Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 11/02/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro Sezione Previdenza ed Assistenza La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott. Emilio Sirianni Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 209 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente TRA
(C.F. – P.IVA Parte_1 P.IVA_1 entan amente P.IVA_2 domiciliato in Catanzaro, via Milano, 18 (Ufficio Legale , presso l'avv. Pt_1
Caterina Battaglia, l'avv. Umberto Ferrato, l'avv. Carmela l'avv. Marcello Carnovale, l'avv. Francesco Muscari Tomaioli e l'avv. Silvia Parisi dai quali è rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti per atto del Dott.
Notaio in Fiumicino, Rep. n.37590 del 23.1.2023 Persona_1 appellante E
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta CP_1 CodiceFiscale_1 ne iscritto al RGAL n.287/2021 n.29/2021, dall' Avv. Marco Oliverio, presso il cui studio, sito in Casali del Manco
- Pedace alla Via Jotta 12, è elettivamente domiciliato appellato Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Pagamento del TFR a carico del Fondo di Garanzia istituito dall'art. 2 della legge 29 maggio 1982 n. 297
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: < contraria istanza, eccezione e difesa, in riforma della sentenza n. 1301/22 del 14.9.2022 del Giudice del lavoro di Cosenza, riconosciute le ragioni dell'Istituto, accogliere l'appello dichiarando improcedibile la domanda proposta ovvero rigettare la stessa. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio >>; per l'appellato: << Preliminarmente si eccepisce la tardività del ricorso in appello e quindi la sua ammissibilità in quanto depositato oltre il termine di legge previsto di mesi sei per le impugnazioni. - Ancora preliminarmente, dichiarare inammissibile l'appello proposto per violazione dell'art. 434 c.p.c.,
1
- nel merito, rigettare l'appello proposto da parte di per tutte le suesposte motivazioni, e per l'effetto, Pt_1 confermare la sentenz 301/2022, pronunciata dal Tribunale di Cosenza – sez. Lavoro (dr.ssa Ferrentino) a definizione del giudizio n. 795/2021 RGAL. In ogni caso, con espressa condanna al pagamento di spese, competenze legali ed accessori di legge del doppio grado di giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c.>> FATTO E DIRITTO
§1 Questa è la vicenda processuale per come descritta nella sentenza gravata:
d 639/1970, modificato dall'art. 4 della L. n. 438/1992, la prescrizione del diritto azionato, nel merito chiedendo la revoca del titolo opposto per infondatezza della domanda. Si costituiva la parte opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione per infondatezza>>.
§2 Il Tribunale rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto alla luce delle seguenti argomentazioni:
<È infondata l'eccezione di decadenza, non essendo decorso il termine annuale previsto dall'art. 47 del DPR 639/1970, modificato dall'art. 4 della L. n. 438/1992. La normativa citata prevede con riferimento alle prestazioni temporanee della gestione di cui all'art. 24 della legge 8 marzo 1989 n. 88 (riferito espressamente anche al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto) che l'azione giudiziaria debba essere esperita entro il termine di un anno che decorre alternativamente dalla data di comunicazione della decisione sul ricorso amministrativo, dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia di tale decisione o dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo. Tali ultimi termini si calcolano tenendo conto del periodo di 120 giorni per la formazione del silenzio rifiuto sulla domanda amministrativa ex art. 7 legge 11.8.73 n. 533, periodo dopo il quale inizia il decorso di novanta giorni per ricorrere al Comitato provinciale ex art. 46, comma 5, L. n. 88 del 9.3.1989; Pt_1 ricorso cui fa seguito, nel caso di i decorso del termine di 90 giorni dalla sua presentazione, il sorgere della facoltà per la persona interessata di adire l'autorità giudiziaria. Complessivamente, quindi, il termine annuale rimane sospeso per 10 mesi dalla data di presentazione della domanda.
2 Atteso, allora, che nel caso di specie la domanda amministrativa è stata proposta in data 1.12.2020, il termine annuale non era ancora maturato alla data del 2.1.2021, in cui è avvenuto il deposito dell'atto introduttivo del giudizio. Infondata è anche l'eccezione di prescrizione.
