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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 31/03/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1692/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE nella persona del Giudice dott. Marco Valecchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1692/2021 promossa da:
con l'Avv. Mario Carcaterra (PEC ; Parte_1 Email_1
PARTE ATTRICE contro
, , e con CP_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4
l'Avv. Cristina Pennese (PEC ; Email_2
PARTI CONVENUTE
CONCLUSIONI: come in atti
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la signora conveniva in giudizio i Parte_1
signori , e per sentire accogliere le CP_1 Controparte_5 Controparte_4 seguenti conclusioni: “accertarsi e dichiararsi che i convenuti hanno illegittimamente: a.
1. modificato la quota di calpestio e le pendenze nel fondo di loro proprietà e che ciò ha determinato il verificarsi di infiltrazioni di acqua nel muro di confine di proprietà della IG.ra ; a.
2. Parte_1 installato un pozzetto e delle tubature a distanza non legale dal confine in prossimità dell'angolo di sud-ovest dell'immobile di loro proprietà; a.
3. realizzato senza averne titolo una condotta che dal proprio fondo attraversa il muro di confine fino a scaricare nel pozzetto di proprietà della IG.ra
; b. per l'effetto, condannarsi i convenuti b.
1. al ripristino dello stato dei luoghi Parte_1 mediante l'abbassamento della quota del suolo del fondo di loro proprietà e il ripristino delle pendenze, o, in subordine, alla impermeabilizzazione del muro di confine con opere idonee da realizzarsi possibilmente nel fondo di loro proprietà e, in ogni caso, a loro cura e spese;
b.
2. a
pagina 1 di 8 rimuovere il pozzetto installato nel fondo di loro proprietà unitamente alle tubature ad esso collegate
o, quanto meno, a provvedere all'arretramento dei medesimi pozzetto e tubature a distanza legale;
b.3.
a rimuovere la tubatura che attraversa e scarica nell'immobile attoreo, nonché arretrarne la restante parte a distanza legale dal confine;
in via subordinata, vorrà il Tribunale disporre la rimozione della tubatura a cura dell'attrice ed a spese dei convenuti o, comunque, nelle modalità che riterrà stabilire;
c. stabilirsi un termine entro il quale i convenuti dovranno provvedere alla esecuzione delle statuizioni di condanna a loro carico, disponendo, in caso di ritardo, il pagamento di una indennità a carico degli stessi;
d. condannarsi i convenuti al risarcimento in favore dell'attrice di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti e patiendi, derivanti dalla realizzazione delle descritte opere da parte degli stessi, per la somma che verrà quantificata in corso di causa o per quella diversa somma, maggiore o minore, che
l'adito Tribunale vorrà liquidare anche secondo equità; e. con vittoria di spese e competenze di lite da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
Rilevava parte attrice di essere proprietaria del compendio immobiliare sito in Nettuno alla via Cap.
Dante Canducci n. 98 confinate sul lato nord-ovest, col fondo di proprietà degli odierni convenuti.
Esponeva, altresì, che questi ultimi, a seguito di alcuni lavori effettuati sul loro terreno, avevano modificato la quota di calpestio del fondo al di sopra della guaina posta a protezione del muro sito al confine tra le due proprietà. A causa di siffatti interventi, le acque, comprese quelle piovane, provocavano infiltrazioni sul muro pregiudicandone non solo l'estetica ma anche l'integrità.
Deduceva, in secondo luogo, la scoperta in sede di procedimento di mediazione di un tubo interrato proveniente dal fondo dei convenuti che, immettendosi illegittimamente nel pozzetto di raccolta delle acque meteoriche situato nell'angolo di nord-ovest dell'immobile di sua proprietà, provocava il deflusso di acque di ignota composizione.
Esponeva, infine, la realizzazione, da parte dei convenuti, di un pozzetto in prossimità dell'angolo di sud-ovest dell'immobile di loro proprietà, a distanza inferiore a quella legale.
Il mancato riscontro alla messa in mora e il tentativo, fallito, di risoluzione bonaria della controversia attraverso l'esperimento della mediazione – ove, tra l'altro è stata svolta anche una CTM - ha determinato l'odierna domanda giudiziale.
Con comparsa di risposta depositata il 7.6.2021, si costituivano in giudizio i signori , CP_1
e contestando in toto la domanda attorea in quanto Controparte_2 CP_3 Controparte_4
totalmente infondata sia in fatto che in diritto.
pagina 2 di 8 Rilevavano, in particolare, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione con riferimento alla richiesta ex adverso spiegata di arretramento e/o rimozione del pozzetto costruito in violazione delle distanze legali. Nel merito, chiedevano il rigetto delle domande proposte.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione depositata dalle parti e mediante svolgimento di una ctu con il seguente quesito:
“descriva lo stato dei luoghi e indichi quali siano state le opere e le modifiche realizzate dalle parti convenute alla luce delle risultanze documentali in atti e di quelle acquisite presso i pubblici uffici competenti;
dica se le acque provenienti dal fondo di proprietà dei convenuti determinino infiltrazioni nel fondo di parte attrice descrivendo l'entità delle stesse e, in caso positivo, proceda alla quantificazione dei danni creati all'immobile di parte attrice indicando le opere necessarie per
l'eventuale ripristino dello stato dei luoghi;
tenti il ctu la conciliazione della causa”.
