Cass. pen., sez. III, sentenza 08/10/2015, n. 47039
CASS
Sentenza 8 ottobre 2015

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La sentenza predibattimentale per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. presuppone che la persona offesa sia messa in condizione di scegliere se comparire ed interloquire sulla questione, mediante avviso della fissazione dell'udienza in camera di consiglio contenente espresso riferimento alla specifica procedura di cui all'art. 469 cod. proc. pen.. (Fattispecie in cui la Corte ha giudicato non sufficiente la notifica del decreto di citazione a giudizio, perchè effettuata quando tale particolare esito del procedimento non era neppure prevedibile).

La dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è preclusa dalla presenza di più reati legati dal vincolo del concorso formale, poichè questo istituto non implica l'abitualità del comportamento. (Fattispecie in tema di reati urbanistici e paesaggistici).

La sentenza emessa ai sensi dell'art. 469, comma 1-bis cod. proc. pen., anche nell'ipotesi di non punibilità dell'imputato per la particolare tenuità del fatto, presuppone che l'imputato medesimo ed il PM consensualmente non si oppongano alla dichiarazione di improcedibilità, rinunciando alla verifica dibattimentale.

In tema di particolare tenuità del fatto, il reato permanente, in quanto caratterizzato dalla persistenza, ma non dalla reiterazione, della condotta, non è riconducibile nell'alveo del comportamento abituale che preclude l'applicazione di cui all'art. 131-bis cod. pen., anche se importa una attenta valutazione con riferimento alla configurabilità della particolare tenuità dell'offesa, la cui sussistenza è tanto più difficilmente rilevabile quanto più a lungo si sia protratta la permanenza. (Fattispecie relativa a reati edilizi e paesaggistici).

Ai fini della applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. nelle ipotesi di violazioni urbanistiche e paesaggistiche, la consistenza dell'intervento abusivo - data da tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive - costituisce solo uno dei parametri di valutazione, assumendo rilievo anche altri elementi quali, ad esempio, la destinazione dell'immobile, l'incidenza sul carico urbanistico, l'eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e l'impossibilità di sanatoria, il mancato rispetto di vincoli e la conseguente violazione di più disposizioni, l'eventuale collegamento dell'opera abusiva con interventi preesistenti, la totale assenza di titolo abilitativo o il grado di difformità dallo stesso, il rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall'amministrazione competente, le modalità di esecuzione dell'intervento.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 08/10/2015, n. 47039
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 47039
Data del deposito : 8 ottobre 2015

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