“Il diritto del lavoratore di ottenere dall' in caso di insolvenza del datore di Pt_1 lavoro, la corresponsione del T.F.R. a ca ello speciale fondo di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n.297, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all' e, pertanto, non può decorrere Pt_1 la prescrizione del diritto del lavoratore ne ronti del Fondo di garanzia” (Cass., Sez. L. Ordinanza n. 12971/2014); “Il diritto del lavoratore di ottenere dall in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione di Pt_1 emo ti retributivi inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2 della l. n.297 del 1982 richiamato dagli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 80 del 1992 (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all e, Pt_1 pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei c nti del Fondo di garanzia” (Cass, Sez. L. n. 17643/2020). Rilevato, allora, che l'insolvenza del datore di lavoro è stata accertata nel mese di ottobre 2020(data in cui l'opposto ha presentato istanza di fallimento) la domanda amministrativa del 28.03.2019 ha interrotto il termine annuale di prescrizione. Ciò posto, si osserva che l'art. 2 l. 29 maggio 1982 n. 297 ha istituito presso l un apposito “Fondo di garanzia”, con Parte_1
l caso di insolvenza di quest'ultimo, nel pagamento del trattamento di fine rapporto dovuto ai lavoratori dipendenti. A norma del secondo comma dell'articolo, infatti, i lavoratori o i loro aventi causa possono ottenere dal Fondo il pagamento sia della somma capitale che delle relative somme accessorie, previa detrazione di quelle eventualmente già corrisposte;
il Fondo svolge quindi una duplice funzione, quella di permettere l'anticipato pagamento del trattamento di fine rapporto e quella di assicurare, in ogni caso, tale pagamento anche nell'ipotesi di insufficienza dell'attivo.
3 I commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 2 regolano i presupposti e i termini per la presentazione al Fondo della richiesta di pagamento. In particolare, come si desume dalla lettera di tali disposizioni, la legge distingue a seconda che il datore di lavoro sia stato sottoposto a una procedura concorsuale o che il medesimo, “non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267”, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro non adempia al pagamento del credito del lavoratore o adempia in misura parziale. Nel primo caso è necessario che il credito sia stato esaminato e ammesso (con decreto o con sentenza) nello stato passivo del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa o sia relativo a un procedimento di concordato preventivo riguardo al quale sia stata già emanata e pubblicata la sentenza di omologazione;
nel secondo caso è necessario il previo e inutile esperimento della procedura esecutiva individuale. Ai sensi degli art. 1 e 2 del D.lgs. n. 80/1992 gli stessi lavoratori (già dipendenti da un datore di lavoro assoggettabile o meno alle procedure concorsuali) possono ottenere dal “Fondo di Garanzia” con le modalità e nei termini previsti dallo stesso art. 2, anche il pagamento di crediti di lavoro diversi dal TFR “…inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro…”. Ciò premesso, non può che evidenziarsi come il ricorrente abbia assolto l'onere su di lui gravante di dimostrare l'insufficienza in tutto o in parte delle garanzie patrimoniali del suo debitore. La Suprema Corte ha avuto infatti modo di chiarire (n. 4783/2003) che l'azione nei confronti del Fondo è subordinata alla condizione che il “preventivo esperimento delle azioni intese a concretare la responsabilità patrimoniale del debitore sia stato serio ed adeguato”; ed ha precisato, altresì che “…la sufficienza o meno della garanzia patrimoniale offerta dal debitore va (invece) commisurata alla globalità del suo patrimonio, con la conseguenza che l'infruttuoso esercizio di alcuno dei mezzi di espropriazione di cui ai Capi secondo, terzo e quarto del Titolo secondo del Libro terzo del codice di rito intanto può legittimare l'azione verso il fondo, in quanto non esistano le condizioni, per la proficua utilizzazione dell'altro mezzo. Dalla mancanza di cose mobili o di crediti di valore adeguato al credito (per trattamento di fine rapporto) azionato non risulta necessariamente l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore, quando questo sia titolare di beni mobili utilmente aggredibili…”. Applicando allora tali dettami al caso di specie deve ritenersi che il ricorrente in monitorio abbia azionato tutti i rimedi esperibili nei confronti del datore di lavoro: ha notificato un atto di pignoramento presso terzi rimasto infruttuoso;
non avrebbe potuto esperire atti di esecuzione aventi ad oggetto beni immobili, risultando da documentazione rilasciata dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari che il datore di lavoro non ne è titolare;
ha proposto istanza di fallimento, respinta dal Tribunale non risultando provato il requisito di cui all'art. 15, u.c., della L.F. Il decreto ingiuntivo deve dunque essere confermato e la presente opposizione rigettata.
