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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 22/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 566/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Bonfilio Presidente Relatore dott. Francesco Rizzi Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art 281 sexies c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 566/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
, elettivamente domiciliato in VIA FREJUS, 12 10139 TORINO presso il Parte_1
difensore avv. Parte_1
opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1
DISTRETTUALE DELLO STATO DI TORINO, elettivamente domiciliato in via Arsenale 21
TORINO presso l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TORINO opposto
Udienza virtuale ex art. 275bis c.p.c. in data 12.12.2024; provvedimento collegiale di rimessione in decisione in data 18.12.2024.
OGGETTO: opposizione ex artt. 281decies c.p.c., 84 e 170 D.P.R. n. 115/2002 e 15. D. Lgs. n.
150/2011
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
pagina 1 di 5 “Chiede alla eccellentissima Corte d'Appello di Torino di volere riformare il decreto di liquidazione del compenso al difensore pronunciato dalla Corte d'Appello di Torino, sez. IV penale, in data
09/04/2024 nell'ambito del procedimento penale n.6738/2019 RGNR;
n.1286/2022 RG Corte
d'Appello, rideterminando gli importi liquidati in quelli maggiori risultanti dalle istanze di liquidazione presentate in data 20/02/2024 (LL) e 24/02/2024 (Ifrim), oltre al rimborso delle spese generali forfetarie, cpa ed iva, come per legge”
Per il Ministero opposto:
“In via principale: Rigettare la domanda avversaria in quanto infondata, Con vittoria di spese di lite-
In subordine, Pronunciarsi secondo giustizia ed equità, tenendo in considerazione i rilevi mossi con la presente memoria.
Con compensazione delle spese di lite.”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.05.2024 l'odierno opponente, avendo assistito quale difensore il sig. ed il sig. , entrambi ammessi al patrocinio a spese dello Stato nel CP_2 Persona_1
procedimento penale rubricato al n. 1286/2022 dinanzi alla Corte di Appello di Torino, ha promosso opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso emesso dalla predetta Corte, sezione IV penale, in data 9.04.2024 e notificato in pari data , lamentandone difetto di motivazione in relazione ai
Per criteri seguiti nella liquidazione del compenso per l'attività prestata in favore del sig. , determinato senza giustificazioni in misura diversa ed inferiore ai parametri tabellari medi. Espone in specie l'opponente di aver difeso l'imputato per i reati p. e p. ex artt. 416, commi I, II e III;
648 e 648 bis c.p., riferendo che in primo grado l'imputato aveva richiesto la definizione del giudizio con rito abbreviato ed era stato condannato alla pena di anni due, mesi nove e giorni dieci di reclusione ed € 3.466,66 di multa, laddove il procedimento di gravame dinanzi alla Corte di Appello si era invece concluso con una riduzione della pena nei limiti della sospensione condizionale, concordata ai sensi dell'art. 599bis c.p.p.
Lamenta quindi l'opponente che il compenso per l'attività difensiva prestata nel suddetto procedimento di gravame sia stato in specie liquidato in base ai valori tabellari minimi, considerato che i reati ascritti al suo assistito non erano certo di natura bagattellare e la redazione dell'atto di appello aveva richiesto lo studio di un corposo fascicolo di indagini. Lamenta inoltre l'opponente che, in relazione al compenso liquidato per l'attività difensiva prestata in favore dell'imputato sig. LL si sia erroneamente applicata in specie la normativa ex art.4, comma II, del D.M.n. 55/2014, riferendo che in primo grado l'imputato aveva scelto la definizione del giudizio con rito abbreviato, riportando condanna alla pena di anni due di reclusione ed € 3.000,00 di multa, ed in appello la Corte aveva ritenuto di confermare la decisione impugnata. Rileva in specie che egli aveva quindi chiesto la pagina 2 di 5 liquidazione del compenso per la sola fase decisionale del giudizio, l'unica svoltasi dopo l'ammissione dell'imputato al patrocinio a spese dello Stato, ma la Corte, considerando la posizione del secondo Per imputato, sig. LL, del tutto eguale a quella del sig. , aveva liquidato quindi la sola maggiorazione del 30% del compenso liquidato per il primo assistito in relazione alla fase decisionale del giudizio.
Rileva per contro l'opponente che i capi di imputazione ascritti ai due imputati erano invece del tutto diversi, seppur relativi a fatti accertati nell'ambito di un'unica indagine, laddove al sig. LL era stato contestato un unico episodio di riciclaggio, per aver contribuito a smontare una vettura Jeep Grand Per Cherokee al fine di nasconderne la provenienza furtiva in data 29/01/2019 ed invece al sig. , oltre ad essere contestata la partecipazione ad un sodalizio criminale finalizzato alla esportazione di auto rubate, era stato contestato il reato di riciclaggio di ben tredici diverse autovetture da inviare all'estero ricevute in data 25/11/2019. Assume pertanto l'opponente che il compenso per l'attività prestata in favore di ciascuno dei suoi assistiti dovesse in specie essere liquidato autonomamente.