Espletate le operazioni peritali e depositata relazione definitiva, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 22.7.2024 ove le parti hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza e, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
La domanda di parte attrice volta all'accertamento della modifica della quota di calpestio e delle pendenze nel fondo di proprietà dei convenuti con conseguenti infiltrazioni di acqua nel muro di confine è infondata.
L'esame degli atti e della documentazione prodotta in uno con le risultanze della consulenza tecnica hanno dimostrato che le infiltrazioni dedotte dalla signora non sono riconducibili all'attività Parte_1
di modifica del terreno effettuata dai convenuti ma sono ascrivibili ad altri fattori.
Innanzitutto, occorre rilevare che il muro di confine che divide le due proprietà è stato realizzato, come accertato da tutte le perizie effettuate, in blocchi squadrati di tufo.
Questo materiale, data la sua porosità, notoriamente assorbe ingenti quantità di acqua che poi rilascia gradualmente.
Posta la vetustà del muro, chiaramente visibile dalle immagini depositate da parte attrice, è verosimile ritenere che questo abbia perso col tempo la sua, seppur minima, capacità di impermeabilizzazione.
Occorre rilevare, inoltre, che nell'ordinanza dirigenziale n. 395 del 10/12/2019 allegata in atti, ove peraltro veniva ordinata ai convenuti la demolizione di opere costruite in assenza di titolo edilizio, secondo il rapporto di servizio del personale addetto all'ufficio urbanistico del Comune di Nettuno:
“non si sono ravvisati rialzi di terreno significativi”.
pagina 3 di 8 Anche la perizia effettuata tra le parti in seno al procedimento di mediazione non ha evidenziato una responsabilità dei convenuti nella causazione delle infiltrazioni nel muro.
L'allora CTM nominato, Arch. , ha concluso: “[…] anche abbassando la quota del Persona_1 giardino dei IGg. tale problematica non si risolve”. Parte_2
Sul punto, in ogni caso, la relazione peritale predisposta dall'Ing. fondata Persona_2 sull'esame degli atti di causa, su un'indagine dello stato dei luoghi e sulla esecuzione di uno scavo fino alla profondità di 2 m., è immune da nullità, vizi logici o errori e viene condivisa da questo Tribunale:
“Il muro è soggetto a fenomeni di umidità da risalita capillare per la falda estremamente superficiale e non certamente a causa di immissioni o infiltrazioni di acque provenienti dal fondo già di parte convenuta. La falda, infatti, anche nel periodo estivo e siccitoso come l'estate 2022 nella quale ho svolto le operazioni peritali, era quantomeno a profondità di 2 m dal p.c., se non ancora più superficiale. Ciò significa che in quello invernale imbibisce completamente il piano di posa della fondazione del muro. Peraltro vi sono almeno due elementi che confermano tale evidenza: 1) La stagionalità del fenomeno con cui il muro subisce dei cicli di bagnatura e asciugatura;
2) Il fatto che sul villino dei convenuti si siano dovuti effettuare dei lavori di realizzazione di intercapedine al fine di eliminare i problemi di umidità che affliggevano il piano seminterrato, proprio per la medesima causa di falda estremamente superficiale che provoca umidità al muro in questione. A nulla rileva la circostanza di eventuali riporti di terreno effettuati dai convenuti al di sopra della quota della guaina
(peraltro espressamente negati dal verbale della Polizia Locale del 2019) poiché – seppur anche vi fossero stati dei riporti – non sarebbe certamente quella la causa principale della problematica riscontrata, ma ribadisco – la superficialità della falda nella zona in esame”.
Alla luce di tutto quanto sopra la domanda di accertamento e condanna spiegata da parte attrice non può essere accolta.
Con riferimento alla procedibilità della domanda di parte attrice di arretramento e/o rimozione del pozzetto costruito dai convenuti in violazione delle distanze legali si osserva quanto segue.
Non è revocabile in dubbio che la domanda, rientrando nell'ambito dei diritti reali, sia oggetto di mediazione c.d. obbligatoria il cui esperimento, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1 bis, del d. lgs. n. 28/2010, è condizione di procedibilità.
