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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/08/2025, n. 6092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6092 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE dott.ssa Manuela Fontana quale giudice del lavoro
(artt. 409 e ss. cpc)
letto l'art. 127 ter cpc, lette le note scritte depositate dal ricorrente, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di previdenza ed assistenza obbligatorie iscritta al n. 888/'25 del ruolo generale
T R A
rappto e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Leonardo Maiolica Parte_1
e Paola Miriam Maiolica, presso il cui studio in Aversa (CE), alla via Paolo Riverso n° 202, elett.te domicilia
C O N T R O
, in persona del leg rapp.te p.t., rappto e difeso, in virtù di procura notarile, CP_1 dall'avv. A. Di Stefano, con la quale elett.te domicilia in Napoli, alla via de Gasperi n. 55
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 14.1.2025, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 371 2024 00155459 54 000, a titolo di contributi Gestione Commercianti per l'anno 2023, deducendo di aver rivestito CP_1 la carica di amministratore di iscritto alla Gestione separata ex Controparte_2 CP_1 art. 2, comma 26, legge n. 335/1995 e di avere lavorato alle dipendenze di CP_3
[... per il periodo dal 01/02/2013 al 16/12/2021, il ricorrente era stato un lavoratore subordinato alle dipendenze della versando i relati contributi nella Controparte_3 gestione lavoratori dipendenti;
dopodiché, successivamente e al di fuori di tal CP_1 periodo, come da mod. C/2 storico allegato, il sig. non ha svolto Parte_1 alcuna attività lavorativa subordinata od altra attività lavorativa abituale e prevalente in favore di alcuna società rivestendo, come sopra precisato e documentalmente provato, soltanto il ruolo di socio-amministratore della dal Controparte_2
11/01/2023. Contestando la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti, rassegnava le seguenti conclusioni: “in via preliminare, accertare la nullità dell'avviso di addebito impugnato per quanto rilevato al punto IV. dei motivi di opposizione;
nel merito, dichiararsi non dovute le somme pretese dall' per CP_1
l'anno 2023, oggetto dell'avviso di addebito impugnato, ed ordinarsi all' la
CP_1 cancellazione della illegittima iscrizione d'ufficio dell'opponente alla gestione Commercianti;
accertare e dichiarare la illegittimità ed infondatezza della pretesa creditoria dell' per l'anno 2023, oggetto di causa, e disporsi l'annullamento
CP_1 dell'avviso di addebito impugnato;
ordinarsi all' di cancellare dai ruoli l'avviso
CP_1 di addebito impugnato ed il nominativo del ricorrente nella gestione Commercianti;
in via subordinata, annullare le sanzioni applicate per insussistenza dei
CP_1 presupposti ovvero ridurre le stesse ricalcolandone gli importi nella misura di legge”. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' , che deduceva di aver
CP_1 provveduto allo sgravio delle poste.
In ragione dello sgravio intervenuto in corso di causa (cfr documentazione prodotta dall' ), deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere. CP_1
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126;).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, lo sgravio intervenuto in corso di causa, determina la cessazione della materia del contendere, non risultando più alcuna posizione di contrasto tra le parti.
In applicazione del principio della soccombenza virtuale, si pongono a carico dell' le spese di giudizio, liquidate e distratte come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
La dott.ssa M. Fontana, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Condanna parte resistente alla rifusione, in favore dell' , delle spese di giudizio, CP_1 che liquida in euro 1.350,00 oltre CU, rimborso spese generali, Iva e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatati;
Napoli, 14.8.2025
Il Giudice del lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE dott.ssa Manuela Fontana quale giudice del lavoro
(artt. 409 e ss. cpc)
letto l'art. 127 ter cpc, lette le note scritte depositate dal ricorrente, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di previdenza ed assistenza obbligatorie iscritta al n. 888/'25 del ruolo generale
T R A
rappto e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Leonardo Maiolica Parte_1
e Paola Miriam Maiolica, presso il cui studio in Aversa (CE), alla via Paolo Riverso n° 202, elett.te domicilia
C O N T R O
, in persona del leg rapp.te p.t., rappto e difeso, in virtù di procura notarile, CP_1 dall'avv. A. Di Stefano, con la quale elett.te domicilia in Napoli, alla via de Gasperi n. 55
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 14.1.2025, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 371 2024 00155459 54 000, a titolo di contributi Gestione Commercianti per l'anno 2023, deducendo di aver rivestito CP_1 la carica di amministratore di iscritto alla Gestione separata ex Controparte_2 CP_1 art. 2, comma 26, legge n. 335/1995 e di avere lavorato alle dipendenze di CP_3
[... per il periodo dal 01/02/2013 al 16/12/2021, il ricorrente era stato un lavoratore subordinato alle dipendenze della versando i relati contributi nella Controparte_3 gestione lavoratori dipendenti;
dopodiché, successivamente e al di fuori di tal CP_1 periodo, come da mod. C/2 storico allegato, il sig. non ha svolto Parte_1 alcuna attività lavorativa subordinata od altra attività lavorativa abituale e prevalente in favore di alcuna società rivestendo, come sopra precisato e documentalmente provato, soltanto il ruolo di socio-amministratore della dal Controparte_2
11/01/2023. Contestando la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti, rassegnava le seguenti conclusioni: “in via preliminare, accertare la nullità dell'avviso di addebito impugnato per quanto rilevato al punto IV. dei motivi di opposizione;
nel merito, dichiararsi non dovute le somme pretese dall' per CP_1
l'anno 2023, oggetto dell'avviso di addebito impugnato, ed ordinarsi all' la
CP_1 cancellazione della illegittima iscrizione d'ufficio dell'opponente alla gestione Commercianti;
accertare e dichiarare la illegittimità ed infondatezza della pretesa creditoria dell' per l'anno 2023, oggetto di causa, e disporsi l'annullamento
CP_1 dell'avviso di addebito impugnato;
ordinarsi all' di cancellare dai ruoli l'avviso
CP_1 di addebito impugnato ed il nominativo del ricorrente nella gestione Commercianti;
in via subordinata, annullare le sanzioni applicate per insussistenza dei
CP_1 presupposti ovvero ridurre le stesse ricalcolandone gli importi nella misura di legge”. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' , che deduceva di aver
CP_1 provveduto allo sgravio delle poste.
In ragione dello sgravio intervenuto in corso di causa (cfr documentazione prodotta dall' ), deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere. CP_1
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126;).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, lo sgravio intervenuto in corso di causa, determina la cessazione della materia del contendere, non risultando più alcuna posizione di contrasto tra le parti.
In applicazione del principio della soccombenza virtuale, si pongono a carico dell' le spese di giudizio, liquidate e distratte come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
La dott.ssa M. Fontana, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Condanna parte resistente alla rifusione, in favore dell' , delle spese di giudizio, CP_1 che liquida in euro 1.350,00 oltre CU, rimborso spese generali, Iva e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatati;
Napoli, 14.8.2025
Il Giudice del lavoro