4 Le spese di lite seguono la soccombenza, come di norma, e si liquidano come in dispositivo>>.
§3 Con il proposto gravame, l' in prima battuta, ripropone l'eccezione di Pt_1 improponibilità su cui il giudicante non si è pronunciato: <l amministrativo competente non aveva ricevuto idonea richiesta in merito alla prestazione per cui causa atteso che nulla era pervenuto da parte di>[...]
attraverso i canali telematici di cui al decreto legge n.78 del 31 m CP_1
2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante
“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” e che all'art. 38, comma 5, ha previsto l'estensione e il potenziamento dei servizi telematici dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, per la presentazione di denunce, istanze, atti, versamenti, mediante l'utilizzo esclusivo dei sistemi telematici ovvero della posta elettronica certificata. Di contro risultava pervenuta, a nome dell'odierno appellato, in data 22/12/2020, una semplice mail da parte di un patronato e senza neppure un mandato di assistenza che non può valere quale idonea domanda amministrativa. L'opposto produceva in giudizio, quale prova di avvenuta presentazione della domanda amministrativa una pec datata 1/12/2020, proveniente dall'indirizzo del proprio legale con il seguente contenuto: “Allego la documentazione richiesta messaggio 2084/2016 per la liquidazione da parte del Fondo del TFR…..” ed Pt_1 una serie di allegati contenenti documenti attestanti (?) il credito e le esecuzioni proposte avverso il presunto datore di lavoro. Null'altro. Tanto è vero che dalla consultazione della relativa procedura risulta a nome del ponti una richiesta risalente al 2016 (cfr. pec agli atti di causa di controparte, ma che per comodità si produce, ed estratto consultazione procedura Fondo Garanzia)… la pec presentata dall'avvocato dell'odierno appellato era carente della prescritta documentazione ed, in particolare: è stata omessa la presentazione del mod. SR53 inerente i dati lavoratovi/retributivi e di TFR (eventuali anticipi percepiti/cessioni effettuate); manca la prova dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo avverso il datore di lavoro nonché l'autocertificazione che lo stesso non sia stato opposto e/o penda/sia stato definito eventuale giudizio (doc. 2). Manca poi, in esito alla esperita procedura di pignoramento presso terzi, prova della sua esecuzione infruttuosa (estinzione della procedura/dichiarazione negativa del terzo) (doc. 3). Inoltre, è stata presentata visura catastale a nome del legale rappresentante della società ma non già una visura relativa alla società medesima che, essendo società di capitali, ben potrebbe essere titolare di beni immobili (doc. 4). Le suddette irregolarità/carenze hanno impedito l'esame della posizione del richiedente al fine di valutare la sussistenza del diritto alla prestazione e dei requisiti per l'intervento del fondo, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, adottata in forza della direttiva 987/80 del 20.10.1980 del Consiglio della CEE, istitutiva del Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto>>.
§3.1
5 Nel merito, lamenta l'erroneità della sentenza per avere ritenuto la sussistenza dei requisiti per l'accoglimento della domanda: <<… requisiti dell'intervento del Fondo di garanzia ai sensi e per gli effetti di cui alla già citata legge 29 maggio 1982, n. 297, adottata in forza della direttiva 987/80 del 20.10.1980 del Consiglio della CEE, nei casi in cui, come quello che ci occupa, il datore di lavoro pare non essere soggetto a procedure concorsuali, sono: a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
b) inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali per mancanza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 1 L.F.; c) insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata;
d) l'esistenza del credito per TFR rimasto insoluto. In relazione al punto a) pur dichiarando l'opposto di avere cessato l'attività lavorativa il 7 Settembre 2019 nulla produce al riguardo e, di contro, nel modello UniLav nulla risulta in merito alla cessazione del rapporto di lavoro (doc. 5) nel mentre negli archivi dell risultano pervenuti flussi (ex mod. O1M) Pt_1 CP_2 in relazione alle mensilità di Ottobre e Novembre 2019 che attestano un rapporto di lavoro in essere quanto meno sino a fine Novembre 2019 (doc. 6)>>.