Parte convenuta ha eccepito l'improcedibilità rilevando come l'istanza di mediazione avesse a oggetto
“OPERE DI INNALZAMENTO DEL LIVELLO DEL TERRENO E MODIFICA DEL DEFLUSSO
NATURALE DELLE ACQUE CHE HANNO DETERMINATO INFILTRAZIONI DI ACQUA LUNGO
IL MURO DI CONFINE CON NOCUMENTO DELLO STESSO”.
pagina 4 di 8 Secondo costante giurisprudenza di merito e di legittimità tra l'istanza di mediazione e la successiva domanda giudiziale deve esserci simmetria.
Come recentemente sottolineato da Trib. Roma, nella sentenza 11 gennaio 2022, n. 259: “Non richiedendosi l'equivalente di un atto giudiziario sotto il profilo formale (e dell'indicazione degli elementi di diritto), l'istanza di mediazione deve ricalcare la futura domanda di merito, includendo tutti, e gli stessi, elementi fattuali che saranno introdotti nel futuro giudizio e ciò sia per consentire all'istituto della mediazione di svolgere efficacemente la funzione deflattiva affidatagli dal legislatore
(rafforzata dalla eventuale sanzione della improcedibilità della domanda), sia per consentire alla controparte evocata in mediazione di conoscere la materia del futuro contendere e di prendere posizione su di essa già nel corso della procedura, svolgendo le opportune difese che possono condurre ad una soluzione conciliativa o anche solo far ridurre il thema decidendum nella eventuale fase processuale. Una domanda processuale diversa, che esuli, anche solo in parte, da quella prospettata in sede di mediazione, va quindi considerata una domanda nuova rispetto a quella passata per il filtro della mediazione ed in grado di superare, almeno in astratto, il giudizio sulla procedibilità”.
Non è necessario che l'istanza abbia tutti i caratteri specifici della domanda giudiziale/atto giudiziario.
Ciò in quanto i requisiti della domanda di mediazione, individuati dal D. Lgs 28/2010 – organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa – sono differenti rispetto a quelli dell'atto introduttivo del giudizio;
in più, occorre considerate che l'istanza di mediazione può essere presentata direttamente dalla parte e, pertanto, non è possibile estendere il medesimo formalismo dell'atto giudiziario ad un procedimento che nasce informale per favorire l'accordo tra le parti.
Nel caso di specie nessuna delle parti ha depositato l'istanza presentata dalla signora , Parte_1 tuttavia, i seppur scarni verbali del procedimento, nell'epigrafe riportano quale oggetto della mediazione: “Risarcimento danni - Scolo delle acque”.
La perizia effettuata in mediazione aveva già evidenziato sia il pozzetto nella proprietà dell'attrice, ove era stato trovato un tubo di colore rosso oggetto di successiva domanda, sia quello posto in seno alla proprietà dei convenuti asseritamente collocato al di sotto delle distanze legali. Dalle numerose fotografie allora allegate, infatti, erano evidenti entrambi i pozzetti ivi compreso quello posto a ridosso del muro di confine.
Non risulta dai verbali della mediazione che parte convenuta - allora chiamata – abbia mai contestato alcunché sulla perizia, anzi ha anche accettato la proposta formulata dall'Arch. nominato dal Per_1
mediatore.
pagina 5 di 8 Pertanto, non è possibile affermare che quegli elementi fattuali fossero sconosciuti alla parte convenuta ed estranei alla mediazione e la domanda ex art. 889 c.c. formulata da parte attrice nel presente procedimento non può ritenersi nuova rispetto a quelle esaminate in sede extraprocessuale.
L'eccezione, pertanto, deve ritenersi infondata.
Nel merito occorre distinguere le due domande.
Con riferimento al presunto tubo “arancione” illegittimamente posto nel pozzetto di raccolta delle acque meteoriche, di proprietà di parte attrice, all'esito dell'istruttoria è emerso che siffatta tubazione non proviene dal fondo dei convenuti.
La CTU sul punto ha chiarito: “[…] Il sottoscritto ha fatto infine eseguire uno scavo fino ad una profondità di 2 m dal piano campagna in prossimità di un pozzetto all'interno della proprietà di parte attrice nel quale era visibile un tubo di colore arancione in direzione trasversale al muro verso la proprietà dei convenuti e fatto defluire acqua dai due pozzetti dell'attrice, riscontrando che detta acqua non filtrava nello scavo realizzato. Non è presente alcuna tubazione trasversale al muro proveniente dal fondo già di parte convenuta. Sul fondo dello scavo, invece, a profondità di circa 2 m dal piano campagna, il sottoscritto accertava, invece, la presenza di acqua”.
Dagli accertamenti condotti dal ctu è tuttavia emersa la presenza, all'interno del fondo di parte convenuta, di un tubo bianco a distanza inferiore ad un metro, in violazione dell'art. 889, comma 2 c.c.
