Cass. pen., sez. I, sentenza 14/02/2000, n. 1037
CASS
Sentenza 14 febbraio 2000

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L'atto con il quale l'organo di vigilanza, ai sensi dell'art.20 del D.L.G. 19 dicembre 1994 n.758, avendo accertato una contravvenzione alla normativa in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro, impartisca le opportune prescrizioni fissando un termine per l'eliminazione delle irregolarità, non è annoverabile fra i provvedimenti amministrativi - dovendosi ad esso attribuire, invece, natura di atto di polizia giudiziaria - ed è quindi sottratto alle impugnazioni previste per i suddetti provvedimenti, tanto in sede amministrativa quanto in sede giurisdizionale. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha risolto in favore del tribunale ordinario il conflitto di giurisdizione fra fra detto tribunale ed il tribunale amministrativo regionale il quale, a seguito di ricorso proposto dalle Ferrovie dello Stato avverso un atto di prescrizione adottato ai sensi dell'art.20 del D.L.G. n.758/1994, ne aveva sospeso l'esecuzione; sospensione in base alla quale la persona fisica tratta a giudizio davanti al tribunale ordinario per rispondere della riscontrata contravvenzione alle norme antinfortunistiche aveva sostenuto l'improcedibilità di detto reato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 14/02/2000, n. 1037
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1037
    Data del deposito : 14 febbraio 2000

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