Si è costituito nel procedimento il opposto, chiedendo invece Controparte_1
confermarsi integralmente il provvedimento contestato, rilevando, da un lato, come il compenso non possa legittimamente essere liquidato in misura inferiore ai parametri tabellari minimi, risultando semmai i parametri medi il limite massimo del compenso attribuibile, considerata anche la “ratio” della normativa in tema di patrocinio a spese dello Stato e la necessità preminente di contenimento della spesa pubblica. Rileva peraltro come il criterio di liquidazione di compenso unitario ex art. 4, comma
II, del D.M.n. 55/2014 sia da ritenersi legittimo anche a fronte della unicità del processo, pur in presenza di posizioni distinte dei diversi soggetti assistiti da un medesimo difensore. Il CP_1
opposto chiede comunque compensarsi le spese del procedimento anche in caso di parziale soccombenza.
Il procedimento ritualmente promosso con rito semplificato civile è stato quindi rimesso all'udienza di discussione ex art. 275bis c.p.c., celebrata con trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., in esito alla quale la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
L'opposizione in esame deve ritenersi all'evidenza fondata.
Ed infatti, a norma del disposto ex art.4, comma I, del D.M. n.55/2014 “ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato pagina 3 di 5 necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
In specie , come si evince chiaramente dall'esame della sentenza di condanna resa nei loro confronti nel primo giudizio, definito con sentenza del Giudice per le Indagini preliminari a seguito di giudizio abbreviato, entrambi gli imputati assistiti quindi nel giudizio di gravame dall'odierno ricorrente erano imputati di una pluralità di fatti di reato di notevole gravità , peraltro accertati nell'ambito di un'unica complessa indagine condotta anche a carico di una pluralità di altri soggetti.
Ne consegue che, in relazione ai parametri di cui al citato art. 4, comma I, del D.M.n.55/2014, ed in specie in considerazione dell'importanza, natura, difficoltà e valore della materia oggetto del giudizio, ed in carenza di specifica adeguata motivazione in merito, non è dato ravvisare motivi adeguati e sufficienti per disapplicare in misura riduttiva i parametri normativi ministeriali dettati per il compenso medio liquidabile al difensore.
Peraltro, proprio in considerazione delle articolate imputazioni ascritte a ciascuno degli imputati
Per assistiti in sede di gravame dall'odierno ricorrente – seppur solo nella fase decisionale per il sig. - Per non vi è dubbio che la posizione processuale dei sigg.ri LL ed fosse ben diversa, laddove a norma del dettato ex art. 4, comma II, del D.M.n. 55/2014 solo “quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta”.
Non è dato ravvisare quindi in specie i presupposti per la liquidazione unitaria del compenso dovuto al difensore per la difesa di due soggetti in posizione processuale del tutto diversa per numero e gravità delle rispettive imputazioni.
E, dunque, il compenso per la difesa prestata nel giudizio di gravame in favore del sig. LL deve liquidarsi in misura corrispondente ai valori tabellari medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria nella misura di: € 473,00 + € 945,00 + € 1.418,00 = € 2.836,00, da ridursi di un terzo ex art. 106bis del D.P.R.n.115/2002 e quindi ad € 1.890,66. Per Il compenso per la difesa prestata nel giudizio di gravame in favore del sig. deve liquidarsi invece in misura corrispondente ai valori tabellari medi per la sola fase decisoria nella misura di € 1.418,00, da ridursi di un terzo ex art. 106bis del D.P.R .n.115/2002 e quindi ad € 945,33.
Avendo il opposto resistito all'avversa opposizione, contestandone apertamente i motivi e la CP_1
fondatezza, non si ravvisano in specie i presupposti per la compensazione delle spese del presente giudizio, che seguono pertanto la soccombenza della parte convenuta e si liquidano come da pagina 4 di 5 dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia ed alla sua modesta complessità, in applicazione di valori medi, ridotti del 30%, per le fasi concretamente esperite ( studio della controversia, introduttiva e decisionale ).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In accoglimento dell'opposizione in esame, liquida in favore dell'Avv. quale Parte_1 compenso per l'attività difensiva prestata nel procedimento di cui in parte narrativa in favore del sig. Per LL l'importo complessivo di € 1.890,66 e per l'attività prestata in favore del sig. l'importo complessivo di € 945,33, e così in luogo del minor importo liquidato nel provvedimento opposto, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA come per legge;
2) Condanna il resistente, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore CP_1 dell'odierno ricorrente delle spese del presente procedimento, che liquida in complessivi € 1346,10.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 14/01/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Anna Bonfilio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Bonfilio Presidente Relatore dott. Francesco Rizzi Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art 281 sexies c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 566/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
, elettivamente domiciliato in VIA FREJUS, 12 10139 TORINO presso il Parte_1
difensore avv. Parte_1
opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1
DISTRETTUALE DELLO STATO DI TORINO, elettivamente domiciliato in via Arsenale 21
TORINO presso l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TORINO opposto
Udienza virtuale ex art. 275bis c.p.c. in data 12.12.2024; provvedimento collegiale di rimessione in decisione in data 18.12.2024.