(cfr. elaborato peritale pag. 4 (“Dai due sopralluoghi effettuati invece dal sottoscritto in sede di operazioni peritali, ho riscontrato, all'interno della corte del villino già di proprietà dei convenuti, la presenza di un tubo di colore bianco, interrato ad una profondità di circa 30 cm dal piano campagna, che corre parallelamente al muro a distanza da esso di circa 30 cm.”).
La domanda va, quindi, in parte accolta condannando parte convenuta alla rimozione del suddetto tubo.
Parte attrice ha richiesto, infine, la rimozione e, in via subordinata l'arretramento del pozzetto realizzato dai convenuti nel fondo di loro proprietà, in violazione delle distanze legali di cui all'art. 889
c.c.
Incontestata dai convenuti la realizzazione di siffatto pozzetto, mediante lo svolgimento della CTU - che il Tribunale ritiene di far propria anche in punto di rilievi metrici sullo stato dei luoghi è stato possibile verificare che effettivamente: “[…] all'angolo tra le due proprietà in prossimità di Via
Canducci, sempre all'interno della corte del villino già di proprietà dei convenuti, ho riscontrato la presenza di un pozzetto di raccolta del sistema di smaltimento delle acque, posto a distanza certamente inferiore ad 1 m dal confine.” (cfr. CTU, pag. 4 e verbale di sopralluogo a pag. 9).
pagina 6 di 8 Orbene ai sensi dell'art. 889 c.c.: “Chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno delle opere predette.
Per i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine.
Sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali”.
In materia occorre prendere le mosse dai principi stabiliti dalla Suprema Corte, in materia:
- l'art. 889 c.c. è preordinato a regolare la distanza che deve intercorrere tra le opere indicate ed il confine, per preservare il contiguo fondo del vicino dai pericoli e dai pregiudizi che possano derivare dalla costruzione o dall'esistenza di esse, secondo una presunzione juris et de jure di danno, ricorrente in tutte le norme sulle distanze legali con riguardo alla possibilità di immissioni (infiltrazioni, travasamenti, percolazioni); mentre per i pozzi, le cisterne, le fosse ed i tubi, se posti a distanza illegale, vige la suddetta presunzione assoluta di pericolosità, per le altre opere ed impianti che, ancorché non espressamente contemplati, siano assimilabili a quelle indicate nella norma citata, sulla base delle loro peculiari caratteristiche, la loro potenzialità dannosa, non presunta, deve essere invece accertata in concreto con onere della prova a carico della parte istante (cfr. Cass. civ., 145/1993; in termini Cass. 276422013/2013 secondo cui “L'art. 889 cod. civ., il quale stabilisce le distanze minime dal confine per pozzi, cisterne, fosse e tubi, mira a preservare il fondo vicino dai pericoli e dai pregiudizi derivanti dall'esistenza delle opere anzidette, secondo una presunzione assoluta di danno.
Per ogni altra opera non espressamente menzionata, ma assimilabile a quelle indicate nella norma richiamata (nella specie, pozzetti di ispezione della condotta di scarico delle acque nere), la potenzialità dannosa, in relazione alla proprietà contigua, non è presunta ma va accertata in concreto, con onere della prova a carico della parte istante”);
- “Il principio dell'assoluta irrilevanza dell'esistenza o meno di un muro divisorio sul confine, ancorche letteralmente limitato alle distanze considerate per i pozzi, cisterne etc, dal primo comma dell'art 889 cod civ, riguarda anche le distanze considerate per i tubi di acqua, gas e simili dal secondo comma della stessa norma” (cfr. Cass. civ., 1013/1980).
Alla luce dei citati principi, anche questa domanda di parte attrice va rigettata in quanto non è stata fornita prova dell'asserita pericolosità “in concreto” dei pozzetti di cui si chiedeva la rimozione ovvero l'arretramento per i quali, come detto, non valgono i limiti delle distanze di cui all'art. 889 c.c..
Deve essere rigettata la domanda risarcitoria non avendo parte attrice provato i danni subiti dal collocamento del richiamato tubo a distanza inferiore di quella prevista dall'art. 889 comma 2 c.c..
Le spese di lite.
pagina 7 di 8 Le spese di lite seguono la soccombenza e, compensate per la metà in ragione della reciproca parziale soccombenza, vengono liquidate come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi per le cause di valore inferiore a euro 26.000,00.
Le spese di ctu possono essere poste integralmente a carico delle parti in solido tra loro in considerazione degli esiti della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Ordina a parte convenuta di rimuovere il tubo di colore bianco interrato ad una profondità di circa 30 cm dal piano campagna, che corre parallelamente al muro a distanza da esso di circa 30 cm;
- pone le spese di c.t.u. - nella misura già liquidata - a carico definitivo delle parti in solido tra loro;
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite sopportate da parte attrice che si liquidano in euro 2.536,50 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, IVA – se dovuta - e CPA come per legge oltre ad euro
545,00 a titolo di anticipazioni.
