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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 11/04/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
SENT.N°_______
REPUBBLICA ITALIANA R.G. N° 2722-2018
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. N°________
Rep. N° ________ La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile-, composta dai signori magistrati:
1)dott. Filippo Labellarte Presidente
OGGETTO:
Contratti bancari
2) dott. Luciano Guaglione Consigliere
3) avv. Giuseppe Dellosso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente -------------------------------------------------------------------------
S E N T E N Z A
avverso la sentenza n. 2753/2018 del 28.6.2018, emessa dal Tribunale di Bari nell'ambito del procedimento iscritto al numero di R.G. 1972/2012;
tra
società a responsabilità limitata unipersonale costituita in Italia Controparte_1
ai sensi dell'art. 3 della Legge n.130 del 30 aprile 1999, con sede legale in Roma, per
quest'atto rappresentata da con sede legale in , elettivamente CP_2 CP_1
domiciliata in Bari alla via Principe Amedeo n. 36, presso lo studio dell'Avv. Davide
Romano che la rappresentata e difende in virtù di mandato in calce all'atto di appello;
- appellante -
e
la e l'avv. IA UG, rappresentati e difesi Controparte_3
dagli Avv.ti Giovanni Notaristefano e Angelo Marra;
- appellati -
* * * * * *
All'udienza collegiale del la causa del 11.09.2022 è passata in decisione con i ermini ex art. 1 verbale di udienza, come di seguito:---------------------------------------------------
per l'appellante: riformare la sentenza n. 2753/2018 del 28.6.2018, emessa dal Tribunale
di Bari (non notificata), e, per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 2512/2011 del
22.12.2012, emesso dal Tribunale di Bari, nei confronti della Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t., e del Sig. IA UG, ovvero nei
[...]
soli confronti della in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t.; in via subordinata, accertare e dichiarare che la Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t., è debitrice della minor somma
[...]
ritenuta di giustizia;
quindi, condannare la in Controparte_3
persona del legale rappresentante p.t., ed il Sig. IA UG, ovvero solo la
in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_3
pagamento della minor somma ritenuta di giustizia;
condannare la Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t., ed il Sig. IA UG, al
[...]
pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
per l'appellata: rigettare l'appello proposto in quanto inammissibile, improcedibile e
comunque infondato e confermare la sentenza del Tribunale di Bari – Sezione IV Civile n.
2753/2018, pubblicata il 28.06.2018, con riproposizione delle domanda avanzate nel
processo di primo grado;
con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del
difensore anticipatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo n. 2512/2011 del 22.12.2012 il Tribunale di Bari
ingiungeva alla IA UG, quest'ultimo in Parte_1
qualità di amministratore responsabile ex art. 38 c.c., di pagare alla società MPS Gestione
Crediti NC S.p.A., in qualità di mandataria della società creditrice NC Monte dei
Paschi di Siena S.p.A., la somma di € 312.259,72 rinveniente dai saldi finali a debito dei conti correnti n. 16620,35 e n. 16691,23 e dei conti anticipi n. 17204,21, n. 17235,95, n.
17245,25, n. 17509,20, n. 17537,18 e n. 17884,14 , oltre interessi convenzionali e spese della
2 procedura monitoria.
Con atto di citazione notificato in data 17.2.2012, gli ingiunti proponevano opposizione, in quanto IA UG non era tenuto al pagamento ex art. 38 c.c., norma applicantesi alle associazioni non riconosciute (e non agli enti dotati di autonomia patrimoniale perfetta come da decreto n. 1116 del 24.12.1993 del Presidente della Giunta della Regione Puglia), mentre il credito bancario nei confronti della era sfornito di prova per mancanza parziale CP_3
degli estratti conto, comunque viziato dal difetto di chiarezza contrattuale, dall'addebito di commissioni di massimo scoperto, di interessi illegittimamente determinati, di spese non pattuite e di altre rimesse passive prive di causa, nonché dall'applicazione di valute fittizie.
