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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 29/10/2025, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
________________________
R.G. 5050/23
Il Giudice monocratico del Tribunale di Trieste, Sezione Civile, dott.ssa Carmen UF, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex 281 c.p.c avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis,
Promossa da:
1. (C.F. ), nato il [...] a Parte_1 C.F._1
Montevideo, (Uruguay);
2. (C.F. ), nata il [...] a [...] Parte_2 C.F._2
(Uruguay);
3. , (C.F. ), nata il [...] a [...] Parte_3 C.F._3
(Uruguay);
4. , (C.F. )nata il [...] a [...] Parte_4 C.F._4
(Uruguay); , (C.F. ), nato il [...] a Parte_5 C.F._5
Montevideo, (Uruguay);
5. (C.F. ), nato il [...] a [...] Parte_6 C.F._6
(Uruguay);
6. (C.F. ), nato il [...] a [...] Parte_7 C.F._7
(Uruguay); ( ) nato il [...] a Parte_8 CodiceFiscale_8
Mercedes, Dipartimento di RI (Uruguay), tutti domiciliati in Via Roque Graseras 688,
Montevideo,
7. Rappresentati e difesi dall' avvocato Barbara Fiorentino e Barbara Vivanti, entrambe del
Foro di Roma
1 Contro
Il , in persona del p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1 CP_2 distrettuale dello Stato, ritualmente notificato e costituitosi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 24.11.2023 i soggetti indicati in epigrafe proponevano ricorso contro il
[...]
per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. CP_1
In data 04.12.2023 il Pubblico Ministero depositava le proprie conclusioni nulla opponendo al ricorso.
In data 16.02.2025 il Giudice fissava udienza per il giorno 16.04.2025 disponendo che l'udienza si svolgesse mediante deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter.
In data 27.03.2025 parte ricorrente depositava note scritte.
In data 04.04.2025 il si costituiva in giudizio. Controparte_1
In data 14.04.2025 parte ricorrente depositavano note scritte ove chiedevano un termine per il deposito di documentazione aggiuntiva.
In data 08.05.2025 il Giudice in accoglimento dell'istanza di parte ricorrente assegnava termine per il deposito di detta documentazione ed per eventuale interlocuzione di controparte.
In data 13.05.2025 parte ricorrente chiedeva un termine di 90 gg per il deposito di ulteriore documentazione;
In data 16.05.2025 l'istanza veniva accolta.
In data 20.05.2025 il depositava memoria di replica e contestuale istanza di revoca CP_1 dell'ordinanza del 16.05.2025.
In data 13.08.2025 e 04.09.2025 i difensori di parte ricorrente depositavano memorie autorizzate e documentazione integrativa
In data 03.10.2025 il Giudice alla luce della documentazione depositata in giudizio fissava udienza per il giorno 23.10.2025 disponendo che l'udienza si svolgesse mediante deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter.
In data 21.10.2025 il difensore di parte ricorrente depositava memorie.
In data 22.10.2025 il depositava memorie di replica CP_1
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, con riguardo alla procedibilità, si osserva quanto segue.
I ricorrenti non presentavano domanda di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis al Competente Consolato Generale d'Italia in Brasile. Va tuttavia evidenziato che, nel caso di specie, la presentazione della domanda di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis al Competente Consolato Generale d'Italia è del tutto irrilevante in quanto l'azione giudiziale per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis via materna
è un obbligo, nel senso che l'interessato non ha altre vie per vedere riconosciuta la propria cittadinanza italiana iure sanguinis. Infatti, la discendenza è anche per linea materna atteso che nella linea è presente una donna il cui figlio è nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana
(1° gennaio 1948). In tali casi, l'Amministrazione, ritiene che le pronunce della Corte Costituzionale del 1975 e del 1983 - che hanno stabilito il principio di parità uomo-donna anche dal punto di vista della trasmissione della cittadinanza ai figli - producano effetti solo a decorrere dal 1° gennaio 1948.
Ad abundantiam, si rammenta che la presentazione della domanda in via amministrativa non costituisce una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale in quanto si tratta di accertare il diritto ad uno stato personale. Il diritto alla cittadinanza è infatti un diritto soggettivo tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario, indipendentemente dal previo esperimento di qualsiasi procedura amministrativa. Pertanto, l'assenza di certificazione amministrativa non preclude il procedimento giurisdizionale di riconoscimento di tale diritto soggettivo da parte del giudice ordinario.