Così deciso in Velletri, 31 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Marco Valecchi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE nella persona del Giudice dott. Marco Valecchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1692/2021 promossa da:
con l'Avv. Mario Carcaterra (PEC ; Parte_1 Email_1
PARTE ATTRICE contro
, , e con CP_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4
l'Avv. Cristina Pennese (PEC ; Email_2
PARTI CONVENUTE
CONCLUSIONI: come in atti
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la signora conveniva in giudizio i Parte_1
signori , e per sentire accogliere le CP_1 Controparte_5 Controparte_4 seguenti conclusioni: “accertarsi e dichiararsi che i convenuti hanno illegittimamente: a.
1. modificato la quota di calpestio e le pendenze nel fondo di loro proprietà e che ciò ha determinato il verificarsi di infiltrazioni di acqua nel muro di confine di proprietà della IG.ra ; a.
2. Parte_1 installato un pozzetto e delle tubature a distanza non legale dal confine in prossimità dell'angolo di sud-ovest dell'immobile di loro proprietà; a.
3. realizzato senza averne titolo una condotta che dal proprio fondo attraversa il muro di confine fino a scaricare nel pozzetto di proprietà della IG.ra
; b. per l'effetto, condannarsi i convenuti b.
1. al ripristino dello stato dei luoghi Parte_1 mediante l'abbassamento della quota del suolo del fondo di loro proprietà e il ripristino delle pendenze, o, in subordine, alla impermeabilizzazione del muro di confine con opere idonee da realizzarsi possibilmente nel fondo di loro proprietà e, in ogni caso, a loro cura e spese;
b.
2. a
pagina 1 di 8 rimuovere il pozzetto installato nel fondo di loro proprietà unitamente alle tubature ad esso collegate
o, quanto meno, a provvedere all'arretramento dei medesimi pozzetto e tubature a distanza legale;
b.3.
a rimuovere la tubatura che attraversa e scarica nell'immobile attoreo, nonché arretrarne la restante parte a distanza legale dal confine;
in via subordinata, vorrà il Tribunale disporre la rimozione della tubatura a cura dell'attrice ed a spese dei convenuti o, comunque, nelle modalità che riterrà stabilire;
c. stabilirsi un termine entro il quale i convenuti dovranno provvedere alla esecuzione delle statuizioni di condanna a loro carico, disponendo, in caso di ritardo, il pagamento di una indennità a carico degli stessi;
d. condannarsi i convenuti al risarcimento in favore dell'attrice di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti e patiendi, derivanti dalla realizzazione delle descritte opere da parte degli stessi, per la somma che verrà quantificata in corso di causa o per quella diversa somma, maggiore o minore, che
l'adito Tribunale vorrà liquidare anche secondo equità; e. con vittoria di spese e competenze di lite da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
Rilevava parte attrice di essere proprietaria del compendio immobiliare sito in Nettuno alla via Cap.
Dante Canducci n. 98 confinate sul lato nord-ovest, col fondo di proprietà degli odierni convenuti.
Esponeva, altresì, che questi ultimi, a seguito di alcuni lavori effettuati sul loro terreno, avevano modificato la quota di calpestio del fondo al di sopra della guaina posta a protezione del muro sito al confine tra le due proprietà. A causa di siffatti interventi, le acque, comprese quelle piovane, provocavano infiltrazioni sul muro pregiudicandone non solo l'estetica ma anche l'integrità.
Deduceva, in secondo luogo, la scoperta in sede di procedimento di mediazione di un tubo interrato proveniente dal fondo dei convenuti che, immettendosi illegittimamente nel pozzetto di raccolta delle acque meteoriche situato nell'angolo di nord-ovest dell'immobile di sua proprietà, provocava il deflusso di acque di ignota composizione.
Esponeva, infine, la realizzazione, da parte dei convenuti, di un pozzetto in prossimità dell'angolo di sud-ovest dell'immobile di loro proprietà, a distanza inferiore a quella legale.
Il mancato riscontro alla messa in mora e il tentativo, fallito, di risoluzione bonaria della controversia attraverso l'esperimento della mediazione – ove, tra l'altro è stata svolta anche una CTM - ha determinato l'odierna domanda giudiziale.
Con comparsa di risposta depositata il 7.6.2021, si costituivano in giudizio i signori , CP_1
e contestando in toto la domanda attorea in quanto Controparte_2 CP_3 Controparte_4
totalmente infondata sia in fatto che in diritto.
pagina 2 di 8 Rilevavano, in particolare, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione con riferimento alla richiesta ex adverso spiegata di arretramento e/o rimozione del pozzetto costruito in violazione delle distanze legali. Nel merito, chiedevano il rigetto delle domande proposte.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione depositata dalle parti e mediante svolgimento di una ctu con il seguente quesito:
“descriva lo stato dei luoghi e indichi quali siano state le opere e le modifiche realizzate dalle parti convenute alla luce delle risultanze documentali in atti e di quelle acquisite presso i pubblici uffici competenti;
dica se le acque provenienti dal fondo di proprietà dei convenuti determinino infiltrazioni nel fondo di parte attrice descrivendo l'entità delle stesse e, in caso positivo, proceda alla quantificazione dei danni creati all'immobile di parte attrice indicando le opere necessarie per
l'eventuale ripristino dello stato dei luoghi;
tenti il ctu la conciliazione della causa”.