Inoltre, alla era derivato un danno pari ad almeno € 217.215,96 dall'esecuzione CP_3
da parte della banca opposta di mandati di pagamento e reversali di incasso con sottoscrizioni contraffatte o addirittura prive di sottoscrizioni (condotte illecite già oggetto di contestazione stragiudiziale con note raccomandate del 12.8.2010 e del 10.8.2011), oltre mancato accreditamento della somma di € 13.000,00 relativa all'intervento finanziario della Regione
Puglia con mandato n. 18099/2009, nonché per violazione del dovere di buona fede per aver omesso di inviare gli estratti conto e per aver revocato ingiustamente gli affidamenti concessi.
Si costituiva in giudizio la MPS Gestione Crediti NC S.p.a., non in proprio, ma esclusivamente in nome e per conto della NC Monte dei Paschi di Siena S.p.a., con comparsa del 8.7.2012, chiedendo il rigetto dell'avversa opposizione.
Il giudice del Tribunale di Bari, all'esito dell'istruttoria, dichiarava il difetto di legittimazione passiva di UG IA, e in accogliendo parziale dell'opposizione dichiarava la nullità delle clausole contrattuali inerenti all'addebito di commissioni di massimo scoperto revocando il decreto impugnato. Rigettava per il resto l'opposizione e la domanda riconvenzionale compensando integralmente le spese di lite tra le parti processuali,
mentre quelle di TU venivano poste per la metà a carico di ciascuna delle parti.
Con atto di citazione notificato in data 27.12.2018, la quale Controparte_1
3 cessionaria della NC Monte dei Paschi di Siena, appellava la sentenza del Tribunale di
Bari, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado.
Con comparsa del 24.05.2019, si costituivano in giudizio La Controparte_3
e l'avv. IA UG contestando l'avverso gravame chiedendone il rigetto,
[...]
con conferma della sentenza impugnata.
La causa è stata riservata per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di IA UG.
A tal proposito, allega che l'avv. UG IA, nella sua veste di Presidente della predetta avrebbe agito in nome e per conto di quest'ultima, Controparte_3
sottoscrivendo i relativi contratti di conto corrente e conto anticipi con la deducente,
arrivando finanche a depositare la propria firma autografa presso l'allora NC
Antonveneta, oggi NC Monte dei Paschi di Siena S.p.a..
Il motivo è infondato.
La come correttamene evidenziato dal giudice di Controparte_3
primo grado, non è un'associazione non riconosciuta ma ente morale dotato di personalità
giuridica e di autonomia patrimoniale perfetta, essendo stata regolarmente registrata con decreto del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 1116 del 24.12.1993, con conseguente inapplicabilità del regime di responsabilità solidale previsto dall'art. 38 del codice civile.
Alla de qua si applicano le norme del codice civile, mentre per quanto non CP_3
espressamente previsto dallo Statuto, oltre alle disposizioni del Codice Civile si applicano anche le norme speciali di legge vigenti in materia.
Tali disposizioni sono in linea con quanto previsto dal nostro ordinamento a proposito di
Fondazioni liriche, in quanto costituita con atto pubblico del 03.04.1954 eretta a ente morale con l'approvazione del relativo statuto e dichiarato con decreto numero 5403 del 23.12.1993, 4 regolarmente pubblicato.
Da quanto precede, si comprende quindi che elementi essenziali ai fini della validità ed efficacia di una fondazione sono la costituzione per atto pubblico e il fatto che la stessa si doti di uno statuto, che ne regoli il funzionamento.
Mentre per le associazioni è possibile la distinzione tra associazioni riconosciute e non riconosciute o di fatto, per le fondazioni questa distinzione non è ammessa.
Le fondazioni, infatti, per esistere ed operare devono essere obbligatoriamente riconosciute.
