Pubblica Amministrazione. In tutte le altre ipotesi è impugnabile solo il primo atto con cui si manifesta la pretesa cautelare o esecutiva. Quanto all'ambito di tutela proponibile in termini di opposizione all'esecuzione, come correttamente osservato dal Giudice di legittimità, permane senza dubbio la tutela giurisdizionale volta ad “accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.)” (cfr. punto 24.1 S.U. n.26283/2022). In altri termini, sul piano degli effetti della pronuncia sopra detta, anche rispetto ai procedimenti in corso come il presente, deve ritenersi che, sebbene la disposizione sopravvenuta non comporti l'automatica inammissibilità dei ricorsi pendenti avverso l'estratto di ruolo, i ricorrenti tuttavia saranno tenuti a dimostrare la sussistenza delle ragioni che hanno giustificato la presentazione del ricorso e, quindi, la sussistenza del pregiudizio, condizione dell'azione, come la presenza della notifica di un'intimazione ad agire oppure un pignoramento in corso. Nulla risultando in tale prospettiva rispetto al potenziale pregiudizio nel caso in esame, deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per difetto d'interesse ad agire ex art. 100 cpc. Avuto riguardo al caso in oggetto, non vi è spazio per l'esame dell'eccezione di maturazione della prescrizione successiva, giacché l'opponente non ha documentato che vi è stata da parte del Concessionario “una minaccia di procedere ad esecuzione forzata” (secondo quanto argomentato dai Giudici di legittimità nella predetta sentenza). Pertanto, il ricorso, limitatamente alla opposizione proposta all'estratto di ruolo, va dichiarato inammissibile. Circa l'opposizione proposta avverso l'intimazione di pagamento n. 10020179018182055000, parte ricorrente ha dedotto l'integrale sgravio del credito sotteso per effetto dell'entrata in vigore del D.L. 119/2018, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere. Si precisa che la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Pag. 4 di 6 Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass.,
8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). La richiesta di cessazione della materia del contendere, nel caso di specie, è stata formulata dalla parte ricorrente e non contrastata dalle parti resistenti, il che esonera il Tribunale da ulteriori verifiche. Secondo la prospettazione dell'istante, l'annullamento è intervenuto a seguito del disposto di cui all'art. 4 D.L. n. 119/18 convertito in L.136/18 e ciò vale a configurare la carenza di interesse ad ottenere un pronunciamento decisorio in merito alla situazione dedotta in giudizio che conduce, ex se, alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere (Cassazione civile 30/04/2019 n. 11410). Nelle more del presente giudizio è stato, infatti, emanato il D.L. n.119/2018 convertito con modifiche dalla legge 136/2018. L'art. 4 D.L. 119/2018, convertito con modifiche dalla legge 136/2018, prevede che “I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è' già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.” Il credito sotteso alla intimazione di pagamento impugnata rientra senza dubbio nella sfera di applicazione della succitata normativa in quanto i singoli carichi iscritti a ruolo per singole rate e per annualità, non superano per contributi e somme aggiuntive la soglia dei mille euro, così come risultante dalla documentazione in atti depositata dall Ne consegue che il debito oggetto della CP_2 cartella di pagamento sottesa alla intimazione n. 100201790181820550000, opposta nell'odierno giudizio, deve ritenersi ope legis annullato. Pertanto, sul punto, va dichiarata la cessazione della
Pag. 5 di 6 materia del contendere, per il venir meno della posizione di contrasto tra le parti e, con esso sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia. Le spese, in ragione dell'applicabilità in corso di causa delle norme risolutive della controversia, si compensano integralmente fra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda relativa alla opposizione ad estratto di ruolo;
2) dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alla cartella n. 10020080042917402000 sottesa alla intimazione di pagamento n. 100201790181820550000; 3) compensa integralmente le spese di lite. LAGONEGRO, 31.3.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Gerardina Guglielmo
MP
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