Espletate le operazioni peritali e depositata relazione definitiva, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 22.7.2024 ove le parti hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza e, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
La domanda di parte attrice volta all'accertamento della modifica della quota di calpestio e delle pendenze nel fondo di proprietà dei convenuti con conseguenti infiltrazioni di acqua nel muro di confine è infondata.
L'esame degli atti e della documentazione prodotta in uno con le risultanze della consulenza tecnica hanno dimostrato che le infiltrazioni dedotte dalla signora non sono riconducibili all'attività Parte_1
di modifica del terreno effettuata dai convenuti ma sono ascrivibili ad altri fattori.
Innanzitutto, occorre rilevare che il muro di confine che divide le due proprietà è stato realizzato, come accertato da tutte le perizie effettuate, in blocchi squadrati di tufo.
Questo materiale, data la sua porosità, notoriamente assorbe ingenti quantità di acqua che poi rilascia gradualmente.
Posta la vetustà del muro, chiaramente visibile dalle immagini depositate da parte attrice, è verosimile ritenere che questo abbia perso col tempo la sua, seppur minima, capacità di impermeabilizzazione.
Occorre rilevare, inoltre, che nell'ordinanza dirigenziale n. 395 del 10/12/2019 allegata in atti, ove peraltro veniva ordinata ai convenuti la demolizione di opere costruite in assenza di titolo edilizio, secondo il rapporto di servizio del personale addetto all'ufficio urbanistico del Comune di Nettuno:
“non si sono ravvisati rialzi di terreno significativi”.
pagina 3 di 8 Anche la perizia effettuata tra le parti in seno al procedimento di mediazione non ha evidenziato una responsabilità dei convenuti nella causazione delle infiltrazioni nel muro.
L'allora CTM nominato, Arch. , ha concluso: “[…] anche abbassando la quota del Persona_1 giardino dei IGg. tale problematica non si risolve”. Parte_2
Sul punto, in ogni caso, la relazione peritale predisposta dall'Ing. fondata Persona_2 sull'esame degli atti di causa, su un'indagine dello stato dei luoghi e sulla esecuzione di uno scavo fino alla profondità di 2 m., è immune da nullità, vizi logici o errori e viene condivisa da questo Tribunale:
“Il muro è soggetto a fenomeni di umidità da risalita capillare per la falda estremamente superficiale e non certamente a causa di immissioni o infiltrazioni di acque provenienti dal fondo già di parte convenuta. La falda, infatti, anche nel periodo estivo e siccitoso come l'estate 2022 nella quale ho svolto le operazioni peritali, era quantomeno a profondità di 2 m dal p.c., se non ancora più superficiale. Ciò significa che in quello invernale imbibisce completamente il piano di posa della fondazione del muro. Peraltro vi sono almeno due elementi che confermano tale evidenza: 1) La stagionalità del fenomeno con cui il muro subisce dei cicli di bagnatura e asciugatura;
2) Il fatto che sul villino dei convenuti si siano dovuti effettuare dei lavori di realizzazione di intercapedine al fine di eliminare i problemi di umidità che affliggevano il piano seminterrato, proprio per la medesima causa di falda estremamente superficiale che provoca umidità al muro in questione. A nulla rileva la circostanza di eventuali riporti di terreno effettuati dai convenuti al di sopra della quota della guaina
(peraltro espressamente negati dal verbale della Polizia Locale del 2019) poiché – seppur anche vi fossero stati dei riporti – non sarebbe certamente quella la causa principale della problematica riscontrata, ma ribadisco – la superficialità della falda nella zona in esame”.
Alla luce di tutto quanto sopra la domanda di accertamento e condanna spiegata da parte attrice non può essere accolta.
Con riferimento alla procedibilità della domanda di parte attrice di arretramento e/o rimozione del pozzetto costruito dai convenuti in violazione delle distanze legali si osserva quanto segue.
Non è revocabile in dubbio che la domanda, rientrando nell'ambito dei diritti reali, sia oggetto di mediazione c.d. obbligatoria il cui esperimento, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1 bis, del d. lgs. n. 28/2010, è condizione di procedibilità.