L'autonomia patrimoniale perfetta delle fondazioni, quindi, implica che dei debiti contratti dall'ente risponderà esclusivamente la fondazione con il proprio patrimonio e non sussiste alcuna responsabilità personale del legale rappresentante per le obbligazioni derivante dal rapporto contrattuale con la di cui l'avv. UG è Presidente e legale Controparte_3
rappresentante e in tale qualità ha sottoscritto i documenti contrattuali.
Per quanto riguarda la posizione della per questioni di ordine logico Controparte_3
va esaminato il terzo motivo di gravame rispetto al secondo che lo precede, con il quale la ha chiesto la riforma della sentenza gravata circa la nullità delle Controparte_4
clausole contrattuali inerenti all'addebito di commissioni di massimo in quanto la stessa sarebbe stata validamente pattuita tra le parti in causa.
Il motivo è infondato.
Nel contratto di conto corrente bancario la pattuizione di una commissione di massimo scoperto risponde all'esigenza di assicurare alla banca un corrispettivo per aver accantonato e tenuto a disposizione l'intera somma oggetto dell'affidamento, in modo da poter adempiere all'obbligazione contratta con il cliente di mettere a sua disposizione tale importo, per il solo fatto che e nella misura in cui questi decida di utilizzarla.
Tale clausola è nulla, come in questo caso, per indeterminatezza dell'oggetto qualora venga indicata solo nella misura percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata, in quanto nel contratto viene indicata la percentuale del
0,5 % senza alcuna indicazione dei tempi e della base su cui effettuare il calcolo, e neppure
5 la causa di tale applicazione, non risultando il conto affidato.
Inoltre, l'eccezione di nullità per mancanza di causa delle clausole di massimo scoperto risponda alla funzione causale di assicurare alla banca un corrispettivo per lo sforzo economico organizzativo assunto con la stipula di un'apertura di credito, rappresentato dalla necessità di accantonare e tenere a disposizione l'intera somma oggetto dell'affidamento, in modo da poter adempiere all'obbligazione contratta con il cliente di mettere a sua disposizione tale importo, in tutto o in parte, per il solo fatto che e nella misura in cui questi decida di farne utilizzo.
La sussistenza di una causa giustificatrice dell'istituto oggi è definitivamente confermata dalla disciplina normativa della commissione introdotta con la legge n. 2/09.
Nel caso in questione, infine, si rileva che stessa banca sembra rinunciarvi alla richiesta, in quanto sostiene che la portata della commissione sarebbe pressoché irrilevante “tale da non
tenerla in considerazione”.
Quindi, la sentenza di primo grado sul punto va confermata.
Mentre, con il secondo motivo di gravame, più articolato, la banca appellante si duole della sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha ritenuto tardivo l'istanza di concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 revocando l'ordinanza istruttoria del 12-
19.11.2012, sostenendo che la richiesta di concessione dei termini ex art. 183, comma 6,
c.p.c. non sarebbe stata tempestivamente formulata all'udienza di prima comparizione del
20.9.2012, facendone discendere l'inammissibilità della documentazione prodotta dalla
NC e, quindi, l'infondatezza delle domande formulate da quest'ultima.
La banca appellante sostenendo l'ingiustizia di tale decisione ha chiesto alla Corte che fosse accolta quantomeno la seconda ipotesi di calcolo del TU fondata su documenti ritualmente depositati.
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
I termini per il deposito delle memorie istruttorie era già stati chiesto dall'opposta nella comparsa di costituzione – prima ancora dell'udienza del 20.9.2012 – con cui si era riservata
6 di meglio articolare le richieste istruttorie nei “termini di rito” e, quindi, si ritiene, che il difensore facesse implicito riferimento alla concessione dei termini di cui all'art. 183 6°
comma c.p.c., concedibili dal giudice di primo grado nel processo ordinario.
Quindi, i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. (applicabile ratione temporis) sono stati solamente reiterati nell'udienza successiva a quella di prima comparizione delle parti,
tenutasi in data 20.09.2012, in quanto non risulta che la parte vi abbia rinunciato.