OGGETTO: opposizione ex artt. 281decies c.p.c., 84 e 170 D.P.R. n. 115/2002 e 15. D. Lgs. n.
150/2011
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
pagina 1 di 5 “Chiede alla eccellentissima Corte d'Appello di Torino di volere riformare il decreto di liquidazione del compenso al difensore pronunciato dalla Corte d'Appello di Torino, sez. IV penale, in data
09/04/2024 nell'ambito del procedimento penale n.6738/2019 RGNR;
n.1286/2022 RG Corte
d'Appello, rideterminando gli importi liquidati in quelli maggiori risultanti dalle istanze di liquidazione presentate in data 20/02/2024 (LL) e 24/02/2024 (Ifrim), oltre al rimborso delle spese generali forfetarie, cpa ed iva, come per legge”
Per il Ministero opposto:
“In via principale: Rigettare la domanda avversaria in quanto infondata, Con vittoria di spese di lite-
In subordine, Pronunciarsi secondo giustizia ed equità, tenendo in considerazione i rilevi mossi con la presente memoria.
Con compensazione delle spese di lite.”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.05.2024 l'odierno opponente, avendo assistito quale difensore il sig. ed il sig. , entrambi ammessi al patrocinio a spese dello Stato nel CP_2 Persona_1
procedimento penale rubricato al n. 1286/2022 dinanzi alla Corte di Appello di Torino, ha promosso opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso emesso dalla predetta Corte, sezione IV penale, in data 9.04.2024 e notificato in pari data , lamentandone difetto di motivazione in relazione ai
Per criteri seguiti nella liquidazione del compenso per l'attività prestata in favore del sig. , determinato senza giustificazioni in misura diversa ed inferiore ai parametri tabellari medi. Espone in specie l'opponente di aver difeso l'imputato per i reati p. e p. ex artt. 416, commi I, II e III;
648 e 648 bis c.p., riferendo che in primo grado l'imputato aveva richiesto la definizione del giudizio con rito abbreviato ed era stato condannato alla pena di anni due, mesi nove e giorni dieci di reclusione ed € 3.466,66 di multa, laddove il procedimento di gravame dinanzi alla Corte di Appello si era invece concluso con una riduzione della pena nei limiti della sospensione condizionale, concordata ai sensi dell'art. 599bis c.p.p.
Lamenta quindi l'opponente che il compenso per l'attività difensiva prestata nel suddetto procedimento di gravame sia stato in specie liquidato in base ai valori tabellari minimi, considerato che i reati ascritti al suo assistito non erano certo di natura bagattellare e la redazione dell'atto di appello aveva richiesto lo studio di un corposo fascicolo di indagini. Lamenta inoltre l'opponente che, in relazione al compenso liquidato per l'attività difensiva prestata in favore dell'imputato sig. LL si sia erroneamente applicata in specie la normativa ex art.4, comma II, del D.M.n. 55/2014, riferendo che in primo grado l'imputato aveva scelto la definizione del giudizio con rito abbreviato, riportando condanna alla pena di anni due di reclusione ed € 3.000,00 di multa, ed in appello la Corte aveva ritenuto di confermare la decisione impugnata. Rileva in specie che egli aveva quindi chiesto la pagina 2 di 5 liquidazione del compenso per la sola fase decisionale del giudizio, l'unica svoltasi dopo l'ammissione dell'imputato al patrocinio a spese dello Stato, ma la Corte, considerando la posizione del secondo Per imputato, sig. LL, del tutto eguale a quella del sig. , aveva liquidato quindi la sola maggiorazione del 30% del compenso liquidato per il primo assistito in relazione alla fase decisionale del giudizio.
Rileva per contro l'opponente che i capi di imputazione ascritti ai due imputati erano invece del tutto diversi, seppur relativi a fatti accertati nell'ambito di un'unica indagine, laddove al sig. LL era stato contestato un unico episodio di riciclaggio, per aver contribuito a smontare una vettura Jeep Grand Per Cherokee al fine di nasconderne la provenienza furtiva in data 29/01/2019 ed invece al sig. , oltre ad essere contestata la partecipazione ad un sodalizio criminale finalizzato alla esportazione di auto rubate, era stato contestato il reato di riciclaggio di ben tredici diverse autovetture da inviare all'estero ricevute in data 25/11/2019. Assume pertanto l'opponente che il compenso per l'attività prestata in favore di ciascuno dei suoi assistiti dovesse in specie essere liquidato autonomamente.