Parte convenuta ha eccepito l'improcedibilità rilevando come l'istanza di mediazione avesse a oggetto
“OPERE DI INNALZAMENTO DEL LIVELLO DEL TERRENO E MODIFICA DEL DEFLUSSO
NATURALE DELLE ACQUE CHE HANNO DETERMINATO INFILTRAZIONI DI ACQUA LUNGO
IL MURO DI CONFINE CON NOCUMENTO DELLO STESSO”.
pagina 4 di 8 Secondo costante giurisprudenza di merito e di legittimità tra l'istanza di mediazione e la successiva domanda giudiziale deve esserci simmetria.
Come recentemente sottolineato da Trib. Roma, nella sentenza 11 gennaio 2022, n. 259: “Non richiedendosi l'equivalente di un atto giudiziario sotto il profilo formale (e dell'indicazione degli elementi di diritto), l'istanza di mediazione deve ricalcare la futura domanda di merito, includendo tutti, e gli stessi, elementi fattuali che saranno introdotti nel futuro giudizio e ciò sia per consentire all'istituto della mediazione di svolgere efficacemente la funzione deflattiva affidatagli dal legislatore
(rafforzata dalla eventuale sanzione della improcedibilità della domanda), sia per consentire alla controparte evocata in mediazione di conoscere la materia del futuro contendere e di prendere posizione su di essa già nel corso della procedura, svolgendo le opportune difese che possono condurre ad una soluzione conciliativa o anche solo far ridurre il thema decidendum nella eventuale fase processuale. Una domanda processuale diversa, che esuli, anche solo in parte, da quella prospettata in sede di mediazione, va quindi considerata una domanda nuova rispetto a quella passata per il filtro della mediazione ed in grado di superare, almeno in astratto, il giudizio sulla procedibilità”.
Non è necessario che l'istanza abbia tutti i caratteri specifici della domanda giudiziale/atto giudiziario.
Ciò in quanto i requisiti della domanda di mediazione, individuati dal D. Lgs 28/2010 – organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa – sono differenti rispetto a quelli dell'atto introduttivo del giudizio;
in più, occorre considerate che l'istanza di mediazione può essere presentata direttamente dalla parte e, pertanto, non è possibile estendere il medesimo formalismo dell'atto giudiziario ad un procedimento che nasce informale per favorire l'accordo tra le parti.
Nel caso di specie nessuna delle parti ha depositato l'istanza presentata dalla signora , Parte_1 tuttavia, i seppur scarni verbali del procedimento, nell'epigrafe riportano quale oggetto della mediazione: “Risarcimento danni - Scolo delle acque”.
La perizia effettuata in mediazione aveva già evidenziato sia il pozzetto nella proprietà dell'attrice, ove era stato trovato un tubo di colore rosso oggetto di successiva domanda, sia quello posto in seno alla proprietà dei convenuti asseritamente collocato al di sotto delle distanze legali. Dalle numerose fotografie allora allegate, infatti, erano evidenti entrambi i pozzetti ivi compreso quello posto a ridosso del muro di confine.
Non risulta dai verbali della mediazione che parte convenuta - allora chiamata – abbia mai contestato alcunché sulla perizia, anzi ha anche accettato la proposta formulata dall'Arch. nominato dal Per_1
mediatore.
pagina 5 di 8 Pertanto, non è possibile affermare che quegli elementi fattuali fossero sconosciuti alla parte convenuta ed estranei alla mediazione e la domanda ex art. 889 c.c. formulata da parte attrice nel presente procedimento non può ritenersi nuova rispetto a quelle esaminate in sede extraprocessuale.
L'eccezione, pertanto, deve ritenersi infondata.
Nel merito occorre distinguere le due domande.
Con riferimento al presunto tubo “arancione” illegittimamente posto nel pozzetto di raccolta delle acque meteoriche, di proprietà di parte attrice, all'esito dell'istruttoria è emerso che siffatta tubazione non proviene dal fondo dei convenuti.
La CTU sul punto ha chiarito: “[…] Il sottoscritto ha fatto infine eseguire uno scavo fino ad una profondità di 2 m dal piano campagna in prossimità di un pozzetto all'interno della proprietà di parte attrice nel quale era visibile un tubo di colore arancione in direzione trasversale al muro verso la proprietà dei convenuti e fatto defluire acqua dai due pozzetti dell'attrice, riscontrando che detta acqua non filtrava nello scavo realizzato. Non è presente alcuna tubazione trasversale al muro proveniente dal fondo già di parte convenuta. Sul fondo dello scavo, invece, a profondità di circa 2 m dal piano campagna, il sottoscritto accertava, invece, la presenza di acqua”.
Dagli accertamenti condotti dal ctu è tuttavia emersa la presenza, all'interno del fondo di parte convenuta, di un tubo bianco a distanza inferiore ad un metro, in violazione dell'art. 889, comma 2 c.c.