Gli estratti conto trimestrali prodotti dalla banca decorrono dalla data di apertura del conto dal 25.11.2003 con saldo zero al 31.12.2008, e il TU ne ha tenuto conto nella relazione contabile nella prospettazione delle due ipotesi di rielaborazione del conto.
Quindi, passando al merito, va premesso in punto di diritto, perché funzionale alla decisione,
quanto alla ripartizione dell'onere della prova nei rapporti bancari, che ove attore sia la NC
(es. nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal cliente avverso il titolo monitorio notificato dall'Istituto di credito), quest'ultima deve produrre tutta la documentazione (es., contratto di conto corrente, estratti conto a partire dall'apertura del rapporto) necessaria per la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto stesso (Cass. 11
giugno 2018, n. 15148; Cass. 19 settembre 2013, n. 21466).
Difatti nei rapporti bancari di conto corrente, l'entita' dei crediti e dei debiti da essi derivanti va dimostrata mediante la produzione di documentazione idonea a consentire l'integrale e certa ricostruzione del dare-avere anche nel caso in cui è la banca ad agire per il pagamento.
Sicché, nell'opposizione a decreto ingiuntivo portato da un credito di natura bancaria,
incombe sulla banca (o, come nel caso di specie, sulla cessionaria del credito) l'onere probatorio concernente il credito ingiunto, dovendo essa produrre in giudizio il contratto e tutti gli estratti conto del rapporto dal quale scaturisce il saldo debitorio, a partire dall'apertura di esso, peraltro, senza poter invocare l'onere di conservazione della documentazione per un massimo di dieci anni ai sensi dell'art. 119 T.U.B. e dell'art. 2220
c.c. (Cass. n.18541/2013; Cass. 4102/2018; Cass. 28945/2017).
Ancor più specificatamente, è stato chiarito che nell'ordinario giudizio di cognizione
7 instaurato dall'opposizione a decreto ingiuntivo la banca deve produrre in giudizio:
a) il contratto di finanziamento, dal quale evincersi la data di stipula e le condizioni pattuite;
b) la documentazione relativa alle eventuali modificazioni delle pattuizioni contrattuali ex art. 118 T.U.B.;
c) tutte le scritture contabili (estratti conto) dall'inizio del rapporto, attesa la sua natura unitaria: solo la documentazione integrale e continuativa delle singole movimentazioni che hanno concorso alla determinazione del saldo azionato in monitorio, infatti, integra la prova di tutti i fatti costitutivi di quel saldo e, quindi, del credito oggetto di ingiunzione (da ultimo,
Cass. 11543/2019).
Il TU esaminando tutta la documentazione presente agli atti di causa e, quindi, anche i documenti prodotti dalla banca opposta sul c/c 16620 aperto in data 27.11.2001 ha riferito che risultavano girocontati interessi e competenze di altre venti conti, “per le quali non vi è
alcuna documentazione”.
Di tali conti non si conosce neppure la natura per riscontrarne l'autonomia rispetto a quello su cui venivano girocontati tali interessi e competenze.
Tuttavia, non giova all'appellata obiettare che l'incompletezza osti alla ricostruzione del rapporto di dare avere e comporti l'automatico rigetto della domanda.
La tesi è, infatti, in aperto contrasto con i recenti approdi della Cassazione, secondo cui, per quanto il rapporto di conto corrente sia unitario, sarebbe improprio collegare sistematicamente la mancata documentazione dei giroconti con la conseguenza di un totale rigetto della pretesa azionata, non essendovi ragione, in senso logico e giuridico, per ritenere che, nell'ambito del contratto di conto corrente, un adempimento dell'onere di produzione degli estratti conto del conto principale inibisca sempre e comunque di procedere alla ricostruzione del rapporto di dare - avere.