Si è costituito nel procedimento il opposto, chiedendo invece Controparte_1
confermarsi integralmente il provvedimento contestato, rilevando, da un lato, come il compenso non possa legittimamente essere liquidato in misura inferiore ai parametri tabellari minimi, risultando semmai i parametri medi il limite massimo del compenso attribuibile, considerata anche la “ratio” della normativa in tema di patrocinio a spese dello Stato e la necessità preminente di contenimento della spesa pubblica. Rileva peraltro come il criterio di liquidazione di compenso unitario ex art. 4, comma
II, del D.M.n. 55/2014 sia da ritenersi legittimo anche a fronte della unicità del processo, pur in presenza di posizioni distinte dei diversi soggetti assistiti da un medesimo difensore. Il CP_1
opposto chiede comunque compensarsi le spese del procedimento anche in caso di parziale soccombenza.
Il procedimento ritualmente promosso con rito semplificato civile è stato quindi rimesso all'udienza di discussione ex art. 275bis c.p.c., celebrata con trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., in esito alla quale la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
L'opposizione in esame deve ritenersi all'evidenza fondata.
Ed infatti, a norma del disposto ex art.4, comma I, del D.M. n.55/2014 “ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato pagina 3 di 5 necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
In specie , come si evince chiaramente dall'esame della sentenza di condanna resa nei loro confronti nel primo giudizio, definito con sentenza del Giudice per le Indagini preliminari a seguito di giudizio abbreviato, entrambi gli imputati assistiti quindi nel giudizio di gravame dall'odierno ricorrente erano imputati di una pluralità di fatti di reato di notevole gravità , peraltro accertati nell'ambito di un'unica complessa indagine condotta anche a carico di una pluralità di altri soggetti.
Ne consegue che, in relazione ai parametri di cui al citato art. 4, comma I, del D.M.n.55/2014, ed in specie in considerazione dell'importanza, natura, difficoltà e valore della materia oggetto del giudizio, ed in carenza di specifica adeguata motivazione in merito, non è dato ravvisare motivi adeguati e sufficienti per disapplicare in misura riduttiva i parametri normativi ministeriali dettati per il compenso medio liquidabile al difensore.
Peraltro, proprio in considerazione delle articolate imputazioni ascritte a ciascuno degli imputati
Per assistiti in sede di gravame dall'odierno ricorrente – seppur solo nella fase decisionale per il sig. - Per non vi è dubbio che la posizione processuale dei sigg.ri LL ed fosse ben diversa, laddove a norma del dettato ex art. 4, comma II, del D.M.n. 55/2014 solo “quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta”.
Non è dato ravvisare quindi in specie i presupposti per la liquidazione unitaria del compenso dovuto al difensore per la difesa di due soggetti in posizione processuale del tutto diversa per numero e gravità delle rispettive imputazioni.
E, dunque, il compenso per la difesa prestata nel giudizio di gravame in favore del sig. LL deve liquidarsi in misura corrispondente ai valori tabellari medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria nella misura di: € 473,00 + € 945,00 + € 1.418,00 = € 2.836,00, da ridursi di un terzo ex art. 106bis del D.P.R.n.115/2002 e quindi ad € 1.890,66. Per Il compenso per la difesa prestata nel giudizio di gravame in favore del sig. deve liquidarsi invece in misura corrispondente ai valori tabellari medi per la sola fase decisoria nella misura di € 1.418,00, da ridursi di un terzo ex art. 106bis del D.P.R .n.115/2002 e quindi ad € 945,33.
Avendo il opposto resistito all'avversa opposizione, contestandone apertamente i motivi e la CP_1
fondatezza, non si ravvisano in specie i presupposti per la compensazione delle spese del presente giudizio, che seguono pertanto la soccombenza della parte convenuta e si liquidano come da pagina 4 di 5 dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia ed alla sua modesta complessità, in applicazione di valori medi, ridotti del 30%, per le fasi concretamente esperite ( studio della controversia, introduttiva e decisionale ).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In accoglimento dell'opposizione in esame, liquida in favore dell'Avv. quale Parte_1 compenso per l'attività difensiva prestata nel procedimento di cui in parte narrativa in favore del sig. Per LL l'importo complessivo di € 1.890,66 e per l'attività prestata in favore del sig. l'importo complessivo di € 945,33, e così in luogo del minor importo liquidato nel provvedimento opposto, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA come per legge;
2) Condanna il resistente, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore CP_1 dell'odierno ricorrente delle spese del presente procedimento, che liquida in complessivi € 1346,10.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 14/01/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Anna Bonfilio
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