In via ulteriormente preliminare, si rigetta la richiesta di revoca dell'ordinanza del 16.05.2025
Il ne chiede la revoca in quanto emessa inaudita altera parte e in violazione del termine CP_1 perentorio previsto del comma 4 dell'art. 281 duodecies c.p.c..
Il Giudice, osserva che il comma 5 dell'art. 281 duodecies c.p.c prevede: Se non provvede ai sensi del secondo e del quarto comma e non ritiene la causa matura per la decisione il giudice ammette i mezzi di prova rilevanti per la decisione e procede alla loro assunzione,”
Con le sentenze gemelle, le Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr., Cass. Civ., S.U. n.
25317/2022 e n. 25318/2022) hanno avuto modo di chiarire che la natura fondamentale del diritto allo status civitatis giustifica e rende obbligata un'attività di investigazione autonomamente espletata dall'organo decidente investito della domanda di riconoscimento, il quale a sua volta ha il potere di utilizzare tutti i mezzi istruttori che l'ordinamento rende disponibili in via officiosa senza che di essi debba farne richiesta espressa l'interessato. La Corte di Cassazione riconosce un potere-dovere di
3 impulso in capo all'A.G. di merito legittimandola, in materia di rilevanza costituzionale, ad acquisire ed a chiedere di acquisire tutti i documenti indispensabili per il giudizio. Nel caso di specie, la necessità di concedere un ampio termine per il deposito di nuova documentazione è sorta dall'impossibilità materiale di ottenere in breve tempo i certificati di nascita dei genitori dell'avo, ritenuti da entrambe le parti rilevanti per la decisione.
Il Giudice ritiene osserva che la concessione della proroga ha comunque garantito, il diritto di difesa e il più ampio contradditorio tra delle parti in quanto la controparte ha avuto modo di interloquire su ogni memoria e documento depositato da parte ricorrente.
Nel merito, si osserva quanto segue.
Il Ministero ritiene che, sulla base della documentazione prodotta, non possa evincersi né che l'ava e i suoi genitori fossero cittadini italiani in base ai criteri di cui al Codice civile del 1865e allo
Statuto Albertino, vigenti sino al 1912, né che l'ava avesse acquisito la cittadinanza italiana iure sanguinis dai genitori ai sensi dell'art.1 della legge 555/1912. Specificamente, dato che all'epoca la città di Trieste faceva ancora parte dell'impero Austro-ungarico, i genitori dell'ava non erano cittadini italiani ma austroungarici. Essendo questi ultimi emigrati prima dell'annessione di Trieste al Regno
d'Italia, i ricorrenti avrebbero dovuto dimostrare di aver fatto richiesta di cittadinanza italiana ai sensi della legge 14.12.2000, n. 379 recante: Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti”. Sul punto si rimetteva al Giudice la valutazione se la mancata dichiarazione potesse considerata una implicita rinuncia per facta concludentia
Con nota di deposito del 14.04.25, parte ricorrente replicava che il padre dell'ava era italiano in quanto nato nelle Marche e deceduto dopo l'unità d'Italia. Pertanto l'ava/dante causa aveva acquisito la cittadinanza italiana iure sanguinis dal padre.
Il replicava eccependo: CP_1
- che vi era stata una mutatio libelli in quanto – così prospettato - l'acquisto della cittadinanza non è a titolo originario, come da ricorso, ma a titolo derivativo;
- l'incompetenza territoriale del Tribunale di Trieste in favore del Foro di Ancona.
Con memoria del 13.08.2025, parte ricorrente rappresentava che anche la madre dell'ava ,
[...]
della quale veniva depositato certificato di battesimo - era cittadina italiana in Persona_1 quanto nata il [...] a [...] ed era ancora in vita quando i suddetti territori furono annessi al Regno d'Italia, nel 1886, cioè l'anno antecedente all'anno di nascita della figlia
- dante causa degli odierni ricorrenti – che nasceva il 03/01/1887. Persona_2
Il Giudice ritiene che i ricorrenti abbiano fornito prova della cittadinanza italiana dell'ava da cui muove la discendenza iure sanguinis: , nata a [...] il Persona_2
4 giorno 3 gennaio 1887, come da estratto dell'atto di nascita e di battesimo rilasciato dalla Diocesi di
Trieste, è cittadina italiana in quanto figlia di e entrambi cittadini Persona_3 Persona_4 italiani. Pertanto, sebbene emigrata in Uruguay quando Trieste, città natale dell'ava, non era stata ancora annessa al Regno d'Italia, ella era comunque cittadina italiana iure sanguinis. Inoltre, pur se emigrata in Uruguay non è mai stata naturalizzata cittadina uruguayana.