§4 Costituitosi in giudizio, ha formulato le conclusioni sopra CP_1 riportate. La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, alla fissata udienza, sentiti i procuratori delle parti decide nei termini che seguono.
§5
L'impugnazione è ammissibile, diversamente da quanto eccepisce l'appellato, perché in base all'art. 434 cpc, in coerenza con lo schema generale dell'art. 342 c.p.c., ai fini dell'ammissibilità del gravame è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare e formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata (cfr. Cass. SU n. 27199/17).
E nella specie, l' ha denunciato le anzidette lacune della sentenza Pt_1 impugnata, le arg tazioni che non condivide e le ragioni di critica che dovrebbero, nella sua prospettiva, indurre a rivederle per negare fondamento alla domanda che invece il primo giudice ha accolto.
§6 Nel merito, l'appello non si presta ad essere accolto.
§6.1 Quanto alla doglianza sub §3, a disattenderla è sufficiente il richiamo alla documentazione prodotta dall'appellato; in particolare, il sig. ha versato in CP_1 atti (cfr. fascicolo telematico primo grado) gli allegati 305, 307, ossia la domanda di liquidazione del TFR a carico del fondo di garanzia indirizzata via pec all'indirizzo di posta certificata dell direzione provinciale di Cosenza. Pt_1
6 La previa domanda amministrativa risulta essere dunque stata presentata;
peraltro, la sua incompletezza – difformemente da quanto affermato dall'ente previdenziale - incide sull'esito della procedura amministrativa, ma non inficia l'esistenza del requisito della proponibilità, necessario ai fini della rituale instaurazione del giudizio.
§6.2 Ciò posto - e considerato che l' non ripropone in questa sede le altre Pt_1 eccezioni preliminari esaminate pinte dal Tribunale, su cui, pertanto, c'è giudicato;
- nel merito l' lamenta la mancanza di prova di uno dei requisiti Pt_1 per accoglimento della nda, in particolare quello della effettiva cessazione del rapporto di lavoro subordinato. Orbene, in diritto, si osserva che <l amministrativo competente non aveva ricevuto idonea richiesta in merito alla prestazione per cui causa atteso che nulla era pervenuto da parte di>è estraneo alla procedura e che perciò deve poter contestare il credit t.f.r. sostenendo che esso non sia ancora esigibile, neppure in parte, e quindi non opera ancora la garanzia dell'art. 2 l. n. 297 del 1982. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto insindacabile, da parte dell la Pt_1 spettanza del diritto alla prestazione del Fondo di cui all'art. 2 del 29 maggio 1982, n. 297, benché il fallimento del cedente e la domanda di insinuazione al passivo fossero intervenute successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro proseguito con il cessionario)>> (Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 4897 del 23/02/2021).
In sostanza, il credito per tfr diventa esigibile al momento della cessazione del rapporto;
nel caso di specie, il lavoratore aveva agito nei confronti del datore di lavoro con decreto ingiuntivo per la liquidazione di TFR - senza neppure dedurre, in effetti, se e come il rapporto di lavoro fosse cessato - sulla base del cud 2019 (che riguarda l'anno 2018, in realtà), da cui, però, non emerge la cessazione del rapporto;
nel ricorso per decreto ingiuntivo si limita ad affermare di avere lavorato fino a settembre 2019, circostanza che l Pt_1 contesta, sostenendo che risulta assunto ancora a ottobre e novembre 2019.
Pertanto, ordinanza del 12 marzo 2024 il Collegio ha invitato l'appellato a produrre documentazione sul punto;
con nota depositata in pari data, il difensore ha prodotto il modulo di dimissioni volontarie del 7.9.2019, trasmesso in via telematica attraverso l'apposito sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – perciò stesso agevolmente accessibile all' Pt_1
§7
7 Ne discende che, in mancanza di contestazione circa la sussistenza degli ulteriori elementi costitutivi del diritto, l'appello va respinto, con conseguente conferma della sentenza gravata. Le spese del grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall con Pt_1 ricorso in data 13 marzo 2023, avverso la sentenza del Tribunale d nza, giudice del lavoro, n. 1301/2022, resa in data 14 settembre 2022, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di lite, che liquida in euro 1458,00, oltre accessori come per legge dovuti, da distrarsi ex art. 93 cpc;
3. dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 11/02/2025 Il Consigliere estensore Dr.ssa Barbara Fatale Il Presidente Dr. Emilio Sirianni
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