Cass. pen., sez. III, sentenza 08/10/2015, n. 50215
CASS
Sentenza 8 ottobre 2015

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In tema di reati permanenti, è preclusa l'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto finchè la permanenza non sia cessata, in ragione della perdurante compressione del bene giuridico per effetto della condotta delittuosa.

Nel caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione, limitatamente alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, il giudice di rinvio non può dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 08/10/2015, n. 50215
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 50215
Data del deposito : 8 ottobre 2015

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