Sentenza 18 giugno 2015
Massime • 1
In tema di irrogazione del trattamento sanzionatorio, quando per la violazione ascritta all'imputato sia prevista alternativamente la pena dell'arresto e quella dell'ammenda, il giudice non è tenuto ad esporre diffusamente le ragioni in base alle quali ha applicato la misura massima della sanzione pecuniaria, perché, avendo l'imputato beneficiato di un trattamento obiettivamente più favorevole rispetto all'altra più rigorosa indicazione della norma, è sufficiente che dalla motivazione sul punto risulti la considerazione conclusiva e determinante in base a cui è stata adottata la decisione, ben potendo esaurirsi tale motivazione nell'accenno alla equità quale criterio di sintesi adeguato e sufficiente. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto, in relazione ai reati di cui all'art. 159, comma secondo, lett. a), e 159, comma primo, del D.Lgs. n. 81 del 2008, puniti alternativamente con sanzione detentiva e pecuniaria, adeguatamente motivata la determinazione della pena dell'ammenda, in misura prossima a quella massima, attraverso il riferimento al criterio della "conformità a giustizia").
Commentario • 1
- 1. Cattivi odori: si possono denunciare?Mariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 2 settembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/06/2015, n. 37867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37867 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2015 |
Testo completo
37 8 6 7 / 1 5 67 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Sent. n. sez. 2729 Composta da P.. - 18/06/2015 Claudia Squassoni - Presidente - Vito Di Nicola R.G.N. 54114/2014 Gastone Andreazza - Relatore - Aldo Aceto Enrico Mengoni ha pronunciato la seguente SENTENZA ん Sul ricorso proposto da: Di NT GE, n. a Vasto il 07/03/1972; avverso la sentenza del Tribunale di Vasto del 12/12/2013; udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F. Baldi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio con rigetto nel resto;
RITENUTO IN FATTO 1. Di NT GE ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Vasto che lo ha condannato alla pena di euro 5.000 di ammenda per i reati di cui all'art. 159, comma 2, lett. a e 159, comma 1, del d. lgs. n. 81 del 2008 in relazione rispettivamente alla omessa adozione di impalcature o ponteggi o opere o precauzioni a fronte di lavori effettuati ad un'altezza superiore ai 2 metri e in relazione alla omessa redazione del piano operativo di sicurezza.
2. Con un primo motivo deduce che la ditta facente capo all'imputato non era quella che stava eseguendo i lavori di ristrutturazione nel cantiere edile. E' stato infatti contestato alla ditta incaricata dall'appaltatore di provvedere allo smantellamento del ponteggio il mancato rispetto di norme di sicurezza specifiche che gravavano invece sull'appaltatore stesso;
anche l'adempimento di cui al capo di imputazione era onere che gravava a carico dell'appaltatore e non dell'esecutore materiale che è stato chiamato a smontare i ponteggi.
3. Con un secondo motivo lamenta che il giudice ha irrogato la pena di euro 5.000 di ammenda pur avendo riconosciuto la continuazione tra i reati e senza fare uso del potere mitigatorio di cui all'art. 81 cpv. c.p. senza indicare neppure quale delle due violazioni sia stata ritenuta più grave. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il primo motivo è inammissibile perché, anche a prescindere dal merito delle argomentazioni esposte, in ogni caso contraddistinte da profili meramente fattuali e per ciò stesso non proponibili a questa Corte, si assume, sempre in punto di fatto, che si versasse, nella specie, in presenza di contratto di appalto, contratto che, però, né dall'imputazione né dalla stessa sentenza, emerge in alcun modo.
5. Il secondo motivo, volto a contestare la motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, è infondato. Premesso che le contravvenzioni contestate nella specie sono punite edittalmente, quanto alla pena pecuniaria, alternativa a quella detentiva, allo stesso modo (ovvero con l'ammenda da euro 2.500 ad euro 6.400 di ammenda), sì che, in ordine all'omessa individuazione del reato più grave, appare difettare un concreto interesse a ricorrere, non specificato neppure dal ricorrente, va per il resto ricordato che ove, come nella specie, per la violazione ascritta sia prevista alternativamente la pena dell'arresto e quella dell'ammenda, il giudice non è tenuto ad esporre diffusamente le ragioni in base alle quali egli applichi la misura massima della sanzione pecuniaria, perché, avendo l'imputato beneficiato di un trattamento obiettivamente più favorevole rispetto all'altra più rigorosa indicazione della norma, è sufficiente che dalla motivazione sul punto risulti la considerazione conclusiva e determinante in base a cui è stata adottata la 2 decisione, tale motivazione ben potendo esaurirsi nell'accenno alla equità quale criterio di sintesi adeguato e sufficiente (Sez. 1, n. 3632 del 17/01/1995, Capelluio, Rv. 201495; vedi anche Sez.1, n. 40176 del 01/10/2009, Russo, Rv. 245335). Ne consegue come, nella specie, debba ritenersi, sulla base di tale principio, adeguatamente motivata l'individuazione della pena di euro 5.000 di ammenda mediante il riferimento al criterio di "conformità a giustizia".
6. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 18 giugno 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Gastone AndreazzaAndrija Claudia Squassoni своя dlm DEPOSITATA IN CANCELLERIA 1 8 SET 2015 IL FANCELOERE vich Mariani 3