Se ne è tratta, quindi, la duplice conclusione che, per un verso, è senz'altro possibile far ricorso alla c.t.u. per epurare il conto da spese e competenze non documentate, ove la produzione del conto principale sia completa, e, per altro verso, una documentazione
8 incompleta dell'andamento del conto non impone necessariamente al giudice di disattendere comunque la domanda di condanna al pagamento per quella parte di rapporto da cui possa ricavarne una ricostruzione continua e attendibile (Cass. 11543/19).
Il TU ha potuto procedere al ricalcolo escludendo le spese e competenze dei conti non documentati, pervenendo al saldo a debito della correntista di Euro 237.891,31 escludendo proprio tutti gli addebiti dei venti conti non documentati per complessivi 67.380,00 a titolo di interessi, imposte di bollo e competenze varie non documentate, che presumibilmente hanno raddoppiato, come sostiene l'appellata, bolli e spese.
Quindi, il TU ha potuto ricostruire l'andamento del conto eliminando proprio le competenze e le spese di quelli girocontati e non documentati, effettuando la ricostruzione e la validazione delle partite in conto capitale incluse negli estratti conto e non del tutto insufficiente per la ricostruzione del conto azionato dalla banca nei confronti della in quanto escludendo le spese e competenze non documentate, residua la CP_3
movimentazione eseguita dalla in base agli estratti conto continui depositati CP_3
dalla banca.
La circostanza che non sono stati forniti i dettagli dei mandati di pagamento e dei reversali d'incasso del conto 16620, a supporto dei movimenti dare avere per gli anni 2005,
2006,2007,2008 e 2009 non risulta rilevante, in quanto gli estratti conto non sono mai stati specificatamente impugnati dalla nel termine di decadenza di sei mesi degli CP_3
estratti trasmessi al cliente fissato dall'art. 1832 c.c., circa le annotazioni nella loro consistenza pecuniaria, né risultano allegate e provate specifiche alterazioni delle operazioni contabili con condotte penalmente rilevanti, che comunque non hanno precluso alla appellata il diritto del diritto di contestare le nullità, come nel caso del CMS, che viziano il rapporto bancario.
Il ctu ha tenuto conto nel ricalcolo delle condizioni bancarie pattuite nel contratto, degli interessi pattuiti, della reciprocità dei tassi debitori e creditori in base al contratto prodotto in atti, pervenendo alla ricostruzione contabile con un debito a carico della correntista dopo
9 aver escluso tutto ciò che non risultava documentato.
Pertanto, l'appello merita accoglimento per quanto di ragione.
In conseguenza della riforma della sentenza di primo grado sono da rideterminare le spese processuali con una valutazione unitaria e globale della lite, in base al principio della soccombenza con una compensazione del 50% in conseguenza del rigetto di alcune domande della banca e riduzione del proprio credito, che si liquida nella misura in dispositivo secondo il principio della soccombenza, avuto riguardo al valore della causa (valore 52.000,00-
260.000,00).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari - Seconda Sezione Civile -, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da per quest'atto rappresentata da Controparte_1
, avverso la sentenza n. 2753/2018 del 28.6.2018, emessa dal Tribunale di Bari CP_2
così provvede:
1) Accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza di primo grado condanna la al pagamento della somma di Euro 237.891,31 Controparte_3
oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo;
2) Rigetta l'appello nei confronti di Controparte_5
3) Condanna la al pagamento in favore dell'appellante della metà delle Controparte_3
spese processuali del doppio grado di giudizio e di TU, compensandole per l'altra metà,
che liquida per l'intero quanto al primo grado in Euro 10.000,00 per compensi, quanto al grado di appello in Euro 1.850,00 per spese ed Euro 7.500,00 per compensi, oltre alle metà delle spese di TU già liquidate, oltre alle spese generali, CAP ed IVA come per legge, oltre alle spese di TU come liquidate in decreto.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio in videoconferenza 02.10.2024;
Il Giudice ausiliario relatore
avv. Giuseppe Dellosso
Il Presidente
dott. Filippo Labellarte
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
190 c.p.c. sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come formulate in atti e precisate a