Con riguardo alla cittadinanza italiana dell'ava, si ritiene che, diversamente da quanto sostenuto dal , non vi sia stata alcuna mutatio libelli. CP_1
Innanzitutto, si osserva che, nell'atto introduttivo, i ricorrenti si sono limitati a chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana in quanto discendenti da ava italiana, senza in alcun punto specificare se la predetta lo fosse in quanto figlia di padre italiano, di madre italiana o in quanto nata a Trieste. Si riporta di seguito quanto affermato nel ricorso: “ La Sig.ra Persona_2
, nata il [...] a [...], figlia di e (doc. n. 1), è
[...] Persona_4 Persona_3 emigrata in Uruguay ove non ha mai perduto la cittadinanza italiana né ha mai richiesto o le è stata concessa la cittadinanza uruguaiana (doc. 2), ha contratto matrimonio in Uruguay con
[...]
in data 12/07/1909 (doc. 3) ed è deceduta in Uruguay il 20/09/1962 (doc. 4)”. Persona_5
In secondo luogo, si sottolinea che la domanda ha ad oggetto l'accertamento della cittadinanza italiana mediante prova della discendenza da avo italiano, senza che linea di discendenza abbia subito interruzione. È pertanto del tutto irrilevante ai fini della domanda il titolo acquisitivo dell'avo purché, come nel caso di specie, venga dimostrato che l'avo/a era italiano.
Dalle superiori considerazioni deriva altresì che la domanda è stata correttamente presentata presso la sezione specializzata del Tribunale di Trieste in quanto, ex art 4 comma 5 DL 13/2017 convertito con modifiche nella L 46/2017 e novellato dall'art. 1 comma 36 della legge 206/21, quando l'attore risiede all'estero, le controversie inerenti alla cittadinanza italiana sono assegnate in base al comune di nascita del padre, madre, avo o ava cittadino italiano. Nel caso di specie l'ava cittadina italiana è nata a [...] e dunque la competenza si radica a Trieste.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'ava, non avendo mai perso la cittadinanza italiana, la trasmetteva “iure sanguinis” ai propri discendenti.
I ricorrenti hanno altresì fornito prova della linea di discendenza mediante la produzione della pertinente documentazione appositamente tradotta e apostillata (certificati di nascita e certificati di matrimonio).
Deve sottolinearsi che, sul passaggio per linea materna intervenuto prima dell'entrata in vigore della Costituzione del 1948 e durante la vigenza della l.555/1912 la quale non permetteva alla donna di trasmettere la cittadinanza italiana, se non in via residuale, è intervenuta in modo risolutivo la Corte Costituzionale con le seguenti sentenze:
5 - la sentenza n. 87/1975 della C. Cost., che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna senza volontà di questa in caso di matrimonio con cittadino straniero.
- la sentenza n. 30/1983della C. Cost., pubblicata in data 16/02/1983 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1,n. 1 e 2, della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana per i figli di madre cittadina, e dell'art. 2, comma 2 della stessa legge nella parte in cui sanciva in ogni caso la prevalenza della cittadinanza del padre nella trasmissione dello stato di cittadino ai figli.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 4466/2009, ha infine risolto anche l' annoso contrasto giurisprudenziale dichiarando l'effetto retroattivo nel tempo delle sopra citate sentenze della Corte Costituzionale.
La domanda va pertanto accolta e, per l'effetto, dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani.
In conseguenza dell'accoglimento della domanda dichiarativa della cittadinanza italiana dei ricorrenti, va altresì accolta la domanda con cui si chiede di ordinare al Ministero competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Il Giudice rileva infatti che la domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento, con cui è chiesto all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza. In caso di accoglimento della domanda, l'ordine richiesto dall'interessato e riportato nel provvedimento del Giudice di intimare il convenuto
[...]
e, in sua vece, l'ufficiale dello stato civile competente, a procedere “alle iscrizioni, CP_1 trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” non costituisce una condanna di facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego – in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza. Anche in assenza dell'ordine de quo pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il
[...]
, quale Autorità amministrativamente competente che gestisce e coordina l'intera materia CP_1 della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della Amministrazione statale (art. l, comma 2, del D.P.R. n. 396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri
6 adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n. 267/00), è comunque tenuto a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
In ordine alle spese, il Tribunale ritiene che l'assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa giustifichi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che le ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
In Trieste il 29.10.2025-
Il Giudice
Carmen UF
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