Cass. pen., sez. III, sentenza 13/11/2019, n. 14214
CASS
Sentenza 13 novembre 2019

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In materia di sicurezza ed igiene del lavoro, la prescrizione di regolarizzazione impartita dall'organo di vigilanza ex art. 20 del d.lgs. n. 758 del 1994, richiamato dall'art. 15 del d.lgs. n. 124 del 2004, non è un provvedimento amministrativo, ma un atto tipico di polizia giudiziaria, non connotato da alcuna discrezionalità, neppure tecnica, ed emesso sotto la direzione funzionale dell'autorità giudiziaria ex art. 55 cod. proc. pen., che si sottrae all'impugnazione davanti al giudice amministrativo, restando ogni questione devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario penale.

In materia di sicurezza ed igiene del lavoro, la prescrizione di regolarizzazione impartita dall'organo di vigilanza ex art. 20 del d.lgs. n. 758 del 1994, richiamato dall'art. 15 del d.lgs. n. 124 del 2004, integra un atto tipico di polizia giudiziaria la cui mancata traduzione nella lingua nota al contravventore alloglotta non determina nullità, in quanto tale atto non rientra tra quelli per i quali l'art.143, comma 2, cod. proc. pen., impone la traduzione, nè si tratta di un atto che formalizzi l'accusa.

In materia antinfortunistica, i precetti contenuti nell'allegato IV del d.lgs. n. 81 del 2008, e, ove specificato, nei singoli sottopunti, sono riconducibili alla nozione di "categoria omogenea", in quanto accomunati dal fine di tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, con la conseguenza che l'inosservanza di più sottopunti ricompresi in ogni singola classe di riferimento non integra un concorso materiale di reati, bensì un'unica violazione.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 13/11/2019, n. 14214
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14214
Data del deposito : 13 novembre 2019

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