(cfr. elaborato peritale pag. 4 (“Dai due sopralluoghi effettuati invece dal sottoscritto in sede di operazioni peritali, ho riscontrato, all'interno della corte del villino già di proprietà dei convenuti, la presenza di un tubo di colore bianco, interrato ad una profondità di circa 30 cm dal piano campagna, che corre parallelamente al muro a distanza da esso di circa 30 cm.”).
La domanda va, quindi, in parte accolta condannando parte convenuta alla rimozione del suddetto tubo.
Parte attrice ha richiesto, infine, la rimozione e, in via subordinata l'arretramento del pozzetto realizzato dai convenuti nel fondo di loro proprietà, in violazione delle distanze legali di cui all'art. 889
c.c.
Incontestata dai convenuti la realizzazione di siffatto pozzetto, mediante lo svolgimento della CTU - che il Tribunale ritiene di far propria anche in punto di rilievi metrici sullo stato dei luoghi è stato possibile verificare che effettivamente: “[…] all'angolo tra le due proprietà in prossimità di Via
Canducci, sempre all'interno della corte del villino già di proprietà dei convenuti, ho riscontrato la presenza di un pozzetto di raccolta del sistema di smaltimento delle acque, posto a distanza certamente inferiore ad 1 m dal confine.” (cfr. CTU, pag. 4 e verbale di sopralluogo a pag. 9).
pagina 6 di 8 Orbene ai sensi dell'art. 889 c.c.: “Chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno delle opere predette.
Per i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine.
Sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali”.
In materia occorre prendere le mosse dai principi stabiliti dalla Suprema Corte, in materia:
- l'art. 889 c.c. è preordinato a regolare la distanza che deve intercorrere tra le opere indicate ed il confine, per preservare il contiguo fondo del vicino dai pericoli e dai pregiudizi che possano derivare dalla costruzione o dall'esistenza di esse, secondo una presunzione juris et de jure di danno, ricorrente in tutte le norme sulle distanze legali con riguardo alla possibilità di immissioni (infiltrazioni, travasamenti, percolazioni); mentre per i pozzi, le cisterne, le fosse ed i tubi, se posti a distanza illegale, vige la suddetta presunzione assoluta di pericolosità, per le altre opere ed impianti che, ancorché non espressamente contemplati, siano assimilabili a quelle indicate nella norma citata, sulla base delle loro peculiari caratteristiche, la loro potenzialità dannosa, non presunta, deve essere invece accertata in concreto con onere della prova a carico della parte istante (cfr. Cass. civ., 145/1993; in termini Cass. 276422013/2013 secondo cui “L'art. 889 cod. civ., il quale stabilisce le distanze minime dal confine per pozzi, cisterne, fosse e tubi, mira a preservare il fondo vicino dai pericoli e dai pregiudizi derivanti dall'esistenza delle opere anzidette, secondo una presunzione assoluta di danno.
Per ogni altra opera non espressamente menzionata, ma assimilabile a quelle indicate nella norma richiamata (nella specie, pozzetti di ispezione della condotta di scarico delle acque nere), la potenzialità dannosa, in relazione alla proprietà contigua, non è presunta ma va accertata in concreto, con onere della prova a carico della parte istante”);
- “Il principio dell'assoluta irrilevanza dell'esistenza o meno di un muro divisorio sul confine, ancorche letteralmente limitato alle distanze considerate per i pozzi, cisterne etc, dal primo comma dell'art 889 cod civ, riguarda anche le distanze considerate per i tubi di acqua, gas e simili dal secondo comma della stessa norma” (cfr. Cass. civ., 1013/1980).
Alla luce dei citati principi, anche questa domanda di parte attrice va rigettata in quanto non è stata fornita prova dell'asserita pericolosità “in concreto” dei pozzetti di cui si chiedeva la rimozione ovvero l'arretramento per i quali, come detto, non valgono i limiti delle distanze di cui all'art. 889 c.c..
Deve essere rigettata la domanda risarcitoria non avendo parte attrice provato i danni subiti dal collocamento del richiamato tubo a distanza inferiore di quella prevista dall'art. 889 comma 2 c.c..
Le spese di lite.
pagina 7 di 8 Le spese di lite seguono la soccombenza e, compensate per la metà in ragione della reciproca parziale soccombenza, vengono liquidate come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi per le cause di valore inferiore a euro 26.000,00.
Le spese di ctu possono essere poste integralmente a carico delle parti in solido tra loro in considerazione degli esiti della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Ordina a parte convenuta di rimuovere il tubo di colore bianco interrato ad una profondità di circa 30 cm dal piano campagna, che corre parallelamente al muro a distanza da esso di circa 30 cm;
- pone le spese di c.t.u. - nella misura già liquidata - a carico definitivo delle parti in solido tra loro;
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite sopportate da parte attrice che si liquidano in euro 2.536,50 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, IVA – se dovuta - e CPA come per legge oltre ad euro
545,00 a titolo di anticipazioni.
Così deciso in Velletri, 31 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Marco Valecchi
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